Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul sistema di retribuzione /* COM/99/0650 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sul sistema di retribuzione 1. Introduzione 2. Cronistoria 2.1. Riepilogo dei principi 2.2. Cronistoria dei metodi di adeguamento delle retribuzioni 2.3. Il compromesso sul metodo 1991 2.4. Relazione 1996 di valutazione intermedia 2.5. Altre relazioni attinenti al compromesso sul metodo 2.5.1. Relazione sulla clausola di eccezione 2.5.2. Relazioni sulle necessità in materia di assunzioni 2.5.3. Relazioni sui metodi statistici 2.5.4. Relazioni concernenti l'allegato VII 2.5.5. Relazioni allegato X (Coefficienti correttori fuori UE) 2.6. Relazioni sulle pensioni 2.7. Situazione alla scadenza del compromesso sul metodo 1991 3. Il sistema di retribuzione 3.1. Stipendio base 3.2. Indennità e assegni (allegato VII) 3.2.1. Assegni familiari 3.2.2. Indennità 3.3. Contributi sociali e imposte 3.3.1. contributi sociali 3.3.2. imposte e contributi 3.4. Coefficiente correttore 3.5. Costo di bilancio delle retribuzioni per istituzione nel 1998 in milioni di euro 4. Andamento delle retribuzioni a Bruxelles e Lussemburgo 4.1. Andamento del potere di acquisto dei funzionari nazionali (indicatore specifico) 4.1.1. Confronto dell'evoluzione dell'indicatore specifico lordo e dell'indicatore di controllo 4.2. Andamento del costo della vita a Bruxelles 4.3. Adeguamento delle retribuzioni lorde 4.4. Effetti della contropartita del compromesso sul metodo 4.4.1. Contributo temporaneo 4.4.2. Aumento del contributo pensione 4.5. Andamento delle retribuzioni nette 4.6. Andamento del potere d'acquisto dei funzionari comunitari 4.7. Andamento comparato del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e dei funzionari comunitari 4.8. Quadro riassuntivo 5. Andamento delle retribuzioni nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo (Coefficienti Correttori) 5.1. La parità economica 5.2. Tasso di cambio fissato annualmente 5.3. Il passaggio all'euro nel 1999 e i coefficienti correttori 5.4. Clausola per il recupero delle somme pagate in eccesso 6. Conclusioni 1. Introduzione La base giuridica delle retribuzioni è costituita dal titolo V (articoli da 62 a 85 bis e da 56 a 56 ter) e dagli allegati VII e XI dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee [1]. [1] Regolamento 259/68 del Consiglio, adottato in applicazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee. Il "compromesso sul metodo 91" è il risultato di negoziati [2] tra il Consiglio, i rappresentanti delle amministrazioni delle istituzioni comunitarie e i rappresentanti del personale di dette istituzioni. [2] Nell'ambito della commissione di concertazione. La contropartita del metodo è stata una diminuzione [3] delle retribuzioni ottenuta mediante l'istituzione di un contributo temporaneo e l'aumento del contributo pensione. Questo compromesso vincola, fino al 30.06.2001, i funzionari e le istituzioni comunitarie che devono dunque vegliare al rispetto dell'accordo. [3] Equivalente alla diminuzione della retribuzione netta dovuta al prelievo di crisi associato al metodo 1981°. Nel 1996, rispondendo alle domande del Consiglio in occasione della valutazione intermedia prevista dal metodo, la Commissione ha dichiarato che a suo giudizio il metodo aveva funzionato correttamente e che una proposta di modifica non era dunque giustificata e sarebbe stata contraria agli impegni sottoscritti dalle parti al momento del compromesso 1991. Nel dicembre 1998, facendo seguito alle richieste del Consiglio in occasione del dibattito sull'adeguamento annuale delle retribuzioni, la Commissione si è impegnata a proporre un calendario per la presentazione di comunicazioni e di relazioni legate al processo di riforma. Il calendario di iniziative presentato dal presidente Santer nel gennaio 1999 al Parlamento prevedeva, tra l'altro, la presentazione di una relazione sul sistema delle retribuzioni per l'8.12.1999. La presente relazione analizza dunque l'attuale sistema delle retribuzioni e il funzionamento del metodo di adeguamento [4]. Dovrebbe servire di base alla preparazione, per la metà dell'anno 2000, delle proposte che si impongono [5], in vista della scadenza dell'accordo sul metodo, nel luglio 2001. [4] La Commissione ha affidato ad un consulente esterno la realizzazione di uno studio comparativo con le retribuzioni dei funzionari degli Stati membri, di altre organizzazioni internazionali e dei dipendenti delle multinazionali che dovrebbe essere portato a termine all'inizio del 2000. [5] In occasione del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, il Consiglio europeo ha rammentato che: 'il metodo per l'adeguamento delle retribuzioni scade il 30 giugno 2001°. Prende atto con soddisfazione dell'intenzione della Commissione di presentare in tempo utile proposte di riforma in materia, nonché di illustrare nel contempo le sue idee sulla riforma della politica del personale ' 2. Cronistoria 2.1. Riepilogo dei principi La base giuridica delle retribuzioni è costituita dallo Statuto [6] dei funzionari delle Comunità europee. Il sistema di adeguamento delle retribuzioni, disciplinato dagli articoli 64 e 65 del suddetto Statuto, si basa sui due principi seguenti: [6] In particolare il titolo V e gli allegati VII e XI. - il parallelismo tra l'andamento delle retribuzioni dei funzionari delle istituzioni europee e quello delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri dell'Unione europea; - l'equivalenza del potere d'acquisto delle retribuzioni tra le diverse sedi di servizio e Bruxelles (articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee). Le modalità d'applicazione di questi principi generali sono state sempre fissate consensualmente, al fine di mantenere la pace sociale. 2.2. Cronistoria dei metodi di adeguamento delle retribuzioni Dal 1971 negoziati periodici sono sfociati in accordi che definiscono le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto. In effetti già da tempo per l'adeguamento delle retribuzioni il Consiglio si è orientato verso un'applicazione rigorosa del principio del parallelismo con l'andamento delle retribuzioni del settore pubblico nazionale, basata su metodi precisi e vincolanti per il personale e le istituzioni. Questa procedura regolamentare evita i negoziati annuali e i rischi di conflitti sociali. Le decisioni del Consiglio hanno combinato l'approccio negoziato e l'approccio procedurale attraverso gli accordi seguenti: - gli accordi del 1972 e del 1976: hanno confermato il parallelismo come principio di base [7] per l'evoluzione delle retribuzioni; [7] Metodo 1976 : I. Principio di base - Il Consiglio reputa che il sistema d'adeguamento delle retribuzioni rientri nell'ambito di una politica intesa a garantire, a medio termine, un andamento delle retribuzioni dei funzionari europei parallelo a quello constatato in media negli Stati membri per gli stipendi delle diverse categorie di funzionari pubblici nazionali. " - la commissione di concertazione [8]: nel 1981 il Consiglio ha istituito la procedura di concertazione. [8] Il Consiglio, i rappresentanti delle amministrazioni e i rappresentanti dei funzionari delle istituzioni comunitarie. - il metodo 1981: è stato adottato per un periodo di 10 anni, associato ad un prelievo di crisi [9]; [9] L'applicazione del metodo 81 e del prelievo di crisi è terminata nel giugno 1991°. - il compromesso sul metodo 1991: il Consiglio ha adottato da un lato il metodo 1991 (allegato XI dello Statuto) per un periodo di 10 anni, e dall'altro un contributo temporaneo e un aumento del contributo pensione. 