Bozza - Progetto di comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti relativi ai programmi di iniziativa comunitaria (PIC) per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare proposte di contributo nel quadro dell'iniziativa EQUAL /* COM/99/0476 def. */
Bozza PROGETTO DI COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI Che stabilisce gli orientamenti relativi ai programmi di iniziativa comunitaria (PIC) per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare proposte di contributo nel quadro dell'iniziativa EQUAL. Bozza PROGETTO DI COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI Che stabilisce gli orientamenti relativi ai programmi di Iniziativa comunitaria (PIC) per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare proposte di contributo nel quadro dell'iniziativa EQUAL. 1. In occasione della riunione del 13 ottobre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha approvato questo progetto di orientamenti relativi all'Iniziativa comunitaria intitolata EQUAL, il cui obiettivo è la cooperazione transnazionale per promuovere nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro. EQUAL si occuperà anche dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo. (Regolamento generale, articolo 20 § 1, lettera d e § 2, 2° comma). 2. Nell'ambito di EQUAL, un finanziamento comunitario in forma di aiuti verrà reso disponibile per attività in linea con gli orientamenti esposti nel presente documento e incluse nelle proposte presentate da ciascuno Stato membro e approvate dalla Commissione delle Comunità europee quali programmi di Iniziativa comunitaria (PIC). I. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI 3. La crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri ha portato all'inserimento del nuovo titolo sull'occupazione nel Trattato di Amsterdam. Esso stabilisce una strategia coordinata per l'occupazione e l'adozione di orientamenti di cui gli Stati membri tengono conto nelle loro politiche occupazionali. Gli orientamenti per l'occupazione - basati sui pilastri occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità - e il loro recepimento ad opera degli Stati membri in piani d'azione nazionali per l'occupazione (PAN) costituiscono il quadro per il sostegno finanziario a livello di UE, in particolare interventi cofinanziati dai Fondi strutturali. 4. L'obiettivo della strategia europea per l'occupazione (SEO) è di realizzare un aumento significativo del tasso di occupazione in Europa su base durevole. Per raggiungere tale obiettivo è essenziale sviluppare le competenze e l'occupabilità di quanti si trovano attualmente emarginati dal mercato del lavoro. Si deve però tenere anche conto dei bisogni di quanti sono già attivi nel mondo del lavoro, soprattutto quelli in settori esposti o vulnerabili, in modo da assicurare l'aggiornamento e il rinnovo delle loro competenze. Inoltre, si deve ampliare la capacità imprenditoriale e garantire un'eguale presenza delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro. Ciò richiede chiaramente azioni volte a far fronte alle disuguaglianze e alle discriminazioni che colpiscono sia i disoccupati che gli occupati. Per poter essere pienamente efficace la strategia europea per l'occupazione deve tradursi in piani d'azione decentrati a livello delle regioni, delle autorità locali, delle città e delle zone rurali - vale a dire al livello territoriale suscettibile di generare una cooperazione locale. Ciò richiede, al tempo stesso, nuove strategie (laboratorio in cui si sperimenteranno nuovi modi di erogazione delle politiche), priorità condivise e procedure di diffusione (cooperazione transnazionale). 5. La Commissione è consapevole, in tale ottica, dell'importante valore aggiunto che può derivare dall'azione e dalla cooperazione transnazionale nell'ambito delle iniziative comunitarie. In un certo senso questa è una manifestazione pratica dell'idea di "interesse comune" cui fa riferimento il nuovo titolo sull'occupazione del Trattato di Amsterdam. In un altro senso l'esperienza maturata nell'ambito delle attuali Iniziative comunitarie OCCUPAZIONE e ADAPT indica che la transnazionalità è una dimensione suscettibile di dare un valore aggiunto importante agli operatori dei progetti che imparano dalle esperienze e dalle prospettive di altre persone che si trovano in situazioni analoghe. Inoltre, essa indica che è possibile conseguire una considerevole innovazione di politiche grazie alla cooperazione transnazionale, in particolare tra i decisori politici. Per tali motivi la Commissione considera la transnazionalità un elemento essenziale di tutte le attività da finanziarsi nel contesto di EQUAL. 6. Emergono inoltre, dall'attuazione degli attuali programmi di Iniziativa comunitaria, altri tre elementi. Il primo riguarda il coinvolgimento delle autorità locali e regionali. Questo elemento non soltanto è suscettibile di assicurare coerenza interna tra le azioni di un progetto e i bisogni di sviluppo del territorio, ma anche di rafforzare le probabilità di "mainstreaming" del progetto stesso. In secondo luogo, gli attuali programmi evidenziano la debolezza risultante da un'inadeguata partecipazione del mondo imprenditoriale. Ciò ha spesso avuto come conseguenza che progetti validi non si siano tradotti in reali opportunità occupazionali. Infine, nonostante le azioni realizzate da piccoli promotori si siano spesso rivelate positive e innovative, la loro distanza dai processi decisionali ha reso improbabile un loro trasferimento a livello delle politiche. La Commissione giunge quindi alla conclusione che occorre cambiare tramite EQUAL tipo di progetto da sovvenzionare. Nel periodo in corso OCCUPAZIONE e ADAPT hanno sostenuto singoli progetti su piccola scala promossi da un unico ente. Nel contesto di EQUAL quindi la Commissione propone una base maggiormente strategica per i progetti onde assicurare una maggiore cooperazione tra questi promotori. I progetti EQUAL saranno preparati e attuati da partnership istituite a livello locale o settoriale le quali, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dovrebbero contribuire ad una migliore diffusione di buone prassi. 