51999DC0426

Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione del regime a favore di alcuni legumi da granella /* COM/99/0426 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE DEL REGIME A FAVORE DI ALCUNI LEGUMI DA GRANELLA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE DEL REGIME A FAVORE DI ALCUNI LEGUMI DA GRANELLA

Con la presente relazione, la Commissione ottempera al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 [1], ai sensi del quale, dopo tre campagne di commercializzazione, essa è tenuta a presentare una relazione sull'applicazione del regime a favore di alcuni legumi da granella, accompagnata, se del caso, da adeguate proposte.

[1] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.

1. Descrizione del regime

Si definiscono « legumi da granella » le colture di lenticchie, ceci e vecce raccolte in semi allo stato secco. Tali colture beneficiano di una misura specifica di sostegno comunitario istituita nel 1989 con regolamento (CEE) n. 762/89 [2] per un periodo iniziale di tre campagne che aveva termine il 30 giugno 1992.

[2] GU L 80 del 23.3.1989, pag. 76.

La misura prevedeva un aiuto comunitario per ettaro di superficie seminata e raccolta, fissato annualmente dalla Commissione. Nel 1989, esso ammontava a 75 ECU (ex ecu verde) per ettaro, nei limiti di una superficie massima garantita comunitaria (SMG) di 300 000 ha, corrispondente alla media delle superfici coltivate nella Comunità nel corso delle campagne 1985/86, 1986/87 e 1987/88. L'eventuale superamento della SMG dava luogo a una riduzione dell'aiuto nel corso della campagna successiva.

Il regime è stato in seguito ripetutamente prorogato. Le conclusioni del Consiglio del dicembre 1993 riferivano « l'intenzione di rafforzare progressivamente il regime di sostegno attuale »; per tappe successive, la Commissione ha dunque aumentato l'aiuto, portandolo a 150 ECU (ex ecu verde) per ettaro nel 1995/96.

L'attuale regime (regolamento (CE) n. 1577/96) riprende a grandi linee il regime istituito nel 1989. L'aiuto è stato mantenuto al livello della campagna 1995/96, ossia a 181 ECU, tenuto conto del coefficiente di switchover (150 x 1,207509 = 181 ECU). Sono state tuttavia introdotte due modifiche importanti: la SMG è stata aumentata a 400 000 ha e la riduzione dell'aiuto risultante dal superamento della SMG è ormai applicata nel corso della campagna in questione. Il regolamento (CE) n. 1577/96 è stato in seguito adattato dal regolamento (CE) n. 1826/97 [3] per tener conto di una modifica della nomenclatura nel settore dei legumi da granella.

[3] GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11.

Le domande di aiuto presentate dai produttori sono trattate mediante il sistema integrato di gestione e di controllo, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 [4], analogamente all'insieme degli aiuti per ettaro concessi nel quadro della politica agricola comune.

[4] GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

2. Applicazione del regime

Nel corso delle tre campagne oggetto della presente relazione (1996/97, 1997/98 e 1998/99), la SMG è stata sistematicamente superata, rispettivamente del 37,44%, 23,54% e 10,08%.

L'aiuto di base (181 ECU/ha) è stato dunque ridotto in proporzione, secondo quanto previsto in caso di superamento della SMG. L'importo finale dell'aiuto è ammontato rispettivamente a 131,69 ECU/ha, 146,51 ECU/ha e 164,42 ECU/ha. I dati relativi all'evoluzione delle superfici investite a legumi da granella, ai superamenti della SMG e agli importi finali degli aiuti figurano nella tabella dell'allegato I.

3. Possibili miglioramenti del regime

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione sono stati proposti vari miglioramenti.

Alcuni di essi, come l'aumento della SMG o l'aggiunta di nuove colture, implicano una sostanziale modifica del regime che richiederebbe l'impiego di risorse di bilancio supplementari. Nell'attuale contesto, tali proposte devono essere scartate.

Nel quadro dei dibattiti sull'Agenda 2000 è emersa la proposta di includere il regime in quello dei seminativi. Tale inclusione presenta un interesse limitato per i produttori tradizionali di lenticchie, ceci o vecce, poiché essa potrebbe condurre a una certa dislocazione delle colture senza contribuire a una vera e propria semplificazione del regime. Tale opzione non è stata accolta al momento dell'adozione di Agenda 2000 e non è il caso di prenderla nuovamente in considerazione.

Infine, con un'interrogazione scritta (n. 3919/97), il Parlamento europeo ha richiamato l'attenzione della Commissione sui cospicui superamenti della SMG dovuti all'aumento delle superfici investite a vecce, una coltura destinata all'alimentazione animale, mentre lenticchie e ceci sono destinati all'alimentazione umana, ipotizzando la possibile presenza di un errore nel codice di nomenclatura. Nella sua risposta [5], fornita il 6.1.1998, la Commissione ha indicato che «la classificazione (delle) due specie di vecce sarà oggetto di un esame approfondito, che si tradurrà, se del caso, in una proposta recante modifica della legislazione in vigore».

[5] GU C 187 del 16.6.1998, pag. 89.

4. Proposta

La verifica effettuata mostra che il codice di nomenclatura ex 0713 90 90 è corretto. Esso designa infatti una parte della rubrica 0713 «Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati e spezzati», poiché si tratta di vecce raccolte in semi. Le vecce raccolte verdi sotto forma di foraggi figurano sotto il codice 1214 e non sono ammissibili al regime in causa. Poiché le vecce non sono esplicitamente designate sotto il codice 0713, occorre riferirsi alla sottovoce 0713 90 «altre», che presenta una sottodivisione 0713 90 10 per i semi destinati alla semina. Nel caso delle vecce, i semi destinati alla semina si trovano sotto il codice NC 1209 29 10. Essi non sono ammissibili al regime in causa, ma possono essere disciplinati dalla normativa sulle sementi. Per le vecce raccolte in semi e destinate all'alimentazione degli animali occorre dunque riferirsi al codice NC 0713 90 90. Non risulta pertanto necessaria alcuna rettifica del regolamento.

La Commissione ritiene dunque che il regime debba essere mantenuto nella sua forma attuale, ossia una SMG di 400 000 ha e un aiuto di 181 EUR/ha. I superamenti della SMG mostrano tuttavia che l'evoluzione delle superfici richiederebbe un maggiore controllo.

A tal fine, la Commissione propone di tener conto delle diverse destinazioni dei prodotti: alimentazione umana per le lenticchie e i ceci, alimentazione animale per le vecce. La proporzione relativa delle superfici oggetto di una domanda di aiuto a partire dall'inizio dell'applicazione della misura figura nell'allegato II: da esso risulta che lenticchie e ceci hanno rappresentato in media circa il 40% delle superfici oggetto di aiuti, le vecce il 60%. Si propone dunque di suddividere la SMG su questa base, assegnando rispettivamente 160 000 ettari a lenticchie e ceci e 240 000 ettari alle vecce. Gli ettari di una SMG rimasti inutilizzati nel corso di una campagna verrebbero allora trasferiti all'altra SMG prima di constatare un eventuale superamento.

La Commissione propone infine di cambiare il comitato di gestione competente al fine di adeguare il regolamento alla pratica, sostituendo il comitato di gestione per i foraggi essiccati con il comitato di gestione per i cereali.

ALLEGATO I

LEGUMI DA GRANELLA

Superfici per le quali sono state presentate domande di aiutoArticolo 3 del regolamento (CE) n. 1644/96

Superficie (ha)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

LEGUMI DA GRANELLA

Superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto

(ha)

>SPAZIO PER TABELLA>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>