2.3. Il compromesso sul metodo 1991 La Commissione ha presentato la sua proposta nell'ottobre 1990. La proposta è stata oggetto di un esame tecnico approfondito [10] nel corso del primo semestre 1991 che si è riflesso nella relazione al Coreper del 29.4.91 [11]. [10] 3 riunioni di un gruppo ad hoc con relazione al Coreper l'8.2.91 e 5 riunioni del gruppo Statuto. [11] 5926/91, STAT11, FIN124 Il fascicolo è stato trattato dal Coreper e dal Consiglio (15 riunioni del Coreper, 3 Consigli Affari generali, 1 Consiglio europeo) ed è stato oggetto di molteplici riunioni tra la presidenza, la Commissione e i rappresentanti del personale. Le trattative sono state accompagnate da 8 giorni di sciopero generale e da altre azioni. Il compromesso scaturito dai lavori della commissione di concertazione è stato sottoposto al personale tramite referendum nel mese di ottobre dello stesso anno. Il Consiglio ha espresso il suo accordo su tale compromesso nel mese di novembre e ha confermato detto accordo adottando il 19.12.1991 i regolamenti elaborati conformemente al compromesso in questione. La nota trasmessa dal Coreper [12] al Consiglio per la sua decisione del 4.11.1991, i cui termini sono stati confermati dalla giurisprudenza, precisa che il compromesso negoziato con il Consiglio e approvato da quest'ultimo nel dicembre 1991 costituisce una soluzione globale che ha: [12] 9012/91, STAT37, FIN372 (a) istituito un metodo [13] di adeguamento delle retribuzioni, vincolante per tutte le parti, e valido per dieci anni dal 1°.07.1991 al 30.06.2001; [13] Allegato XI dello Statuto. (b) fissato il livello delle retribuzioni avvalendosi di due elementi supplementari che hanno ridotto la retribuzione, cioè: - il contributo temporaneo [14], applicabile dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 2001 con un tasso lordo del 5,83 % [15] sulla parte della retribuzione superiore alla retribuzione minima; [14] Articolo 66 bis dello Statuto. [15] Il contributo temporaneo implica una riduzione della retribuzione netta pari in media a circa il 2,9%, per un funzionario celibe non espatriato. - l'aumento del contributo del personale al regime pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 1993, portato dal 6,75 % all'8,25 % dello stipendio base. 2.4. Relazione 1996 di valutazione intermedia L'allegato XI prevedeva una valutazione nel 1996, dopo il quinto anno di applicazione, seguita, se del caso, da una revisione sulla base di un'eventuale proposta della Commissione. Si trattava di una valutazione oggettiva destinata a controllare se il principio di parallelismo fosse stato correttamente applicato. Le conclusioni della relazione intermedia 1996 hanno evidenziato per il periodo 1991-1995 una diminuzione (- 3,1%) del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari comunitari pari a quella subita dal potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali e un'ulteriore diminuzione del potere d'acquisto (- 4,2%) a titolo del contributo temporaneo e dell'aumento del contributo pensione, nonché il mantenimento della pace sociale. Di fronte a tali conclusioni, il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere, in risposta alle preoccupazioni espresse da alcune delegazioni, a tutti gli studi necessari in una serie di settori [16] (metodo statistico, allegato VII dello Statuto, pensioni, clausola di eccezione) [17] e a sottoporgli quanto prima proposte adeguate, in particolare per quanto riguarda alcune indennità previste dall'allegato VII dello Statuto. [16] ripreso alla pagina 3 del documento 10815/96 STAT 41 FINE 476. [17] l'articolo 10 dell'allegato XI. Nella sua risposta la Commissione constata che il metodo ha raggiunto i suoi obiettivi e che una sua modifica verrebbe ad incidere sulla sostanza stessa del compromesso finale del negoziato del 1991 e degli impegni sottoscritti dalle parti; essa ritiene pertanto ingiustificata una proposta volta a modificare uno degli elementi del compromesso. 2.5. Altre relazioni attinenti al compromesso sul metodo Facendo seguito alle varie richieste del Consiglio la Commissione ha presentato le seguenti relazioni: 2.5.1. Relazione sulla clausola di eccezione [18] [18] L'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto stabilisce quanto segue: "Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno della Comunità, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito alla Commissione, quest'ultima, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie, presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee". Nella sua relazione SEC (94) 1027, trasmessa al Consiglio il 27.6.1994, la Commissione ha stimato che non ci fosse motivo di applicare la clausola di eccezione in quanto l'andamento della situazione economica si era già ripercosso sulle retribuzioni dei funzionari nazionali e quindi, automaticamente, attraverso l'applicazione del metodo, sulle retribuzioni dei funzionari delle istituzioni comunitarie. 2.5.2. Relazioni sulle necessità in materia di assunzioni [19] [19] L'articolo 2 dell'allegato XI stabilisce quanto segue "La Commissione redige, entro la fine del 1992 e poi ogni tre anni, una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie". La terza relazione, SEC 99/754 del 7.06.1999, è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 9.06.1999. Il periodo considerato da tale relazione (1995-1997) è stato soprattutto caratterizzato dall'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. A parte i concorsi legati all'allargamento, si è raggiunto un equilibrio geografico ragionevole in materia di assunzioni, benché si registrino livelli elevati di rappresentanza per i paesi ospiti. Permangono alcune difficoltà ad attirare candidati da taluni Stati membri. 