7. EQUAL farà quindi tesoro degli insegnamenti tratti dagli attuali programmi OCCUPAZIONE e ADAPT. Esso fungerà da banco di prova per sviluppare e diffondere nuove modalità di attuazione delle politiche occupazionali al fine di combattere ogni tipo di discriminazione e di disuguaglianza in relazione al mercato del lavoro, sia nell'interesse di quanti desiderano entrare nel mercato del lavoro che di quanti già vi operano. Si affronteranno i bisogni dei richiedenti asilo tenendo conto della loro situazione specifica. 8. Esempi efficaci di innovazione e di buone prassi sviluppati nel contesto di EQUAL dovrebbero ottenere ampia diffusione e, se del caso, essere incorporati nei programmi dei Fondi strutturali. Ciò servirà a sua volta a promuovere gli obiettivi enunciati negli articoli 13 e 137 del Trattato. Poiché EQUAL contiene i meccanismi atti a sostenere tale processo, esso fornirà la dimensione "mercato del lavoro" di una strategia a livello comunitario di lotta contro la discriminazione (in particolare di quella basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o i motivi ideologici, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e contro l'esclusione sociale. Esso sarà complementare ad altre politiche, strumenti ed azioni sviluppate a tal fine e che vanno al di là della sola problematica del mercato del lavoro e, in particolare, alla normativa e ai programmi d'azione varati in virtù degli articoli 13 e 137 del Trattato. La Commissione e gli Stati membri assicureranno la coerenza generale e la complementarietà tra tali attività e EQUAL. 9. Per promuovere un mercato del lavoro aperto a tutti, EQUAL opererà in diversi ambiti tematici, definiti nel contesto dei quattro pilastri della strategia per l'occupazione, previa discussione con gli Stati membri. Si tratta degli ambiti di intervento per i quali più Stati membri ritengono necessaria una cooperazione al fine di migliorare le modalità di attuazione delle loro politiche nazionali tramite la promozione di nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e disuguaglianza in relazione al lavoro. EQUAL contribuirà a promuovere la parità fra donne e uomini adottando una strategia complementare che si articola in due direzioni: inserimento in tutte le politiche comunitarie della parità dei sessi e specifiche azioni a favore delle donne. La parità fra donne e uomini deve essere promossa quale parte integrante di tutti e quattro i pilastri nonché dei settori tematici, e costituire al tempo stesso il contenuto di un pilastro separato. Gli Stati membri garantiranno che questa strategia tematica orizzontale andrà in primo luogo a vantaggio di coloro che subiscono le principali forme di discriminazione (sulla base del sesso, dell'origine razziale o etnica, della religione o dei motovi ideoligici, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale) e di ineguaglianza. Il primo gruppo di temi [1] per il primo appello a presentare proposte, che potrà essere successivamente sottoposto a revisione, è il seguente (le tematiche sono state raggruppate seguendo la struttura degli orientamenti per l'occupazione): [1] Questo elenco di temi è indicativo e sarà definito dalla Commissione al termine del periodo di consultazione. Occupabilità a) Facilitare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro in modo da promuoverne l'apertura a tutti b) Combattere il razzismo sul posto di lavoro Imprenditorialità c) Consentire a tutti di creare una propria impresa d) Migliorare la qualità dei posti di lavoro nell'economia sociale (il terzo settore) Adattabilità e) Promuovere l'integrazione sul posto di lavoro e la formazione professionale continua f) Introdurre le tecnologie dell'informazione, anticipare il cambiamento e migliorare le qualifiche Pari opportunità fra donne e uomini g) Sviluppare nuove forme di organizzazione del lavoro al fine di conciliare vita familiare e vita professionale h) Ridurre le disparità tra donne e uomini e incoraggiare la disaggregazione del mercato del lavoro. 10. Per la realizzazione di EQUAL ogni Stato membro dovrebbe scegliere almeno un settore tematico per ciascun pilastro tenendo conto delle raccomandazioni fatte dalla Commissione nel quadro della strategia europea per l'occupazione. Per ogni pilastro gli Stati membri selezioneranno uno o più settori tematici nei quali intendono cooperare. Ciò comporta che un numero variabile di Stati membri collaborerà nell'ambito di ciascun settore tematico. Inoltre, un livello minimo di azione mirante ai richiedenti asilo, da definirsi in base alle dimensioni che il problema riveste in ciascuno Stato membro, sarà un elemento costante dell'agenda di EQUAL a livello nazionale. 11. L'elenco dei settori tematici può essere sottoposto a revisione ogni due anni per tenere conto degli sviluppi in relazione al mercato del lavoro e all'occupazione. La Commissione formulerà proposte di settori tematici addizionali dopo avere espletato le necessarie consultazioni. Le proposte saranno sottoposte, per accordo, al Comitato del FSE previa discussione in seno al comitato per l'occupazione. 12. EQUAL opererà in questi ambiti tematici essenzialmente mediante progetti integrati denominati "partnership di sviluppo" (PS) che possono essere geografici o settoriali. * Le PS geografiche riuniranno attori o gruppi di interesse in un determinato territorio geografico - ad esempio le autorità locali o il bacino occupazionale - per concentrare i loro sforzi e le loro risorse nel perseguimento di una strategia definita e concordata congiuntamente in modo da rispondere a un importante problema manifestatosi nel loro territorio geografico. Le organizzazioni partecipanti possono essere le seguenti: autorità pubbliche, enti responsabili per la parità tra donne e uomini, imprese private, associazioni imprenditoriali, sindacati, centri di formazione o di orientamento, università o istituti di insegnamento superiore, agenzie pubbliche per l'occupazione, ONG ecc. * Le PS settoriali operano invece in settori specifici nel cui ambito i partner interessati si sono trovati d'accordo sulla necessità di combattere le ineguaglianze e la discriminazione. Queste PS possono riunire le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le autorità pubbliche competenti, il ministero responsabile del settore, gli istituti di formazione o di sviluppo, le ONG ecc. Gli Stati membri possono scegliere soltanto uno o entrambi i tipi di partnership in funzione dei settori tematici da essi selezionati. 13. L'approccio basato sulla partnership è la condizione essenziale per il finanziamento di progetti nell'ambito di EQUAL. I partner delle PS definiscono e concordano la strategia da seguire e i mezzi da usare. Le PS curano la cooperazione transnazionale e attivano i meccanismi per la diffusione e il mainstreaming delle buone prassi. Il rilievo dato alla partnership in un contesto di cooperazione transnazionale distinguerà i progetti EQUAL sia da quelli realizzati nell'ambito di OCCUPAZIONE e ADAPT che da quelli finanziati nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali. Richiedenti asilo 14. La posizione dei richiedenti asilo nell'Unione è complessa. Essi possono essere suddivisi in tre categorie [2]: [2] I rifugiati non sono inclusi in questo capitolo perché sono residenti di lungo periodo e pertanto ammissibili nelle normali partnership di sviluppo EQUAL. * coloro la cui domanda d'asilo è all'esame dello Stato membro interessato; * coloro che sono stati ammessi nell'ambito di un trasferimento per ragioni umanitarie o di un programma di evacuazione o che beneficiano di un regime di protezione temporanea; * coloro ai quali non è stato concesso lo status di rifugiati, ma che beneficiano di un'altra forma di protezione (complementare o sussidiaria) in quanto la loro situazione individuale impedisce loro di rientrare nel paese d'origine. 15. Nella maggior parte degli Stati membri l'accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti asilo (la prima delle categorie summenzionate) è proibito oppure è soggetto a restrizioni. Per quanto concerne le altre due categorie, tuttavia, gli Stati membri si sono dimostrati maggiormente disposti a considerare l'accesso al mercato del lavoro. Si noti anche che nell'azione comune del 26 aprile 1999, il Consiglio ha riconosciuto l'opportunità di aiutare i richiedenti asilo destinati ad essere rimpatriati fornendo loro un'istruzione e una formazione in modo che acquisiscano competenze utili nel paese di origine [3]. È importante che questa situazione sia rispettata al momento dell'attuazione del volet "richiedenti asilo" di EQUAL. [3] Azione comune del 26 aprile 1999 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa a progetti e misure di sostegno concreto per l'accoglienza e il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kossovo: GU L114/2 del 1° maggio 1999; cfr. Articolo 5, lettera c. 16. Le azioni a favore dei richiedenti asilo possono essere programmate sia (in via eccezionale) quali PS settoriali (vale a dire un progetto nazionale di partnership che coinvolga tutti i partner appropriati a sostegno dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo) sia quale PS geografica in un territorio in cui vi sia una grande concentrazione di persone in cerca di asilo. Si dovrebbero contemplare gli stessi tipi di partnership, strategia e attività che per le partnership di sviluppo EQUAL. Estensione territoriale e beneficiari finali 17. EQUAL si applica all'intero territorio dell'Unione europea; le partnership di sviluppo (PS) portate avanti nell'ambito di EQUAL devono prevedere una cooperazione transnazionale con almeno un'altra PS di un altro Stato membro, di norma finanziata da EQUAL, e possono inoltre comprendere cooperazioni con progetti analoghi sostenuti in Stati terzi ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei programmi Phare, Tacis o Meda. 18. Nell'ambito di EQUAL i beneficiari finali sono le partnership di sviluppo (PS) come descritte al precedente § 12. Ciascuna PS deve designare di comune accordo uno dei partner che sia competente per la gestione amministrativa e finanziaria e che abbia capacità di gestire il finanziamento pubblico e di risponderne. II. AZIONI NELL'AMBITO DEI PIC DI EQUAL 19. La sezione I del presente documento delinea i grandi obiettivi e ambiti tematici in cui opererà EQUAL. La presente sezione enuncia gli elementi che la Commissione si attende di vedere inseriti nelle proposte di programmi presentate dagli Stati membri e illustra il processo di preparazione e di sviluppo delle PS. 20. Ciascuno Stato membro presenterà una proposta di programma di Iniziativa comunitaria (PIC) nella forma di un piano. La Commissione approverà il PIC nella forma di documento unico di programmazione come stabilito all'articolo 19 del regolamento generale (cfr. per ulteriori dettagli sulla programmazione la successiva sezione IV). Le priorità di questa proposta di programma saranno tratte dall'elenco di ambiti tematici indicati al precedente § 9. 