2.5.3. Relazioni sui metodi statistici Nel 1994 si è proceduto ad un esame dei metodi statistici. Sulla base di tali esami Eurostat nel 1997 ha presentato 3 relazioni riguardanti le parità alloggi, la struttura della spesa in consumi e le indagini di prezzi. Nel 1998 Eurostat ha presentato al "gruppo articolo 64" e al "gruppo articolo 65" una relazione sui metodi statistici. Su richiesta del gruppo Statuto, il servizio giuridico del Consiglio ha espresso un parere in cui si conclude che: 'Nell'adozione dei regolamenti annuali riguardanti l'adeguamento delle retribuzioni e dei coefficienti correttori, il Consiglio non può discostarsi dal metodo stabilito dall'allegato XI dello Statuto per una durata di dieci anni.» 2.5.4. Relazioni concernenti l'allegato VII La Commissione ha presentato nel 1993 una relazione [20] al Consiglio in cui vengono esaminate le disposizioni dell'allegato VII dello Statuto e la loro applicazione. Su richiesta del Consiglio, i dati in cifre sono stati aggiornati nel corso dell'anno 1998. [20] 11555/93 STAT 44 FIN 466 Al termine dei suoi lavori, il gruppo Statuto ha sottoposto tutte le sue riflessioni al Comitato dei rappresentanti permanenti del 13.6.1999, invitandolo a ribadire le richieste già fatte dal Consiglio alla Commissione di presentare proposte adeguate per quanto riguarda l'allegato VII dello Statuto, a chiedere, in tale occasione, alla Commissione di tenere conto delle osservazioni e delle conclusioni formulate nella relazione e a ricordarle altresì l'impegno da essa assunto di avviare non appena possibile la discussione sul metodo di adeguamento delle retribuzioni. In tale occasione la Commissione, ricordando la situazione particolare creatasi con le sue dimissioni del 15.3.1999, ha dichiarato che non mancherà di pronunciarsi sulle conclusioni del gruppo Statuto non appena saranno riunite le condizioni necessarie. 2.5.5. Relazioni allegato X (Coefficienti correttori fuori UE) La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio sull'applicazione dell'allegato X dello Statuto, come previsto dall'allegato stesso. L'ultima di queste relazioni, SEC (1999) 1023, riguardante il 1997 e il 1998, è stata presentata il 29.6.99. Più recentemente, la Commissione ha apportato alcune modifiche alle procedure amministrative utilizzate per il calcolo dei coefficienti fuori UE che permetteranno, a partire dall'anno 2000, una riduzione sensibile (dell'ordine del 50%) dei costi per la raccolta dei dati. 2.6. Relazioni sulle pensioni Facendo seguito alla richiesta del Consiglio, il 18.12.1998 è stata presentata al Consiglio la relazione della KPMG del dicembre 1998 concernente lo studio comparativo e lo studio attuariale dei regimi pensionistici. Detta relazione è stata oggetto di numerose discussioni in seno al gruppo Statuto. La Commissione sta preparando una comunicazione al riguardo. 2.7. Situazione alla scadenza del compromesso sul metodo 1991 Il metodo (allegato XI dello Statuto) e il contributo temporaneo [21] (articolo 66 bis dello Statuto) si applicano fino al 30.6.2001. L'aumento del contributo pensione sarà sempre di applicazione, anche dopo il 30.6.2001. [21] Il contributo temporaneo implica una riduzione media della retribuzione netta del 2,9% circa, per un funzionario celibe non espatriato. In mancanza di un nuovo accordo per l'esame annuale delle retribuzioni del 2001, la Commissione e il Consiglio disporranno di un margine di apprezzamento per l'applicazione degli articoli 64 e 65 [22] . [22] Articolo 64 dello Statuto: Per quanto riguarda la proposta di adeguamento annuale presentata dalla Commissione e decisa dal Consiglio (a maggioranza qualificata) bisognerà pertanto: · rispettare i principi del parallelismo con i funzionari nazionali e dell'equivalenza del potere di acquisto tra i funzionari comunitari; · prevedere un negoziato interistituzionale con i rappresentanti del personale nell'ambito della commissione di concertazione. 3. Il sistema di retribuzione Il sistema di retribuzione, la cui base giuridica è lo Statuto [23] dei funzionari delle Comunità europee, comprende uno stipendio base, assegni familiari e indennità [24] nonché i contributi sociali, l'imposta e il contributo temporaneo. Alla retribuzione viene attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100%. [25] [23] In particolare titolo V e allegati VII e XI. [24] Articolo 62 dello Statuto: "La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità". [25] Articolo 64 dello Statuto: "Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente Statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto al le condizioni di vita nelle varie sedi di servizio." Benché il sistema in BEF avrebbe potuto funzionare fino al gennaio 2002, la decisione del Consiglio del 12.11.98 ha anticipato all'1°.1.99 la conversione in euro degli importi statutari (stipendio base, assegni, contributi, imposte, tasso di cambio applicato alla retribuzione ecc.) che permettono il calcolo della retribuzione, della pensione e degli altri diritti pecuniari (indennità di missione, spese di malattia ecc.). Questa conversione era neutra dal punto di vista finanziario e pecuniario e non ha modificato il valore delle retribuzioni. Di conseguenza, dal 1° gennaio 1999 le retribuzioni, le pensioni e gli altri diritti pecuniari del personale comunitario sono pagati in euro negli undici paesi dell'area euro e in moneta nazionale negli altri quattro paesi. Tutte le cifre che seguono sono dunque espresse in euro e hanno come data di effetto il 1° gennaio 1999. 3.1. Stipendio base Lo stipendio base è fissato, in funzione della categoria, del grado e dello scatto, conformemente alla tabella seguente [26] : [26] Articolo 66 dello Statuto. Tabella Error! No text of specified style in document..1 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 3.2. Indennità e assegni (allegato VII) [27] [27] Vedi anche il punto 2.5.4 3.2.1. Assegni familiari Gli assegni familiari hanno un carattere complementare: dall'assegno comunitario è dedotto ogni pagamento della stessa natura ricevuto da altra fonte. L'assegno di famiglia [28] è concesso al funzionario o agente coniugato il cui coniuge non esercita un'attività professionale o ne esercita una con redditi professionali non eccedenti lo stipendio base di un funzionario del grado C3 al terzo scatto e al funzionario o agente avente uno o più figli a carico [29] . [28] Articolo 67 dello Statuto, articolo 1 dell'allegato VII dello Statuto, DGE (Disposizioni generali d'esecuzione adottate l'11 aprile 1988). [29] Mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, l'assegno di famiglia può anche essere concesso al funzionario o agente che non soddisfa le condizioni sopra citate ma che tuttavia si assume oneri familiari effettivi. Ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato VII dello Statuto l'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base. L'assegno per figli a carico [30] è costituito da un importo forfettario per figlio destinato ad aiutare il funzionario o l'agente a coprire le spese supplementari che gli impone il mantenimento effettivo dei figli a suo carico. L'assegno è concesso d'ufficio per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni e su richiesta motivata per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale [31] . [30] Articolo 67 dello Statuto, articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, Disposizioni generali di esecuzione (per l'assimilazione al figlio a carico) entrati in vigore il 1° febbraio 1997 (abrogano e sostituiscono le disposizioni dell'1°.10.1989). [31] Inoltre, può essere equiparata al figlio a carico qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi. Va inoltre rilevato che l'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità. L'assegno per figlio a carico ammonta a 213,61 EUR al mese per ogni figlio [32] . [32] Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3 dello Statuto, questo importo, in casi del tutto eccezionali, può essere raddoppiato, con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina, per un figlio affetto da una menomazione mentale o fisica che impone oneri gravosi al funzionario. L'assegno ha un carattere complementare: dal contributo comunitario è dedotto ogni pagamento della stessa natura ricevuto da altra fonte. L'indennità scolastica [33] è destinata a coprire le spese scolastiche legate alla frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto d'insegnamento da parte del figlio del funzionario o dell'agente temporaneo sia nel paese in cui detto funzionario o agente temporaneo presta servizio che fuori di esso. [33] Articolo 67 dello Statuto, articolo 3 dell'allegato VII dello Statuto (Disposizioni generali d'esecuzione adottate il 1° marzo 1975). L'articolo 3 dell'allegato VII fissa il massimale entro il quale le spese scolastiche effettivamente sostenute dal funzionario o agente temporaneo sono coperte dall'indennità scolastica. Per rendere più semplice ed efficace la gestione, nella maggior parte dei casi l'indennità scolastica è costituita da un importo forfettario espresso in percentuale di un massimale (190,90 EUR), che varia in funzione dell'età del figlio e del tipo d'insegnamento seguito. [34] [34] Il funzionario ha diritto : - per il figlio di età inferiore agli 11 anni che frequenta la scuola elementare, ad un importo forfettario pari al 36 % del massimale; - per il figlio di età superiore agli 11 anni che frequenta una scuola elementare o secondaria, ad un importo pari al 50 % del massimale; - per il figlio che frequenta un istituto di studi superiori, ad un contributo pari al 100 % del massimale. 3.2.2. Indennità L'indennità di dislocazione o di espatrio [35] è intesa a compensare gli oneri e gli svantaggi specifici derivanti dall'esercizio di funzioni presso le Comunità per i funzionari e gli agenti che, per tale motivo, sono obbligati a cambiare residenza per andare dal paese di loro domicilio nel paese in cui è situata la loro sede di servizio e vivere in un ambiente straniero. [35] Base giuridica: articolo 69 dello Statuto, articolo 4 dell'allegato VII dello Statuto. Si tratta esclusivamente dell'indennità volta a compensare gli oneri e gli svantaggi direttamente derivanti per un funzionario o un agente dal fatto di essere in servizio in un paese diverso dal paese d'origine. L'indennità di dislocazione, a norma dell'articolo 4 dell'allegato VII dello Statuto, è pari al 16% (4% per chi non soddisfa tutte le condizioni) dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico [36] . [36] 1°. Un'indennità di dislocazione, pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati al funzionari, è concessa: L'indennità di segreteria [37] è stata istituita nel 1965 con decisione del Consiglio [38] per fare fronte alle difficoltà d'assunzione di personale di segreteria multilingue dovute all'aumento considerevole delle retribuzioni corrisposte per tali funzioni nei settori pubblici e privati di alcuni Stati membri. [37] Articolo 4 bis dell'allegato VII dello Statuto: "Il funzionario di grado C assegnato ad un impiego di dattilografo, di stenodattilografo, di operatore telex, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale può beneficiare di un'indennità forfettaria. L'ammontare di tale indennità è fissato dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3 dello Statuto. " [38] Regolamento 30/65/CEE. Tale indennità è stata assegnata da tutte le istituzioni, inizialmente ai segretari di alcune nazionalità, in seguito, nel 1971, ai funzionari e agli agenti che esercitano a titolo principale attività di segreteria, in applicazione del principio della parità di trattamento. Questa indennità forfettaria temporanea concessa all'origine per due anni è stata regolarmente prorogata fino a che il Consiglio non le ha conferito un carattere permanente nel 1978 [39] . [39] Regolamento CEE 914/78 del 2 maggio 1978. Con lo sviluppo dell'informatica, l'indennità è concessa a determinate condizioni a commessi di categoria C. Dette condizioni possono variare, tenuto conto della vocazione particolare di ciascuna istituzione. Gli importi mensili dell'indennità di segreteria sono adeguati ogni anno in occasione della revisione annuale delle retribuzioni. Attualmente ammonta a 99,55 EUR al mese per un segretario di grado C4-C5 e a 152,63 EUR al mese per un segretario di grado C3-C1 3.3. Contributi sociali e imposte 3.3.1. contributi sociali Il contributo pensione è pari all'8,25 % dello stipendio base dell'interessato. È versato al bilancio comunitario. Il finanziamento del regime pensionistico [40] è assicurato per un terzo dai funzionari. [40] Articolo 83.2 dello Statuto. Il contributo malattia è pari all'1,70% dello stipendio base dell'interessato. Un terzo del contributo necessario per assicurare la copertura del regime è a carico del funzionario; tale quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base. [41] [41] Articolo 72 dello Statuto. Il contributo infortuni è pari allo 0,1% dello stipendio base. [42] [42] Articolo 73 dello Statuto. Il contributo disoccupazione, pari allo 0,4% dello stipendio base, si applica soltanto agli agenti temporanei. 