21. L'esperienza maturata nell'ambito dell'attuale gestione dei programmi di Iniziativa comunitaria suggerisce che occorreranno tre tipi di azioni per generare un valore aggiunto nell'interesse di tutti i partecipanti. La Commissione si attende che tali azioni e altre finalizzate agli stessi risultati compaiano in tutti i PIC. Si tratta delle seguenti azioni. Azione 1: istituire partnership di sviluppo e una cooperazione transnazionale Azione 2: attuare i programmi di lavoro delle partnership di sviluppo Azione 3: realizzare reti tematiche, diffondere le buone prassi e esercitare un impatto sulle politiche nazionali. Queste azioni possono, in ciascun caso, avere bisogno di un'assistenza tecnica. Azione 1 : Istituire Partnership di Sviluppo (nel territorio o settore) e una cooperazione transnazionale) 22. L'obiettivo dell'Azione 1 è di facilitare la creazione o il consolidamento di partnership di sviluppo (PS) durevoli e efficaci e conferire alla cooperazione transnazionale un vero e proprio valore aggiunto. La selezione avverrà sulla base di candidature contenenti un progetto di programma di lavoro presentato congiuntamente da diverse organizzazioni (iniziatori della PS) in cui esse identificano il problema che intendono affrontare, la natura delle azioni da attuare, gli attori da coinvolgere nella PS e le loro aspettative in termini di cooperazione transnazionale. Gli iniziatori di una PS disporranno di un periodo di tempo limitato e riceveranno un piccolo finanziamento per sviluppare una strategia concordata e per formalizzare la partnership di sviluppo e gli accordi di cooperazione transnazionale (cfr.: i seguenti § 28-30). 23. Il lasso di tempo disponibile per questa azione sarà deciso dall'autorità responsabile, ma di norma non dovrebbe superare i 6 mesi. 24. Le procedure di selezione delle PS e la gestione finanziaria e amministrativa del PIC sono di esclusiva competenza dell'autorità responsabile in collaborazione col comitato di monitoraggio del PIC. Ai candidati respinti si dovrà fornire una motivazione della mancata selezione. 25. Per quanto concerne i settori tematici e il territorio/settore prescelto, ciascuna partnership svilupperà una strategia concordata determinando l'attuale situazione di esclusione dal mercato del lavoro, di discriminazione e di disuguaglianza; effettuando un audit delle azioni pertinenti condotte finora in particolare nell'ambito di OCCUPAZIONE e ADAPT; identificando e concordando obiettivi comuni, e valutando opportunità d'azione. Orientamenti per la selezione 26. La Commissione desidera che si tenga conto dei seguenti orientamenti nell'ambito delle disposizioni di attuazione del PIC (cfr. § 51) contenute nel piano: * Innovazione: questo aspetto andrebbe valutato in termini di metodi, strumenti e procedure di attuazione utilizzati nell'ambito tematico in cui gli iniziatori della PS operano raffrontati alle prassi correnti nel territorio o nel settore e a quanto viene realizzato col sostegno dei programmi dei Fondi strutturali a livello nazionale o regionale. Quale punto di riferimento fungeranno i "risultati strategici" [4] di OCCUPAZIONE e ADAPT. [4] Un documento contenente i risultati strategici di OCCUPAZIONE e ADAPT sarà disponibile alla fine del 1999 e verrà aggiornato nel 2000. * Approccio integrato: la capacità della PS di far fronte alla natura pluridimensionale del problema da trattare andrà valutata unitamente alla sua capacità di identificare, a fine preventivo, i fattori che determinano le disuguaglianze e la discriminazione e alla sua capacità di attuare una strategia di inserimento in tutte le politiche in materia di parità dei sessi. * Responsabilizzazione: per ciascuna PS, tutte le persone coinvolte nell'attuazione di attività partecipano al processo decisionale. Inoltre, si dovrà effettivamente valutare la partecipazione attiva dei beneficiari dell'assistenza. 27. Al termine dell'Azione 1 la PS deve potere dimostrare, nell'Accordo di partnership di sviluppo, di avere: * definito un programma di lavoro dettagliato corredato di un bilancio realistico; * coinvolto tutti i partner necessari per assicurare un approccio completo ed efficace; * ottenuto l'impegno di tutti i partner a collaborare a lungo termine per attuare il programma di lavoro * concordato il ruolo e il contributo di ciascun partner nonché tutte le disposizioni per gestire la partnership; * istituito un gruppo direttivo costituito dai membri della partnership per gestire la strategia e la sua attuazione; * istituito gli adeguati meccanismi e procedure per attuare in modo efficace la strategia e l'inserimento in tutte le politiche in materia di parità dei sessi; * identificato l'ente o l'organizzazione partner avente il compito di amministrare i finanziamenti nel quadro di EQUAL (cfr. il precedente § 18); * previsto un meccanismo per la valutazione permanente, compresa l'analisi dei risultati e la presentazione dei dati e informazioni sulla PS. Cooperazione transnazionale 28. Le PS devono identificare almeno un partner in un altro Stato membro avente interessi analoghi in modo da potere negoziare obiettivi comuni, un programma di lavoro congiunto e i meccanismi della cooperazione transnazionale. Per assistere tale processo la Commissione assicurerà che le banche dati per la ricerca di partner sviluppate nell'ambito delle iniziative OCCUPAZIONE e ADAPT siano aggiornate e rese disponibili in modo da facilitare la cooperazione tra le partnership EQUAL in tutti gli Stati membri. 29. In linea generale si deve istituire una cooperazione tra le PS selezionate dagli Stati membri e preferibilmente operanti nello stesso ambito tematico; tale cooperazione può essere anche estesa a progetti analoghi portati avanti in un altro paese terzo ammissibile ai finanziamenti nell'ambito dei programmi PHARE, Tacis o Meda. La proposta del PIC può prevedere limitate eccezioni a tale regola generale a patto che il valore aggiunto potenziale di tale cooperazione con partner esterni a EQUAL sia chiaramente identificato e che detti partner siano in grado di dimostrare la loro capacità di coprire i propri costi derivanti da tale cooperazione. 30. Al termine dell'Azione 1 la PS dovrebbe essere in grado di dimostrare, nell'Accordo di Cooperazione Transnazionale, di avere: * stabilito un programma di lavoro corredato da un bilancio in cui si specificano le attività da intraprendere da parte di ciascun partner (scambio di informazioni e di buone prassi, visite e scambi di gruppi di destinatari, promotori, amministratori di PS, gruppi di lavoro congiunti, seminari, sviluppo congiunto di prodotti, servizi, metodologie...); * definito il ruolo di ciascuna PS e i metodi comuni di presa di decisioni; * previsto metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle attività congiunte. 31. Le attività ammissibili a un sostegno finanziario nell'ambito dell'Azione 1 sono definite dal PIC e possono comprendere: * attività necessarie a perfezionare l'Accordo di Partnership di Sviluppo (in un territorio o settore) come ad esempio spese operative, riunioni, trasferte, audit di riferimento; * attività necessarie per mettere a punto l'Accordo di Cooperazione Transnazionale (trasferte, riunioni, traduzioni). 32. Ciascun PIC proporrà un tetto indicativo per le sovvenzioni agli iniziatori di PS selezionati nell'ambito dell'Azione 1. Nel complesso la Commissione non auspica che l'Azione 1 ammonti a più del 3 % dei finanziamenti complessivi disponibili. Azione 2 : Attuazione dei programmi di lavoro delle Partnership di Sviluppo 33. Per poter confermare la selezione e per attuare il proprio programma di lavoro nell'ambito dell'Azione 2, ciascuna Partnership di Sviluppo dimostrerà, con la presentazione dei due documenti (Accordo della Partnership di Sviluppo e Accordo di Partnership Transnazionale) di soddisfare le seguenti condizioni: * Trasparenza: la PS deve dimostrare la disponibilità del necessario cofinanziamento. La PS deve inoltre accettare che i risultati ottenuti (prodotti, strumenti, metodi, ecc.) saranno di dominio pubblico. * Rappresentatività: la PS deve essere capace di dimostrare la sua capacità di mobilitare diversi attori pubblici (comprese le autorità locali e regionali e i servizi per l'occupazione), il settore privato (associazioni imprenditoriali e sindacali), e le ONG per farli lavorare assieme. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al coinvolgimento di coloro che subiscono discriminazioni o ineguaglianze. * Spirito di cooperazione: la PS deve esser in grado di dimostrare la propria capacità e disponibilità a operare in un contesto di cooperazione transnazionale. Inoltre, la PS deve pianificare una cooperazione effettiva alle attività a livello nazionale e comunitarie per quanto concerne l'istituzione di reti, la diffusione di risultati e il mainstreaming di politiche che verranno organizzate congiuntamente dall'autorità responsabile e dalle diverse PS su base tematica. 34. Se tali condizioni si realizzano, l'autorità responsabile conferma la selezione iniziale della Partnership e le notifica il bilancio pluriennale disponibile per attuare il suo programma di lavoro. 35. Tale programma di lavoro dovrebbe coprire di norma un periodo iniziale che va da 18 mesi a 3 anni. Nel caso che i risultati ottenuti giustifichino un prolungamento (ad esempio allorché le azioni intraprese riguardano processi particolarmente complessi) può essere autorizzata un'ulteriore sovvenzione unitamente ad un'estensione del periodo di finanziamento per la PS. 36. Per quanto concerne l'ammissibilità delle azioni, si applicano le regole normali di ammissibilità del FSE (cfr. l'articolo 3 del regolamento FSE [5]). Tuttavia, per assicurare la massima efficacia alle attività previste, il PIC può prevedere l'estensione dell'ammissibilità alle azioni, altrimenti eligibili sulla base delle disposizioni che disciplinano il FESR, il FEAOG sezione Orientamento e lo SFOP, in particolare per quanto concerne lo sviluppo locale. Le attività delle PS andranno sottoposte a una verifica di compatibilità con le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato, e se del caso dovranno essere modificate conformemente all'articolo 88, paragrafo 3. [5] Regolamento (CE) n.1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU n. L161 del 26.6.1999) Azione 3: Realizzare reti, diffondere buone prassi e esercitare un impatto sulle politiche nazionali 37. La proposta del PIC prevederà, mediante un'azione separata, la realizzazione di reti, la diffusione e il mainstreaming delle attività nell'ambito di EQUAL. La partecipazione a questa azione sarà obbligatoria per tutte le PS al fine di assicurare l'efficace mainstreaming che è obiettivo di EQUAL. Essa sarà organizzata dall'autorità direttiva in modo tale da assicurare un input sul mercato del lavoro e sull'elaborazione delle politiche occupazionali. I decisori politici, in particolare quelli incaricati di elaborare i piani d'azione nazionali per l'occupazione (PAN) e quanti si occupano dei programmi dei Fondi Strutturali come anche gli amministratori del FSE verranno strettamente associati a questa attività. Inoltre, la proposta di PIC prevederà lo scambio sistematico di informazioni tra i comitati di monitoraggio di EQUAL e i programmi dell'FSE. 38. Per assicurare un coerente mainstreaming orizzontale e verticale a livello locale, regionale e nazionale, gli Stati membri stabiliranno un meccanismo di coordinamento che potrebbe ad esempio assumere la forma di comitati direttivi presieduti dall'autorità responsabile per ciascun ambito tematico nel PIC comprendenti i