3.3.2. imposte e contributi I funzionari sono soggetti [43] : [43] oltre alle imposte del luogo di residenza che non riguardano i redditi comunitari: pagamento dell'IVA, delle imposte locali (tasse per la nettezza urbana, ecc..), imposta sui beni immobili per i proprietari ecc. all'imposta comunitaria [44]; essa è prelevata alla fonte e versata al bilancio comunitario. Si applicano 14 aliquote d'imposizione, dall'8% al 45%, per frazioni di reddito imponibile [45] . L'aliquota marginale dell'8 % si applica alla frazione del reddito mensile imponibile compresa tra 82,94 e 1463,98 euro. L'aliquota marginale del 45% si applica alla frazione del reddito mensile imponibile eccedente 5238,80 euro. [44] Articolo 13 del capitolo V del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e regolamento n° 260/68 del Consiglio. [45] Articolo 3 del regolamento n°260/68 del Consiglio: al contributo temporaneo [46] : è un contributo pari al 5,83% della parte della retribuzione eccedente la retribuzione minima [47]; è stato istituito nell'ambito del metodo e viene versato al bilancio comunitario. [46] Paragrafi 1 e 2 dell'articolo 66 bis dello Statuto : [47] Paragrafo 3 dell'articolo 66 bis dello Statuto: ' "La base di calcolo del contributo temporaneo è costituita dallo stipendio base corrispondente al grado e allo scatto presi in considerazione per il calcolo della retribuzione, previa deduzione dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi deduzione a titolo del contributo temporaneo, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, e di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado D 4, primo scatto." 3.4. Coefficiente correttore L'applicazione di un coefficiente correttore alle retribuzioni dei funzionari la cui sede di servizio è situata nell'UE in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo permette di compensare la differenza (positiva o negativa) del costo della vita rispetto a Bruxelles. Non rappresenta dunque un beneficio o una perdita per il funzionario, ma garantisce l'equivalenza di potere d'acquisto con Bruxelles. Il sistema applicato agli stipendi dei funzionari la cui sede di servizio è situata fuori dell'UE segue lo stesso principio fondamentale di conservare l'equivalenza di potere d'acquisto con Bruxelles, ma con alcune differenze significative [48] . [48] In primo luogo, il coefficiente correttore viene applicato soltanto su espressa richiesta del funzionario. Nella maggior parte dei casi, la percentuale massima di stipendio a cui viene applicato il coefficiente correttore è dell'80%. In secondo luogo, il calcolo del coefficiente correttore non tiene alcun conto delle differenze di livello degli affitti, né dei servizi scolastici e medici, in quanto questi ultimi sono forniti o rimborsati dalla Commissione. In terzo luogo, il metodo utilizzato per tenere conto dell'evoluzione rapida dei prezzi differisce leggermente dal metodo usato per i coefficienti correttori all'interno dell'UE. 3.5. Costo di bilancio delle retribuzioni per istituzione nel 1998 in milioni di euro Tabella Error! No text of specified style in document..2 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Il costo totale è dunque di 1605 milioni di euro, pari al 38% delle spese amministrative e all'1,9% del bilancio comunitario per il 1998 [49] . [49] spese amministrative: 4223,3 milioni di euro; bilancio comunitario: 82798,9 milioni di euro; fonte: vademecum comunitario edizione 1999. 4. Andamento delle retribuzioni a Bruxelles e Lussemburgo Il principio fondamentale è quello del parallelismo tra l'andamento delle retribuzioni dei funzionari delle istituzioni europee e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali degli Stati membri. In altre parole ciò significa che se l'aumento medio per i funzionari nazionali nel 1998 è inferiore (o superiore) del 2% all'inflazione nazionale, l'aumento per i funzionari comunitari per l'anno successivo sarà anch'esso inferiore (o superiore) del 2% all'inflazione a Bruxelles. Al riguardo, occorre sottolineare che la sede di servizio del'89% dei funzionari comunitari è Bruxelles o Lussemburgo. A questi adeguamenti si procede normalmente a dicembre con effetto retroattivo al 1° luglio [50] . [50] L'articolo 3., paragrafo 1 dell'allegato XI dello Statuto prevede quanto segue: "Con effetto al 1° luglio e in conformità all'articolo 65, paragrafo 3 dello Statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1." Per applicare il principio suddetto conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 1 dell'allegato XI [51] dello stesso, il Consiglio, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione, procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. [51] L'articolo 1, paragrafo 1°. dell'allegato XI dello Statuto preveda quanto segue: "Ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1 dello Statuto, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato 'Istituto statistico', compila ogni anno prima della fine del mese di settembre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles e le altre sedi di servizio negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali, in seguito denominato 'andamento del potere d'acquisto'. Il periodo di riferimento per questi elementi è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell'anno durante il quale si effettua l'esame." L'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) [52] compila tale relazione d'intesa con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e sulla base di informazioni fornite dai servizi nazionali interessati. Eurostat è dunque la fonte di tutti i dati utilizzati per questo capitolo. [52] L'articolo 11 dell'allegato XI dello Statuto prevede quanto segue: "L'Istituto statistico ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione od avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza." 4.1. Andamento del potere di acquisto dei funzionari nazionali (indicatore specifico ) Per rispettare il principio del parallelismo, la differenza (positiva o negativa) tra l'adeguamento delle retribuzioni e l'inflazione deve essere uguale per i funzionari comunitari e nazionali. La tabella riportata qui di seguito mostra che tra il 1991 e il 1998 la perdita media di potere d'acquisto per i funzionari degli Stati membri dell'Unione europea è stata del 2,0%. Tabella Error! No text of specified style in document..1 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> L'allegato XI precisa [53] che per misurare tale differenza Eurostat deve utilizzare l'indicatore specifico dell'andamento del potere d'acquisto [54] delle retribuzioni dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri [55]. [53] L'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) dell'allegato XI dello Statuto prevede quanto segue: "Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, l'Istituto statistico stabilisce, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici nazionali interessati, indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali di ciascuna delle amministrazioni centrali nel corso del periodo di riferimento". [54] Aumento nominale meno inflazione. [55] Media UE ponderata in base al volume delle retribuzioni. La metodologia con le modalità d'applicazione pratica è definita [56] dal "gruppo articolo 65 dello Statuto", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da Eurostat. [56] Si tratta di un campionamento, poiché i dati sulle retribuzioni riguardano