rappresentanti di ciascuna partnership di sviluppo. Il PIC definirà i tipi di attività da effettuare che di norma dovrebbero comprendere: * Una connessione in reti tematiche delle PS per consentire un'analisi comparativa delle migliori prassi, in particolare per quanto riguarda le principali forme di discriminazione (basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o motivi ideologici, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e l'ineguaglianza; identificare i fattori che provocano le ineguaglianze e le discriminazioni e analizzare l'impatto reale e potenziale delle PS in questo contesto. * La diffusione interna di esempi di buone prassi indirizzata ad altre aree o altri settori nello Stato membro via via che esse diventano disponibili (ad esempio a partire dalla fine dell'Azione 1). * Meccanismi atti ad assicurare un impatto sulla politica nazionale dell'occupazione e sulla strategia europea per l'occupazione, segnatamente per quanto concerne il contenuto e l'attuazione del piano d'azione nazionale per l'occupazione (PAN) e il sostegno che esso riceve tramite i Fondi Strutturali. 39. Queste attività saranno attuate di norma dalle PS operanti singolarmente o in gruppo sulla base della loro esperienza specifica e capacità comprovata. A tal fine queste PS riceveranno finanziamenti addizionali. Azione 4 : Assistenza tecnica 40. Un'assistenza tecnica, il cui bilancio non deve superare il 5 % del cofinanziamento FSE del PIC, sarà disponibile per coadiuvare l'attuazione delle Azioni 1, 2 e 3 e verrà utilizzata in particolare: * per fornire consulenze e agevolare il consolidamento delle partnership e la ricerca di adeguati partner per la cooperazione transnazionale (Azione 1); * per raccogliere, analizzare e diffondere le esperienze e i risultati, comprese le relazioni annuali delle PS (Azione 2); * per supportare la rete tematica, le attività orizzontali di diffusione e la realizzazione di meccanismi per assicurare un impatto politico (Azione 3). * per assicurare la condivisione di tutte le informazioni pertinenti con gli altri Stati membri e la Commissione (cfr. III. Azioni a livello europeo). 41. L'assistenza tecnica sarà inoltre disponibile per coadiuvare il monitoraggio, l'audit e la valutazione delle azioni a livello di PIC. 42. Le attività di assistenza tecnica saranno oggetto di normali procedure d'appalto e saranno aggiudicate a organizzazioni indipendenti dall'autorità responsabile. III. AZIONI A LIVELLO EUROPEO Meccanismi per determinare un impatto a livello dell'Unione: EQUAL e la strategia europea per l'occupazione 43. Se si vuole che EQUAL svolga appieno il suo ruolo di banco di prova per sviluppare e promuovere nuove modalità di erogazione delle politiche per l'occupazione occorrerà porre in atto meccanismi strategici di cooperazione tra gli Stati membri in modo da valorizzare l'impatto potenziale delle buone prassi identificate in tutto il territorio dell'Unione. La Commissione metterà in atto tre tipi di azioni per sostenere tale processo: * una rassegna tematica a livello dell'Unione; * una valutazione periodica del valore aggiunto determinato da EQUAL in relazione al Piano d'azione nazionale per l'occupazione (PAN); * la creazione di fori di discussione a livello dell'Unione. Rassegna tematica 44. Per effettuare un'analisi comparativa delle migliori prassi la Commissione organizzerà una serie di "rassegne tematiche" con le Partnership di sviluppo per ciascuno degli ambiti tematici di EQUAL (cfr. § 9), tenendo conto dei risultati delle reti tematiche nazionali. I risultati verranno sintetizzati e pubblicati e serviranno ad integrare le valutazioni strategiche (Peer review) istituite nel contesto della strategia per l'occupazione, le attività di valutazione a livello europeo e la diffusione e lo scambio di attività previsti nei programmi comunitari in virtù degli articoli 13 (lotta contro la discriminazione) e 137 (misure a favore dell'inclusione sociale). I paesi candidati all'adesione verranno associati alla discussione e alla valorizzazione dei risultati. Valutazione periodica - EQUAL e i PAN 45. Sulla base delle attività intraprese nel quadro dell'Azione 3 in ciascuno Stato membro, la Commissione stabilirà una banca dati delle migliori prassi nell'ambito di EQUAL (metodi, procedure, processi, strumenti, ecc.). Le informazioni così raccolte saranno usate ai fini delle valutazioni periodiche dell'impatto reale e potenziale di EQUAL sui PAN, in particolare per quanto concerne la lotta contro tutte le forme di discriminazione e di diseguaglianza sul mercato del lavoro. Questa valutazione sarà presentata per informazione ai comitati di monitoraggio del FSE e degli altri Fondi strutturali. Fori di discussione 46. Esistono già diversi fori di discussione e altri ne verranno creati: * il comitato per l'occupazione sarà tenuto al corrente dei risultati e di ogni riesame degli ambiti tematici; * il comitato FSE verrà coinvolto conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento generale e in relazione alle competenze definite al § 2 di detto articolo; * si organizzerà annualmente un forum di discussione di EQUAL con la piattaforma ONG onde facilitare la discussione e il feedback da parte delle organizzazioni interessate. * inoltre, la Commissione organizzerà a seconda delle esigenze una serie di riunioni imperniate su questioni più specifiche nell'ambito di EQUAL e sul trasferimento di buone prassi nei paesi candidati all'adesione. 47. Un certo numero di compiti (raccolta ed elaborazione di informazioni, creazione di una banca dati interattiva, animazione del processo di revisione tematica, organizzazione di seminari e di determinati fori di discussione) verrà affidato, su iniziativa della Commissione e sotto la sua supervisione, a fornitori di servizi esterni attraverso un ufficio di assistenza tecnica sulla base di gare d'appalto pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'esecuzione di tali compiti sarà finanziata al 100%. IV. PREPARAZIONE, PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI 48. Gli Stati membri proporranno, sulla base degli stanziamenti finanziari indicativiche la Commissione adotterà, un progetto di programma di Iniziativa comunitaria per EQUAL (PIC) che copre l'intero territorio dello Stato membro. Tali proposte avranno la forma di un piano come specificato all'articolo 16 del regolamento generale. Le proposte di PIC saranno preparate dall'autorità designata con la partecipazione delle autorità regionali/locali, di enti responsabili delle pario pportunità e degli eventuali partner non governativi. Le priorità contenute in tali proposte saranno tratte dall'elenco di ambiti tematici enunciato al precedente § 9. Nei casi in cui la Commissione formulerà raccomandazioni tematiche pertinenti allo Stato membro nel contesto della strategia europea per l'occupazione tali raccomandazioni dovranno riflettersi nella scelta delle priorità. Secondo quanto previsto dal regolamento generale dei Fondi strutturali (art. 1), dal regolamento FSE (art.2c) e dagli orientamenti europei per l'occupazione, gli Stati membri dovranno adottare una strategia di inserimento della questione della parità dei sessi in tutte le politiche nell'attuare ciascun settore tematico. L'attuale realizzazione di tale strategia comporta l'individuazione e l'utilizzazione di adeguati meccanismi e strutture. Ci si aspetta che gli Stati membri inseriscano una prospettiva di parità tra i sessi nelle fasi di programmazione, attuazione, controllo e valutazione di EQUAL. 49. La proposta di PIC presentata dagli Stati membri conterrà i seguenti elementi: * Una descrizione della situazione attuale per quanto concerne la discriminazione e le diseguaglianze sul mercato del lavoro e in relazione ai richiedenti asilo; * Una descrizione della sua correlazione con il PAN inteso nel quadro politico di riferimento (art.1, par.3 del regolamento generale); * Una valutazione ex ante che riservi un'attenzione particolare alla situazione socioeconomica e alla situazione in termini di parità tra le donne e gli uomini come prescritto dall'articolo 41, § 2, lettere a) e c) del regolamento generale; * Una descrizione della strategia per l'attuazione di EQUAL basata sulla selezione delle priorità tratta dall'elenco al precedente § 9 (e comprendente almeno una per ciascun pilastro) oltre ad un eventuale capitolo specifico per gli interventi concernenti i richiedenti asilo (cfr. i precedenti § 14-16). Le priorità prescelte potranno essere oggetto di revisione a partire dal 2002 come specificato al § 11. Le azioni contemplate nella precedente sezione II possono essere costituite da misure nell'ambito di tali priorità. 50. Per ciascuna priorità la proposta di PIC definirà: * i suoi obiettivi specifici, quantificati laddove sia possibile; * una valutazione dell'impatto previsto, compreso l'impatto sulla situazione socioeconomica a livello locale o settoriale e sulla situazione in termini di parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento generale; * una descrizione delle azioni e dei metodi previsti al fine di attuare efficacemente la strategia di inserimento della parità dei sessi nelle politiche; * un resoconto del processo di programmazione, comprese le disposizioni adottate per consultare i partner e i risultati delle consultazioni; * Una descrizione sommaria delle misure previste per porre in atto le priorità, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità con l'articolo 87 del Trattato. * Una breve descrizione dei tipi di assistenza tecnica che si prevede sarà necessaria per attuare il PIC; * Un piano finanziario indicativo che specifichi, per ciascuna priorità e ciascun anno, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale, lo stanziamento finanziario previsto per il contributo del FSE, nonché l'importo complessivo del finanziamento pubblico ammissibile o del finanziamento privato equivalente relativi a tali contributi; * una dichiarazione da cui risulti se e in quale misura le azioni proposte per ciascuna priorità conterranno attività normalmente ammissibili nell'ambito del FESR, del FEAOG o dello SFOP per consentire alla Commissione di prendere disposizioni appropriate nella sua decisione in merito alla proposta di PIC in virtù dell'articolo 21, § 2 del regolamento generale. 51. Si stabiliranno le disposizioni di attuazione del PIC comprendenti: * la designazione di una autorità responsabile (e di una autorità di pagamento) ai sensi dell'articolo 9 del regolamento generale avente la responsabilità complessiva di gestione del PIC; * un comitato di sorveglianza del PIC conformemente all'articolo 35 del regolamento generale (cfr. § 55); * il meccanismo per gli inviti a presentare progetti da indirsi nel 2000, 2002 e 2004 (procedure per darvi pubblicità, orientamenti per la selezione, composizione del comitato di selezione, eventuali procedure di ricorso); * una descrizione di dispositivi di gestione del PIC compresi i flussi finanziari; i tipi di contratti con i beneficiari finali; se è previsto o meno di usare sovvenzioni globali per le partnership di sviluppo conformemente all'articolo 27 del regolamento generale; * i meccanismi nazionali per la connessione in reti tematiche delle PS, per la diffusione e il "mainstreaming" (azione 3) come anche per le procedure di partecipazione dei rappresentanti dei vari attori coinvolti (altri ministeri, autorità locali e regionali, enti responsabili per la parità fra donne e uomini, parti sociali e reti pertinenti di