generalmente il primo e l'ultimo scatto dei principali gradi, per un funzionario celibe e per un funzionario coniugato con due figli a carico. Tutti i calcoli si basano sulle informazioni trasmesse a Eurostat dai servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri e riguardanti le retribuzioni del personale delle amministrazioni centrali al 1° luglio dell'anno in corso. La tabella [57] mostra andamenti molto diversi a seconda del paese. [57] A partire dal 1994 l'indicatore specifico tiene già conto degli andamenti in Finlandia, in Austria e in Svezia. Tabella 4.2 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> In dieci Stati membri (in particolare in Irlanda e in Lussemburgo) gli aumenti concessi ai funzionari sono superiori all'inflazione e in 5 Stati membri sono inferiori (in particolare in Grecia). Occorre tuttavia sottolineare che gli andamenti di quattro Stati membri (D, FR, UK, I) rappresentano già il 77% del risultato finale. [58] [58] Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) dell'allegato XI dello Statuto: «Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme degli Stati membri, i risultati per paese sono ponderati in base al volume delle retribuzioni delle amministrazioni centrali, quale risulta dalle statistiche più recenti pubblicate nei conti nazionali». 4.1.1. Confronto dell'evoluzione dell'indicatore specifico lordo e dell'indicatore di controllo In applicazione dell'allegato XI [59] Eurostat calcola ogni anno un indicatore di controllo che mostra la variazione in termini di potere d'acquisto del volume delle retribuzioni pro capite nelle amministrazioni. [59] Articolo 1, paragrafo 4, lettera d) dell'allegato XI dello Statuto: "Oltre agli indicatori specifici, l'Istituto statistico presenta a titolo di indicatori di controllo i dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nell'insieme delle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali." Questo indicatore, espresso in cifre lorde, non è raffrontato con l'indicatore specifico propriamente detto, espresso in cifre nette, ma con l'indicatore specifico lordo. La tabella che segue riporta nella colonna [2] il rapporto tra i volumi delle retribuzioni reali pro capite per il 1998 e il 1990. Analogamente la colonna [3] riporta il rapporto tra la retribuzione lorda reale pro capite al 1° luglio 1998 e la retribuzione al 1° luglio 1990. La colonna [4] riporta le differenze in % fra i due rapporti. Tabella 4.3 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> L'indicatore specifico lordo e l'indicatore di controllo sono diversi per definizione ed è logico che presentino delle divergenze. In effetti l'evoluzione dell'indicatore di controllo è determinata non soltanto da variazioni negli accordi sindacali, ma anche da fattori intrinseci (variazioni dell'età media della popolazione di riferimento, promozione a categorie superiori, ecc.) e dall'evoluzione degli elementi accessori della retribuzione, come le ore supplementari, gli incentivi alla produttività e le indennità di prepensionamento. Vi sono poi alcuni fattori che distorcono la comparabilità statistica dei due indici (qualità del campione utilizzato per calcolare l'indicatore specifico, differenze nelle popolazioni di riferimento, lavoro a tempo parziale, contributi sociali a carico dei datori di lavoro, ecc.). Il deflatore utilizzato per l'indicatore di controllo è il deflatore della spesa in consumi utilizzato nella contabilità nazionale; il deflatore per l'indicatore specifico è l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Uno studio avviato nel 1995 da Eurostat per un esame più approfondito, comprendente la Francia, l'Italia, la Germania e il Regno Unito, mostra che, una volta eliminate le differenze teoriche e statistiche tra l'indicatore specifico lordo e l'indicatore di controllo, l'evoluzione dei due indicatori risulta di fatto parallela. 4.2. Andamento del costo della vita a Bruxelles Dal 1991, su richiesta del Consiglio, l'inflazione a Bruxelles è misurata mediante l'indice composto [60], che è costituito: [60] Articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto. - per il 75 % dall'indice comune [61] calcolato da Eurostat, il quale misura l'andamento del costo della vita per i funzionari delle istituzioni europee a Bruxelles; [61] Articolo 1 dell'allegato XI dello Statuto. - per il 25 % dall'indice dei prezzi al consumo a Bruxelles, calcolato dal ministero degli affari economici, il quale misura, più in generale, l'andamento del costo della vita nella capitale belga. L'indice comune è derivato dall'indice dei prezzi tenendo conto della struttura di spesa dei funzionari comunitari a Bruxelles e dell'andamento degli affitti pagati da questi funzionari. Questi due indici sono molto simili, come si vede nella tabella seguente: Tabella 4.4 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Il costo della vita a Bruxelles nel periodo considerato è dunque aumentato del 18,9% (75% x 18,7% + 25% x 19,3%). 4.3. Adeguamento delle retribuzioni lorde Dal 1991 il potere d'acquisto dei funzionari nazionali è diminuito ( -2% in media per EUR15). L'applicazione del principio del parallelismo nel metodo ha fatto sì che questa perdita di potere d'acquisto si ripercuotesse automaticamente sulle retribuzioni dei funzionari comunitari. L'adeguamento della retribuzione lorda +16,5% [62] è dunque pari all'aumento del costo della vita a Bruxelles (+ 18,9 %) diminuito della perdita media di potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (- 2%). [62] 98,0 x 118,9/100 = 116,5. La tabella che segue mostra questa evoluzione, calcolata anno per anno, nonché i risultati cumulativi dal 1991. Tabella 4.5 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> L'impatto della congiuntura economica per il periodo 91-98 sugli stipendi dei funzionari nazionali si è dunque ripercosso anche sugli stipendi dei funzionari comunitari con una perdita di potere d'acquisto del 2%. 4.4. Effetti della contropartita del compromesso sul metodo 4.4.1. Contributo temporaneo Il Consiglio ha istituito un contributo temporaneo il cui livello, le cui modalità e la cui data d'effetto e di scadenza sono stati negoziati nel quadro del compromesso sul metodo. Detto contributo è stato inserito nello Statuto dei funzionari mediante l'articolo 66bis e viene applicato per tutta la durata del metodo [63] . [63] Il regolamento (CECA, CEE, Euratom 3831/91) del Consiglio adottato il 19 dicembre 1991 ha istituito per dieci anni un contributo temporaneo che incide sulle retribuzioni corrisposte dalle Comunità ai funzionari in attività di servizio. La misura in questione si è tradotta in una riduzione media del potere d'acquisto del 2,9% circa (dal 1°.1.92 al 30.6.2001) [64] . [64] per un funzionario celibe non espatriato. 4.4.2. Aumento del contributo pensione Il Consiglio, nel quadro del compromesso sul metodo e al fine di garantire l'equilibrio del regime pensionistico, ha considerato opportuno aumentare il tasso del contributo del personale al regime delle pensioni. All'articolo 83, paragrafo 2 dello Statuto, il tasso del 6,75% è stato quindi sostituito da un tasso dell'8,25% [65] . [65] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n 3832/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991. La misura suddetta si è tradotta in una perdita media di potere d'acquisto dell'1,3% circa [66] . [66] per un funzionario celibe non espatriato. L'effetto combinato delle due misure adottate come contropartita del compromesso sul metodo è stata un'ulteriore diminuzione del potere d'acquisto del 4,2% [67] a titolo del contributo temporaneo e dell'aumento del contributo pensioni. [67] 97,1 x 98,7/100=95,8 %. Tabella 4.6 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> L'effetto è simile a quello del prelievo di crisi associato al metodo 81, con la differenza che l'aumento del contributo pensione non è temporaneo. 4.5. Andamento delle retribuzioni nette Il risultato di un aumento lordo del 16,5% e di una riduzione del 4,2% come contropartita del metodo è dunque un aumento netto dell'11,6 % [68] . [68] 116,5x 95,8/100 = 111,6. Dal 1991, l'andamento delle retribuzioni nette, a Bruxelles e Lussemburgo, si presenta come segue [69] : [69] Ad esempio, il salario netto di un funzionario A7/4 è passato da 132.873 BEF nel luglio 1991 (prima dell'adeguamento annuale) a 148.286 BEF nel luglio 1998 (dopo l'adeguamento annuale). Tabella 4.7 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 4.6. Andamento del potere d'acquisto dei funzionari comunitari Se si compara questo aumento netto dell'11,6% con l'aumento del costo della vita a Bruxelles, che è stato del 18,9%, la perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari comunitari risulta del 6,1% [70] in 8 anni. [70] 111,6/118,9=93,9. Tabella 4.8 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 4.7. Andamento comparato del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e dei funzionari comunitari Le retribuzioni dei funzionari delle istituzioni europee, nell'adeguarsi alle variazioni della situazione economica e sociale, non si sono limitate a seguire il ritmo della diminuzione (- 2,0%) del potere d'acquisto dei funzionari nazionali, ma rispetto alle retribuzioni di questi ultimi hanno registrato un'ulteriore diminuzione (- 4,2%) [71] . [71] contributo temporaneo 2,9% e aumento del contributo pensione 1,3 %. La tabella che segue mette a raffronto questi andamenti: Tabella 4.9 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 4.8. Quadro riassuntivo Nella tabella che segue sono ricapitolate tutte le informazioni del capitolo 4 Tabella 4.10 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 5. Andamento delle retribuzioni nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo (Coefficienti Correttori) Il principio di base è quello dell'equivalenza di potere d'acquisto delle retribuzioni in ogni sede di servizio dell'Unione Europea [72] rispetto a Bruxelles. [72] Il metodo applicato per adeguare gli stipendi dei funzionari che prestano servizio in località situate fuori dell'UE segue lo stesso principio fondamentale di salvaguardare l'equivalenza di potere d'acquisto rispetto a Bruxelles, ma con alcune differenze. Per Bruxelles e Lussemburgo, il valore del coefficiente correttore è pari a 100. [73] [73] Articolo 64 dello Statuto: "Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100%." Nelle sedi di servizio diverse dal Belgio e dal Lussemburgo l'applicazione di un coefficiente correttore [74] compensa la differenza (positiva o negativa) tra il costo della vita nella capitale o nella sede di servizio [75] rispetto a Bruxelles. [74] E di un tasso di cambio fissato annualmente per i paesi che non hanno adottato l'euro. [75] Articolo 9 dell'allegato XI: "Sulla base di una relazione dell'Istituto statistico e quando elementi oggettivi mettono in evidenza una sensibile distorsione del potere d'acquisto in un determinato luogo rispetto a quello rilevato nella capitale dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione e conformemente all'articolo 64 secondo comma, dello Statuto, decide la fissazione di un coefficiente correttore per detto luogo." Retribuzione fuori B/L = retribuzione B/L x coefficiente correttore [76] [76] x tasso di cambio se non è stato adottato l'euro Il coefficiente correttore è dunque pari al rapporto medio di prezzo tra la sede di servizio e Bruxelles. Esso corrisponde all'importo necessario [77] per acquistare in quella sede un paniere di articoli che a Bruxelles costerebbero 100 unità monetarie. [77] Al tasso di cambio fissato annualmente per i paesi che non hanno adottato l'euro. L'applicazione del coefficiente correttore [78] permette quindi di compensare la differenza del costo della vita rispetto a Bruxelles. [78] E di un tasso di cambio fissato annualmente per i paesi che non hanno adottato l'euro. Adeguamenti intermedi [79] possono essere decisi dal Consiglio in caso di aumento sensibile del costo della vita. Dal 1991, tali adeguamenti hanno interessato l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Dal 1997 non ci sono più stati adeguamenti intermedi. [79] L'articolo 4, paragrafo 1 dell'allegato XI dello Statuto prevede quanto segue: "Con effetto al 1° gennaio, si decidono gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previsti all'articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita, se è raggiunta una determinata soglia di sensibilità e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso." La tabella mostra l'andamento dei coefficienti correttori dal 1990. Tabella 5.11 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> I luoghi con il maggior numero di funzionari e altri agenti sono il Belgio e il Lussemburgo (89% dei funzionari, coefficiente correttore: 100), Varese (coefficiente correttore: 94,3), la Spagna (c.c.: 90,8), e Karlsruhe (c.c.: 98,8). Il coefficiente correttore medio ponderato tenendo conto del numero di funzionari e agenti è di 100,1. In pratica, il calcolo del coefficiente correttore si effettua in due fasi: In una prima fase gli istituti nazionali di statistica rilevano i prezzi negli Stati membri [80] e Eurostat calcola un rapporto di prezzo medio che si chiama parità economica. [80] Nelle capitali e altre sedi di servizio. parità economica = media tra (prezzo del luogo/prezzo di Bruxelles) Successivamente questa parità è divisa per il tasso di cambio fissato annualmente e si ottiene così il coefficiente correttore (rapporto di prezzo dopo aver effettuato la conversione in una stessa moneta). coefficiente correttore = parità economica/tasso di cambio fissato annualmente [81] [81] Se si tratta della stessa moneta il tasso è 1 e la parità è pari al coefficiente correttore. Le variazioni dei coefficienti correttori possono dunque essere causate dalle variazioni delle parità economiche e/o dei tassi di cambio. 5.1. La parità economica La parità economica [82] è il rapporto di prezzo medio con Bruxelles. È dunque l'importo in moneta nazionale necessario per acquistare nel luogo di residenza l'equivalente dei beni e servizi che si potrebbero acquistare a Bruxelles con 1 unità monetaria [83] . [82] L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) dell'allegato XI prevede quanto segue: "L'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti nazionali, calcola le parità economiche che determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento a Bruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati membri, nelle capitali e talune altre sedi di servizio previste all'articolo 9." [83] 1 franco belga fino all'1°.1.99, dopo tale data 1 euro. La tabella mostra l'andamento delle parità economiche: Tabella 5.12 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> In pratica, il calcolo si effettua mediante: - verifica annuale di circa un terzo [84] dei rapporti di prezzo esistenti incorporando i prezzi provenienti dalle nuove indagini; [84] Lo stesso articolo 1, paragrafo 3, alla lettera b) stabilisce quanto segue: "Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni." - aggiornamento di tutti i prezzi con indici di prezzo dettagliati; - aggregazione dei rapporti di prezzo in una media ponderata [85] tenendo conto della struttura della spesa in consumi dei funzionari comunitari, così da ottenere la parità economica (il rapporto di prezzo medio). [85] Per facilitare questa aggregazione si raggruppano i prezzi in voci elementari, di cui è possibile stimare il peso nella spesa globale. Attualmente si stanno esaminando alcune questioni relative a tale calcolo: - L'incorporazione dei prezzi provenienti dalle nuove indagini può dare luogo ad un problema di discontinuità (rispetto all'aggiornamento con gli indici di prezzo) con possibili effetti sulla stabilità delle parità economiche. - La comparabilità e rappresentatività dei prezzi degli affitti presentano difficoltà specifiche che hanno dato luogo alla creazione' di una Task Force 'affitto' in seno al gruppo di lavoro "articolo 64" [86], la quale dovrebbe presentare la sua relazione finale nel maggio 2000. [86] L'Istituto statistico convoca almeno una volta all'anno, al più tardi in settembre, un gruppo di lavoro composto di esperti degli i - Il gruppo di lavoro "articolo 64" ha chiesto ad Eurostat di verificare se siano ancora valide le conclusioni del 1995, per quanto riguarda la struttura di spesa in consumi da utilizzare nell'aggregazione delle parità economiche. Eurostat aveva infatti realizzato una serie di test statistici da cui risultava che la struttura di spesa in consumi specifica dei funzionari internazionali era sensibilmente diversa dalle strutture di spesa nazionali e che non era quindi opportuno utilizzare queste ultime per l'aggregazione delle parità economiche. 5.2. Tasso di cambio fissato annualmente Fino al 31.12.1998 le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo erano espresse in franchi belgi, ma corrisposte in moneta locale, ad esempio in pesetas in Spagna. Ciò richiedeva l'applicazione di un tasso di cambio fissato annualmente rispetto al franco belga, in modo da evitare che la retribuzione in moneta locale variasse ogni mese. La tabella seguente mostra che nel periodo considerato alcuni tassi di cambio hanno registrato sensibili variazioni rispetto al franco belga, con effetti molto rilevanti sui coefficienti correttori. Tabella 5.13 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 5.3. Il passaggio all'euro nel 1999 e i coefficienti correttori Dal gennaio 1999 le retribuzioni sono espresse in euro (e pagate in euro negli 11 paesi partecipanti). L'introduzione dell'euro significa che per gli Stati membri partecipanti non è più necessario fissare annualmente il tasso di cambio, dal momento che la retribuzione viene espressa e pagata nella stessa moneta (l'euro). Retribuzione fuori B/L = retribuzione B/L x coefficiente correttore [87] [87] x tasso di cambio se non è stato adottato l'euro Tabella Error! No text of specified style in document..14 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 5.4. Clausola per il recupero delle somme pagate in eccesso La determinazione di nuovi coefficienti correttori alla fine dell'anno con effetto retroattivo al 1° luglio può comportare adeguamenti retroattivi o nel senso di un aumento o nel senso di una diminuzione delle retribuzioni e delle pensioni. Pertanto dal 1994 i regolamenti che adeguano le retribuzioni debbono includere una disposizione che consenta sia di corrispondere gli arretrati in caso d'aumento, sia di recuperare gli importi riscossi in eccedenza in caso di diminuzione delle retribuzioni e delle pensioni. 6. Conclusioni Il sistema di retribuzioni statutario garantisce l'equivalenza di potere d'acquisto tra i funzionari comunitari, tenendo conto della loro situazione familiare e del costo della vita nella loro sede di servizio. Il "compromesso sul metodo 91" è il risultato di negoziati tra il Consiglio, le amministrazioni delle istituzioni comunitarie e i rappresentanti del personale di queste istituzioni. Si applica dall'1°.7.1991 fino al 30.6.2001 [88], ed ha dato finora i seguenti risultati: [88] Il metodo (allegato XI dello Statuto) e il contributo temporaneo (articolo 66 bis dello Statuto) si applicano fino al 30.6.2001. L'aumento del contributo pensione resta sempre di applicazione, anche dopo il 30.6.2001. (1) Dal 1991, i funzionari nazionali hanno subito una perdita di potere d'acquisto (- 2% in media per EUR15). (2) L'applicazione del principio del parallelismo nel metodo ha fatto sì che questa perdita (- 2%) si ripercuotesse automaticamente sulle retribuzioni nette dei funzionari comunitari. (3) La contropartita del compromesso sul metodo è stata un'ulteriore diminuzione del potere d'acquisto (- 4,2%) a titolo del contributo temporaneo e dell'aumento del contributo pensioni. (4) Si constata quindi una perdita rilevante del potere d'acquisto per i funzionari comunitari (- 6,1% [89] in 8 anni). [89] (5) Solo l'automaticità di questo metodo ha permesso di evitare i conflitti legati ai negoziati annuali. (6) Le retribuzioni dei funzionari comunitari si sono dunque adeguate alle variazioni della situazione economica e sociale con una diminuzione del potere d'acquisto che è andata al di là del parallelismo con le retribuzioni dei funzionari nazionali. La Commissione ritiene pertanto che il metodo abbia raggiunto i suoi obiettivi.