ONG); * una descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione, compresi i sistemi di informazione e di indicatori e il dispositivo nazionale di valutazione conformemente agli articoli 36 e 42 del regolamento generale; * una descrizione dei dispositivi e delle procedure specifici di audit e controllo finanziario del PIC con indicazione delle diverse responsabilità in materia di controllo finanziario conformemente agli articoli 38 e 39 del regolamento generale e dell'articolo 11 del regolamento 2064/97 sul controllo finanziario; si riserverà un'attenzione particolare ai meccanismi atti ad evitare un doppio finanziamento delle attività da parte di EQUAL e di altre fonti di finanziamento dell'Unione; * informazione sulle risorse necessarie per assistere la preparazione, il monitoraggio, l'audit e la valutazione , comprese le attività previste dall'Azione 4 (cfr. § 40-42). 52. Questi progetti di PIC saranno presentati dagli Stati membri alla Commissione entro quattro mesi dall'adozione finale dei presenti orientamenti. La Commissione approverà ciascun PIC per il tramite di una decisione che confermerà lo stanziamento di finanziamenti FSE per ciascuna priorità in esso contenuta. La Commissione può anche ammettere il ricorso a procedure di sovvenzione globale per fasi del programma ove ciò venga richiesto dallo Stato membro interessato (articolo 27 del regolamento generale). 53. Ciascun PIC sarà completato da un'integrazione di programma quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, § 3 del regolamento generale e che conterrà in particolare: * informazioni dettagliate sul contenuto delle misure compresa la valutazione ex ante e i pertinenti indicatori di monitoraggio, * un piano finanziario per ciascuna misura che dovrà essere coerente con il piano finanziario del PIC e comprendere una descrizione delle disposizioni di cofinanziamento delle misure; * azioni pubblicitarie. 54. Questa integrazione di prgramma verrà inviata alla Commissione entro tre mesi dalla decisione della Commissione che approva il PIC ma preferibilmente contemporaneamente alla proposta di PIC al fine di accelerare il processo di attuazione. La preparazione dell'integrazione di programma deve seguire le stesse procedure usate per la preparazione del PIC. V. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI Monitoraggio 55. Ciascun comitato di sorveglianza EQUAL verrà istituito conformemente all'articolo 35 del regolamento generale. Ci si attende che gli Stati membri promuovano la equilibrata partecipazione delle donne e degli uomini al comitato di sorveglianza e che la sua composizione rispecchierà l'intero spettro degli interessi in gioco. Ciascun PIC indicherà gli specifici dispositivi di monitoraggio e gli indicatori di cui tenere conto conformemente agli articoli 36 e 42 del regolamento generale e alla luce delle linee guida della Commissione sul monitoraggio e la valutazione. Valutazione 56. Sulla base di procedure da concordarsi tra la Commissione e gli Stati membri tutte le PS produrranno annualmente un determinato tipo e quantitativo di dati e informazioni da presentarsi al comitato di sorveglianza. I dati e le informazioni in questione dovrebbero essere anche usati dal valutatore del PIC per identificare e misurare lo stato di avanzamento delle attività delle PS, le innovazioni metodologiche conseguite e le potenzialità di "mainstreaming" dei risultati. Inoltre, essi serviranno da base per le valutazioni periodiche che saranno coordinate dalla Commissione (cfr. § 45). 57. A livello del PIC si procederà alla valutazione a metà percorso successivamente alla sua adozione per assicurare il feed-back continuativo e gli aggiustamenti necessari in vista di successivi inviti a presentare progetti. Il PIC indicherà i parametri e gli indicatori specifici di cui tenere conto per la valutazione a metà percorso e la valutazione finale con una descrizione del dispositivo nazionale di valutazione di EQUAL. Inoltre, i risultati della valutazione ex post delle iniziative OCCUPAZIONE e ADAPT verranno presi in considerazione ai fini degli inviti a presentare proposte per il 2002 e quelli successivi. 58. A livello dell'Unione la Commissione istituirà inoltre un meccanismo di valutazione in modo da accertare le implicazioni di EQUAL per i PAN e altri programmi comunitari. VI. FINANZIAMENTO 59. L'iniziativa EQUAL verrà finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità europea. Il contributo complessivo del Fondo Sociale Europeo per EQUAL per il periodo 2000 - 2006 è stimato a 2,847 miliardi di EUR. Conformemente all'articolo 7, § 7 del regolamento generale il contributo del FSE per EQUAL terrà conto del tasso d'indicizzazione del 2% annuo e sarà stabilito ai prezzi del 2003 per gli anni 2004-2006. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione fisserà il tasso d'indicizzazione applicabile per il periodo 2004-2006. 60. Si applicheranno i tassi di contributo comunitario definiti all'articolo 29 del regolamento generale. Considerata la natura innovativa dei metodi usati si raccomanda un uso sistematico dei tetti indicati nei regolamenti. 61. Un importo indicativo pari a un massimo di 2 % del contributo totale FSE verrà riservato a finanziare le attività condotte su iniziativa della Commissione come specificato ai § da 43 a 47. Tali attività saranno finanziate al 100%. VII. CALENDARIO 62. La Commissione invita gli Stati membri a presentare i progetti dei loro Programmi di Iniziativa comunitaria per EQUAL entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sulla Gazzetta ufficiale. La corrispondenza relativa alla presente comunicazione dovrà essere indirizzata a: Sig. A. LARSSON Direttore Generale Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles