Sedicesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1998) /* COM/99/0301 def. */
Gazzetta ufficiale n. C 354 del 07/12/1999 pag. 0001
SEDICESIMA RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO - 1998 - (1999/C 354/01) COM(1999) 301 def. (Presentata dalla Commissione il 9 luglio 1999) Indice >SPAZIO PER TABELLA> La relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario viene preparata ogni anno dalla Commissione europea in seguito alle successive richieste del Parlamento europeo (risoluzione del 9 febbraio 1983) e degli Stati membri (dichiarazione n. 19, punto 2, allegata al trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992). Tale relazione risponde anche alle richieste espresse dal Consiglio europeo e dal Consiglio per settori specifici. 1. PREFAZIONE La Commissione si è data l'obiettivo prioritario di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, affinché i cittadini comunitari possano trarre pieno vantaggio dalla costruzione europea. Come illustra questa relazione, la sedicesima dalla risoluzione del 9 febbraio 1983 del Parlamento europeo, essa si è data gli strumenti concreti per raggiungere tale obiettivo, sia attraverso un rafforzamento senza precedenti delle modalità di utilizzo delle procedure d'infrazione di cui all'articolo 169 del trattato, sia attraverso un maggior ricorso alla cooperazione amministrativa, in particolare nel quadro del Programma d'azione per il mercato interno. 1.1. Riassunto statistico del 1998 Più ancora degli anni precedenti, nel 1998 la Commissione è stata attiva nel suo ruolo di custode dei trattati, come indicano le seguenti cifre: - il numero di pareri motivati inviati nel corso dell'anno ha raggiunto un record storico, mai realizzato dall'entrata in vigore del trattato, con 675 pareri motivati; rispetto ai 334 pareri motivati inviati nel 1997, questa cifra rappresenta un aumento del 102 %; tale crescita risulta da un'azione molto più rigorosa e molto più rapida della Commissione, grazie alle riforme interne attuate a partire dal 1996 e migliorate nel 1998; - se il numero delle messe in mora inviate scende da 1461 nel 1997 a 1101 nel 1998, ciò è dovuto esclusivamente alla riduzione del numero di procedure avviate per mancato recepimento delle direttive; in effetti, le messe in mora inviate per mancata conformità di una normativa al diritto comunitario o per applicazione inadeguata di tale diritto passano da 432 nel 1997 a 486 nel 1998, vale a dire un aumento del 12 % (e del 42 % rispetto al 1996); - il numero di ricorsi alla Corte di giustizia effettuati rimane stabile, in quanto 125 dossier sono stati oggetto di un rinvio effettivo; rispetto al numero delle messe in mora e dei pareri motivati, ciò dimostra chiaramente che la gran maggioranza dei fascicoli d'infrazione può essere risolta prima di eventuali interventi della Corte di giustizia; - i servizi della Commissione nel 1998 hanno svolto un ruolo assai attivo nella scoperta di casi di non conformità o di applicazione inadeguata del diritto comunitario, in quanto il numero di casi individuati d'ufficio da tali servizi è passato da 261 nel 1997 a 396 nel 1998, vale a dire un aumento del 52 %. Segnaliamo inoltre che, fra i casi individuati d'ufficio, rientrano i fascicoli aperti in seguito ad una interrogazione parlamentare o una petizione; - per quanto riguarda il numero di denunce ricevute dai servizi della Commissione, esso ha continuato la crescita iniziata nel 1997, passando da 957 nel 1997 a 1128 nel 1998, vale a dire una crescita del 18 % (e del 38 % rispetto al 1996); tale cifra sarebbe ancora più importante se si aggiungessero le circa 4000 denunce identiche inviate a proposito della nuova legislazione svedese relativa al controllo dei trasporti e pacchi contenenti alcool e tabacchi o alle centinaia di denunce relative alle imposte applicate da taluni comuni belgi sulle antenne paraboliche [visto il loro numero, tali denunce sono state riunite in una comunicazione unica pubblicata nella Gazzette ufficiale serie C(1) e sul sito Internet delle istituzioni comunitarie]; - le decisioni di archiviazione sono diminuite del 7 %, passando da 2112 nel 1997 a 1962 nel 1998, il che testimonia tuttavia un gran numero di casi risolti per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario; - la velocità di trattamento dei fascicoli è cresciuta anch'essa: se il 25 % delle messe in mora inviate nel 1997 ricordavano procedure d'infrazione aperte nel corso dell'anno, tale percentuale è passata nel 1998 al 48 %; l'accelerazione è ancora più forte per i pareri motivati, in quanto il 19 % dei pareri motivati inviati nel 1998 riguardano procedure aperte nel 1998, contro l'1 % nel 1997; - infine, per quanto riguarda la trasparenza, bisogna osservare una crescita nel numero di fascicoli che sono stati oggetto di un comunicato stampa, passati da 248 nel 1997 a 334 nel 1998. Queste statistiche dimostrano chiaramente l'impatto delle riforme interne attuate dalla Commissione, anzitutto nel 1996, poi nel 1998, per migliorare il funzionamento delle procedure per inadempimento. Tali riforme saranno quindi oggetto di una descrizione più approfondita in questa introduzione (1.2). L'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri ha registrato un'evoluzione positiva per quanto riguarda il recepimento delle direttive (1.3), ma il rispetto del diritto comunitario in genere resta purtroppo assai vario a seconda degli Stati membri (1.4). Il ricorso al meccanismo di penalità previsto dall'articolo 171 del trattato sembra talvolta l'unico strumento per indurre uno Stato membro a ristabilire la legalità comunitaria (1.5). 1.2. La riforma dei metodi di lavoro della Commissione in materia di procedure d'infrazione: nuovi miglioramenti nel 1998 La Commissione, nel giugno 1998, ha proceduto a una valutazione del funzionamento dei suoi metodi di lavoro relativi alle procedure d'infrazione di cui all'articolo 169 del trattato, le quali erano state oggetto di una riforma nel luglio 1996(2). Tale esercizio riguardava l'insieme delle procedure d'infrazione, indipendentemente dal settore del diritto comunitario preso in considerazione. In seguito a tale valutazione, la Commissione ha deciso diverse nuove misure interne, al fine di migliorare ulteriormente il funzionamento delle procedure d'infrazione, che si tratti - dell'accelerazione del trattamento dei fascicoli, - della maggiore trasparenza delle procedure, nonché, - del miglioramento delle relazioni con il ricorrente. 1.2.1. Accelerare il trattamento dei fascicoli d'infrazione Il miglioramento in questa materia ha riguardato sia il meccanismo decisionale che l'esecuzione delle sentenze. Tali miglioramenti figurano nel documento SEC(1998) 1733 che è stato trasmesso al Parlamento europeo, agli Stati membri nonché al mediatore. Una delle principali modifiche per accelerare il trattamento dei fascicoli d'infrazione è stato la generalizzazione, a partire dall'aprile 1998, del ricorso alle riunioni bimestrali dedicate specialmente all'applicazione del diritto comunitario. Fino a poco fa, i fascicoli d'infrazione erano esaminati solo in occasione delle quattro relazioni periodiche (in marzo, giugno, ottobre e dicembre), a meno che si trattasse di fascicoli urgenti. L'utilizzo di tali rapporti periodici, in cui l'insieme dei casi vuoi d'infrazione presunta (prima dell'invio della messa in mora) vuoi d'infrazione accertata (dopo l'invio della messa in mora) vengono passati in rassegna(3), garantisce un'impostazione coerente dei diversi fascicoli, indipendentemente dal settore giuridico interessato, nonché un esame regolare di ogni fascicolo aperto dalla Commissione. In occasione della riforma dei metodi di lavoro del 1996, la Commissione aveva aggiunto a tale meccanismo la possibilità di far esaminare i casi d'infrazione nel corso di esami bimestrali su questioni di diritto comunitario (di solito consacrate agli aiuti di Stato), al fine di consentire a dei fascicoli pronti per una decisione sul merito di avanzare più rapidamente, senza attendere la relazione successiva. Se nel 1997 solo 40 fascicoli avevano beneficiato di questa nuova procedura, nel 1998 sono stati quasi 400 i fascicoli che sono stati oggetto di una decisione della Commissione nel quadro di tale esame bimestrale. Ciò ha portato a un'accelerazione delle decisioni. Infatti, ad esempio, il parere motivato o il ricorso può essere deciso fin dallo scadere del termine per la risposta concesso allo Stato membro, quando non vi è risposta o questa non è soddisfacente. Analogamente, un fascicolo risolto può essere più rapidamente oggetto di una decisione formale di archiviazione, il che spinge gli Stati membri a conformarsi al diritto comunitario. In generale, il moltiplicarsi delle riunioni della Commissione consacrate alle procedure d'infrazione ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione dei fascicoli. La "drammatizzazione" delle messe in mora, a cui è stato restituito il loro vero senso di richiesta di osservazioni, nonché il calo parallelo del ricorso alle lettere preliminari alla messa in mora, hanno consentito alla Commissione di decidere più rapidamente l'apertura della procedura d'infrazione. Inoltre, la Commissione ormai fa rispettare in maniera più rigorosa i termini di risposta alle messe in mora e di esecuzione dei pareri motivati, in quanto l'eventuale assenza di risposta o di regolarizzazione entro il termine prescritto giustifica il passaggio alla fase successiva della procedura. Accelerare le decisioni ha quindi senso solo se le messe in mora o i pareri motivati vengono rapidamente notificati allo Stato membro. È necessario, in effetti, che lo Stato membro conosca ufficialmente il parere della Commissione per essere in grado di fornire delle spiegazioni, porre fine all'infrazione ovvero, se non lo desidera, affinché possa proseguire la procedura di cui all'articolo 169. Se, nel passato, i termini di notifica delle messe in mora o dei pareri motivati potevano contarsi in mesi, nel 1998 la Commissione si è data il principio di notificare d'ora in avanti le decisioni entro la settimana stessa della loro adozione. Per raggiungere tale obiettivo, sono state modificate le regole interne nel secondo semestre del 1998 per assicurare da un lato la preparazione della notifica nel più breve tempo prima della decisione da eseguire e d'altro lato per individuare sistematicamente eventuali ritardi non giustificati. Come indicato sopra, l'impatto di queste regole si è già fatto sentire, in quanto il 19 % dei pareri motivati inviati nel 1998 riguardano procedure aperte nel 1998, mentre solo l'1 % dei pareri motivati inviati nel 1997 riguardava procedure aperte in questo stesso anno. 1.2.2. Una maggiore trasparenza Dopo la riforma del 1996, la pubblicità a mezzo stampa è divenuta il principio per quanto riguarda le decisioni di parere motivato e di rinvio. Invece, per le messe in mora, la Commissione non diffonde in linea di principio un comunicato stampa(4), in quanto una messa in mora non determina la posizione definitiva della Commissione, ma è piuttosto una richiesta di osservazioni ed è nel corso di questa fase che le infrazioni possono essere risolte più facilmente. Come indicato sopra, il numero di comunicati stampa è cresciuto nel 1998, in quanto 334 infrazioni sono state oggetto di un comunicato stampa, contro 44 nel 1996. Questa politica di maggiore trasparenza proseguirà, rendendo più facilmente accessibili via Internet informazioni attualmente disponibili solo su supporto cartaceo. 1.2.3. Una migliore accoglienza del ricorrente Se, indubbiamente, il ricorrente non è giuridicamente una "parte interessata" nelle procedure istituite dall'articolo 169 del trattato, non resta meno vero che i servizi della Commissione attribuiscono una grande importanza a che egli sia correttamente informato del trattamento ricevuto dal suo ricorso nel corso della procedura. In tal modo, in seguito all'inchiesta d'iniziativa condotta dal mediatore nel 1996(5), i servizi della Commissione informano ormai sistematicamente il ricorrente della loro intenzione di proporre l'archiviazione della causa. Inoltre, è stata preparata una nuova versione più pedagogica, esplicativa e precisa del formulario di denuncia, la cui ultima versione risaliva al 1989(6), affinché il ricorrente sappia chiaramente quello che può attendersi dalla procedura d'infrazione e possa essere informato sugli altri strumenti d'azione disponibili per far valere i suoi diritti. Il principio del trattamento riservato delle denunce viene d'altronde mantenuto, al fine di conservare il necessario rapporto di fiducia con il ricorrente ed evitare eventuali danni a quest'ultimo. 1.3. Lo stato di recepimento delle direttive nel 1998 La tabella che segue offre un quadro generale dello stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione dell'insieme delle direttive applicabili al 31 dicembre 1998. >SPAZIO PER TABELLA> Al 31 dicembre 1998, gli Stati membri avevano comunicato in media il 95,7 % dei provvedimenti nazionali di attuazione necessari all'applicazione dell'insieme delle direttive comunitarie applicabili. L'aumento globale del tasso di recepimento rispetto al 1997, quando la percentuale era del 94 %, è dovuto anzitutto al rafforzamento degli strumenti attuati dalla Commissione per fare applicare il diritto comunitario, sia che si tratti delle procedure d'infrazione stesse che di strumenti meno contenziosi come la collaborazione amministrativa (in particolare le missioni "direttive") o della "peer pressure" creata dal Programma d'azione per il mercato interno. Si osserveranno in particolare gli sforzi compiuti dalla Germania e dal Belgio per riassorbire il loro ritardo, mentre i tassi di recepimento del Lussemburgo, della Grecia e dell'Italia e, in minor misura, della Francia restano preoccupanti. Se queste cifre globali sono incoraggianti, non resta meno vero che sussistono problemi in taluni settori, in particolare in quello dei trasporti o in materia agricola, dove il tasso di recepimento in taluni settori è stagnante. La tabella riassuntiva inserita alla fine dell'allegato IV della presente relazione indica nei dettagli, per Stato membro e per settore, il livello di recepimento realizzato nel 1998. 1.4. Quadro d'insieme dello stato di applicazione del diritto comunitario in generale da parte dei vari Stati membri La tabella che segue ripartisce per Stato membro i 2979 fascicoli d'infrazione attivi al 31 dicembre 1998 (comprendendo sia i casi in cui la Commissione non si è ancora pronunciata sull'apertura della procedura d'infrazione che quelli in cui quest'ultima è già iniziata). >PIC FILE= "C_1999354IT.000801.EPS"> Si constata che la Francia è lo Stato membro contro il quale è stato aperto il maggior numero di procedure attraverso l'invio della lettera di messa in mora, più in particolare per quanto riguarda casi di non conformità o di applicazione inadeguata della normativa comunitaria. Si può osservare inoltre che la Francia è lo Stato membro contro il quale è stato presentato nel 1998 il maggior numero di denunce, vale a dire 203 su 1128 o il 18 %. L'applicazione del diritto comunitario in Italia, in Grecia e in Belgio rimane preoccupante, in parte in conseguenza dei casi di mancato recepimento delle direttive comunitarie. >PIC FILE= "C_1999354IT.000901.EPS"> Si può anche osservare l'eccesso di rappresentazione di taluni Stati membri a livello dei fascicoli nella fase del parere motivato o del ricorso, alla data del 31 dicembre 1998, come indicano le tabelle che seguono. Ciò dimostra, per gli Stati membri in questione, una maggiore difficoltà nel risolvere rapidamente i casi di infrazione al diritto comunitario, sia per problemi di merito, di natura politica o giuridica, sia semplicemente a causa del ritardo, talvolta importante, di questi Stati membri nel rispondere alle messe in mora o ai pareri motivati della Commissione. >PIC FILE= "C_1999354IT.000902.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.001001.EPS"> 1.5. L'applicazione continua del meccanismo di penalità previsto dall'articolo 171 del trattato Nel 1998, la Commissione ha continuato a ricorrere al meccanismo previsto dall'articolo 171, paragrafo 2, del trattato, in quanto ha adottato a cinque riprese delle decisioni di secondo rinvio con richiesta di penalità(7). Due ricorsi di questo tipo sono stati effettivamente presentati alla Corte di giustizia nel 1998. Per la prima volta, tale decisione è stata adottata in materia sociale, mentre il diritto dell'ambiente conserva, di gran lunga, il primo posto nell'utilizzo di questo strumento. Si constaterà anche che il Lussemburgo è, per la prima volta, oggetto di una decisione di ricorso con richiesta di penale, raggiungendo in tal modo la Grecia (4 decisioni), l'Italia (3 decisioni), la Germania (3 decisioni), la Francia (2 decisioni) e il Belgio (1 decisione). L'efficacia del meccanismo è confermata, in quanto la maggioranza delle decisioni di ricorso ha indotto lo Stato membro interessato a allinearsi rapidamente al diritto comunitario, sia ancora prima del deposito della richiesta alla Corte che dopo, come indica la tabella che segue. >SPAZIO PER TABELLA> 2. SITUAZIONE NEI VARI SETTORI 2.1. MERCATO INTERNO 2.1.1. Attuazione del Programma d'azione a favore del mercato interno Ottenuto l'avallo del Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997, il Programma d'azione a favore del mercato unico prevedeva un programma ambizioso di 18 mesi. Mentre l'esercizio è giunto alla sua scadenza il 31 dicembre 1998, è chiaro che il Programma d'azione ha costituito un successo. Sono stati realizzati progressi considerevoli, tanto sul piano legislativo che su quello non legislativo. Nella maggior parte dei casi, anche se non in tutti, il calendario previsto dal Programma d'azione è stato rispettato. Nonostante i progressi realizzati da alcuni Stati membri, è chiaro che tutte le direttive non ancora attuate non potranno esserlo prima della fine del 1998, obiettivo fissato nel Programma d'azione. Ciononostante, la percentuale di direttive non ancora applicate in uno o più Stati membri ("il fattore di frammentazione") registra un notevole miglioramento, scendendo al 13,7 % (contro il 35 % del giugno 1997). I progressi variano tuttavia da uno Stato membro all'altro, e la persistenza di un ritardo nel recepimento delle direttive costituisce una grave fonte di preoccupazione. È urgente eliminare tale ritardo. La Commissione segue l'evolvere della situazione nel quadro di valutazione del mercato unico - la seconda e la terza edizione del quale sono state pubblicate rispettivamente in maggio e in ottobre - e presenta regolarmente i progressi realizzati in una relazione al Consiglio mercato interno. A seguito di una comunicazione della Commissione del 13 maggio 1998(8), intitolata "Rendere più efficace la normativa del mercato unico", il Consiglio mercato interno, nella riunione del 24 settembre, ha sottolineato, tra l'altro, il fatto che doveva essere riservata la più alta priorità all'attuazione efficace, completa e adeguata delle norme relative al mercato unico. Vengono approfondite le iniziative dirette a rafforzare il quadro per l'applicazione della normativa e la soluzione dei problemi - con la creazione di punti di contatto e di centri di coordinamento. Punti di contatto per le imprese e il pubblico sono accessibili su Internet. Questi sforzi sono sostenuti dal programma Karolus, che si occupa degli scambi di funzionari responsabili dell'applicazione delle norme relative al mercato unico nei vari Stati membri. Il 7 aprile, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di prorogare il programma fino al 31 dicembre 1999(9). L'efficacia del mercato interno dipende anche dalla corretta applicazione delle sue norme negli ordinamenti giuridici dell'Unione. L'azione Robert Schuman(10) recentemente adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un periodo di tre anni, persegue l'obiettivo di una migliore applicazione del diritto comunitario attraverso il perfezionamento della formazione e dell'informazione dei giudici e degli avvocati. Sensibilizzando le professioni giuridiche agli aspetti pratici del diritto comunitario, la suddetta azione contribuisce a sviluppare il potenziale del mercato interno, a tutto vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. L'azione realizza un partenariato con le istituzioni responsabili della formazione di giudici e di avvocati che possono chiedere un aiuto finanziario per progetti mirati di formazione o di informazione nel campo del diritto comunitario. Nel contesto delle due fasi pilota del 1997 e 1998, nell'ambito dell'azione Robert Schuman sono stati scelti più di ottanta progetti, elaborati a livello locale. I risultati dei progetti, già in fase avanzata di realizzazione, e la reazione dei professionisti testimoniano il successo dell'iniziativa e l'ampiezza delle necessità di formazione in diritto comunitario da parte di giudici e avvocati, a cui l'azione prova a rispondere. Il primo anno dell'azione Robert Schuman inizia con un invito a presentare proposte che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del 1999. Il miglioramento e la semplificazione legislativi restano una priorità politica importante. L'anno 1998 ha visto il completamento della fase III e il lancio della fase IV dell'iniziativa SLIM, mentre le conferenze dedicate al miglioramento della normativa, organizzate dalle presidenze britannica e austriaca, hanno mostrato l'attenzione crescente rivolta a questo problema a livello nazionale. È stato inoltre lanciato, come progetto pilota, il comitato delle imprese europee, che permette a queste ultime di valutare in anticipo i vincoli amministrativi e i costi di messa in conformità che derivano dalle nuove proposte legislative(11). Questo impulso politico a favore della semplificazione e del miglioramento della normativa favorisce la creazione di un ambiente che permette alle imprese e ai cittadini di approfittare di tutti i vantaggi del mercato unico. Il dialogo con i cittadini e le imprese, avviato in occasione del Consiglio europeo di Cardiff, mira a fornire informazioni, per telefono e via Internet, sulle modalità di esercizio dei diritti conferiti dalla normativa comunitaria. Esso permette inoltre di avere uno scambio di informazioni sui problemi incontrati in materia. OSIS (Sportello unico Internet), entrato in funzione nel dicembre 1998 nel quadro del dialogo con le imprese, offre un accesso diretto ad un'ampia gamma di informazioni utili sulle possibilità di esercitare attività commerciali all'interno del mercato unico. Sono state approvate tre delle quattro misure legislative prioritarie fissate nel Programma d'azione, vale a dire quelle che riguardano il mercato interno del gas, la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e il meccanismo di trasparenza per i servizi della società dell'informazione. Tuttavia, il fatto che la quarta proposta prioritaria, lo statuto della società europea, non sia stata adottata, ha impedito l'adozione di alcune proposte connesse, come la proposta di decima direttiva sulle fusioni transfrontaliere. Gli obiettivi fissati per molte altre misure legislative sono stati invece raggiunti. I progressi sono stati particolarmente importanti nel settore del commercio elettronico. Sono stati ottenuti inoltre notevoli successi anche per quanto riguarda la liberalizzazione delle telecomunicazioni e dell'energia elettrica. Fra le misure dirette a permettere a tutti i cittadini di approfittare dei vantaggi del mercato unico, figurano le proposte della Commissione relative ai miglioramenti dei diritti di ingresso e soggiorno dei lavoratori nonché la Comunicazione del 1o luglio, contenente le future proposte sulla creazione di diritti uniformi per tutti i cittadini dell'Unione. La soppressione dei controlli alle frontiere avverrà ormai sulla base dell'articolo 62 del trattato CE, come è stato modificato dal trattato di Amsterdam. Da notare che, nella sua comunicazione sul seguito dato alle raccomandazioni del gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone [comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 1o luglio 1998, COM(1998) 403 def.], la Commissione sottolinea la necessità di migliorare l'informazione dei cittadini sui loro diritti, nonché di una migliore formazione e informazione di tutti gli interessati in materia di libera circolazione. L'obiettivo è di garantire in tal modo una applicazione concreta del diritto comunitario della libera circolazione delle persone. 2.1.2. Libera circolazione delle persone e cittadinanza dell'Unione 2.1.2.1. Divieto di discriminazione In materia di procedura civile e di accesso alla giustizia, come già indicato dalla Commissione nella sua relazione del 1997, essa vigila sul rispetto delle sentenze della Corte di giustizia pronunciate nelle cause C-43/95 (Data Delecta)(12), C-323/95 (Hayes)(13) e C-122/96 (Saldanha)(14), contenenti il divieto di "cautio judicatum solvi" discriminatoria (l'obbligo fatto ai soli attori comunitari che adiscono i tribunali di uno Stato membro diverso da quello d'origine di depositare una somma a garanzia del pagamento delle spese processuali) da parte delle autorità nazionali. L'8 luglio 1998, la Commissione ha notificato alle autorità tedesche e spagnole due pareri motivati che contestano la conformità dell'obbligo imposto ai cittadini comunitari di depositare tale garanzia, previsto rispettivamente dal ZPO tedesco e dalla LEC spagnola, all'articolo 6 del trattato. Successivamente, la Germania ha modificato la propria normativa conformandosi al parere motivato e la causa è stata archiviata. In Spagna, è in fase di approvazione un disegno di legge relativo alla procedura civile. Per questo caso, la Commissione, in assenza di approvazione, ha deciso di adire la Corte nel dicembre 1998. 2.1.2.2. Ingresso e soggiorno Le direttive del Consiglio relative al diritto di soggiorno di studenti (93/96/CE), pensionati (90/365/CEE) e altre persone inattive (90/364/CEE) sono ormai recepite da tutti gli Stati membri, e da ultimo anche dalla Germania. Continuano le procedure di infrazione per recepimento inadeguato delle tre direttive suddette. La Commissione ha deciso quest'anno di citare la Francia e l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia per quanto riguarda il recepimento delle disposizioni delle direttive relative alla dichiarazione sulle risorse degli studenti, dei pensionati e delle altre persone inattive, nonché l'assicurazione malattia di studenti, pensionati e altre persone inattive. Altre procedure, sempre relative al recepimento inadeguato delle tre direttive sono in una fase meno avanzata (Germania e Austria). Le procedure avviate per recepimento inadeguato contro la Spagna, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia hanno potuto essere archiviate nel 1998 in seguito alla modifica delle normative nazionali in questione. La Commissione, il 30 marzo 1998, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la Grecia [causa C-85/98(15)]. Oggetto di tale ricorso è la prassi delle autorità greche di sottoporre il rilascio dei permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che sono membri della famiglia di cittadini dell'Unione alla riscossione di un diritto superiore a quello applicato al rilascio del permesso di soggiorno dei cittadini dell'Unione. La Commissione giudica questa differenza di trattamento contraria alle direttive in materia di diritto di soggiorno. 2.1.2.3. Diritto di voto e di eleggibilità In seguito all'entrata in vigore, il primo gennaio 1996, della direttiva 94/80/CE del Consiglio, i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità hanno potuto partecipare quest'anno alle elezioni municipali che si sono svolte in Germania (Schleswig-Holstein, Baviera e Brandenburgo), in Austria (Tirolo), nei Paesi Bassi, in Irlanda, in Grecia e in Svezia. In quanto custode dei trattati, la Commissione ha proseguito, nel corso del 1998, le procedure dirette a garantire il recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio in tutti gli Stati membri. Nei confronti della Francia si è proceduto all'archiviazione della procedura di infrazione, in seguito all'adozione di una legge di recepimento nel mese di maggio. Le procedure avviate nel 1997 contro la Germania (Sassonia e Baviera) sono continuate. Con la sentenza del 9 luglio 1998 nella causa C-323/97(16), la Corte di giustizia ha condannato il Belgio per mancata notifica dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva. Contemporaneamente venivano avviate delle procedure di infrazione per inadeguato recepimento in sette dei nove Länder austriaci. Il 7 gennaio 1998, la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità. Benché la relazione non proponga alcuna modifica della direttiva, essa individua tuttavia alcune disposizioni la cui applicazione può essere migliorata. Procedure di infrazione per inadeguato recepimento sono state avviate contro la Grecia e la Svezia, mentre la procedura contro l'Italia è stata archiviata in seguito alla modifica della normativa in questione. 2.1.2.4. Professioni regolamentate Giurisprudenza della Corte di giustizia Nell'ambito delle procedure di infrazioni avviate a norma dell'articolo 171 del trattato CEE (mancata esecuzione di una sentenza della Corte), sono da segnalare: - La procedura avviata contro la Grecia, in seguito alle sentenze del 15 marzo 1988 [causa C-147/86(17)] e del 30 gennaio 1992 [causa C-328/90(18)] nella causa delle "Frontistiria" (apertura delle scuole private e delle scuole private di danza e di musica), è stata archiviata in seguito all'adozione di una nuova normativa conforme al diritto comunitario. - Sono sempre in corso le procedure dell'articolo 171 relative alla libera prestazione dei servizi di guida turistica in Italia e in Francia [sentenza pronunciata il 26 febbraio 1991 nelle cause C-180/89(19) e C-154/89(20)]. Per quanto riguarda l'Italia, prosegue l'esame delle disposizioni adottate dalle regioni e, nel caso della Francia, la Commissione si trova in attesa dell'entrata in vigore del progetto di decreto notificato precedentemente. - La Corte è stata inoltre adita, con richiesta di imporre una penale, nella causa relativa alla mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 89/48/CEE del Consiglio (primo sistema generale di riconoscimento dei diplomi) da parte della Grecia [cfr. sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 1995 nella causa C-365/93(21)]. Per quanto riguarda le altre sentenze della Corte non ancora eseguite, va segnalato quanto segue: - In seguito alla sentenza del 22 marzo 1994 [causa C-375/92(22)] pronunciata nei confronti della Spagna, concernente la libera prestazione dei servizi di guida turistica, continua, in cooperazione con le autorità spagnole, l'esame dei nuovi decreti relativi all'esercizio della professione che sono stati adottati dalle Comunità autonome. Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia La Commissione ha adito la Corte di giustizia nelle cause seguenti: - Contro la Germania, per quanto riguarda l'accesso alla professione di dentista (requisiti non previsti dalle direttive "dentisti" 78/686/CEE e 78/687/CEE del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissione al registro di sicurezza sociale dei cittadini comunitari titolari di diplomi conseguiti negli altri Stati membri e conformi alle direttive summenzionate). - Contro la Spagna, per quanto riguarda la normativa nazionale che recepisce la direttiva "architetti" 85/384/CEE del Consiglio e che stabilisce una restrizione per quanto riguarda la limitazione del campo di attività degli architetti migranti. Ciò non riguarda però la durata massima delle prestazioni di servizi in Spagna imposta agli architetti degli altri Stati membri, in quanto questa restrizione è stata soppressa dalla normativa nazionale. - Contro la Francia, per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi di infermieri psichiatrici conseguiti in altri Stati membri sulla base degli articoli 48, 52 e 59 del trattato CE. La normativa francese che permette il riconoscimento di tali diplomi che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva settoriale impone, secondo il parere della Commissione, una procedura che non è conforme al diritto comunitario. Provvedimenti nazionali di attuazione La procedura avviata ai sensi dell'articolo 169 del trattato contro la Grecia, concernente la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, è stata archiviata in seguito alla comunicazione da parte della Grecia dei provvedimenti di recepimento. Le procedure avviate contro diversi Stati membri e relative alla direttiva 94/38/CE, che modifica la direttiva 92/51/CEE per quanto riguarda il livello di alcune qualificazioni, sono state tutte archiviate. Mancata conformità e inadeguata applicazione delle direttive Nel 1998, alla Commissione sono pervenuti una cinquantina di esposti-denunce segnalanti restrizioni contrarie agli articoli 52 e 59 del trattato CE come pure alle direttive che facilitano il riconoscimento reciproco dei diplomi a scopi professionali. Talune denunce hanno portato all'avvio di procedimenti di infrazione, mentre altre sono state archiviate perché prive di fondamento. Proseguono i procedimenti avviati contro alcuni Stati membri, per recepimento o applicazione inadeguati delle direttive. Si possono citare, a titolo di esempio, la procedura avviata contro la Spagna per quanto riguarda la durata della formazione degli infermieri responsabili di cure generali e che è alla fase del parere motivato. Nonché la procedura, anche essa alla fase del parere motivato, contro l'Italia per quanto riguarda la prestazione di servizi e lo stabilimento degli avvocati; infatti, da un lato, il divieto di apertura di uno studio sancito dalla normativa italiana di recepimento della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (libera prestazione di servizi da parte degli avvocati) è contrario alla sentenza del 30 novembre 1995 della Corte di giustizia nella causa C-55/94 "Gebhard"(23) e, dall'altro, il recepimento della direttiva 89/48/CEE del Consiglio (primo sistema generale di riconoscimento dei diplomi) è incompleto per quanto riguarda la professione di avvocato. Inoltre, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l'Italia per quanto riguarda l'obbligo di residenza per i dentisti che desiderano esercitare in Italia (obbligo contrario agli articoli 48 e 52 del trattato), nonché l'inadeguato recepimento delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE per quanto riguarda, in particolare, la doppia trafila d'accesso alla professione. Nella procedura avviata contro la Spagna per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento di diplomi conseguiti in paesi dell'America Latina, la Commissione ha deciso di soprassedere al rinvio alla Corte deciso nel 1996, a causa dell'evoluzione positiva della questione. Infatti, da un lato, le autorità spagnole hanno comunicato i progressi compiuti nel rinegoziato delle clausole degli accordi internazionali relativi al riconoscimento dei diplomi; d'altra parte, una giurisprudenza recente del Tribunale supremo spagnolo riconosce come conformi al diritto il controllo effettuato dall'amministrazione spagnola sulla formazione acquisita in un paese terzo e l'esame che viene imposto come condizione preliminare al riconoscimento in caso di carenze constatate nella formazione. Dialogo con le autorità nazionali Allo scopo di rafforzare la cooperazione amministrativa e offrire soluzioni rapide ai problemi individuati, la Commissione, nel 1998, ha mantenuto contatti regolari con le autorità nazionali sia nel quadro del gruppo dei coordinatori per le direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE (sistema generale di riconoscimento dei diplomi), che in quello dei comitati di alti funzionari (della sanità pubblica, in particolare). 2.1.2.5. Agenti commerciali indipendenti Il 13 luglio 1998, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 169 del trattato, per non avere adottato tutti i provvedimenti necessari al corretto recepimento della direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali. L'Italia aveva recepito questa direttiva nel 1991, omettendo però diverse disposizioni relative alle condizioni alle quali l'agente ha diritto di ricevere un'indennità alla fine del suo contratto, ha diritto di ricevere una copia scritta del contratto e ha diritto ad una commissione sulle operazioni concluse grazie al suo intervento, dopo la fine del contratto di agenzia. In questa causa, la Commissione ha deciso, il 2 dicembre 1998, di adire la Corte di giustizia. Inoltre, la Commissione europea ha inviato una messa in mora al Regno Unito per recepimento inadeguato della direttiva 86/653/CEE. La direttiva era stata parzialmente recepita nel Regno Unito nel 1993 attraverso i "Commercial Agents Regulations (SI n. 3053 and SI n. 483)". Tuttavia, questa normativa non si applica ai contratti di agenzia quando l'agente esercita la sua attività in uno Stato membro diverso dal Regno Unito e le parti non hanno scelto la normativa di un altro Stato membro in quanto normativa applicabile al loro contratto. Ad esempio, nel caso di un contratto di agenzia stipulato fra un committente inglese e un agente francese nel quale le parti hanno deciso che il contratto sarà disciplinato dalla legge britannica, la normativa britannica che recepisce la direttiva non si applica e il contratto risulta disciplinato da un diritto comune preesistente. Di conseguenza, l'agente francese non avrebbe diritto al compenso dopo la scadenza del contratto, alle condizioni stabilite dalla direttiva, il che è contrario agli obiettivi di quest'ultima. In seguito alla lettera di messa in mora, il Regno Unito ha modificato il 19 novembre 1998 la propria legislazione in un senso conforme alle osservazioni della Commissione. Di conseguenza, la causa è stata archiviata. 2.1.3. Libera circolazione delle merci 2.1.3.1. Gli articoli 30 e seguenti del trattato Poiché il rispetto del principio di libera circolazione delle merci è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato interno, la Commissione riserva un'attenzione particolare all'applicazione degli articoli da 30 a 36 del trattato CE. Il volume dei dossier che contestano provvedimenti statali in grado di ostacolare gli scambi resta elevato, benché le statistiche dimostrino che tale volume è rimasto stabile negli ultimi tre esercizi. Nel 1998, il numero di nuove denunce registrate dalla Commissione ammonta a 132. Il numero dei dossier di infrazione che non risultavano archiviati al 31 dicembre 1998 è di 323. Alla luce di queste cifre, occorre constatare che il contenzioso "libera circolazione delle merci" sta evolvendo. Gli articoli 30 e seguenti, più che mai, sono destinati a svolgere un ruolo di "paracarri". Il diritto comunitario derivato è giunto ad una fase di sviluppo molto importante e offre norme uniformi o armonizzate in grado di evitare un ampio ventaglio di ostacoli agli scambi. Esso però non è destinato a sostituirsi alle normative nazionali. Da un lato, il principio di sussidiarietà limita l'intervento comunitario a ciò che è strettamente necessario adottare a livello comunitario, vale a dire offrire soluzioni giuridiche a problemi che superano il quadro nazionale. D'altra parte, anche nei settori più disciplinati a livello comunitario, ci sono spesso aspetti concernenti i prodotti, la loro presentazione o l'attività delle imprese del settore che pongono problemi da uno Stato all'altro e che devono essere affrontati sulla base delle norme generali del trattato relative alla libera circolazione delle merci. L'istruzione di questo tipo di cause è sempre più complessa dal punto di vista giuridico, poiché si tratta di determinare la portata degli obblighi che incombono agli Stati membri a partire da una moltitudine di fonti legislative e regolamentari, da un lato il diritto primario, dall'altro il diritto derivato. I dossier sono inoltre più complessi da un punto di vista tecnico di quanto lo fossero in precedenza. Se il diritto comunitario derivato e l'azione della Commissione a norma dell'articolo 30 del trattato hanno permesso di introdurre gradualmente il principio di libera circolazione nelle leggi e le pratiche amministrative nazionali, questo significa che i casi di ostacoli che gli operatori incontrano si riferiscono sempre di più non, ad esempio, all'accettazione da parte di uno Stato, del principio del riconoscimento reciproco, quanto piuttosto al modo concreto con cui questo principio è applicato in un caso specifico, nel quale un determinato prodotto non è accettato nello Stato membro di destinazione. Per la Commissione, questo comporta lo svolgimento di analisi tecniche spesso approfondite per quanto riguarda i prodotti, le loro implicazioni per la salute o per la sicurezza, e l'analisi corrispondente delle norme nazionali che ne impediscono l'accettazione. La complessità tecnica e giuridica dei dossier fa sì che la Commissione continui a porre l'accento su metodi di soluzione dei problemi denunciati fondati su una stretta collaborazione con le autorità nazionali. Un dialogo efficiente permette di conciliare nel modo migliore i diversi interessi in gioco, l'equilibrio tra le legittime preoccupazioni degli Stati membri nella difesa della salute e della sicurezza pubbliche e l'imperativo di garantire un'applicazione uniforme e efficace delle norme comunitarie. In questo spirito, la Commissione privilegia lo strumento delle "riunioni pacchetto", come quadro dove una discussione aperta e informale può portare a soluzioni rapide agli ostacoli denunciati dagli operatori. Nel 1998, queste riunioni si sono svolte con tutti gli Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo. In generale, il loro tasso di successo è elevato: sull'insieme dei casi esaminati, più del 50 % sono stati regolati, sia nel corso della riunione, sia con l'adozione di un provvedimento da parte dello Stato membro che fa seguito ad un impegno assunto in corso di riunione. Quanto ai dossier conflittuali, essi hanno rappresentato in media una percentuale appena superiore al 10 % dei fascicoli discussi. L'efficacia delle riunioni "pacchetto" riflette l'interesse che gli Stati membri attribuiscono a questo strumento. Sono gli Stati membri che hanno chiesto alla Commissione di riprendere la sua iniziativa, lanciata nel 1997, di riunire una volta all'anno i presidenti delle delegazioni nazionali che partecipano alle riunioni "pacchetto". Questa riunione, che si è svolta per la seconda volta nel febbraio 1998, ha permesso il consolidamento di una rete informale tra i servizi della Commissione e i presidenti nazionali, nonché tra questi ultimi. Tale struttura ha mostrato la sua efficacia ai fini della ricerca di soluzioni rapide e flessibili in merito a denunce riguardanti casi isolati e specifici. I funzionari nazionali interessati partecipano a volte anche al funzionamento delle "cellule mercato interno", che potrebbero essere definite come unità che si interessano, nell'ambito di un'amministrazione nazionale, al seguito dato alle denunce provenienti dagli operatori del paese in questione che incontrano difficoltà in altri Stati membri. Queste cellule si rivolgono ai servizi della Commissione quando le reti di collaborazione amministrativa non permettono loro di risolvere i problemi incontrati. Esse hanno sviluppato un'interfaccia flessibile e informale con i servizi della Commissione. Fino ad oggi, cellule di questo tipo sono state organizzate in Danimarca, nel Regno Unito, in Francia e in Spagna. Per quanto riguarda i settori dove l'intervento della Commissione nel corso del 1998 è stato maggiormente sollecitato, occorre citare in primo luogo quello dei veicoli a motore. I cittadini dell'Unione europea che lasciano uno Stato membro per stabilirsi in un altro continuano ad incontrare difficoltà al momento dell'immatricolazione dei loro veicoli nel paese di destinazione, nonostante l'esistenza di chiare linee guida che precisano le formalità ammesse dalle disposizioni del trattato CE relative alla libera circolazione delle merci. Benché il loro numero stia diminuendo a causa degli interventi effettuati dalla Commissione in questo settore da numerosi anni, queste denunce rappresentano sempre circa il 20 % del totale di quelle ricevute dalla Commissione in materia di ostacoli agli scambi di merci. La Commissione è riuscita nel 1998 a risolvere problemi incontrati in Francia, in Portogallo e in Germania. Le autorità nazionali competenti hanno ora semplificato la procedura di immatricolazione delle automobili e dei motocicli importati da privati, ad esempio riducendo il tempo necessario all'espletamento delle formalità. Altri settori dove la Commissione riceve spesso denunce da parte degli operatori sono quelli concernenti la commercializzazione di complementi alimentari, oltre che i prodotti alimentari arricchiti con vitamine e sostanze nutrienti. Anche le relazioni tra il commercio e l'ambiente preoccupano le imprese europee. La Commissione ha dovuto occuparsi di alcuni regimi nazionali che riguardano il trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, oltre che di alcuni regimi che istituiscono delle "eco-tasse". Le importazioni parallele di antiparassitari, i criteri per la fissazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici, la denominazione di vendita dei prodotti del cioccolato e la commercializzazione di prodotti in metalli preziosi costituiscono altri settori dove continua a essere richiesto l'intervento della Commissione dagli operatori comunitari. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia, vanno citate due sentenze significative nel settore in esame. Cominciando con l'ultima in ordine di data, la Corte ha seguito la Commissione quando questa aveva attaccato la Francia per avere omesso di includere, nella sua normativa concernente il "foie gras" e i preparati a base di fegato d'oca, una clausola di riconoscimento reciproco per permettere l'accettazione di prodotti di questo tipo legalmente fabbricati e/o commercializzati in altri Stati membri. La Corte conferma che gli Stati membri sono obbligati a prevedere tali clausole nella loro normativa, ogni volta che essi subordinano la commercializzazione di un certo prodotto al rispetto di norme precise riguardanti la sua composizione o altre condizioni alle quali il suddetto prodotto deve rispondere [sentenza"Commissione/Repubblica francese" del 22 ottobre 1998, causa C-184/96(24)]. Questa sentenza sancisce la pratica costante della Commissione di richiedere agli Stati membri (in particolare nell'ambito di procedure di notifica istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - cfr. la rubrica seguente) l'inserimento di questo tipo di clausole nelle rispettive normative nazionali allo scopo di evitare la creazione di barriere tecniche agli scambi. L'altra sentenza della Corte la cui importanza non può essere sottovalutata è quella pronunciata il 9 dicembre 1997, "Commissione/Repubblica francese" [causa C-265/95(25)]. Anche in questo caso, la Corte ha seguito la Commissione quando questa ha rimproverato alla Francia di aver violato l'articolo 30 del trattato per non avere adottato tutte le misure necessarie e adeguate affinché iniziative di privati non ostacolassero la libera circolazione dei prodotti ortofrutticoli provenienti in particolare dalla Spagna. Con questa sentenza, la Corte ha stabilito il principio secondo il quale uno Stato membro è obbligato a contribuire attivamente alla tutela del principio della libera circolazione delle merci, anche nei confronti di atti di privati, potendo essere considerato responsabile, in caso contrario, di violazione delle norme del trattato. La sentenza summenzionata conferma, d'altra parte, la fondatezza dell'iniziativa presa dalla Commissione, che fa seguito alla richiesta del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, di proporre uno strumento adeguato affinché la Comunità possa reagire rapidamente ed efficacemente a gravi violazioni del principio della libera circolazione delle merci. La proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di intervento diretto ad eliminare alcuni ostacoli agli scambi(26) ha ottenuto l'accordo politico del Consiglio il 18 maggio 1998 e un parere favorevole del Parlamento europeo il 5 novembre 1998. Essa è stata adottata dal Consiglio il 7 dicembre 1998 [regolamento (CE) n. 2679/98(27)]. La Commissione può soltanto rallegrarsi per la rapidità con la quale tutte le istituzioni hanno dato seguito alla richiesta del Consiglio europeo di produrre uno strumento in grado di rispondere alle attese sia delle diverse amministrazioni nazionali che degli operatori economici. Infine, la Commissione è lieta del graduale avviamento dello strumento di trasparenza istituito con la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della quale gli Stati membri sono obbligati a notificare alla Commissione i provvedimenti nazionali che costituiscono eccezioni al principio della libera circolazione delle merci. Nel corso del 1998, sono stati notificati 68 provvedimenti nazionali, la maggior parte dei quali relativi alla commercializzazione di integratori alimentari. 2.1.3.2. Le norme di prevenzione previste dalla direttiva 98/34/CE(28) (ex 83/189/CEE) La procedura di informazione istituita dalla direttiva 98/34/CE è uno strumento fondamentale di prevenzione degli ostacoli agli scambi e di informazione reciproca. Questa direttiva obbliga gli Stati membri a presentare i progetti di normative tecniche ad un controllo preliminare alla loro adozione definitiva nell'ambito della procedura di informazione. Sono in particolare escluse dalla procedura le normative tecniche adottate per conformarsi agli obblighi che derivano da atti comunitari. Nel 1998, la Commissione ha ricevuto 604 progetti di normative tecniche che sono stati oggetto di un esame da parte dei servizi interessati della Commissione. Il loro numero era di 523(29) nel 1996 e di 900 nel 1997(30). Queste cifre mostrano che, nonostante il completamento del mercato interno, gli Stati membri continuano ad adottare una molteplicità di normative tecniche. Queste normative rischiano di mettere a repentaglio il mantenimento di questo mercato e l'integrità dei vantaggi che esso apporta all'insieme dei suoi operatori economici. Fra le 604 notifiche del 1998, 60(31) sono state oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura prevista deve essere modificata per eliminare infrazioni al diritto comunitario derivato o eliminare ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne. Gli Stati membri hanno emesso, da parte loro, 99(32) pareri circostanziati. Una(33) notifica(34) è stata oggetto di un rinvio di un anno a causa del fatto che essa riguardava una materia coperta da una proposta di direttiva o regolamento presentata al Consiglio. Dal 1989, la Commissione garantisce il rispetto dell'obbligo di notifica con l'esame sistematico delle pubblicazioni ufficiali di tutti gli Stati membri. La constatazione da parte della Commissione di una violazione della direttiva 98/34/CE si traduce nell'avvio di un dialogo con lo Stato membro interessato al fine di correggere la situazione, o nell'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE. A fine 1998, circa 30 procedure di questo tipo erano in fase di istruzione. D'altra parte, il 16 giugno 1998, la Corte di giustizia è stata indotta a chiarire, nell'ambito di una procedura pregiudiziale, la portata del principio di non opponibilità delle norme tecniche adottate in violazione della direttiva 98/34/CE che essa aveva sancito nella propria sentenza CIA-Sécuritel del 30 aprile 1996 (cfr. sentenza Lemmens, C-226/97). 2.1.3.3. Normativa armonizzata Le questioni relative ai prodotti agricoli sono riprese al punto 2.13.2. 2.1.3.3.1. Prodotti alimentari Generalmente, nel settore dei prodotti alimentari, gli Stati membri adottano le misure di attuazione delle direttive senza tuttavia rispettare rigorosamente i termini prescritti da tali direttive. Nel 1998 è stato notificato alla Commissione un numero considerevole di misure di recepimento. Pertanto 89 infrazioni per mancata comunicazione hanno potuto essere archiviate prima della fine dell'anno. Nel corso del 1998, la Commissione ha proceduto all'invio di una lettera di messa in mora concernente 32 dossier. Contemporaneamente, sono stati inviati 15 pareri motivati e la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nel caso di 2 dossier. Riguardo ai casi di inadeguata applicazione di direttive e regolamenti relativi ai prodotti alimentari, la Commissione ha deciso l'invio di due lettere di messa in mora e ha archiviato due dossier che erano stati oggetto di pareri motivati. Nello stesso tempo, sono stati depositati quasi una decina di dossier di denunce. Un certo numero di questi casi ha potuto essere risolto attraverso uno scambio di lettere tra i servizi della Commissione e le autorità nazionali. 2.1.3.3.2. Prodotti farmaceutici Nel corso del 1998, sono stati notificati alla Commissione praticamente tutti i provvedimenti di recepimento che rimanevano da trasmettere. Alla fine di ottobre 1998, tredici Stati membri su quindici avevano recepito tutte le direttive applicabili nel settore dei prodotti farmaceutici. Solo la Francia e il Belgio devono ancora completare il processo di recepimento. In seguito a procedure di infrazione avviate dalla Commissione, la Corte di giustizia europea ha pronunciato nel 1998 le seguenti sentenze nei restanti casi di mancato recepimento: - il 12 febbraio 1998 nella causa C-144/97: mancato recepimento della direttiva 92/74/CEE da parte della Francia; - il 12 marzo 1998 nella causa C-163/97: mancato recepimento della direttiva 92/74/CEE da parte del Belgio; - il 15 ottobre 1998 nella causa C-283/97: mancato recepimento della direttiva 92/73/CEE da parte del Belgio; - il 15 ottobre 1998 nella causa C-284/97: mancato recepimento della direttiva 93/40/CEE da parte della Francia. Permangono alcuni problemi di ordine generale anche a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione delle direttive farmaceutiche da parte degli Stati membri: questi casi riguardano soprattutto le diverse interpretazioni date dagli Stati membri al termine "prodotto medicinale" (con a volte, per conseguenza, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci), oltre che denunce riguardanti la presunta inosservanza da parte delle autorità nazionali competenti delle disposizioni della direttiva "trasparenza" 89/105/CEE. Il recepimento e l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, lettera a), punti da i) a iii), della direttiva 65/65/CEE da parte degli Stati membri e la gestione della riautorizzazione di prodotti medicinali "vecchi" sono oggetto di procedure di infrazione in corso. La Commissione esamina con attenzione questi problemi e queste denunce. Occorre segnalare che un progetto di codificazione della normativa farmaceutica (clinica e veterinaria) è già in fase avanzata e che esso contribuirà ad una maggiore chiarezza della normativa e, in definitiva, all'efficacia della sua applicazione. Si può sperare che la comunicazione della Commissione riguardante le procedure comunitarie di autorizzazione all'immissione sul mercato delle medicine (98/C 229/03), che è stata pubblicata il 22 luglio 1998 e che mira a chiarire le procedure di riconoscimento centralizzate e reciproche, avrà lo stesso effetto. 2.1.3.3.3. Prodotti chimici Le ultime direttive nel settore della chimica, concernenti la limitazione dell'immissione sul mercato delle sostanze e preparati pericolosi e i concimi, sono state recepite nell'ordinamento nazionale della maggior parte degli Stati membri, spesso dopo l'avvio delle procedure di infrazione. La mancata notifica del recepimento delle direttive 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE e 97/64/CE, relative alla limitazione dell'immissione sul mercato di alcune sostanze pericolose, nonché della direttiva 96/65/CE, sull'etichettatura, l'imballaggio e la archiviazione dei preparati pericolosi, e della direttiva 97/63/CE sui concimi, ha dato luogo all'invio di 19 pareri motivati ai vari Stati membri. Per quanto riguarda la direttiva 97/63/CE sui concimi, che ha motivato l'apertura di un grande numero di procedure di infrazione, di queste solo quattro restano aperte alla fine del 1998. La direttiva 97/56/CE, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi, è giunta alla scadenza di recepimento alla fine dell'anno ed è stata recepita soltanto da 2 Stati membri. La direttiva 98/3/CE sui concimi, che si trova nella stessa situazione, invece, è stata recepita da 7 Stati membri. Più generalmente, a fine 1998, mancano 51 provvedimenti di recepimento riguardanti 8 direttive. I provvedimenti di recepimento sono normalmente conformi alle direttive recepite. 2.1.3.3.4. Veicoli a motore, trattori, motocicli Con il 1o gennaio 1996, è divenuta obbligatoria la procedura comunitaria di omologazione per i nuovi tipi di veicoli della categoria M1. Di conseguenza, sono divenute obbligatorie anche le varie direttive particolari. L'adozione, il 14 luglio 1997, della direttiva 97/24/CEE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote ha completato la procedura comunitaria di omologazione per ciclomotori, motociclette e tricicli. Il recepimento di questa direttiva era previsto per il 18 dicembre 1998 al più tardi. Oltre questa data, l'omologazione di veicoli interi è facoltativa per un periodo di 6 mesi e diventerà obbligatoria a decorrere dal 17 giugno 1999. Il tasso di recepimento effettivo è estremamente elevato e si sono registrati pochi ritardi. Nei casi relativamente poco frequenti in cui si verifica un ritardo, l'avvio di una procedura di infrazione è normalmente sufficiente a garantire il recepimento entro un breve termine. Per alcune direttive, tuttavia, a fine 1998 il recepimento era incompleto. Infatti, 7 Stati membri non avevano recepito la direttiva 97/24/CEE relativa a alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, mentre 6 Stati membri dovevano ancora recepire le direttive 98/14/CEE, relativa alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e 97/54/CEE, relativa alla velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote. Le direttive 98/77/CE (provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a motore) e 98/90/CE (porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), che dovevano essere recepite entro il 31 dicembre 1998, erano state recepite soltanto da un solo Stato membro alla data prescritta. 2.1.3.3.5. Prodotti per l'edilizia In seguito alla condanna del Belgio da parte della Corte di giustizia (sentenza del 18 dicembre 1997), il testo del reale decreto che recepisce la direttiva 89/106/CEE è stato comunicato ai servizi della Commissione il 26 agosto 1998. Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 89/106/CEE da parte dell'Austria, è stata avviata una procedura di infrazione poiché alcuni articoli della normativa austriaca non sono conformi alla direttiva. Nell'ambito di una procedura di infrazione, in corso contro la Grecia sul controllo della qualità di alcuni acciai importati, è stato inviato un parere motivato alle autorità elleniche il 4 dicembre 1998. 2.1.3.3.6. Beni strumentali (Meccanica, elettromeccanica, impianti di protezione individuale, apparecchi a gas, preimballaggi, metrologia legale, apparecchi medici e natanti da diporto) Nel corso del 1998 sono stati realizzati dei progressi considerevoli nel recepimento delle direttive attinenti ai settori in oggetto. Infatti, la maggior parte delle direttive il cui termine di recepimento era scaduto il 31 dicembre 1998, e in particolare le direttive 73/23/CEE, 88/378/CEE, 89/336/CEE, 89/392/CEE, 89/686/CEE, 90/385/CEE e 90/396/CEE di cui era fatta menzione nella XV relazione annuale per il 1997, sono state recepite in tutte le normative nazionali. Sussistono tuttavia dei problemi nel caso di quattro direttive che saranno esaminate più avanti. Si sono constatati numerosi progressi anche per quanto riguarda i casi di inadeguata applicazione delle direttive o di non conformità del diritto nazionale alle stesse. Sussistono tuttavia delle difficoltà, in particolare riguardo alle direttive 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (impianti di protezione individuale) e 90/396/CEE (apparecchi a gas) che raggruppano circa i due terzi delle difficoltà. Nel corso del 1998 sono stati trattati 78 casi di infrazione, di cui 24 registrati nel 1998. Alla fine del 1998, ne restano 37, fra i quali figurano 9 casi di mancata comunicazione e 28 casi diversi dalla mancata comunicazione. Riassumendo, nel 1998, sono stati inviati nove pareri motivati, la Corte di giustizia è stata adita una sola volta. Per i casi di mancata comunicazione, la situazione è la seguente. La direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa agli apparecchi medici non è stata ancora recepita dal Belgio. Per quanto riguarda la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, un parere motivato è stato indirizzato al Belgio. Inoltre, la Corte di giustizia è stata adita per il mancato recepimento di questa direttiva da parte dell'Irlanda. Per quanto riguarda la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli ascensori, un parere motivato è stato inviato alla Francia, all'Italia e al Lussemburgo. Infine, per quanto riguarda la direttiva 97/53/CE della Commissione relativa al materiale elettrico utilizzabile in atmosfera potenzialmente esplosiva, un parere motivato è stato indirizzato alla Grecia, al Lussemburgo e al Portogallo. Il periodo transitorio previsto da questa direttiva si è concluso il 16 giugno 1998. Per quanto riguarda i natanti da diporto, all'inizio del 1998 tre Stati membri non avevano ancora recepito la direttiva 94/25/CE, e cioè Belgio, Spagna e Irlanda. Per la Finlandia, il recepimento era soltanto parziale, in quanto non era stato effettuato dalle Isole Aaland. In questo contesto, le procedure dell'articolo 169 in corso contro la Spagna, l'Irlanda e il Belgio si sono tutte concluse, compresa quella nei confronti della Finlandia, in seguito alla notifica da parte di questi Stati dei provvedimenti nazionali di recepimento in questione. 2.1.3.3.7. Cosmetici Nel corso del 1998, la Commissione ha potuto constatare progressi per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria relativa ai cosmetici. Per quanto riguarda i casi di mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento di direttive comunitarie, la Commissione ha potuto procedere alla archiviazione di molte procedure di infrazione avviate nei confronti di Stati membri. Tuttavia, la Commissione deplora il fatto che le direttive adottate dalla Commissione a partire dal 1995 e recanti adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, nonché le direttive relative ai metodi di analisi per il controllo della composizione dei cosmetici restino attualmente disattese da parte di almeno uno Stato membro della Comunità. A tale riguardo, occorre ricordare che la direttiva 97/18/CE (che rinvia la data a partire dalla quale le sperimentazioni sugli animali sono vietate per ingredienti o combinazioni di ingredienti) avrebbe dovuto essere recepita nel diritto nazionale al più tardi il 31 dicembre 1997 per garantire agli operatori economici una certa sicurezza giuridica, e ciò indipendentemente dal fatto che tali prove vengano effettuate o meno negli Stati membri. Il fatto che la Commissione abbia l'intenzione di presentare prossimamente al Consiglio e al Parlamento una proposta di direttiva relativa al divieto delle sperimentazioni sugli animali per provare i prodotti cosmetici finiti e i loro ingredienti non esenta gli Stati membro dai loro obblighi. Inoltre, tenuto conto della tecnicità degli allegati, la Commissione ricorda la necessità di menzionare chiaramente, in ogni provvedimento nazionale di attuazione, la direttiva che il testo intende recepire. Per quanto riguarda la direttiva 93/35/CEE del Consiglio, che modifica per la sesta volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, l'azione della Commissione è stata parzialmente premiata nel 1998, poiché ormai questo testo è stato recepito in tutti gli Stati membri, anche se in modo più o meno completo. Per quanto riguarda i casi di infrazione diversi da quelli per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali, essi sono oggetto di un esame molto approfondito da parte della Commissione e gli scambi in atto fra di essa e le autorità nazionali consentono di individuare soluzioni soddisfacenti tanto per l'industria cosmetica che per le autorità competenti. 2.1.3.3.8. Prodotti tessili e calzature La direttiva 97/37/CE, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni tessili, è giunta a scadenza il 1o giugno 1998. Un certo numero di provvedimenti nazionali di recepimento relativi a questa direttiva sono stati registrati nel corso di quest'anno. Solo l'Italia, il Belgio e il Lussemburgo non hanno recepito la direttiva 97/37/CE e contro questi tre Stati sono in corso procedure di infrazione. Per quanto riguarda la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, una procedura di infrazione è stata avviata contro il Lussemburgo per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento. 2.1.3.3.9. Responsabilità per danni derivanti da prodotti difettosi Adottando la legge n. 389-98 del 19 maggio relativa alla responsabilità per danni provocati da prodotti difettosi(35), la Francia ha finalmente recepito la direttiva 85/374/CEE del Consiglio. La Commissione aveva deciso, il 31 marzo 1998, di adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 171 del trattato, in assenza del testo di recepimento. Era la prima volta che la Commissione chiedeva che venissero inflitte sanzioni pecuniarie alla Francia ai sensi di questa disposizione (158250 ECU al giorno)(36). 2.1.3.4. Regimi particolari di libera circolazione Beni culturali Il 24 giugno 1998, la Commissione ha deciso di inviare dei pareri motivati a cinque Stati membri per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 96/100/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. In seguito ai provvedimenti di attuazione notificati, la Commissione ha potuto decidere, nel dicembre 1998, l'archiviazione delle procedure interessate per quattro paesi. La Commissione prosegue la procedura contro la Francia. Per quanto riguarda le cause C-413/97 (Germania) e C-415/97 (Italia), avviate per mancata comunicazione dei provvedimenti di attuazione della direttiva principale 93/7/CE del Consiglio, la Commissione ha rinunciato dopo la notifica dei provvedimenti adottati nel corso di quest'anno. Esplosivi Per quanto riguarda la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione dei provvedimenti relativi all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, i provvedimenti di attuazione sono normalmente conformi alle direttive recepite, ad eccezione di due casi di infrazione per recepimento inadeguato. 2.1.3.5. Unione doganale In materia doganale, l'attività della Commissione europea si sviluppa attorno ad alcune funzioni, la principale delle quali consiste nel concepire, realizzare e gestire gli strumenti doganali necessari all'applicazione delle politiche comuni (politica commerciale, politica agricola, ambiente, sanità pubblica, ecc.) della Comunità europea allo scopo di controllare le frontiere esterne, contribuire alla sicurezza dei cittadini europei e alla lealtà degli scambi per le imprese, nel quadro del mercato interno e dell'unione economica e monetaria. A tale riguardo, il controllo della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie resta, naturalmente, un elemento essenziale dell'azione della Commissione nel settore in questione. Infatti, in seguito a tale azione, l'Italia ha adeguato la propria normativa al codice doganale comunitario in materia di rappresentanza, diretta o indiretta, in dogana. Occorre inoltre sottolineare a tale riguardo che la Germania si è conformata alla sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 1996 nella causa C-61/94(37) relativa all'importazione di prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime del perfezionamento attivo. Infatti, la Commissione aveva negato che quest'importazione possa essere autorizzata, dato che il valore in dogana era inferiore ai prezzi minimi fissati conformemente all'accordo internazionale relativo al settore lattiero-caseario, approvato dalla Comunità con la decisione 80/271/CEE del Consiglio(38), del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali del 1973-1979, nonché nel quadro delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio(39), del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo. 2.1.4. Libera circolazione dei servizi e diritto di stabilimento 2.1.4.1. Gli articoli 52 e seguenti e gli articoli 59 e seguenti Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, la Commissione ha adito la Corte di giustizia per quanto riguarda l'incompatibilità di due leggi belghe del 1919 e 1921 relative alle associazioni senza scopo di lucro, poiché comportano disposizioni contrarie al principio generale di non discriminazione fondata sulla nazionalità. Sempre per un requisito in materia di nazionalità, la Commissione ha notificato un parere motivato alle autorità francesi in merito alle condizioni richieste da parte delle imprese che fabbricano e che commercializzano armi che possono essere utilizzate da organismi o cittadini privati. Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, la legge olandese impone ai fini della registrazione di un brevetto, ai soli depositanti non domiciliati nei Paesi Bassi, l'obbligo di eleggere domicilio in tale paese e ciò, presso un mandatario professionale. Tale requisito è contrario al principio stabilito dall'articolo 59 e pertanto la Commissione ha notificato un parere motivato alle autorità olandesi. Un parere motivato è stato inviato anche alle autorità italiane, poiché una legge che istituisce gli elenchi di autorizzazioni per gli spedizionieri impone a ogni persona fisica o giuridica che esercita la suddetta attività di iscriversi ad un registro specifico tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente. Tuttavia, questo requisito relativo all'iscrizione ostacola l'esercizio dell'attività nel caso di un operatore economico non stabilito in Italia che desideri esercitarvi la sua attività in modo occasionale ai sensi dell'articolo 59. In Portogallo, la normativa che disciplina le riprese fotografiche aeree nel quadro di una prestazione di servizi dispone che gli enti o i cittadini stranieri possano essere autorizzati soltanto in casi debitamente giustificati. Tale discriminazione basata sulla nazionalità, che non può essere giustificata da ragioni di sicurezza pubblica, ha comportato anch'essa l'invio di un parere motivato alle autorità portoghesi. In Francia, un decreto sulla normativa concernente gli impianti di produzione o di stoccaggio del gas dispone che i controlli su questi apparecchi a pressione possano avvenire fuori dal territorio francese soltanto in circostanze eccezionali, cosa che danneggia le imprese non stabilite in Francia e che desiderano prestarvi i loro servizi, da cui la notifica di un parere motivato alle autorità francesi. Le trasferte dei lavoratori dipendenti in Stati membri, nel quadro di una libera prestazione di servizi, incontrano molte difficoltà. Pertanto, sono stati notificati dei pareri motivati alle autorità belghe, per quanto riguarda, innanzitutto, l'obbligo dei prestatori di servizi stranieri di versare i contributi al "Fonds de Sécurité d'Existence des fabrications métalliques en Belgique", quindi l'obbligo di essere soggetti ai "timbres de fidélité et d'intempéries" nel settore edile e infine l'obbligo di pagare delle indennità per vitto e alloggio nello stesso settore. D'altra parte, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia poiché la normativa austriaca prevede una responsabilità in solido dei clienti dei prestatori di servizi stranieri per il pagamento dei salari dei lavoratori dipendenti in trasferta, mentre tale condizione non esiste nel caso delle imprese stabilite in Austria. Infine, la Commissione ha deciso di notificare un parere motivato alle autorità tedesche per quanto riguarda le condizioni discriminatorie imposte alle imprese straniere del settore dell'edilizia che desiderano prestare servizi congiuntamente con altre imprese nel quadro di un'associazione creata per la prestazione stessa (gruppo di lavoro). Sempre per quanto riguarda la trasferta dei lavoratori dipendenti, si pone un problema particolare anche nel caso dei cittadini di Stati terzi per quanto riguarda i visti e i permessi di soggiorno e di lavoro. A questo proposito, la Commissione ha notificato dei pareri motivati alle autorità belghe e tedesche. Infine, alcune infrazioni rivelano l'esistenza di problemi sia per quanto riguarda il principio di libera prestazione di servizi che per quello della libertà di stabilimento. Ad esempio, in materia di fiere e esposizioni, la normativa italiana statale e regionale pone gravi problemi poiché essa limita l'esercizio di attività di organizzazione di tali manifestazioni mediante criteri basati sulla natura sociale dell'organismo, la sua composizione o la sua origine, da cui la notifica di un parere motivato alle autorità italiane. Per quanto riguarda la sicurezza privata, la posizione assunta dalla Commissione nell'ambito delle procedure di infrazione è stata confermata dalla Corte di giustizia. Questo settore non può venire limitato da condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o il luogo di stabilimento, in particolare per ragioni di sicurezza pubblica. Invece, le libertà fondamentali del mercato interno, come la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei lavoratori, si applicano integralmente [Commissione/Spagna, C-114/97(40)]. Per questa ragione, la Commissione ha depositato un ricorso contro il Belgio presso la Corte di giustizia e ha deciso di procedere allo stesso modo nei confronti dell'Italia. Il cittadino dell'Unione che non dispone di una residenza in Spagna è obbligato a passare attraverso un notaio spagnolo, per l'acquisto di un bene immobile situato sul territorio spagnolo, anche quando l'atto d'acquisto è stato già stipulato presso un notaio all'estero. L'intervento del notaio spagnolo non riguarda l'atto di acquisto, ma mira soltanto ad effettuare un controllo fiscale relativo all'atto già stipulato tra le parti interessate. La Commissione ha ritenuto che tale normativa violi il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione dei capitali e la libera circolazione dei lavoratori. Per questa ragione, essa ha deciso di adire la Corte di giustizia in merito. 2.1.4.2. Servizi finanziari Dialogo con le autorità nazionali Allo scopo di rafforzare la cooperazione amministrativa e trovare soluzioni rapide ai problemi individuati, la Commissione, nel 1998, ha mantenuto contatti regolari con le autorità nazionali, sia nel quadro dei comitati istituzionali (comitato consultivo bancario, comitato consultivo per le assicurazioni, comitato di contatto OICVM), sia nel quadro dei gruppi di interpretazione ad hoc (GLIAD in materia bancaria, Gruppo di lavoro di interpretazione in materia di assicurazione, Gruppo di interpretazione della direttiva "adeguatezza patrimoniale" ecc.), o di gruppi di alto livello (HLSSC, nel settore dei valori mobiliari). Denunce e infrazioni constatate Nel settore bancario, la violazione degli articoli 52 e 59 del trattato CE nonché delle direttive di attuazione è stata, nel 1998, oggetto di due procedure d'infrazione, avviate dalla Commissione in seguito a denunce pervenute. Nel primo caso, si tratta di una presunta discriminazione basata sulla nazionalità, al momento del rimborso del credito di imposta a banche straniere stabilite in Italia. Una lettera di messa in mora è stata indirizzata a questo Stato membro, allo scopo di verificare i criteri seguiti per redigere l'elenco sulla cui base è stata rimborsata una parte di questi crediti. Il secondo caso riguarda l'obbligo imposto ad un architetto nel Lussemburgo di costituire una garanzia presso una banca d'origine lussemburghese. Questa procedura è in fase istruttoria. Nel settore delle assicurazioni, la violazione degli articoli 52 e 59 del trattato CE nonché delle direttive di attuazione nel 1998, è stata oggetto di 2 nuove procedure d'infrazioni avviate dalla Commissione ai sensi all'articolo 169 del trattato. In entrambi i casi si trattava di denunce. Riguardo alle procedure avviate prima del 1998, una di esse è stata archiviata perché lo Stato membro interessato si è conformato alle disposizioni del diritto comunitario. Quanto alle infrazioni constatate, un elevato numero di procedure, nel 1998, ha raggiunto la fase del parere motivato e del rinvio alla Corte. Per quanto riguarda il settore assicurativo, occorre segnalare che l'aumento del numero delle procedure per non conformità o inadeguata applicazione si spiega con le ripetute infrazioni da parte di alcuni Stati membri. Per alcuni casi, nei quali il dialogo con le autorità nazionali non ha dato frutti, si impone il rinvio della causa dinanzi alla Corte, al fine di risolvere problemi molto seri d'applicazione del diritto comunitario. Nel settore dei valori mobiliari, la Commissione ha avviato due nuove procedure nel 1998, contro l'Italia (articoli 59 e 73 B) e la Francia (articoli 52, 59 e 73 B), in seguito ad una denuncia. Secondo la Commissione le leggi italiana e francese hanno creato discriminazioni tra i mercati interni e quelli degli altri paesi dell'Unione oltre che tra i prestatori di servizi nazionali e quelli degli altri Stati membri. Trattato In materia bancaria, è stata archiviata la procedura di infrazione contro la Grecia relativa alla normativa sulle sovvenzioni per beni strumentali ottenuti in leasing. La normativa greca prevedeva che solo gli impianti ottenuti in leasing attraverso una società di leasing stabilita in Grecia potessero beneficiare di sovvenzioni da parte dello Stato. Questa normativa è stata estesa a tutti gli intermediari comunitari in materia di leasing. Nel settore delle assicurazioni, la Commissione ha inviato nel 1998 un parere motivato alla Spagna, in quanto la normativa spagnola non è conforme alle norme del trattato UE in materia di libera prestazione di servizi (articolo 59). Le autorità spagnole impongono il requisito di un'autorizzazione preventiva per poter operare sul territorio spagnolo non soltanto nel caso di professionisti che desiderano stabilirsi in Spagna, ma anche di quelli che desiderano svolgere un'attività di prestazione di servizi limitata nel tempo. Ora, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, questo requisito è contrario all'articolo 59 del trattato, in quanto i prestatori di servizi non possono essere sottoposti alle stesse condizioni previste in materia di libertà di stabilimento. Inoltre, esso non si giustifica nemmeno con considerazioni di interesse generale, come la tutela del consumatore sul mercato spagnolo, in quanto non è né necessario né proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. Provvedimenti nazionali di attuazione I casi di mancata comunicazione Nel settore bancario, le procedure di infrazione contro il Regno Unito per mancato recepimento sul territorio di Gibilterra di molte direttive bancarie, in particolare la direttiva 89/117/CEE del Consiglio sui conti delle succursali bancarie, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio sui conti annuali delle banche, la direttiva 93/6/CEE del Consiglio sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi, la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla garanzia dei depositi e la direttiva 96/10/CE del Consiglio sul riconoscimento della compensazione contrattuale, sono state tutte archiviate, dato che il Regno Unito ha comunicato alla Commissione tutte le leggi e regolamenti che recepiscono queste direttive sul territorio di Gibilterra. I pareri motivati per mancato recepimento della direttiva 95/26/CE del Consiglio, detta "post-BCCI", contro la Germania, la Spagna, l'Italia, il Lussemburgo, il Belgio, l'Irlanda, la Francia e la Grecia sono stati tutti inviati. Sulla base delle risposte ottenute fino ad oggi, la Commissione ha deciso l'archiviazione della procedura contro la Grecia e contro il Regno Unito (per il mancato recepimento di questa direttiva sul territorio di Gibilterra), visto che questi Stati membri ormai hanno comunicato alla Commissione la normativa che la recepisce. Altri Stati membri non sono stati capaci di produrre uno scadenzario preciso per il recepimento della direttiva. La Commissione in questi casi ha deciso di adire la Corte di giustizia per mancata comunicazione. Si tratta della Francia, della Spagna e del Lussemburgo. Poiché la Germania ha recepito e comunicato la direttiva 94/19/CE sulla garanzia dei depositi e la direttiva 93/6/CEE sull'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese d'investimento, sono state sospese le relative procedure presso la Corte di giustizia. Per quanto riguarda le assicurazioni, la Commissione mantiene la sospensione della sua decisione di adire la Corte contro la Spagna, presa nel 1996, per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione relativi alla direttiva 92/96/CEE del Consiglio (terza direttiva assicurazione "vita"); con la sentenza nella causa concernente la direttiva 92/49/CEE del Consiglio (terza direttiva "assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita"), pronunciata nel dicembre 1997 [causa C-361/95(41)], la Corte ha condannato la Spagna per gli stessi motivi (recepimento incompleto) invocati nella causa riguardante la direttiva 92/96/CEE. Tuttavia, le autorità spagnole hanno comunicato, nel dicembre 1998, i provvedimenti nazionali di attuazione di queste due direttive. I servizi della Commissione stanno verificando se il recepimento è ora completo per poter chiedere, se necessario, l'archiviazione di questi casi nel 1999. Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE del Consiglio (conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazioni), il rinvio alla Corte deciso nel 1998 non è poi avvenuto, in seguito alla comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione; il caso è stato archiviato. La Corte ha inoltre condannato la Spagna per recepimento incompleto della direttiva 91/371/CEE del Consiglio (direttiva "Accordo Svizzera") [causa C-360/95(42)], con la sentenza del 18 dicembre 1997. Attualmente, la procedura è sospesa in attesa della comunicazione ufficiale dei provvedimenti di attuazione, recentemente annunciati dalle autorità spagnole. Va segnalato che, anche se la maggior parte degli Stati membri ha già comunicato dei provvedimenti di attuazione per le terze direttive sulle assicurazioni "vita" e "non vita", il recepimento o l'applicazione di queste direttive non sono esenti da problemi. Occorre segnalare infatti molti casi di recepimento incompleto o non conforme. Nel settore dei valori mobiliari, la Commissione ha inviato al Regno Unito un parere motivato per mancato recepimento delle direttive del Consiglio 85/611/CEE, 89/298/CEE e 89/592/CEE da parte di Gibilterra. Il Regno Unito ha comunicato i provvedimenti di attuazione. Successivamente, la procedura è stata archiviata. I casi di non conformità e di inadeguata applicazione La Commissione ha inviato nel 1998 un parere motivato alla Germania per applicazione inadeguata della direttiva 92/49/CEE del Consiglio in materia di assicurazioni. Più precisamente, la Germania ha formalmente abolito, nel testo che recepisce la direttiva in questione, il divieto di cumulo di assicurazione malattia con altri rami assicurativi per quanto riguarda le imprese non tedesche che desiderano aprire una succursale sul territorio tedesco o operarvi come prestatori di servizi, conformemente alla terza direttiva "non vita", che ha soppresso la possibilità di imporre il "non cumulo". Tuttavia, è stata aggiunta una nuova disposizione nella normativa sociale, in base alla quale il dipendente beneficerà dei contributi versati dal datore di lavoro soltanto se la compagnia di assicurazione, indipendentemente dal luogo della sua sede, pratica il non cumulo. Si tratta di una violazione indiretta della direttiva 92/49/CEE. Cause pendenti dinanzi alla Corte Nel settore bancario, si aspetta la sentenza della Corte di giustizia in quanto il mantenimento di conti anonimi sul territorio austriaco è stato giudicato incompatibile con l'obbligo di identificazione dei clienti al momento dell'apertura di un conto, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sul riciclaggio dei capitali. Per quanto riguarda le cause pregiudiziali, la Corte non ha ancora pronunciato la propria sentenza nella causa C-410/96 (Procuratore della Repubblica/André Ambry). Il diritto francese prevede una garanzia finanziaria immediatamente liquidabile per poter ottenere una licenza amministrativa (per esercitare l'attività di agente di viaggio). Tuttavia, la legge francese prevede che se l'istituto che concede la garanzia è situato in uno Stato membro diverso dalla Francia, è necessario che esso abbia precedentemente stipulato un accordo con un istituto bancario o una compagnia di assicurazioni francese. È stata posta alla Corte di giustizia la questione della conformità al diritto comunitario di tale requisito. Per quanto riguarda il settore delle assicurazioni, nel 1998, sono state avviate presso la Corte quattro nuove cause. La Commissione infatti ha adito la Corte contro la Francia per recepimento incompleto delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE, in quanto non è stato comunicato fino ad oggi nessun provvedimento che modifica il "code de la mutualité" per adeguarlo alle terze direttive assicurazioni. La Corte è stata inoltre adita contro questo stesso paese per l'applicazione inadeguata delle terze direttive sulle assicurazioni, in quanto la normativa francese impone l'obbligo di compilare una "scheda di commercializzazione" prima dell'immissione sul mercato delle nuove polizze di assicurazione, violando in tal modo le direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE, che vietano agli Stati membri di adottare disposizioni che impongano l'autorizzazione preliminare o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative. Inoltre la Corte è stata adita contro il Belgio in quanto la normativa belga relativa al controllo delle imprese di assicurazione esclude l'applicazione della direttiva 92/49/CEE all'assicurazione contro gli incidenti sul lavoro. La Commissione ritiene che questi rischi rientrino nella direttiva in questione quando essi sono oggetto di attività di imprese di assicurazione private. Questa stessa infrazione è stata constatata anche in relazione alla Finlandia, alla quale è stata inviata nel 1996 una lettera di messa in mora. Infine, la Corte è stata adita contro la Spagna perché la normativa spagnola che recepisce la direttiva in questione non ha previsto l'obbligo di dare una risposta motivata alla vittima in merito al suo intervento stabilito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE del Consiglio per l'organismo creato negli Stati membri aventi il compito di risarcire i danni causati da veicoli non identificati. Per quanto riguarda i servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari (direttiva 93/22/CEE del Consiglio), sono stati avviati i ricorsi contro la Spagna e il Lussemburgo. La Spagna ha tuttavia notificato la propria legge di recepimento nel novembre 1998. La procedura contro la Germania è stata archiviata. 2.1.4.3. Comunicazioni commerciali Non ci sono direttive in vigore relative alle comunicazioni commerciali dal punto di vista del mercato interno. Tuttavia, la Commissione nel corso dell'anno ha ricevuto tre denunce attinenti a questo settore. Essa ha inoltre proseguito l'istruzione delle procedure di infrazione in corso. È stato avviato un dialogo con le autorità francesi sull'interpretazione della legge "Evin", che proibisce la pubblicità televisiva per le bevande alcoliche, nell'ipotesi particolare di incontri sportivi che si svolgono all'estero. Questa procedura, nel 1997, era stata oggetto di un parere motivato. La Commissione ha anche inviato un parere motivato alla Germania la cui normativa in materia di premi e sconti è giudicata contraria all'articolo 59 del trattato. Questa procedura è stata avviata in seguito alla denuncia di un operatore che offre beni e servizi nel quadro di un "club" operante a partire da un altro Stato membro. 2.1.4.4. Media Nel settore dei media, la Commissione ha registrato una decina di nuove denunce, alcune delle quali sono state archiviate nel corso dell'anno. Essa ha inoltre ricevuto più di un centinaio di denunce relative alla tassa imposta sulle antenne paraboliche in uno Stato membro. Per quanto riguarda le infrazioni in corso, la Commissione ha proceduto alla archiviazione della procedura contro la normativa spagnola relativa al sorvolo del territorio spagnolo per voli pubblicitari. La Spagna infatti si è conformata al parere motivato della Commissione. 2.1.5. Libera circolazione dei capitali La situazione per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti nell'UE e per quanto riguarda i paesi terzi è, in generale, ampiamente soddisfacente. Ulteriori progressi sono stati compiuti nel corso dell'anno, con la soppressione di alcune restrizioni all'acquisizione di beni immobili in Austria (Vienna). Anche se continuano a essere individuate alcune restrizioni residue, si constatano dei progressi regolari nella loro eliminazione. La maggior parte del ristretto numero di denunce che provengono da operatori economici riguarda gli ostacoli all'acquisto di beni immobili in altri paesi dell'UE. In questo settore, alcune restrizioni in vigore nel Tirolo, molto simili a quelle praticate a Vienna, sono state oggetto di un parere motivato mentre la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia europea a proposito delle procedure greche in materia di acquisizione di proprietà. Allo scopo di agevolare gli investimenti transfrontalieri e facendo seguito alla comunicazione relativa a taluni aspetti giuridici in materia di investimenti intracomunitari (GU C 220 del 19.7.1997, pag. 15), nonché all'invio di un questionario destinato a raccogliere delle informazioni sulle prassi nazionali, sono state avviate delle procedure di infrazione nei confronti di diversi Stati membri alla luce dei principi definiti nella comunicazione. Sono stati quindi decisi dei pareri motivati nei confronti del Belgio, in due casi individuali, e della Francia. L'invio di lettere di messe in mora è stato deciso nei confronti dell'Irlanda, del Regno Unito e della Spagna, con un caso supplementare in questo ultimo paese, relativo alle procedure di autorizzazione specifiche in materia di investimenti intracomunitari che è stato oggetto di un parere motivato. Altri casi potenziali sono attualmente allo studio. Inoltre, nel settore delle cessioni di attivi pubblici, è stato deciso di adire la Corte in un caso relativo a delle restrizioni esistenti in Italia. Gli ostacoli agli investimenti esteri attraverso i fondi pensione sono stati oggetto di lettere di messa in mora nei confronti del Belgio e della Finlandia, mentre la proporzionalità delle ammende nel contesto della mancata dichiarazione di movimenti fisici ha comportato l'invio di una lettera di messa in mora alla Francia. Nel periodo preso in esame è stato inoltre deciso di adire la Corte a proposito delle restrizioni belghe all'acquisto da parte di alcune categorie di residenti, di obbligazioni di Stato particolari emesse all'estero. 2.1.6. Situazione delle imprese 2.1.6.1. Diritto delle società Nel settore del diritto delle società, va segnalata la sentenza della Corte di giustizia del 29 settembre 1998 relativa al ricorso per inadempimento introdotto dalla Commissione contro la Germania [causa C-191/95(43)], per applicazione inadeguata delle direttive del Consiglio 68/151/CEE (registro delle società) e 78/660/CEE (conti annuali). Queste due direttive, infatti, prevedono l'obbligo di pubblicità dei conti annuali delle società di capitali e l'adozione di sanzioni adeguate da parte degli Stati membri per quelle società che omettono di rispettare tale obbligo. In Germania, il 90 % circa delle società a responsabilità limitata non deposita i propri bilanci presso la cancelleria del Registro di commercio. Nella sentenza citata, la Corte ha riconosciuto che le sanzioni che l'ordinamento giuridico tedesco prevede per questo tipo di omissione non sono tali da imporre il rispetto dell'obbligo di pubblicità previsto dalle due direttive in questione. La Corte, di conseguenza, ha dichiarato che la Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi delle suddette direttive. Per quanto riguarda le altre procedure di infrazione, la Commissione ha archiviato nel 1998 numerose infrazioni per mancata comunicazione, e in particolare quella contro il Lussemburgo concernente il recepimento della direttiva 92/101/CEE del Consiglio (modifica della direttiva 77/91/CEE del Consiglio sul capitale delle società anonime), nonché le procedure avviate contro la Finlandia per il recepimento delle direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 90/604/CEE e 90/605/CEE. In tutti questi casi, le direttive sono state recepite. In compenso, nel 1998, la Commissione ha adito la Corte di giustizia per mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 92/101/CEE da parte della Repubblica ellenica. 2.1.6.2. Proprietà intellettuale e industriale Proprietà industriale Nel settore della proprietà industriale, sono attualmente in vigore tre direttive. Si tratta della direttiva 89/104/CEE del Consiglio sui marchi e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE, relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e 98/71/CE, sulla tutela giuridica dei marchi o modelli. Secondo la direttiva sui marchi, il marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo che, in assenza del suo consenso, lo autorizza a vietare a qualsiasi terzo l'utilizzo del marchio in questione nella attività commerciale. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi nazionali non è totale, ma è limitata a quegli aspetti aventi un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Al di fuori degli aspetti armonizzati, e in particolare di quelli attinenti alla procedura, gli Stati membri conservano la massima libertà nella definizione del regime più adeguato alla loro tradizione. In linea di massima, la direttiva riguarda unicamente il diritto sostanziale dei marchi registrati; essa non contiene alcuna disposizione mirante all'armonizzazione delle procedure. Il campo dell'armonizzazione può essere così delimitato, in quanto la direttiva si applica: ai soli marchi registrati (i regimi di protezione dei marchi che derivano dall'uso dipendono dalla libertà degli Stati membri); a tutte le categorie di marchi registrati note alle legislazioni nazionali (marchi di prodotti o di servizi, marchi individuali, collettivi, di garanzia o di certificazione), il che non significa però che gli Stati membri abbiano l'obbligo di introdurre nella loro normativa queste diverse categorie di marchi; ai marchi che sono stati oggetto di registrazione internazionale che produce i propri effetti nello Stato membro. Dato che uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali relative alla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche nella Comunità può scoraggiare lo sviluppo industriale di queste invenzioni e il funzionamento regolare del mercato interno, è stato giudicato essenziale che la Comunità si doti di una normativa in questo settore. Non è stato ritenuto necessario tuttavia creare un diritto particolare che si sostituisca al diritto nazionale dei brevetti. Il quadro comunitario può limitarsi alla definizione di alcuni principi aventi lo scopo di determinare la differenza tra invenzioni e scoperte a proposito della brevettabilità di alcuni elementi d'origine umana, alla estensione della protezione conferita da un brevetto su un'invenzione biotecnologica, alla possibilità di ricorrere ad un sistema di deposito che completi la descrizione scritta e alla possibilità di ottenere licenze obbligatorie non esclusive per dipendenza tra delle varietà vegetali e delle invenzioni. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/44/CEE entro e non oltre il 30 luglio 2000. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni o modelli, come l'armonizzazione delle legislazioni in materia di marchi nazionali, non è completa, ma limitata ad alcuni aspetti aventi un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Questi aspetti sono l'acquisizione mediante la registrazione del diritto su un disegno o modello a condizioni identiche, una definizione unitaria del concetto di disegno o modello, nonché requisiti di novità e di carattere individuale che il disegno o modello registrato deve soddisfare, e una protezione equivalente in tutti gli Stati membri. Al di fuori degli aspetti armonizzati, gli Stati membri conservano la massima libertà nella definizione del regime più adeguato alla loro tradizione. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 28 ottobre 2001. Proprietà intellettuale Generalmente, gli Stati membri adottano i provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive attinenti a questo settore con notevoli ritardi e spesso, solo dopo l'avvio di procedure di infrazione. La situazione tuttavia è notevolmente migliorata, in particolare durante l'anno scorso. Attualmente, tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda, hanno comunicato provvedimenti nazionali di attuazione per tutte le direttive applicabili al 1o gennaio 1997. Per quanto riguarda il recepimento della direttiva "banche dati", da recepire prima del primo gennaio 1998, solo 9 Stati membri hanno comunicato provvedimenti nazionali di attuazione. La Commissione proseguirà nei suoi sforzi diretti a portare tutti gli Stati membri a recepire le direttive nei rispettivi ordinamenti nazionali e vigilerà inoltre sulla corretta applicazione di questi testi, in merito alla quale sembra vertere una parte importante dei contenziosi. Tutti gli Stati membri ormai hanno comunicato i provvedimenti nazionali di attuazione per la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, relativa alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, per la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e per la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione della durata di protezione del diritto di autore e di alcuni diritti connessi. Delle procedure di infrazione si trovano ora nella fase del parere motivato nei confronti di Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo, per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela giuridica delle banche di dati. Procedure di infrazione sono inoltre nella fase del parere motivato nei confronti del Belgio per mancata ratifica delle ultime Convenzioni di Berna (Atto di Parigi 1971) e di Roma (1961), del Portogallo per mancata ratifica della Convenzione di Roma (1961), e dell'Irlanda per mancata ratifica della Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971). Due procedure di infrazione sono nella fase della messa in mora nei confronti, da un lato, dell'Italia per non conformità alla direttiva 93/98/CEE del Consiglio e, dall'altro, del Regno Unito per non conformità alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio relativa al diritto di noleggio e di prestito. Infine, in due cause, è stato deciso di adire la Corte in relazione all'Irlanda. In una, per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 92/100/CEE e, nell'altra, per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 93/83/CEE relativa alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. 2.1.6.3. Protezione dei dati Le direttive 95/46/CE e 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni sono entrate in vigore il 25 ottobre 1998. Cinque Stati membri hanno notificato provvedimenti nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE. Di questi, due Stati membri, la Grecia e la Svezia, hanno effettuato un recepimento completo, mentre negli altri tre, Spagna, Regno Unito e Danimarca, il recepimento è stato solo parziale. I provvedimenti adottati sono attualmente oggetto di esame per determinare se si tratta di un recepimento completo e corretto. Una lettera di messa in mora è stata inviata a tutti gli Stati membri che non hanno notificato un recepimento completo, ad eccezione di quelli che hanno indicato alla Commissione che la procedura di notifica era in corso (in particolare Portogallo). Per quanto riguarda la direttiva 97/66/CE, il recepimento è stato notificato da tre Stati membri, la Spagna, l'Italia e la Germania. Per ulteriori informazioni, si rinvia al punto 2.10 telecomunicazioni. 2.1.6.4. Appalti pubblici Il completamento del mercato interno in un settore chiave dell'economia europea come gli appalti pubblici passa anzitutto attraverso un corretto recepimento delle direttive comunitarie adottate in materia. Ora, un certo numero di direttive adottate nel settore degli appalti pubblici non erano ancora state recepite nel 1998. Pertanto, per la direttiva 93/38/CEE del Consiglio sui settori speciali e per la direttiva 92/13/CEE del Consiglio sui ricorsi in questi settori, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Grecia, che non ha comunicato i provvedimenti nazionali di attuazione di queste direttive. L'esame dei provvedimenti nazionali comunicati ha condotto ad un totale di 30 procedure per non conformità, di cui 6 si trovano almeno nella fase del parere motivato. Questi casi riguardano a volte questioni di principio che possono rimettere in discussione gli appalti pubblici aggiudicati negli Stati membri interessati. D'altronde, anche nei casi in cui il recepimento è avvenuto, è necessario garantire che le norme verranno effettivamente applicate. La Commissione ha quindi proseguito nella sua azione di controllo dell'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario nelle procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto particolari, in particolare attraverso denunce, nonché mediante l'analisi e il controllo di casi individuati d'ufficio. A questo fine, essa ha trattato nel corso dell'anno 397 fascicoli, di cui 237 nuovi casi. Contemporaneamente, hanno potuto essere archiviati 115 fascicoli, nella maggior parte dei casi in seguito ad iniziative prese dalle amministrazioni aggiudicatrici o dalle autorità incaricate della sorveglianza per porre rimedio alle irregolarità commesse. La procedura di dialogo e di concertazione ("riunioni pacchetto") introdotta per offrire agli Stati membri la possibilità, nelle controversie in corso, di ricercare di comune accordo soluzioni conformi al diritto comunitario ha certamente contribuito a questo risultato. Esempi che possono essere citati. In seguito all'intervento della Commissione, le autorità italiane hanno annullato un certo numero di appalti che erano stati oggetto di denunce, in particolare un appalto di servizi di ristorazione a bordo di traghetti, una concessione di servizi di distribuzione di acqua potabile e un appalto di servizi di ingegneria clinica. In un caso concernente il Portogallo, le autorità della regione delle Azzorre hanno inviato una circolare alle amministrazioni aggiudicatrici che proibisce di includere, nei sistemi di valutazione delle offerte, delle disposizioni che favoriscono quelle imprese che in passato hanno eseguito contratti nella regione, poiché tali pratiche sono incompatibili con il diritto comunitario. La Germania ha recentemente modificato la propria legge federale contro i vincoli della concorrenza per tenere conto delle obiezioni mosse dalla Commissione in un parere motivato riguardante i ricorsi nel settore degli appalti pubblici. La nuova normativa tedesca è entrata in vigore il 1o gennaio 1999. Essa garantisce che procedure di esame efficaci siano a disposizione di chiunque abbia un interesse ad ottenere un appalto pubblico particolare e di chi è stato o rischia di essere danneggiato da una presunta violazione. Altri casi nei quali verrà o è già stata adita la Corte di giustizia: Ad esempio la Commissione ha deciso di adire la Corte nei confronti dell'Italia, per utilizzo ingiustificato della procedura negoziata senza pubblicazione preliminare della direttiva 92/50/CEE del Consiglio nell'aggiudicazione dei contratti di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema informatico integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. In un causa contro il Belgio, la Corte ha confermato l'opinione della Commissione che un organismo legislativo come il "Vlaamse Raad" debba essere considerato come rientrante nella definizione di Stato e costituisca pertanto un committente ai sensi della direttiva 93/37/CEE del Consiglio sugli appalti di lavori pubblici. 2.1.6.5. Imposte dirette Prosegue la nuova impostazione globale in materia di politica fiscale, avviata dalla Commissione nell'ambito del gruppo di politica fiscale presieduto dal commissario Monti. A tale riguardo, la Commissione spera che possano essere rapidamente adottate, conformemente alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 1o dicembre 1997, le proposte relative alla soppressione della ritenuta alla fonte sul pagamento degli interessi e royalties tra imprese associate e relativa alla tassazione sul reddito da risparmio. Per le ragioni evocate nelle relazioni precedenti, esistono molti ostacoli dovuti alla mancanza di un'armonizzazione avanzata nel settore delle imposte dirette, di cui solo un numero molto limitato di casi può essere considerato un'infrazione al diritto comunitario. La maggior parte delle situazioni controverse trova in realtà una soluzione nel quadro delle questioni pregiudiziali rivolte alla Corte di giustizia dai tribunali nazionali. Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei premi e dei pagamenti nel quadro delle attività transfrontaliere delle compagnie di assicurazione, la questione è esaminata sul piano giuridico nel quadro dei diritti garantiti dagli articoli 8 A, 48, 52,59 e 73 B del trattato CE parallelamente alla preparazione, sul piano politico, di una nuova iniziativa in materia di ravvicinamento delle legislazioni. A tale riguardo, la Commissione ha indirizzato a tutti gli Stati membri una lettera per chiedere loro la comunicazione delle misure previste per conformarsi alla sentenza del 28 aprile 1998 nella causa Jessica Safir C-118/97, nella quale la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 59 del trattato CE osta all'applicazione di una normativa nazionale sull'imposizione fiscale dell'assicurazione vita come quella in questione nella controversia sul merito, quando tale normativa nazionale in materia differisca da questa giurisprudenza. Nella sentenza del 16 luglio 1998 pronunciata nella causa C-264/96 (Imperial Chemical Industries)(44) relativa alla compatibilità, alla luce dell'articolo 52 del trattato CE, della condizione di localizzazione delle sussidiarie in maggioranza nel Regno Unito per l'ottenimento del beneficio dello sgravio fiscale per perdite subite dalle parti del consorzio, la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza costante in materia, ritenendo che il suddetto articolo "osta ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedano una holding e che esercitino il loro diritto alla libertà di stabilimento per creare, tramite tale holding, consociate in altri Stati membri, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato". Tenuto conto della portata dell'articolo 5 del trattato per il giudice nazionale, in merito al quesito se la legislazione britannica dovesse essere considerata incompatibile con il diritto comunitario, nella misura in cui la società holding controlla principalmente delle consociate aventi la loro sede in paesi terzi, la Corte ha disposto che, in tali circostanze, l'articolo 5 non impone al giudice nazionale "né di interpretare la propria normativa in un senso conforme al diritto comunitario né di disapplicare tale normativa in una fattispecie estranea all'ambito di applicazione del diritto comunitario". Occorre rilevare il rinvio alla Corte nel dossier greco relativo all'applicazione inadeguata della direttiva 69/335/CEE(45) che riguarda le imposte indirette che colpiscono le raccolte di capitali. Infatti, al momento della creazione di un'impresa o del suo aumento di capitale, la Grecia prevede un diritto di apporto dell'1,3 %, mentre la direttiva permette solo un'aliquota massima dell'1 %, alla quale si aggiunge un contributo al fondo sociale degli avvocati dello 0,5 % prelevato sulla stessa base del diritto di apporto. La Commissione, invece, ha potuto archiviare la procedura iniziata contro questo stesso Stato membro per non avere recepito tempestivamente la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, riguardante il regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, apporti di attivi e scambi di azioni che interessano società di Stati membri diversi(46), dopo che le autorità nazionali greche hanno adottato, con la legge 2578 del 16 febbraio 1998, i provvedimenti di attuazione della direttiva, poco prima che la Corte pronunziasse la sentenza di inadempimento il 19 febbraio 1998 (causa C-8/97)(47). La Commissione ha potuto inoltre archiviare molti dossier di denunce relative al mancato rimborso di somme percepite a titolo di tasse, la cui incompatibilità con il diritto comunitario era stata constatata in precedenza dalla Corte; si tratta in particolare della "concessione governativa" dichiarata incompatibile con la direttiva 69/335/CEE (sentenza del 20 aprile 1993, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni, cause C-71/91 e C-178/91)(48). È opportuno inoltre osservare che, nella sua sentenza del 5 marzo 1998 relativa alla causa pregiudiziale C-347/96 (Solred SA)(49), la Corte ha ripreso la sua giurisprudenza relativa all'interpretazione larga dell'articolo 10 di tale direttiva 69/335/CEE, tenuto conto degli scopi perseguiti dalla stessa, precisando che il divieto di qualsiasi imposta indiretta sancito da tale articolo si applica anche ai tributi che non colpiscono i conferimenti di capitali in quanto tali, ma sono pur sempre riscossi per le formalità, connesse alla forma giuridica della società, vale a dire a motivo dello strumento usato per raccogliere dei capitali, per cui il loro mantenimento rischierebbe di mettere in discussione anche gli scopi perseguiti dalla direttiva (punto 21). Pertanto, in presenza di un'imposta di registrazione riscossa generalmente su tutti gli atti notarili, la Corte ne ha respinto, sulla base dell'articolo 10, la riscossione in occasione di operazioni di raccolta di capitali (punti da 23 a 25). In un'altra sentenza del 27 ottobre 1998, relativa alle cause C-31/97 e C-32/97 (FECSA)(50), la Corte ha inoltre indicato che l'articolo 11, lettera b), della direttiva deve essere interpretato nel senso che il divieto di sottoporre i prestiti obbligazionari ad imposta si applica all'imposta sugli atti notarili che attestano il rimborso di un prestito. Tale imposta non può beneficiare della deroga prevista all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. Nel quadro di questa stessa direttiva, la Corte ha interpretato gli obblighi degli Stati membri in materia di diritto comunitario, quanto alla ripetizione dell'indebito in seguito alle questioni pregiudiziali che le erano state poste (cause riunite C-10/97-22/97). Essa ha sottolineato, nelle sue sentenze del 22 ottobre 1998, l'obbligo per il giudice nazionale di evitare l'applicazione di una normativa nazionale che preveda un'imposta contraria al diritto comunitario(51). Questo deve condurlo, in linea di massima, ad accogliere le domande di rimborso di tale imposta. Tuttavia, tale restituzione deve essere conforme alle disposizioni del diritto nazionale, e queste non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi simili di natura interna. Inoltre, la Corte ha constatato, nella sua sentenza del 17 novembre 1998 (causa C-228/96), che il diritto comunitario non proibisce ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza delle azioni per il rimborso di imposte riscosse in violazione di norme comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato le sue norme nazionali per renderle compatibili con tali disposizioni. Così il termine di decadenza inizia a decorrere dal momento dell'imposizione e non solo dalla data di una successiva sentenza che sancisca l'incompatibilità di una imposta nazionale con il diritto comunitario. 2.1.6.6. IVA Pur non rientrando in quanto tale nel pacchetto fiscale adottato dal Consiglio Ecofin del dicembre 1997, in quanto quest'ultimo riguarda principalmente il rilancio in materia di imposte dirette, è comunque necessario che la Commissione persegua un complesso di azioni e di provvedimenti diretti ad eliminare le distorsioni esistenti nel mercato interno in materia di imposte indirette e in particolare al livello dell'IVA. A tale riguardo, l'obiettivo principale resta l'adozione del sistema comune fondato sul principio del paese d'origine, orientamento che guida il complesso dei lavori condotti in questo settore. Tuttavia, tenuto conto del ritmo dei lavori, la Commissione si sforza di avanzare a livello della semplificazione e dell'ammodernamento del sistema dell'IVA, nonché nel quadro dell'armonizzazione indispensabile derivante da problemi tecnici particolari. Occorre anche, come strumento di questa politica fiscale, assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni già adottate in materia di IVA, particolarmente per quanto riguarda la sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 (77/388/CEE)(52) relativa alle norme della base imponibile uniforme. A questo riguardo sono state avviate numerose procedure, in quanto gli Stati membri hanno mancato ai loro obblighi per le seguenti ragioni: Austria: Contrariamente alle disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, l'Austria esonera dall'IVA le forniture, le importazioni e gli acquisti intracomunitari dell'oro in verghe, delle monete d'oro considerate come strumenti di pagamento legale, dell'oro non lavorato, nonché le operazioni dei relativi intermediari. Un'esenzione dell'oro diverso dall'oro per uso industriale è stata concessa a titolo transitorio soltanto agli Stati membri che la applicavano già al momento dell'adozione della suddetta direttiva o che vi sono stati autorizzati dall'atto di adesione. L'Austria non è quindi coperta da questa disposizione transitoria. Belgio: La commissione che riceve un'agenzia di viaggi stabilita in Belgio da un "tour-operator" tedesco di cui vende i prodotti viene tassata due volte. Il Belgio ritiene che l'agenzia di viaggi belga agisca in nome e per conto del viaggiatore, che essa agisca in quanto agenzia di viaggi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva, e quindi che l'IVA debba essere riscossa in Belgio. Ora, l'attività dell'agenzia di viaggi belga consiste nel procurare, a nome e per conto del "tour-operator" tedesco, dei viaggi organizzati da quest'ultimo. Non agendo a nome proprio nei confronti del viaggiatore, l'agenzia effettua quindi una prestazione di servizi al tour-operator. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 28 ter E, paragrafo 3, della sesta direttiva IVA, la prestazione di servizi deve essere tassata nel paese del beneficiario dell'operazione, e cioè il tour-operator stabilito in Germania. Spagna: Va ricordato che la Commissione ha aperto una procedura dopo che la Spagna ha abbassato l'aliquota dell'IVA sui pedaggi autostradali dal 16 % al 7 %. Infatti, la Commissione ritiene che questa disposizione violi la sesta direttiva nel senso che essa non rientra nel campo dell'allegato H, dove sono elencate le operazioni per le quali è autorizzata l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA. Finlandia: La normativa finlandese esonera dall'IVA le vendite di opere d'arte realizzate dagli autori o dai loro agenti, nonché le importazioni di opere d'arte acquistate direttamente presso gli autori. Tuttavia, quest'esenzione non è prevista né dall'atto di adesione della Finlandia all'Unione europea, che permette a questo paese di esonerare l'IVA, durante un periodo transitorio, sulle prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti, in applicazione della sesta direttiva, né dall'esenzione di cui all'articolo 13 A, lettera n), di questa stessa direttiva, che riguarda "talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato". Francia: è stata avviata una prima procedura di infrazione a causa della prassi dell'amministrazione fiscale francese che rifiuta di esonerare dall'IVA gli onorari di trasmissione dei risultati di analisi mediche tra laboratori, in quanto tale operazione sarebbe senza un nesso diretto con l'atto medico. Ora, quest'impostazione è contraria all'articolo 13 della sesta direttiva IVA e alla giurisprudenza comunitaria relativa alle operazioni accessorie alle operazioni esonerate. Una seconda infrazione è relativa all'IVA riscossa sulle indennità che i locatari devono pagare alla società di leasing in caso di furto o di sinistro del veicolo locato, poiché tali indennità compensative a titolo di risarcimento esulano dal campo d'applicazione dell'IVA. La terza procedura avviata nei confronti della Francia riguarda un caso analogo a quello della Germania relativo all'uso dei buoni di riduzione(53). La quarta infrazione è relativa alla distinzione operata nella normativa francese tra due tipi di apparecchi per disabili, da un lato, quelli iscritti al TIPS (Tariffa interministeriale delle prestazioni sanitarie), e dunque a carico della sicurezza sociale, che sono sottoposti all'aliquota ridotta del 5,5 %, e, dall'altro, gli apparecchi con il marchio CE, non rimborsati dalla sicurezza sociale, ai quali viene applicata l'aliquota normale del 20,6 %. Ne consegue che due apparecchi identici, ma di cui uno è stato oggetto di iscrizione sull'elenco del TIPS e l'altro no, sono tassati in base a due aliquote diverse, secondo un criterio di ordine amministrativo estraneo alle qualità intrinseche del prodotto. Ora, benché il principio in virtù del quale beni o servizi identici non possono essere colpiti da aliquote diverse non sia dichiarato expressis verbis nelle direttive comunitarie in materia di IVA, esso è inerente alla stessa natura di questa tassa. Infine, un'ultima procedura riguarda la normativa francese che permette ad alcuni soggetti e a determinate condizioni, di escludere dalla base imponibile IVA la percentuale del prezzo corrispondente al servizio, incluso nella fattura (ad esempio in stabilimenti come alberghi, ristoranti, cliniche, ecc.). Questa disposizione è definita in termini di "misura di tolleranza amministrativa". Ora, in applicazione dell'articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA, questa percentuale deve essere considerata come facente parte integrante del prezzo, e deve rientrare nella base imponibile IVA, quando il cliente è obbligato a versare quest'importo corrispondente al servizio. Inoltre, questa tolleranza è applicata soltanto ad alcuni stabilimenti e può quindi provocare delle distorsioni di concorrenza contrarie al principio della neutralità competitiva, che è uno dei principi fondamentali dell'IVA. Regno Unito: La normativa del Regno Unito permette ai datori di lavoro che sono soggetti all'IVA di dedurre, sia una parte dell'indennità forfettaria versata ai propri dipendenti a titolo compensativo delle spese sostenute per l'uso professionale delle loro automobili private, sia l'IVA relativa alle spese per il carburante realmente sostenute dai dipendenti. Quando questa deduzione è effettuata senza che il soggetto sia il beneficiario dell'operazione e senza che egli disponga di una fattura a suo nome, le norme in questione sono contrarie agli articoli 17 e 18 della sesta direttiva. Nel quadro della vigilanza sulla corretta applicazione di questa stessa sesta direttiva IVA, occorre anche ricordare che la Commissione ha adito la Corte di giustizia in merito a quattro procedure precedentemente avviate. Si tratta in primo luogo del Portogallo, per quanto riguarda l'applicazione di un'aliquota ridotta a gasolio, nafta e miscele corrispondenti, nonché ad articoli e macchine agricole; in secondo luogo dei Paesi Bassi, che permettono ai soggetti all'IVA di dedurre una percentuale dall'indennità di compensazione che essi versano ai loro dipendenti per le spese sostenute per l'utilizzo del loro veicolo personale per le necessità dell'impresa; e in terzo luogo della Grecia, che non riscuote l'IVA sui pedaggi che essa impone per l'uso di alcune autostrade, mentre si tratta di un'operazione imponibile ai sensi dell'articolo 2 della sesta direttiva, infrazione quest'ultima che ha delle conseguenze negative sulla riscossione delle risorse proprie della Comunità. Un quarto e ultimo rinvio riguarda la Germania, che non concede la regolarizzazione del diritto a deduzione per i produttori di beni che hanno rimborsato, a posteriori, buoni di riduzione utilizzati da consumatori finali per ottenere i suddetti beni ad un prezzo scontato. La fondatezza di questa regolarizzazione, conforme all'articolo 11 della sesta direttiva, è stata confermata dalla Corte di giustizia in una sentenza del 24 ottobre 1996 nella causa C-317/94 (Elida Gibbs Ltd)(54). Nonostante questa giurisprudenza, la Germania non ha ancora adottato le disposizioni d'applicazione che permettano ai suoi soggetti di essere rimborsati. Un certo numero di procedure IVA, avviate in precedenza, ha potuto essere archiviato: Francia: in seguito all'azione della Commissione, la Francia ha adottato le misure per conformarsi agli articoli 11 e 13 della sesta direttiva, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 27 ottobre 1993 (causa pregiudiziale C-281/91 - Muys en De Winter 's Bouw)(55), avendo come conseguenza che gli interessi riscossi da un soggetto, dopo la consegna del bene, per un pagamento scaglionato, devono essere esonerati dall'IVA ai sensi dell'articolo 13 della sesta direttiva. La Corte, invece, non ha seguito la tesi della Commissione nella causa per inadempimento C-43/96, poiché ha ritenuto, nella sua sentenza del 18 giugno 1998 che, mantenendo in vigore disposizioni legislative escludenti la deducibilità dell'IVA relativa ai mezzi di trasporto che costituiscono lo strumento stesso dell'attività del soggetto, la Francia non aveva violato la sesta direttiva e in particolare, le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2. Occorre anche osservare che la Commissione ha potuto archiviare la procedura avviata nel 1989 concernente una questione di doppia imposizione dell'IVA in materia di pubblicità, che era stata oggetto di una sentenza della Corte il 17 novembre 1993 (causa C-68/92)(56). Spagna: La Commissione aveva rimproverato alla Spagna il fatto che la sua normativa non rispettava l'articolo 18, paragrafo 4, della sesta direttiva, che attribuisce agli operatori economici il diritto di farsi rimborsare l'imposta non dedotta quando l'importo delle detrazioni autorizzate supera quello della imposta dovuta per un periodo di dichiarazione. Le autorità spagnole hanno modificato la loro normativa nel senso richiesto dalla Commissione. Occorre inoltre segnalare che le autorità spagnole si sono conformate alla sentenza del 7 maggio 1998 nella causa C-124/96, nella quale la Corte aveva giudicato contrario alle disposizioni comunitarie il fatto che "l'esenzione dalla imposta sul valore aggiunto a favore delle prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport o dell'educazione fisica si applica soltanto agli stabilimenti privati i cui diritti di entrata o le cui quote periodiche non superano un determinato importo". Per quanto riguarda il seguito della comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione, la Commissione ha potuto archiviare, previa notifica delle misure in questione, la procedura aperta contro la Francia ai sensi della direttiva 96/95/CE del Consiglio(57) diretta a modificare la sesta direttiva per quanto riguarda il livello dell'aliquota normale dell'IVA, nonché quella avviata nei confronti della Germania, concernente la direttiva 95/7/CEE del Consiglio(58) recante nuove misure di semplificazione in materia di IVA. Invece, essa ha deciso di adire la Corte nei confronti della Repubblica ellenica per mancata comunicazione delle disposizioni di applicazione riguardanti la direttiva 96/42/CEE del Consiglio(59), diretta a modificare la sesta direttiva per quanto riguarda l'aliquota ridotta applicabile ai prodotti agricoli nei settori della floricoltura e dell'orticoltura. 2.1.6.7. Altre imposte indirette La Commissione ha proseguito nei suoi sforzi nel settore dell'armonizzazione delle accise e spera che il Consiglio possa adottare prossimamente la sua proposta sulla tassazione delle sigarette e degli altri prodotti manufatti del tabacco. Essa prevede inoltre di sviluppare delle iniziative per la messa in atto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello per quanto riguarda la lotta contro le frodi nel settore delle accise, in particolare l'introduzione di un sistema di informazione preliminare per i movimenti e il controllo dei beni sottoposti a accisa, in attesa della messa in atto del sistema informatizzato di questi prodotti. A tale scopo, nel corso del 1999, verrà effettuato uno studio di fattibilità. La vigilanza sulla corretta applicazione delle direttive già in vigore riveste a questo riguardo un'importanza particolare, oltre che alla luce delle disposizioni dell'articolo 95 del trattato. In questo settore sono state avviate due procedure nei confronti della Francia, una relativa alle modalità di determinazione della potenza fiscale degli autoveicoli, sfavorevoli alle automobili importate da altri Stati membri, e l'altra relativa alla tassa introdotta sulle bevande ottenute con miscela preliminare tra bevande analcoliche e alcune bevande alcoliche, cosa che è contraria non soltanto alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio(60), relativa alla struttura delle accise, ma anche all'articolo 95 del trattato poiché risulta che queste tasse colpiscono più in particolare "le premiscele" a base di bevande alcoliche non francesi. Un'altra procedura riguarda la Finlandia che permette, in modo generalizzato, l'utilizzo condizionato di nafta rossa, cioè la nafta riservata al riscaldamento e quindi soggetta ad un'aliquota di accise ridotta, come combustibile per i mezzi di trasporto, misura contraria agli articoli 8, paragrafo 2, e 8, paragrafo 3, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio(61), riguardante l'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio(62), riguardante il ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali. La Commissione ha inoltre contestato la recente normativa italiana che permette l'esenzione delle accise per i soli alcole destinati alla produzione di profumi e di prodotti cosmetici denominati "Buon gusto" o "Neutro". Questa condizione è inoltre richiesta per gli alcole denaturati provenienti da altri Stati membri dove la denaturazione è avvenuta conformemente alle disposizioni nazionali. Ora, deriva dalla normativa comunitaria, e in particolare dall'articolo 27, paragrafo 1, primo e secondo punto, della direttiva 92/83/CEE(63), che, una volta che l'alcole è stato denaturato conformemente a disposizioni nazionali, gli altri Stati membri sono obbligati ad accettare questi prodotti denaturati per l'esenzione dalle accise armonizzate nel loro paese e astenersi dall'imporre qualsiasi condizione nazionale supplementare relativa alla denaturazione. Occorre infine rilevare che la Corte è stata adita nei confronti della Grecia in merito ai provvedimenti nazionali che assegnano al ministero delle Finanze la competenza di determinare il prezzo minimo di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati. In effetti, l'articolo 9 della direttiva 95/59/CEE del Consiglio(64) relativa alle strutture delle accise sui tabacchi lavorati prevede espressamente che siano i fabbricanti o importatori di tali prodotti a fissare il prezzo massimo di vendita al dettaglio. 2.2. CONCORRENZA Per quanto riguarda i casi individuali, il numero di procedure avviate nei confronti degli stati membri non ha subito sensibili variazioni rispetto al 1997. Più ancora che nel passato, le infrazioni degli Stati membri alle norme della concorrenza riguardano soprattutto il settore delle telecomunicazioni, che copre i tre quarti di questo tipo di infrazioni gestite nel 1998 dalla Commissione in materia di concorrenza. In compenso, il numero di casi istruiti nel settore dei trasporti e in quello dei servizi aeroportuali si è considerevolmente ridotto. Per quanto riguarda l'attuazione delle direttive in materia di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, l'équipe congiunta ("joint team") istituita nel 1997 per seguire lo stato di recepimento delle direttive ha proseguito il suo lavoro. Essa ha preparato due relazioni, che coprono in particolare lo stato di recepimento di queste direttive. La prima è stata adottata dalla Commissione l'8 febbraio 1998 e la seconda il 25 novembre successivo. Quest'ultima relazione si concentra soprattutto sull'applicazione effettiva negli Stati membri. Essa è basata in parte sui risultati di controlli effettuati sulla situazione negli Stati membri da consulenti indipendenti. Contemporaneamente, la Commissione ha proseguito le procedure dell'articolo 169 del trattato già avviate nei confronti di alcuni Stati membri e ne ha aperte di nuove. 2.2.1. Imprese pubbliche Nel settore delle telecomunicazioni, 9 procedure sono state archiviate, mentre ne sono state aperte 12 nuove nel corso dell'anno. Nell'ambito di queste procedure, la Commissione ha deciso nel 1998 di inviare pareri motivati al Belgio, al Lussemburgo, alla Grecia e all'Italia. Il Belgio infatti non ha ancora fissato i principi di contabilità dei costi che Belgacom dovrà applicare per identificare gli elementi di costo integrati nelle sue tariffe di interconnessione. Il Lussemburgo non ha ancora comunicato il proprio piano nazionale di numerazione, impedendo in tal modo alla Commissione di verificare se una numerazione adeguata è disponibile per tutti i servizi di telecomunicazioni. Il Portogallo non ha ancora liberalizzato completamente lo stabilimento e la fornitura di infrastrutture per l'offerta di servizi diversi dalla telefonia vocale, mentre la Grecia non ha ancora notificato tutte le misure adottate a questo fine. La Grecia inoltre non ha adottato il quadro normativo che permette l'offerta di servizi mobili DECT e Dcs 1800; essa continua ad obbligare gli operatori mobili a collegarsi alle reti straniere attraverso il gestore pubblico OTE. Infine, l'Italia non ha né autorizzato Telecom Italia a riequilibrare le sue tariffe né ha notificato un calendario dettagliato per la graduale soppressione dello squilibrio delle tariffe. La Commissione ha deciso d'altra parte di adire la Corte di giustizia per quanto riguarda il recepimento incompleto, da parte del Lussemburgo, della direttiva 94/46/CE che liberalizza la fornitura di servizi di comunicazioni via satellite. Per quanto riguarda i casi individuali, la Commissione ha avviato una procedura, basata sugli articoli 90 e 86 del trattato, relativa all'autorizzazione concessa dal governo italiano a Telecom Italia, società dotata di diritti speciali, per lo sfruttamento del servizio DECT ("Fido"). Quest'autorizzazione era stata concessa a Telecom secondo modalità che hanno indotto tale società a favorire il proprio servizio DECT rispetto a servizi analoghi che altri concorrenti vorrebbero offrire partendo dalla rete pubblica fissa di Telecom. Inoltre, l'Italia non ha concesso autorizzazioni simili a tutti i potenziali concorrenti di Telecom, che ne avevano fatto richiesta. Questa procedura tuttavia è stata sospesa, dopo che Telecom ha deciso di sospendere la commercializzazione attiva del proprio servizio Fido. Per quanto riguarda la direttiva 93/84/CEE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, in seguito all'invio, deciso il 15 ottobre 1997, di un parere motivato alla Grecia a causa di un disaccordo sulla portata dell'obbligo di comunicazione imposto dalla direttiva agli Stati membri, le autorità greche hanno comunicato alla Commissione, il 2 luglio 1998, le norme da esse adottate per recepire la direttiva nell'ordinamento greco. Tali norme sono contenute nell'articolo 27 della legge n. 2579. Dato che permane un disaccordo tra la Commissione e la Grecia sulla ampiezza degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva, la Commissione ha chiesto informazioni complementari alle autorità greche prima di pronunciarsi sulla eventuale chiusura della procedura di infrazione. Nel settore dei trasporti, la Commissione aveva adottato, il 28 giugno 1995(65), una decisione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 3, e dell'articolo 86, constatando che il Belgio aveva violato il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 86, imponendo alla "Régie des voies aériennes", società pubblica incaricata della gestione dell'aeroporto di Bruxelles, un sistema relativo ai diritti di atterraggio che conduceva ad una discriminazione. Poiché il Belgio non si è conformato a questa decisione, la Commissione, il 19 marzo 1997(66), aveva chiesto alla Corte di constatare l'inadempienza del Belgio nell'applicazione della decisione. Con il reale decreto del 20 gennaio 1998, il governo belga ha posto fine all'infrazione e la Commissione ha, quindi, deciso di sospendere la procedura. Il 21 ottobre 1997, la Commissione aveva adottato una decisione formale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 3, e dell'articolo 86, relativa al sistema di sconti sulle tariffe di pilotaggio nel porto di Genova(67). Con decreto dell'8 giugno 1998, che fissa queste tariffe al 1o luglio 1998, il governo italiano ha posto fine all'infrazione. 2.2.2. Monopoli Nel 1998 non si registra nessun caso di infrazione all'articolo 37 del trattato. 2.3. POLITICA DELLE IMPRESE, COMMERCIO, TURISMO E ECONOMIA SOCIALE Nel 1998 sono pervenute due denunce. Una, contro l'Austria, riguarda le tariffe forfettarie per l'attività sciistica discriminatorie nei confronti degli stranieri, cittadini dell'Unione europea, non residenti nella regione; l'altra, contro l'Italia, riguarda una discriminazione basata sulla nazionalità tra i cittadini italiani e gli altri cittadini dell'Unione in materia di tariffe preferenziali, praticate a favore dei sessantenni, per l'ingresso nel Palazzo dei Dogi a Venezia. Nel 1996 e 1997, quattro denunce contro la Grecia avevano indicato la persistenza in questo paese di discriminazioni concernenti il divieto di praticare la pesca per gli stranieri. In seguito ad una lettera di messa in mora, la Grecia ha adottato il 18 settembre 1998 la circolare n. 253866 che è conforme al diritto comunitario. Nel 1998 veniva dato seguito ad una denuncia contro l'obbligo di stabilimento in Austria per ottenere una licenza per poter esercitare delle attività di rafting. La risposta delle autorità austriache nel luglio 1998 informava di una modifica della relativa legge. Poiché la valutazione di questa legge ha dimostrato che non ci sono più infrazioni, il fascicolo è stato archiviato. Nel 1995 era pervenuta una denuncia concernente le tariffe discriminatorie per la concessione dei permessi di pesca in Spagna per gli stranieri cittadini dell'Unione europea non residenti in Spagna. In seguito ad una lettera di messa in mora, la Spagna ha fatto pervenire i relativi testi di legge di 15 Comunità autonome. Poiché la valutazione di queste leggi ha dimostrato che non sussistono più infrazioni, il fascicolo è stato archiviato. 2.4. ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ È opportuno sottolineare i risultati positivi ottenuti dalla Commissione nel quadro dell'istruzione delle denunce inviatele dai cittadini per quanto riguarda l'insegnamento superiore. Gli interventi presso le autorità degli Stati membri e l'uso più frequente degli strumenti a disposizione per trovare soluzioni rapide alle presunte infrazioni portate a conoscenza della Commissione attraverso la rete Naric (Rete dei centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico dei diplomi) e la cooperazione amministrativa hanno dimostrato la loro efficacia nell'ottenere il rispetto delle norme del trattato. Sono state registrate molte denunce di situazioni che costituiscono presunte infrazioni agli articoli 6, 126 e 127 del trattato CE a causa dell'esistenza di pratiche amministrative discriminatorie nei confronti degli studenti di nazionalità di altri Stati membri. Le discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento superiore tramite quote, esami supplementari, "numerus clausus" e partecipazione al finanziamento (borse di iscrizione) in condizioni più restrittive nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, rappresentano una parte importante dei problemi incontrati dagli studenti che desiderano beneficiare dei diritti che sono conferiti loro dal trattato. In particolare, la Francia ha modificato recentemente alcune pratiche amministrative imposte tramite una circolare amministrativa che riservava un accesso limitato agli studenti con nazionalità di altri Stati membri, basate sul motivo che gli studi in questione erano possibili nel paese d'origine e che la capacità di accoglienza degli istituti in questione era limitata. Questo requisito costituisce una discriminazione nell'accesso all'insegnamento contrario all'articolo 6 del trattato CE secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In seguito all'intervento della Commissione, la Francia ha modificato la circolare amministrativa contestata dal ricorrente. 2.5. AFFARI SOCIALI Sforzi importanti sono stati espletati per quanto riguarda il recepimento corretto nell'ordinamento nazionale delle direttive in questo settore. Su un totale di 69 direttive, 54 sono già entrate in vigore e hanno richiesto l'adozione di provvedimenti di attuazione nei quindici Stati membri(68). Il 64,8 % di queste direttive, cioè 35 direttive, è già stato recepito in tutti gli Stati membri, quattro dei quali (Danimarca, Spagna, Finlandia e Svezia) hanno una percentuale di recepimento del 100 %. La Commissione si occupa ora, in particolare, degli aspetti qualitativi, cioè individuare e tentare di correggere le situazioni di recepimento non conforme, nonché, come essa stessa ha sottolineato nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle raccomandazioni del gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone(69), essa si preoccupa di perseguire le pratiche amministrative non corrette. Il Programma d'azione sociale 1998-2000, adottato il 29 aprile 1998(70), fa riferimento alle prossime tappe della politica sociale, fornendo un quadro per il suo rinnovo. 2.5.1. Libera circolazione dei lavoratori È in corso un certo numero di procedure avviate nei confronti di diversi Stati membri per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71. La procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE riguardante l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 1o giugno 1994 nella causa C-123/94(71), relativa alle condizioni che devono soddisfare i cittadini degli altri Stati membri per poter insegnare una lingua straniera in Grecia, è stata archiviata in seguito all'adozione del decreto presidenziale 394/97 in conformità con i requisiti del diritto comunitario, interpretato dalla Corte nella sua sentenza. Prosegue invece la procedura di infrazione contro il Belgio per mancata esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-47/93(72), concernente il finanziamento delle università belghe per l'accoglienza di studenti di altri Stati membri al solo scopo di seguire corsi universitari. La Corte ha pronunciato, il 24 settembre 1998, una sentenza nella causa C-35/97(73) concernente una discriminazione esercitata dalla Francia nei confronti dei lavoratori frontalieri. In particolare, l'esclusione dei lavoratori frontalieri residenti in Belgio dal beneficio dell'attribuzione dei punti di pensione complementare, una volta posti in cessazione anticipata di attività, è stata giudicata incompatibile con gli articoli 48, paragrafo 2 del trattato CE e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68. Proseguono le procedure di infrazione nei confronti della Germania concernenti, da un lato, la concessione dell'assistenza sociale ai lavoratori migranti in seguito alla riunione del nucleo familiare e, dall'altro, la subordinazione della concessione di prestazioni sociali alla presentazione del permesso di soggiorno. In seguito agli interventi della Commissione, il Regno Unito ha modificato la propria normativa concernente le limitazioni del diritto di iscrizione per l'accesso all'università nonché delle borse di studio a favore dei coniugi dei cittadini dell'Unione che lavorano nel Regno Unito. La Commissione ha inviato alla Danimarca un parere motivato concernente la normativa e le pratiche danesi che limitano l'utilizzo in Danimarca, da parte dei lavoratori frontalieri che vi risiedono, di veicoli immatricolati in un altro Stato membro e che appartengono al loro datore di lavoro ivi stabilito. Pareri motivati sono stati inoltre inviati alla Francia, al Lussemburgo, alla Spagna e al Belgio per quanto riguarda l'esclusione dei lavoratori frontalieri dal vantaggio delle tariffe ridotte per famiglie numerose nei mezzi di trasporto di questi paesi per il solo fatto che essi non vi risiedono. La Francia ha già reagito positivamente al suddetto parere motivato. Infine, la Commissione ha inviato ai Paesi Bassi un parere motivato a causa dell'esclusione dei lavoratori frontalieri belgi disoccupati dai benefici di un fondo finalizzato al finanziamento dell'assicurazione pensione complementare per il periodo di sospensione dal lavoro retribuita. Essa prosegue nelle sue iniziative presso le autorità olandesi sulla questione delle imposte per il rilascio dei permessi di soggiorno permanenti. Per quanto riguarda l'accesso ai posti nella funzione pubblica, la Corte di giustizia si è pronunciata, il 12 marzo 1998, nella causa C-187/96, Commissione/Grecia(74) concernente il calcolo dell'anzianità nel servizio pubblico di uno Stato membro (la Francia nella fattispecie) in occasione dell'entrata in servizio nella funzione pubblica greca. La Corte ha deciso che l'articolo 48 imponeva alla Grecia di tener conto di tale anzianità alle stesse condizioni come se essa fosse stata acquisita nella funzione pubblica greca. In un recente causa pregiudiziale(75), la Corte aveva già enunciato lo stesso principio, relativamente ai contratti collettivi del settore pubblico. In base a questa giurisprudenza, gli Stati membri sono obbligati a tenere conto dell'anzianità di un lavoratore nel servizio pubblico di uno Stato membro quando questi viene assunto dalla loro amministrazione pubblica. In effetti, l'anzianità nel servizio pubblico ha conseguenze professionali importanti in alcuni Stati membri, come la categoria professionale e salariale o le possibilità di promozione. D'altra parte, la Commissione vigila affinché gli Stati membri sopprimano tutte le restrizioni non giustificate per quanto riguarda l'accesso alle occupazioni pubbliche e, quindi, ha deciso di proseguire la procedura ai sensi dell'articolo 171 a causa del mancato recepimento da parte del Lussemburgo della sentenza del 2 luglio 1996 nella causa C-473/93(76), relativa al requisito della nazionalità per l'accesso al settore pubblico lussemburghese. Essa ha inoltre inviato un parere motivato anche alla Spagna per la stessa ragione. Nel settore del coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, sono state portate dinanzi alla Corte le cause relative al prelievo da parte delle autorità francesi del "Contributo sociale generalizzato" (CSG)(77) e del "Contributo per il rimborso del debito sociale" (CRDS)(78) sui redditi di attività e di sostituzione dei lavoratori frontalieri. La Commissione ha inviato alla Francia un parere motivato relativo all'interpretazione delle condizioni amministrative, previste dall'articolo R313.5 del codice francese della sicurezza sociale, quando la persona che chiede una prestazione di invalidità non era attiva sul territorio francese nel momento in cui il rischio di invalidità si è concretizzato. La Commissione ha proseguito la causa contro il Belgio, relativa al prelievo di un contributo personale del 13,07 % sulle pensioni belghe dei beneficiari che risiedono in un altro Stato membro e che ricevono un'altra pensione concessa da questo Stato, adendo la Corte(79). Infatti, non essendo l'istituzione belga più responsabile delle prestazioni in natura ricevute nello Stato di residenza del beneficiario, tale prelievo non è giustificato. Un parere motivato è stato inviato alla Germania che, ai sensi di una legge speciale sulle prestazioni della sicurezza sociale per gli artisti (Kunstlersozialversicherungsgesetz-KSVG), preleva dei contributi sulle retribuzioni versate dagli editori tedeschi agli scrittori che non sono soggetti alla normativa tedesca, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla determinazione della legislazione applicabile. 2.5.2. Parità di trattamento tra uomini e donne La Commissione ha chiuso una procedura di infrazione avviata ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE contro il Belgio per non avere adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza pronunciata dalla Corte il 17 febbraio 1993, nella causa C-173/91(80), per quanto riguarda una norma che esclude le lavoratrici, di età superiore a 60 anni, dal beneficio delle indennità complementari per licenziamento. La procedura è stata chiusa dopo che il Belgio ha comunicato alla Commissione i provvedimenti che hanno modificato la normativa incompatibile con l'articolo 119 del trattato. Essa ha invece mantenuto due procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 171 contro la Francia (parere motivato) e l'Italia (messa in mora) per non avere adottato i provvedimenti che comportavano le sentenze per inadempimento pronunciate dalla Corte contro questi Stati membri nel 1997(81), relative al lavoro notturno delle donne. Per quanto riguarda la direttiva 92/85/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle gestanti, la Commissione ha chiuso la procedura di infrazione avviata contro il Lussemburgo dopo che quest'ultimo ha comunicato i provvedimenti nazionali di attuazione. La Commissione ha deciso di adire la Corte inoltrando ricorsi contro la Grecia(82), la Francia(83) e il Lussemburgo(84) per mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 96/97/CE del Consiglio che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. Ai sensi dell'articolo 3 di questa direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure per il suo recepimento al più tardi il 1o luglio 1997. 2.5.3. Condizioni di lavoro Un certo numero di procedure sono ancora aperte nei confronti di diversi Stati membri. Ad esempio, per la direttiva 93/104/CE del Consiglio relativa ad alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la Commissione ha inviato un parere motivato alla Francia, la Grecia, il Lussemburgo e il Portogallo, e ha adito la Corte per quanto riguarda l'Italia(85), per il fatto che questi Stati non hanno ancora comunicato, o lo hanno fatto in modo incompleto, i provvedimenti nazionali che recepiscono la suddetta direttiva nel loro ordinamento nazionale. Il recepimento della direttiva 94/33/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei giovani al lavoro, sta avanzando. Tuttavia, le procedure contro la Francia, l'Italia e il Lussemburgo sono sempre in corso. Per l'Italia, la Commissione ha adito la Corte(86). Del resto, la direttiva 94/45/CE del Consiglio relativa all'istituzione di un comitato di impresa europeo, non è ancora stata recepita in Lussemburgo e nel Portogallo, contro i quali la Commissione ha adito la Corte(87). 2.5.4. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro Per quanto riguarda la direttiva-quadro 89/391/CEE del Consiglio e le sue direttive particolari(88), nonché della direttiva detta "indipendente" (92/29/CEE, assistenza medica a bordo delle navi), tutti gli Stati membri avevano comunicato alla Commissione i loro provvedimenti nazionali di attuazione ad eccezione del Lussemburgo, dell'Irlanda e dell'Italia(89). A tale riguardo, la Corte ha constatato, nelle sue sentenze del 27 e del 29 ottobre 1998, gli inadempimenti, rispettivamente, dell'Irlanda, relativo al mancato recepimento della direttiva 93/103/CE(90), e del Lussemburgo, per mancato recepimento della direttiva 92/29/CEE(91). Per quanto riguarda le direttive che modificano le direttive di base o che adattano al progresso tecnico le direttive particolari(92) nonostante un certo miglioramento, lo stato di comunicazione delle misure di recepimento non dà ancora interamente soddisfazione. Di conseguenza, continuano le procedure di infrazione, di cui alcune sono alla fase del rinvio della Corte, nei confronti degli Stati membri che non hanno ancora comunicato tutti i provvedimenti nazionali di attuazione. L'analisi della conformità dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva-quadro e delle sue direttive particolari continua e, a tale riguardo, la Commissione ha inviato alla Germania, all'Italia e ai Paesi Bassi dei pareri motivati per recepimento non conforme della direttiva 89/391/CEE. 2.5.5. Sanità pubblica Ai sensi dell'articolo 129 del trattato CE, "le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità", la Commissione informa regolarmente sul modo in cui essa agisce in funzione di questa condizione. La quarta relazione, che riguarda le attività che si sono svolte nel corso del 1997, sarà pubblicata nel 1999. 2.6. POLITICA REGIONALE E COESIONE L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88, sulle finalità dei Fondi strutturali, e l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94, che istituisce il Fondo di coesione, stabiliscono il principio che le azioni che sono oggetto di un cofinanziamento comunitario devono essere conformi al diritto comunitario. La conseguenza di questo principio è che qualsiasi constatazione di una violazione del diritto comunitario può condurre, inizialmente, alla sospensione e, successivamente, alla riduzione o alla soppressione del contributo [cfr. articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e allegato II, articolo H, del regolamento (CEE) n. 1164/94]. Inoltre, conformemente agli orientamenti delineati nel documento "Correzioni finanziarie nette nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88" [C(97) 3151 def.-II], la Commissione può chiedere la soppressione definitiva di un contributo, ma può anche proporre una sostituzione del progetto. Tuttavia, la Commissione non ha alcun obbligo giuridico di autorizzare la sostituzione di un progetto con un altro, quando sussiste un'incompatibilità con il diritto comunitario. Per il nuovo periodo di programmazione (2000-2006), la proposta della Commissione per l'adozione di un regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali mira a rafforzarne la politica del rispetto del diritto comunitario. Nel quadro delle azioni cofinanziate da questi Fondi, il controllo dell'applicazione del diritto comunitario rientra, anzitutto e ai sensi del principio della sussidiarietà, nella responsabilità delle autorità nazionali. Questo non pregiudica i diritti della Commissione ai sensi dell'articolo 169 del trattato e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 o del dispositivo corrispondente del regolamento (CEE) n. 1164/94. Benché l'autonomia della procedura di infrazione rispetto a quella dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sia stata confermata dalla giurisprudenza comunitaria (T-461/93, An Taisce - The National Trust for Ireland and WWF, sentenza del 23 settembre 1994), è tuttavia necessario mantenere la coerenza tra queste due procedure. Pertanto, di solito, quando viene inviata una lettera di messa in mora nel quadro della procedura di infrazione, interviene una sospensione del versamento del contributo. D'altra parte, dopo l'invio del parere motivato, è avviata la procedura di riduzione o di soppressione del contributo. Inoltre, una archiviazione di un caso di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE non significa necessariamente che la Commissione perda il suo diritto di sopprimere il cofinanziamento comunitario. Tuttavia, prima di decidere l'eventuale soppressione o riduzione di un contributo comunitario, la Commissione valuta - caso per caso - la gravità dell'infrazione. Questa valutazione permette di evitare che infrazioni gravi restino senza conseguenze sul piano del cofinanziamento comunitario o che infrazioni di minore importanza danneggino in modo sproporzionato lo sviluppo delle regioni in ritardo o in riconversione. In seguito ad una sentenza della Commissione di ridurre o di sopprimere il contributo, lo Stato membro interessato ha diritto di inoltrare un ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 173 del trattato CE. Le infrazioni connesse a operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione riguardano soprattutto il rispetto delle direttive in materia di ambiente e il rispetto delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. L'infrazione più spesso contestata è l'inosservanza della direttiva 85/337/CEE (valutazione di impatto ambientale). Tuttavia, si è constatato un aumento dei ricorsi relativi all'inosservanza della direttiva 92/43/CEE ("Habitat"). Rispetto al totale delle infrazioni alle norme relative all'ambiente e all'aggiudicazione degli appalti pubblici, il numero delle infrazioni (presunte o accertate) connesse o che possono essere connesse ad un cofinanziamento comunitario è relativamente modesto: 6,2 % dei casi concernenti l'ambiente e 6,9 % dei casi concernenti gli appalti pubblici. Del resto, occorre ricordare che sono state avviate procedure ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) 4253/88 per altri casi di irregolarità che non costituiscono altrettante infrazioni alle norme comunitarie in materia di ambiente e di appalti pubblici. Queste cifre sono indicative, tenuto conto delle difficoltà oggettive per la Commissione di cogliere la dimensione del problema delle infrazioni connesse ai cofinanziamenti comunitari. Infatti, per ragioni legate al modo in cui avvengono gli interventi comunitari a titolo del FESR (intervento sulla base di programmi operativi e non di progetti individuali) e alla mancanza di apertura dei sistemi nazionali di gestione verso la Commissione, alcuni casi di infrazione non giungono a conoscenza della Commissione; per altri, è difficile stabilire direttamente il nesso tra l'infrazione e l'esistenza di un cofinanziamento comunitario. L'identificazione delle infrazioni, invece, è relativamente più facile per il Fondo di coesione, i cui interventi avvengono sulla base di progetti individuali e non di programmi. Tuttavia e nonostante le suddette difficoltà, sono state decise sospensioni di contributo. Inoltre, per infrazioni constatate nel settore degli appalti pubblici e giudicate sufficientemente gravi (non avvenuta pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale, requisito di iscrizione dei concorrenti in un albo professionale nazionale), è subentrata la soppressione del contributo corrispondente ai progetti incriminati. In altri casi, giudicati meno gravi, è stata autorizzata la sostituzione da parte dello Stato membro dei progetti contestati con altri progetti. Nel settore dell'ambiente, è attualmente allo studio la possibilità di sopprimere un contributo, esaminata per un caso di accertata infrazione. 2.7. QUESTIONI DI BILANCIO Nel quadro delle risorse proprie tradizionali, la Commissione è stata indotta ad avviare procedure di infrazione concernenti: - il Belgio che, in caso di autorizzazione concessa al debitore di pagare il suo debito in versamenti scaglionati, versa le relative risorse proprie soltanto dopo aver ricevuto la totalità della somma in questione, e - l'Italia, che ha applicato detrazioni non sufficientemente giustificate al momento del versamento delle risorse proprie doganali per merci importate aventi come destinazione San Marino. 2.8. ENERGIA 2.8.1. Introduzione Nel 1998, i negoziati sul mercato interno del gas naturale hanno portato ad un accordo con l'adozione della direttiva 98/30/CE. Per quanto riguarda l'applicazione dell'insieme delle direttive, il tasso di recepimento registra un aumento rispetto a quello del 1997. 2.8.2. Mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità, che deve essere recepita entro il 19 febbraio 1999, è stata già recepita dall'Austria e dalla Spagna. Il 22 giugno 1998 è stata adottata la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(93). Dovrà essere recepita al più tardi il 10 agosto 2000. 2.8.3. Efficienza energetica La direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, non è stata ancora recepita dal Belgio e dall'Italia. Continuano le procedure di infrazione concernenti le direttive di attuazione della direttiva-quadro 92/75/CEE, che ha per oggetto l'indicazione del consumo di energia. La direttiva 94/2/CE della Commissione, che si applica ai frigoriferi, ai congelatori e loro combinazioni, è stata recepita da tutti gli Stati membri. La direttiva 95/12/CE della Commissione, che si applica alle lavatrici, è stata recepita da tutti gli Stati membri. La direttiva 95/13/CE della Commissione, relativa agli asciugabiancheria a uso domestico, è stata recepita da tutti gli Stati membri. La direttiva 96/60/CE della Commissione, relativa all'indicazione del consumo di energia delle lavatrici con asciugabiancheria incorporato, non è stata ancora recepita dal Belgio. La direttiva 96/89/CE della Commissione, che modifica la direttiva 95/12/CE, non è stata ancora recepita dal Belgio. La direttiva 97/17/CE della Commissione, relativa all'indicazione del consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, che doveva essere recepita entro il 15 giugno 1998, è stata recepita soltanto dalla Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. La Commissione ha adottato la direttiva 98/11/CE, del 27 gennaio 1998, relativa all'indicazione del consumo di energia delle lampade per uso domestico(94). 2.8.4. Idrocarburi La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di concessione e di esercizio delle autorizzazioni di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi, è stata recepita da tutti gli Stati membri. 2.9. TRASPORTI Nel settore dei trasporti il numero di direttive resta stabile rispetto al 1997 poiché 10 vecchie direttive sono state abrogate e 10 nuove sono giunte a scadenza di recepimento nel corso del 1998. Le direttive abrogate sono, nella maggior parte, il risultato di uno sforzo generale di razionalizzazione e di chiarificazione condotto dalla Commissione e diretto a consolidare la normativa in vigore per una migliore trasparenza. Così la direttiva 96/96/CE opera una rifusione dei testi concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, eliminando la direttiva di base del 1977 e le sue 6 modifiche successive. Per quanto riguarda le nuove direttive il cui termine di recepimento è scaduto nel 1998, la maggioranza di esse era stata adottata allo scopo di adeguare le norme comunitarie in materia di sicurezza marittima alle nuove norme contenute negli accordi internazionali e proseguire gli sforzi di controllo delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti. Come per gli anni precedenti, occorre purtroppo osservare che la maggioranza degli Stati membri adotta i provvedimenti nazionali di attuazione soltanto con notevole ritardo. Questa tendenza si traduce in una percentuale di comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive la cui scadenza di recepimento era fissata nel 1998. Tuttavia, non appena le procedure di infrazione sono avviate, si nota una consistente accelerazione delle notifiche dei provvedimenti di recepimento. È la ragione per cui, del centinaio di dossier di infrazione - aperti nel 1997, ma anche nei primi mesi del 1998 - che sono stati oggetto di una decisione di archiviazione, più di due terzi riguardavano casi di mancata comunicazione. 2.9.1. Trasporti su strada Dopo l'entrata in vigore nel 1997 della normativa comunitaria diretta ad avvicinare le norme nazionali degli Stati membri in materia di trasporto di merci pericolose, va osservato che, riguardo al trasporto di queste merci su strada, la normativa che mira ad applicare l'accordo ADR (accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) al trasporto nazionale e internazionale è stata recepita da tredici Stati membri per la direttiva di base (94/55/CE) e da undici per la direttiva modificatrice (96/86/CE). D'altronde, un solo Stato membro non ha ancora comunicato i propri provvedimenti nazionali di attuazione per quanto riguarda la direttiva 95/50/CE, il cui obiettivo consiste nell'armonizzare le procedure di controllo relative al trasporto di merci pericolose su strada per rendere più efficace la verifica del rispetto delle norme di sicurezza. Importanti progressi sono stati constatati per quanto riguarda la normativa sui pesi e le dimensioni dei veicoli, poiché solo tre Stati membri non hanno ancora comunicato i propri provvedimenti nazionali che recepiscono la direttiva 96/53/CE, che ha riunito in un unico testo le misure riguardanti i pesi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali e quelle relative alla prova di conformità dei veicoli. Per quanto riguarda il dossier relativo alla patente di guida, si deve riconoscere che, nel 1998, sono stati fatti pochi progressi. Il recepimento della direttiva 91/439/CEE resta preoccupante. Infatti, l'analisi dei provvedimenti nazionali di recepimento ha rivelato in nove Stati membri numerosi punti di non conformità, come l'età minima per una categoria di veicoli, il rinnovo della patente di guida a cittadini che non hanno più la residenza nello Stato membro che l'ha rilasciata, i criteri dei veicoli di esame, la durata della prova pratica, le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale. D'altra parte, delle procedure di registrazione sistematica delle patenti i cui titolari cambiano Stato di residenza si scontrano con il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida. Inoltre sono sempre in corso tre procedure di infrazione per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione dell'ultima direttiva modificatrice 97/26/CE. In materia fiscale, se l'infrazione per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/89/CEE (relativa alle tasse, pedaggi e diritti di utenza) contro la Francia ha potuto essere archiviata, la procedura continua contro il Belgio per non conformità delle misure di esecuzione. La Commissione ha adito la Corte di giustizia per applicazione inadeguata della direttiva da parte dell'Austria nel quadro dell'aumento del pedaggio dell'autostrada del Brennero. Per quanto riguarda il controllo tecnico dei veicoli, il 1998 ha visto l'abrogazione della direttiva 77/143/CEE e delle sue 6 direttive modificatrici dopo l'entrata in vigore della direttiva 96/96/CE che procede alla rifusione in un unico testo del diritto comunitario sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Tuttavia, le vecchie direttive sono state abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini di recepimento e di applicazione, ed è per questo che proseguono le procedure in corso nei confronti dell'Irlanda (direttiva 91/328/CEE) e del Portogallo (direttiva 94/23/CE). D'altra parte, cinque procedure di infrazione per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della nuova direttiva sono sempre in corso. Il controllo della situazione in materia di trasporto su strada ha mostrato che, essenzialmente, l'evoluzione è globalmente positiva, ad eccezione di difficoltà specifiche in materia di recepimento e dei problemi generati dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di patente di guida. Infatti, alla Commissione, giungono poche denunce per quanto riguarda l'applicazione della normativa comunitaria in questo settore, il che tende a dimostrare che le direttive più vecchie sono state correttamente recepite e attuate. 2.9.2. Trasporti combinati Se tutti gli Stati membri hanno ormai recepito la direttiva 92/106/CEE relativa all'istituzione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, sono in corso due procedure per inadeguata applicazione o non conformità dei provvedimenti nazionali di attuazione. 2.9.3. Trasporto per via fluviale Il recepimento della direttiva 96/75/CE, riguardante le modalità di nolo e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali di merci per via navigabile nella Comunità, giunta a scadenza di attuazione nel 1997, è ormai completato nei tre Stati membri interessati, cioè il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi. Per quanto riguarda la direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione delle condizioni di conseguimento dei certificati di conduzione dei battelli per la navigazione interna, sono in corso due procedure per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione. Infine, la Commissione ha deciso l'invio di lettere di messa in mora complementare a seguito di procedure avviate contro due Stati membri che hanno concluso accordi bilaterali con paesi terzi nel settore della navigazione interna, mentre questa materia è di competenza esclusiva della Comunità. 2.9.4. Trasporto per ferrovia La direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie, che si prefiggeva lo scopo di facilitare l'adeguamento delle ferrovie comunitarie alle esigenze del mercato unico e di accrescerne l'efficacia, in particolare separando la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e dello sfruttamento dei servizi di trasporto delle società ferroviarie, è stata rafforzata dalla direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle società ferroviarie, e dalla direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura. Queste due direttive, la cui scadenza di recepimento si situava nel 1997, aprono la via alla possibilità di rilanciare i trasporti ferroviari mediante l'introduzione di una certa concorrenza. La Commissione si rammarica di dovere constatare che, se la metà delle procedure di infrazione per mancata comunicazione, per quanto riguarda le direttive 95/18/CE e 95/19/CE, ha potuto essere archiviata nel 1998, le procedure concernenti gli altri dossier continuano e alcuni di essi sono ormai alla fase del rinvio della Corte di giustizia. Sussistono, inoltre, problemi per il recepimento dell'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE relativo ai diritti di accesso all'infrastruttura, in particolare per Lussemburgo, Francia e Regno Unito. Per quanto riguarda questi ultimi due Stati, il ritardo nel recepimento dell'articolo 10 riguarda il tunnel sotto la Manica - che collega questi due Stati - per il quale è in fase di elaborazione un regolamento comune. Anche se si sono registrati progressi innegabili nel corso del 1998, la situazione resta ancora preoccupante, in quanto il recepimento delle direttive 95/18/CE e 95/19/CE che mirano ad aprire - in una certa misura - alla concorrenza l'accesso delle reti ferroviarie è della massima importanza per l'evoluzione della strategia comunitaria in materia di ferrovie. 2.9.5. Trasporto marittimo L'azione della Commissione a favore del miglioramento della sicurezza del trasporto marittimo e della prevenzione dell'inquinamento marino continua, al tempo stesso con il rafforzamento dell'attuazione delle norme internazionali a livello degli Stati della bandiera e con la creazione di un sistema armonizzato di controllo da parte dello Stato del porto come strumento di sorveglianza. La Commissione si rammarica a tale riguardo del ritardo generalizzato degli Stati membri nel corretto recepimento delle direttive in questo settore. Il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 93/75/CEE, che riguarda l'applicazione a livello comunitario delle norme internazionali relative alle condizioni minime imposte per le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti, è stata realizzata con tre anni di ritardo e problemi di conformità sussistono in Belgio, Germania e Regno Unito. Inoltre le direttive modificatrici 96/39/CE e 97/34/CE, che sono state adottate allo scopo di adeguare la direttiva 93/75/CE alle ultime norme internazionali in vigore, sono giunte a scadenza di recepimento nel 1997 senza che il Belgio, il Portogallo e il Regno Unito abbiano comunicato i provvedimenti nazionali di recepimento. L'ultima direttiva modificatrice 98/55/CE, la cui scadenza di recepimento è stata fissata al 31 dicembre 1998, non è stata oggetto di comunicazione di provvedimenti nazionali da parte di alcuno Stato membro. La direttiva 94/57/CE, che stabilisce i provvedimenti che devono essere osservati dagli Stati membri e dagli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi allo scopo di assicurare la conformità con le convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino, ha registrato netti progressi nel suo recepimento da parte degli Stati membri. Infatti, se tutte le procedure di infrazioni aperte per mancata comunicazione hanno potuto essere archiviate, la Commissione ha dovuto avviare due procedure di infrazione per recepimento non conforme e, soprattutto, aprire nove dossier nei confronti degli Stati membri (Austria, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito) che non hanno comunicato i provvedimenti nazionali di recepimento riguardanti la direttiva modificatrice 97/58/CE che è giunta a scadenza di recepimento il 30 settembre 1998. Per quanto riguarda l'elemento umano, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia per recepimento parziale, da parte del Belgio, della direttiva 94/58/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente del mare, in particolare per gli aspetti che riguardano la comunicazione a bordo delle navi. Le due procedure di infrazione contro il Belgio e il Portogallo per applicazione inadeguata del regolamento (CE) n. 2978/94 sono state archiviate. Questo regolamento mira a promuovere l'utilizzo di petroliere fornite di cisterne a zavorra separata e a garantire la protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dovuto alle petroliere di concezione classica. Un'ultima procedura ancora aperta è quella che riguarda l'applicazione inadeguata di questo regolamento da parte di uno Stato membro. Sussistono delle difficoltà per quanto riguarda la direttiva 95/21/CE (controllo da parte dello Stato di approdo) che armonizza i criteri di ispezione delle navi, le condizioni della loro immobilizzazione e/o del rifiuto di accesso ai porti comunitari. Le misure di recepimento sono state notificate alla Commissione da tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Italia, nei confronti della quale è stata presa una decisione di adire la Corte di giustizia. Sono state aperte, invece, delle procedure per recepimento non conforme contro il Belgio, l'Irlanda e il Portogallo. Questa tendenza ad una comunicazione tardiva sembra confermarsi anche per le direttive di modifica 98/25/CE e 98/42/CE, le cui scadenze di recepimento sono state fissate rispettivamente al 1o gennaio 1998 e al 30 settembre 1998 e per le quali la maggioranza degli Stati membri non ha ancora comunicato i propri provvedimenti nazionali di attuazione. Un modello comune di carta di identità per gli ispettori che agiscono nel quadro della direttiva 95/21/CE è stato istituito dalla direttiva 96/40/CE per la quale tutte le procedure per mancata comunicazione sono state archiviate, mentre un solo Stato membro è oggetto di una procedura per non conformità dei provvedimenti nazionali. La direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo illustra perfettamente il problema del recepimento tardivo delle direttive nel settore del trasporto marittimo. Infatti, sono state aperte dodici procedure per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione (solo la Germania e la Francia hanno comunicato i propri provvedimenti nazionali prima della data di scadenza fissata per il recepimento della direttiva e la Grecia ha notificato i propri provvedimenti dopo questo termine). Sussistono problemi per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi e di attribuzione della bandiera. Infatti, le condizioni di iscrizione delle navi nei registri marittimi e la concessione della bandiera nazionale restano discriminatorie in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi e continuano le procedure di infrazione nei confronti di questi Stati. Nel 1997, la Corte di giustizia aveva condannato, per il mantenimento del requisito della nazionalità, contrario al diritto comunitario in materia di immatricolazione delle navi mercantili, l'Irlanda(95) e la Grecia(96) per le quali la Commissione ha dovuto avviare delle procedure a norma dell'articolo 171 del trattato per mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia. In materia di cabotaggio marittimo, la Commissione ha adito la Corte di giustizia contro la Francia, che mantiene nella sua normativa la riserva del trasporto tra porti nazionali alle navi battenti bandiera francese, in contraddizione con il regolamento (CEE) n. 3577/92 che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo a decorrere dal 1o luglio 1993, per gli armatori comunitari che utilizzano navi registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di questo Stato membro. Progressi importanti sono stati compiuti in materia di accordi di divisione di carichi tra Stati membri e paesi terzi, ma il principio di libera prestazione di servizi garantito dal regolamento (CEE) n. 4055/86 non è ancora rispettato da tutti gli Stati membri in questo settore. La Commissione ha potuto archiviare nel 1998 le procedure da essa aperte nei confronti dell'Italia per i suoi accordi con il Marocco, il Senegal e la Costa d'Avorio e nei confronti della Spagna per i suoi accordi con la Tunisia e il Gabon. Inoltre il Portogallo ha modificato gli accordi che lo legano al Senegal, a Sao Tomé e Principe e al Capo Verde. In seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia l'11 giugno 1998 nei confronti del Belgio e del Lussemburgo(97), la clausola di divisione di carichi che comportava l'accordo di questi paesi con la Malesia è stata soppressa. Tre Stati membri, il Belgio, il Lussemburgo e il Portogallo, sono ancora in stato di infrazione nei confronti di questo regolamento. Infatti, in seguito al rinvio alla Corte di giustizia da parte della Commissione, continuano le procedure giurisdizionali nei confronti del Belgio per il suo accordo con il Congo (ex Zaire), nei confronti del Belgio e del Lussemburgo per i loro accordi con la Costa D'Avorio, il Senegal, il Mali e il Togo e nei confronti del Portogallo per i suoi accordi con l'Angola e gli Stati eredi della Iugoslavia. Nel settore del trasporto marittimo, i servizi della Commissione adottano misure sistematiche per migliorare l'applicazione del diritto comunitario e, più in particolare, in tutti i settori attinenti alla sicurezza marittima oltre che alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, va osservato che nel settore particolare della sicurezza marittima un grande numero di direttive ha per oggetto l'attuazione più rapida o il rafforzamento all'interno della Comunità di norme stabilite a livello internazionale. Alcuni Stati membri, però, incontrano a volte delle difficoltà nel recepire rapidamente nella loro normativa nazionale delle misure che, completamente o parzialmente, sono già previste da convenzioni internazionali alle quali essi hanno aderito. 2.9.6. Trasporto aereo Il processo di liberalizzazione dell'aviazione civile intracomunitaria è stato completato nel 1997. Esso è accompagnato da molte direttive in settori tecnici o connessi all'attività del trasporto aereo propriamente detta. Il recepimento di queste direttive non è, alla fine del 1998, pienamente soddisfacente. Tuttavia, le preoccupazioni della Commissione riguardano maggiormente i ritardi o l'assenza di recepimento piuttosto che un recepimento inadeguato da parte degli Stati membri. Occorre distinguere tra questi due aspetti. Per quanto riguarda innanzitutto le carenze in materia di recepimento, la direttiva 96/67/CE relativa all'assistenza a terra non era ancora stata recepita nel diritto nazionale di sei Stati membri nel dicembre 1998, mentre avrebbe dovuto esserlo già entro il novembre 1997, e il mercato dell'assistenza a terra per conto terzi è stato aperto alla concorrenza il 1o gennaio 1999. Inoltre, i principi fondamentali che disciplinano le indagini sugli incidenti nell'aviazione civile stabiliti dalla direttiva 94/56/CE non sono stati recepiti in più della metà degli Stati membri, mentre il termine di recepimento scadeva il 26 novembre 1996. La Commissione si rammarica che otto Stati membri debbano ancora comunicare i propri provvedimenti nazionali di attuazione. In compenso, tutte le procedure iniziate sono state archiviate per quanto riguarda la direttiva 93/65/CEE, relativa alla definizione e all'utilizzo delle specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. La corretta applicazione della direttiva per l'armonizzazione dei sistemi di gestione del traffico aereo degli Stati membri è tanto più importante in quanto le modifiche apportate dalla direttiva 97/15/CE, dirette a completarla e adeguarla alle nuove norme Eurocontrol, sono arrivate a scadenza di recepimento il 1o dicembre 1997. Quattro Stati membri (Germania, Austria, Grecia e Lussemburgo), che non hanno ancora comunicato i propri provvedimenti nazionali di attuazione di quest'ultima direttiva, sono oggetto di procedure di infrazione per mancata comunicazione. Per quanto riguarda poi le misure stesse di recepimento, nel 1998 è stata constatata una diminuzione sensibile del numero di denunce e delle procedure riguardanti le licenze del personale dell'aviazione civile e i problemi relativi alla conformità dei provvedimenti nazionali con la direttiva 91/670/CEE. Tuttavia, tutti i problemi non sono ancora stati risolti e sussistono procedure avviate per applicazione inadeguata della direttiva sull'accettazione reciproca delle licenze del personale che esercita funzioni nell'aviazione civile in Belgio, in Germania e in Francia. È inoltre prematuro valutare l'applicazione fatta dagli Stati membri della direttiva 96/67/CE sui servizi di assistenza a terra poiché finora solo l'auto-assistenza è stata liberalizzata. La Commissione è stata inoltre indotta a trattare molti casi di infrazione nel settore del trasporto aereo. Infatti, in materia di tasse aeroportuali, alcuni Stati membri applicano una tassa diversa secondo la destinazione dei passeggeri (voli interni/collegamenti aerei intracomunitari e/o internazionali). Ora, tale distinzione è incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato nel settore del trasporto aereo con il regolamento (CEE) n. 2408/92. L'esistenza di misure impositive discriminatorie in alcuni Stati membri ha condotto la Commissione a proseguire l'istruzione della procedura di infrazione nei confronti dell'Irlanda, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Grecia e il Regno Unito. Il dossier riguardante la Francia ha potuto essere archiviato a seguito di una modifica della normativa francese che fissa allo stesso livello l'importo delle tasse aeroportuali indipendentemente dalla destinazione dei voli. Inoltre, nel 1998, sono proseguite le procedure di infrazione relative agli accordi bilaterali con gli Stati Uniti d'America, detti "cieli aperti", che sono stati conclusi da diversi Stati membri. Da un lato, questi accordi sono in contraddizione con la competenza esclusiva della Comunità in questa materia e, dall'altro, essi appaiono incompatibili con l'articolo 52 del trattato, in quanto operano una discriminazione in funzione della nazionalità dei vettori aerei. Per questo motivo la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia per gli accordi conclusi da 8 Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Lussemburgo, Austria, Svezia e Regno Unito) e è stato deciso l'invio di una lettera di messa in mora per altri due Stati membri. Va segnalato, infine, che la Commissione ha adottato due sentenze sulla base delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92: - il 22 luglio 1998, ha deciso che la Svezia non poteva limitare, al di fuori delle restrizioni operative previste da un coprifuoco (dalle 22 alle 7 del mattino), l'esercizio dei diritti di traffico sui collegamenti aerei tra il nuovo aeroporto di Karlstad e altri aeroporti comunitari da parte di aerei rumorosi (cioè quelli che non soddisfano i requisiti stabiliti nella seconda parte, capitolo 3, volume 1, dell'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale); - il 9 settembre 1998, si è opposta alle norme italiane di ripartizione del traffico per il sistema aeroportuale milanese, che prevedevano il trasferimento di tutti i collegamenti utilizzati dall'aeroporto di Linate verso l'aeroporto di Malpensa, ad eccezione del solo collegamento Linate-Roma. Data l'insufficienza delle infrastrutture di accesso all'aeroporto di Malpensa, la Commissione infatti ha ritenuto, da un lato, che l'applicazione di queste norme comportasse una discriminazione a favore della compagnia italiana Alitalia e, d'altra parte, che queste norme non fossero proporzionate all'obiettivo delle autorità italiane di creare una piattaforma di corrispondenza efficiente a Malpensa. In seguito a questa decisione, le autorità italiane hanno modificato le norme di ripartizione del traffico per il sistema aeroportuale milanese. 2.10. TELECOMUNICAZIONI Il 1o gennaio 1998 era la data fissata dalla normativa comunitaria sulle telecomunicazioni per la completa liberalizzazione del settore. Con una sola eccezione(98), tutte le direttive di armonizzazione erano state adottate e dovevano essere recepite all'inizio o nel corso del 1998, cosa che spiega l'aumento dell'attività della Commissione per assicurarne l'attuazione da parte degli Stati membri. Poiché era stato già annunciato nella XV relazione, la Commissione ha adottato, nel febbraio 1998, la sua terza relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni(99). Tale relazione contiene una descrizione dello stato di recepimento del quadro normativo e fornisce una selezione di indicatori economici che contribuiscono a descrivere la situazione dei mercati della telefonia pubblica e dell'infrastruttura di rete pubblica negli Stati membri. La relazione contiene una valutazione globale, in seguito all'attuazione della normativa nel gennaio 1998, indicando che le misure di recepimento delle disposizioni della normativa sono state adottate in larga misura nella maggior parte degli Stati membri e che occorrerà d'ora in poi insistere sull'applicazione effettiva delle norme nazionali per garantire l'accesso al mercato in tutti i settori. È in questo spirito che la Commissione ha elaborato la sua quarta relazione, che è stata adottata il 25 novembre 1998(100). Come conclusioni, essa considerava che: - i progressi compiuti al livello delle direttive più recenti significano che l'essenziale delle misure di regolamentazione è stato recepito nella normativa nazionale; - i provvedimenti nazionali di attuazione dei principali temi alla base della normativa (autorità di regolamentazione nazionali, licenze, interconnessione, servizio universale, tariffe, frequenze, diritti di passaggio) sono applicate nella pratica, ma, come è prevedibile nel caso di un esercizio così complesso, rimane da risolvere un numero considerevole di problemi; - i mercati dinamici delle telecomunicazioni evolvono rapidamente negli Stati membri. Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle varie direttive e decisioni e le procedure avviate in applicazione dell'articolo 169 del trattato CE, la situazione si presenta come segue. La direttiva-quadro "ONP" (90/387/CEE), relativa ai principi da applicare per la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, è stata recepita da tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda la direttiva 92/44/CEE "linee affittate", tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione provvedimenti nazionali di recepimento. Di conseguenza, la maggior parte delle procedure che restavano aperte per mancata comunicazione sono state archiviate nel 1998. In seguito all'analisi delle misure notificate, il recepimento della direttiva appariva incompleto in Belgio, Grecia, Lussemburgo e Portogallo. La direttiva 97/51/CE modifica le due direttive precedenti per adattarle ad un ambiente concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni. La Commissione ha deciso, nel dicembre 1998, l'invio di un parere motivato agli Stati membri che non hanno ancora notificato provvedimenti nazionali di recepimento: Grecia, Francia, Italia, Portogallo e la Svezia. Per quanto riguarda la direttiva 95/62/CE, relativa all'applicazione della fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale, tutti gli Stati membri, eccetto la Grecia, hanno notificato misure di recepimento, anche se ancora parziali per quanto riguarda il Belgio. Nel dicembre 1998, l'invio di un parere motivato è stato deciso contro questi due Stati membri. Il parere motivato è stato anche deciso contro il Portogallo in merito all'attuazione delle disposizioni della direttiva riguardanti la contabilità analitica. Per quanto riguarda la nuova direttiva "telefonia vocale" (98/10/CE), che ha abrogato la direttiva 95/62/CE con effetto al 30 giugno 1998, alcuni Stati membri (Grecia, Irlanda, Italia e Svezia) non hanno notificato la loro normativa di recepimento. La Commissione ha deciso, nel dicembre 1998, di inviare loro un parere motivato. Le notifiche fatte da altri Stati membri che hanno ricevuto una lettera di messa in mora (Francia, Paesi Bassi e Portogallo) sono oggetto di esame. Riguardo alla direttiva "licenze" (97/13/CE), la Commissione ha deciso, nel dicembre 1998, di indirizzare un parere motivato contro il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e l'Austria, considerando che le norme nazionali notificate non sono conformi alle disposizioni della direttiva. La Grecia e i Paesi Bassi sono stati i destinatari di lettere di messa in mora, vista l'assenza di notifica alla Commissione dei provvedimenti nazionali di attuazione. In seguito alla notifica da parte della Spagna dei provvedimenti nazionali, la Commissione sta valutando alcuni aspetti che potrebbero non essere conformi al diritto comunitario. La direttiva "interconnessione" (97/33/CE) è stata recepita da tutti gli Stati membri eccetto la Grecia, il Portogallo e la Svezia, ai quali la Commissione ha deciso, nel dicembre 1998, di inviare un parere motivato. Una lettera di messa in mora è stata notificata ai Paesi Bassi, che non avevano comunicato tutte i provvedimenti nazionali di attuazione. L'invio di un parere motivato per non-conformità è stato deciso nel dicembre 1998 per il Belgio, la Francia e il Lussemburgo. In relazione con la direttiva "protezione di dati a carattere personale" (97/66/CE), che aveva come termine di recepimento il 24 ottobre 1998, soltanto cinque Stati membri (Germania, Spagna, Italia, Austria e Portogallo) avevano notificato misure di attuazione. Nel dicembre 1998, la Commissione ha deciso di emettere lettere di messa in mora nei confronti degli altri Stati membri. Le direttive 91/263/CEE e 93/97/CEE, relative, rispettivamente, agli impianti terminali di telecomunicazioni e alle attrezzature di stazioni terrestri di comunicazioni via satellite, sono state recepite da tutti gli Stati membri. Occorre tenere conto che queste due direttive sono state codificate dalla direttiva 98/13/CE del 12 febbraio 1998. Per quanto riguarda le tre direttive frequenze, cioè le direttive 87/372/CEE (GSM), 90/544/CEE (Ermes) e 91/287/CEE (DECT), tutti gli Stati membri hanno notificato i loro provvedimenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la decisione "numerazione" 91/396/CEE, relativa all'introduzione del "112" come numero unico europeo di chiamata urgente, tutti gli Stati membri hanno adottato misure per l'attuazione di questa decisione, ma il numero non era ancora operativo in Grecia alla fine del 1998. Tutti gli Stati membri hanno già recepito la decisione 92/264/CEE, relativa all'adozione del prefisso "00" come prefisso comune per l'accesso alla rete telefonica internazionale nella Comunità. Sembra, tuttavia, che il prefisso non sia applicato in Svezia a causa di un ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale. Infine, otto Stati membri (Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Finlandia e Regno Unito) hanno notificato provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 95/47/CE relativa all'utilizzo di norme per la trasmissione di segnali televisivi. Le procedure di infrazione avviate nel 1997 nei confronti degli altri Stati membri sono continuate nel 1998 con l'invio dei rispettivi pareri motivati. 2.11. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, CULTURA E SETTORE AUDIOVISIVO In materia di audiovisivo, occorre sottolineare il fatto che tutti gli Stati membri hanno comunicato la loro normativa nazionale di recepimento della direttiva 89/552/CEE sulla televisione senza frontiere. Diverse procedure di infrazione sono in corso contro il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo. Il 30 luglio 1997, è entrata in vigore la nuova direttiva "televisione senza frontiere" (direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 - GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60). Questa direttiva modifica la direttiva del 1989 che disciplina l'esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva per aggiornare e chiarirne le disposizioni. Le principali modifiche tendono a precisare alcune definizioni come i concetti di "pubblicità teletrasmessa", di "tele-acquisti", "di opere europee", di ritrasmissione "di avvenimenti importanti per la società", ad introdurre norme relative al teleacquisto e ai canali dedicati esclusivamente all'autopromozione, a rafforzare la protezione dei minori, in particolare rendendo obbligatorio un avvertimento che segnala i programmi non codificati che potrebbero loro nuocere e chiedendo alla Commissione di condurre un'indagine sull'efficacia dei sistemi di selezione del tipo "v-chip" (chip antiviolenza); nonché istituire un comitato di contatto tra gli Stati membri e la Commissione sull'applicazione e l'evoluzione della normativa in questo settore, sulla quale la Commissione presenterà una relazione periodica diretta a tener conto degli sviluppi tecnologici intervenuti. Gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 30 dicembre 1998. Ma occorre osservare che al 31 dicembre 1998 la maggioranza degli Stati membri non aveva ancora comunicato alla Commissione i provvedimenti nazionali di attuazione. 2.12. AMBIENTE Il controllo dell'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente è esercitato dalla Commissione sulla base dell'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea, attraverso la procedura di cui all'articolo 169. Esso si traduce nel controllo della comunicazione dei provvedimenti di recepimento, della loro conformità e dell'applicazione delle direttive come pure dell'attuazione dei regolamenti. Quest'attività di controllo si esercita sia d'ufficio sia in seguito a denunce, interrogazioni dei membri del Parlamento europeo, e petizioni ricevute dal Parlamento europeo quando esse rivelano un'infrazione potenziale del diritto comunitario. Alcuni elementi statistici generali possono dare un'idea dell'attività e della vigilanza della Commissione in materia di controllo dell'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente. La Commissione nel 1998 ha adito la Corte di giustizia per 15 cause (di cui una sulla base dell'articolo 171, cfr. infra), e ha indirizzato 118 pareri motivati o pareri motivati complementari (di cui 4 sulla base dell'articolo 171) agli Stati membri nel settore dell'ambiente. Occorre sottolineare che la Commissione ha continuato nel corso del 1998 ad attuare, per l'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente, l'articolo 171 del trattato. Secondo le disposizioni dell'articolo 171, paragrafo 2, secondo capoverso, modificato dal trattato sull'Unione europea, in caso di inadempienza da parte di uno Stato membro di una sentenza della Corte, pronunciata sulla base dell'articolo 169, che riconosce un inadempimento di questo Stato nell'attuazione del diritto comunitario, la Commissione può adire una seconda volta la Corte, e in questo caso accompagnare la propria iniziativa con una richiesta di sanzioni finanziarie (ammenda o penale). La procedura condotta sulla base dell'articolo 171 ha dimostrato la sua efficacia, e si può ragionevolmente pensare che gli Stati membri sappiano ormai che, dopo una sentenza per inadempimento, la messa in conformità deve avvenire nel più breve tempo possibile. Infatti, per quanto riguarda il diritto dell'ambiente, la maggior parte delle cause avviate ha potuto essere archiviata. Così, dei dieci casi per i quali era stata presa dalla Commissione una decisione di secondo rinvio accompagnata da una richiesta di penale dal gennaio 1997, sette sono risolti. Nel corso del 1998, sulla base dell'articolo 171, la Commissione ha deciso di adire la Corte di due nuovi casi, uno relativo al recepimento della direttiva 79/409/CEE che riguarda la conservazione degli uccelli selvatici da parte della Francia (causa C-373/98), l'altro riguardante il recepimento da parte dell'Italia della direttiva relativa alle acque urbane reflue (rinvio da effettuare). Inoltre, altre 12 procedure sono continuate nella fase di messa in mora o del parere motivato, tanto per mancata comunicazione, che non-conformità o applicazione inadeguata. Queste diverse cause sono maggiormente specificate nella seconda parte dedicata ai settori. È importante tuttavia ricordare che l'attività di controllo della Commissione non si limita né alla sua dimensione contenziosa dinanzi alla Corte, né tantomeno all'ultima fase della procedura precontenziosa, cioè l'invio di pareri motivati e il controllo della risposta proveniente dagli Stati membri. Queste operazioni costituiscono le ultime fasi della procedura di infrazione, mentre, numerosi casi possono essere archiviati prima di raggiungere questa fase. Questo è particolarmente vero nel settore dell'ambiente dove, infatti, un numero importante di situazioni sulle quali viene richiamata l'attenzione della Commissione attraverso denunce, interrogazioni parlamentari e petizioni, in realtà non rivelano infrazioni, vuoi per mancanza di una base giuridica di diritto comunitario vuoi perché le denunce risultano non fondate in fatto o in diritto. È dunque anche attraverso una copiosa corrispondenza e contatti regolari dei suoi servizi con le amministrazioni nazionali (riunioni-pacchetto o riunioni ad hoc) che la Commissione adempie al suo compito di custode del diritto comunitario dell'ambiente. Inoltre, i problemi evidenziati nelle relazioni precedenti concernenti l'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente rimangono essenzialmente identici, sia che si tratti di alcune difficoltà degli Stati membri a recepire e applicare questo diritto o di alcuni limiti della capacità della Commissione di controllare tale applicazione. Di fronte a questi fenomeni, e per continuare a svolgere attivamente la propria missione di controllo, la Commissione ha proseguito nel 1998 la realizzazione della riforma delle norme interne di trattamento delle procedure di infrazione per accrescerne la rapidità e l'efficacia. Contemporaneamente, il 1998 ha visto la Commissione proseguire i suoi lavori in seguito alla comunicazione da essa adottata nell'ottobre 1996 e concernente "l'attuazione del diritto comunitario dell'ambiente"(101). La Commissione ha in particolare adottato il 16 dicembre 1998 una proposta di raccomandazione del Consiglio che prevede criteri minimi applicabili agli ispettorati ambientali negli Stati membri(102). Questa proposta, basata sullo studio preparato dalla rete IMPEL ("Implementation and Enforcement of EU Environmental Law", rete europea per l'applicazione del diritto dell'ambiente) definisce linee guida per gli ispettorati che comprendono criteri minimi sull'organizzazione, il funzionamento, il controllo e la pubblicità degli ispettorati ambientali. La raccomandazione è applicabile agli ispettorati ambientali che riguardano gli impianti industriali e altri impianti le cui emissioni e rifiuti nell'ambiente sono soggetti a autorizzazione, che copre anche gli impianti nucleari, inclusi quelli relativi alla ricerca e al settore medico. La raccomandazione mira a rafforzare il controllo dell'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente delle legislazioni nazionali e garantire un'applicazione uguale del diritto comunitario dell'ambiente in tutti gli Stati membri. D'altra parte, come previsto nella comunicazione sull'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente, una relazione annuale ("Annual Survey") è stata redatta per completare le informazioni citate nella presente sezione della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario fornendo altri elementi relativi al diritto comunitario dell'ambiente. Questo primo "Annual Survey" abbraccia il periodo che va dall'ottobre 1996 al dicembre 1997, mentre l'edizione successiva coprirà il prossimo anno di calendario. Il primo "Annual Survey" comprende in primo luogo una presentazione del seguito della comunicazione sull'attuazione del diritto comunitario dell'ambiente, che include elementi sullo studio relativo ai criteri minimi di ispettorato effettuato dalla rete IMPEL, sui lavori relativi all'accesso alla giustizia negli Stati membri e alle procedure di denuncia e di indagine in materia ambientale, sulla formazione di magistrati che ha avuto luogo in diversi Stati membri, su un progetto pilota di formazione al diritto comunitario dell'ambiente in varie università e su proposte relative alle sanzioni per le future normative ambientali comunitarie. In secondo luogo, l'"Annual Survey" presenta un inventario dei luoghi che riguarda alcune azioni orizzontali specifiche, come il progetto di Libro bianco sulla responsabilità ambientale, la revisione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente e le esigenze che derivano dalla direttiva 91/692/CEE che mira alla standardizzazione e alla razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di alcune direttive ambientali. D'altra parte, l'"Annual Survey" presenta un elenco delle pubblicazioni della Commissione relative all'attuazione del diritto comunitario o internazionale (relazioni, comunicazioni, ecc.), dei dettagli sulla struttura e il programma di lavoro della rete IMPEL e infine alcune informazioni sullo stato d'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente, che include una tabella che comprende i riferimenti delle legislazioni nazionali di recepimento delle direttive arrivate a scadenza di recepimento durante il periodo coperto dall'"Annual Survey". Più generalmente, la Commissione resta attenta alle prospettive aperte, per l'attuazione del diritto comunitario dell'ambiente, da tutta una serie di sviluppi ai quali essa contribuisce attivamente o che sono stati oggetto di iniziative comunitarie: ricorso agli accordi ambientali, responsabilità civile ambientale, estensione delle attività della rete informale IMPEL di cui la Commissione in particolare copresiede le riunioni, integrazione dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie. Questo ultimo aspetto ha fatto oggetto di una comunicazione della Commissione al Consiglio europeo per una strategia per l'integrazione dell'ambiente nelle politiche dell'Unione europea, presentata al vertice di Cardiff nel giugno 1998(103). Come è stato già segnalato, il controllo dell'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente esercitato dalla Commissione riguarda tre aspetti: il controllo della comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione, l'esame della conformità di questi provvedimenti nazionali alle direttive che essi recepiscono e il controllo dell'applicazione pratica delle direttive e dei regolamenti. Per quanto riguarda la comunicazione da parte degli Stati membri dei provvedimenti nazionali di attuazione, nessun'evoluzione significativa ha potuto essere osservata nel settore dell'ambiente rispetto alla relazione precedente. Occorre ricordare che le direttive, atti giuridici che impongono soltanto obblighi quanto al risultato agli Stati membri, lasciandoli liberi quanto ai mezzi e alle forme utilizzati, suppongono generalmente l'intervento di provvedimenti nazionali che garantiscono l'attuazione concreta degli obblighi di diritto comunitario che esse prevedono. Ogni nuova direttiva lascia agli Stati membri un termine (generalmente da uno a due anni) per modificare il loro diritto nazionale conformemente alle sue disposizioni. Ma a questa data di scadenza, gli Stati membri devono avere recepito la direttiva e, inoltre, avere comunicato alla Commissione le misure di recepimento. La Commissione ricorda del resto sistematicamente a tutti gli Stati membri, e per ogni nuova direttiva adottata, il requisito del recepimento e della comunicazione entro i termini. Il ritardo registrato nella comunicazione alla Commissione delle misure di recepimento trova generalmente, e abbastanza logicamente, origine nel ritardo nell'adozione nel diritto nazionale delle suddette misure. Ma occorre anche deplorare che, in un numero troppo elevato di casi, le misure adottate siano comunicate alla Commissione soltanto con molti mesi di ritardo, o anche di più, provocando in tal modo l'apertura di procedure di infrazione che sono in realtà inutili. In ogni caso, la Commissione avvia sistematicamente una procedura di infrazione in caso di assenza di comunicazione delle misure di recepimento. D'altra parte, oltre alla comunicazione immediata delle misure di recepimento di una nuova direttiva, obbligo che deve essere soddisfatto alla data prevista da tale direttiva, le autorità competenti degli Stati membri devono pensare a comunicare sistematicamente le misure ulteriori adottate nel campo d'applicazione di questa direttiva finché essa è in vigore. La Commissione può soltanto constatare l'assenza troppo frequente di comunicazione di tali misure. Le cause dei ritardi nel recepimento e nella comunicazione sono quelle già descritte nelle relazioni precedenti: struttura istituzionale e amministrativa interna degli Stati membri, metodi di recepimento, difficoltà particolari proprie di alcuni settori particolarmente sofisticati sul piano tecnico (chimica, biotecnologie), eventuale mancanza di coordinamento tra i rappresentanti degli Stati membri che negoziano le direttive e gli organi che, negli Stati membri, saranno incaricati di recepire le direttive. La Commissione può dunque soltanto ricordare quanto sia essenziale che vengano avviati in tempo utile lavori giuridici e amministrativi diretti a determinare precisamente ciò che deve essere recepito (poiché alcune norme già in vigore possono essere sufficienti) e che in seguito siano attuati gli strumenti di diritto nazionale atti a garantire il recepimento. Tenuto conto della durata media che richiede in generale l'adeguamento dell'ordinamento giuridico interno per recepire le direttive, in particolare in caso di intervento del Parlamento nazionale per modificare la legge, l'esperienza lascia ritenere che, per procedere a quest'esercizio, sia necessario l'intero periodo previsto fino al termine e, in tal modo, evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione. Occorre a tale riguardo sottolineare l'interesse della sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 1997 nella causa C-129/96 (Inter-Environnement Wallonie ASBL contro "Région Wallone") che fa seguito ad una domanda di pronunzia pregiudiziale del Consiglio di Stato belga in merito alla direttiva 91/156/CEE. La Corte sancisce che "gli articoli 5, secondo capoverso, e 189, terzo capoverso, del trattato CEE e la direttiva 91/156/CEE impongono che, durante il termine di recepimento fissato dalla direttiva per attuarla, lo Stato membro destinatario si astenga da adottare disposizioni tali da compromettere seriamente la realizzazione del risultato previsto da questa direttiva". La Corte precisa(104) che spetta alla giurisdizione nazionale verificare se ciò si verifica nel caso dei provvedimenti nazionali di cui deve accertare la legalità, che in questa valutazione, la giurisdizione nazionale dovrà in particolare esaminare se le disposizioni in questione costituiscano un recepimento completo della direttiva nonché gli effetti concreti dell'applicazione di queste disposizioni non conformi e la loro durata nel tempo. Ad esempio, se le disposizioni in questione si presentano come un recepimento definitivo e completo della direttiva, la loro non-conformità con la direttiva potrebbe lasciare supporre che il risultato previsto da quest'ultima non sarà raggiunto nei termini prescritti qualora la loro modifica in tempo utile risulti impossibile. La Commissione europea ha deciso di introdurre una richiesta presso la Corte di giustizia concernente il recepimento, da parte del Regno Unito, di alcune direttive relative all'ambiente sul territorio di Gibilterra, di cui questo Stato membro riconosce l'applicabilità a questo territorio, ma per le quali non è stato ancora comunicata alla Commissione alcuna misura di esecuzione. Si tratta delle direttive 80/51/CEE, 83/206/CEE, 89/629/CEE e 92/14/CEE relative alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici. Misure di esecuzione sono state notificate dal Regno Unito nel corso del 1998 per la direttiva 94/67/CEE relativa all'incenerimento di rifiuti pericolosi che erano stati in precedenza oggetto della stessa procedura di infrazione. Va osservato che molte direttive sono giunte a scadenza di recepimento nel 1998: - direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT)(105); - direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, relativa alla valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente(106); - per alcune delle sue disposizioni, direttiva 96/54/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, recante 22o adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla archiviazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(107); - direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE summenzionata(108); - direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante che provengono dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali(109); - direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici(110); - direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcune prescrizioni fissate nel suo allegato I(111); - direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE summenzionata(112). Nel 1998 come in passato, la Commissione ha dovuto avviare molte procedure di infrazione per la mancata comunicazione delle misure di recepimento nei confronti di tutti gli Stati membri, la Finlandia essendo stata oggetto di una sola di queste procedure e il Lussemburgo soltanto di due. Precisazioni su queste procedure figurano nelle sezioni seguenti relative ai settori e alle direttive. Per quanto riguarda la conformità dei provvedimenti nazionali di recepimento, va osservato che procedure per non-conformità esistono in tutti i settori della normativa ambientale e per tutti gli Stati membri. Gli Stati membri infatti hanno l'obbligo non soltanto di adottare misure che garantiscono il recepimento delle direttive, ma anche di fare in modo che il contenuto delle suddette misure sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario. Ciò non avviene sempre. Alcune cause di questa situazione sono state descritte nella relazione precedente: divisione delle competenze tra i diversi livelli coinvolti all'interno di uno Stato membro (nazionale, regionale o altro), difficoltà sollevate dal recepimento degli obblighi che mirano a preservare l'ambiente su altri settori dell'azione dello Stato membro (agricoltura, trasporti, industria ...), esistenza di una normativa nazionale precedente contrassegnata da un'ispirazione diversa da quella della direttiva e che deve dunque essere modificata. In ogni caso, la Commissione vigila accuratamente alla conformità degli ordinamenti giuridici degli Stati membri agli obblighi che derivano dalle direttive ambientali e quest'aspetto della sua missione di controllo costituisce una priorità. La fase precontenziosa delle procedure di infrazione permette alla Commissione e agli Stati membri di chiarire i punti relativi a questa regolarizzazione della normativa nazionale con il diritto comunitario. La Commissione persiste tuttavia nel rammaricarsi che tutti gli Stati membri non prendano sistematicamente cura, come fanno la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, di accompagnare la notifica di atti legislativi o regolamentari destinati a garantire il recepimento delle direttive, con spiegazioni dettagliate e tabelle di concordanza tra i provvedimenti nazionali e comunitari corrispondenti. Gli eventuali malintesi sarebbero limitati e i problemi più facilmente individuati. Il controllo di conformità effettuato a livello comunitario sarebbe inoltre facilitato, ma anche gli Stati membri vi troverebbero un vantaggio diretto, limitando al minimo il numero delle procedure di infrazione. Occorre del resto osservare il fatto che la scelta di alcune tecniche legislative di recepimento (ad esempio, utilizzo di molti strumenti giuridici), complicando il compito di controllo della Commissione, giustifica in particolar modo una maggiore cooperazione da parte degli Stati membri che li scelgono per spiegare le modalità del recepimento. Occorre segnalare il modo in cui si è realizzata, per i tre nuovi Stati membri, e successivamente alla loro entrata nella Comunità, l'integrazione del diritto comunitario. Al momento dell'adesione all'Unione europea, questi tre paesi infatti sono stati autorizzati a mantenere per quattro anni alcuni provvedimenti nazionali nei settori della sanità e dell'ambiente, grazie ad una disposizione speciale che figura nell'Atto di adesione(113). Queste disposizioni particolari del trattato di adesione sono state qualificate come "clausola di revisione". Il periodo di quattro anni è scaduto il 31 dicembre 1998. Durante questo periodo transitorio, l'Unione ha riesaminato di conseguenza le norme che essa ha introdotto in questi settori. In quasi tutti i casi, il processo di riesame è arrivato alla proposta o all'adozione di norme ambientali più rigorose in tutta l'Unione europea, ad esempio per quanto riguarda il tenore in zolfo della benzina(114) e l'etichettatura delle sostanze pericolose(115). In altri casi, i nuovi membri manterranno le loro norme in vigore per un periodo più lungo. Questo termine supplementare è necessario per proseguire l'esame e trovare soluzioni su scala comunitaria(116). La Commissione ha adottato l'11 dicembre 1998 una comunicazione relativa alla "clausola di revisione", cioè al rafforzamento delle norme comunitarie di tutela dell'ambiente in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea(117), nella quale essa fa un bilancio di questa procedura. La Commissione è anche portata a verificare la corretta applicazione da parte degli Stati membri del diritto comunitario (direttive e regolamenti) dell'ambiente. Questo controllo riguarda sia l'esecuzione pratica di alcuni obblighi generali di attuazione che gravano sugli Stati membri (designazione di zone, realizzazione di programmi ad esempio), che casi specifici dove una pratica o una sentenza amministrativa particolare viene denunciata come contraria agli obblighi che derivano dal diritto comunitario. Ma che si tratti di problemi globali o particolari, il controllo dell'applicazione costituisce una parte importante del compito svolto dalla Commissione. Occorre a tale riguardo sottolineare il ruolo essenziale delle denunce dei privati o delle organizzazioni non governative, nonché delle interrogazioni scritte e orali e delle petizioni indirizzate al Parlamento europeo, per la conoscenza che può avere la Commissione dell'applicazione degli obblighi derivanti dalle direttive e dai regolamenti. Le informazioni così comunicate completano in modo molto utile per la Commissione le relazioni periodiche sull'applicazione delle direttive elaborate in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e alle risposte degli Stati membri alle sue richieste di informazioni. Il numero di denunce ha continuato ad aumentare nel 1998 dopo una diminuzione registrata durante gli ultimi due anni. La Spagna, la Francia e la Germania sono state oggetto del maggior numero di denunce, mentre il Lussemburgo, la Finlandia e la Svezia erano gli Stati meno interessati. Per grandi categorie, e visto che le denunce riguardano spesso problemi diversi, quelle registrate nel 1998 evocavano difficoltà legate alla natura in quasi un caso su due, alla valutazione di impatto ambientale in un caso su quattro, ai problemi di rifiuti in un caso su dieci, di inquinamento atmosferico in un caso su dieci e di inquinamento dell'acqua in un caso su dieci. Come segnalava la relazione precedente, nell'esame dei casi particolari, la Commissione è portata ad entrare nell'analisi delle situazioni di fatto e di diritto più concrete e più vicine ai cittadini, cosa che non manca di creare alcune difficoltà pratiche. La Commissione è allo stesso tempo geograficamente distante e poco fornita degli strumenti per condurre indagini, in quanto, in particolare, non dispone del potere né di mezzi di controllo in materia ambientale, mentre tale controllo esige invece una conoscenza esatta delle situazioni. La Commissione cerca tuttavia di svolgere nel modo migliore questo compito, in particolare perché esiste il rischio che il recepimento formale del diritto comunitario venga realizzato senza che cambino, nella misura richiesta dalle norme comunitarie, i comportamenti pratici. Inoltre, è ovvio che, per i cittadini, conta solo in definitiva l'applicazione effettiva del diritto alle loro situazioni particolari. Generalmente, denunce, interrogazioni parlamentari e petizioni concernono problemi specifici, molto concreti, che riguardano direttamente le società ricorrenti o gli autori della petizione: valutazione di impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE), deterioramento di spazi classificati o da classificare in zona di protezione speciale conformemente alla direttiva 79/409/CEE (uccelli selvatici). Questi problemi sono a volte rappresentativi di una situazione generale esistente sul territorio di uno o più Stati membri. Un numero importante di problemi sollevati nel quadro delle denunce deriva da un recepimento incompleto o inadeguato delle direttive. È per questo motivo che la Commissione, senza abbandonare l'istruzione dei casi di applicazione inadeguata, in particolare quelli che pongono delle questioni di principio o di natura orizzontale o ancora delle pratiche amministrative contrarie alle direttive, concentra i suoi sforzi sul trattamento dei problemi di conformità. A tale riguardo, una migliore formazione e informazione sul diritto comunitario, in particolare dei funzionari nazionali, potrebbe in alcuni casi agevolare una migliore applicazione di tale diritto. 2.12.1. Libertà di accesso all'informazione La direttiva 90/313/CEE relativa alla libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente costituisce una normativa a vocazione globale particolarmente importante, nella misura in cui la diffusione delle informazioni presso i cittadini permette di tener conto di tutti i problemi ambientali, nonché una partecipazione illuminata ed effettiva alle scelte collettive e un controllo democratico. La Commissione ritiene che i cittadini, grazie a questo strumento, possano utilmente contribuire alla tutela dell'ambiente. Tuttavia a tale riguardo, se tutti gli Stati membri hanno comunicato i provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva, l'allineamento dei diritti nazionali ai requisiti di questa direttiva resta in molti casi non risolto. La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata nella causa C-217/97 avviata dalla Commissione contro la Germania e che riguarda la definizione delle autorità interessate dalla direttiva, le eccezioni al principio di comunicazione, la comunicazione parziale e il costo ragionevole di trasmissione di informazioni. La Commissione ha inoltre indirizzato un parere motivato a questo Stato membro in merito ad alcuni aspetti dell'entrata in vigore della direttiva nel Land Schleswig-Holstein. La Commissione ha d'altra parte deciso di adire la Corte di giustizia contro la Spagna per quanto riguarda diversi punti di non-conformità del recepimento della direttiva (costo ragionevole, informazioni escluse). La Commissione ha inoltre deciso di adire la Corte di giustizia contro il Portogallo in primo luogo a causa della mancata trasmissione alla Commissione da parte di questo Stato membro della relazione di cui all'articolo 8 della direttiva, e, in secondo luogo, a causa della non-conformità della normativa che recepisce la direttiva per quanto riguarda la definizione delle autorità interessate dalla direttiva e dei beneficiari del diritto di accesso nonché per quanto riguarda il contenuto dell'informazione e delle informazioni escluse. Un parere motivato è stato inviato al Belgio, in merito a diversi aspetti non conformi del recepimento, tanto da parte dello Stato federale che da parte di Bruxelles, le Fiandre e la Vallonia. Il Regno Unito, invece, ha modificato la sua normativa precedente in seguito alla procedura avviata dalla Commissione. Alcune procedure continuano contro altri Stati membri, ma va ricordato che la procedura contro l'Italia ha potuto essere archiviata, come quella contro l'Irlanda, in seguito alla comunicazione di una nuova normativa e quella contro i Paesi Bassi in seguito alla comunicazione di una legge del 12 marzo 1998. La Commissione continua a ricevere denunce che riguardano più sovente questioni come il rifiuto delle amministrazioni nazionali di dare seguito alle richieste di informazione, i tempi di risposta, l'interpretazione troppo larga da parte delle amministrazioni nazionali delle deroghe al principio di comunicazione o la richiesta di pagamento di diritti che eccedono importi ragionevoli. Sulla base della relazione di cui all'articolo 8 della direttiva, la Commissione sarà portata a presentare una relazione al Parlamento europeo, accompagnata da eventuali proposte di revisione. In effetti, il 25 giugno 1998, la Comunità e gli Stati membri hanno firmato la convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia nel settore dell'ambiente. Questa convenzione può essere considerata come un notevole passo in avanti nel rafforzamento della tutela del diritto di ogni persona di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere. La firma della convenzione da parte della Comunità è molto significativa in quanto costituisce il primo strumento legalmente vincolante che si applica esplicitamente alle istituzioni comunitarie. La Commissione intende fare della sua ratifica una priorità assoluta. Occorre infine ricordare che la Corte di giustizia ha interpretato in una sentenza del 17 giugno 1998 (causa C-321/96, Wilhelm Mecklenburg contro Kreis Pinneberg - Der Landrat) alcune nozioni della direttiva, in seguito ad una domanda di pronunzia pregiudiziale di un tribunale tedesco. La Corte ha stabilito che il concetto di "informazione relativa all'ambiente" [articolo 2, lettera a), della direttiva] deve essere interpretato nel senso che si applica ad una posizione adottata da un'amministrazione incaricata della conservazione dei siti nel quadro della sua partecipazione ad una procedura di approvazione di piani di costruzione, se questa posizione è tale da influire, per quanto riguarda gli interessi della tutela dell'ambiente, sulla decisione di approvazione di tali piani. La Corte ha così riconosciuto che il legislatore comunitario ha inteso dare alla definizione di informazione relativa all'ambiente un significato ampio, che include allo stesso tempo dati e attività concernenti lo stato di questi settori e che non sia suscettibile di escludere una qualunque delle attività che esercita l'autorità pubblica. La Corte ha precisato che il termine "misure" serve soltanto a precisare che devono essere inclusi fra gli atti disciplinati dalla direttiva tutte le forme di esercizio dell'azione amministrativa. Basta dunque che una posizione dell'amministrazione costituisca un atto suscettibile di influire o proteggere lo stato di uno dei settori dell'ambiente oggetto della direttiva perché essa costituisca un'informazione relativa all'ambiente. Inoltre, nella stessa causa, la Corte ha stabilito che la nozione "di istruzione preliminare" che figura all'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva deve essere interpretata nel senso che essa include una procedura amministrativa che si limita a preparare una misura amministrativa, solo nell'ipotesi in cui preceda immediatamente una procedura contenziosa o quasi contenziosa e derivi dalla necessità di acquisire prove o istruire una causa prima dell'apertura della fase procedurale propriamente detta. In questo contesto, l'istruzione preliminare deve quindi essere analizzata come la fase che precede immediatamente la procedura giudiziaria o l'indagine. Per quanto concerne una deroga al principio di libertà di accesso all'informazione ambientale sancito dalla direttiva, l'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, non può essere interpretato in modo da estendere i suoi effetti oltre ciò che è necessario per garantire la tutela degli interessi che esso mira a garantire. 2.12.2. Valutazione dell'impatto ambientale La direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente costituisce lo strumento giuridico a vocazione ambientale globale per eccellenza. Infatti, la direttiva impone di tener conto delle sfide ambientali in molte decisioni aventi una portata collettiva. Il Belgio, in seguito alla procedura di infrazione avviata contro di esso dalla Commissione e che ha portato alla sentenza del 2 maggio 1996 (causa C-133/94), ha corretto il recepimento inadeguato dell'allegato I della direttiva(118) e ha completato il recepimento delle disposizioni relative alle consultazioni transfrontaliere(119) e dell'allegato II della direttiva(120), in modo che la Commissione ha posto fine alla procedura. Occorre ricordare che il termine di recepimento della direttiva 97/11/CE che modifica la direttiva 85/337/CEE scade il 14 marzo 1999, e che un recepimento più rapido è sempre possibile. D'altra parte, il Parlamento europeo ha emesso il 20 ottobre 1998 il suo parere in prima lettura sulla proposta di direttiva adottata dalla Commissione nel dicembre 1996 riguardante la valutazione di impatto di alcuni piani e programmi(121). Questa proposta mira ad integrare le considerazioni ambientali alla fase della preparazione e dell'adozione degli atti che fissano il quadro entro il quale si inseriranno i futuri progetti. Molte denunce ricevute dalla Commissione e petizioni presentate al Parlamento europeo denunciano, almeno a titolo incidentale, la applicazione inadeguata da parte delle autorità nazionali della direttiva 85/337/CEE. Queste riguardano soprattutto la qualità degli studi di impatto (in particolare, l'insufficienza della valutazione degli effetti indiretti del progetto) e il fatto che le raccomandazioni derivanti dalla valutazione dello studio di impatto (in particolare in seguito alla consultazione del pubblico interessato) non sono sufficientemente prese in considerazione nella decisione finale. Come già indicato in passato, l'istruzione dei casi che mettono in causa la qualità degli studi di impatto e la loro insufficiente valutazione pone importanti problemi ai servizi della Commissione. Se è vero che la direttiva contiene disposizioni sul contenuto degli studi di impatto(122), il controllo del rispetto di queste disposizioni da parte delle autorità nazionali non è facile; inoltre, la natura essenzialmente procedurale della direttiva non permette di contestare le scelte operate in ultima istanza dalle autorità nazionali competenti quando la procedura prescritta dalla direttiva è stata rispettata. Occorre osservare a tale riguardo che dato che i casi di applicazione inadeguata sottoposti alla Commissione che riguardano questa direttiva sollevano più spesso questioni di fatto (esistenza e qualificazione), un controllo delle eventuali violazioni ha tutte le possibilità di essere esercitato più efficacemente in modo decentrato, attraverso in particolare i tribunali nazionali. Detto questo, la Corte di giustizia ha avuto l'occasione di occuparsi della direttiva nel 1998; essa ha infatti pronunciato due sentenze attraverso le quali ha chiarito la portata di alcune disposizioni della direttiva. Nella sua sentenza del 18 giugno 1998, pronunciata nella causa C-81/96 (Burgemeester en wethouders Van Haarlemmerliede in Spaarnwoude e.a. e Gedeputeerde Staten Van Noord-Holland), la Corte ha risposto ad una domanda pregiudiziale che le aveva posto il Consiglio di Stato olandese sull'applicazione della procedura di valutazione delle ripercussioni sull'ambiente prevista dalla direttiva 85/337/CEE alla concessione di una nuova autorizzazione di un piano di riassetto del territorio. La domanda riguardava l'interrogativo se sia conforme alla direttiva l'esecuzione di un progetto sulla base di un'autorizzazione concessa prima della data di entrata in vigore della direttiva e senza valutazione di impatto ambientale, per un progetto che ormai rientra nell'allegato I (valutazione di impatto ambientale obbligatorio in qualsiasi ipotesi), non essendo stata utilizzata immediatamente l'autorizzazione iniziale. La Corte ha concluso che la direttiva 85/337/CEE non permette ad uno Stato membro di dispensare dagli obblighi relativi alla valutazione di impatto sull'ambiente i progetti ripresi nel suo allegato I, quando questi progetti erano già stati oggetto di un'autorizzazione prima del 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di recepimento della direttiva, se tale autorizzazione non era stata preceduta da uno studio ambientale corrispondente alle prescrizioni della direttiva e non è stata utilizzata, e che una nuova procedura di autorizzazione è stata formalmente avviata dopo il 3 luglio 1988. La seconda sentenza della Corte è stata pronunciata il 22 ottobre 1998 al termine di un ricorso per inadempimento introdotto dalla Commissione nei confronti della Germania (causa C-301/95). La Corte ha constatato in questa occasione, in primo luogo, che il governo tedesco non aveva preso entro il termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva in quanto la Germania non aveva comunicato alla Commissione tutte le misure da essa adottate per conformarsi alla direttiva, in particolare quelle adottate dai Länder. Quanto alla mancata applicazione della direttiva a tutti i progetti autorizzati dopo il 3 luglio 1988, la Corte ha constatato che, non prevedendo l'obbligo di una valutazione delle loro ripercussioni sull'ambiente per tutti i progetti che devono essere oggetto di tale valutazione conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di autorizzazione è stata avviata dopo il 3 luglio 1988, la Germania è venuta meno ai suoi obblighi. Per quanto riguarda il recepimento incompleto dell'articolo 2 della direttiva a proposito dei progetti elencati all'allegato II di quest'ultima, la Corte ha constatato che, escludendo in anticipo dall'obbligo di valutazione delle loro ripercussioni sull'ambiente classi intere di progetti elencate all'allegato II della direttiva, la Repubblica federale di Germania non si è conformata alla direttiva. Invece, per quanto riguarda il recepimento incompleto dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, la Corte ha rilevato che questa disposizione della direttiva precisa il contenuto minimo delle informazioni che deve fornire il committente. La Corte ha ritenuto a tale riguardo che, se per ragioni eventualmente legate alla struttura federale di questo Stato membro, altre disposizioni specifiche della Federazione o dei Länder decretano esigenze particolari che corrispondono, se necessario, a necessità proprie dei diversi settori di attività disciplinati dalla direttiva, l'articolo 13 della direttiva attribuisce la facoltà agli Stati membri di fissare norme più rigorose di quelle previste da quest'ultima. Per questa ragione, la Corte ha respinto questo capitolo del ricorso. Anche le cause contro l'Irlanda (C-392/96) e il Portogallo (causa C-150/97), che proseguono dinanzi alla Corte, riguardano problemi di non-conformità. Per quanto riguarda la procedura avviata nei confronti dell'Irlanda, l'avvocato generale Tesauro ha presentato le sue conclusioni nella causa C-392/96 il 17 dicembre 1998, dove ha proposto che la Corte giudichi che, non adottando tutte le misure necessarie per garantire il corretto recepimento dell'articolo 4, paragrafo 2, nel diritto nazionale, per quanto riguarda i progetti ripresi ai punti 1. b), d) ed e) e 2.a) dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE e avendo recepito soltanto parzialmente l'articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 5 e 7 della direttiva nel diritto nazionale, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 12 della direttiva. La causa riguarda in particolare la fissazione da parte dell'Irlanda di soglie, per tipi di progetti come i progetti di destinazione di terre incolte o di estensioni semi-naturali alla coltivazione agricola intensiva, i primi rimboschimenti, che rischiano di provocare trasformazioni ecologiche negative, i dissodamenti destinati a permettere la trasformazione verso un altro tipo di sfruttamento del suolo, le aziende che possono allevare volatili da cortile o praticare l'estrazione della torba, così elevate che in pratica numerosi progetti aventi importanti incidenze sull'ambiente sfuggivano alla procedura di valutazione prevista dalla direttiva. Per quanto riguarda il mancato recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, e degli articoli 5 e 7 della direttiva, l'Irlanda non contesta l'esistenza di un inadempimento. L'avvocato generale Mischo ha presentato le sue conclusioni del 13 ottobre 1998 nella causa C-150/97 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese), nella quale ha proposto alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente e correttamente alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE, la Repubblica portoghese ha mancato agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della suddetta direttiva. L'oggetto del ricorso consiste non solo nel fare constatare l'inosservanza della data di recepimento, ma anche il fatto che la normativa portoghese che recepisce tardivamente la direttiva(123) non si applica ai progetti di cui era in corso la procedura di approvazione alla data della sua entrata in vigore, cioè il 7 giugno 1990. L'avvocato generale si riferisce, su questo punto, alla giurisprudenza della Corte secondo la quale nulla nella direttiva permette di interpretarla nel senso che autorizza gli Stati membri ad esonerare dall'obbligo di valutazione delle ripercussioni sull'ambiente i progetti le cui procedure di autorizzazione sono state avviate dopo la scadenza del recepimento della direttiva (3 luglio 1988). La Commissione ha deciso di adire la Corte contro la Germania per quanto riguarda la legge sulle autostrade. La Commissione ha inoltre indirizzato un parere motivato complementare all'Italia e un parere motivato al Regno Unito. Occorre tuttavia osservare l'adozione in questo ultimo Stato membro di nuovi provvedimenti nazionali di attuazione concernenti l'Inghilterra, il Galles e la Scozia nel corso del 1998. Alcuni problemi di applicazione inadeguata in Irlanda sono d'altra parte oggetto di procedure di infrazione. Infine la Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato complementare alla Spagna a causa dell'assenza di valutazione di impatto per la maggior parte dei progetti dell'allegato II. 2.12.3. Aria In questo settore, un certo numero di procedure hanno potuto essere archiviate in seguito alla regolarizzazione delle situazioni che avevano comportato l'avvio delle suddette procedure. Permane tuttavia un certo numero di problemi, connessi in particolare alle direttive relative all'incenerimento e alle direttive che arrivano a scadenza di recepimento. L'attuazione della direttiva 92/72/CEE che riguarda l'inquinamento atmosferico provocato dall'ozono è notevolmente migliorata, consentendo di porre termine alle procedure di infrazione iniziate. In particolare, la Commissione ha deciso nel 1998 di adire la Corte di giustizia per l'applicazione inadeguata della direttiva da parte della Francia, per quanto riguarda in particolare la comunicazione alla Commissione del posizionamento delle stazioni di misura e dei superamenti dei livelli di ozono citati nell'allegato I della direttiva a fini di informazione e allertamento della popolazione (180 µg/m3e 360 µg/m3). Questo Stato membro però ha ormai adottato misure che consentono una migliore applicazione della direttiva. Inoltre la procedura avviata contro la Svezia per mancata comunicazione delle misure di recepimento ha potuto essere archiviata tenuto conto dell'adozione di provvedimenti da parte di questo Stato membro. La Germania ha posto fine al suo ritardo nella comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 94/63/CE riguardante la lotta contro le emissioni di composti organici volatili e la Commissione ha archiviato la procedura di infrazione avviata a tale riguardo. Domande pregiudiziali sull'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) n. 3093/94 del Consiglio relativo a sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, sono state sottoposte alla Corte di giustizia da tribunali italiani. Le questioni riguardano le restrizioni alla produzione e all'utilizzo degli halon e del HCFC (idroclorofluorocarburi), gas pericolosi per l'ambiente. Nelle sue sentenze del 14 luglio 1998 sulle cause C-284/95 e C-341/95, la Corte ha stabilito che l'articolo 5 del regolamento deve essere interpretato nel senso che proibisce completamente l'utilizzo e, di conseguenza, la commercializzazione degli HCFC destinati alla lotta contro gli incendi e che l'esame delle precisazioni chieste non ha rivelato alcun elemento tale da influire sulla validità dell'articolo 5 del regolamento. La direttiva 96/62/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente doveva essere oggetto di misure di recepimento il 21 maggio 1998 al più tardi. Questa direttiva costituirà la base di una serie di atti comunitari da adottare per fissare nuovi valori limite per le sostanze inquinanti atmosferiche, a cominciare da quelli già disciplinati dalle direttive esistenti, determinare soglie di informazione e di allarme, armonizzare i metodi di valutazione della qualità dell'aria e permettere una migliore gestione della qualità dell'aria a fini di tutela della salute e degli ecosistemi. La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, all'Irlanda, all'Italia, alla Svezia e al Regno Unito, tenuto conto dell'assenza totale o parziale di misure di recepimento in questi Stati membri alla data di scadenza prevista dalla direttiva. La direttiva 97/68/CE relativa alle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante che provengono dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali doveva essere oggetto di misure di recepimento il 30 giugno al più tardi. La Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato al Belgio, alla Grecia, alla Francia, al Portogallo, all'Irlanda, all'Italia, al Lussemburgo, all'Austria, e al Regno Unito, tenuto conto dell'assenza totale o parziale di misure di recepimento in questi Stati membri alla data di scadenza prevista dalla direttiva. Si noterà per finire l'adozione nel 1998 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e dei carburanti diesel e che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio(124), che dovrà essere oggetto di un prossimo recepimento. 2.12.4. Acqua La Commissione prosegue nel suo compito di controllo dell'entrata in vigore delle direttive in vigore. Con circa un quarto delle procedure di infrazione esistenti in materia ambientale, con le denunce e le petizioni ricevute dal Parlamento europeo istruite dalla Commissione, la normativa comunitaria relativa alla qualità dell'acqua continua ad essere oggetto di un'attività importante da parte della Commissione. Questa situazione trova origine nell'importanza quantitativa e qualitativa degli obblighi derivanti dal diritto comunitario che pesano sugli Stati membri in materia, ma anche nella sensibilità crescente dei cittadini ai problemi di protezione della qualità dell'acqua. Per quanto riguarda la direttiva 75/440/CEE relativa alle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile, sono in corso diverse procedure di infrazione. Queste ultime riguardano in particolare lo stabilimento di programmi d'azione organici sistematici (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva), strumento essenziale per la protezione dell'acqua (nitrati, antiparassitari, ecc.), e le condizioni di attuazione delle deroghe previste all'articolo 4, paragrafo 3. La Commissione ha potuto procedere alla archiviazione della procedura avviata contro la Germania sulla base dell'articolo 171, in seguito alla sentenza del 17 ottobre 1991 (causa C-58/89), tenuto conto della comunicazione di un programma d'azione organica sistematica per tutto il suo territorio. La Commissione ha dunque ritirato la causa C-122/97 da essa introdotta presso la Corte. D'altra parte, la Corte di giustizia ha riconosciuto due inadempimenti del Portogallo. Il primo è stato oggetto della sentenza del 17 giugno 1998 (causa C-214/97) che riguarda l'assenza di un programma d'azione organica e sistematica per tutto il suo territorio. La Corte ha constatato che i documenti forniti dalle autorità portoghesi, nonostante il loro titolo e i progetti descritti, non erano costitutivi di tale programma d'azione organica, in mancanza di calendario per il miglioramento della qualità delle acque, di copertura dell'insieme dei corsi di acqua e di un quadro adeguato che permette di garantire un miglioramento della qualità delle acque. Va notato che un programma d'azione organica è stato comunicato alla Commissione successivamente. Il secondo è stato oggetto della sentenza del 15 ottobre 1998 (causa C-229/97) e riguarda i metodi di campionamento, non corretti e incompleti in applicazione della direttiva 79/869/CEE adottata sulla base della direttiva 75/440/CEE. Tuttavia, per quanto concerne quest'ultima causa, un decreto legge adottato il 1° agosto 1998 che è stato comunicato alla Commissione mira ad allineare il diritto nazionale alla direttiva. La Commissione ha inoltre deciso di adire la Corte di giustizia di un inadempimento della Francia relativo all'uso, in Bretagna, di acque inquinate dai nitrati per produrre l'acqua per uso alimentare, senza in particolare avere attuato un piano di gestione delle risorse idriche che permetta a termine di ripristinare la qualità. Un parere motivato complementare è stato indirizzato all'Italia in merito all'assenza di un programma d'azione organica sistematica per tutto il suo territorio. Il Regno Unito, in compenso, ha comunicato nel corso del 1998 provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva e dei programmi d'azione. Per quanto riguarda la direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione, il tasso di sorveglianza delle zone di balneazione e la qualità delle acque utilizzate tendono ad aumentare. Tuttavia, nonostante questi progressi, continuano le procedure di infrazione contro la metà circa degli Stati membri, nella misura in cui le prescrizioni della direttiva sono ancora lungi dall'essere interamente rispettate. Se la procedura di infrazione contro la Finlandia per mancata comunicazione delle misure di recepimento per la provincia di Åland ha potuto essere archiviata, ciò non è stato possibile per quella contro l'Austria, cosa che ha indotto la Commissione a decidere di adire la Corte di giustizia. Inoltre, la Commissione ha indirizzato un parere motivato alla Germania per lo stesso motivo, per quanto riguarda i nuovi Länder. Ma va notato che misure di recepimento sono state comunicate per cinque dei sei nuovi Länder in seguito alla procedura di infrazione avviata. La Commissione ha dovuto avviare una procedura sulla base dell'articolo 171 del trattato contro il Regno Unito per il caso di Blackpool in assenza di un'esecuzione completa della sentenza della Corte del 14 luglio 1993 (causa C-56/90). La causa C-198/97 che riguarda la qualità delle acque e la frequenza dei campionamenti in Germania continua dinanzi alla Corte. Nella causa C-92/96, Commissione contro Regno di Spagna, la Corte ha pronunciato la sua sentenza il 12 febbraio 1998, che riconosce l'inadempimento di questo Stato membro nell'adottare le misure necessarie perché la qualità delle acque di balneazione interne sul territorio spagnolo sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre. Questa causa è la prima in cui uno Stato membro è condannato per un inadempimento generale, relativo a tutto il suo territorio, nel garantire la conformità delle acque di balneazione alla direttiva. La Commissione ha inoltre adito la Corte per il carattere insufficiente della sorveglianza e la non-conformità di un certo numero di luoghi di balneazione in Belgio (causa C-307/98). D'altra parte, la Commissione ha indirizzato un parere motivato alla Francia e ai Paesi Bassi in merito alla qualità delle acque e la frequenza dei campionamenti e ha deciso di fare altrettanto contro il Portogallo. Una procedura di infrazione continua anche contro l'Italia per quanto riguarda l'applicazione della direttiva. La Commissione ha infine deciso di indirizzare un parere motivato alla Danimarca e alla Finlandia tenuto conto dell'assenza di misura per il parametro "coliformi totali", obbligatorio secondo la direttiva. Si può infine notare, per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione, che molte denunce sono state indirizzate alla Commissione concernenti l'attribuzione della "bandiera azzurra". Quest'iniziativa, che non manca di interesse quanto all'informazione dei bagnanti, non riguarda tuttavia in alcun modo la Comunità o l'applicazione della direttiva 76/160/CEE, e di conseguenza la Commissione non è in grado di dare seguito a queste denuncie. L'entrata in vigore della direttiva 76/464/CEE che riguarda le sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico e delle direttive che fissano norme specifiche per sostanza comporta procedure di infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri. Per quanto riguarda l'assenza di comunicazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento dell'acqua con le sostanze pericolose che dipendono dall'elenco II dell'allegato della direttiva 76/464/CEE o l'insufficienza dei programmi comunicati, la Corte di giustizia, nella sua sentenza dell'11 giugno 1998, ha riconosciuto l'inadempimento del Lussemburgo (causa C-206/96). Questa sentenza è la prima che riguarda un inadempimento generale di uno Stato membro a tale riguardo. Nella fattispecie, la Corte ha constatato l'assenza di programmi di riduzione riguardanti 99 sostanze dell'elenco II. Le acque interessate sono quelle colpite dall'inquinamento ai sensi dell'articolo 1 della direttiva. Il Lussemburgo ha successivamente comunicato un piano che mira a mettersi in conformità con l'articolo 7 della direttiva. La Corte di giustizia ha pronunciato il 1o ottobre 1998 una sentenza contro l'Italia (causa C-285/96) nella quale, come nella sentenza precedente contro il Lussemburgo, constata l'inadempimento dello Stato membro per quanto riguarda le 99 sostanze sopra evocate, confermando l'obbligo per tutti gli Stati membri interessati dall'inquinamento da sostanze considerate dalla direttiva 76/464/CEE di stabilire programmi specifici che mirano alla riduzione dell'inquinamento attraverso le sostanze dell'elenco II. Inoltre, il 25 novembre 1998, la Corte ha riconosciuto nella sua sentenza nella causa C-214/96 avviata dalla Commissione contro la Spagna lo stesso tipo di inadempimento da parte dello Stato membro, relativo in questo caso a tutte le sostanze dell'elenco II, in quanto la procedura non è stata limitata alle 99 sostanze sopra evocate. Procedure fondate sulla stessa obiezione e avviate nel 1996 o 1997 continuano presso la Corte di giustizia contro la Germania (causa C-184/97), il Belgio (causa C-207/97) e la Grecia (causa C-384/97). Nel 1998, la Commissione ha adito la Corte nel caso del Portogallo (causa C-261/98) e dei Paesi Bassi (causa C-152/98). Una procedura continua contro la Francia. Per quanto riguarda l'Irlanda, la procedura resta aperta, benché alcuni progressi inizino attualmente a essere realizzati. In compenso, la Commissione ha potuto archiviare la procedura avviata contro la Danimarca, in seguito all'adozione e all'attuazione di programmi conformi ai requisiti dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE. Inoltre, progressi significativi sono stati compiuti dal Regno Unito, che ha comunicato elementi per la Scozia e l'Irlanda del nord(125), per i quali non esisteva nessun programma. Questi sviluppi confermano l'opinione della Commissione secondo la quale i programmi di riduzione dell'inquinamento idrico provocato dalle sostanze pericolose previsti dall'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE possono costituire un elemento importante di miglioramento della qualità delle acque. La Commissione è determinata a vedere questi programmi attuati in tutti gli Stati membri. Occorre anche notare che la Corte di giustizia ha riconosciuto l'inadempimento del Portogallo per due cause che si riferiscono agli scarichi di sostanze pericolose nell'acqua. Da un lato, in una sentenza del 18 giugno 1998 (causa C-208/97), la Corte ha riconosciuto l'inadempimento di questo Stato per l'assenza di programmi specifici di eliminazione dei rifiuti di mercurio previsti dalla direttiva 84/156/CEE. D'altra parte, in una sentenza del 28 maggio 1998 (causa C-213/97), la Corte ha constatato il carattere non conforme del recepimento della direttiva 86/280/CEE modificata, emanata in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE, che fissa valori limite e obiettivi di qualità per alcune sostanze. Per queste due cause, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 171 del trattato. La Commissione continua a constatare che l'insufficienza dei programmi di riduzione comporta molti casi particolari di applicazione inadeguata di questa direttiva (inquinamento di questo o quel corso di acqua con rifiuti agricoli o industriali) e che solo una presa in considerazione globale del problema è tale da risolvere queste difficoltà specifiche. Inoltre alcuni problemi collegati con l'assenza di autorizzazione sistematica prima delle operazioni di scarico permangono in diversi Stati membri. Così la Corte, nella sua sentenza dell'11 giugno 1998 (cause riunite C-232/95 e C-233/95), ha constatato che la Grecia non aveva attuato i programmi di riduzione dell'inquinamento per le sostanze dell'elenco II della direttiva 76/464/CEE per il lago di Vegoritis, il fiume Soulos e il golfo di Pagasitikos. La Corte precisa anche che, in mancanza di programmi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, le autorizzazioni di scarico non possono essere state emesse conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, poiché le autorizzazioni in questione contengono norme di emissione applicabili ai rifiuti individuali autorizzati e calcolati in funzione degli obiettivi di qualità preliminarmente stabiliti in un programma ai sensi del paragrafo 1. La Commissione ha d'altra parte deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 171 del trattato. La Commissione ha anche indirizzato un parere motivato al Portogallo per gli scarichi di una fabbrica agroalimentare a Santo Tirso, ma le autorità portoghesi hanno annunciato in risposta misure che permettono di prevedere una soluzione favorevole a questo problema. Si noterà anche che la Corte di giustizia è stata adita dal Consiglio di Stato olandese con due domande pregiudiziali (cause C-231/97 e C-232/97), sulle quali non si è ancora pronunciata, che riguardano l'interpretazione della direttiva 76/464/CEE, e in particolare del concetto di "scarico" in merito rispettivamente ai vapori inquinati che si concentrano direttamente o indirettamente nelle acque di superficie e al lavaggio del legno al creosoto (prodotto derivato dal catrame utilizzato come antisettico) nelle acque di superficie. La seconda questione riguarda anche il concetto di "inquinamento proveniente da fonti significative", citata nella direttiva 86/280/CEE relativa ai valori limite per gli scarichi di sostanze pericolose contenute nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE. Per quanto riguarda le direttive 78/659/CEE relativa alle acque di piscicoltura e 79/923/CEE relativa alle acque per la molluschicoltura, si sono constatati dei progressi. La procedura avviata per la direttiva 78/659/CEE sulla base dell'articolo 171 contro la Germania, in seguito alla sentenza del 12 dicembre 1996 (causa C-298/95) ha potuto essere archiviata a seguito dell'applicazione di misure soddisfacenti. Per quanto riguarda l'esecuzione da parte dell'Italia della sentenza del 9 marzo 1994 (causa C-291/93) che riguarda la stessa direttiva, sono stati operati progressi significativi poiché si è proceduto alla designazione della maggior parte delle acque interessate e i programmi di riduzione dell'inquinamento sono stati adottati. In seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 4 dicembre 1997 (causa C-225/96) che constata l'inadempimento dell'Italia per quanto riguarda la fissazione dei valori imperativi e di valori guida per un certo numero di sostanze pericolose e la designazione di tutte le acque che corrispondono alle caratteristiche oggettive di acque relative alla molluschicoltura conformemente alla direttiva 79/923/CEE, la procedura di infrazione rimane aperta. Il Regno Unito ha comunicato durante il 1998 nuove misure di recepimento delle direttive 78/659/CEE e 79/923/CEE. L'entrata in vigore della direttiva 80/68/CEE che riguarda la protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose comporta un certo numero di procedure di infrazione. La Corte ha constatato il 18 giugno 1998 l'inadempimento del Portogallo per quanto riguarda la non-conformità della normativa portoghese (causa C-183/97), ma va notato che questo Stato membro ha comunicato il decreto legge summenzionato del 1o agosto 1998 che mira a recepire la direttiva. La Commissione ha deciso di adire la Corte di un caso contro il Regno Unito relativo all'inquinamento delle acque sotterranee con sostanze usate nell'allevamento delle pecore, ma è possibile che questa causa sia archiviata prima dell'avvio della procedura giudiziaria, tenuto conto della notifica di molti regolamenti tali da risolvere il problema. La Commissione ha infine adito la Corte contro l'Irlanda (causa C-331/98) tenuto conto della non-conformità della sua normativa alla direttiva 80/68/CEE per quanto riguarda alcuni aspetti dei rifiuti delle autorità sanitarie. Per quanto riguarda la direttiva 80/778/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, la causa relativa agli "undertakings" britannici, nel quale la Commissione ritiene formalmente e sostanzialmente insufficienti questi impegni non vincolanti, è sempre pendente dinanzi alla Corte (causa C-340/96). La procedura contro il Portogallo per non-conformità della normativa di recepimento della direttiva continua, ma va notato che questo Stato membro ha comunicato un decreto legge del 1o agosto 1998 che mira a recepire in particolare la direttiva. La Commissione ha d'altra parte indirizzato un parere motivato all'Austria a causa delle modalità di recepimento adottate da questo Stato membro. La Commissione invece ha potuto archiviare la procedura avviata, in seguito ad una petizione ricevuta dal Parlamento europeo, contro la Francia concernente la distribuzione dell'acqua nel dipartimento della Eure (presenza di nitrati nell'acqua distribuita), in quanto gli ultimi risultati comunicati dimostrano il rispetto della direttiva, frutto di misure importanti adottate dalle autorità. La Commissione continua a ricevere molte denunce relative ad una applicazione inadeguata, ma queste non si traducono sempre in procedure di infrazione, in quanto l'onere della prova grava sulla Commissione e gli elementi di prova sono a volte difficili da ottenere per le società ricorrenti. Occorre anche notare l'adozione il 3 novembre 1998 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, destinata a sostituire, a partire dal 2003, la direttiva 80/778/CEE(126). La normativa comunitaria comprende due strumenti che mirano a lottare contro il problema specifico dell'inquinamento con i fosfati e i nitrati e l'eutrofizzazione che ne risulta. Il primo di questi strumenti è la direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Essa impone agli Stati membri di garantire a partire dal 1998, 2000 o 2005, secondo la dimensione delle agglomerazioni, che queste possano disporre di un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue. La Commissione ha dunque dovuto controllare, fino ad oggi, soltanto la comunicazione delle misure di recepimento o la conformità delle suddette misure. Essendo questa direttiva fondamentale per il risanamento delle acque e la lotta contro l'eutrofizzazione, la Commissione attribuisce un'importanza particolare alla sua attuazione in tempo utile. Del resto nel quadro del Fondo di coesione e della politica regionale, la Comunità sostiene gli sforzi degli Stati membri per dotarsi degli impianti necessari. In seguito all'adozione delle misure necessarie da parte degli Stati membri, la Commissione ha potuto archiviare la procedura avviata contro la Germania ai sensi dell'articolo 171 in seguito alla sentenza del 12 dicembre 1996 (causa C-297/95) e la procedura avviata contro il Portogallo ai sensi dell'articolo 169. In compenso, ha deciso di adire la Corte per la seconda volta (procedura dell'articolo 171) contro l'Italia per quanto riguarda l'assenza di normativa nazionale di recepimento. Inoltre, prosegue le procedure contro la Grecia, il Belgio e la Spagna per non-conformità del recepimento o applicazione inadeguata della direttiva. Occorre notare infine l'adozione da parte della Commissione il 27 febbraio 1998 della direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcune prescrizioni fissate nel suo allegato I(127). Il secondo strumento della lotta contro l'eutrofizzazione è la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque contro l'inquinamento provocato dai nitrati provocati da fonti agricole. La Commissione ha continuato ad accordare alle procedure avviate per fare rispettare questa direttiva una grande importanza. Pertanto procedure di infrazione sono in corso contro la maggior parte degli Stati membri per fare rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE, su vari aspetti: recepimento della normativa, designazione delle zone vulnerabili, stabilimento di codici di condotta agricola, preparazione dei programmi d'azione, sorveglianza della concentrazione di nitrati nelle acque, trasmissione delle relazioni sull'entrata in vigore della direttiva. L'evoluzione delle procedure dimostra che alcuni problemi, in linea di massima, si sviluppano in modo favorevole (comunicazione delle misure di recepimento, designazione delle zone) ma anche che emergono nuove difficoltà (preparazione e contenuto dei programmi d'azione in particolare). Infatti, la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza il 1o ottobre 1998 nella causa C-71/97, che riconosce l'inadempimento della Spagna nell'istituire codici di buona pratica e designare zone vulnerabili. Questa sentenza è la prima che riguarda l'attuazione degli obblighi pratici derivanti dalla direttiva. Va notato che sono in corso di adozione in Spagna alcune misure per porre fine all'infrazione. Un'altra causa (C-274/98) è stata introdotta contro la Spagna tenuto conto dell'assenza di programmi d'azione. La causa relativa all'Italia, fondata su obiezioni simili, è sempre dinanzi alla Corte (causa C-195/97). La Commissione, al contrario, ha potuto interrompere le cause avviate contro la Grecia (causa C-173/97) e il Portogallo (causa C-227/97) in seguito alla comunicazione di provvedimenti nazionali di attuazione e alla designazione di zone vulnerabili. La Commissione ha deciso di adire la Corte contro l'Italia per lo stabilimento dei programmi d'azione e la comunicazione delle relazioni. Inoltre ha indirizzato un parere motivato al Belgio per la comunicazione di provvedimenti nazionali di attuazione, l'introduzione di codici di buona pratica e la designazione di zone vulnerabili e al Regno Unito per la designazione delle zone e lo stabilimento dei programmi, al Lussemburgo per l'introduzione di codici di buona pratica, dei programmi e la comunicazione delle relazioni. La Commissione in compenso ha potuto archiviare le procedure contro la Finlandia e il Portogallo che riguardano l'assenza di sorveglianza e di programmi d'azione. Inoltre la Francia, alla quale la Commissione ha indirizzato un parere motivato, ha successivamente adottato programmi d'azione per tutte le zone vulnerabili del suo territorio. La Commissione ha infine indirizzato un parere motivato al Portogallo e alla Germania rispettivamente a causa di alcune misure di recepimento e della non-conformità dei programmi d'azione attuati. La Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato alla Grecia per quanto riguarda i programmi d'azione. Si noterà che la Corte di giustizia non ha pronunciato la sua sentenza sulla domanda pregiudiziale posta da un tribunale britannico (causa C-293/97) che riguarda i criteri che caratterizzano le "acque colpite da inquinamento". Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE, le zone dei bacini riconosciute per l'alimentazione di queste acque devono essere designate in zone vulnerabili. L'avvocato generale ha reso le sue conclusioni in questa causa l'8 ottobre 1998. La Commissione ha infine avviato procedure di infrazione contro diversi Stati membri sulla base della direttiva 91/692/CEE relativa alla standardizzazione e alla razionalizzazione delle relazioni nel settore dell'acqua. Infatti, alcuni Stati membri non hanno comunicato, o hanno comunicato in modo incompleto o tardivo, le relazioni che essi devono elaborare sull'entrata in vigore di alcune direttive. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di realizzare in modo adeguato le relazioni comunitarie che essa stessa ha l'obbligo di stabilire. La Commissione ha dunque indirizzato un parere motivato all'Irlanda e ha deciso di fare altrettanto contro il Lussemburgo, il Belgio, il Portogallo e l'Italia. Occorre notare a titolo finale che la normativa comunitaria dell'acqua è attualmente in corso di revisione per adeguare gli strumenti agli sviluppi intervenuti nei venti anni da quando è stata inaugurata questa politica, e dunque rafforzare le esigenze attuali introducendo la gestione per bacino idrologico. La direttiva-quadro sull'acqua, che è stata oggetto di una proposta della Commissione nel febbraio 1997 per armonizzare i parametri di qualità delle acque e proteggere tutti i tipi di acqua, è in corso di adozione. Questa direttiva, quando sarà adottata e attuata, sarà destinata a sostituire un certo numero di direttive attuali relative alle acque sotterranee (direttiva 80/68/CEE) o superficiali, e in questo caso destinate alla produzione di acqua potabile (direttiva 75/440/CEE) o alla vita dei pesci (direttiva 78/659/CEE) o dei crostacei e conchiglie (direttiva 79/923/CEE). Le norme che derivano dalla direttiva 76/464/CEE (rifiuti nell'acqua) e dalle sue direttive-figlie dovrebbero rientrare nel campo di questa normativa-quadro. La direttiva 76/160/CEE (acque di balneazione) è sempre in corso di revisione (proposta modificata di revisione adottata dalla Commissione nel novembre 1997). Si noterà infine che la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento (detta "IPPC") comporta norme relative all'inquinamento dell'acqua. 2.12.5. Natura La Comunità dispone di due strumenti giuridici principali per la protezione della natura: la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatiche. Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 79/409/CEE, la situazione rimane complessa. Alcuni progressi hanno potuto essere constatati, in particolare per quanto riguarda lo statuto di protezione delle specie (articolo 5) e le condizioni per derogare all'obbligo di protezione (articolo 9). Così, la procedura fondata sull'articolo 171 relativa al Belgio (recepimento degli articoli 5 e 9) ha potuto essere archiviata, in seguito all'adozione nel dicembre 1997 di un decreto da parte della regione fiamminga. Inoltre occorre notare l'adozione da parte della Spagna della legge del 5 novembre 1997 che riprende, in modo conforme all'articolo 9 della direttiva, le possibilità di concessione di deroghe, e l'adozione da parte della Finlandia di un decreto sulla caccia, il 27 novembre 1998, che mira all'allineamento sulla direttiva 79/409/CEE. Ma altri problemi di non-conformità non sono stati risolti. Così, la procedura fondata sull'articolo 171 relativa alla Francia (recepimento dell'articolo 5 per molte specie di uccelli) è stata oggetto di un secondo rinvio alla Corte (causa C-373/98), nell'assenza, diciassette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e dieci anni dopo la sentenza, di misure di recepimento complete e conformi. Contemporaneamente al rinvio, la Commissione ha proposto alla Corte di infliggere alla Francia una penale giornaliera di 105500 ECU a partire dalla seconda sentenza. Inoltre in diversi Stati membri, alcune attività (caccia, regolazione delle specie, commercio) non sono ancora inquadrate in modo conforme all'articolo 9. La Commissione ha dunque deciso di adire la Corte per inadempimenti dell'Italia e della Francia per quanto riguarda il recepimento dell'articolo 9 e del Belgio riguardo all'articolo 6. La Commissione ha inoltre dovuto decidere di adire la Corte per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura della caccia agli uccelli migratori in Francia, contrarie alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4. Questa causa ha comportato l'invio alla Commissione di un grande numero di denunce, nonché la ricezione da parte del Parlamento europeo di molte petizioni, vuoi favorevoli vuoi sfavorevoli al regime francese delle date di caccia che la Commissione contesta in questa procedura di infrazione. Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 92/43/CEE, benché il termine di recepimento sia giunto a scadenza nel giugno 1994, diversi Stati membri non hanno comunicato, in tutto o in parte, la normativa di recepimento delle disposizioni della direttiva. La direttiva deve essere recepita in particolare per quanto riguarda l'articolo 6 (regime di protezione degli habitat integrati nelle future zone speciali di conservazione) e gli articoli da 12 a 16 (regime di protezione delle specie). In seguito alla sentenza della Corte di giustizia che riconosce l'inadempimento della Grecia a causa dell'assenza di comunicazione di misure di recepimento(128), la Commissione prosegue la procedura in esecuzione della sentenza sulla base dell'articolo 171 del trattato e ha notificato a questo titolo un parere motivato alle autorità elleniche. La Commissione ha adito la Corte del mancato recepimento da parte della Francia dell'articolo 6 della direttiva(129). Essa ha anche deciso di fare lo stesso contro la Finlandia per quanto riguarda la provincia delle isole Åland, in quanto le legislazioni recentemente adottate non garantiscono un recepimento completo della direttiva. Tuttavia la Finlandia ha comunicato, in seguito a questa sentenza, le misure di recepimento per questa provincia. Per quanto riguarda invece la Germania, la procedura che ha condotto ad una sentenza che riconosce l'inadempimento di questo Stato membro(130) ha potuto essere archiviata in seguito all'adozione di una legge nel 1998. Inoltre occorre notare la adozione da parte della Spagna di un decreto reale nel giugno 1998 che garantisce la messa in conformità della sua normativa con l'articolo 16 della direttiva (condizioni per derogare all'obbligo di protezione) e l'adozione da parte della Finlandia del decreto summenzionato sulla caccia il 27 novembre 1998, destinato, secondo le autorità di questo Stato membro, alla messa in conformità del diritto nazionale con la direttiva 92/43/CEE come con la direttiva 79/409/CEE. Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, i principali problemi riguardano, come in passato, la protezione dei siti e degli habitat, che si tratti della designazione come zona di protezione speciale per gli uccelli o della selezione in vista della rete Natura 2000 e della protezione delle località che presentano un interesse naturale. La classificazione, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, di zone di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli selvatici ogniqualvolta sono riuniti i criteri ornitologici oggettivi che impongono questa classificazione, continua a sollevare difficoltà per quanto riguarda diversi Stati membri. Sebbene le zone di protezione speciale degli uccelli selvatici siano destinate a raggiungere la rete Natura 2000, l'obbligo che deriva dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE è giuridicamente autonomo da quello che deriva dalla direttiva 92/43/CEE e relativo alla costituzione graduale della rete Natura 2000 come insieme organizzato di località di importanza comunitaria per tutte le specie e gli habitat citati dalla direttiva 92/43/CEE. I territori interessati sono coloro che accolgono le specie citate all'allegato I della direttiva e le specie migratrici, con un'importanza particolare attribuita alla protezione delle zone umide, in particolare quelle di importanza internazionali. L'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, interpretato dalla Corte di giustizia in particolare nella sua sentenza dell'11 luglio 1996 (causa C-44/95) concernente la zona del Lappel Bank nell'estuario di Medway vicino al porto di Sheerness nel Kent (Regno Unito) è chiaro: solo i criteri di natura ornitologica ed ecologica, con l'esclusione di qualsiasi criterio economico o sociale, devono essere tenuti presenti al momento della scelta e della delimitazione di una ZPS. La Commissione prosegue dunque le procedure di infrazione che riguardano molti casi particolari di importanza rilevante. In seguito alla sentenza del 1993 della Corte di giustizia relativa alle paludi di Santoña in Spagna, la Commissione prosegue una procedura sulla base dell'articolo 171 per ottenere un'esecuzione completa della sentenza. La procedura avviata contro la Francia per quanto riguarda il caso dell'estuario della Senna (causa C-166/97) continua, poiché l'avvocato generale ha reso le sue conclusioni il 10 dicembre 1998. La Commissione ha anche adito la Corte per lo stesso motivo contro la Francia per quanto riguarda la Palude Poitevin (causa C-96/98) e Basses Corbières/Vingrau (causa C-374/98). Le procedure continuano contro la Francia per quanto riguarda la Baie de Canche e Platier d'Oye, la Plaine des Maures e le Basses Vallée de l'Aude. La Commissione ha anche adito la Corte della stessa obiezione contro i Paesi Bassi per quanto riguarda la zona del Waddenzee (causa C-63/98). La Commissione in compenso ha potuto archiviare la procedura contro la Spagna relativa all'isola di Fuerteventura nelle Canarie. Inoltre, occorre constatare che le ZPS avrebbero dovuto essere classificate a partire dall'entrata in vigore della direttiva nel 1981. Ora un'insufficienza globale per numero e superficie delle ZPS archiviate può essere constatata in diversi Stati membri. La Corte di giustizia ha pronunciato il 19 maggio 1998 nella causa C-3/96 un'importante sentenza che constata l'inadempimento dei Paesi Bassi per questo motivo. La Corte conferma, come aveva già indicato nella sentenza del 2 agosto 1993 (Commissione/Spagna, causa C-355/90), che se è vero che gli Stati membri usufruiscono di un certo margine di valutazione per quanto riguarda la scelta del ZPS, comunque la classificazione di queste zone obbedisce a alcuni criteri ornitologici, determinati dalla direttiva. Ne consegue che il margine di valutazione di cui usufruiscono gli Stati membri in occasione della scelta dei territori più adeguati per la classificazione in ZPS non riguarda l'opportunità di classificare in ZPS i territori che appaiono come più adeguati secondo criteri ornitologici, ma soltanto l'attuazione di questi criteri in previsione dell'identificazione dei territori più adeguati alla conservazione delle specie enumerate all'allegato I della direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri sono obbligati a classificare in ZPS tutte le località che, in applicazione dei criteri ornitologici, appaiono come più adeguate nei confronti della conservazione delle specie in causa. Pertanto, quando risulta che uno Stato membro ha classificato in ZPS località il cui numero e la superficie totale sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale delle località considerate come le più adeguate alla conservazione delle specie in causa, potrà essere constatato che questo Stato membro ha mancato all'obbligo che gli incombe ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. La Corte respinge così la tesi dei Paesi Bassi secondo la quale la Commissione sarebbe obbligata a stabilire, territorio per territorio, inadempimenti specifici nei confronti di questa disposizione. Inoltre, nella stessa causa, la Corte ha ammesso la pertinenza della produzione da parte della Commissione di un inventario ornitologico globale delle zone di grande interesse per la conservazione degli uccelli selvatici nella Comunità preparato per la direzione generale competente della Commissione dal Gruppo europeo per la conservazione degli uccelli e degli habitat, in collegamento con il Consiglio internazionale per la preservazione degli uccelli e in cooperazione con esperti della Commissione. Quest'inventario, benché non sia giuridicamente vincolante per gli Stati membri interessati, può dunque in questo caso, a causa del suo valore scientifico riconosciuto, essere utilizzato dalla Corte come base di riferimento per valutare in quale misura il regno dei Paesi Bassi ha rispettato il suo obbligo di classificare un ZPS. Nel caso di specie, è risultato che il solo documento contenente elementi di prova scientifici che permettono di valutare il rispetto da parte dello Stato membro défendeur del suo obbligo di classificare in ZPS i territori più adeguati per numero e superficie alla conservazione delle specie protette era il suddetto inventario. Sarebbe stato diverso se i Paesi Bassi avessero presentato elementi di prova scientifici, tendenti in particolare a dimostrare che poteva essere soddisfatto l'obbligo in causa classificando in ZPS un numero e una superficie totale di territori inferiori a quelli risultanti dal suddetto inventario. La Commissione, sulla base dell'articolo 171 del trattato, prosegue l'esecuzione di questa sentenza contro i Paesi Bassi. La Commissione prosegue anche altre procedure per la stessa infrazione contro altri Stati membri. Così la Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato alla Germania e alla Finlandia, e ha indirizzato un parere motivato all'Italia e al Portogallo. La procedura inoltre è stata avviata contro altri Stati membri. La Commissione in compenso ha sospeso la sua decisione di adire la Corte di giustizia contro il Lussemburgo, in quanto questo Stato membro ha proceduto nell'ottobre 1998 alla designazione di molte ZPS. Per quanto riguarda l'entrata in vigore della direttiva 92/43/CEE, la costituzione della rete Natura 2000, la rete comunitaria delle località, progredisce bene, dimostrando che l'elemento innovatore della direttiva è compreso sempre meglio: costituzione graduale della rete; ampia concertazione tra la Commissione e gli Stati membri; regime giuridico delle zone speciali di conservazione che rendono possibili piani di gestione e misure di conservazione, eventualmente di natura contrattuale, e che riconoscono la possibilità di derogare per ragioni imperative di interesse pubblico superiore al divieto di deteriorare gli habitat e perturbare significativamente le specie. Le proposte da parte degli Stati membri di località da designare ai sensi della direttiva 92/43/CEE sono continuate, cosa che è positiva anche se nessuno Stato membro ha trasmesso entro il termine di giugno 1995 fissato dalla direttiva l'elenco completo delle località proposte a fini di protezione nel quadro di questa direttiva. Le procedure avviate contro il Portogallo e la Grecia per assenza o insufficienza dell'elenco delle località proposte hanno potuto essere archiviate. In seguito alla trasmissione di elenchi sostanziali in corso di analisi da parte della Spagna, del Lussemburgo, della Svezia, dei Paesi Bassi, del Regno Unito, dell'Italia, dell'Austria e della Danimarca, le procedure di infrazione contro questi Stati membri, alla fine del 1998, sono sospese. La Finlandia ha comunicato alla fine del 1998 un elenco importante di località ma con alcune riserve. I ritardi più significativi ormai riguardano l'Irlanda, la Germania e la Francia; la Commissione ha deciso di adire la Corte per gli inadempimenti di questi tre Stati. Va ricordato che la Corte di giustizia è stata adita da un tribunale britannico con una domanda pregiudiziale sulla base dell'articolo 177 che riguarda la portata dell'obbligo di scegliere dei siti in previsione della costituzione della rete Natura 2000 (causa C-371/98). Occorre anche osservare che, spesso, le informazioni relative ai siti e alle specie che essi ospitano non sono comunicate in modo completo o adeguato dagli Stati membri al momento della presentazione dell'elenco relativo. È più difficile in queste condizioni intraprendere le ulteriori tappe previste dalla direttiva 92/43/CEE, ma la Commissione prosegue nel suo compito a tale riguardo e agisce perché questi ritardi non arrechino pregiudizio alla costituzione della rete Natura 2000. La Commissione continua d'altra parte a praticare una politica rigorosa in materia di concessione dei finanziamenti comunitari destinati alla conservazione delle località nel quadro del regolamento LIFE sui siti integrati e in via di integrazione nella rete Natura 2000. Inoltre, la Commissione esamina con attenzione il rispetto delle norme ambientali quando riceve domande di cofinanziamento a titolo dei Fondi strutturali (obiettivi 2 e 5b) e del Fondo di coesione. Il numero di denunce ricevute dalla Commissione e di procedure di infrazione che riguardano casi di applicazione inadeguata relativi a problemi particolari e localizzati resta elevato. Questo illustra le difficoltà pratiche che emergono a volte, nella misura in cui la protezione degli spazi e delle specie può entrare in conflitto con alcune sfide economiche e sociali. Un altro elemento di spiegazione è che le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sono fra gli strumenti del diritto comunitario dell'ambiente meglio conosciuti dai cittadini, e che il loro contributo concreto alla protezione effettiva della natura è in gran parte riconosciuto. Di conseguenza, il grande numero di denunce di cui la loro applicazione è oggetto deve essere visto allo stesso tempo come il segno del loro successo e il segno dei progressi che rimangono da compiere da parte degli Stati membri. Le due principali categorie di problemi sollevati dalle denunce sono da un lato l'assenza di classificazione in ZPS di zone particolari che corrispondono ai criteri ornitologici oggettivi che giustificano una classificazione, e dall'altro i problemi posti dall'esecuzione di un progetto che può influire sulla località. Per quanto riguarda l'assenza di classificazione in ZPS di zone particolari, la Commissione continua ad istruire attentamente le suddette denuncie, pur tendendo a trattarle nell'ambito della procedura generale citata supra relativa all'insufficienza globale delle classificazioni di località in ZPS. Del resto nella maggior parte dei casi, i problemi sollevati da queste denunce sono regolati durante la fase di istruzione, senza che ci sia bisogno di emettere una lettera di messa in mora. Tuttavia diverse procedure sono state avviate nel 1998 contro vari Stati membri. In particolare, un parere motivato è stato indirizzato al Belgio riguardante una ZPS in Fiandra (valle della Zwarte Beek). Per quanto riguarda l'esecuzione di progetti che possono influire su una località classificata o suscettibile di essere classificata in ZPS, occorre ricordare che l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE proibisce normalmente deterioramenti e perturbazioni gravi, ma permette di derogare a questo principio fatto salvo il rispetto di alcune condizioni: valutazione adeguata delle incidenze del progetto, ricerca di soluzioni alternative all'installazione nella località naturale, e in mancanza di alternative e in caso di interesse pubblico superiore, anche economico, realizzazione del progetto previa concessione di misure compensative e informazione della Commissione. Ma numerose denunce denunciano l'assenza di rispetto di queste disposizioni. Occorre anche osservare che alcuni problemi d'applicazione della direttiva 92/43/CEE possono manifestarsi per quanto riguarda la protezione, non delle località, ma delle specie. Questo ad esempio ha portato la Commissione ad avviare una procedura di infrazione contro la Grecia per le minacce che pesano sulla specie di tartaruga Caretta caretta sull'isola di Zacinto. In seguito all'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione, la Grecia ha comunicato la legge n. 2637 del 27 agosto 1998, che mira a consentire una corretta applicazione per alcune specie del regolamento (CE) n. 338/97 che applica nella Comunità la convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (detta anche "convenzione Cites"). La Commissione ha potuto archiviare la procedura avviata contro la Francia che riguarda l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3254/91 relativo alle trappole a mandibole in seguito all'adozione di un decreto del 28 novembre 1997 che elimina le contraddizioni con il regolamento. 2.12.6. Rumore Come in passato, l'entrata in vigore delle direttive in questo settore non crea grandi difficoltà. Infatti, queste direttive stabiliscono norme applicabili ai nuovi prodotti da immettere sul mercato e non al rumore ambientale risultante dalla combinazione di fonti multiple (ad esempio, del rumore urbano causato dagli ingorghi del traffico o da attività industriali vicino a zone residenziali). Ora, le denunce ricevute dalla Commissione riguardano questioni di rumore ambientale e quindi, non possono, in mancanza di un approccio comunitario globale che si traduca in una normativa particolare in materia, essere trattati a livello comunitario. La procedura di infrazione relativa all'utilizzo, negli aeroporti di Bruxelles-Zaventem e di Ostenda in Belgio, di aerei vecchi e rumorosi in violazione della direttiva 92/14/CEE relativa alla limitazione dell'utilizzo di alcune categorie di aerei rimane aperta, ma sono state prese delle misure dalle autorità competenti e alcuni aerei interessati sembrano poter beneficiare di deroghe ai sensi della direttiva 98/20/CE che modifica la direttiva 92/14/CEE. La Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza il 14 luglio 1998 nella causa C-389/96 (Aher-Waggon GmbH contre Bundesrepublik Deutschland) di cui è stata adita in seguito ad una domanda pregiudiziale della corte amministrativa federale tedesca, per quanto concerne una normativa tedesca che ha per effetto di proibire l'immatricolazione in Germania degli aerei già immatricolati in altri Stati membri che superano i limiti sonori stabiliti da questa normativa, mentre apparecchi registrati in Germania prima della adozione di questa normativa possono continuare a essere utilizzati. La Corte ha stabilito che l'articolo 30 del trattato CE non si oppone ad una normativa nazionale che subordina la prima immatricolazione sul territorio nazionale di aerei precedentemente immatricolati in un altro Stato membro al rispetto di norme sonore più rigorose di quelle previste dalla direttiva 80/51/CEE relativa alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici pur esentando gli aerei che hanno ottenuto l'immatricolazione sul suddetto territorio prima dell'applicazione di questa direttiva. Per quanto riguarda la comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 95/27/CE che modifica la direttiva 86/662/CEE, relativa alla limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici, la Corte di giustizia ha pronunciato due sentenze il 15 ottobre 1998 che constatano l'inadempimento dell'Italia (causa C-324/97) e del Belgio (causa C-326/97). L'Italia ha comunicato misure di recepimento (decreto del 26 giugno) e la procedura contro questo Stato membro ha potuto essere archiviata, al contrario di quella relativa al Belgio. 2.12.7. Chimica e biotecnologie La normativa comunitaria nel settore della chimica e delle biotecnologie raccoglie molti gruppi di atti che riguardano prodotti o attività che presentano caratteristiche comuni: complessità tecnica, sviluppi frequenti per adeguarsi al progresso delle conoscenze, campo d'applicazione allo stesso tempo scientifico e industriale, rischi particolari per l'ambiente. Il rispetto del principio di precauzione è particolarmente importante in questo settore. Pertanto, gli Stati membri auspicano che la direttiva resti lo strumento principale utilizzato in questo settore, cosa che in cambio li costringe ad adottare, con una elevata frequenza, misure di recepimento. Queste misure, inoltre, devono essere conformi alle direttive, ma ciò non sempre avviene. Una situazione simile costringe la Commissione ad avviare procedure di infrazione per evitare che venga vietata l'immissione sul mercato di sostanze autorizzate ai sensi delle direttive comunitarie o, al contrario, che sia consentita l'immissione sul mercato di sostanze non autorizzate. La direttiva 67/548/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose è caratterizzata dalle sue frequenti modifiche, rese necessarie dagli sviluppi scientifici e tecnici. Pertanto, va notato che molte direttive che modificano la direttiva 67/548/CEE sono giunte a scadenza di recepimento nel 1998: - direttiva 96/54/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, recante il ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(131); - direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE(132); - direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante il ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(133). Inoltre la Commissione ha adottato le direttive 98/73/CE(134) del 18 settembre 1998 e 98/98/CE(135) del 15 dicembre 1998 recanti rispettivamente il ventiquattresimo e venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Di fronte a quest'evoluzione rapida dei testi comunitari, occorre lamentare i ritardi troppo frequenti nel recepimento. Ma la Commissione avvia sistematicamente delle procedure a tale riguardo, e non esita ad adire la Corte di giustizia ogni volta che sia necessario. Il Belgio, adottando il decreto regio del 13 novembre 1997 pubblicato il 26 marzo 1998, ha regolarizzato la sua situazione nei confronti di molte procedure di infrazione avviate dalla Commissione e che riguardavano il recepimento delle direttive 92/32/CEE, 92/69/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE, 93/21/CEE, 91/410/CEE, 93/90/CEE, 93/72/CEE e 93/101/CE. Queste procedure avevano portato alle sentenze della Corte del 12 dicembre 1996, del 29 maggio 1997 e dell'11 dicembre 1997. L'assenza di recepimento della direttiva 94/69/CE ha condotto ad adire la Corte di giustizia contro il Belgio (causa C-79/98) e decidere di fare altrettanto contro il Portogallo. Per quanto riguarda invece l'Irlanda, la procedura avviata concernente il recepimento della direttiva 94/69/CE ha potuto essere archiviata in seguito alla comunicazione di un regolamento. La direttiva 96/56/CE prevede la sostituzione, in materia di etichettatura delle sostanze pericolose, della sigla CEE con la sigla CE al più tardi il 1o giugno 1998. In mancanza di recepimento, la Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato al Portogallo, alla Germania, alla Grecia e al Belgio. Occorre anche notare l'adozione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(136) che dovrà prossimamente essere oggetto di misure di recepimento da parte degli Stati membri. Per quanto riguarda la direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali, la Corte di giustizia ha pronunciato il 15 ottobre 1998 una sentenza nella causa C-268/97 avviata dalla Commissione contro il Belgio e riconosciuto l'inadempimento di questo Stato nel recepire gli articoli 14 (formazione degli sperimentatori) e 22 (riconoscimento reciproco) della direttiva. La causa contro il Portogallo (C-299/97) relativa alle ispezioni condotte negli stabilimenti in cui sono utilizzati gli animali continua. La Commissione ha deciso di adire la Corte contro il Lussemburgo, di indirizzare un parere motivato complementare contro l'Irlanda e di indirizzare un parere motivato alla Francia a causa del carattere inadeguato del recepimento. La Svezia ha infine comunicato, in seguito all'avvio di una procedura di infrazione, le misure di recepimento della direttiva, cioè in particolare la modifica della legge sulla protezione degli animali e una modifica del regolamento sempre sulla protezione degli animali e delle linee guida sul trattamento degli animali utilizzati in occasione di esperimenti. Inoltre la procedura contro il Regno Unito ha potuto essere archiviata in seguito alla modifica nell'agosto 1998 della legge del 1986 sulle procedure scientifiche concernenti gli animali. D'altra parte, la Commissione continua a registrare denuncie relative all'applicazione di questa direttiva (utilizzo di cani randagi a fini di sperimentazione, qualità del trattamento degli animali destinati agli esperimenti, ecc.) e vigila sul rispetto integrale delle disposizioni di questa direttiva. Per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM), il loro impiego è stato disciplinato dalla direttiva 90/219/CEE che riguarda il loro impiego limitato e la direttiva 90/220/CEE che riguarda la loro diffusione. Queste direttive sono state modificate nel 1994 per adeguarle al progresso tecnico, la prima con la direttiva 94/51/CE e la seconda con la direttiva 94/15/CE. Più recentemente, la direttiva 97/35/CE ha modificato l'allegato III della direttiva 90/220/CEE. D'altra parte, va notato che la direttiva 90/219/CEE è stata modificata dalla direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, relativa all'utilizzo limitato di microrganismi geneticamente modificati(137), che dovrà essere recepita al più tardi il 5 giugno 2000. Questa direttiva riguarda soprattutto l'adeguamento delle procedure amministrative al rischio effettivo legato alle attività che coinvolgono gli OGM; questi ultimi ormai saranno raccolti in quattro, e non più due, gruppi di rischio; per ogni gruppo di rischio sono definite misure minime di controllo e limitazione, mentre è semplificata la possibilità di adeguare la direttiva al progresso tecnico. La proposta di modifica della direttiva 90/220/CEE adottata dalla Commissione alla fine dell'anno 1997(138) mira ad aumentare la trasparenza della procedura di approvazione dell'immissione sul mercato degli OGM, sistematizza l'etichettatura dei prodotti che utilizzano questi organismi, determina principi comuni per la valutazione dei rischi e adegua le procedure amministrative ai rischi, anche indiretti. La Corte, in una sentenza del 29 maggio 1997 (causa C-357/96), ha riconosciuto l'inadempimento del Belgio dovuto all'assenza di comunicazione di misure di recepimento della direttiva 94/15/CE. In mancanza di regolarizzazione, la Commissione prosegue la procedura sulla base dell'articolo 171 del trattato e ha deciso di indirizzare un parere motivato a questo Stato membro. La Corte ha anche riconosciuto il 16 luglio 1998 l'inadempimento del Belgio (causa C-343/97) concernente il recepimento delle direttive 90/219/CEE, 90/220/CEE e 94/51/CEE, e, come nel caso precedente, la Commissione prosegue una procedura sulla base dell'articolo 171 del trattato. La Commissione ha infine dovuto decidere di adire la Corte in assenza di recepimento della direttiva 97/35/CE da parte del Belgio. La Corte, in un altra sentenza del 16 luglio 1998 (causa C-339/97), ha riconosciuto l'inadempimento del Lussemburgo per l'assenza di comunicazione di misure di recepimento delle direttive 94/15/CE e 94/51/CE. Se il Lussemburgo ha comunicato misure riguardanti la direttiva 94/15/CE(139), ciò non è avvenuto per l'altra direttiva, cosa che ha condotto la Commissione a proseguire la procedura ai sensi dell'articolo 171 del trattato a tale riguardo. Sempre il 16 luglio 1998, la Corte ha riconosciuto l'inadempimento del Portogallo (causa C-285/97) per l'assenza di comunicazione da parte del Portogallo delle misure di recepimento della direttiva 94/51/CE. Dato che il decreto legge del 7 maggio 1998 garantisce il recepimento della direttiva, la Commissione ha potuto archiviare la procedura. Un altro decreto legge del 25 giugno 1998 garantisce il recepimento della direttiva 97/35/CE. Nonostante questo recepimento, sussistono alcune difficoltà e la Commissione ha deciso di adire la Corte per quanto riguarda molti punti di non-conformità della normativa portoghese alle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE. La Commissione ha anche potuto archiviare la procedura contro la Germania, per la quale aveva deciso di adire la Corte, a causa della non-conformità del recepimento da parte della Germania della direttiva 90/219/CEE per quanto riguarda gli articoli 14 (piani di emergenza), 15 (informazione delle autorità da parte dell'utente in caso di incidente) e 16 (consultazione della Commissione e degli Stati membri sui piani di emergenza e in caso di incidente). In effetti, questo Stato ha comunicato una normativa(140) che recepisce questa direttiva. La Commissione ha anche deciso di adire la Corte per l'assenza di recepimento della direttiva 97/35/CE da parte della Grecia. 2.12.8. Rifiuti Le procedure di infrazione nel settore dei rifiuti rimangono numerose e riguardano tanto il recepimento formale che l'applicazione pratica. Le difficoltà a fare applicare il diritto comunitario in questo settore si spiegano probabilmente tanto con le modifiche necessarie nei comportamenti dei privati, delle amministrazioni e degli operatori economici che con i costi di queste modifiche. La Commissione vigila tuttavia con cura sul rispetto della normativa comunitaria relativa ai rifiuti. Per quanto riguarda la direttiva-quadro sui rifiuti (direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE), la Commissione ha potuto procedere alla archiviazione delle procedure avviate sulla base dell'articolo 171 contro la Spagna e la Francia in seguito alle sentenze del 5 giugno 1997 che constatavano l'inadempimento di questi due Stati (cause C-107/96 e C-223/96 rispettivamente). La Spagna infatti ha comunicato una legge del 21 aprile 1998 e la Francia un decreto del 30 luglio e dei decreti del 12 agosto e del 9 settembre 1998. Occorre anche ricordare la comunicazione da parte dell'Italia di molti atti, come il decreto legge dell'8 novembre 1997 e due decreti del 5 febbraio e del 1o aprile 1998, che tuttavia non permettono ancora di avere un recepimento completo e conforme della direttiva nell'ordinamento italiano. La maggior parte delle difficoltà di attuazione sollevate da questa direttiva-quadro riguarda la sua applicazione e in particolare il problema delle discariche di rifiuti, oggetto di numerose denunce concernenti discariche non autorizzate, dalla localizzazione contestata, sfruttate male o che inquinano l'acqua, ecc. La direttiva impone un'autorizzazione prima della entrata in funzionamento di un impianto di eliminazione e di valorizzazione di rifiuti; per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, quest'autorizzazione deve del resto stabilire le condizioni di utilizzo che limitano le ripercussioni sull'ambiente. Occorre tuttavia ricordare che le possibilità di azione della Commissione in materia di scarichi sono particolarmente limitate, in quanto questo settore non è ancora oggetto di una normativa specifica dettagliata a livello comunitario. Del resto il principio della discarica, in se stesso, non è contestato dalla normativa comunitaria. Occorre tuttavia notare che il diritto comunitario in materia è destinato prossimamente ad evolvere, in quanto la proposta di direttiva del Consiglio riguardante lo scarico dei rifiuti(141) è stata oggetto di una posizione comune del Consiglio(142). Tuttavia, la Commissione cerca di individuare, di fronte a questo tipo di casi specifici, eventuali problemi più generali come in particolare la mancanza di piani di gestione dei rifiuti o piani insufficienti o inadeguati - una discarica illegale può rivelare una necessità non soddisfatta di gestione dei rifiuti. È in questo spirito che la Commissione ha adito la Corte una seconda volta contro la Grecia (causa C-387/97), sulla base dell'articolo 171 del trattato, a causa del mancato rispetto della sentenza della Corte del 7 aprile 1992 (causa C-45/92), per quanto concerne una situazione specifica di smaltimento dei rifiuti in condizioni che non rispettano l'ambiente a Kouroupitos (Creta) e della mancanza di un piano di gestione dei rifiuti. Per fatti in parte simili riguardanti un caso di discarica selvaggia nella valle di San Rocco, la Commissione ha deciso di adire la Corte contro l'Italia (causa C-365/97) mentre continua la procedura giudiziaria. Considerando l'importanza della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, come evidenziano i diversi esempi summenzionati, la Commissione ha deciso nell'ottobre 1997 di avviare procedure di infrazione nei confronti tutti gli Stati membri che, ad eccezione dell'Austria, non hanno adottato in modo sistematico piani di gestione dei rifiuti. Queste procedure coprono, secondo i casi, le lacune concernenti i piani richiesti dall'articolo 7 della direttiva-quadro, i piani di gestione dei rifiuti pericolosi, previsti dall'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE, nonché i rifiuti di imballaggi, per i quali l'articolo 14 della direttiva 94/62/CE esige una pianificazione specifica. La Commissione ha deciso di adire la Corte contro l'Irlanda per le tre categorie di piani e contro il Belgio per i piani concernenti i rifiuti di imballaggi. Un parere motivato è stato notificato alla Francia, al Lussemburgo, alla Spagna, all'Italia, ai Paesi Bassi e alla Grecia, e la Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato al Regno Unito, alla Germania e alla Svezia. D'altra parte, la Commissione ha proseguito nel 1998 sulla base dell'articolo 171 del trattato la procedura avviata contro la Germania a causa della parziale non esecuzione della sentenza del 10 maggio 1995 (causa C-422/92) relativa all'inadempimento per la mancanza di piani di gestione per i rifiuti pericolosi in molti Länder. Tuttavia, piani sono stati comunicati alla Commissione alla fine dell'anno. Secondo il diritto comunitario, i piani di gestione devono coprire tutti i rifiuti soggetti a queste direttive e riguardare il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da valorizzare o eliminare, le prescrizioni tecniche generali, le disposizioni speciali riguardanti rifiuti particolari e i siti e gli impianti adeguati per l'eliminazione. I piani di gestione devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di limitazione della produzione e di riduzione dei rifiuti, di trattamento con priorità per valorizzazione, di smaltimento dei rifiuti riducendo i rischi per l'ambiente, e di introduzione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti. Questi obiettivi ambiziosi dimostrano la necessità per gli Stati membri di dotarsi di piani che coprano tutto il loro territorio e che siano regolarmente aggiornati. La direttiva 75/442/CEE è completata per quanto riguarda i rifiuti pericolosi dalla direttiva 91/689/CEE. Il Regno Unito, ultimo Stato membro a non avere comunicato misure di recepimento per tutto il suo territorio, e al quale la Commissione ha indirizzato a questo titolo un parere motivato nel 1998, ha finalmente comunicato le misure adottate il 14 agosto 1998 per l'Irlanda del Nord e la procedura ha potuto essere archiviata. In compenso, un certo numero di Stati membri non ha comunicato alla Commissione alcune informazioni richieste e relative agli stabilimenti e imprese di eliminazione e di valorizzazione dei rifiuti pericolosi. La Commissione ha dunque deciso di indirizzare un parere motivato al Belgio, alla Grecia, all'Italia e al Portogallo. L'entrata in vigore delle direttive relative alle pile e accumulatori contenenti alcune sostanze pericolose (91/157/CEE e 93/86/CEE) ha conosciuto progressi significativi nel corso del 1998. Infatti, i ritardi nell'adozione delle misure di recepimento da parte dell'Italia, della Germania e della Francia, che erano state oggetto di sentenze della Corte constatanti l'inadempimento di questi Stati, sono stati risolti. La Commissione ha ritirato il suo ricorso contro l'Italia nella causa C-286/96 concernente la direttiva 93/86/CEE. Infatti, in seguito alla sentenza dell'11 luglio 1996 (causa C-303/95) che constata il difetto di recepimento della direttiva 91/157/CEE e all'impegno da parte della Commissione di una procedura in base all'articolo 171 del trattato per non esecuzione della sentenza, questo Stato membro ha regolarizzato la sua situazione, adottando il 20 novembre 1997 un decreto che recepisce le due direttive. Anche la Francia ha regolarizzato la sua situazione dopo l'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 171 del trattato per non esecuzione della sentenza del 29 maggio 1997 (cause riunite C-282/96 e C-283/96) che constata il difetto di recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE. Questo Stato membro, infatti, ha adottato il 30 dicembre 1997 un decreto che recepisce le due direttive. Il mancato recepimento delle due direttive è stato infine constatato, riguardo alla Germania, dalla sentenza del 13 novembre 1997 (causa C-236/96), ma questo Stato membro ha comunicato misure di recepimento(143) che hanno permesso di archiviare la procedura. In secondo luogo, la Commissione prosegue le procedure di infrazione contro gli Stati membri che non hanno ancora stabilito i programmi previsti dall'articolo 6 della direttiva. La Corte di giustizia ha pronunciato a tale riguardo la sua prima sentenza il 28 maggio 1998 nella causa C-298/97, che riconosce l'inadempimento della Spagna. Questi programmi comprendono molti elementi: riduzione del tenore in metalli pesanti delle pile e accumulatori, promozione dell'immissione sul mercato di pile contenenti quantità inferiori di materie pericolose, riduzione nei rifiuti domestici della quantità di pile, promozione della ricerca, eliminazione separata. La Spagna sosteneva che questi obiettivi erano stati raggiunti da diverse misure come investimenti in infrastrutture di raccolta delle pile e accumulatori. Tuttavia, non è stato stabilito alcun programma completo per rispondere agli obiettivi specifici della direttiva, cosa che costituisce, secondo la Corte, un inadempimento dello Stato membro. In seguito a questa sentenza, la Commissione ha avviato la procedura fondata sull'articolo 171. La Corte prosegue l'esame della causa C-347/97 avviata dalla Commissione contro il Belgio per la stessa ragione. La Commissione, allo stesso titolo, ha adito la Corte contro la Francia (causa C-178/98) e la Grecia (causa C-215/98). In compenso, la procedura contro l'Italia ha potuto essere archiviata, in seguito all'adozione di misure da parte di questo Stato membro. Un parere motivato è stato indirizzato al Portogallo per la stessa ragione. Si noterà per finire, per quanto riguarda le pile e accumulatori, l'adozione nel 1998 della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e accumulatori che contengono alcune materie pericolose(144), che dovrà essere oggetto di un prossimo recepimento. La Commissione ha avviato procedure di infrazione concernenti il recepimento della direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio da cui la data di recepimento è giunta a scadenza il 30 giugno 1996. Essa ha deciso di adire la Corte di giustizia a questo riguardo contro la Finlandia, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Grecia e il Belgio. Tuttavia, i primi tre Stati membri citati hanno regolarizzato la loro situazione: la Finlandia ha comunicato atti adottati per la provincia di Åland, l'Irlanda dei regolamenti adottati l'8 ottobre 1998, e il Lussemburgo il regolamento granducale del 31 ottobre 1998. La Commissione ha inoltre indirizzato un parere motivato al Regno Unito e al Portogallo. La Francia ha notificato un decreto del 20 luglio 1998, che garantisce il recepimento di un certo numero di disposizioni della direttiva, ma la procedura di infrazione resta aperta. Inoltre, la Germania ha notificato la versione modificata del 28 agosto 1998 del regolamento relativo agli imballaggi, che mantiene un sistema di promozione del riutilizzo degli imballaggi. In seguito a questo cambiamento di normativa, la Commissione ha indirizzato una lettera di messa in mora complementare alla Germania, nella quale viene sollevato un certo numero di problemi relativi a questo sistema di riutilizzazione. Oltre al recepimento formale della direttiva 94/62/CE, è importante che le misure di recepimento siano conformi. Tale non è il caso della Danimarca, al quale la Commissione ha indirizzato un parere motivato a causa del divieto, in questo Stato, delle lattine metalliche per bevande e di altri tipi di imballaggi non riutilizzabili. È utile ricordare che la direttiva 94/62/CE contiene una disposizione innovatrice in materia di recepimento di direttive. L'articolo 16 prevede la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, per esame preliminare alla loro adozione, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva 83/189/CEE(145), dei progetti di provvedimenti nazionali diretti ad attuare la direttiva. Questa procedura di notifica è accompagnata da un termine di blocco di tre mesi durante il quale lo Stato membro interessato non può fare entrare in vigore il progetto notificato. La Commissione e gli Stati membri dispongono così di un termine ragionevole per valutare la compatibilità del testo notificato con le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e la direttiva stessa e attirare l'attenzione dello Stato notificante su eventuali problemi che potrebbero derivare a tale riguardo dall'attuazione del progetto in questione. Questa disposizione, che impone un dialogo preliminare tra la Commissione e gli Stati membri nel settore del recepimento della direttiva, contribuisce in questo modo alla prevenzione di eventuali problemi di conformità e, a valle, di applicazione. Occorre sottolineare a tale riguardo che questa disposizione non si applica soltanto alle misure adottate per garantire il recepimento della direttiva ma riguarderà anche eventuali progetti di misure dirette a modificare i testi di recepimento esistenti. Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 259/93 sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno, all'entrata e all'uscita della Comunità, la Commissione mantiene due procedure nei confronti della Germania e della Francia per cause che riguardano ostacoli abusivi alla spedizione di alcuni rifiuti. L'applicazione del regolamento dà luogo regolarmente a difficoltà dal momento che si tratta di stabilire la natura dei rifiuti in questione, poiché il regime applicabile differisce secondo il grado di nocività che essi presentano. Inoltre la qualificazione dell'operazione di trattamento dei rifiuti in vista della quale un operatore economico vuole procedere ad una spedizione di rifiuti non manca di porre dei problemi: a seconda che si tratti di un'operazione di valorizzazione o di eliminazione, le procedure da seguire e le possibilità offerte alle autorità pubbliche di opporsi ad un trasferimento sono infatti diverse. La Corte di giustizia è stata indotta a pronunciarsi il 25 giugno 1998 sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 259/93, in seguito a questioni pregiudiziali rivolte dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi in due cause. Pertanto, interrogata nel quadro di una causa d'importazione di rifiuti tedeschi nei Paesi Bassi, senza notifica alle autorità di questo ultimo Stato membro, la Corte ha precisato nella sua sentenza una serie di punti (causa C-192/96, Beside BV and I.M. Besselsen). In primo luogo, la Corte ha stabilito che i termini "rifiuti urbani/domestici" [elenco arancione, allegato III del regolamento (CEE) n. 259/93] comprendono, da un lato, rifiuti composti soprattutto di rifiuti, contenuti nell'elenco verde che figura all'allegato II del suddetto regolamento, mescolati ad altre categorie di rifiuti, che figurano in tale elenco, e, dall'altro, dai rifiuti, contenuti nell'elenco verde, mescolati ad una modesta quantità di materie che non vi figurano. In secondo luogo, la Corte stabilisce che il riferimento allo stoccaggio di materiali (allegato II B della direttiva 75/442/CEE modificata) copre non soltanto i casi nei quali lo stoccaggio è effettuato nell'impresa nella quale devono essere effettuate le altre operazioni previste nel suddetto allegato, ma anche quelli nei quali lo stoccaggio precede un trasporto verso tale impresa, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima sia stabilita all'interno o all'esterno della Comunità. In terzo luogo, la Corte stabilisce che le informazioni elencate all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 costituiscano elementi minimi di prova che l'autorità competente può esigere, in mancanza di notifica, per constatare che "i rifiuti verdi" sono destinati a essere valorizzati. Infine la Corte precisa che il regolamento (CEE) n. 259/93 deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro di destinazione non può procedere unilateralmente alla rispedizione dei rifiuti verso lo Stato membro di spedizione senza notifica preliminare indirizzata a quest'ultimo; lo Stato membro di spedizione non può opporsi alla loro reintroduzione quando lo Stato membro di destinazione presenta una domanda debitamente motivata in questo senso. La responsabilità di ogni Stato per i rifiuti prodotti sul suo territorio è dunque chiaramente stabilita. Nel quadro della causa pregiudiziale C-203/96 (Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a./Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), la Corte ha stabilito che la direttiva 75/442/CEE modificata e il regolamento (CEE) n. 259/93 non possono essere interpretati nel senso che i principi di autosufficienza e di vicinanza sono applicabili alle spedizioni di rifiuti destinati a essere valorizzati. L'articolo 130 T del trattato CE non permette agli Stati membri di estendere l'applicazione di questi principi a tali rifiuti quando risulta che essi costituiscono un ostacolo alle esportazioni che non è giustificato né da una misura imperativa attinente alla tutela dell'ambiente né da una delle deroghe previste all'articolo 36 del suddetto trattato. Questa soluzione conferma che i rifiuti destinati a essere valorizzati (riciclaggio, compostaggio, incenerimento con recupero di energia) possono usufruire di una maggiore libertà di circolazione rispetto ai rifiuti destinati ad essere eliminati (incenerimento senza recupero di energia, messa in scarico) e gli Stati membri non possono sottoporre le due categorie di rifiuti a un solo e medesimo regime più restrittivo. Si noterà infine, per quanto riguarda la spedizione dei rifiuti, l'adozione del regolamento (CEE) n. 2408/98 della Commissione del 6 novembre 1998 che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno, all'entrata e all'uscita dalla Comunità europea(146). Altre direttive più specifiche meritano di essere citate a causa delle procedure di infrazione che hanno generato o generano. Per quanto riguarda la direttiva 86/278/CEE, relativa alla protezione del suolo in occasione dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, la Francia ha comunicato un decreto dell'8 dicembre 1997 e dei decreti dell'8 gennaio e del 2 febbraio 1998. Per quanto riguarda la prima direttiva comunitaria adottata nel settore dei rifiuti, cioè la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati, la Commissione ha deciso di adire la Corte contro il Portogallo per la non-conformità del suo recepimento della direttiva poiché la normativa portoghese omette di esigere che gli impianti di rigenerazione degli oli usati utilizzino la migliore tecnologia disponibile quando ciò non comporta costi eccessivi, non proibisce l'utilizzo in quanto combustibile di oli usati con un tenore di PCB superiore a 50 ppm per le attrezzature utilizzate prima della sua entrata in vigore e non contiene disposizioni relative all'ispezione periodica degli impianti. Inoltre continua la procedura dinanzi alla Corte di giustizia contro la Germania (causa C-102/97). Essa riguarda problemi di applicazione inadeguata della direttiva in relazione al trattamento con rigenerazione degli oli usati. Per quanto riguarda infine l'eliminazione dei PCB e PCT, prodotti particolarmente pericolosi, occorre ricordare che la direttiva 96/59/CE, che abroga la vecchia direttiva 76/403/CEE, deve essere recepita dagli Stati membri al più tardi il 16 marzo 1998. In mancanza di comunicazione di misure di recepimento, la Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato alla Danimarca, alla Germania, alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, al Portogallo e al Regno Unito. 2.12.9. Ambiente e industria In un settore vicino, per taluni aspetti, a quello delle sostanze pericolose, la direttiva 82/501/CEE detta "Seveso" riguarda la prevenzione dei rischi di incidenti industriali gravi. La Commissione ha potuto procedere alla archiviazione della procedura avviata contro la Germania e che aveva condotto alla presentazione di una richiesta alla Corte di giustizia (causa C-192/97), a causa della non conformità della normativa, troppo restrittiva quanto agli impianti e alle sostanze coperte, rispetto alla direttiva. In effetti, questo Stato membro ha adottato un regolamento del 20 aprile 1998 che regolarizza la situazione. Per quanto riguarda invece la procedura avviata contro l'Italia, essa è sempre pendente dinanzi alla Corte (causa C-336/97), a causa dell'applicazione inadeguata della direttiva per quanto riguarda i piani di emergenza, le ispezioni e le misure di controllo. Va osservato che la direttiva 96/82/CE, che deve essere recepita al più tardi il 3 febbraio 1999, sostituirà la direttiva 82/501/CEE a decorrere dal 3 febbraio 2001 avendo in particolare per obiettivo un'estensione del campo d'applicazione a ulteriori stabilimenti potenzialmente pericolosi e uno sviluppo degli scambi di informazioni tra Stati membri. La Commissione ha deciso di adire la Corte contro il Portogallo per quanto riguarda il recepimento della direttiva 84/360/CEE (inquinamento atmosferico degli impianti industriali) in quanto il sistema di autorizzazione non copre tutti gli impianti presi in considerazione dalla direttiva. Per quanto riguarda la direttiva 87/217/CEE relativa alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, prosegue una procedura per non-conformità contro il Belgio, poiché la Commissione ha indirizzato a questo Stato membro un parere motivato nel 1998. Per quanto riguarda le due direttiva relative alla lotta contro l'inquinamento atmosferico proveniente dall'incenerimento dei rifiuti urbani 89/369/CEE (impianti nuovi) e 89/429/CEE (impianti esistenti), rimangono alcuni problemi. La Commissione ha potuto archiviare la procedura di infrazione avviata contro l'Italia sulla base dell'articolo 171, in seguito alla sentenza del 26 giugno 1996 nella causa C-237/95 relativa alla mancata comunicazione delle misure di recepimento delle due direttive, in quanto l'Italia ha adottato e pubblicato un decreto del 19 novembre 1997. La Commissione in compenso ha deciso di adire la Corte contro il Belgio per non-conformità della normativa di recepimento delle due direttive, nonostante l'adozione di un decreto della regione Bruxelles del 28 maggio 1998 e di un decreto della regione fiamminga del 24 marzo 1998 che regolano alcuni problemi di recepimento. D'altra parte, la Commissione ha indirizzato un parere motivato alla Spagna, in quanto questo Stato membro ha autorizzato alle Canarie il funzionamento di inceneritori non conformi alle prescrizioni della direttiva 89/369/CEE. Per quanto riguarda l'incenerimento dei rifiuti, la direttiva 94/67/CE relativa all'incenerimento dei rifiuti pericolosi doveva essere recepita al 31 dicembre 1996. Se le procedure di infrazione contro la Danimarca, l'Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia hanno potuto essere archiviate in seguito alla comunicazione da parte di questi Stati di misure di recepimento, altre procedure continuano. Infatti la Commissione ha adito la Corte per l'inadempimento della Grecia (causa C-388/98) e ha deciso di fare altrettanto contro l'Austria. Essa ha inoltre indirizzato un parere motivato al Regno Unito, all'Italia e al Belgio. Occorre ricordare che la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento (detta "IPPC"), adottata il 24 settembre 1996, deve essere recepita al più tardi il 30 ottobre 1999. Questa direttiva, che appartiene ad una nuova generazione di iniziative comunitarie in materia di ambiente, privilegia un approccio globale, sussidiario e che promuove la partecipazione di tutti gli attori interessati e le sinergie industria/ambiente. La Commissione constata che tutti gli Stati membri non dispongono di strumenti di recepimento e che, in questo caso, i lavori diretti al recepimento della direttiva devono essere avviati ormai senza indugio dagli Stati membri. La Commissione ha del resto creato un gruppo informale di esperti, che si è riunito nel corso del 1998, destinato ad assistere gli Stati membri nel recepimento di questa direttiva. Inoltre, un forum che mira allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'industria sulle migliori tecniche disponibili si è riunito regolarmente nel 1998 a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva. Infine, il comitato previsto dagli articoli 15 e 19 della direttiva per redigere l'inventario delle principali emissioni e fonti responsabili di inquinamenti si è riunito nel corso del 1998. Occorre anche ricordare che la Commissione ha deciso di adire la Corte contro il Belgio per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 880/92 relativo ad un sistema comunitario di attribuzione di etichetta ecologica ("Ecolabel"), per mancanza di provvedimenti nazionali di attuazione del regolamento (designazione di un organismo, modalità pratiche di esame delle domande). Inoltre per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 93/1836 che permette la partecipazione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di gestione ambientale e di controllo, la Commissione ha indirizzato un parere motivato alla Grecia e al Portogallo per mancanza di provvedimenti nazionali di attuazione del regolamento. Occorre anche osservare che la Commissione ha deciso nel 1998 di indirizzare un parere motivato al Belgio su una questione di principio vale a dire la conformità al diritto comunitario del meccanismo del permesso tacito, cioè di un'autorizzazione che si considera concessa se, allo scadere di un determinato periodo, l'autorità competente non ha manifestato la sua opposizione. La Corte ha però stabilito, per quanto riguarda la direttiva 80/68/CEE (acque sotterranee), che il fatto che una direttiva preveda che il rifiuto, la concessione o la revoca delle autorizzazioni debba derivare da un atto esplicito e secondo norme di procedura precise, che soddisfano un certo numero di condizioni necessarie, condizioni che determinano i diritti e gli obblighi dei soggetti, ha per conseguenza che un'autorizzazione tacita non può essere considerata compatibile con le prescrizioni della direttiva(147). Pertanto, alcuni aspetti della normativa belga, riguardanti le direttive 75/442/CEE modificata (rifiuti), 76/464/CEE (scarichi di sostanze pericolose nell'acqua), 80/68/CEE (acque sotterranee), 85/337/CEE (valutazione di impatto ambientale) e 84/360/CEE (inquinamento atmosferico degli impianti industriali) non sono conformi a questo requisito del diritto comunitario. 2.12.10. Protezione contro le radiazioni Benché la normativa relativa alla protezione contro le radiazioni sia basata sull'articolo 2, lettera b), e il capitolo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, essa non è limitata all'energia nucleare ma si estende anche a qualsiasi esposizione della popolazione e dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti compresi gli utilizzi per uso medico. L'articolo 33 del trattato Euratom prevede la consultazione obbligatoria della Commissione al momento dell'elaborazione di progetti legislativi nazionali. Con questa procedura la Commissione possiede uno strumento efficace per evitare che una normativa nazionale sia adottata in violazione della normativa comunitaria. Il controllo dell'applicazione del diritto comunitario in questa materia, esercitato sulla base dell'articolo 141 del trattato Euratom, che è la disposizione del trattato corrispondente all'articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, interviene come complemento di questa procedura di controllo preliminare. Per quanto riguarda la direttiva 80/836/Euratom che fissa le norme di base in materia, le procedure di infrazione per mancata comunicazione avviate contro l'Austria, la Finlandia e la Svezia hanno potuto essere archiviate. Pertanto, tutti gli Stati membri hanno comunicato misure di recepimento. Va osservato che la direttiva 80/836/Euratom sarà sostituita dalla direttiva 96/29/Euratom che deve essere recepita al più tardi il 13 maggio 2000. Basandosi sulla raccomandazione n. 60 della Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni, essa abbassa in particolare i limiti di dose per i lavoratori e il pubblico. A causa della prossima sostituzione delle vecchie norme di base con le nuove, la Commissione si limita nelle procedure di infrazione contro il Lussemburgo e i Paesi Bassi per non-conformità alle infrazioni che sono comuni alla vecchia e alla nuova direttiva. L'attuazione della direttiva 84/466/Euratom che riguarda l'esposizione radiologica dei pazienti è migliorata. L'Irlanda e l'Italia hanno comunicato testi legali che recedono parti della direttiva che non erano ancora conformi. Di conseguenza, la Commissione ha archiviato le procedure di infrazione corrispondenti. In risposta alla sua condanna nel 1997 da parte della Corte di giustizia (sentenza del 9 ottobre 1997, causa C-96/21), anche la Spagna ha progredito nel recepimento di questa direttiva eliminando molte delle cause della procedura di infrazione per non-conformità. Invece, la normativa belga comunicata non risponde ancora alle prescrizioni della direttiva; pertanto continua la procedura per non-conformità nei confronti di questo Stato membro. La direttiva 84/466/Euratom sarà sostituita dalla direttiva 97/43/Euratom relativa alle esposizioni mediche che deve essere recepita al più tardi il 13 maggio 2000. Quindi la Commissione si limita nelle procedure agli elementi comuni alla vecchia e alla nuova direttiva. La Finlandia ha comunicato le sue misure di recepimento della direttiva 89/618/Euratom riguardanti l'informazione del pubblico sull'emergenza radioattiva. La Commissione ha quindi archiviato la procedura per mancata comunicazione. Continua invece la procedura per non-conformità contro la Germania. Per quanto riguarda la direttiva 90/641/Euratom relativa alla protezione operativa dei lavoratori esterni, la procedura di infrazione per non-conformità contro la Francia resta aperta. Per quanto riguarda la direttiva 92/3/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di residui radioattivi, in seguito alla notifica da parte della Germania e il Belgio di misure di recepimento, la Commissione ha ritirato i suoi ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia per mancata comunicazione (rispettivamente causa C-97/220 e C-97/277). Ormai tutti gli Stati membri hanno comunicato misure di recepimento di questa direttiva. 2.13. AGRICOLTURA 2.13.1. Libera circolazione dei prodotti agricoli Garantire la libera circolazione dei prodotti agricoli in un mercato unico è uno dei principi di base del funzionamento della politica agricola comune (PAC) e delle sue organizzazioni comuni di mercato. La Corte di giustizia ha ricordato, a varie riprese, che gli articoli 30 e 34 del trattato CE fanno parte integrante delle organizzazioni comuni di mercato, anche se la loro menzione esplicita, nel corpo di queste ultime, è divenuta superflua a partire dal 1o gennaio 1970. La Commissione ha mantenuto una vigilanza permanente allo scopo di eliminare rapidamente gli ostacoli agli scambi dei prodotti agricoli, nella Comunità. La tendenza osservata gli ultimi anni di una riduzione nel numero di nuovi casi di ostacoli classici alla libera circolazione di prodotti agricoli, come i controlli sistematici all'importazione o la richiesta di certificati, si è confermata quest'anno. Il requisito imposto in Francia di autorizzare la commercializzazione dei soli miscugli di erba composti esclusivamente da sementi di varietà iscritte nel catalogo nazionale francese è stato giudicato contrario all'articolo 30 del trattato CE senza essere giustificabile ai sensi dell'articolo 36 del trattato, dal momento che il settore è armonizzato dalle direttive 66/401/CEE e 70/457/CEE. Dinanzi al rifiuto delle autorità tedesche di rendere accessibile ai prodotti di altri Stati membri l'etichetta nazionale di qualità CMA, fornito della menzione "Markenqualität aus deutschen Landen" e attribuita ai soli prodotti trasformati in Germania senza specificità legata all'ambiente o all'origine geografica, la Commissione ha espresso un parere motivato. La Commissione ritiene che l'etichetta in questione porti ad una localizzazione nazionale parziale imperativa del processo di produzione, contraria all'articolo 30 del trattato CE, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia nelle sue sentenze Eggers (12 ottobre 1978, caso 13/78, Racc. 1978, pag. 1935) e Montagna (7 maggio 1997, caso C-321/94, Racc. 1997, pag. I-2343). Il 12 novembre 1998 la Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza nella causa C-102/96 Commissione/Repubblica federale di Germania e ha condannato l'obbligo imposto dalle autorità tedesche di apporre un marchio e trattare termicamente alcune carni suine fresche provenienti dalla Danimarca, ostacolando in tal modo gli scambi delle suddette carni(148). Per quanto riguarda ostacoli meno classici come il ripetersi di azioni di violenza commesse in Francia da privati contro le importazioni di ortofrutticoli provenienti da altri Stati membri, in particolare la Spagna, e la renitenza dimostrata delle autorità pubbliche ad adottare le misure necessarie per farvi fronte, è necessario ricordare che con la sua sentenza del 9 novembre 1997 nella causa C-265/95 la Corte di giustizia ha stabilito che "non adottando tutte le misure necessarie e adeguate affinché iniziative di privati non ostacolassero la libera circolazione dei prodotti ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti dal combinato disposto dell'articolo 30 del trattato CE e dell'articolo 5 di questo trattato, e delle organizzazioni comuni di mercati agricoli". Lo svolgimento pacifico della campagna di commercializzazione degli ortofrutticoli provenienti in particolare dalla Spagna nel corso del 1998 indica che le misure di ordine pubblico adottate dal governo francese per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia sembrano avere ottenuto un buon livello di efficacia rispetto alle situazioni del passato. La Commissione spera che le prossime campagne di commercializzazione possano svolgersi nelle stesse condizioni. 2.13.2. Mercati Oltre all'attività finalizzata all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli, la Commissione ha anche proseguito i suoi sforzi per una applicazione corretta ed effettiva delle altre disposizioni della normativa agricola comunitaria. Per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dei meccanismi specifici di organizzazione comune dei mercati, la Commissione ha continuato ad esercitare la massima attenzione sull'applicazione dei meccanismi di controllo della produzione, in particolare nel settore lattiero-caseario nel quale è stata condotta un'analisi sistematica dei testi nazionali adottati per garantire l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3950/92 e (CE) n. 536/93. La Commissione ha espresso un parere motivato nei confronti dell'Italia e della Spagna a causa delle lacune constatate nell'applicazione del regime di quote lattiere. La principale preoccupazione a tale riguardo consiste nella persistente astensione delle autorità interessate a ripercuotere definitivamente il prelievo supplementare dovuto sui produttori responsabili del superamento della produzione. In Italia, benché agli acquirenti sia stato ingiunto di riscuotere un anticipo sul prelievo dovuto dai produttori, non gli è stato ancora chiesto di versare alle autorità competenti le somme raccolte per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Le autorità italiane hanno ritenuto che fosse necessario, prima di questo versamento, procedere ad un controllo approfondito del livello della quantità di riferimento individuale di ogni produttore e del livello della produzione durante gli anni in questione. I risultati di questi controlli sono ancora provvisori. In Spagna, solo una frazione del prelievo dovuto per i periodi 1993-1994, 1995-1996 e 1996-1997 è stato realmente pagato dai produttori. I produttori e gli acquirenti infatti hanno presentato dei ricorsi in massa contro le sentenze che li riguardavano. La Commissione esamina la posizione delle autorità spagnole secondo le quali la maggior parte del prelievo dovuto è effettivamente coperta dalle cauzioni depositate presso i tribunali o è in corso di riscossione da parte delle autorità fiscali. Adendo la Corte di giustizia la Commissione aveva proseguito la procedura contro la Francia che ha ripartito in modo discriminatorio i quantitativi di riferimento liberati da un regime di cessazione della produzione di latte (caso C 96/198). Inoltre, la normativa comunitaria imponeva agli Stati membri di cancellare la riduzione lineare (2,15 %) intervenuta nel 1990/1991 con assegnazioni supplementari. Le quantità assegnate in Francia non sono state soddisfacenti in tutti i casi. Questa procedura è stata ritirata dal registro della Corte in seguito all'adozione da parte del governo francese di misure, da un lato, che garantiscono la cancellazione effettiva della riduzione, e dall'altro, che introducono un meccanismo di mutualizzazione parziale dei quantitativi liberati in occasione di un regime di cessazione. La Commissione segue attualmente con attenzione questo ultimo aspetto per determinare se il grado di mutualizzazione sia sufficiente. La Commissione è stata inoltre indotta a concentrare la sua attenzione sull'inosservanza delle normative comunitarie che proteggono la denominazione dei prodotti agricoli. Nel settore lattiero-caseario, la Commissione ha proseguito una procedura di infrazione avviata contro i Paesi Bassi che autorizzano la commercializzazione di un latte di consumo (latte scremato al 25 % del tenore in grassi del latte intero) che non è previsto dal regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio che stabilisce le norme complementari dell'OCM nel settore del latte, fissando in modo esauriente la composizione del latte di consumo. Questa procedura ha potuto essere archiviata in seguito al ritiro del prodotto dalle catene di commercializzazione. Nel settore delle bevande alcoliche, la Commissione ha espresso un parere motivato nei confronti della Repubblica francese che autorizza la commercializzazione sul suo territorio di bevande alcoliche ottenute aggiungendo una certa percentuale di acqua al whisky utilizzando il termine generico "whisky" nella denominazione di vendita. Ora, fra le caratteristiche previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 alle quali deve rispondere il whisky, figura il requisito di un grado alcolico minimo di 40 gradi e il divieto di aggiungere l'acqua ad una bevanda alcolica per evitare che la natura del prodotto sia alterata. Va osservato che una domanda pregiudiziale è stata sollevata sullo stesso argomento dal Tribunal de Grande Instance di Parigi (causa C-136/96). Nella sua sentenza del 16 luglio 1998, la Corte ha giudicato che la normativa comunitaria proibisce le denominazioni che possano dar luogo a controversie. Dal momento che le autorità francesi nella loro risposta al parere motivato hanno mantenuto le posizioni adottate precedentemente per giustificare il mantenimento della commercializzazione della bevanda in questione con la denominazione di vendita contestata dalla Commissione, questa ha deciso di adire la Corte di giustizia. Infine, nel settore del tabacco, la Commissione si è occupata, in un parere motivato, delle condizioni supplementari imposte dalla normativa ellenica relative ai luoghi di consegna del tabacco greggio, non previste dal regolamento (CE) n. 1067/95. 2.13.3. Settori armonizzati Aspetti generali La Commissione ha potuto constatare che nel settore agricolo lo stato di recepimento è globalmente leggermente migliorato nel corso del 1998. Netti progressi hanno potuto essere registrati in diversi Stati membri, in particolare in Germania, in Austria e in Italia. In tre Stati membri invece, la Francia, il Lussemburgo e il Portogallo, la situazione, che era lungi dall'essere soddisfacente nel 1997, rimane più o meno invariata. Occorre constatare che generalmente la durata delle procedure di infrazione è diminuita. Così il numero di rinvii e sentenze della Corte è notevolmente diminuito. Occorre anche osservare che nessuna procedura ai sensi dell'articolo 171 del trattato ha dovuto essere avviata quest'anno. Sementi e piante Tutte le direttive che dipendono da questo settore sono state recepite. Fitosanitario In questo settore sussistono relativamente pochi problemi importanti. Con l'adozione nel 1998 di una nuova normativa riguardante l'immissione sul mercato di prodotti fitofarmaceutici, le autorità tedesche hanno dato esecuzione alla sentenza della Corte del 27 novembre 1997 nella causa C-96/137 che condanna la Germania per essere venuta meno al suo obbligo di recepire la direttiva 91/414/CEE. In compenso, la Commissione ha deciso di adire la Corte per il non recepimento da parte della Francia e del Belgio della direttiva 97/57/CE che modifica l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE summenzionata. Il recepimento delle direttive 96/32/CE e 96/33/CE relative ai tenori massimi di residui di antiparassitari registra un notevole ritardo in Lussemburgo e in Austria. Alimenti per animali In questo settore molte direttive importanti sono giunte a scadenza nel 1998. Si tratta in particolare delle direttive 95/53/CE (organizzazione dei controlli ufficiali), 95/59/CE (approvazione e registrazione di alcuni stabilimenti e intermediari), 96/25/CE (circolazione delle materie prime), 96/51/CE (modifica sostanziale della normativa in materia di additivi) e 98/67/CE (revisione degli allegati della direttiva 96/25/CE). La complessità delle disposizioni comunitarie da trasporre e applicare ha causato numerosi ritardi nel recepimento talvolta importanti e questo spiega un netto deterioramento del livello di recepimento in questo settore. In molti Stati membri si è resa necessaria una rifusione fondamentale della normativa nazionale in materia di prodotti per l'alimentazione degli animali e questo ha generato in alcuni casi anche ritardi nell'applicazione di altre direttive. Inoltre la Corte è stata adita per i dossier dell'infrazione relativa alla non comunicazione da parte della Francia delle misure di recepimento delle direttive 93/74/CE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE (alimenti per animali concernenti obiettivi nutrizionali particolari). Settore veterinario Lo stato di recepimento delle direttive attinenti a questo settore è sensibilmente migliorato. La Commissione è tuttavia molto preoccupata per l'assenza dei provvedimenti nazionali di attuazione in otto Stati membri per il recepimento della direttiva 96/43/CE relativa al finanziamento delle ispezioni e controlli sanitari. Essa ha deciso di conseguenza di adire la Corte. Un rinvio alla Corte è stato deciso anche in merito al non recepimento da parte dell'Italia, della Francia, dell'Irlanda e del Portogallo delle direttive 96/22/CE (divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze ß-agoniste) e 96/23/CE (controllo relativo ad alcune sostanze e residui negli animali vivi e nei loro prodotti). L'Austria ha finalmente completato il recepimento delle direttive zootecniche che fanno parte dell'"acquis" comunitario. Tuttavia non ha ancora recepito la direttiva 90/428/CEE (equini destinati a concorsi). La direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione degli animali e dei loro prodotti che prevede in particolare disposizioni per impedire certificazioni fraudolente deve ancora essere recepita da 6 Stati membri. La spedizione di un parere motivato agli Stati membri interessati non potrà probabilmente essere evitata. Nel settore del benessere degli animali è necessario osservare che la direttiva 95/29/CE è stata recepita dalla Francia soltanto parzialmente. In Austria il Land Salisburgo non ha adottato le misure di attuazione della direttiva 93/119/CE (protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). Non-conformità e applicazione inadeguata Contrariamente agli anni precedenti durante i quali si era potuto osservare che di regola pochi dossier di infrazione aperti per il recepimento o l'applicazione inadeguati raggiungevano la fase del parere motivato o del rinvio alla Corte, il 1998 è stato contrassegnato dall'invio di diversi pareri motivati relativi alla conformità delle misure di recepimento delle direttive o la loro applicazione. Oltre al problema sollevato dal recepimento inadeguato da parte del Granducato del Lussemburgo della direttiva 91/414/CEE per l'immissione sul mercato di prodotti fitofarmaceutici, tre settori hanno dato adito alla spedizione di pareri motivati. In primo luogo, le carenze constatate al termine di indagini condotte presso gli Stati membri relative all'applicazione dei compensi previsti dalla direttiva 93/118/CE per le ispezioni e controlli sanitari in particolare delle carni fresche e delle carni di pollame hanno condotto all'emissione di pareri motivati nei confronti dell'Italia, della Grecia, del Lussemburgo per quanto riguarda le ispezioni di carni importate da paesi terzi e nei confronti del Belgio e della Francia per gli aspetti mercato interno e importazione in provenienza da paesi terzi. In secondo luogo, nel quadro delle procedure di infrazione aperte contro gli Stati membri che non avevano rispettato i loro obblighi in materia di normativa comunitaria riguardante l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), la Commissione ha indirizzato un parere motivato alla Francia poiché questo Stato membro non applicava la decisione 96/449/CE relativa all'approvazione di sistemi di trattamento termico di sostituzione per la trasformazione di rifiuti animali nei confronti della disattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme. L'infrazione è stata regolarizzata con l'adozione del decreto ministeriale del 6 febbraio 1998 che applica la sentenza. Inoltre, la Commissione ha espresso un parere motivato nei confronti del Regno Unito dopo che le visite dei servizi di ispezione veterinari comunitari (OAV) avevano dimostrato l'insufficienza dei controlli veterinari effettuati dagli ispettori britannici negli stabilimenti di macellazione e i laboratori di taglio in violazione delle direttive 64/433/CEE e 89/662/CEE e la decisione 96/239/CE, in particolare a causa di un'insufficienza nel numero di veterinari. Inoltre, l'applicazione inadeguata da parte delle autorità spagnole della decisione 96/449/CE che hanno omesso di applicare la sentenza alle materie a debole rischio ha giustificato l'invio di un parere motivato. Da allora le suddette autorità hanno rettificato la situazione. Infine, la Commissione ha indirizzato un parere motivato al Portogallo a causa delle carenze constatate dagli ispettori comunitari dell'OAV nell'applicazione della direttiva 90/667/CEE e della decisione 96/449/CE. In terzo luogo, la persistenza di gravi difetti di igiene e di struttura che sono stati osservati a diverse riprese in alcuni stabilimenti di macellazione francesi durante le visite sul posto degli ispettori comunitari dell'OAV ha portato alla spedizione di un parere motivato alla Repubblica francese. I risultati dell'ultima visita hanno tuttavia mostrato un importante sviluppo verso l'allineamento alle norme degli stabilimenti interessati. D'altra parte, la Commissione ha inviato un altro parere motivato alle autorità francesi che riguarda il decreto del 3 settembre 1994 che, in violazione delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/445/CEE e 91/495/CEE, autorizza l'esenzione sanitaria a favore di alcuni stabilimenti che immettono sul mercato carni o prodotti a base di carne. 2.13.4. Applicazione della direttiva 98/34/CE (norme e regole tecniche) nel settore agricolo L'anno 1998, ancora una volta, è stato prolifico in materia di progetti notificati alla Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE) che impone agli Stati membri la notifica prima della sua adozione di ogni progetto di normativa che contiene norme o regole tecniche, che possano creare ostacoli agli scambi intracomunitari. Pertanto, nel settore agricolo, sono stati esaminati, nel corso del 1998, nei confronti dell'articolo 30 del trattato CE e del diritto derivato, 158 progetti di testi legislativi notificati dagli Stati membri (143) e dai paesi EFTA (15), la cui analisi ha condotto la Commissione a chiedere modifiche ad alcuni testi notificati tramite l'emissione di pareri circostanziati (12) o di osservazioni (17). In altri casi (3), poiché la Commissione aveva proposto al Consiglio una normativa concernente la materia contenuta nel progetto notificato o aveva l'intenzione di farlo, il testo oggetto della notifica è stato bloccato per un periodo di 12 mesi, e ciò ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/34/CE. D'altra parte, in seguito alla sentenza Securitel del 30 aprile 1996, la Corte è stata adita con diverse domande pregiudiziali concernenti l'inopponibilità ai terzi di testi che non hanno rispettato, prima della loro adozione, la procedura di notifica istituita dalla direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE). In questo contesto, il settore agricolo è stato coinvolto nelle cause pregiudiziali C-425-427/97 e C-246/98, concernenti entrambe la normativa olandese adottata nel 1991 relativa al divieto da parte di questo Stato membro di somministrare a bovini di ingrasso dei medicinali veterinari a effetto simpaticomimetico contenenti del clenbuterol e l'acquisto o la vendita di bovini di ingrasso ai quali sono stati somministrati i suddetti medicinali. Per quanto riguarda le infrazioni relative alla mancata notifica di norme o regole tecniche nella fase di progetto è opportuno constatare che le autorità portoghesi hanno accettato di modificare la loro normativa in materia di ortofrutticoli per conformarsi al parere motivato inviato dalla Commissione. 2.14. PESCA La Commissione ha continuato a seguire l'attuazione da parte degli Stati membri delle misure di conservazione e di gestione delle risorse decretate nel quadro della politica comune della pesca. In questo contesto, la Commissione ha proseguito l'esame sistematico delle legislazioni nazionali che si riferiscono al settore della pesca e dell'acquacoltura, per poterne valutare la compatibilità con il diritto comunitario. 2.14.1. Risorse Nel contesto delle modalità di attribuzione delle quote e dell'applicazione da parte degli Stati membri del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, un parere motivato è stato indirizzato al Regno Unito, il 14 gennaio, nell'ambito di una procedura per inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative alla non discriminazione in materia di nazionalità e dell'inosservanza di una sentenza precedente della Corte (sentenza del 4 ottobre 1991 nella causa C-246/89, Commissione/Regno Unito). La Commissione ritiene che, nonostante questa sentenza della Corte, il Regno Unito non abbia ancora attuato, in modo soddisfacente, misure che pongano fine alla discriminazione in materia di attribuzione delle quote di pesca. Inoltre, un parere motivato è stato indirizzato alla Danimarca, il 24 luglio, nell'ambito di una procedura per inadempimento dell'obbligo di controllo a causa del superamento di alcune quote assegnate a questo Stato membro. 2.14.2. Concessione della bandiera/licenze di pesca La Commissione ha continuato, durante l'anno 1998, l'esame della compatibilità con il diritto comunitario delle legislazioni nazionali in materia di concessione della bandiera dei pescherecci. La procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto riguarda la concessione della bandiera e le licenze di pesca è stata archiviata a causa dell'adozione, nel 1998, di una normativa nazionale conforme, in questa materia, al diritto comunitario. 2.15. TUTELA DEI CONSUMATORI 2.15.1. Sicurezza e salute Le direttive 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti e 87/357/CEE sulle imitazioni pericolose dei prodotti alimentari sono recepite da tutti gli Stati membri. Non c'è, fino ad oggi, nessuna procedura di infrazione in corso. 2.15.2. Tutela degli interessi economici dei consumatori Per quanto riguarda la direttiva 94/47/CE relativa ai contratti di acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la cui scadenza di recepimento era il 29 aprile 1997, la Commissione, nel 1998, ha ricevuto notifica delle misure di recepimento della Finlandia e della Francia. Tuttavia, cinque Stati membri non hanno ancora comunicato i loro provvedimenti nazionali di attuazione. La Commissione ha adito la Corte di giustizia contro quattro Stati (Belgio, Spagna, Italia e Lussemburgo); essa intende adire la Corte prossimamente contro la Grecia. La direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori è ora recepita da tutti gli Stati membri. La Spagna, come ultimo Stato membro, ha adottato una legge sulle clausole vessatorie nell'aprile 1998; la procedura che era stata aperta dinanzi alla Corte di giustizia è stata archiviata. In questo settore, occorre citare due domande di pronunzia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Una (C-82/96, The Queen/Secretary of State and Industry) è stata presentata con una ordinanza della High Court of Justice (Queens Bench Division) e riguarda la questione delle organizzazioni autorizzate ad agire in giudizio per chiedere la cessazione di utilizzo di clausole contrattuali vessatorie; in seguito ad un accordo tra le parti, la causa è stata finalmente cancellata. L'altra domanda (C-240/98, Oceano Grupo Éditorial/Murciano Quintero) è stato presentata dal Juzgado de Primera Instancia di Barcellona e pone il problema se la direttiva 93/13/CEE permette al giudice nazionale di valutare automaticamente il carattere vessatorio di una clausola del contratto presentato alla sua valutazione al momento di esaminare l'ammissibilità di una denuncia. Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso, lettere di messa in mora sono state indirizzate alla Finlandia e alla Germania, ma queste due cause sono state archiviate dopo le reazioni soddisfacenti dei due Stati membri interessati. Inoltre, sono in corso procedure di infrazione contro l'Italia e la Grecia per quanto riguarda il recepimento incompleto dell'articolo 7 della direttiva. Il recepimento dell'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso - che obbliga gli organizzatori/venditori di viaggi tutto compreso a fornire garanzie affinché, in caso di insolvenza, i consumatori possano essere rimpatriati e rimborsati - è attualmente oggetto di uno studio da parte del servizio competente della Commissione. Questo studio si giustifica con il fatto che i provvedimenti nazionali di recepimento di questa disposizione sono molto diversi e, in alcuni Stati membri, il livello di tutela dei consumatori sembra che lasci a desiderare. I problemi collegati con il recepimento dell'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, peraltro, sono vivamente illustrati dal numero di domande pregiudiziali poste alla Corte di giustizia. Nei casi C-178/94 (Dillenkofer e Al./Germania) e C-364/96 (Verein für Konsumenteninformation/Österreichische Kreditversicherung AG) la Corte ha preso delle decisioni importanti quanto alla portata di questa disposizione. I casi C-140/97 (Rechberger e Al./Austria, che riguarda, tra l'altro, la questione intesa ad accertare quali misure legislative basterebbero a recepire l'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE) e C-237/97 (AFS Finland ry./Kuluttajavirasto, che riguarda la questione intesa ad accertare se l'attività statutaria dell'AFS, il collocamento di studenti nel quadro di scambi scolastici, rientra nel campo d'applicazione della direttiva e se, quindi, l'AFS deve fornire le garanzie previste dall'articolo 7) sono ancora pendenti. Le decisioni che la Corte di giustizia prenderà a proposito di queste domande pregiudiziali e i risultati dello studio suddetto fungeranno come base alla Commissione per la prosecuzione di eventuali infrazioni all'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE. La direttiva 90/88/CEE sul credito al consumo è oggetto di una domanda pregiudiziale (C-208/98 Berliner Kindl Brauerei AG/Siepert) per quanto riguarda la questione intesa ad accertare se la direttiva si applichi ai contratti di garanzia. 2.15.3. Stato delle comunicazioni dei provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive applicabili nel settore della tutela dei consumatori Delle dodici direttive oggetto del presente capitolo, undici sono state recepite da tutti gli Stati membri. Solo la direttiva 94/47/CE non è stata ancora recepita da cinque Stati membri. 2.16. PERSONALE DELLE COMUNITÀ Per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario al personale delle Comunità, le procedure di infrazione aperte dalla Commissione riguardano l'inosservanza da parte degli Stati membri del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità e la carenza nell'attuazione dei provvedimenti nazionali che consentono la corretta applicazione dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e del Regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità. Un parere motivato è stato indirizzato alle autorità spagnole il 13 settembre 1996 per inosservanza degli obblighi che derivano dall'articolo 12, lettera b), del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità. In seguito alla concessione ai funzionari e agenti delle Comunità europee di nazionalità non spagnola di un documento destinato a fornire la prova della legalità del loro soggiorno durante il loro incarico in Spagna, la Commissione, prima di prendere una decisione sul seguito di questa procedura di infrazione, vuole assicurarsi che il documento rilasciato giustifichi, nella pratica, le preoccupazioni espresse nel parere motivato. Il Regno di Spagna, benché la Corte di giustizia abbia constatato, il 17 luglio 1997 (causa C-52/96, Commissione/Regno di Spagna), il suo inadempimento agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in materia di trasferimento dei diritti a pensione, non ha ancora adottato le disposizioni interne necessarie. Una procedura di infrazione resta di conseguenza aperta nei suoi confronti. Nello stesso settore, la Grecia si è conformata alle disposizioni statutarie approvando le misure interne che permettono il trasferimento dei diritti a pensione dei funzionari e agenti verso il regime comunitario. Di conseguenza, la Commissione ha archiviato la procedura di infrazione aperta nei suoi confronti. 2.17. STATISTICHE Gli obblighi degli Stati membri in materia statistica consistono soprattutto nel fornire delle cifre su questioni precise a intervalli regolari e sotto forme predeterminate. Nessun problema grave si pone per quanto riguarda l'applicazione dei metodi statistici o il rispetto dei termini previsti nell'applicazione effettiva del diritto comunitario direttamente applicabile. Tuttavia, dato che le autorità francesi e spagnole hanno omesso di fornire dati mensili sulle quantità e i prezzi medi dei prodotti della pesca scaricati [regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio] e delle statistiche annuali sulle catture [regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio] le procedure di infrazione già iniziate hanno seguito il loro corso nel 1998. Di fronte alla assenza di promesse di conformarsi al diritto comunitario da parte delle autorità francesi e spagnole, la Commissione ha notificato un parere motivato alla Francia e due alla Spagna. In seguito a quest'azione, la Francia ha iniziato a trasmettere i dati chiesti. La Commissione ha potuto infine archiviare questo caso dal momento che si è constatato che la Francia ha organizzato un sistema statistico adeguato per conformarsi al regolamento (CEE) n. 1382/91. Quanto alle due infrazioni della Spagna, occorre dire che le autorità spagnole hanno compiuto tutti gli sforzi per rendere il loro sistema statistico conforme ai due regolamenti sulla pesca. In effetti, le autorità spagnole hanno cominciato a trasmettere i dati richiesti e hanno così inviato un "Piano di azione globale sulle statistiche della pesca in Spagna". L'esame dell'insieme del documento ha dato un risultato positivo. La fine dei lavori per la messa in atto completa di un sistema statistico adeguato è prevista per l'inizio dell'anno prossimo. La situazione attuale lascia tuttavia sperare in una prossima archiviazione nel 1999. Per quanto riguarda il recepimento in diritto nazionale delle direttive comunitarie, occorre constatare che, in generale, la maggior parte dei ritardi nella comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento è legata alla struttura istituzionale e amministrativa interna degli Stati membri. Diversi Stati membri non avevano ancora comunicato alla Commissione i provvedimenti nazionali di recepimento di due direttive, cioè la direttiva 95/57/CE del Consiglio, relativa alla raccolta di informazioni statistiche nel settore del turismo (6 Stati membri), e la direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (14 Stati membri). L'azione della Commissione verso gli Stati membri per il rispetto dei termini previsti dalle due direttive è stata efficace. Infatti, i venti casi di infrazione aperti nel 1997 sono stati archiviati nel corso del 1998 in seguito alla comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento. La Germania, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito per la direttiva 95/57/CE, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per la direttiva 96/16/CE, hanno comunicato tutte le informazioni utili (legge nazionale o atto amministrativo) permettendo quindi di archiviare i casi di infrazione. Solo dopo l'invio da parte della Commissione di un parere motivato, invece, la Francia per la direttiva 95/57/CE e l'Irlanda per le due direttive, hanno comunicato i rispettivi provvedimenti nazionali di recepimento. Si può infine affermare che la direttiva 95/57/CE e la direttiva 96/16/CE sono ora recepite in tutti gli Stati membri. (1) Cfr. ad esempio la GU C 339 del 7.11.1998, pag. 31. (2) Cfr. la quattordicesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, GU C 332 del 3.11.1997, pag. 9. (3) Vale a dire da 1000 a 2000 fascicoli. (4) Salvo per le messe in mora fondate sull'articolo 171 del trattato e quelle relative alla mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive. (5) Cfr. la quindicesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, GU C 250 del 10.8.1998, pag. 10. (6) GU C 26 dell'1.2.1989, pag. 6. (7) Si rinvia alla quattordicesima relazione per una descrizione della comunicazione del 6 luglio 1996 e del metodo dell'8 gennaio 1997. (8) COM(1998) 296. (9) Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 28.4.1998, pag. 6). (10) Decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24). (11) COM(1998) 197 del 30.3.1998. (12) Sentenza del 26 settembre 1996, Racc. 1996, pag. I-4661. (13) Sentenza del 20 marzo 1997, Racc. 1997, pag. I-1711. (14) Sentenza del 2 ottobre 1997, Racc. 1997, pag. I-5325. (15) Non ancora pubblicato. (16) Sentenza del 9 luglio 1998, Racc. 1998, pag. I-4281. (17) Sentenza del 15 marzo 1988, Racc. 1988, pag. 1637. (18) Sentenza del 30 gennaio 1992, Racc. 1992, pag. I-425. (19) Sentenza del 26 febbraio 1991, Racc. 1991, pag. I-709. (20) Sentenza del 26 febbraio 1991, Racc. 1991, pag. I-659. (21) Sentenza del 23 marzo 1995, Racc. 1995, pag. I-499. (22) Sentenza del 22 marzo 1994, Racc. 1994, pag. I-923. (23) Sentenza del 30 novembre 1995, Racc. 1995, pag. I-4165. (24) Racc. 1998, pag. I-6197. (25) Racc. 1997, pag. I-6959. (26) COM(97) 619 del 18 novembre 1997. (27) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8. (28) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; questa direttiva codifica e abroga la direttiva 83/189/CEE e le sue modifiche ulteriori), modificata dalla direttiva 98/48/CE che estende la procedura d'informazione alle norme relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). (29) Le statistiche relative alle normative notificate nel 1996 sono pubblicate nella GU C 311 dell'11.10.1997. (30) Le statistiche relative alle normative notificate nel 1997 sono pubblicate nella GU C 281 del 10.9.1998. Occorre ricordare che il numero elevato di progetti ricevuti nel 1997 (900 progetti) si spiegava con il fatto che le autorità olandesi s'erano lanciate in un'operazione "di recupero", durante la quale avevano comunicato alla Commissione 230 testi che esse avevano adottato senza passare per la procedura di notifica. (31) Cifra relativa alle notifiche la cui scadenza non supera il 1o marzo 1999. Il periodo utile per esprimere pareri circostanziati nei confronti dei progetti di normative notificate nel 1998 si conclude il 31 marzo 1999. (32) Cifra relativa alle notifiche la cui scadenza non supera il 1o marzo 1999. Il periodo utile per esprimere pareri circostanziati nei confronti dei progetti di normative notificate nel 1998 si conclude il 31 marzo 1999 (33) Cifra relativa alle notifiche la cui scadenza non supera l'1o marzo 1999. Il periodo utile per annunciare agli Stati membri le domande di riporto nei confronti delle notifiche del 1998 si conclude il 31 marzo 1999. (34) Cifra relativa alle notifiche la cui scadenza non supera il 1o marzo 1999. Il periodo utile per annunciare agli Stati membri le domande di riporto nei confronti delle notifiche del 1998 si conclude il 31 marzo 1999. (35) Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 21 maggio 1998. (36) IP/98/311 del 1o aprile. (37) Racc. 1996, pag. I-3989. (38) GU L 71 del 17.3.1980, pag. 1. (39) GU L 188 del 20.7.1985, pag. 1. (40) Sentenza del 29 ottobre 1998, Racc. 1998, pag. I-6717. (41) Sentenza del 18 dicembre 1997, Racc. 1997, pag. I-7351. (42) Sentenza del 18 dicembre 1997, Racc. 1997, pag. I-7337. (43) Racc. 1998, pag. I-5449. (44) Racc. 1998, pag. I-4695. (45) GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25. (46) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1. (47) Racc. 1998, pag. I-823. (48) Racc. 1993, pag. I-1915. (49) Racc. 1998, pag. I-6307. (50) Racc. 1998, pag. I-6491. (51) Racc. 1998, pag. I-6307. (52) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. (53) Cfr. infra. (54) Racc. 1998, pag. I-823. (55) Racc. 1993, pag. I-5405. (56) Racc. 1993, pag. I-588. (57) GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12. (58) GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18. (59) GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34. (60) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. (61) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. (62) Ibid. pag. 19. (63) Ibid. pag. 21. (64) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. (65) GU L 216 del 12.9.1995, pag. 8; cfr. XV relazione annuale, pag. 52. (66) Causa C-155/97, Commissione/Belgio. (67) GU L 301 del 5.11.1997, pag. 27; cfr. XV relazione annuale, pag. 53. (68) La direttiva 98/59/CE, del Consiglio, relativa ai licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16) codifica e abroga le direttive 75/129/CEE e 92/56/CEE. Le direttive del Consiglio 97/74/CE (comitato di impresa europeo), 97/75/CE (congedo parentale), 98/23/CE (lavoro a tempo parziale) e 98/52/CE (onere della prova - discriminazione sul sesso) devono essere recepite soltanto da parte del Regno Unito. (69) COM(1998) 403 def. (70) COM(1998) 259 def. (71) Racc. 1995, pag. I-1457. (72) Racc. 1994, pag. I-1593. (73) Racc. 1998, pag. I -5325. (74) Racc. 1998, pag. I-1095. (75) Sentenza del 15 gennaio 1998 nella causa C-15/96, Schöning, Racc. 1998, pag. I-0047. (76) Racc. 1996, pag. I-3207. (77) Causa C-169/98. (78) Causa C-34/98. (79) Causa C-347/98. (80) Racc. 1993, pag. I-693. (81) Cause C-197/96, Commissione/Francia (Racc. 1997, pag. I-1489) e C-207/96, Commissione/Italia (Racc.1997, pag. I-6869). (82) Causa C -457/98. (83) Causa C-354/98. (84) Causa C -438/98. (85) Causa C-386/98. (86) Causa C-385/98. (87) Cause C-430/98 e C-12/99, rispettivamente. (88) Direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE e 93/103/CE. (89) Causa C-362/98, relativa alla direttiva 93/103/CE del Consiglio (lavoro a bordo dei pescherecci). (90) Causa C-364/97, Racc. 1998, pag. I-6593. (91) Causa C-410/97, Racc. 1998, pag. I-6893. (92) Direttive 91/382/CEE, 91/322/CEE, 93/88/CEE, 95/30/CE, 97/59/CE, 96/94/CE e 97/65/CE. (93) GU L 204 del 21.7.1998. (94) GU L 71 del 10.3.1998. (95) Causa C-151/96, sentenza della Corte (quinta sezione) del 12 giugno 1997, Commissione contro Irlanda, Racc. 1997, pag. I-3327. (96) Causa C-62/96, sentenza della Corte (quinta sezione) del 27 novembre 1997, Commissione contro Repubblica ellenica, Racc. 1997, pag. I-6725. (97) Cause riunite C-176/97 e C-177/97, sentenza della Corte (quinta sezione) dell'11 giugno 1998, Commissione contro Belgio e Lussemburgo, Racc. 1998, pag. I-3557. (98) Si tratta della direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto riguarda la portabilità del numero e la preselezione dell'operatore, la cui data di scadenza per il recepimento è il 31 dicembre 1998. (99) COM(1998) 80 def. (100) COM(1998) 594 def. (101) COM(1996) 500 def., 22 ottobre 1996. (102) COM(1998) 772 def., 16 dicembre 1998. (103) COM(1998) 333 def. (104) Punti da 46 a 48 della sentenza. (105) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31. (106) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. (107) GU L 248 del 30.9.1996, pag. 1. (108) GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35. (109) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. (110) GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9. (111) GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29. (112) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 1. (113) Gli articoli 69, 84 e 112 dell'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevedono misure di transizione per alcuni standard ambientali. (114) Proposta della Commissione COM(1997) 88 del 12 marzo 1997 che sostituirà la direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore in zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81). (115) Vari adeguamenti tecnici alla direttiva 67/548/CEE. (116) La prosecuzione della revisione riguarda vari aspetti della direttiva 67/548/CEE e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato di alcune sostanze e preparati pericolosi, come modificata. (117) La comunicazione data dell'11 dicembre 1998 e reca il titolo: "La clausola di revisione. Le norme in materia d'ambiente e di salute quattro anni dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea"; COM(1998) 745 def. (118) Reale decreto del 23 dicembre 1993 (protezione della popolazione e dei lavoratori contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti); decreti del governo fiammingo del 4 febbraio 1998 (valutazione delle conseguenze sull'ambiente di alcune categorie di stabilimenti perturbanti; lavori e atti diversi da stabilimenti perturbanti). (119) Decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale; cfr. anche i decreti del governo fiammingo del 4 febbraio 1998 summenzionati. (120) Decreti del governo fiammingo del 10 marzo 1998. (121) COM(1996) 511 def. (122) Cfr. in particolare gli articoli 3, 5 e l'allegato III della direttiva. (123) Decreto legge 278/97 dell'8 ottobre 1997. (124) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. (125) The Surface Waters (Dangerous Substances) (Classification) Regulations (Northern Ireland) 1998 (SR.1998 N. 397); The Surface Waters (Dangerous Substances) (Classification) (Scotland) (No. 2) Regulations 1998 (Si 1998 N. 1344). (126) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. (127) GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29. (128) Sentenza del 26 giugno 1997, causa C-329/96. (129) Causa C-256/98. (130) Sentenza dell'11 dicembre 1997, causa C-83/97. (131) GU L 248 del 30.9.1996, pag. 1. (132) GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35. (133) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19. (134) GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1. (135) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1. (136) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. (137) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 13. (138) GU C 139 del 4.5.1998, pag. 1. (139) Regolamento granducale del 17 aprile 1998 che stabilisce le informazioni che devono contenere le domande di autorizzazione di progetti di diffusione volontaria di OGM e di progetti di immissione sul mercato di OGM (Memoriale A del 28 aprile 1998, pag. 458). (140) Gentechnik-Notfallverordnung, pubblicata il 16 dicembre 1997. (141) GU C 156 del 24.5.1997, pag. 10. (142) GU C 333 del 30.10.1998, pag. 15. (143) Batterieverordnung, pubblicato il 2 aprile 1998. (144) GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1. (145) Questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e normative tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). (146) GU L 298 del 7.11.1998, pag. 19. (147) Sentenza del 28 febbraio 1991, Commissione contro Italia, causa C-360/87, Raccolta 1991, pag I-791, punti 30 e 31. (148) Causa C-102/96; cfr. Tredicesima relazione annuale (1995). ALLEGATO I L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI Tabella 1.1 I mezzi di accertamento delle infrazioni >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 1.2 Fascicoli in corso al 31 dicembre 1998, per anno di registrazione >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.007101.EPS"> 1.3 - FASCICOLI REGISTRATI NEL 1998, PER STATO MEMBRO Tabella 1.3.1 Casi accertati d'ufficio, per Stato membro >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.007201.EPS"> Tabella 1.3.2 Denunce registrate nel 1998, per Stato membro >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.007301.EPS"> Tabella 1.3.3 Procedimenti per non comunicazione avviati nel 1998, per Stato membro (non comunicazione dei provvedimenti nazionali d'attuazione delle direttive oppure delle norme di prevenzione previste dalla direttiva 98/34/CE) >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.007401.EPS"> ALLEGATO II PROCEDURE D'INFRAZIONE - CLASSIFICAZIONE PER FASE PROCEDURALE, BASE GIURIDICA E STATO MEMBRO Tabella 2.1 Procedure d'infrazione già avviate, per fase procedurale e per Stato membro >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2.2 Procedure d'infrazione per Stato membro, fase procedurale e base giuridica >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.007801.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.007901.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.008001.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.008101.EPS"> Tabella 2.3 Procedure in corso: situazione della procedura al 31.12.1998, per Stato membro >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.008301.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.008401.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.008501.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.008601.EPS"> Tabella 2.4 Procedure in corso, al 31.12.1998, per settore >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.008801.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.008901.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.009001.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.009101.EPS"> Tabella 2.5 Decisioni di archiviazione adottate nel 1998 >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "C_1999354IT.009301.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.009401.EPS"> >PIC FILE= "C_1999354IT.009501.EPS"> Tabella 2.6 Evoluzione delle decisioni di archiviazione >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III INFRAZIONI AI TRATTATI, AI REGOLAMENTI E ALLE DECISIONI AFFARI ECONOMICI E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI AUSTRIA INFRAZIONE: 96/4512 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E073; TITOLO: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER GLI ACQUISTI FONDIARI (IMMOBILI E TERRENI) DI NON RESIDENTI 98/10/28: ARCHIVIAZIONE AUSTRIA INFRAZIONE: 95/4372 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E073; TITOLO: LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - DIRITTO DI SOGGIORNO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/29: SG (98) d/04257 BELGIO INFRAZIONE: 98/2090 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E073; TITOLO: PROCEDURA D'AUTORIZZAZIONE SUL SUPERAMENTO DI SOGLIE D'INVESTIMENTO "SNTC" PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/18: SG (98) d/12024 BELGIO INFRAZIONE: 98/2089 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E073; TITOLO: PROCEDURA D'AUTORIZZAZIONE SUL SUPERAMENTO DI SOGLIE D'INVESTIMENTO "DISTRIGAZ" PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/18: SG (98) d/12028 BELGIO INFRAZIONE: 94/5075 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E073; TITOLO: LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO DENOMINATO IN D.M. PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/04/16: SG (97) d/2920 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/12/21 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/478 SPAGNA INFRAZIONE: 96/2154 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E058;157E073;NULLA; TITOLO: RESTRIZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI ESTERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/16: SG (98) d/8696 FRANCIA INFRAZIONE: 94/2190 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E059; TITOLO: AMMISSIONE DI TITOLI AL MERCATO DEI CAPITALI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/04/14: SG (97) d/02812 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/07/08 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/245 FRANCIA INFRAZIONE: 94/2209 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E073; TITOLO: PROC. D'AUTORIZZAZIONE SUL SUPERAMENTO DI SOGLIE D'INVESTIMENTO - GOLDEN SHARE ELF-AQUITAINE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/11: SG (98) d/11608 GRECIA INFRAZIONE: 95/4535 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E073; TITOLO: RESTRIZIONI ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/04/07: SG (98) d/02935 RICORSO DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 94/2210 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E073; TITOLO: RESTRIZIONI RELATIVE A INVESTIMENTI ESTERI IN SOCIETÀ PRIVATIZZATE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/10: SG (98) d/06985 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-99/058 RICORSO DECISO NEL 1998 PORTOGALLO INFRAZIONE: 91/2097 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E058;157E221; DISCRIMINAZIONE IN TEMA DI INVESTIMENTI STRANIERI NELLE SOCIETÀ PRIVATIZZATE PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/05/29: SG (95) d/6717 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/10/14 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/367 INDUSTRIA GRECIA INFRAZIONE: 94/4276 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: CONTROLLO DI QUALITÀ DI ALCUNI ACCIAI IMPORTATI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/04: SG (98) d/11287 SVEZIA INFRAZIONE: 96/2188 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 393R2309; TITOLO: REGOLAMENTO N. 2309/93 PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/02/11: SG (98) d/01201 CONCORRENZA ITALIA INFRAZIONE: 93/2181 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E003;157E005;157E085; SPEDIZIONIERI IN DOGANA PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/06/21: SG (95) d/7832 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 96/02/09 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/035 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/06/18 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE BELGIO INFRAZIONE: 95/2313 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E086;157E090;157E169; TITOLO: SISTEMA DI DIRITTI DI ATTERRAGGIO IN VIGORE ALL'AEROPORTO DI BRUXELLES NAZIONALE 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 97/04/23 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-97/155 DATA DELLA DECISIONE DI RITIRO: 98/05/18 SPAGNA INFRAZIONE: 91/0755 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E034;157E037;157E048; DIRITTI ESCLUSIVI RELATIVI ALL'ELETTRICITÀ 98/06/24: ARCHIVIAZIONE FRANCIA INFRAZIONE: 91/0751 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E034;157E037; DIRITTI ESCLUSIVI RELATIVI AL GAS + ELETTRICITÀ 98/06/24: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 91/0757 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E034;157E037; DIRITTI ESCLUSIVI RELATIVI ALL'ELETTRICITÀ 98/06/24: ARCHIVIAZIONE PAESI BASSI INFRAZIONE: 91/0759 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E037; DIRITTI ESCLUSIVI RELATIVI ALL'ELETTRICITÀ 98/06/24: ARCHIVIAZIONE BELGIO INFRAZIONE: 89/0030 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E171;384D0508; TITOLO: AIUTO A FAVORE DI IDEALSPUN / BEAULIEU PARERE MOTIVATO INVIATO: 89/08/30: SG (89) d/11165 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 89/12/18 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-89/375 DATA-SENTENZA: 91/02/19 SENTENZA A FAVORE DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E OCCUPAZIONE GERMANIA INFRAZIONE: 97/4182 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E051;157E052;157E059;371R1408; TITOLO: CONTRIBUTO AL KUNSTLERZOZIALVERSICHERUNG PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/07: SG (98) d/06929 RICORSO ALLA CORTE DECISO NEL 1998 GERMANIA INFRAZIONE: 94/4125 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E006;368R1612;600J1696;675J0048;689J0357;694J0245; TITOLO: OTTENIMENTO DI PRESTAZIONI FAMILIARI E PERMESSO DI SOGGIORNO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/05/23: SG (97) d/03956 GERMANIA INFRAZIONE: 95/4670 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 368R1612; TITOLO: RIFIUTO DI PAGAMENTO D'ASSISTENZA SOCIALE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/23: SG (98) d/05016 BELGIO INFRAZIONE: 98/2057 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;368R1612; TITOLO: CONCESSIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI DI RIDUZIONI TARIFFARIE PER FAMIGLIE NUMEROSE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/04: SG (98) d/11289 BELGIO INFRAZIONE: 95/4831 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E051;157E235;371R1408;683J0275; TITOLO: PRELIEVO DI CONTRIBUTI SOCIALI SULLE PENSIONI BELGHE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/11/06: SG (97) d/09192 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/09/22 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/347 BELGIO INFRAZIONE: 96/4042 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 371R1408; TITOLO: CUMULO TRA PENSIONI, DI CUI UNO FONDATO SU CONTRIBUTI VOLONTARI 98/12/02: ARCHIVIAZIONE BELGIO INFRAZIONE: 96/4041 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 371R1408; TITOLO: AUTORIZZAZIONE MEDICA PER UN SOGGIORNO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/08/07: SG (97) d/06840 BELGIO INFRAZIONE: 89/0457 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E128;157E171; FINANZIAMENTO DEGLI STUDENTI - DISCRIMINAZIONE A MOTIVO DELLA CITTADINANZA PARERE MOTIVATO INVIATO: 91/03/21: SG (91) d/5883 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 93/02/17 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-93/047 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 94/05/03 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 95/10/03: SG (95) d/12292 PARERE MOTIVATO EX ARTICOLO 171 CE INVIATO: 98/04/22: SG (98) d/03223 BELGIO INFRAZIONE: 88/0072 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E238; TITOLO: TASSE RISCOSSE IN COMUNI BRUX. IN OCCASIONE DI DOMANDE DOC. SOGGIORNO E LAVORO PER CITTADINI TURCHI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/04: SG (98) d/01895 98/12/02: ARCHIVIAZIONE DANIMARCA INFRAZIONE: 96/4516 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;686J0127;693J0415; TITOLO: RESTRIZIONE ALL'UTILIZZO DI UNA VETTURA, PER SCOPI PROFESSIONALI, DA PARTE DI UN LAVORATORE FRONTALIERO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/18: SG (98) d/03884 SPAGNA INFRAZIONE: 98/2059 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;368R1612; TITOLO: CONCESSIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI DI RIDUZIONI TARIFFARIE PER FAMIGLIE NUMEROSE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/28: SG (98) d/09040 SPAGNA INFRAZIONE: 96/4628 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048; TITOLO: ACCESSO ALLE OCCUPAZIONI NEL SETTORE PUBBLICO - DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/11/17: SG (98) d/09628 FRANCIA INFRAZIONE: 96/4305 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E051;371R1408; TITOLO: TITOLO DI SOGGIORNO E PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/16: SG (97) d/05734 98/12/02: ARCHIVIAZIONE: Pv (98) 1411 FRANCIA INFRAZIONE: 97/4332 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E051;371R1408; TITOLO: RIFIUTO DI CONCEDERE LE PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/09/09: SG (98) d/07572 FRANCIA INFRAZIONE: 96/4558 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E051;371R1408; TITOLO: CONTRIBUTO SOCIALE AL RIMBORSO DEL DEBITO SOCIALE E LAVORATORI FRONTALIERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/23: SG (97) d/06031 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/02/12 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/034 FRANCIA INFRAZIONE: 94/5152 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E0051; TITOLO: CALCOLO DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/16: SG (97) d/05732 FRANCIA INFRAZIONE: 93/4433 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;368R1612; TITOLO: SNCF - RIDUZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/15: SG (98) d/03849 FRANCIA INFRAZIONE: 93/4403 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 368R1612;696J0057;697J0035; CALCOLO DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ABITANTI DELLE REGIONI DI FRONTIERA PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/07/28: SG (95) d/10329 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 97/01/24 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-97/035 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/09/24 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE FRANCIA INFRAZIONE: 93/4947 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E051;371R1408; TITOLO: APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO SOCIALE GENERALIZZATO AI LAVORATORI FRONTALIERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/12/16: SG (97) d/10625 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/05/07 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/169 FRANCIA INFRAZIONE: 95/4801 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 371R1408;690J0018;693J0058;694J0103; TITOLO: SICUREZZA SOCIALE - INOSSERVANZA DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/10/17: SG (97) d/08558 GRECIA INFRAZIONE: 91/4957 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;692J0419; PERIODO DI LAVORO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI - CALCOLO DELL'ANZIANITÀ PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/05/18: SG (95) d/6530 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 96/06/04 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/187 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/03/12 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE 98/06/24: ARCHIVIAZIONE GRECIA INFRAZIONE: 90/4816 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E171;368R1612; TITOLO: DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/08/03: SG (93) d/13307 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 94/04/27 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-94/123 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 95/06/01 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 97/01/24: SG (97) d/00570 98/06/24: ARCHIVIAZIONE GRECIA INFRAZIONE: 92/4760 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059;368R1612;675J0032; DISCRIMINAZIONE A MOTIVO DELLA CITTADINANZA - STATUS DI FAMIGLIA NUMEROSA PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/05/18: SG (95) d/6528 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 96/06/03 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/185 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/10/29 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE GRECIA INFRAZIONE: 91/0583 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;368R1612;694J290; TITOLO: ACCESSO ALLE OCCUPAZIONI NEL SETTORE PUBBLICO - DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA NAZIONALITÀ PARERE MOTIVATO INVIATO: 92/07/13: SG (92) d/9438 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 94/10/26 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-94/290 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 96/07/02 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 98/07/02: SG (98) d/05296 PARERE MOTIVATO EX ARTICOLO 171 CE INVIATO: 98/12/30: SG (98) d/12490 ITALIA INFRAZIONE: 96/2208 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E048;368R1612;NEANT; TITOLO: DISCRIMINAZIONE DEI LETTORI DI LINGUA ESTERA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/05/16: SG (97) d/03767 ITALIA INFRAZIONE: 96/4630 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048; TITOLO: ACCESSO ALLE OCCUPAZIONI DI MEDICO (BOLZANO) - DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/18: SG (98) d/03879 98/12/02: ARCHIVIAZIONE: Pv (98) 1411 LUSSEMBURGO INFRAZIONE: 98/2058 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;368R1612; TITOLO: CONCESSIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI DI RIDUZIONI TARIFFARIE PER FAMIGLIE NUMEROSE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/28: SG (98) d/09042 ULTIMA DECISIONE DELLA COMMISSIONE: 98/12/02: AM - P.M.: Pv (98) 1411 LUSSEMBURGO INFRAZIONE: 91/0222 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;368R1612;693J047; TITOLO: ACCESSO ALLE OCCUPAZIONI - SETTORE PUBBLICO PARERE MOTIVATO INVIATO: 92/07/14: SG (92) d/9481 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 93/12/17 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-93/473 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 96/07/02 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 97/12/17: SG (97) d/38454 PARERE MOTIVATO EX ARTICOLO 171 CE INVIATO: 98/07/13: SG (98) d/05711 RICORSO EX ARTE 171 CE DECISO NEL 1998 PAESI BASSI INFRAZIONE: 95/4045 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 357E048;368R1612; TITOLO: PARTECIPAZIONE AL FVP (FONDO DI PENSIONE) PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/09/16: SG (98) d/07667 REGNO UNITO INFRAZIONE: 93/4738 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048; TITOLO: POSSIBILITÀ D'ESPULSIONE DEL CONIUGE NON COMUNITARIO DI UN LAVORATORE COMUNITARIO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/09: SG (98) d/4503 REGNO UNITO INFRAZIONE: 92/2247 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;368R1612; DISCRIMINAZIONE A MOTIVO DELLA CITTADINANZA - INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/11/14: SG (95) d/14062 98/12/02: ARCHIVIAZIONE AGRICOLTURA SPAGNA INFRAZIONE: 97/2227 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R3950;393R536; TITOLO: ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME DI QUOTE LATTIERE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/07: SG (98) d/03614 SPAGNA INFRAZIONE: 97/2117 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;392D0562;394D0381;394D0382;396D0449; TITOLO: NORMATIVA ESB PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/02/03: SG (98) d/00967 FRANCIA INFRAZIONE: 95/4430 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 389R1576; TITOLO: VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE CHE CONTENGONO LA PAROLA "WHISKY" PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/05/02: SG (97) d/3504 RICORSO DECISO NEL 1998 FRANCIA INFRAZIONE: 94/4466 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DI FRAGOLE SPAGNOLE PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/05/05: SG (95) d/5798 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 95/08/04 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-95/265 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 97/12/09 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE GRECIA INFRAZIONE: 95/4951 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R3479;395R1067; TITOLO: DETERMINAZIONE DI PROCEDURE E DI CONTROLLI CHE RIGUARDANO IL TABACCO GREGGIO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/11: SG (98) d/04593 RICORSO DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 97/2228 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): NULLA; TITOLO: INADEGUATA APPLICAZIONE DEL REGIME DI QUOTE LATTIERE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/04: SG (98) d/03510 TRASPORTI GERMANIA INFRAZIONE: 96/2073 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E052;389R2299;392R2407;392R2408;392R2409; TITOLO: CONCLUSIONE DI ACCORDI DI "OPEN SKY" CON GLI STATI UNITI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/16: SG (98) d/02185 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/12/18 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/476 REGNO UNITO INFRAZIONE: 95/2125 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;392R2407; TITOLO: CONCLUSIONI DI UN ACCORDO DI "OPEN SKY" CON GLI STATI UNITI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/16: SG (98) d/02191 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/12/18 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/466 SPAGNA INFRAZIONE: 96/2163 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R2408; TITOLO: TASSE AEROPORTUALI DISCRIMINATORIE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/14: SG (98) d/11702 GRECIA INFRAZIONE: 93/4037 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E059;392R2408; TITOLO: TASSE AEROPORTUALI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/11: SG (98) d/04595 IRLANDA INFRAZIONE: 96/2161 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R2408; TITOLO: TASSE AEROPORTUALI DISCRIMINATORIE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/02: SG (98) d/05255 RICORSO ALLA CORTE DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 96/2162 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R2408; TITOLO: TASSE AEROPORTUALI DISCRIMINATORIE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/14: SG (98) d/11700 PAESI BASSI INFRAZIONE: 96/2165 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R2408; TITOLO: TASSE AEROPORTUALI DISCRIMINATORIE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/14: SG (98) d/11690 PORTOGALLO INFRAZIONE: 96/2164 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R2408; TITOLO: TASSE AEROPORTUALI DISCRIMINATORIE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/30: SG (98) d/05145 RICORSO ALLA CORTE DECISO NEL 1998 REGNO UNITO INFRAZIONE: 94/4653 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E0006;157E0059;392R2408; TITOLO: INTRODUZIONE DI UNA NUOVA TASSA SUI PASSEGGERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/23: SG (98) d/05024 BELGIO INFRAZIONE: 93/2101 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; ACCORDI DI RIPARTIZIONE DEL CARICO CON PAESI TERZI IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/12/21: SG (95) d/16798 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO 97/05/05 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-97/176 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/06/11 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE 98/12/02: ARCHIVIAZIONE INFRAZIONE: 95/2161BELGIO BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; TITOLO: ACCORDI CON I PAESI CMEAOC PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/16: SG (97) d/04503 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO 98/05/25 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/201 BELGIO INFRAZIONE: 91/0600 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE PREVISTE DA UN ACCORDO UEBL-TOGO PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/10/11: SSG (93) d/1634 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/05/08 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/171 BELGIO INFRAZIONE: 91/0601 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE PREVISTE DA UN ACCORDO BELGIO-ZAIRE PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/10/11: SG (93) d/16346 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/05/08 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/170 BELGIO INFRAZIONE: 90/0354 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E048;157E052;157E058; NAVI COMMERCIALI - BANDIERA PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/06/04: SG (93) d/9153 RICORSO DECISO NEL 1998 SPAGNA INFRAZIONE: 93/2100 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; ACCORDI DI RIPARTIZIONE DEL CARICO CON PAESI TERZI IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/12/06: SG (95) d/15599 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 97/06/27 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-97/238 98/06/24: ARCHIVIAZIONE SPAGNA INFRAZIONE: 91/0469 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NEI TRASPORTI MARITTIMI TRA LA SPAGNA E IL GABON PARERE MOTIVATO INVIATO: 94/01/19: SG (94) d/7 98/06/24: ARCHIVIAZIONE FRANCIA INFRAZIONE: 96/2168 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052; TITOLO: CONDIZIONI D'ATTRIBUZIONE DELLA BANDIERA FRANCESE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/14: SG (98) d/11714 FRANCIA INFRAZIONE: 95/2198 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R3577; TITOLO: CABOTAGGIO MARITTIMO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/04/25: SG (97) d/3208 RICORSO DECISO NEL 1998 GRECIA INFRAZIONE: 96/2014 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; TITOLO: TRASPORTO MARITTIMO - MANTENIMENTO DI UNA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRARIA AL REGOLAMENTO (CEE) n. 4055/86 PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/04/06: SG (98) d/02867 98/06/24: ARCHIVIAZIONE GRECIA INFRAZIONE: 90/0356 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E007;157E048;157E052;157E221; NAVI COMMERCIALI - BANDIERA PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/07/27: SG (93) d/12698 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 96/03/07 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/062 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 97/11/27 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 98/09/24: SG (98) d/07968 IRLANDA INFRAZIONE: 90/0357 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E007;157E048;157E052;157E058;157E171; NAVI COMMERCIALI - BANDIERA PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/06/18: SG (93) d/10001 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATA: 96/05/06 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/151 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 97/06/12 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 98/09/23: SG (98) d/07925 ITALIA INFRAZIONE: 97/4482 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; TITOLO: TASSA SULL'IMBARCO O LO SBARCO DEI PASSEGGERI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/14: SG (98) d/11696 ITALIA INFRAZIONE: 95/2197 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R3577; TITOLO: CABOTAGGIO MARITTIMO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/03/11: SG (97) d/1926 98/06/24: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 93/2105 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; ACCORDI DI DIVISIONE DEL CARICO CON I PAESI TERZI IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/12/21: SG (95) d/16796 98/06/24: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 95/2165 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; TITOLO: ACCORDI CON I PAESI CMEAOC PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/10/31: SG (97) d/08968 98/10/07: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 91/2148 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E048;157E052;157E058;157E221; NAVI COMMERCIALI - CONDIZIONI PER OTTENERE LA BANDIERA PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/06/30: SG (93) d/10928 98/06/24: ARCHIVIAZIONE LUSSEMBURGO INFRAZIONE: 95/2162 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; TITOLO: ACCORDI CON I PAESI CMEAOC PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/29: SG (97) d/06336 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATA: 98/05/24 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/202 LUSSEMBURGO INFRAZIONE: 93/2102 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; ACCORDI DI DIVISIONE DEL CARICO CON I PAESI TERZI IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/12/21: SG (95) d/16800 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 97/05/05 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-97/177 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/06/11 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE 98/12/02: ARCHIVIAZIONE PAESI BASSI INFRAZIONE: 90/0358 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E007;157E048;157E052;157E058;157E221; NAVI COMMERCIALI - BANDIERA PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/06/30: SG (93) d/10930 PORTOGALLO INFRAZIONE: 95/2163 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; TITOLO: ACCORDI CON I PAESI CMEAOC PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/06: SG (97) d/04244 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/02/27 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/062 PORTOGALLO INFRAZIONE: 95/2164 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 386R4055; TITOLO: ACCORDI DI DIVISIONE DI CARICO CON PAESI TERZI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/06: SG (97) d/04240 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/03/27 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/084 BELGIO INFRAZIONE: 96/2040 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 394R2978; TITOLO: TRASPORTO MARITTIMO - NON COMUNICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 2978/94 PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/02/07: SG (97) d/00945 98/06/24: ARCHIVIAZIONE PERSONALE DELLE COMUNITÀ SPAGNA INFRAZIONE: 93/2297 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 165FPRI;165FPRO; TITOLO: PERMESSO DI SOGGIORNO PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/09/13: SG (96) d/08014 SPAGNA INFRAZIONE: 91/2315 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 368R0259; TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALLA PENSIONE PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/12/13: SG (93) d/20161 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 96/01/21 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/052 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 97/07/17 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE GRECIA INFRAZIONE: 93/2139 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 368R0259; MUTAMENTO DELL'ATTUALE REGIME PENSIONISTICO VERSO IL REGIME DI TIPO COMUNITARIO PARERE MOTIVATO INVIATO: 95/08/14: SG (95) a/10881 98/10/07: ARCHIVIAZIONE AMBIENTE BELGIO INFRAZIONE: 97/2165 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R0880; TITOLO: INADEGUATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 880/92 PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/06: SG (98) d/06865 RICORSO DECISO NEL 1998 GRECIA INFRAZIONE: 96/2151 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 393R1836; TITOLO: NON COMUNICAZIONE DELLE MISURE DI RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 1836/93. PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/06: SG (98) d/06873 RICORSO DECISO NEL 1998 ULTIMA DECISIONE DELLA COMMISSIONE: 98/12/02: RICORSO : Pv (98) 1411 GRECIA INFRAZIONE: 93/4663 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 382R3626;397R0338; TITOLO: Cites - ATENE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/06: SG (98) d/03579 RICORSO DECISO NEL 1998 PORTOGALLO INFRAZIONE: 96/2153 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 393R1836; TITOLO: INADEGUATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 1836/93 PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/23: SG (98) d/: 05026 RICORSO DECISO NEL 1998 PESCA BELGIO INFRAZIONE: 90/0248 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E034;157E048;157E052;157E058;381R3796;383R0170; REQUISITI RILASCIO LICENZA E/O BANDIERA PESCHERECCI PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/03/23: SG (93) d/4629 RICORSO DECISO NEL 1998 DANIMARCA INFRAZIONE: 93/2219 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 383R0170;387R2241;389R4047; TITOLO: INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO (1990) PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/24: SG (98) d/06263 SPAGNA INFRAZIONE: 88/0356 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 382R2057;387R2241; OBBLIGO DI COOPERAZIONE - ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PARERE MOTIVATO INVIATO: 89/11/20: SG (89) d/14536 98/12/02: ARCHIVIAZIONE SPAGNA INFRAZIONE: 92/2256 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 383R0170;387R2241;389R4047; TITOLO: INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/08: SG (97) d/05307 FRANCIA INFRAZIONE: 90/0418 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 383R0170;387R2241;387R3977; INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO - PESCA ECCESSIVA 1988 PARERE MOTIVATO INVIATO: 92/09/29: SG (92) d/12966 ULTIMA DECISIONE DELLA COMMISSIONE: 98/12/02: RICORSO - ESECUZIONE SENZA INDUGIO: Pv (98) 1411 FRANCIA INFRAZIONE: 84/0445 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E171;382R2057;383R0171; TITOLO: PESCA; PESCA - INADEGUATO CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE PARERE MOTIVATO INVIATO: 86/11/18: SG (86) d/13614 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 88/02/29 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-88/064 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 91/06/11 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 93/10/11: SG (93) d/16336 PARERE MOTIVATO EX ARTICOLO 171 CE INVIATO: 96/04/17: SG (96) d/03959 FRANCIA INFRAZIONE: 92/2258 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 383R0170;387R2241;389R4047; TITOLO: INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/04: SG (97) d/04238 RICORSO DECISO NEL 1998 GRECIA INFRAZIONE: 90/0328 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E048;157E052;157E058;157E171;157E221;383R0170; REQUISITI RILASCIO LICENZA E/O BANDIERA PESCHERECCI PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/07/27: SG (93) d/12698 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 96/03/07 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/062 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 97/11/27 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 98/09/24: SG (98) d/07968 ITALIA INFRAZIONE: 90/0332 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E048;157E052;157E058;157E221;383R0170; REQUISITI RILASCIO LICENZA E/O BANDIERA PESCHERECCI PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/03/11: SG (93) d/3851 98/06/24: ARCHIVIAZIONE PORTOGALLO INFRAZIONE: 89/2109 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E030;157E034;157E052; REQUISITI RILASCIO LICENZA E/O BANDIERA PESCHERECCI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/30: SG (98) d/09144 REGNO UNITO INFRAZIONE: 92/4211 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E007;157E052;383R0173; TITOLO: MODALITÀ D'ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI PESCA NEL 1992 PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/01/14: SG (98) d/00277 REGNO UNITO INFRAZIONE: 91/0637 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 383R0170;387R2241;387R3977;388R4194; INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO - PESCA ECCESSIVA 1988 PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/04/17: SG (96) d/3961 RICORSO ALLA CORTE DECISO NEL 1997 REGNO UNITO INFRAZIONE: 87/0398 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 382R2057;383R0170;385R3721;385R3732; TITOLO: ECCESSO DI PESCA 1985-1986 PARERE MOTIVATO INVIATO: 89/02/09: SG (89) d/1749 RICORSO DECISO NEL 1998 MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI FINLANDIA INFRAZIONE: 96/2033 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E006;157E008; TITOLO: ACCESSO AD ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO FINLANDESE SOGGETTO AD UN'AUTORIZZAZIONE PER GLI STRANIERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/30: SG (98) d/12494 ITALIA INFRAZIONE: 94/4523 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA - APPALTO ATTRIBUITO AD UNA SOCIETÀ PUBBLICA ITALIANA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/10/24: SG (97) d/08732 98/12/02: ARCHIVIAZIONE GERMANIA INFRAZIONE: 96/4170 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: OSTACOLI ALLE IMPORTAZIONI DI INTEGRATORI VITAMINICI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/30: SG (98) d/12510 GERMANIA INFRAZIONE: 94/4521 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: APPALTI PUBBLICI - DISCRIMINAZIONE DEI PRODOTTI FABBRICATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/04/07: SG (98) d/02900 98/12/02: ARCHIVIAZIONE GERMANIA INFRAZIONE: 91/4782 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; LIQUORE "ADVOCAAT" - OBBLIGO DI PRECISARE NELL'ETICHETTATURA L'IMPIEGO DI BETACAROTENE PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/07/10: SG (96) d/06268 98/06/24: ARCHIVIAZIONE AUSTRIA INFRAZIONE: 96/4270 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: IMPORTAZIONE DI SALSICCIA (SALAMI) PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/29: SG (98) d/04259 AUSTRIA INFRAZIONE: 95/2153 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E30;157E37; TITOLO: MONOPOLIO DEI TABACCHI LAVORATI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/05/21 BELGIO INFRAZIONE: 96/4808 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: IMPORTAZIONE PARALLELA DEI PRODOTTI FARMACEUTICI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/18: SG (98) d/12026 BELGIO INFRAZIONE: 95/2037 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/02/04: SG (98) d/00965 RICORSO DECISO NEL 1998 BELGIO INFRAZIONE: 91/2245 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E031;157E032;157E033;157E034;157E035;157E036; TITOLO: UTILIZZO DI AEREI ULTRA LEGGERI MOTORIZZATI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/23: SG (98) d/02363 BELGIO INFRAZIONE: 82/0316 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; RIFIUTO DI RILASCIARE LICENZE PER L'IMPORTAZIONE DI CODEINA PARERE MOTIVATO INVIATO: 83/09/19: SG (83) d/11374 98/06/24: ARCHIVIAZIONE SPAGNA INFRAZIONE: 95/4849 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: VENDITA DI TÈ ALLA RINFUSA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/07: SG (97) d/05199 SPAGNA INFRAZIONE: 93/2226 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AL CIOCCOLATO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/29: SG (98) d/06507 SPAGNA INFRAZIONE: 95/4198 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036;157E171; TITOLO: IMMATRICOLAZIONE DI UN'AUTOMOBILE - CONTROLLO TECNICO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/12/03: SG (97) d/10049 FRANCIA INFRAZIONE: 97/4419 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: OSTACOLO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PISCINE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/11/23: SG598) d/10966 FRANCIA INFRAZIONE: 97/4239 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: SEQUESTRO DI PEZZI DI RICAMBIO IN TRANSITO-PROTEZIONE DEI DISEGNI E MODELLI (FALSIFICAZIONE) PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/24: SG (98) d/06273 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 99/02/02 N.DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-99/023 FRANCIA INFRAZIONE: 96/4209 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: RIFIUTO DI RILASCIARE UN CERTIFICATO DI NAVIGABILITÀ INDIVIDUALE PER UN ELICOTTERO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/18: SG (98) d/04934 FRANCIA INFRAZIONE: 95/2175 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: MATERIALI E OGGETTI DI GOMMA AL CONTATTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/12/03: SG (97) d/10079 FRANCIA INFRAZIONE: 95/2176 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: AUSILII TECNOLOGICI UTILIZZATI NELL'ELABORAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/27: SG (98) d/02456 FRANCIA INFRAZIONE: 92/4438 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: BEVANDE ALCOLICHE DI UN TASSO D'ALCOOL SUPERIORE A 250 PER VOLUME; CONTRIBUTI; ETICHETTATURA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/07: SG (97) d/05215 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/09/01 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/326 FRANCIA INFRAZIONE: 93/2067 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: SOSTANZE AGGIUNTE NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/26: SG (98) d/08993 FRANCIA INFRAZIONE: 94/2150 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: PREPARAZIONI ENZIMATICHE IN ALCUNE DERRATE E BEVANDE PER USO UMANO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/15: SG (98) d/03853 FRANCIA INFRAZIONE: 94/2201 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: SANITÀ PUBBLICA - ESIGENZA DI REGISTRAZIONE DEI REATTIVI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/10: SG (98) d/06961 RICORSO ALLA CORTE DECISO NEL 1998 FRANCIA INFRAZIONE: 93/2222 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; PREPARATI A BASE DI FOIE-GRAS PARERE MOTIVATO INVIATO: 94/10/14: SG (94) d/14519 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 96/05/31 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-96/184 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/10/22 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE FRANCIA INFRAZIONE: 94/4226 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL BARBECUE RECTELLA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/19: SG (98) d/03925 RICORSO DECISO NEL 1998 FRANCIA INFRAZIONE: 85/0269 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; RIFIUTO DI CONCEDERE LICENZE PER L'IMPORTAZIONE DI CODEINA PARERE MOTIVATO INVIATO: 87/11/12: SG (87) d/13711 98/06/24: ARCHIVIAZIONE FRANCIA INFRAZIONE: 91/0555 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; PUNZONE DI RESPONSABILITÀ PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI IN METALLI PREZIOSI PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/07/10: SG (96) d/06266 FRANCIA INFRAZIONE: 91/0562 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALLE PASTE ALIMENTARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/29: SG (98) d/06501 RICORSO DECISO NEL 1998 GRECIA INFRAZIONE: 95/4580 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: PREZZO DELLE MEDICINE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/09/23: SG (97) d/07834 RICORSO DECISO NEL 1998 GRECIA INFRAZIONE: 96/4609 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: OSTACOLI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI COMPLEMENTI DIETETICI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/31: SG (98) d/07391 GRECIA INFRAZIONE: 92/2222 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: MAGAZZINAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/17: SG (97) d/04572 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/11/06 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/398 IRLANDA INFRAZIONE: 92/2085 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; IMPORTAZIONE DI OPERE IN METALLI PREZIOSI PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/11/11: SG (96) d/09650 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 99/02/05 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-99/030 IRLANDA INFRAZIONE: 89/0335 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; REGOLAMENTAZIONE SUI PREZZI DEI TABACCHI PARERE MOTIVATO INVIATO: 90/07/12: SG (90) d/24400 ITALIA INFRAZIONE: 97/4579 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PER SPORTIVI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/18: SG (98) d/12016 ITALIA INFRAZIONE: 95/2314 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: CIOCCOLATO E PRODOTTI AL CIOCCOLATO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/29: SG (98) d/06503 ITALIA INFRAZIONE: 96/2243 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: LEGGE SUI PESI E MISURE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/23: SG (98) d/02377 ITALIA INFRAZIONE: 93/4698 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; OSTACOLI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI PER SPORTIVI PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/09/04: SG (96) d/07694 98/06/24: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 92/2116 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; IMPORTAZIONE DI OPERE IN METALLI PREZIOSI PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/03/08: SG (96) d/02953 RICORSO DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 93/4146 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E171; TITOLO: OMOLOGAZIONE E IMMATRICOLAZIONE DI UN VEICOLO (DISPOSITIVO DI RIMORCHIO) PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/04/07: SG (98) d/02937 ITALIA INFRAZIONE: 91/4303 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; FORNITURA DI APPARECCHIATURE PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/06/18: SG (93) d/10007 98/06/24: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 94/4883 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DI BEVANDE NON ALCOLICHE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/09/23: SG (97) d/07828 ITALIA INFRAZIONE: 94/4248 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036;157E171; TITOLO: PREZZO DELLE MEDICINE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/09/09: SG (98) d/07570 ITALIA INFRAZIONE: 90/0397 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; COMMERCIALIZZAZIONE DEL PANE INTEGRALE PARERE MOTIVATO INVIATO: 91/03/18: SG (91) d/5566 98/06/24: ARCHIVIAZIONE PAESI BASSI INFRAZIONE: 97/2060 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: REGOLAMENTAZIONE DEL 24.5.1996 RELATIVA ALL'AGGIUNTA DI MICRO-PRODOTTI ALIMENTARI AI PRODOTTI ALIMENTARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/31: SG (987) d/07383 PAESI BASSI INFRAZIONE: 94/5125 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VITAMINIZZATI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/09/23: SG (97) d/07832 RICORSO DECISO NEL 1998 PAESI BASSI INFRAZIONE: 94/4810 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036;157E171; TITOLO: OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DI MARGARINA VITAMINIZZATA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/31: SG (98) d/07377 PAESI BASSI INFRAZIONE: 94/4075 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030;157E036; TITOLO: IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI ARRICCHITI IN VITAMINE E IN FERRO PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/09/23: SG (97) d/07824 RICORSO DECISO NEL 1998 PORTOGALLO INFRAZIONE: 92/2082 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; IMPORTAZIONE DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/02/24: SG (97) d/01372 98/06/24: ARCHIVIAZIONE REGNO UNITO INFRAZIONE: 82/0320 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; RIFIUTO DI RILASCIARE LICENZE PER L'IMPORTAZIONE DI CODEINA PARERE MOTIVATO INVIATO: 83/09/06: SG (83) d/10910 98/06/24: ARCHIVIAZIONE REGNO UNITO INFRAZIONE: 89/0034 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; LICENZE SUI BREVETTI PARERE MOTIVATO INVIATO: 89/08/28: SG (89) d/11009 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 90/01/31 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-90/030 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 92/02/18 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE BELGIO INFRAZIONE: 95/4631 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: IMPORTAZIONE PARALLELA DI ANTIPARASSITARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/09/22: SG (97) d/07778 98/12/02: ARCHIVIAZIONE SVEZIA INFRAZIONE: 95/4466 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: IMPORTAZIONE DI AUTOCISTERNE PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/31: SG (98) d/07385 SVEZIA INFRAZIONE: 95/4665 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E030; TITOLO: OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DEI SERBATOI A PRESSIONE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/11: SG (98) d/04601 GERMANIA INFRAZIONE: 96/4509 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E059; TITOLO: TRASFERTA DI LAVORATORI NEL QUADRO DI UN GRUPPO DI LAVORO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/22: SG (98) d/12233 GERMANIA INFRAZIONE: 95/4563 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: RESTRIZIONI AI MOVIMENTI DI CITTADINI DI PAESI TERZI NEL QUADRO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/07: SG (98) d/06915 GERMANIA INFRAZIONE: 95/4441 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E006;157E059; TITOLO: AZIONE PRESSO LE GIURISDIZIONI NAZIONALI - SOMME RISCOSSE DA SOCIETÀ NON STABILITE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/08: SG (98) d/05439 GERMANIA INFRAZIONE: 92/4643 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: OBBLIGO DI STABILIRE UNA FILIALE IN GERMANIA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/11/12: SG (97) d/09388 AUSTRIA INFRAZIONE: 96/4150 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI PAGAMENTO DI SALARI DEI LAVORATORI IN TRASFERTA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/25: SG (98) d/04040 RICORSO DECISO NEL 1998 BELGIO INFRAZIONE: 96/2248 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E006;157E048;157E052;157E059; TITOLO: PRELIEVO DI TASSA DISCRIMINATORIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ D'ELETTRICITÀ BELGA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/11/23: SG (98) d/10968 BELGIO INFRAZIONE: 95/2105 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059; TITOLO: RESTRIZIONI NEL SETTORE DELLE IMPRESE DI SICUREZZA PRIVATA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/10: SG (97) d/04325 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/09/29 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/355 BELGIO INFRAZIONE: 95/4687 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE COME IMPRESA PER IL RICORSO A LAVORATORI NON COMUNITARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/09/09: SG (98) d/07562 BELGIO INFRAZIONE: 94/7018 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E228; TITOLO: RIFIUTO DI REGISTRAZIONE COME IMPRENDITORE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/12: SG (97) d/04413 98/12/02: ARCHIVIAZIONE BELGIO INFRAZIONE: 94/4878 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E057; TITOLO: LEGGE SULLE ASBL - OBBLIGO DI AVERE ALMENO UN SOCIO BELGA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/19: SG (97) d/04618 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/05/08 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/172 RICORSO DECISO NEL 1998 BELGIO INFRAZIONE: 93/4136 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: FOTOGRAFIE AEREE - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/19: SG (97) d/04620 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/05/28 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/203 BELGIO INFRAZIONE: 93/4042 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: IMPOSIZIONE DI INDENNITÀ E CONTRIBUTI PER LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COSTRUZIONE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/23: SG (98) d/02371 RICORSO DECISO NEL 1998 BELGIO INFRAZIONE: 89/5019 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/23: SG (98) d/02369 BELGIO INFRAZIONE: 90/2171 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: PAGAMENTO DI BOLLI DI FEDELTÀ O INTEMPERIE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/23: SG (98) d/02365 RICORSO DECISO NEL 1998 SPAGNA INFRAZIONE: 95/2181 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E06;157E220;NEANT; TITOLO: CAUTIO JUDICATUM SOLVI E DISCRIMINAZIONE NAZIONALE PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/08: SG (98) d/05483 RICORSO DECISO NEL 1998 SPAGNA INFRAZIONE: 92/5178 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059;157E073; TITOLO: INVESTIMENTI ESTERI IN SPAGNA - OBBLIGO DI PASSARE PER UN NOTAIO SPAGNOLO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/01/27: SG (98) d/00745 RICORSO DECISO NEL 1998 SPAGNA INFRAZIONE: 94/4103 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059; ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/06/11: SG (96) d/05299 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 97/03/19 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-97/114 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 98/10/29 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE FRANCIA INFRAZIONE: 97/4423 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E52;157E59; TITOLO: OSTACOLI ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO NEL SETTORE DEGLI SPETTACOLI CIRCENSI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/14: SG (98) d/08561 FRANCIA INFRAZIONE: 94/4879 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052; TITOLO: DIRITTO DI STABILIMENTO COME ARMAIOLO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/10: SG (98) d/06959 FRANCIA INFRAZIONE: 94/5128 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; LIBERA PRESTAZIONE SERVIZI: AGENZIE DI INDOSSATRICI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/05: SG (98) d/01925 RICORSO DECISO NEL 1998 FRANCIA INFRAZIONE: 96/4272 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: BOTTIGLIE DI CLORO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/09/30: SG (98) d/08170 GRECIA INFRAZIONE: 94/2262 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E059; TITOLO: DIVIETO AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/06: SG (98) d/06869 98/12/02: ARCHIVIAZIONE IRLANDA INFRAZIONE: 94/4719 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: GIOCHI D'AZZARDO - GAMING AND LOTTERIES ACT 1956 PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/02/03: SG (98) d/00896 ITALIA INFRAZIONE: 95/2068 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059; TITOLO: RESTRIZIONI DISCRIMINATORIE NEL SETTORE DEI SERVIZI DI SICUREZZA PRIVATA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/07/08: SG (98) d/05443 RICORSO DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 97/4114 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E06;157E52;157E59; TITOLO: SANZIONI DISCRIMINATORIE INFLITTE AD UN CITTADINO TEDESCO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/02: SG (98) d/08219 ITALIA INFRAZIONE: 96/2246 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: OSTACOLI LEGISLATIVI ALL'ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/18: SG (98) d/03872 RICORSO DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 94/5095 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E059;157E171; TITOLO: NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI FIERE E DI ESPOSIZIONI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/18: SG (98) d/03868 RICORSO DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 91/2236 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059;157E73; TITOLO: RESTRIZIONI AI TRASFERIMENTI AFFERENTI ALLA REMUNERAZIONE DI SERVIZI DI INTERMEDIARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/05/05: SG (97) d/3561 98/10/28: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 93/2300 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E006;157E052;157E059; TITOLO: RESTRIZIONI ESERCIZIO ATTIVITÀ CONSULENTI CIRCOLAZIONE STRADALE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/07/14: SG (97) d/05637 RICORSO DECISO NEL 1998 ITALIA INFRAZIONE: 94/2146 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; OSTACOLI LEGISLATIVI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/03/12: SG (96) d/2996 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/10/05 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/358 LUSSEMBURGO INFRAZIONE: 92/4468 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: MONOPOLIO SUL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/04/15: SG (98) d/03073 PAESI BASSI INFRAZIONE: 94/4906 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: ESIGENZA DI ELEGGERE DOMICILIO NEI PAESI BASSI PER CHIEDERE REGISTRAZIONE DI UN BREVETTO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/31: SG (98) d/07379 PORTOGALLO INFRAZIONE: 96/2245 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E006;157E059; TITOLO: FOTOGRAFIA AEREA - DISCRIMINAZIONE IN BASE A NAZIONALITÀ PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/18: SG (98) d/03880 RICORSO DECISO NEL 1998 PORTOGALLO INFRAZIONE: 93/5030 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059; ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/19: SG (97) d/04622 98/10/07: ARCHIVIAZIONE GERMANIA INFRAZIONE: 92/4835 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E059; TITOLO: LEGISLAZIONE FISCALE ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FISCALI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/09/22: SG (97) d/07776 BELGIO INFRAZIONE: 95/4302 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E057; TITOLO: RIFIUTO D'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LIEGI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/06: SG (98) d/06867 RICORSO DECISO NEL 1998 SPAGNA INFRAZIONE: 90/0388 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E048;157E052;157E059;157E171; RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GUIDA TURISTICA PARERE MOTIVATO INVIATO: 91/10/14: SG (91) d/18934 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 92/10/01 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-92/375 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 94/03/22 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE FRANCIA INFRAZIONE: 94/2278 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E171;380D1186;386D0283;391D0482; TITOLO: STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL T.O.M. PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/16: SG (98) d/04599 FRANCIA INFRAZIONE: 94/4441 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059;157E171; TITOLO: PRATICHE ANTI-CONCORRENZIALI. LAVORI SUBACQUEI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/02: SG (98) d/11233 FRANCIA INFRAZIONE: 94/2082 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052; TITOLO: ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/15: SG (98) d/03845 FRANCIA INFRAZIONE: 93/4448 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: VENDITA ALL'ASTA - MONOPOLIO DEI BANDITORI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/08/10: SG (98) d/06963 FRANCIA INFRAZIONE: 89/0645 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E005;157E048;157E052;157E059; TITOLO: RICONOSCIMENTO DIPLOMA D'INFERMIERE PSICHIATRICO PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/09/24: SG (96) d/08327 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 98/07/13 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-98/252 FRANCIA INFRAZIONE: 85/0499 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E171;380D1186;386D0283;391D0482; RIFIUTO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI NEI TERRITORI D'OLTREMARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 87/05/27: SG (87) d/6705 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 88/09/23 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-88/263 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 90/12/12 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 92/06/05: SG (92) d/7477 PARERE MOTIVATO EX ARTICOLO 171 CE INVIATO: 95/11/16: SG (95) d/14163 FRANCIA INFRAZIONE: 86/0432 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059;157E171; RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GUIDA TURISTICA PARERE MOTIVATO INVIATO: 88/05/02: SG (88) d/5345 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 89/04/28 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-89/154 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 91/02/26 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 92/05/18: SG (92) d/6574 PARERE MOTIVATO EX ARTICOLO 171 CE INVIATO: 95/11/28: SG (95) d/14850 GRECIA INFRAZIONE: 94/5108 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E059; TITOLO: DENOMINAZIONI STRANIERE NEI TITOLI DELLE SCUOLE PRIVATE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/17: SG (97) d/04533 RICORSO DECISO NEL 1998 GRECIA INFRAZIONE: 89/0165 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E059;157E171; TITOLO: REQUISITO DELLA NAZIONALITÀ PER L'APERTURA DI SCUOLE PRIVATE PARERE MOTIVATO INVIATO: 90/01/22: SG (90) d/0906 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 90/10/24 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-90/328 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 92/01/30 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 96/04/08: SG (96) d/03658 PARERE MOTIVATO EX ARTICOLO 171 CE INVIATO: 97/09/17: SG (97) d/07679 98/06/24: ARCHIVIAZIONE ITALIA INFRAZIONE: 95/2003 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059;157E060;157E171; TITOLO: DIVIETI AGLI AVVOCATI DI ALTRI STATI MEMBRI DI APRIRE UNO STUDIO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/08: SG (98) d/08362 ITALIA INFRAZIONE: 87/0071 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059;157E171; RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GUIDA TURISTICA PARERE MOTIVATO INVIATO: 88/04/20: SG (88) d/4748 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 89/05/25 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-89/180 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 91/02/26 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 95/07/05: SG (95) d/08643 PORTOGALLO INFRAZIONE: 91/0237 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059; RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GUIDA TURISTICA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/08/07: SG (97) d/06836 RICORSO DECISO NEL 1998 BELGIO INFRAZIONE: 96/2249 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): NULLA; TITOLO: MANCATA RATIFICA DELLE ULTIME VERSIONI DELLE CONVENZIONI DI BERNA E DI ROMA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/02: SG (98) d/11231 IRLANDA INFRAZIONE: 97/2047 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): NULLA; TITOLO: MANCATA RATIFICA DELL'ATTO DI PARIGI (1971) DELLA CONVENZIONE DI BERNA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/17: SG (98) d/11884 PORTOGALLO INFRAZIONE: 97/2048 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): NULLA; TITOLO: MANCATA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI ROMA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/12/17: SG (98) d/11894 GERMANIA INFRAZIONE: 94/4337 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E30;157E36;157E59; TITOLO: DIVIETO DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA VENDITA DI CD PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/10/15: SG (98) d/8623 SPAGNA INFRAZIONE: 92/4788 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E048;157E052;157E059; TITOLO: PUBBLICITÀ AEREA PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/01/31: SG (96) d/1848 98/06/24: ARCHIVIAZIONE FRANCIA INFRAZIONE: 94/4855 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E059; TITOLO: INADEGUATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE EVIN PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/11/21: SG (96) d/09951 QUESTIONI DI BILANCIO GERMANIA INFRAZIONE: 95/2126 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 390R2252; TITOLO: BURRO OLANDESE PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/10/30: SG (96) d/09346 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 97/10/07 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-97/348 ITALIA INFRAZIONE: 96/2029 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E002;389R1552; TITOLO: REGOLARIZZAZIONE DEI DIRITTI SAN MARINO PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/03/20: SG (98) d/02347 RICORSO DECISO NEL 1998 BELGIO INFRAZIONE: 95/2250 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 389R1552; TITOLO: PAGAMENTO SCAGLIONATO, RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/06/23: SG (98) d/05022 DOGANE E IMPOSIZIONE INDIRETTA GERMANIA INFRAZIONE: 91/0559 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 385R1999;386R3677; REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/02/03: SG (93) d/1740 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 94/02/14 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-94/061 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 96/09/10 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE 98/06/24: ARCHIVIAZIONE BELGIO INFRAZIONE: 84/0342 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E009;157E028;368R0950; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 85/07/25: SG (85) d/9543 DANIMARCA INFRAZIONE: 84/0343 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E009;157E028;368R0950; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 85/07/25: SG (85) d/9545 SPAGNA INFRAZIONE: 90/0078 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E028;387R2658; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 92/12/31: SG (92) d/19475 FRANCIA INFRAZIONE: 95/2238 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 392R2913; TITOLO: RAPPRESENTANZA IN DOGANA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/12/03: SG (97) d/10073 GRECIA INFRAZIONE: 86/0126 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E009;157E028;368R0950; IMPORTAZIONE DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE IN FRANCHIGIA DAI DAZI DELLA TDC PARERE MOTIVATO INVIATO: 90/05/02: SG (90) d/21649 ITALIA INFRAZIONE: 84/0345 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E009;157E028;368R0950; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 85/07/25: SG (85) d/9549 LUSSEMBURGO INFRAZIONE: 84/0346 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E009;157E028;368R0950; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 85/07/25: SG (85) d/9551 PAESI BASSI INFRAZIONE: 84/0347 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E009;157E028;368R0950; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 85/07/25: SG (85) d/9553 PORTOGALLO INFRAZIONE: 90/0079 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E028;387R2658; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/01/20: SG (93) d/00940 REGNO UNITO INFRAZIONE: 84/0126 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 377R1535; AEREI CIVILI ESONERATI DAI DAZI DOGANALI E SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATI COME AEREI MILITARI PARERE MOTIVATO INVIATO: 85/06/06: SG (85) d/6932 REGNO UNITO INFRAZIONE: 84/0344 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E009;157E028;368R0950; IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MATERIALE NON SPECIFICAMENTE MILITARE PARERE MOTIVATO INVIATO: 85/07/25: SG (85) d/9547 ITALIA INFRAZIONE: 95/2166 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 682J0199;694J0125; TITOLO: T - RIPETIZIONE TASSE INDEBITE - MODALITÀ RESTRITTIVE STABILITE DAL DIRITTO NAZIONALE PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/09/17: SG (97) d/07696 FRANCIA INFRAZIONE: 97/4487 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E095; TITOLO: TASSE ALL'IMPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI DI ELEVATA POTENZA PARERE MOTIVATO INVIATO: 98/05/15: SG (98) d/03851 RICORSO DECISO NEL 1998 FRANCIA INFRAZIONE: 92/5125 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E095; TITOLO: TASSE DISCRIMINATORIE DELLE AUTOMOBILI PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/12/22: SG (97) d/10946 RICORSO ALLA CORTE DECISO NEL 1998 GRECIA INFRAZIONE: 91/0779 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E095; TASSAZIONE DELLE AUTOVETTURE D'OCCASIONE PARERE MOTIVATO INVIATO: 93/09/07: SG (93) d/14615 1O RICORSO ALLA CORTE PRESENTATO: 95/12/01 N. DELLA CAUSA NELLA CORTE DI GIUSTIZIA: C-95/375 DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE: 97/10/23 SENTENZA A FAVORE DI: COMMISSIONE MESSA IN MORA EX ARTICOLO 171 CE INVIATA: 98/08/31: SG (98) d/07401 GERMANIA INFRAZIONE: 90/5361 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E067; TITOLO: DISCRIMINAZIONE FISCALE NEI CONFRONTI DI INVESTMENT-TRUSTS BRITANNICI PARERE MOTIVATO INVIATO: 96/08/06: SG (96) d/07318 RICORSO DECISO NEL 1998 FRANCIA INFRAZIONE: 93/2098 BASE GIURIDICA (SCRITTA IN CODICE CELEX): 157E052;157E058; TITOLO: TASSE DISCRIMINATORIE DEGLI STABILIMENTI STABILI IN FRANCIA PARERE MOTIVATO INVIATO: 97/06/19: SG (97) d/04624 98/06/24: ARCHIVIAZIONE ALLEGATO IV STATO DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE NB: Il presente allegato riprende tutte le direttive per le quali nel corso del 1998 sono sorti dei problemi di non comunicazione, non conformità o inadeguata applicazione e presenta la situazione dei procedimenti d'infrazione avviati dalla Commissione nei confronti degli Stati membri al 31 dicembre 1998.Per non comunicazione si deve intendere l'assenza totale di comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive o eventualmente anche una comunicazione incompleta di detti provvedimenti. Sommario >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 1: COMUNICAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N.B. La data indicata è quella dell'esecuzione (invio) o quella della decisione se quest'ultima non è stata eseguita nel 1998.Abbreviazioni utilizzate in questa parte: MM: messa in mora, PM: parere motivato, MMC: messa in mora complementare, PMC: parere motivato complementare, MM 171 e PM 171: messa in mora o parere motivato per mancato rispetto di una sentenza della Corte. INDUSTRIA Chimica, plastica, gomma 93/0015 Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0060 Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0028 Direttiva 96/28/CE della Commissione, del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, I, IRL, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0065 Direttiva 96/65/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, I, IRL, NL, A, P, FIN, F, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0010 Direttiva 97/10/CE della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, IRL, NL, P, FIN, F, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0016 Direttiva 97/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, FI, F, IRL, L, NL, P, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0056 Direttiva 97/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, F, FIN 97/0063 Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 1997, che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, FI, IRL, A, NL, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0064 Direttiva 97/64/CE della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, FI, F, IRL, L, NL, S 98/0003 Direttiva 98/28/CE della Commissione, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, FI, IRL, A, UK Meccanica ed elettrotecnica 93/0068 Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (impianti di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione). Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, NL, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0009 Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0016 Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0053 Direttiva 97/53/CE della Commissione, dell'11 settembre 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Apparecchi a pressione, dispositivi medici e metrologia 93/0042 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, EL, F, I, IRL, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Prodotti alimentari 93/0043 Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0003 Direttiva 95/3/CE della Commissione, del 14 febbraio 1995 recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0004 Direttiva 96/4/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0005 Direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK , EL, E, F, IRL, L, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0008 Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, L, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0011 Direttiva 96/11/CE della Commissione, del 5 marzo 1996, recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0070 Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, IRL, L, NL, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0077 Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0083 Direttiva 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0084 Direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, IRL, F, L, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0085 Direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0004 Direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, F, L, NL, FIN, P, S, UK 97/0048 Direttiva 97/48/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0060 Direttiva 97/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, F, I, L, NL, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0028 Direttiva 98/28/CE della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio (testo rilevante ai fini del SEE) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, NL, S >SPAZIO PER TABELLA> 98/0036 Direttiva 98/36/CE della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, NL, FIN Prodotti farmaceutici 92/0073 Direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, I, IRL, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 92/0074 Direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, I, IRL, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 93/0040 Direttiva 93/40/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, I, IRL, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Cosmetici 93/0035 Direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK F: recepimento parziale >SPAZIO PER TABELLA> 95/0017 Direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0001 Ventesima direttiva 97/1/CE della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, NL, A, FIN, S 97/0018 Direttiva 97/18/CE della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, IRL, I, NL, FIN, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0045 Ventunesima direttiva 97/1/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0016 Ventesima direttiva 98/1/CE della Commissione, del 5 marzo 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, EL, E, F, IRL, NL, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Industria tessile, pelletteria, abbigliamento 94/0011 Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, IRL, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0037 Direttiva 97/37/CE della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Veicoli a motore 97/0024 Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, IRL, I, L, A, FIN 97/0027 Direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, EL, E, F, IRL, I, NL, A, P, FIN, S, UK 97/0054 Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, IRL, I, L, FIN, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0014 Direttiva 98/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, EL, E, F, IRL, I, L, FIN, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0077 Direttiva 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno CONCORRENZA Telecomunicazioni 96/0019 Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne Portogallo >SPAZIO PER TABELLA> 94/0046 Direttiva 94/46/CE della Commissione, del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, F, IR, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI 86/0378 Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, A, P, FI, S, UK 91/0322 Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, A, P, FI, S, UK 92/0029 Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne L >SPAZIO PER TABELLA> 93/0103 Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 93/0104 Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, IR, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0033 Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IR, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0045 Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, A, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 95/0030 Direttiva 95/30/CE della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IR, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0063 Direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, F, L, NL, A, FI, S, UK 96/0034 Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, NL, A, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 96/0094 Direttiva 96/94/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0097 Direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0059 Direttiva 97/59/CE della Commissione, del 7 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, F, IR, NL, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0065 Direttiva 97/65/CE della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, F, IR, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> AGRICOLTURA Settore veterinario 90/0428 Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 92/0117 Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 93/0118 Direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 93/0119 Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0028 Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0042 Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0029 Direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, ES, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0068 Direttiva 95/68/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 95/0070 Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0071 Direttiva 95/71/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0022 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, L, NL, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0023 Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, L, NL, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0043 Direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, L, NL, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0090 Direttiva 96/90/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, NL, A, P, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 96/0093 Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, NL, P, FI, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0002 Direttiva 97/2/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0022 Direttiva 97/22/CE del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, IR, L, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0061 Direttiva 97/61/CE del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, L, A, P, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 97/0076 Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, ES, L, A, P 98/0099 Direttiva 98/99/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno Settore fitosanitario 96/0032 Direttiva 96/32/CE del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonché l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0033 Direttiva 96/33/CE del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0068 Direttiva 96/68/CE della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, ES, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0041 Direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F 97/0057 Direttiva 97/57/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0001 Direttiva 98/1/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0002 Direttiva 98/2/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0022 Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, IR, I, NL, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> Sementi e materiali di moltiplicazione P.M. Alimenti per animali 93/0074 Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernenti gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0039 Direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0009 Direttiva 95/9/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0010 Direttiva 95/10/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0033 Direttiva 95/33/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0053 Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, ES, NL, S >SPAZIO PER TABELLA> 95/0069 Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, ES, NL, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0024 Direttiva 96/24/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, ES, NL >SPAZIO PER TABELLA> 96/0025 Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, ES, NL >SPAZIO PER TABELLA> 96/0051 Direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, ES, NL, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0008 Direttiva 97/8/CE della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, ES, IRL, NL, A, S >SPAZIO PER TABELLA> 97/0047 Direttiva 97/47/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio (alimenti per animali) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0072 Direttiva 97/72/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, ES, IR, I, NL, A, P, S >SPAZIO PER TABELLA> 98/0019 Direttiva 98/19/CE della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, ES, IR, I, NL, A, P, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0051 Direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, S 98/0060 Direttiva 98/60/CE della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, ES, F, IR, NL, A, P, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0064 Direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK 98/0067 Direttiva 98/67/CE della Commissione, del 7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno TRASPORTI Trasporti terrestri, su strada e per via navigabile 96/0050 Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, D, L, A, UK (non applicabile DK, EL, E, IR) >SPAZIO PER TABELLA> Trasporti ferroviari e ora legale 91/0440 Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne L (recepimento parziale) >SPAZIO PER TABELLA> 95/0018 Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, , NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0019 Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, NL, A, P, FI, S, >SPAZIO PER TABELLA> Trasporti terrestri, sicurezza-tecnologia 91/0328 Direttiva 91/328/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1991, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne IRL >SPAZIO PER TABELLA> 94/0055 Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL e IRL >SPAZIO PER TABELLA> 95/0050 Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne IRL >SPAZIO PER TABELLA> 96/0047 Direttiva 96/47/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL >SPAZIO PER TABELLA> 96/0049 Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, F, L, NL, A, FIN, S, UK 96/0053 Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, EL, F, I, L, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0086 Direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 96/0087 Direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, F, L, NL, A, FI, S 96/0096 Direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, FR, L, NL, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0026 Direttiva 97/26/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, L, NL, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Trasporti aerei, sicurezza e aspetti sociali 94/0056 Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, IR, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0015 Direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, IRL, I, NL, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Trasporti aerei, politica aeroportuale, ambiente 80/0051 Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0067 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, F, NL, A, FI, UK >SPAZIO PER TABELLA> Trasporti marittimi, sicurezza e aspetti tecnici 95/0021 Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne I >SPAZIO PER TABELLA> 96/0039 Direttiva 96/39/CE della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, I, IR,NL, A, P, FIN, S >SPAZIO PER TABELLA> 96/0098 Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, EL, FR >SPAZIO PER TABELLA> 97/0034 Direttiva 97/34/CE della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, NL, A, P, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 97/0058 Direttiva 97/58/CE della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, FR, IR, I, NL, FI, S >SPAZIO PER TABELLA> 97/0070 Direttiva 97/70/CE del Consiglio, del'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK 98/0018 Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B 98/0025 Direttiva 98/25/CE del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, FI, S, UK 98/0042 Direttiva 98/42/CE della Commissione, del 19 giugno 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, FI, S, UK 98/0055 Direttiva 98/55/CE del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B TELEVISIONE SENZA FRONTIERE 97/0036 Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: P, FIN, DK AMBIENTE Aria 93/0012 Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne E >SPAZIO PER TABELLA> 96/0062 Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, F, FI, L, NL, A, S >SPAZIO PER TABELLA> 97/0068 Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK,E, FI, NL >SPAZIO PER TABELLA> Acqua 76/0160 Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, EL, F, FI, I, IR, L, NL, P, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 91/0271 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne I >SPAZIO PER TABELLA> 98/0015 Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, E, FI, L, NL >SPAZIO PER TABELLA> Ambiente naturale 92/0043 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, D, DK, E, FI, I, IR, L, NL, A, P, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Inquinamento acustico 95/0027 Direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, da apripiste e pale caricatrici Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno >SPAZIO PER TABELLA> Chimica e biotecnologie 94/0015 Direttiva 94/15/CE della Commissione, del 15 aprile 1994, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, E, EL, F, FI, I, IR, L, NL, A, P, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 94/0051 Direttiva 94/51/CE della Commissione, del 7 novembre 1994, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne L >SPAZIO PER TABELLA> 94/0069 Direttiva 94/69/CE della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, E, EL, F, FI, I, IR, L, NL, A, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0054 Direttiva 96/54/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, E, F, FI, I, IR, L, NL, A, S >SPAZIO PER TABELLA> 96/0056 Direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, F, FI, I, IR, L, NL, A, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0035 Direttiva 97/35/CE della Commissione, del 18 giugno 1997, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, E, F, FI, I, IR, L, NL, A, P, S >SPAZIO PER TABELLA> Rifiuti 94/0062 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, E, FI, I, IR, L, NL, A, S >SPAZIO PER TABELLA> 94/0067 Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, E, F, Fi, IR, L, NL, P, S >SPAZIO PER TABELLA> 96/0059 Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F, FI, IR, L, NL, A, S >SPAZIO PER TABELLA> Difesa contro le radiazioni 89/0618 Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, D, DK, E, EL, F, FI, I, IR, L, NL, A, P, UK >SPAZIO PER TABELLA> TELECOMUNICAZIONI 92/0044 Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0047 Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, IR, L, P, FI, UK >SPAZIO PER TABELLA> 95/0062 Direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0013 Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IR, I, L, A, P, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0033 Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IR, I, L, A, FI, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0051 Direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, IR, L, A, FI, UK >SPAZIO PER TABELLA> 97/0066 Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, E, I, A, P >SPAZIO PER TABELLA> 98/0010 Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, L, A, FI, UK >SPAZIO PER TABELLA> 98/0061 Direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, E, L MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI Libera circolazione delle persone e diritti dei cittadini 94/0080 Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne B >SPAZIO PER TABELLA> Appalti pubblici 90/0531 Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne E >SPAZIO PER TABELLA> 92/0013 Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL, P >SPAZIO PER TABELLA> 92/0050 Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti >SPAZIO PER TABELLA> 93/0036 Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti >SPAZIO PER TABELLA> 93/0038 Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL, E, P >SPAZIO PER TABELLA> 97/0052 Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, I, IRL, NL, FIN, S >SPAZIO PER TABELLA> Enti creditizi 95/0026 Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, NL, A, P, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> Assicurazioni 91/0371 Direttiva 91/371/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica concernente l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti >SPAZIO PER TABELLA> 92/0049 Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne E >SPAZIO PER TABELLA> 92/0096 Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti >SPAZIO PER TABELLA> 95/0026 (cfr. "Enti creditizi" supra) Borse e valori mobiliari 93/0022 Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne L >SPAZIO PER TABELLA> 95/0026 (cfr. "Enti creditizi" supra) 97/0009 Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, IRL, I, NL, FIN, UK >SPAZIO PER TABELLA> Informazione finanziaria e diritto delle società 90/0605 Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne D >SPAZIO PER TABELLA> 92/0101 Direttiva 92/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL >SPAZIO PER TABELLA> Applicazione degli articoli da 30 a 36 del trattato CE e applicazione delle clausole di salvaguardia 96/0100 Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne F, A >SPAZIO PER TABELLA> Professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche 78/0686 Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne A 78/0687 Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne A 89/0048 Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL >SPAZIO PER TABELLA> 97/0038 Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL, P >SPAZIO PER TABELLA> 98/0021 Direttiva 98/21/CE della Commissione, dell'8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F, L Libera circolazione dell'informazione. Protezione dei dati 95/0046 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: EL, P, S >SPAZIO PER TABELLA> Diritto d'autore e diritti connessi 92/0100 Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne IRL >SPAZIO PER TABELLA> 93/0083 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne IRL >SPAZIO PER TABELLA> 96/0009 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, A, FIN, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> IMPOSIZIONE INDIRETTA IVA 96/0042 Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti tranne EL >SPAZIO PER TABELLA> ENERGIA Energia elettrica 96/0092 Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: A, E 98/0075 Direttiva 98/75/CE della Commissione, del 1o ottobre 1998, recante aggiornamento dell'elenco degli enti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno Gas 98/0030 Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno Energia rinnovabile ed efficienza energetica 96/0057 Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, E, EL, F, IR, L, NL, P, A, FI, S, UK >SPAZIO PER TABELLA> 96/0060 Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: A, D, DK, EL, E, FIN, F, I, IRL, L, NL, P, S, UK 96/0089 Direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: A, D, DK, EL, E, FIN, F, I, IRL, L, NL, P, S, UK 97/0017 Direttiva 97/60/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: EL, E, F, IRL, L, NL 98/0011 Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno POLITICA DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DELLA LORO SALUTE 94/0047 Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: A, D, NL, UK, IRL, DK, SF, S, F, P >SPAZIO PER TABELLA> 95/0058 Direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno STATISTICHE 97/0077 Direttiva 97/77/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, B, DK, E, F, I, IR, L, NL, A, P, FI, UK TABELLA RIASSUNTIVA SULLO STATO DI COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE Stato della comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive (situazione al 31 dicembre 1998) >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 2: NON CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE NB 1: In questa parte le date sono indicate nell'ordine anno/mese/giorno. Le abbreviazioni sono le stesse utilizzate nella parte 1. NB 2: Le informazioni contenute, all'interno di ogni settore o sottosettore, nella presente parte dell'allegato, vanno lette per colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, tenendo presente che talvolta lo stesso fascicolo di infrazione è diviso in due colonne. INDUSTRIA Apparecchi a pressione, dispositivi medici e metrologia 376L0891 AUSTRIA N. INFRAZ: 97/2210 MM-INVIO: 98/12/30 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2166 MM-INVIO: 98/12/16 389L0392 GERMANIA N. INFRAZ: 95/4025 MM-INVIO: 98/11/25 389L0686 GERMANIA N. INFRAZ: 97/4213 PM-INVIO: 98/10/21 FRANCIA N. INFRAZ: 97/2168 MM-INVIO: 98/09/29 390L0385 SPAGNA N. INFRAZ: 93/2291 MM-INVIO: 96/03/25 392L0042 GERMANIA N. INFRAZ: 95/4082 MM-INVIO: 97/06/19 393L0042 ITALIA N. INFRAZ: 97/4813 MM-INVIO: 98/09/24 Prodotti farmaceutici 365L0065 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2076 PM: 98/10/07 389L0105 AUSTRIA N. INFRAZ: 98/4052 MM: 98/03/25 PORTOGALLO N. INFRAZ: 96/4419 MM-INVIO: 97/08/27 CONCORRENZA Telecomunicazioni e poste 394L0046 GRECIA N. INFRAZ: 98/2130 MM-INVIO: 98/05/15 396L0002 GRECIA N. INFRAZ: 97/2221(2) PM INVIO: 98/12/22 396L0019 BELGIO N. INFRAZ: 97/2217 MM-INVIO: 97/12/02 ITALIA N. INFRAZ: 98/2241 MM-INVIO: 98/08/24 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 98/2076 MM-INVIO: 98/05/27 SPAGNA N. INFRAZ: 97/2108 MM-INVIO: 97/07/03 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2072 MM-INVIO: 98/05/27 396L0019 BELGIO N. INFRAZ: 98/2071 MM-INVIO: 98/08/24 SPAGNA N. INFRAZ: 98/2153 MM-INVIO: 98/05/18 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2077 MM-INVIO: 98/07/24 SPAGNA N. INFRAZ: 98/2240 MM-INVIO: 98/12/11 GRECIA N. INFRAZ: 97/2221(1) PM-INVIO: 98/12/22 OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI 376L0207 FRANCIA N. INFRAZ: 90/2109 PM2-INVIO: 98/07/29 ITALIA N. INFRAZ: 90/2226 MM2-INVIO: 98/07/29 377L0187 ITALIA N. INFRAZ: 90/2144 MM-INVIO: 97/07/16 REGNO UNITO N. INFRAZ: 89/0537 MM2-INVIO: 96/07/29 380L0987 GRECIA N. INFRAZ: 86/0116 PM2-INVIO: 98/05/29 389L0391 BELGIO N. INFRAZ: 98/2015 MM-INVIO: 98/04/22 DANIMARCA N. INFRAZ: 95/2134 MM-INVIO: 97/06/19 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2193 PM-INVIO: 98/10/19 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2135 MM-INVIO: 97/03/04 IRLANDA N. INFRAZ: 95/2136 MM-INVIO: 97/09/29 ITALIA N. INFRAZ: 95/2137 PM-INVIO: 98/10/19 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 95/2138 MM-INVIO: 97/02/13 PAESI BASSI N. INFRAZ: 95/2139 PM INVIO: 98/12/30 AUSTRIA N. INFRAZ: 97/2149 MM-INVIO: 98/01/12 PORTOGALLO N. INFRAZ: 95/2140 MM-INVIO: 97/06/18 FINLANDIA N. INFRAZ: 97/2173 MM-INVIO: 98/04/15 SVEZIA N. INFRAZ: 98/2182 MM-INVIO: 98/08/06 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/2141 MMC-INVIO: 98/01/26 390L0269 SVEZIA N. INFRAZ: 98/2252 MM-INVIO: 98/12/30 390L270 ITALIA N. INFRAZ: 98/2224 MM-INVIO: 98/08/10 392L0085 SPAGNA N. INFRAZ: 98/2352 MM-INVIO: 98/12/11 FINLANDIA N. INFRAZ: 98/2353 MM-INVIO: 98/12/18 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2354 MM-INVIO: 98/12/11 IRLANDA N. INFRAZ: 98/2356 MM-INVIO: 98/12/18 SVEZIA N. INFRAZ: 98/2359 MM-INVIO: 98/12/30 398L0059 REGNO UNITO N. INFRAZ: 89/0536 MM2-INVIO: 96/12/04 IRLANDA N. INFRAZ: 98/2018 MM-INVIO: 98/05/18 GRECIA N. INFRAZ: 98/2327 MM-INVIO: 98/12/16 TRASPORTI Trasporti terrestri, merci 392L106 FINLANDIA N. INFRAZ: 97/2145 MM-INVIO: 98/10/16 393L0089 BELGIO N. INFRAZ: 97/2049 MM-INVIO: 98/02/12 396L0002 FINLANDIA N. INFRAZ: 98/2269 MM-INVIO: 98/10/29 Trasporti terrestri, passeggeri 391L0440 SPAGNA N. INFRAZ: 95/2243 PM-INVIO: 97/05/21 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2247 PM-INVIO: 98/01/22 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 95/2244 PM-INVIO: 97/11/24 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/2248 PM-INVIO: 98/01/22 395L0019 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2168 MM-INVIO: 98/10/16 Trasporti terrestri, sicurezza-tecnologia 391L439 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2027 MM-INVIO: 97/06/10 GRECIA N. INFRAZ: 96/2214 MMC-INVIO: 98/08/21 FRANCIA N. INFRAZ: 96/2216 PM-INVIO: 98/04/22 ITALIA N. INFRAZ: 96/2219 PM INVIO: 98/12/18 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 96/2213 MM-INVIO: 97/06/23 PAESI BASSI N. INFRAZ: 96/2220 PM INVIO: 98/12/07 AUSTRIA N. INFRAZ: 97/2028 MMC-INVIO: 98/12/30 SVEZIA N. INFRAZ: 96/2222 PM-INVIO: 98/01/22 394L0055 GERMANIA N. INFRAZ: 98/2079 MM-INVIO: 98/11/06 Trasporti aerei, sicurezza e aspetti sociali 391L670 FRANCIA N. INFRAZ: 97/2143 MM-INVIO: 98/03/05 Trasporti marittimi, sicurezza e aspetti tecnici 393L0075 BELGIO N. INFRAZ: 95/2219 PM-INVIO: 98/03/04 GERMANIA N. INFRAZ: 95/2218 PM-INVIO: 97/10/07 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2216 MMC-INVIO: 98/05/18 REGNO UNITO N. INFRAZ: 96/2170 PM-INVIO: 97/09/29 394L0057 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2023 PM-INVIO: 98/02/24 SPAGNA N. INFRAZ: 96/2211 PM-INVIO: 98/03/04 Trasporti marittimi, porti e aspetti sociali 394L0058 BELGIO N. INFRAZ: 96/2049 PM-INVIO: 98/04/06 TELEVISIONE SENZA FRONTIERE 389L0552 BELGIO N. INFRAZ: 92/2159 PM 171 - 98/12/16 FRANCIA N. INFRAZ: 92/2164 RICORSO 98/6/24 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 92/2162 MM-INVIO: 92/11/03 ITALIA N. INFRAZ : 94/4750 RICORSO RINVIO: 98/6/24 FINLANDIA N. INFRAZ: 96/2209 MMC INVIO: 97/10/28 GRECIA N. INFRAZ: 95/4452 PM RINVIO: 98/12/02 AMBIENTE Libertà d'accesso all'informazione 390L0313 BELGIO N. INFRAZ: 93/4372 PM-INVIO: 98/10/30 GERMANIA N. INFRAZ: 94/2196 RICORSO: 97/06/09 SPAGNA N. INFRAZ: 95/4678 PM-INVIO: 97/09/01 SPAGNA N. INFRAZ: 93/2197 PM-INVIO: 97/09/03 FRANCIA N. INFRAZ: 93/2058 PARERE MOTIVATO FINE DEL RINVIO: 98/12/02 PORTOGALLO N. INFRAZ: 94/4682 PM-INVIO: 98/07/06 Valutazione dell'impatto ambientale 385L0337 GERMANIA N. INFRAZ: 93/2003 PM-INVIO: 98/07/06 GERMANIA N. INFRAZ: 90/4710 RICORSO SENTENZA: 98/10/22 SPAGNA N. INFRAZ: 90/0129 DATA-INVIO-PARERE-MOTIVATO-BIS: 98/12/18 IRLANDA N. INFRAZ: 89/0425 RICORSO: 96/12/05 ITALIA N. INFRAZ: 91/0794 DATA-INVIO-PARERE-MOTIVATO-BIS: 98/09/29 PORTOGALLO N. INFRAZ: 91/2168 RICORSO: 97/04/17 REGNO UNITO N. INFRAZ: 92/5033 PM-INVIO: 98/08/10 Acqua 375L0440 ITALIA N. INFRAZ: 89/0206 DATA-INVIO-PARERE-MOTIVATO-BIS: 98/12/02 376L0160 DANIMARCA N. INFRAZ: 98/2195 PM-INVIO: 98/12/11 FINLANDIA N. INFRAZ: 98/2197 PM-INVIO: 98/12/11 376L0464 IRLANDA N. INFRAZ: 90/5220 PM-INVIO: 97/06/12 378L0659 ITALIA N. INFRAZ: 90/0211 MM2-INVIO: 97/07/03 REGNO UNITO N. INFRAZ: 92/2362 PM-INVIO: 97/07/01 379L0869 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/2035 RICORSO: 97/06/24 REGNO UNITO N. INFRAZ: 89/4571 PM-INVIO: 96/03/08 380L0068 IRLANDA N. INFRAZ: 89/0163 RICORSO: 98/09/07 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/2112 RICORSO: 97/05/12 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/2191 PM-INVIO: 98/07/06 REGNO UNITO N. INFRAZ: 91/0772 RICORSO: 96/10/15 386L0280 PORTOGALLO N. INFRAZ: 92/2358 MM2-INVIO: 98/12/11 391L0271 GRECIA N. INFRAZ: 97/2036 PM INVIO: 98/12/17 391L0676 BELGIO N. INFRAZ: 94/2239 PM-INVIO: 98/11/23 GERMANIA N. INFRAZ: 94/2237 PM-INVIO: 98/09/29 GRECIA N. INFRAZ: 96/2201 PM-INVIO: 98/12/17 FRANCIA N. INFRAZ: 96/2231 PM-INVIO: 98/04/28 ITALIA N. INFRAZ: 96/2232 PM-INVIO: 98/02/19 ITALIA N. INFRAZ: 94/2245 RICORSO: 97/05/20 PORTOGALLO N. INFRAZ: 97/2247 PM-INVIO: 98/11/12 REGNO UNITO N. INFRAZ: 96/2106 PM-INVIO: 98/06/09 Ambiente naturale 379L0409 BELGIO N. INFRAZ: 93/2123 PM-INVIO: 96/12/27 FRANCIA N. INFRAZ: 84/0121 RICORSO2: 98/10/16 N. INFRAZ: 94/4084 PM-INVIO: 98/08/05 N. INFRAZ: 94/4794 PM-INVIO: 98/08/05 ITALIA N. INFRAZ: 92/4279 DATA-INVIO-PARERE-MOTIVATO-BIS: 98/06/18 Chimica e biotecnologie 386L0609 BELGIO N. INFRAZ: 93/2218 RICORSO: 97/07/22 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2031 PM-INVIO: 98/12/18 IRLANDA N. INFRAZ: 91/2216 DATA-INVIO-PARERE-MOTIVATO-BIS: 98/12/17 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 93/2190 DATA-INVIO-PARERE-MOTIVATO-BIS: 98/06/09 390L0219 BELGIO N. INFRAZ: 93/2120 RICORSO: 97/10/01 PORTOGALLO N. INFRAZ: 97/2128 PM-INVIO: 98/07/15 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/2179 PM-INVIO: 97/09/23 Rifiuti 375L0442 GERMANIA N. INFRAZ: 90/0038 MM2-INVIO: 98/03/19 387L0101 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/2115 RICORSO: 98/12/02 394L0062 DANIMARCA N. INFRAZ: 96/4515 PM-INVIO: 98/11/06 Ambiente e industria 376L0464 BELGIO N. INFRAZ: 97/4357 PM-INVIO: 98/12/18 384L0360 PORTOGALLO N. INFRAZ: 92/2183 PM-INVIO: 98/06/30 387L0217 BELGIO N. INFRAZ: 97/2166 PM-INVIO: 98/10/15 389L0369 BELGIO N. INFRAZ: 93/2121 PM-INVIO: 98/04/24 389L0429 BELGIO N. INFRAZ: 93/2122 PM-INVIO: 98/04/24 Difesa contro le radiazioni 384L0466 SPAGNA N. INFRAZ: 91/0723 RICORSO: 96/01/24 384L0467 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 88/0487 RICORSO: 97/12/10 PAESI BASSI N. INFRAZ: 88/0488 RICORSO: 93/12/14 389L0618 GERMANIA N. INFRAZ: 93/2276 RICORSO: 97/12/10 SPAGNA N. INFRAZ: 95/2041 PARERE MOTIVATO: 98/12/09 390L0641 FRANCIA N. INFRAZ: 94/2097 RICORSO: 97/12/10 TELECOMUNICAZIONI 392L0044 PORTOGALLO N. INFRAZ: 95/2307 MMC: 98/12/16 395L0062 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2218 MM-INVIO: 97/11/21 PORTOGALLO N. INFRAZ: 97/2220 PM: 98/12/02 397L0013 BELGIO N. INFRAZ: 98/2119 PM: 98/12/16 SPAGNA N. INFRAZ: 98/2379 MM: 98/12/16 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2121 PM: 98/12/16 ITALIA N. INFRAZ: 98/2075 PM: 98/12/16 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 98/2124 PM: 98/12/16 AUSTRIA N. INFRAZ: 98/2126 PM: 98/12/02 397L0033 BELGIO N. INFRAZ: 98/2131 PM: 98/12/16 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2122 PM: 98/12/16 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 98/2125 PM: 98/12/02 MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI Libera circolazione delle persone e diritti dei cittadini 368L0360 e 373L0148 ITALIA N. INFRAZ: 97/2100 PM-INVIO: 98/05/18 393L0096 FRANCIA N. INFRAZ: 97/2084 PM: 98/12/02 Appalti pubblici 389L0665 SPAGNA N. INFRAZ: 95/2054 PM: 97/03/19 PORTOGALLO N. INFRAZ: 94/2236 RICORSO: 97/12/10 390L0531 e 393L0037 ITALIA N. INFRAZ: 94/4576 PM: 96/06/26 392L0013 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2082 RICORSO-INVIO: 97/06/17 ITALIA N. INFRAZ: 95/2071 PM: 96/06/26 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/2084 PM-INVIO: 98/07/08 392L0050, 393L0036 e 393L0037 BELGIO N. INFRAZ: 94/2289 RICORSO: 98/12/02 ITALIA N. INFRAZ: 97/4522 PM-INVIO: 98/08/10 393L0037 PORTOGALLO N. INFRAZ: 95/2149 RICORSO: 97/12/10 Assicurazioni 392L0049 FRANCIA N. INFRAZ: 96/2079 RICORSO-INVIO: 98/07/29 392L0049 e 392L0096 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2046 RICORSO-INVIO: 98/07/07 Informazione finanziaria e diritto delle società 378L0660 REGNO UNITO N. INFRAZ: 97/2235 PM: 98/12/09 383L0349 REGNO UNITO N. INFRAZ: 97/2238 PM: 98/12/09 390L0604 REGNO UNITO N. INFRAZ: 97/2242 PM: 98/12/09 390L0605 REGNO UNITO N. INFRAZ: 97/2243 PM: 98/12/09 Diritto civile e accesso alla giustizia. Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi 386L0653 ITALIA N. INFRAZ: 95/2178 RICORSO: 98/12/02 Professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche 375L0362 SPAGNA N. INFRAZ: 90/0981 PMC-INVIO: 98/08/10 377L0453 BELGIO N. INFRAZ: 96/2078 PM: 98/10/07 378L0686 ITALIA N. INFRAZ: 95/2179 RICORSO: 98/12/02 386L0017 SPAGNA N. INFRAZ: 90/0349 RICORSO-INVIO: 98/11/23 389L0048 FRANCIA N. INFRAZ: 96/2211 PM-INVIO: 98/10/15 389L0594 FRANCIA N. INFRAZ: 92/2292 RICORSO-INVIO: 98/07/10 392L0051 SPAGNA N. INFRAZ: 95/4918 PM-INVIO: 98/11/23 FISCALITÀ Assistenza reciproca 377L0799 GERMANIA N. INFRAZ: 90/6019 MMC-INVIO: 97/04/07 REGNO UNITO N. INFRAZ: 96/2196 MM-INVIO: 97/04/07 POLITICA DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DELLA LORO SALUTE 390L0314 GRECIA N. INFRAZ: 98/2275 MM-INVIO: 98/10/16 ITALIA N. INFRAZ: 96/2155 PM-INVIO: 98/12/18 393L0013 BELGIO N. INFRAZ: 94/2171 PM-INVIO: 97/12/19 GRECIA N. INFRAZ: 98/2028 MM-INVIO: 98/04/06 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2025 MM-INVIO: 98/04/06 ITALIA N. INFRAZ: 98/2026 PM-INVIO: 98/12/18 PAESI BASSI N. INFRAZ: 94/2170 PM-INVIO: 98/04/06 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2027 MM-INVIO: 98/04/06 SVEZIA N. INFRAZ: 98/2032 PM-INVIO: 98/12/21 394L047 SVEZIA N. INFRAZ: 98/2008 MM-INVIO: 98/11/23 PARTE 3: APPLICAZIONE INADEGUATA DELLE DIRETTIVE NB 1: In questa parte le date sono indicate nell'ordine anno/mese/giorno. Le abbreviazioni sono le stesse utilizzate nella parte 1. NB 2: Le informazioni contenute, all'interno di ogni settore o sottosettore, nella presente parte dell'allegato, vanno lette per colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, tenendo presente che talvolta lo stesso fascicolo di infrazione è diviso in due colonne. INDUSTRIA Norme e regolamenti tecnici 398L034 GERMANIA N. INFRAZ: 98/2312 MM-INVIO: 98/09/11 N. INFRAZ: 96/1134 MM-INVIO: 96/12/20 N. INFRAZ: 96/0227 MM-INVIO: 96/04/01 N. INFRAZ: 92/0956 PM-INVIO: 95/09/07 BELGIO N. INFRAZ: 96/0556 MM-INVIO: 96/11/05 N. INFRAZ: 96/0555 MM-INVIO: 96/11/05 N. INFRAZ: 95/0649 MM-INVIO: 95/11/06 N. INFRAZ: 98/0102 MM-INVIO: 98/03/26 FRANCIA N. INFRAZ: 96/0554 MM-INVIO: 96/11/05 N. INFRAZ: 97/0009 MM-INVIO: 97/01/28 N. INFRAZ: 97/0194 MM-INVIO: 97/07/04 N. INFRAZ: 97/0193 MM-INVIO: 97/07/04 N. INFRAZ: 98/0765 MM-INVIO: 98/02/23 N. INFRAZ: 97/0199 MM-INVIO: 98/12/17 GRECIA N. INFRAZ: 94/0621 MM-INVIO: 94/07/28 IRLANDA N. INFRAZ: 97/0007 MM-INVIO: 97/02/04 ITALIA N. INFRAZ: 96/0552 MM-INVIO: 96/11/05 PAESI BASSI N. INFRAZ: 95/0007 MM-INVIO: 95/02/22 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/0101 MM-INVIO: 98/03/26 N. INFRAZ: 98/0100 MM-INVIO: 98/03/26 REGNO UNITO N. INFRAZ: 98/2313 MM-INVIO: 98/09/22 Chimica, plastica, gomma 393L0015 GERMANIA N. INFRAZ: 97/4054 MM-INVIO: 98/05/27 SPAGNA N. INFRAZ: 94/0663 MM-INVIO: 98/08/09 Apparecchi a pressione, dispositivi medici e metrologia 373L0023 ITALIA N. INFRAZ: 95/0663 PM-INVIO: 97/01/30 388L378 FRANCIA N. INFRAZ: 97/4054 MM-INVIO: 98/09/29 389L0392 PORTOGALLO N. INFRAZ: 94/0663 PM-INVIO: 98/04/23 389L0686 PORTOGALLO N. INFRAZ: 95/2322 PM-INVIO: 97/10/15 GERMANIA N. INFRAZ: 97/4480 MM-INVIO: 98/09/24 390L0396 GERMANIA N. INFRAZ: 96/4294 MM: 96/10/16 SPAGNA N. INFRAZ: 96/4523 MM-INVIO: 97/09/18 ITALIA N. INFRAZ: 93/2294 RICORSO: 97/03/18 Settore edile 389L0106 GRECIA N. INFRAZ: 94/4276 PM-INVIO: 98/12/4 Prodotti alimentari 379L112 GRECIA N. INFRAZ: 98/4129 MM-INVIO: 98/09/04 380L777 GERMANIA N. INFRAZ: 96/2189 MM-INVIO: 98/11/25 383L0417 PAESI BASSI N. INFRAZ: 95/2309 PM-INVIO: 98/01/22 Prodotti farmaceutici 365L0065 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/4113 MM-INVIO: 96/08/28 N. INFRAZ: 94/4658 PM-INVIO: 98/02/06 PAESI BASSI N. INFRAZ: 97/4396 MM-INVIO: 97/12/08 389L0105 FINLANDIA N. INFRAZ: 97/4349 PM-INVIO: 98/12/17 CONCORRENZA 380L723, 385L413 e 393L0084 GRECIA N. INFRAZ: 96/2253 PM-INVIO: 97/11/21 396L0019 e 396L0002 GRECIA N. INFRAZ: 96/2237 PM-INVIO: 98/12/17 N. INFRAZ: 98/2100 PM-INVIO: 98/12/17 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2148 PM-INVIO: 98/12/17 N. INFRAZ: 98/2072 MM-INVIO: 98/05/27 OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI 368L0360 BELGIO N. INFRAZ: 92/2290 RICORSO: 95/10/30 PAESI BASSI N. INFRAZ: 95/4787 MMC-INVIO: 98/12/04 N. INFRAZ: 95/4823 PM-INVIO: 97/11/06 375L0117 e 379L0007 GRECIA N. INFRAZ: 91/4668 RICORSO: 98/05/18 AGRICOLTURA Settore veterinario 364L0433 e 391L0498 FRANCIA N. INFRAZ: 96/2022 PM-INVIO: 98/02/09 364L0433 GERMANIA N. INFRAZ: 93/2097 SENTENZA: 12.11.1998 364L0433, 372L0461, 389L0662 e 391L0495 REGNO UNITO N. INFRAZ: 97/2152 PM-INVIO: 98/05/26 364L0433, 371L0118, 377L0099, 391L0495, 392L0045 e 394L0065 FRANCIA N. INFRAZ: 95/4080 PM-INVIO: 98/08/24: SG(98)D/07276 372L0462, 385L0073, 390L0675 e 393L0118 BELGIO N. INFRAZ: 95/2006 PM-INVIO: 98/09/09 GRECIA N. INFRAZ: 95/2011 RICORSO: 98/12/18 385L0073 e 393L0118 GRECIA N. INFRAZ: 94/2181 RICORSO: 98/06/10 389L0108 e 391L0493 ITALIA N. INFRAZ: 96/2198 PM-INVIO: 98/08/18 390L0667 PORTOGALLO N. INFRAZ: 97/2216 PM-INVIO: 98/05/26 Sementi e materiali di moltiplicazione 366L0401 e 370L0457 FRANCIA N. INFRAZ: 97/2002 PM-INVIO: 98/06/24 Norme tecniche 383L0189, 388L0182 e 398L0034 PAESI BASSI N. INFRAZ: 93/2267 RICORSO: 97/09/30 TRASPORTI Trasporti terrestri, merci 374L0561, 389L0048 e 389L0438 FRANCIA N. INFRAZ: 94/4116 MMC-INVIO: 98/09/16 392L0106 ITALIA N. INFRAZ: 95/4557 PM-INVIO: 98/07/24 393L0089 AUSTRIA N. INFRAZ: 96/2059 RICORSO: 98/05/29 Trasporti terrestri, sicurezza-tecnologia 385L0003 e 396L0053 AUSTRIA N. INFRAZ: 97/4571 MM-INVIO: 98/09/03 Trasporti aerei, politica aerea 392L2407, 392L2408 e 392L2409 AUSTRIA N. INFRAZ: 95/2090 RICORSO: 98/12/18 BELGIO N. INFRAZ: 95/2085 RICORSO: 98/12/18 DANIMARCA N. INFRAZ: 95/2087 RICORSO: 98/12/18 FINLANDIA N. INFRAZ: 95/2088 RICORSO: 98/12/18 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 95/2086 RICORSO: 98/12/18 SVEZIA N. INFRAZ: 95/2089 RICORSO: 98/12/18 GERMANIA N. INFRAZ: 96/2073 RICORSO: 98/12/18 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/2125 RICORSO: 98/12/18 PAESI BASSI N. INFRAZ: 98/2094 MM-INVIO: 98/11/04 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2325 MM: 98/11/04 Trasporti aerei, sicurezza e aspetti sociali 391L670 BELGIO N. INFRAZ: 95/4152 PM-INVIO: 98/08/19 Trasporti marittimi, sicurezza e aspetti tecnici 394L0057 GERMANIA N. INFRAZ: 97/4447 MM-INVIO: 98/09/24 TELEVISIONE SENZA FRONTIERE 389L0552 GRECIA N. INFRAZ: 95/4452 MM-INVIO: 96/01/24 ITALIA N. INFRAZ: 94/4750 PM-INVIO: 97/08/07 AMBIENTE Libertà d'accesso all'informazione 390L0313 GERMANIA N. INFRAZ: 96/4055 PM-INVIO: 98/10/28 PORTOGALLO N. INFRAZ: 97/2093 PM-INVIO: 98/06/30 REGNO UNITO N. INFRAZ: 93/4022 PARERE MOTIVATO: 98/03/25 Valutazione dell'impatto ambientale 385L0337 IRLANDA N. INFRAZ: 96/4646 PM-INVIO: 98/12/21 Acqua 375L0440 FRANCIA N. INFRAZ: 92/4200 PM-INVIO: 97/10/28 PORTOGALLO N. INFRAZ: 92/2300 RICORSO: 97/06/04 BELGIO N. INFRAZ: 98/2060 PM-INVIO: 98/12/22 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 98/2063 PARERE MOTIVATO: 98/10/07 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2067 PARERE MOTIVATO: 98/12/02 ITALIA N. INFRAZ: 98/2065 PM-INVIO: 98/12/22 376L0160 REGNO UNITO N. INFRAZ: 86/0214 MM2-INVIO: 98/10/30 BELGIO N. INFRAZ: 89/0416 RICORSO: 98/08/05 SPAGNA N. INFRAZ: 89/0418 RICORSO: 96/03/22 GERMANIA N. INFRAZ: 89/0317 RICORSO: 97/05/23 FRANCIA N. INFRAZ: 96/2107 PM-INVIO: 98/08/05 ITALIA N. INFRAZ: 87/0356 PMC-INVIO: 93/03/15 PAESI BASSI N. INFRAZ: 96/2109 PM-INVIO: 98/10/15 PORTOGALLO N. INFRAZ: 96/2108 PM-INVIO: 98/12/11 376L0464 GERMANIA N. INFRAZ: 89/2343 RICORSO: 97/05/09 GRECIA N. INFRAZ: 89/0303 MM2-INVIO: 98/12/18 GRECIA N. INFRAZ: 90/0979 RICORSO: 97/11/11 GRECIA N. INFRAZ: 91/0620 RICORSO: 95/07/06 BELGIO N. INFRAZ: 91/0205 RICORSO: 97/05/30 SPAGNA N. INFRAZ: 90/0960 RICORSO: 96/06/25 SPAGNA N. INFRAZ: 94/4548 PMC-INVIO: 97/07/11 FRANCIA N. INFRAZ: 91/0206 PM-INVIO: 93/05/18 ITALIA N. INFRAZ: 91/0642 RICORSO: 96/08/22 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 91/0207 RICORSO: 96/06/18 PAESI BASSI N. INFRAZ: 90/4113 RICORSO: 98/04/17 PORTOGALLO N. INFRAZ: 91/0556 RICORSO: 98/07/17 REGNO UNITO N. INFRAZ: 91/0785 PM-INVIO: 97/03/25 SPAGNA N. INFRAZ: 90/2190 PMC-INVIO: 95/01/19 379L0923 ITALIA N. INFRAZ: 91/0743 RICORSO: 96/07/01 380L0778 AUSTRIA N. INFRAZ: 97/2155 PM-INVIO: 98/10/21 384L0156 PORTOGALLO N. INFRAZ: 92/2303 MM2-INVIO: 98/12/11 391L0271 BELGIO N. INFRAZ: 98/2012 PM-INVIO: 98/12/17 SPAGNA N. INFRAZ: 97/2069 PM-INVIO: 98/12/11 391L0676 SPAGNA N. INFRAZ: 96/2205 RICORSO: 98/07/17 SPAGNA N. INFRAZ: 94/2240 RICORSO: 97/02/19 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 97/2192 PM-INVIO: 98/10/21 Ambiente naturale 379L0409 BELGIO N. INFRAZ: 95/4435 PM-INVIO: 98/09/29 GERMANIA N. INFRAZ: 92/4575 PM-INVIO: 98/12/11 SPAGNA N. INFRAZ: 88/0295 MM2-INVIO: 96/03/08 SPAGNA N. INFRAZ: 91/4380 PM-INVIO: 96/08/06 SPAGNA N. INFRAZ: 97/4466 PARERE MOTIVATO: 98/07/29 FRANCIA N. INFRAZ: 89/4910 RICORSO: 98/04/03 FRANCIA N. INFRAZ: 91/0640 PM-INVIO: 94/09/13 FRANCIA N. INFRAZ: 91/4599 PM-INVIO: 95/07/03 RICORSO: 97/04/30 FRANCIA N. INFRAZ: 92/4052 PM-INVIO: 97/12/19 FRANCIA N. INFRAZ: 92/4527 PM-INVIO: 97/12/19 FRANCIA N. INFRAZ: 94/4733 RICORSO: 98/10/16 FINLANDIA N. INFRAZ: 98/2208 PM-INVIO: 98/12/17 ITALIA N. INFRAZ: 93/2165 PM-INVIO: 98/08/18 IRLANDA N. INFRAZ: 95/4840 PM-INVIO: 98/04/08 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 88/0172 PMC-INVIO: 97/07/14 PAESI BASSI N. INFRAZ: 87/0176 RICORSO: 96/01/05 PAESI BASSI N. INFRAZ: 93/4479 RICORSO: 98/03/02 PORTOGALLO N. INFRAZ: 96/2206 PM-INVIO: 98/12/17 392L0043 GERMANIA N. INFRAZ: 95/2225 PM-INVIO: 97/12/19 AUSTRIA N. INFRAZ: 96/2089 PM-INVIO: 98/04/28 DANIMARCA N. INFRAZ: 96/2090 PM-INVIO: 98/01/19 SPAGNA N. INFRAZ: 95/2231 PM-INVIO: 97/11/27 FINLANDIA N. INFRAZ: 95/2224 PM-INVIO: 98/01/09 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2230 PM-INVIO: 97/11/06 IRLANDA N. INFRAZ: 95/2229 PM-INVIO: 97/12/19 ITALIA N. INFRAZ: 96/2091 PARERE MOTIVATO: 97/10/15 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 95/2226 PM-INVIO: 97/11/12 PAESI BASSI N. INFRAZ: 95/2228 PM-INVIO: 97/12/16 REGNO UNITO N. INFRAZ: 96/2092 PM-INVIO: 97/12/19 Rifiuti 375L0439 e 387L0101 GERMANIA N. INFRAZ: 90/5097 RICORSO: 97/03/10 375L0442 e 391L0156 GRECIA N. INFRAZ: 89/0138 RICORSO 2: 97/11/17 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/2159 MMC-INVIO: 98/02/24 GRECIA N. INFRAZ: 97/2190 PM-INVIO: 98/09/29 ITALIA N. INFRAZ: 90/0262 RICORSO: 97/10/23 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/4085 PM-INVIO: 98/07/06 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2177 PM-INVIO: 98/12/21 SPAGNA N. INFRAZ: 97/2180 PM-INVIO: 98/10/21 FRANCIA N. INFRAZ: 97/2178 PM-INVIO: 98/08/05 ITALIA N. INFRAZ: 97/2182 PM-INVIO: 98/10/21 LUSSEMBURGO N. INFRAZ: 97/2179 PM-INVIO: 98/08/06 REGNO UNITO N. INFRAZ: 97/2185 PARERE MOTIVATO: 98/10/97 IRLANDA N. INFRAZ: 97/2181 PM-INVIO: 98/07/27 391L0157 BELGIO N. INFRAZ: 94/2271 RICORSO: 97/10/06 SPAGNA N. INFRAZ: 94/2277 MM2-INVIO: 98/12/17 FRANCIA N. INFRAZ: 94/2270 RICORSO: 98/05/14 GRECIA N. INFRAZ: 94/2273 RICORSO: 98/06/10 PORTOGALLO N. INFRAZ: 97/2073 PM-INVIO: 98/07/06 391L0689 BELGIO N. INFRAZ: 98/2171 PARERE MOTIVATO: 98/12/02 GRECIA N. INFRAZ: 98/2174 PM-INVIO: 98/12/17 ITALIA N. INFRAZ: 98/2176 PM-INVIO: 98/12/17 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2178 PARERE MOTIVATO: 98/12/02 394L0062 BELGIO N. INFRAZ: 97/2175 PM-INVIO: 98/10/15 PAESI BASSI N. INFRAZ: 97/2189 PM-INVIO: 98/11/26 SVEZIA N. INFRAZ: 97/2184 PM-INVIO: 98/11/23 Ambiente e industria 382L0501 SPAGNA N. INFRAZ: 94/4865 PM-INVIO: 97/07/11 ITALIA N. INFRAZ: 91/2065 RICORSO: 97/09/29 389L0369 SPAGNA N. INFRAZ: 93/4621 PM-INVIO: 98/07/24 TELECOMUNICAZIONI 390L0388, 396L0019 e 397L0033 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2132 MM-INVIO: 98/09/29 MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI Libera circolazione delle persone e diritti dei cittadini 364L0221 FRANCIA N. INFRAZ: 96/4026 PM-INVIO: 98/07/13 ITALIA N. INFRAZ: 97/4899 PM-INVIO: 98/12/22 373L0148 FRANCIA N. INFRAZ: 95/4725 RICORSO: 98/06/24 FRANCIA N. INFRAZ: 95/4317 RICORSO: 98/06/24 390L0364, 390L0365 e 390L0366 ITALIA N. INFRAZ: 94/2218 RICORSO-INVIO: 98/11/25 393L0096 FRANCIA N. INFRAZ: 94/2215 RICORSO-INVIO: 98/06/16 Appalti pubblici 371L0305 e 393L0037 BELGIO N. INFRAZ: 95/2110 PM-INVIO: 98/03/23 388L0295 IRLANDA N. INFRAZ: 94/0608 SENTENZA: 98/12/17 389L0440 e 389L0665 ITALIA N. INFRAZ: 95/4646 PM-INVIO: 98/03/23 389L0665 e 393L0037 AUSTRIA N. INFRAZ: 95/4325 RICORSO-INVIO: 96/10/07 389L0665, 392L0050 e 393L0036 AUSTRIA N. INFRAZ: 96/4698 RICORSO: 98/12/02 390L0531, 392L0050, 393L0036, 393L0037 e 393L0038 AUSTRIA N. INFRAZ: 96/4081 PM-INVIO: 98/08/07 392L0050 BELGIO N. INFRAZ: 95/4379 PM: 96/07/24 GERMANIA N. INFRAZ: 97/4076 PM-INVIO: 98/12/30 FRANCIA N. INFRAZ: 96/4543 PM-INVIO: 98/05/15 IRLANDA N. INFRAZ: 96/4032 PM-INVIO: 97/11/04 ITALIA N. INFRAZ: 97/4230 PMC-INVIO: 98/12/22 ITALIA N. INFRAZ: 95/5004 PM-INVIO: 98/08/10 REGNO UNITO N. INFRAZ: 96/4463 PMC-INVIO: 98/07/29 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/4052 PM-INVIO: 96/09/24 392L0050 e 393L0036 ITALIA N. INFRAZ: 95/4415 RICORSO: 98/11/11 393L0036 GRECIA N. INFRAZ: 95/4837 PM: 98/06/24 ITALIA N. INFRAZ: 95/4716 PM-INVIO: 98/08/10 ITALIA N. INFRAZ: 96/4623 PM-INVIO: 98/12/17 393L0036 e 393L0037 PAESI BASSI N. INFRAZ: 94/4800 PM: 98/12/02 393L0037 BELGIO N. INFRAZ: 94/4646 RICORSO-INVIO: 96/10/02 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2107 RICORSO-INVIO: 98/06/22 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2098 RICORSO: 98/12/02 ITALIA N. INFRAZ: 97/4218 PM-INVIO: 98/09/09 393L0038 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2252 RICORSO: 98/01/22 Enti creditizi 391L0308 AUSTRIA N. INFRAZ: 95/2121 RICORSO-INVIO: 98/07/28 Assicurazioni 377L0092 SPAGNA N. INFRAZ: 95/4242 PM-INVIO: 98/07/29 384L0005 SPAGNA N. INFRAZ: 95/2048 RICORSO-INVIO: 98/01/23 392L0049 GERMANIA N. INFRAZ: 95/2108 PM-INVIO: 98/01/22 BELGIO N. INFRAZ: 95/2112 RICORSO-INVIO: 98/06/02 Informazione finanziaria e diritto delle società 368L0151 e 378L0660 GERMANIA N. INFRAZ: 90/0322 SENTENZA: 98/09/29 384L0253 ITALIA N. INFRAZ: 97/2016 PM: 97/12/10 Professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche 368L0368 GRECIA N. INFRAZ: 94/4176 RICORSO: 97/12/10 377L0452 e 377L0453 BELGIO N. INFRAZ: 96/2068 PM-INVIO: 98/10/22 SPAGNA N. INFRAZ: 91/4352 PM-INVIO: 98/11/23 378L0686 GERMANIA N. INFRAZ: 87/0434 RICORSO-INVIO: 98/07/15 378L0686 e 378L0687 SPAGNA N. INFRAZ: 90/0411 PM-INVIO: 92/08/06 ITALIA N. INFRAZ: 90/0412 SENTENZA: 95/06/01 ITALIA N. INFRAZ: 96/2179 RICORSO: 98/12/02 385L0384 ITALIA N. INFRAZ: 94/4270 RICORSO: 98/12/16 385L0432 ITALIA N. INFRAZ: 91/0820 MM171-INVIO: 97/03/25 389L0048 GERMANIA N. INFRAZ: 94/4568 PM-INVIO: 98/03/13 GERMANIA N. INFRAZ: 95/4533 PM: 98/12/09 FRANCIA N. INFRAZ: 90/4379 RICORSO: 98/06/24 SPAGNA N. INFRAZ: 94/4348 PM-INVIO: 97/06/10 BELGIO N. INFRAZ: 95/4173 RICORSO: 98/12/02 392L0051 GERMANIA N. INFRAZ: 95/4816 PM-INVIO: 98/08/07 ITALIA N. INFRAZ: 94/4639 RICORSO: 98/08/07 FISCALITÀ IVA 377L0388 GERMANIA N. INFRAZ: 96/2124 MM-INVIO: 97/07/14 GERMANIA N. INFRAZ: 93/2229 RICORSO: 98/11/26 GERMANIA N. INFRAZ: 93/2142 RICORSO: 97/12/22 GERMANIA N. INFRAZ: 98/2232 MM-INVIO: 98/11/06 GERMANIA N. INFRAZ: 98/2133 MM-INVIO: 98/11/18 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2078 MM-INVIO: 97/09/17 AUSTRIA N. INFRAZ: 96/2081 PM-INVIO: 98/08/07 AUSTRIA N. INFRAZ: 96/2133 MM-INVIO: 97/10/29 AUSTRIA N. INFRAZ: 97/2231 MM-INVIO: 98/03/05 AUSTRIA N. INFRAZ: 98/2134 MM-INVIO: 98/11/18 AUSTRIA N. INFRAZ: 96/4733 MM-INVIO: 98/01/22 BELGIO N. INFRAZ: 96/2187 MMC-INVIO: 98/06/11 BELGIO N. INFRAZ: 93/2174 PM-INVIO: 98/07/08 SPAGNA N. INFRAZ: 92/2073 RICORSO: 96/04/17 SPAGNA N. INFRAZ: 90/0033 RICORSO: 97/12/05 SPAGNA N. INFRAZ: 98/2242 MM-INVIO: 98/10/02 SPAGNA N. INFRAZ: 98/2136 MM-INVIO: 98/11/18 SPAGNA N. INFRAZ: 97/2172 MM-INVIO: 97/12/22 FINLANDIA N. INFRAZ: 98/2137 MM-INVIO: 98/11/18 FINLANDIA N. INFRAZ: 97/2156 PM-INVIO: 98/11/04 FRANCIA N. INFRAZ: 95/4515 PM-INVIO: 98/03/05 FRANCIA N. INFRAZ: 95/4741 PM-INVIO: 98/06/11 FRANCIA N. INFRAZ: 93/4391 PM-INVIO: 96/06/11 FRANCIA N. INFRAZ: 88/0213 RICORSO: 97/07/30 FRANCIA N. INFRAZ: 89/5085 RICORSO: 98/12/30 FRANCIA N. INFRAZ: 98/4246 PM-INVIO: 98/12/18 FRANCIA N. INFRAZ: 98/4401 MM-INVIO: 98/07/24 FRANCIA N. INFRAZ: 98/2103 MM-INVIO: 98/06/18 FRANCIA N. INFRAZ: 97/2215 PM-INVIO: 98/11/17 FRANCIA N. INFRAZ: 97/2104 PM-INVIO: 98/07/24 GRECIA N. INFRAZ: 88/0199 RICORSO: 98/07/16 IRLANDA N. INFRAZ: 88/0200 RICORSO: 97/10/21 ITALIA N. INFRAZ: 98/2138 MM-INVIO: 98/11/04 ITALIA N. INFRAZ: 97/4365 MMC-INVIO: 98/08/10 PAESI BASSI N. INFRAZ: 94/2290 MM-INVIO: 96/09/05 PAESI BASSI N. INFRAZ: 94/2100 RICORSO: 98/09/14 PAESI BASSI N. INFRAZ: 88/0201 RICORSO: 97/12/04 PORTOGALLO N. INFRAZ: 93/2141 PM-INVIO: 96/04/10 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2234 MM-INVIO: 98/10/02 PORTOGALLO N. INFRAZ: 98/2139 MM-INVIO: 98/11/18 REGNO UNITO N. INFRAZ: 94/2099 PM-INVIO: 98/10/14 REGNO UNITO N. INFRAZ: 88/0202 RICORSO: 97/10/22 REGNO UNITO N. INFRAZ: 98/2140 MM-INVIO: 98/11/18 SVEZIA N. INFRAZ: 98/2141 MM-INVIO: 98/11/18 SVEZIA N. INFRAZ: 97/2188 MM-INVIO: 98/07/24 377L0388 e 389L0465 ITALIA N. INFRAZ: 92/2242 PM-INVIO: 96/05/13 PAESI BASSI N. INFRAZ: 92/2241 RICORSO: 96/09/24 377L0388 e 379L1072 FRANCIA N. INFRAZ: 92/4607 RICORSO: 97/12/18 377L0388 e 392L0012 GRECIA N. INFRAZ: 97/2148 MMC-INVIO: 98/10/22 392L0077 PORTOGALLO N. INFRAZ: 94/2178 RICORSO: 98/07/20 394L0005 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/4689 MMC-INVIO: 98/08/10 Accise/imposte automobilistiche 392L0012 AUSTRIA N. INFRAZ: 97/4358 MM-INVIO: 98/11/06 BELGIO N. INFRAZ: 94/4860 PM-INVIO: 97/12/15 GRECIA N. INFRAZ: 95/4625 MM-INVIO: 98/02/04 392L0081 GERMANIA N. INFRAZ: 97/2068 MM-INVIO: 97/12/03 392L0082 FINLANDIA N. INFRAZ: 97/2071 PM-INVIO: 98/08/06 ITALIA N. INFRAZ: 97/4868 PM-INVIO: 98/12/18 392L0083 GRECIA N. INFRAZ: 97/4099 MM-INVIO: 98/12/16 REGNO UNITO N. INFRAZ: 95/2114 MM-INVIO: 95/10/25 392L0012 e 392L0082 ITALIA N. INFRAZ: 97/2251 MM-INVIO: 98/11/04 392L0012 e 392L0083 FRANCIA N. INFRAZ: 95/4404 PM-INVIO: 97/12/22 FRANCIA N. INFRAZ: 97/4373 PM-INVIO: 98/08/05 392L0012, 392L0083 e 392L0084 FRANCIA N. INFRAZ: 95/2151 RICORSO: 97/12/22 383L0189 e 388L0182 ITALIA N. INFRAZ: 97/0018 MM-INVIO: 97/04/15 392L0079 e 395L0059 FRANCIA N. INFRAZ: 98/4061 MM-INVIO: 98/07/29 395L0059 GRECIA N. INFRAZ: 94/4034 RICORSO: 98/06/11 Diritti di conferimento 369L0335 GRECIA N. INFRAZ: 91/2193 RICORSO: 98/11/26 Imposte dirette 390L0435 BELGIO N. INFRAZ: 95/4973 MM-INVIO: 97/08/07 POLITICA DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DELLA LORO SALUTE 390L0088 REGNO UNITO N. INFRAZ: 94/2069 MD-INVIO: 97/06/20 ALLEGATO V SENTENZE DELLA CORTE PRONUNCIATE FINO AL 31 DICEMBRE 1998 E CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO ESECUZIONE BELGIO Sentenza del 27/9/1988, causa C-42/87 Sentenza del 3/5/1994, causa C-47/93 Discriminazione in materia di finanziamento pubblico; istruzione superiore di livello non universitario Le autorità belghe hanno trasmesso una copia del decreto del 1o ottobre 1998 che modifica la legge sul finanziamento ed il controllo delle istituzioni universitarie. Questo testo è attualmente all'esame dei servizi della Commissione. Sentenza del 19/2/1991, causa C-375/89 Aiuti in favore di Idealspun / Beaulieu Il procedimento presso la Corte d'appello di Gand segue il suo corso. Sentenza del 24/3/1994, causa C-80/92 Libera circolazione dei telefoni senza filo Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 10/9/1996, causa C-11/95 Parziale recepimento della direttiva "Televisione senza frontiere" Il procedimento di cui all'articolo 171 segue il suo corso. Sentenza del 20/2/1997, causa C-344/95 Condizioni e modalità di rilascio dei permessi di soggiorno Il procedimento segue il suo corso normale Sentenza del 20/3/1997, causa C-294/96 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 90/385/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi Le autorità belghe hanno comunicato il testo del progetto di decreto reale. I servizi della Commissione ne attendono la pubblicazione. Sentenza del 29/5/1997, causa C-357/96 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 15/94/CE, che modifica la direttiva 220/90/CEE del Consiglio riguardante l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati Il procedimento di cui all'articolo 171 segue il suo corso. Sentenza del 12/3/1998, causa C-163/97 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/51/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 9/7/1998, causa C-323/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza Il procedimento segue il suo corso normale. Il progetto di legge che recepisce la direttiva sta per essere votato. Sentenza del 9/7/1998, causa C-343/97 Non conformità dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/51/CE che modifica la direttiva 90/219/CEE del Consiglio relativa all'impiego confinato di micro-organismi geneticamente modificati e della direttiva 90/220/CEE del Consiglio relativa alla emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati È stato avviato il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 17/9/1998, causa C-323/96 Appalti pubblici di lavori dell'edificio del Vlaamse Raad (lavori di finitura e sanitari) I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità tedesche per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Sentenza del 6/10/1998, causa C-79/85 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/69/CE recante 21° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità tedesche per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Sentenza del 15/10/1998, causa C-268/97 Non conformità della legislazione belga con la direttiva 86/609/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità tedesche per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Sentenza del 15/10/1998, causa C-283/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/73/CEE del Consiglio che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissano disposizioni complementari per i medicinali omeopatici Sentenza recente. Sentenza del 15/10/1998, causa C-326/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 95/27/CE che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio relativa alla limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità tedesche per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. GERMANIA Sentenza del 20/9/1990, causa C-5/89 Società Bug-Alutechnik; restituzione di una sovvenzione La procedura di ricorso avviata dall'impresa Hoogovens Aluminium Profiltechnik GMBH prosegue presso il Bundesverwaltungsgericht. Sentenza del 10/5/1995, causa C-422/92 Smaltimento dei rifiuti Le autorità tedesche hanno comunicato dei provvedimenti attualmente all'esame dei servizi della Commissione. Sentenza del 29/9/1998, causa C-191/95 Deposito dei conti annuali presso il registro di commercio Le autorità tedesche hanno inviato una nota alla Commissione nella quale comunicano che esse stanno esaminando con i Länder le modalità di esecuzione della sentenza della Corte. Sentenza del 22/10/1998, causa C-301/95 Non conformità dei provvedimenti di recepimento della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità tedesche per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Sentenza del 12/11/1998, causa C-102/96 Ostacoli alle importazioni di verri provenienti dalla Danimarca Sentenza recente. GRECIA Sentenza del 8/11/1990, causa C-53/88 Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro Il procedimento di cui all'articolo 171 segue il suo corso. Sentenza del 7/4/1992, causa C-45/91 Rifiuti urbani a Creta Si è deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del trattato CE. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità. Sentenza del 23/3/1995, causa C-365/93 Riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore Si è deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del trattato CE. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità. Sentenza del 2/5/1996, causa C-311/95 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva del Consiglio recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi È stata decisa la sospensione della procedura di ricorso alla Corte ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 2, del trattato nell'attesa della comunicazione ufficiale del Decreto presidenziale 346/98 che recepisce la direttiva 92/50/CEE. Sentenza del 2/7/1996, causa C-290/94 Accesso all'occupazione: discriminazioni basate sulla cittadinanza È stato promosso il procedimento ex articolo 171 che segue il suo corso. Sentenza del 26/6/1997, causa C-329/96 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche Il procedimento di cui all'articolo 171 segue il suo corso. Sentenza del 22/10/1997, causa C-375/95 Tassazione delle autovetture d'occasione Il procedimento segue il suo corso normale. Un disegno di legge è in discussione al Parlamento. Sentenza del 27/11/1997, causa C-62/96 Condizioni di licenza e/o bandiera per i pescherecci e le navi mercantili È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 11/6/1998, causa C-232/95 Inquinamento del Lago Vegoritis È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 11/6/98, causa C-233/95 Sostanze pericolose nell'ambiente acquatico È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 15/10/1998, causa C-385/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/118/CE del Consiglio relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari di carni fresche e di carni di volatili da cortile Sentenza recente. Sentenza del 29/10/1998, causa C-185/96 Discriminazione a causa della nazionalità: riconoscimento della qualifica di membro di famiglia numerosa Sentenza recente. SPAGNA Sentenza del 2/8/1993, causa C-355/90 Conservazione degli uccelli a Santoña Il fascicolo avanza favorevolmente ed è in vista una soluzione. Sentenza del 22/3/1994, causa C-375/92 Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica Il procedimento segue il suo corso normale a livello delle diverse regioni. Sentenza del 17/7/1997, causa C-52/96 Trasferimento dei diritti di pensione Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 9/10/1997, causa C-21/96 Protezione radiologica dei pazienti sottoposti a esami medici o a cure mediche Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 18/12/1997, causa C-360/95 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 91/371/CEE del Consiglio sull'accordo tra la CEE e la Confederazione elvetica concernente l'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita Le autorità spagnole hanno comunicato dei provvedimenti che sono attualmente all'esame dei servizi della Commissione. Sentenza del 18/12/1997, causa C-361/95 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE Il fascicolo avanza favorevolmente: i servizi della Commissione attendono la comunicazione ufficiale dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva. Sentenza del 12/2/1998, causa C-92/96 Inadeguata applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva 76/160/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque di balneazione, per quanto riguarda le acque interne Le autorità spagnole hanno trasmesso un piano di risanamento per le acque interne non conformi che è attualmente all'esame dei servizi della Commissione. Sentenza del 7/5/1998, causa C-124/96 Esenzione dall'IVA relativa ai servizi connessi all'attività sportiva dei clubs e delle federazioni sportive Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 28/5/1998, causa C-298/97 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 91/157/CEE del Consiglio sulle pile e sugli accumulatori contenenti alcune sostanze pericolose È stato avviato il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 1/10/1998, causa C-71/97 Inadeguata applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità spagnole per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Sentenza del 29/10/98, causa C-114/97 Esercizio delle attività di sicurezza privata Sentenza recente. Sentenza del 25/11/1998, causa C-214/96 Inadeguata applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (articolo 7: programmi di riduzione dell'inquinamento) Sentenza recente. FRANCIA Sentenza del 27/4/1988, C-252/85 Avifauna selvatica Si è deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del trattato CE. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità. Sentenza del 12/12/1990, causa C-263/88 Rifiuto del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nei territori d'oltremare Il procedimento di cui all'articolo 171 segue il suo corso. Sentenza del 26/2/1991, causa C-154/89 Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica Il procedimento segue il suo corso normale. Le autorità francesi notificheranno il testo del decreto che pone fine all'infrazione fin dalla sua adozione. Sentenza del 11/6/1991, causa C-64/88 Pesca: inadeguato controllo del rispetto delle misure tecniche di conservazione I servizi della Commissione proseguono la verifica dell'esecuzione completa della sentenza della Corte. Sentenza del 13/3/1997, causa C-197/96 Lavoro notturno delle donne Il procedimento di cui all'articolo 171 segue il suo corso. Sentenza del 9/12/1997, causa C-265/95 Ostacoli all'importazione delle fragole spagnole I servizi della Commissione si sono rivolti alle Autorità francesi per ricordar loro gli obblighi ad esse incombenti ai sensi del trattato CE. I servizi verificano l'esecuzione nella pratica della sentenza della Corte. Sentenza del 12/2/1998, causa C-144/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/74/CEE del Consiglio che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 24/9/1998, causa C-35/97 Calcolo della pensione complementare per i lavoratori frontalieri I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità francesi per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Sentenza del 15/10/1998, causa C-284/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/40/CEE che modifica la direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari Sentenza recente. Sentenza del 22/10/98, causa C-184/96 Preparati a base di "foie gras" Sentenza recente. IRLANDA Sentenza del 12/6/1997, causa C-151/96 Navi mercantili - bandiera È stato avviato il procedimento ex articolo 171. Le autorità irlandesi hanno notificato dei provvedimenti legislativi che sono all'esame dei servizi della Commissione. Sentenza del 27/10/1998, causa C-364/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/103/CE del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca Sentenza recente. Sentenza del 17/12/1998, causa C-353/96 Appalto pubblico di forniture: forniture di concimi - Irish Forestry Board Ltd Sentenza recente. ITALIA Sentenza del 12/7/1988, causa C-322/86 Sentenza del 9/3/1994, causa C-291/93 Qualità delle acque idonee alla pescicoltura Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 26/2/1991, causa C-180/89 Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica Il procedimento di cui all'articolo 171 segue il suo corso. Sentenza del 1/6/1995, causa C-40/93 Accesso alla professione di dentista Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 29/2/1996, causa C-307/94 Mancata trasmissione dei provvedimenti di recepimento della direttiva del Consiglio riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative su alcune attività inerenti al settore farmaceutico Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 12/12/1996, causa C-302/95 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio relativa al trattamento delle acque urbane residue Si è deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del trattato. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità. Sentenza del 23/1/1997, causa C-314/95 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento rispettivamente della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali, della direttiva 92/116/CEE del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile e della direttiva 92/117/CEE del Consiglio riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche Il fascicolo evolve favorevolmente, due delle tre direttive sono state recepite. I servizi della Commissione attendono la pubblicazione delle misure di recepimento della direttiva 92/117/CEE per poter archiviare questo fascicolo. Sentenza del 17/7/1997, causa C-43/97 Mancata trasmissione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/36/CEE del Consiglio recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di forniture Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 4/12/1997, causa C-207/96 Lavoro notturno delle donne È stato avviato il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 4/12/1997, causa C-225/96 Inadeguata attuazione della direttiva 79/923/CEE sulle acque idonee alla molluschicoltura Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 18/6/1998, causa C-35/96 Tariffe da applicare obbligatoriamente da parte degli speditori doganali in occasione della prestazione dei servizi di sdoganamento I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità italiane per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Sentenza del 1/10/1998, causa C-285/96 Inadeguata applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (articolo 7: programmi di riduzione dell'inquinamento) I servizi della Commissione hanno preso contatto con le autorità italiane per conoscere i provvedimenti che esse intendono prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. LUSSEMBURGO Sentenza del 2/7/1996, causa C-473/93 Discriminazione basata sulla cittadinanza: accesso rispettivamente alle professioni di infermiere negli ospedali pubblici, d'insegnante negli istituti d'istruzione pubblica, di funzionario o d'impiegato nei settori della ricerca a fini civili, dei trasporti terrestri, delle poste e telecomunicazioni, della distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità Si è deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del trattato. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità. Sentenza del 11/6/1998, causa C-206/96 Assenza di programmi di riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda 99 sostanze attinenti alla lista II dell'allegato della direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico Le autorità lussemburghesi hanno trasmesso alla Commissione un programma di misure da adottare per l'esecuzione della sentenza, che è attualmente allo studio dei servizi tecnici competenti. Sentenza del 16/7/1998, causa C-339/97 Impiego confinato di micro-organismi geneticamente modificati (direttiva 94/51/CE) È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 29/10/1998, causa C-410/97 Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/29/CEE del Consiglio, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi Sentenza recente. PAESI BASSI Sentenza del 19/5/1998, causa C-3/96 Mancato rispetto dell'obbligo di designare delle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici È stato promosso il procedimento ex articolo 171. PORTOGALLO Sentenza del 28/5/1998, causa C-213/97 Recepimento incompleto o inadeguato dell'articolo 3 e degli allegati I e II della direttiva 86/280/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 88/347/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose È stato avviato il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 17/6/1998, causa C-214/97 Assenza di piani di risanamento previsti dall'articolo 4 della direttiva 75/440/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri Il procedimento segue il suo corso normale. Le autorità portoghesi hanno trasmesso un programma d'azione organico per il risanamento delle acque di superficie, il quale è attualmente allo studio dei servizi tecnici. Sentenza del 18/6/1998, causa C-183/97 Non conformità di provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose Il procedimento segue il suo corso normale. Le autorità portoghesi hanno trasmesso un progetto di legislazione che è all'esame dei servizi della Commissione. Sentenza del 18/6/1998, causa C-208/97 Assenza di programmi previsti dall'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 15/10/1998, causa C-229/97 Non conformità dei provvedimenti di recepimento della direttiva 79/869/CEE del Consiglio relativa ai metodi di misura e alla frequenza delle campionature e dell'analisi delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri Sentenza recente. REGNO UNITO Sentenza del 18/2/1992, causa C-30/90 Licenze per brevetti Il procedimento segue il suo corso normale. L'adozione della nuova legge "The Patents and Trade Marks Regulations 1998" permetterà di archiviarlo. Sentenza del 14/7/1993, causa C-56/90 Qualità delle acque di: Blackpool e Southport È stato promosso il procedimento ex articolo 171. Sentenza del 8/6/1994, causa C-382/92 Trasferimenti d'imprese Il procedimento segue il suo corso normale. Sentenza del 8/6/1994, causa C-383/92 Licenziamenti collettivi Il procedimento segue il suo corso normale. ALLEGATO VI APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NAZIONALI 1. Applicazione dell'articolo 177 del trattato CE Nel corso del 1998 sono pervenute alla Corte di giustizia delle Comunità europee 264 domande di pronunzia pregiudiziale proposte dai giudici nazionali che hanno incontrato difficoltà nell'interpretazione del diritto comunitario o hanno avuto dubbi sulla validità di un determinato atto comunitario. Le domande di pronunzia pregiudiziale sono pubblicate integralmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee secondo l'ordine con cui vengono iscritte nel ruolo della cancelleria della Corte di giustizia. La tabella seguente riepiloga il numero dei quesiti sollevati dalle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri negli ultimi nove anni(1); Evoluzione del numero dei quesiti pregiudiziali per Stato membro >SPAZIO PER TABELLA> Il notevole aumento nel numero di domande pregiudiziali provenienti dalla Spagna è dovuto a 37 quesiti - che sono stati d'altronde riuniti - relativi all'interpretazione delle norme sull'IVA. Altre sei domande pregiudiziali spagnole riguardavano tutte la tutela dei consumatori, in particolare nel settore delle vendite rateizzate. Dopo l'aumento esplosivo delle domande pregiudiziali provenienti dall'Austria l'anno scorso, si può constatare che per il 1998 questo numero si è ridotto di più della metà. Come per il 1997, si può osservare che i quesiti pregiudiziali provengono dalle giurisdizioni di tutti gli Stati membri. Nel 1998 i rinvii pregiudiziali rappresentavano circa il 54 % del totale delle cause promosse dinanzi alla Corte (485, di cui 90 radiate dal ruolo). Le tabelle che seguono riportano rispettivamente il numero dei quesiti posti dai supremi organi giurisdizionali dei singoli Stati membri, nonché la denominazione di questi ultimi. Quesiti pregiudiziali provenienti dalle supreme giurisdizioni nazionali nel 1998, per Stato membro >SPAZIO PER TABELLA> Giurisdizioni di ultimo grado che hanno presentato domande di pronunzia pregiudiziale >SPAZIO PER TABELLA> 2. Sentenze più significative pronunciate dalle giurisdizioni nazionali di ultimo grado 2.1. Introduzione Dall'analisi che segue si può desumere in che misura il diritto comunitario sia stato preso in considerazione dai supremi organi giurisdizionali degli Stati membri. Anche questa volta la Commissione ha potuto avvalersi dei dati raccolti dal servizio di ricerca e di documentazione della Corte di giustizia, dati che consentono di individuare le decisioni giudiziarie che hanno applicato norme di diritto comunitario. Va comunque precisato che i casi in cui una giurisdizione nazionale avrebbe dovuto applicare il diritto comunitario possono essere reperiti interrogando le banche dati soltanto se nella sentenza vengono citate norme del diritto comunitario. Del resto, è intuitivo che la Commissione non può procedere all'analisi sistematica di tutte le numerosissime sentenze pronunciate ogni anno dagli organi giurisdizionali di ultimo grado: ogni anno, infatti, il servizio ricerca e documentazione della Corte di giustizia registra circa 1200 decisioni giudiziarie attinenti al diritto comunitario. 2.2. Oggetto delle ricerche Le ricerche, che riguardano le decisioni pronunciate o pubblicate per la prima volta nel corso del 1998, si sono basate sui seguenti quesiti: 1. Se un organo giurisdizionale le cui decisioni non siano più impugnabili si sia astenuto dal rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiederle l'interpretazione di una norma del diritto comunitario la cui interpretazione non è manifestamente chiara. Se meritino di essere segnalate altre decisioni aventi attinenza con un rinvio pregiudiziale. 2. Se, contrariamente al principio enunciato nella sentenza 314/85(2), Foto-Frost, un organo giurisdizionale abbia accertato l'invalidità di un atto emanato da un'istituzione comunitaria. 3. Se vi siano state decisioni giudiziarie che meritino di essere menzionate perché esemplari o particolarmente innovative. 4. Se vi siano state sentenze in applicazione della giurisprudenza scaturita dalle sentenze "Francovich"(3), e "Brasserie du Pêcheur/Factortame"(4) Primo quesito In Germania, il Bundesfinanzhof ha, in una sentenza dell'11 giugno 1997(5), ritenuto di non essere tenuto ai sensi dell'articolo 177, comma 3, del trattato CE, di proporre una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia prima di respingere un ricorso avente per oggetto il trattamento preferenziale, a livello dell'imposta sul reddito, delle spese scolastiche. Il ricorrente, residente in Germania, chiedeva che venissero riconosciute, come deducibili, a titolo dell'imposta sul reddito, le spese scolastiche ottenute per il figlio, di nazionalità tedesca e britannica, che frequenta una scuola privata nel Regno Unito. Secondo il Bundesfinanzhof, l'articolo 10, paragrafo 1, n. 9, della legge relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), ai sensi della quale le spese scolastiche degli scolari iscritti nelle scuole private sono deducibili dall'imposta sul reddito, si applica solo nei confronti di talune scuole private che rientrano nel sistema scolastico nazionale. Il Bundesfinanzhof fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia(6) per dichiarare che questa preferenza non viola gli articoli 59 e 60 del trattato CE, in quanto queste scuole non forniscono prestazioni di servizi ai sensi del trattato, vale a dire prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in effetti, le spese scolastiche per la partecipazione all'insegnamento nel quadro del sistema scolastico nazionale non possono essere considerate una retribuzione nel senso di una controparte economica della prestazione in questione. Il Bundesfinanzhof precisa che ha poca importanza che si tratti di una scuola pubblica o privata, in quanto l'elemento decisivo risiede nel fatto che la legge relativa all'imposta sul reddito riguarda solo le scuole private integrate nel sistema scolastico nazionale. Questo non era il caso della fattispecie. Sempre in Germania, il Bundesverfassungsgericht ha, con una ordinanza del 5 agosto 1998(7), respinto il ricorso costituzionale (Verfassungsbeschwerde) della Deutsche Bundespost Telecom contro una sentenza del Bundesarbeitsgericht che aveva dichiarato illegale, in quanto contrario al principio generale di eguaglianza contenuto nella costituzione(8), l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale dal suo regime professionale pensionistico. Costretta a concedere retroattivamente a questi lavoratori un diritto alla pensione, la Deutsche Bundespost Telecom ha presentato un ricorso presso la corte costituzionale federale, invocando una violazione del principio del "giudice naturale" previsto dalla costituzione(9), per il motivo che il Bundesarbeitsgericht avrebbe dovuto, prima di decidere, adire la Corte di giustizia sulla questione se la norma comunitaria di non retroattività enunciata dalla sentenza Barber del 17 maggio 1990(10) e che figura nel protocollo n. 2 del trattato dell'Unione europea (Protocollo Barber) si oppone all'applicazione del principio di non discriminazione richiesto dal Bundesarbeitsgericht per il periodo precedente a tale data. Il Bundesverfassungsgericht ha respinto il ricorso. La circostanza che il Bundesarbeitsgericht non abbia adito la Corte di giustizia potrebbe costituire, secondo la sua giurisprudenza costante, una violazione al principio del giudice naturale solo se la giurisdizione di ultimo grado non avesse tenuto conto in maniera fondamentale della giurisprudenza della Corte di giustizia su questioni pertinenti per la soluzione della controversia, o se, in assenza di una giurisprudenza della Corte, la giurisdizione di ultimo grado fosse andata manifestamente oltre il proprio potere di apprezzamento circa l'obbligo di rinviare la causa alla Corte. Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto che il Bundesarbeitsgericht avesse sufficientemente motivato il proprio rifiuto di proporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. In effetti la Corte di giustizia ha ritenuto, a più riprese(11), che la limitazione degli effetti della sentenza Barber al periodo successivo al 16 maggio 1990 non si applichi all'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime professionale pensionistico. Il Bundesverfassungsgericht ha giudicato difendibile la posizione del Bundesarbeitsgericht secondo la quale, dato che il protocollo Barber mira unicamente a precisare e a delimitare l'ampiezza degli effetti della sentenza precitata e non contiene alcuna regola di portata più vasta, non era il caso di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto infine che il principio comunitario di non retroattività non escluda l'applicazione di norme nazionali di non discriminazione. Esso ha ritenuto, di conseguenza, che la concezione difesa dal Bundesarbeitsgericht non costituisca un superamento del suo potere di apprezzamento. È opportuno ricordare una sentenza del Verwaltungsgerichtshof austriaco nel quale quest'ultimo ha ritirato una domanda pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia, in seguito alla pronuncia, da parte di quest'ultima, di una sentenza pregiudiziale che risponde ad una questione analoga(12). La giurisdizione austriaca era stata adita del ricorso di un professore universitario che si era visto rifiutare la concessione dell'aumento di anzianità mensile previsto dalla legge austriaca relativa alle retribuzioni dei funzionari (Gehaltsgesetz). Benché la legge richieda un'anzianità di 15 anni a titolo di professore in una università austriaca, il ricorrente aveva presentato la sua domanda dopo aver esercitato tale attività durante solo 10 anni in Austria, facendo valere 11 anni di esperienza professionale come professore universitario in un altro Stato membro. Egli sosteneva che il fatto di non tener conto dell'anzianità acquisita all'estero e di rifiutare, per tale motivo, di attribuirgli l'aumento, che a suo parere, è parte integrante della sua retribuzione, costituiva una discriminazione indiretta e che, in questo modo l'amministrazione competente aveva violato il diritto comunitario, in particolare gli articoli 48 e 7 del trattato CE. Il Verwaltungsgerichtshof ha in un primo tempo, adito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale. In seguito alla notifica, da parte della cancelleria della Corte, della sentenza Schöning(13), e dopo aver chiesto alle parti le loro osservazioni, il Verwaltungsgerichtshof ha, nella sentenza del 24 giugno 1998, ribadito le sue domande pregiudiziali e ritenuto, in seguito alla sentenza menzionata, che il solo problema decisivo, vale a dire se l'aumento di anzianità costituisca una parte dello stipendio o un premio che ricompensa la fedeltà dei funzionari, riguarda esclusivamente il diritto nazionale. Respingendo la domanda del ricorrente e contrariamente al parere espresso nel ricorso pregiudiziale nel quale era dell'avviso che il suddetto aumento non costituisse né una parte della retribuzione né un premio di fedeltà, il Verwaltungsgerichtshof ha giudicato che si trattasse piuttosto di un premio di fedeltà mirante a attrarre nelle università austriache persone che godono di una certa esperienza e conformemente alla sentenza della Corte, tale premio giustificasse la discriminazione contestata. In Spagna, il Tribunal Supremo, giurisdizione di ultimo grado, è stato adito con un ricorso per annullamento di disposizioni nazionali relative alla soppressione di servizi pubblici di stivaggio e distivaggio delle navi, che, secondo il ricorrente, sarebbero contrari alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza. Il Tribunal Supremo non ha ritenuto necessario adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, sottolineando, nella sentenza del 27 aprile 1998, che non spettava a quest'ultima pronunciarsi sulla compatibilità delle legislazioni nazionali con il diritto comunitario(14). Esso ha aggiunto a questo riguardo che gli articoli 85, 86, 90 e 94 del trattato CE, oggetto del ricorso, sono sufficientemente chiari e che, quindi, non era necessario proporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Giudicando le disposizioni nazionali in questione compatibili con il diritto comunitario, il Tribunal Supremo ha respinto il ricorso. In una sentenza del 26 maggio 1998(15) concernente un trasferimento di impresa, la Corte di appello di Turku (Turun hovioikeus), in Finlandia, si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 177, comma 3, del trattato CE. La Corte d'appello ha giudicato che essendo una giurisdizione le cui decisioni non sono suscettibili di ricorso giurisdizionale in diritto interno, essa era sottoposta all'obbligo di rinvio pregiudiziale presso la Corte di giustizia ai sensi di questa norma. L'argomentazione della giurisdizione finlandese si basa sul fatto che ai sensi del diritto finlandese, un ricorso presso la Corte suprema è sottoposto a una autorizzazione preliminare di quest'ultima. Conformemente al capitolo 30, articolo 3, del codice di procedura finlandese (Oikeudenkäymiskaari), tale autorizzazione è concessa solo se l'esame della causa che viene sottoposta è necessario ai fini dell'applicazione della legge in questione in cause simili o per il mantenimento dell'uniformità della giurisprudenza. L'autorizzazione può inoltre essere concessa se la decisione contiene un vizio grave di procedura. Considerando che nel quadro dell'articolo 177 diretto ad assicurare il diritto comunitario sia interpretato e applicato in maniera uniforme, il comma 3 ha in particolare lo scopo di impedire che si stabilisca, in uno Stato membro, una giurisprudenza nazionale non conforme alle norme del diritto comunitario, la Corte d'appello ha ritenuto di essere sottoposta all'obbligo di rinvio. Una interpretazione diversa avrebbe come conseguenza, a suo avviso, che le cause che le vengono sottoposte sarebbero, in caso di rifiuto di autorizzazione di ricorso da parte della Corte suprema, risolte senza che alcuna giurisdizione sia tenuta a un rinvio pregiudiziale. Tale interpretazione non sarebbe conforme con lo scopo dell'articolo 177, comma 3, del trattato CE. Nella fattispecie, la Corte d'appello ha tuttavia deciso di non adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, ritenendo che la causa poteva essere giudicata sulla base della giurisprudenza esistente concernente la nozione di trasferimento di impresa. In una sentenza del 20 maggio 1998(16) relativa alle regole di concorrenza in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, il Consiglio di stato francese ha deciso, senza aver adito la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, seguendo in ciò le conclusioni del commissario del governo. Benché quest'ultimo abbia riconosciuto che la portata effettiva dell'articolo 6 della direttiva 92/50/CEE(17) era relativamente delicata da risolvere e che, di fronte a tale disposizione non chiara, i giudici potevano essere tentati di avvalersi dell'articolo 177 del trattato CE e di porre una questione pregiudiziale al giudice comunitario, egli li ha tuttavia invitati a risolvere loro stessi la questione della portata esatta dell'articolo 6 della suddetta direttiva in considerazione della durata delle procedure pregiudiziali incompatibile con l'esigenza di rapidità della procedura urgente precontrattuale applicabile presso il Consiglio di stato in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. In una causa concernente il problema della validità di un atto comunitario, il Consiglio di Stato italiano(18) ha affermato di non essere tenuto, in quanto giurisdizione amministrativa di ultimo grado, a deferire tale questione a titolo pregiudiziale alla Corte di giustizia se non quando l'atto in questione, applicabile nella fattispecie, gli appaia di primo acchito illegale o quando sorgano ragionevoli dubbi circa la sua validità. La circostanza che una delle parti della procedura abbia contestato la validità dell'atto o chiesto il rinvio pregiudiziale non può da sola obbligare il giudice nazionale di ultimo grado a procedere al rinvio. In effetti, secondo il Consiglio di stato, il giudice nazionale, anche quando decide in ultimo grado, deve sempre verificare la fondatezza della questione sollevata da una delle parti e respingerla se manifestamente infondata. Nei Paesi Bassi, il Hoge Raad ha, nella sentenza del 4 febbraio 1998(19), e senza ricorrere alla procedura di rinvio pregiudiziale, stabilito che un servizio postale privato non poteva beneficiare di un'esenzione dall'IVA sulle sue attività. La legge olandese sull'IVA (Wet op de omzetbelasting) prevede, sul modello della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di IVA(20), un'esenzione per i servizi effettuati dai servizi pubblici postali. La sesta direttiva prevede inoltre un'esenzione per la consegna di francobolli(21), senza precisare che deve trattarsi di servizi effettuati dai servizi pubblici postali. Quest'ultima esenzione non figura nella legge olandese. Lo Hoge Raad ha ritenuto che l'attività del servizio postale privato, comprese le vendite di francobolli, fossero sottoposte all'IVA. Sempre nei Paesi Bassi, in una causa(22) relativa all'adozione, da parte delle autorità olandesi, di provvedimenti contro la diffusione della malattia ESB, lo Hoge Raad ha indicato che poteva ragionevolmente avere dei dubbi sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/662/CEE(23), concernente le misure di prevenzione da adottare da parte degli Stati membri in caso di malattie che potessero costituire un pericolo grave per gli animali o la salute umana. Le misure olandesi erano state prese in attesa dell'adozione di misure comunitarie adottate sulla base della suddetta direttiva. Decidendo nel quadro di una procedura urgente e non essendo quindi sottoposta all'obbligo di adire la Corte di giustizia in caso di dubbio sul diritto comunitario, lo Hoge Raad ha ritenuto inopportuno proporre una questione pregiudiziale, dato che era prevedibile che la risposta della Corte di giustizia non si sarebbe avuta che dopo l'entrata in vigore di misure comparabili adottate a livello comunitario. Secondo quesito Le ricerche non hanno rivelato decisioni del tipo oggetto di questo quesito. Terzo quesito In Germania, il Bundesverfassungsgericht è stato indotto a pronunciarsi sulla portata del protocollo Barber(24). Nonché, nella sua ordinanza del 27 novembre 1997(25) pronunciata su rinvio costituzionale del Landesarbeitsgericht di Amburgo, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato incostituzionale la legge relativa al regime professionale di sicurezza sociale dei lavoratori dipendenti della città di Amburgo, in quanto tale legge esclude dal suo campo di applicazione le persone che lavorano un numero di ore settimanale inferiore alla metà del numero di ore normale. Se la legge non comporta una discriminazione basata sul sesso - i fatti della causa non fanno emergere che il gruppo di persone escluse da questo regime professionale di sicurezza sociale sarebbe in maggioranza composto da donne - essa è tuttavia contraria al principio generale di eguaglianza. In effetti, a differenza delle persone che lavorano a tempo pieno o a metà tempo, le persone che lavorano un numero di ore settimanale inferiore alla metà del numero di ore normale non hanno diritto a una pensione. Dato che questa discriminazione non può essere giustificata, la legge è stata dichiarata incostituzionale. Il Bundesverfassungsgericht ha stabilito che il protocollo Barber non si oppone all'adozione di una norma nazionale di non discriminazione avente effetti retroattivi, in quanto il protocollo non riguarda l'applicazione nel tempo delle norme costituzionali nazionali. Esso ha ricordato anche che il protocollo Barber si applica alle sole situazioni disciplinate dall'articolo 119 del trattato CE, vale a dire che implicano una discriminazione fondata sul sesso. Esso ne ha concluso che le conseguenze della incostituzionalità della norma in questione non sono limitate nel tempo. Sempre in Germania, il Bundesverfassungsgericht ha, con ordinanza del 31 marzo 1998(26), respinto come manifestamente infondati e quindi irricevibili diversi ricorsi costituzionali (Verfassungsbeschwerden) diretti a impedire l'introduzione dell'euro in Germania. I ricorrenti sostenevano che la terza fase dell'Unione monetaria sarebbe cominciata il 1o gennaio 1999 senza che fossero soddisfatti i criteri di convergenza. Essi invocavano, a sostegno del loro ricorso, una violazione del loro diritto di partecipare a un pubblico dibattito il cui oggetto fosse la formulazione di una politica europea(27), nonché una violazione del loro diritto fondamentale al rispetto della proprietà(28) e della libertà di azione(29) attraverso misure monetarie aventi, a loro parere, effetti negativi sui beni e il valore della moneta. Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto che la decisione di partecipazione della Germania alla terza fase dell'Unione monetaria fosse sufficientemente legittimata dal punto di vista del principio democratico e questa decisione non comportasse una lesione dei diritti costituzionali dei ricorrenti. Come aveva già constatato nella sentenza del 12 ottobre 1993(30) a proposito della conformità alla Costituzione della legge di ratifica del trattato sull'Unione europea, il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto che la partecipazione della Germania all'Unione monetaria prevista dal trattato di Maastricht fosse compatibile con la suddetta legge. In effetti, ricorda il Bundesverfassungsgericht, il trasferimento di competenze dalle autorità tedesche verso le autorità europee, che deriva dal trattato, si basa sull'articolo 88 della Costituzione e sull'approvazione del trattato dagli organi parlamentari, conformemente all'articolo 23 della suddetta legge. Inoltre, il trattato di Maastricht e la Costituzione conferiscono al Parlamento e al governo federale il potere di esprimere apprezzamenti e pronostici - che non possono avere che la natura di probabilità - per quanto riguarda il soddisfacimento dei criteri di convergenza. Ai sensi della Costituzione, la responsabilità del trasferimento della sovranità monetaria alla Comunità europea spetta al legislatore e la sua attuazione al governo. In queste condizioni, conclude il Bundesverfassungsgericht, non spetta ai ricorrenti, nella loro qualità di proprietari della moneta, di sottoporre al suo controllo, attraverso un ricorso costituzionale, la decisione relativa al passaggio della Germania alla terza fase dell'Unione monetaria. Con una ordinanza del 22 giugno 1998(31), il Bundesverfassungsgericht ha respinto, rinviando alla sua ordinanza del 31 marzo 1998, un ricorso costituzionale avente lo stesso oggetto. Sempre in Germania, il Bundesgerichtshof(32) ha, nella sentenza del 5 febbraio 1998, riveduto la sua giurisprudenza precedente in materia di pubblicità comparativa, al fine di tener conto della direttiva 97/55/CE(33) secondo la quale la pubblicità comparativa è, in linea di principio, lecita. Prima dell'entrata in vigore di tale direttiva, la giurisprudenza aveva interpretato l'articolo 1 della legge sulla concorrenza sleale nel senso che vietava, in linea di principio, la pubblicità comparativa, fatta eccezione per i casi nei quali un paragone si impone per sufficienti ragioni e corrisponda al vero. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia(34), il Bundesgerichtshof ha sottolineato che, fin da prima dello scadere del termine di recepimento della direttiva 97/55/CE, era tenuto a interpretare il diritto nazionale, nella misura del possibile, alla luce di quest'ultima. L'articolo 1 della legge sulla concorrenza sleale comporta una clausola generale che si presta a una interpretazione ampia, ed esso ha quindi giudicato, abbandonando espressamente la propria giurisprudenza precedente, che la pubblicità comparativa è, in linea di principio, lecita quando le condizioni enunciate dalla direttiva vengono soddisfatte(35). In una sentenza del 24 giugno 1998 (G2/97), il Verfassungsgerichtshof austriaco si è occupato della relazione fra il principio del primato del diritto comunitario e le funzioni del Verfassungsgerichtshof in materia di controllo della legalità (o della costituzionalità) di normative nazionali rispetto all'ordinamento giuridico nazionale. La causa riguardava la Burgenländisches Tourismus-förderungsgesetz 1992 (legge sulla promozione del turismo nel Burgenland), e in particolare il paragrafo 27, paragrafo 2, che stabiliva la riscossione di una imposta destinata alla promozione del turismo nel Burgenland sulla base del prodotto netto "nel senso del Umsatzsteuergesetz" (legge sull'IVA). In casi simili (leggi sulla promozione del turismo in Stiria, Tirolo e Corinzia), il Verwaltungsgerichtshof aveva deferito questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di stabilire se l'articolo 33, paragrafo 1 della 6a direttiva IVA (77/388/CE) si opponesse alla riscossione di una tassa di questo tipo (quindi per sapere se si trattasse o no di una forma di IVA). Il Verfassungsgerichtshof, da parte sua, non ha deferito una questione simile alla Corte di giustizia della Comunità europee, ma ha avviato un controllo della legalità di questa legge rispetto all'ordinamento giuridico nazionale. Esso giustifica questo modo di procedere osservando che non vi è conflitto fra la sua decisione eventuale di annullare (o meno) tale legge e il fatto che, in virtù del primato del diritto comunitario, una legge contraria al diritto comunitario diventa automaticamente inapplicabile. Il Verfassungsgerichtshof osserva che nel caso in cui una legge non sia annullata a causa dell'incompatibilità con la Costituzione austriaca, spetta alla giurisdizione suprema di diritto pubblico austriaco chiarire il problema della compatibilità di questa legge con il diritto comunitario (se del caso ponendo una questione pregiudiziale). Nella fattispecie, il Verfassungsgerichtshof ha concluso per l'annullamento della parte di frase "nel senso del Umsatzsteuergesetz", in quanto l'applicazione di questa parte di frase porterebbe al risultato che sarebbero soggetti all'imposta per la promozione del turismo nel Burgenland non solo i prodotti netti ottenuti nel Burgenland, ma anche quelli del territorio nazionale nel suo complesso. In Belgio, la Corte di Cassazione ha, in una sentenza del 12 giugno 1998(36), confermato una sentenza della Corte di appello di Bruxelles(37) che aveva riconosciuto il diritto, per il titolare dei diritti di autore su delle istruzioni per l'uso, di opporsi alla commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di prodotti autentici lecitamente immessi sul mercato comunitario, accompagnati da fotocopie degli originali delle istruzioni per l'uso. Nella fattispecie, l'importatore parallelo aveva allegato le fotocopie delle istruzioni per l'uso realizzate dal titolare nella lingua imposta, allo scopo di conformarsi alla legislazione belga sulle pratiche commerciali che imponevano di redigere le istruzioni per l'uso nella o nelle lingue della regione in cui i prodotti vengono immessi sul mercato. La Corte di appello aveva applicato, per analogia, di diritti di autore la giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia nelle sentenze Hoffmann-La Roche e Bristol-Meyers Squibb(38) in materia di diritto dei marchi. Nel suo ricorso in cassazione, l'importatore parallelo, contestava l'applicazione di questa giurisprudenza ai diritti di autore, sostenendo che le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia in queste sentenze allo scopo di permettere al titolare di un diritto di marchio di opporsi alla commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, dei prodotti protetti, erano state introdotte a causa del carattere specifico dei prodotti in questione, vale a dire di prodotti farmaceutici. Il ragionamento della Corte di appello, che aveva respinto questa argomentazione, è stato confermato dalla Corte di cassazione. La Corte suprema della Danimarca, nella sentenza del 6 aprile 1998(39), ha confermato la sentenza pronunciata dal Østre Landsret(40) respingendo una domanda diretta contro il primo ministro danese da parte di undici cittadini danesi, sostenuti da 777 intervenenti, in merito al trattato di Maastricht. I richiedenti contestavano la compatibilità con la Costituzione del trasferimento di competenze dalle autorità danesi alle istituzioni comunitarie. L'articolo 20, paragrafo 1, della Costituzione prevede che "le competenze di cui sono investite le autorità del Regno ai sensi della presente Costituzione possono essere trasferite, con una legge e in maniera determinata, ad autorità internazionali istituite attraverso un accordo reciproco con altri Stati al fine di promuovere la cooperazione e l'ordine giuridico internazionali". I ricorrenti sostenevano che il trasferimento di competenze derivante dal trattato CE, modificato dal trattato di Maastricht, fosse indeterminato e che non aveva di conseguenza potuto essere effettuato con una legge ai sensi dell'articolo 20 precitato. Secondo loro, solo una modifica della Costituzione secondo la procedura prevista all'articolo 88, avrebbe consentito un tale trasferimento. La Corte suprema ha respinto questa argomentazione e ha rilevato, in particolare, che "le giurisdizioni danesi devono considerare un atto comunitario inapplicabile in Danimarca, nell'ipotesi straordinaria in cui si constatasse, con tutta la certezza necessaria, che un atto comunitario la cui validità è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, si basa su un'applicazione del trattato esorbitante dal campo di competenza trasferito dalla legge di adesione. Lo stesso vale, per analogia, per quanto riguarda le regole e i principi di diritto comunitario basati sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee." In una causa relativa all'interpretazione relativa agli articoli 48 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, il Tribunal Supremo, in Spagna, ha riconosciuto in una sentenza del 17 dicembre 1997(41), il primato della giurisprudenza della Corte di giustizia. La legislazione spagnola in materia di sicurezza sociale prevede, a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, un'indennità la cui concessione è subordinata al compimento del periodo di assicurazione che dà il diritto alla pensione di vecchiaia. Nella sua giurisprudenza precedente, il Tribunal Supremo aveva respinto delle domande di indennità introdotte da persone che avevano compiuto tali periodi in un altro Stato membro, considerando che in assenza di versamenti in Spagna, le condizioni di concessione non fossero soddisfatte. Il Tribunal Supremo ha rettificato questa giurisprudenza contraria a quella della Corte di giustizia, riconoscendo espressamente il primato di quest'ultima. In una sentenza del 20 gennaio 1998(42), il Tribunal Supremo ha respinto il ricorso di un cittadino di uno Stato membro che si era visto rifiutare il rimborso di somme confiscate nel quadro di una procedura penale basata su una normativa nazionale giudicata incompatibile con il diritto comunitario, in seguito ad una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia(43). Il Tribunal Supremo ha rifiutato il rimborso sottolineando che, quando la Corte di giustizia ritiene una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario, questa decisione non ha un effetto retroattivo nei confronti del diritto nazionale e quindi, la confisca che è già stata eseguita, anche se effettuata sulla base di una disposizione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, non può essere oggetto di un rimborso. In altre due sentenze, il Tribunal Supremo ha rifiutato di riconoscere un effetto diretto orizzontale alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio(44) concernente le clausole vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori. Benché tale effetto sia stato riconosciuto in diverse sentenze pronunciate nel 1997 e 1998(45), il Tribunal Supremo ha, nella sentenza del 31 gennaio 1998(46), negato in maniera esplicita l'effetto diretto orizzontale della suddetta direttiva, limitandosi a riconoscere a quest'ultima un'importanza nell'interpretazione del diritto nazionale alla luce del diritto comunitario. Nella sentenza del 13 novembre 1998(47), pur dichiarando di aver riconosciuto, nella propria giurisprudenza precedente, un effetto diretto orizzontale alla suddetta direttiva, il Tribunal Supremo si è accontentato, in questa sentenza, di esprimere dei dubbi circa la possibilità di riconoscere tale effetto. Tuttavia, esso ha deciso nella fattispecie, sulla base non della direttiva, ma della legge spagnola del 13 aprile 1998(48), relativa alle condizioni generali dei contratti, che prevede, alla pari della direttiva, il divieto delle clausole vessatorie. In Francia, il consiglio di Stato ha, in un "arrêt d'Assemblée(49)", respinto le norme nazionali applicabili alla aggiudicazione degli appalti di concessione di lavori pubblici a causa della loro incompatibilità con gli obiettivi della direttiva 89/440/CEE(50). Il ricorrente chiedeva al Consiglio di Stato di annullare una sentenza del Tribunale amministrativo di Lione che aveva respinto la sua domanda di annullamento della decisione del Consiglio della comunità urbana di Lione del 18 luglio 1991 relativa alla concessione della realizzazione e della gestione di lavori stradali. Secondo il ricorrente, dato che non prevedevano misure di pubblicità, le norme nazionali applicabili alla aggiudicazione degli appalti di concessione di lavori pubblici erano incompatibili con gli obiettivi della direttiva 71/305/CEE(51) modificata dalla direttiva 89/440/CEE, benché quest'ultima non sia stata recepita in Francia alla data della sentenza oggetto del contenzioso(52). Il Consiglio di Stato ha giudicato che, nella misura in cui non prevedevano misure di pubblicità, le norme nazionali in questione non erano compatibili con gli obiettivi della direttiva 89/440/CEE e non potevano di conseguenza costituire una base giuridica alla delibera contestata, la quale d'altronde è stata adottata in condizioni di irregolarità. Questa sentenza sancisce la tendenza della Haute Assemblée a conferire il massimo effetto a una direttiva comunitaria(53), anche se non recepita nei termini previsti(54). Con la decisione n. 88-400 DC(55), il Consiglio costituzionale francese ha dichiarato conforme alla Costituzione la legge organica che stabilisce le condizioni di applicazione dell'articolo 88-3 della Costituzione relativa all'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione europea che risiedono in Francia, che non sono cittadini francesi, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali e recante recepimento della direttiva 94/80/CE(56). Mentre è giurisprudenza costante, dopo la decisione del Consiglio costituzionale "IVG" del 1975(57), che, nonostante il principio di supremazia dei trattati o accordi internazionali sulle leggi, previsto dall'articolo 55 della Costituzione, i trattati non facciano parte delle norme di riferimento del controllo di costituzionalità delle leggi esercitate dal Consiglio costituzionale, quest'ultimo ha, nella fattispecie, confrontato la legge organica al diritto comunitario sia originario che derivato. Tuttavia, data la fonte costituzionale di questo esame(58), la posizione adottata dal Consiglio costituzionale non dovrebbe rimettere in questione il principio posto dalla giurisprudenza "IVG", ma costituire solo un'eccezione alla giurisprudenza tradizionale. La Corte di Cassazione francese, il 7 aprile 1998 (causa Laubeuf) ha cassato una sentenza di un Tribunal de grande instance del 6 luglio 1995. La controversia riguardava il reclamo fiscale della società Laubeuf, che era stato presentato oltre il termine nazionale, vale a dire successivamente al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del versamento dell'imposta contestata. Tuttavia, il Tribunal de grande instance l'ha dichiarata ricevibile, applicando la giurisprudenza Emmott(59). La Corte di Cassazione ha invece cassato tale sentenza, per il motivo che avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza Fantask(60) intervenuta nel frattempo. Sempre in Francia, una sentenza del Consiglio di Stato del 20 febbraio 1998, concernente la città di Vaucresson, solleva l'interessante questione se un testo che recepisce una direttiva possa prevedere disposizioni transitorie il cui effetto consisterebbe nel rinviare la data di entrata in vigore della direttiva oltre il termine di recepimento. La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione delle incidenze di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente esclude che procedure avviate dopo la data di scadenza del termine di recepimento possano sfuggire al suo campo di applicazione(61). Essa non si è pronunciata sull'applicabilità della direttiva a situazioni in corso alla data ultima di recepimento della direttiva. Contrariamente alla posizione assunta dalla Commissione, l'avvocato generale ha ritenuto che gli Stati membri possono dispensare dalla valutazione di impatto ambientale i progetti la cui procedura di approvazione è stata avviata prima della data ultima di recepimento della direttiva. Il Consiglio di Stato ha seguito questa linea a proposito di una direttiva concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. Il decreto di recepimento prevede che non sia applicabile ai contratti il cui titolare è stato interpellato entro il 22 luglio 1990 e ha, in controparte, avviato degli studi e dei lavori preliminari. Secondo il commissario del governo presso il Consiglio di Stato, "sarebbe contrario al principio della certezza del diritto e del rispetto del legittimo affidamento esigere che vengano applicati immediatamente, tenuto conto della pesantezza, della lentezza e della complessità delle procedure che portano a una concessione autostradale, gli obblighi nuovi di pubblicità imposti dalla direttiva lavori che suppongono evidentemente una rimessa in questione eventuale del beneficiario della concessione". Il Consiglio di Stato è del parere che le disposizioni contestate non siano contrarie agli obiettivi delle direttive in questione dato che la deroga prevista riguarda solo i contratti per i quali, prima della data alla quale la direttiva doveva produrre i suoi effetti, l'autorità concedente si era già impegnata nella scelta di un concessionario e aveva ottenuto da esso l'esecuzione di taluni studi e lavori. In Italia, la Corte costituzionale ha valutato l'incidenza del diritto comunitario sulle norme nazionali in materia di insegnamento universitario. Essa è stata adita dal problema della costituzionalità di una disposizione legislativa che riconosce al ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di disciplinare l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi universitari e di prevedere un numero chiuso per l'iscrizione a questi istituti(62). Si pone il problema in particolare per quanto riguarda le disposizioni della Costituzione che riservano alla legge l'organizzazione degli studi e l'accesso all'educazione. L'attribuzione al Ministro del potere discrezionale di introdurre un numero chiuso, in assenza di determinazione preliminare da parte del legislatore dei principi generali della normativa relativa all'accesso all'università, comporterebbe una riduzione abusiva della potestà legislativa a favore della autorità regolamentatrice. La Corte costituzionale ricorda che, ai sensi della Costituzione, i criteri di accesso all'università e quindi l'introduzione di un numero chiuso, rientrano nel campo legislativo ma che la legge può lasciare al potere esecutivo la cura di completare le norme essenziali che essa stabilisce. Affinché l'autorizzazione conferita al Ministro sia conforme alla ripartizione di competenza fra poteri legislativo ed esecutivo, è necessario quindi che vengano fissate preliminarmente, attraverso una disposizione avente rango di legge, i criteri che consentono di determinare le scuole e i corsi ai quali può essere limitato l'accesso. La Corte costituzionale constata che il legislatore nazionale non ha fissato i criteri che delimitano il potere discrezionale dell'amministrazione in materia. Essa precisa tuttavia che il quadro giuridico nel quale questi criteri vanno ricercati comprende anche le disposizioni di diritto comunitario concernenti l'organizzazione degli studi universitari, in particolare le direttive relative al riconoscimento reciproco dei diplomi(63). Queste impongono allo Stato un obbligo di risultato consistente nell'assicurare che i requisiti minimi di formazione teorica e pratica che esse stabiliscono vengano soddisfatti. In queste condizioni, la possibilità prevista dal legislatore italiano di introdurre un numero chiuso per scuole e corsi destinati ad assicurare le formazioni oggetto di queste direttive non può che essere uno strumento, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE, per raggiungere il risultato voluto dalle stesse. Il potere ministeriale di limitare l'accesso ai corsi universitari si inserisce quindi in un quadro normativo di rango superiore che, offrendo i criteri di selezione dei corsi ad accesso limitato, è tale da togliere qualsiasi carattere arbitrario al suddetto potere. La questione della costituzionalità della disposizione legislativa in questione di conseguenza è stata giudicata infondata. Sempre in Italia, la Corte di Cassazione(64) è stata indotta a pronunciarsi sulla compatibilità delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE(65), interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza del 1o giugno 1995(66), con i principi costituzionali di parità di trattamento e di diritto al lavoro. I ricorrenti, laureati in medicina, invocavano l'applicazione di una legge nazionale che li ammetteva all'attività di dentista nonostante la circostanza che essi avessero iniziato la loro formazione universitaria di medici dopo la data limite fissata dall'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE. Questa normativa nazionale è stata giudicata incompatibile con le suddette direttive dalla sentenza precitata dalla Corte di giustizia che aveva constatato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi derivanti dalle direttive in questione. Riassumendo gli orientamenti della Corte costituzionale italiana concernenti i rapporti fra gli ordinamenti giuridici comunitario e interno, la Corte di cassazione ha ricordato che questi sono due ordinamenti distinti, coordinati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dai trattati che istituiscono la Comunità, che un conflitto fra le disposizioni nazionali e il diritto comunitario comporta non l'invalidità delle prime, ma la loro non applicazione da parte del giudice nazionale e infine che il controllo di costituzionalità, di cui la Corte costituzionale è incaricata, non può riguardare disposizioni comunitarie, estranee all'ordinamento giuridico interno, ma tutt'al più la legge che applica il trattato, quando la sua applicazione può comportare la violazione di principi fondamentali dell'ordine costituzionale nazionale o di diritti inalienabili della persona. La Corte di cassazione ha precisato a questo riguardo che, quando viene addotto un conflitto fra un testo comunitario e i principi fondamentali della Costituzione, il giudice nazionale deve, ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale, verificare se tale conflitto sia di gravità tale che si debba ritenere che è il trattato stesso nel suo insieme, ad essere in conflitto con la Costituzione, e che si giustifichi, pertanto il ricorso al rimedio radicale dell'uscita dell'Italia dall'Unione europea. La Corte di Cassazione ha tuttavia giudicato che tale conseguenza non può verificarsi nella fattispecie, data l'inesistenza stessa di un conflitto fra, da un lato, le direttive e la sentenza della Corte di giustizia menzionata sopra e d'altro lato, i principi fondamentali della Costituzione invocati dai ricorrenti. In una sentenza del 30 dicembre 1997 (n. 443, Giustizia civile, 1998 pag. 609) la Corte costituzionale italiana ha riconosciuto che se le discriminazioni "a rovescio" non sono sanzionate dal diritto comunitario, la differenza di trattamento fra imprese italiane e imprese di altri Stati membri è, invece, contraria alla Costituzione italiana che prevede il principio di eguaglianza. Il problema della legittimità costituzionale riguardava alcuni articoli della legge del 4 luglio 1967 n. 580 sulla fabbricazione industriale delle paste che prescrivono che non si possono utilizzare ingredienti diversi da quelli indicati o autorizzati da un decreto del ministro da adottare sulla base dell'articolo 30 della legge. In effetti, il pretore di Pordenone riteneva che vi fosse una violazione del principio di eguaglianza di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto i produttori nazionali di pasta sono obbligati a produrre paste con i soli ingredienti autorizzati dalla legislazione italiana, mentre gli importatori possono commercializzare paste provenienti dagli altri Stati membri secondo le regole originarie di questi paesi. La Corte costituzionale rileva che sulla base del principio della libera circolazione delle merci contenuto nel trattato CE, l'Italia è obbligata ad accettare le paste legalmente commercializzate in un altro Stato membro. D'altronde, la Corte di giustizia ha riconosciuto nella sentenza Zoni(67) che la legge n. 580/67 in questione non risponde a esigenze imperative come la protezione dei consumatori o la lealtà dei negozi commerciali o la protezione della salute pubblica, che possono giustificare un divieto dell'importazione di paste da altri Stati membri. La questione di legittimità costituzionale riguarda tuttavia l'ipotesi di una discriminazione "a rovescio". La Corte costituzionale, pur riconoscendo che il diritto comunitario non richiede che il legislatore abroghi la legge per quanto riguarda i produttori delle paste stabiliti sul territorio italiano, riconosce tuttavia, alla luce del diritto italiano, che taluni articoli della legge sono contrari all'articolo 3 della Costituzione italiana. Essa li dichiara di conseguenza, incostituzionali in quanto non consentono ai produttori di paste stabiliti in Italia l'utilizzo degli ingredienti legittimamente utilizzati, sulla base del diritto comunitario, nel territorio della CE. Nei Paesi Bassi, il Hoge Raad ha, in una sentenza del 28 gennaio 1998(68), autorizzato un soggetto all'IVA, le cui attività economiche comprendevano la vendita di stupefacenti, a dedurre l'IVA pagata a monte. La Corte di giustizia aveva ritenuto in una sentenza del 5 luglio 1988(69), che la vendita illegale di stupefacenti non rientrasse nel campo di applicazione dell'IVA. Nella fattispecie, la Corte d'appello (Gerechtshof) aveva giudicato che il soggetto non avesse il diritto di dedurre l'imposta pagata a monte, in quanto tale tassa riguardava la fornitura di stupefacenti(70). Secondo il Hoge Raad, invece, le forniture e servizi per i quali l'IVA è stata riscossa a monte sono utilizzati per le necessità delle attività economiche del soggetto. Quest'ultimo aveva quindi diritto alla deduzione. Nel Regno Unito, nella causa Wilson and others -v- St Helens Borough Council(71), la House of Lords è stata indotta a pronunciarsi sulla direttiva 77/187/CEE del Consiglio relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa(72). I ricorrenti, membri del personale di una scuola pubblica, erano stati licenziati per motivi economici, al momento del trasferimento della scuola da una autorità pubblica locale a un'altra. L'autorità cessionaria li aveva poi riassunti con un nuovo contratto di impiego, e una riduzione salariale. Adita con un ricorso basato sul Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981 e sulla direttiva 77/187/CEE, la House of Lords ha ritenuto che, ai sensi della normativa nazionale citata, anche se il trasferimento di una impresa non mette fine automaticamente a un contratto di impiego, un licenziamento esplicito notificato prima, dopo o al momento del trasferimento non è tuttavia nullo e senza effetti. Un dipendente non può quindi obbligare il cessionario a mantenere il suo contratto di impiego sotto lo stesso regime e alle stesse condizioni precedenti. La House of Lords ha precisato che non risultava dalle disposizioni della direttiva precitata che un impiego dovesse essere salvaguardato al momento di un trasferimento di impresa quando tale tipo di protezione non esiste nel diritto nazionale. Essa ha ricordato a questo riguardo che, ai sensi del diritto nazionale, il solo diritto di cui poteva avvalersi il lavoratore dipendente, e che era sancito dalla direttiva comunitaria, era quello di richiedere un risarcimento danni per il licenziamento abusivo(73). Nella causa Jesuthasan -v- London Borough of Hammersmith and Fulham(74), la Court of Appeal è stata adita con un ricorso di un insegnante impiegato a tempo parziale da una autorità locale, che si è visto licenziare alla fine di un contratto temporaneo e che considerava questo licenziamento abusivo. Nel Regno Unito, le disposizioni nazionali in materia di licenziamento abusivo(75) non si applicano ai dipendenti a tempo parziale. Il ricorrente si basava tuttavia sulla decisione della House of Lords(76), pronunciata nella causa R -v- Secretary of State for Employment, ex parte Equal Opportunities Commission, nella quale essa aveva ritenuto che, dato che le donne costituiscono il maggior numero di lavoratori a metà tempo, l'inapplicabilità delle disposizioni nazionali in materia di licenziamento abusivo a questi lavoratori era discriminatoria e quindi incompatibile con l'articolo 119 del trattato CE e con le direttive 75/117/CEE e 76/207/CEE(77). Nella fattispecie, la Court of Appeal ha ritenuto che l'inapplicabilità delle disposizioni nazionali in causa, che era già stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario per il suo carattere discriminatorio e che, per questa ragione era stata respinta nel caso di una richiesta introdotta da un lavoratore di sesso femminile, doveva essere respinta anche nel caso di un ricorso introdotto da un lavoratore di sesso maschile. Quarto quesito La responsabilità dello Stato belga è stata messa in causa a due riprese in seguito all'adozione, da parte del legislatore belga, della legge del 10 dicembre 1997 che vieta la pubblicità per i prodotti del tabacco(78). Tale legge la cui entrata in vigore era fissata al 1o gennaio 1999, doveva avere come conseguenza in particolare di compromettere l'organizzazione del gran premio annuale di formula 1 di Spa Francorchamps. Varie imprese e enti pubblici regionali hanno citato in giudizio lo Stato belga al fine di ottenere, da un lato, la sospensione dell'applicazione della legge contestata e l'autorizzazione ad organizzare il gran premio senza i vincoli imposti dalla legge e d'altro lato, la condanna dello Stato belga a risarcire il danno provocato dall'adozione della suddetta legge che costituirebbe una violazione del diritto comunitario. In entrambi i casi, le domande sono state respinte. Adita con procedura urgente della controversia, la Corte di appello di Liegi, nella sentenza del 12 febbraio 1998(79), ha ricordato anzitutto il principio sancito dalla Corte di giustizia(80), in base alla quale la responsabilità degli Stati membri può essere coinvolta, indipendentemente dall'organo la cui azione o omissione è all'origine dell'inadempimento, compreso il caso in cui l'inadempimento è rimproverato al legislatore nazionale. Esaminando successivamente i criteri di valutazione stabiliti dalla Corte di giustizia, in particolare l'ampiezza del potere di apprezzamento di cui dispone il legislatore nel settore in questione(81) e, tenendo conto della proposta di direttiva europea che prevede anche un divieto generale della pubblicità e del patrocinio a favore dei prodotti del tabacco, la Corte di appello ha concluso che sarebbe azzardato, in simile contesto, sostenere che lo Stato belga si sia reso responsabile di una "violazione caratterizzata" del diritto comunitario direttamente applicabile. Nella decisione pronunciata sul merito dal Tribunale di primo grado di Verviers(82), quest'ultimo ha giudicato nello stesso senso e respinto le argomentazioni dei ricorrenti tratte dall'applicazione del regime, più ampio, di responsabilità previsto dal diritto belga. Sempre in Belgio, il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha, in una sentenza del 13 febbraio 1998(83), dichiarato lo Stato responsabile di una violazione del diritto comunitario per non aver recepito, entro il termine imposto, la direttiva del Consiglio n. 86/653/CEE relativa agli agenti commerciali indipendenti(84). Ai sensi dell'articolo 17 della suddetta direttiva, gli Stati membri avevano l'obbligo, in particolare, di adottare le misure necessarie al fine di assicurare all'agente di commercio il pagamento di una indennità di esclusione a determinate condizioni. La vecchia legge belga, in vigore al momento dei fatti, non prevedeva tale indennità. Il ricorrente, che aveva visto il suo contratto di agente commerciale indipendente rescisso dopo il termine di recepimento imposto dalla direttiva, ma prima dell'entrata in vigore della legge di recepimento nazionale(85), aveva avviato un'azione di responsabilità nei confronti dello Stato belga. Il Tribunale, dopo aver constatato che il ricorrente si trovava nelle condizioni di concessione stabilite dalla direttiva ha condannato lo Stato al pagamento di una indennità calcolata in base ai criteri di valutazione previsti dalla direttiva. In Italia, la Corte di Cassazione si è occupata del problema della responsabilità dello Stato per i danni provocati dal recepimento tardivo della direttiva 80/987/CEE(86) sulla protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Per quanto riguarda la qualifica giuridica dell'indennità riconosciuta dal decreto legge n. 80/1992, che recepisce la suddetta direttiva, ai lavoratori che non hanno potuto beneficiare della protezione prevista dalla direttiva per mancato recepimento di quest'ultima entro i termini previsti, la giurisprudenza della sezione affari sociali della Corte di Cassazione mostra un'evoluzione. In effetti, mentre in una sentenza pronunciata all'inizio dell'anno(87), essa conferma(88) il proprio orientamento in base al quale il pregiudizio derivante dall'assenza di recepimento di una direttiva comunitaria, pur dando diritto a indennizzo, non si riferisce a un fatto illecito dello Stato, essa dichiara, per la prima volta, in una decisione dell'11 giugno 1998(89) che l'indennità in questione trova la sua "causa diretta e immediata nella responsabilità civile dello Stato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile" italiano, relativo al fatto illecito in quanto fonte di obbligazioni. Le due sentenze non differiscono tuttavia dal punto di vista dei criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione delle somme dovute ai lavoratori a titolo della suddetta indennità. In effetti, sia per l'una che per l'altra sentenza, gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati a partire dalla data della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro in questione, considerata come la data alla quale è sopravvenuto il danno. Nel Regno Unito, nella causa R -v- Secretary of State for Transport, ex parte Factortame and others(90), la Corte di appello ha confermato una sentenza della High Court(91) che mette in questione la responsabilità del governo del Regno Unito per la violazione del diritto comunitario. I ricorrenti, proprietari e gestori spagnoli di pescherecci, avevano stabilito, sia presso le giurisdizioni inglesi(92) che presso la Corte di giustizia(93), che il Merchant Shipping Act 1988 che imponeva, ai fini dell'immatricolazione di un peschereccio nel Regno Unito, condizioni concernenti la nazionalità, la residenza e il domicilio dei proprietari, dei noleggiatori e degli utilizzatori dell'imbarcazione, violava il principio comunitario di non discriminazione basato sulla nazionalità. In seguito, i ricorrenti hanno intentato presso la High Court un'azione per risarcimento danni nei confronti del governo del Regno Unito per il pregiudizio provocato dalla stessa legge. La High Court ha ritenuto che la violazione del diritto comunitario fosse sufficientemente grave per stabilire la responsabilità del Secretary of State for Transport. Pronunciandosi sul ricorso di quest'ultimo la Court of Appeal ha confermato la decisione della High Court. La Court of Appeal ha posto il principio in base al quale, per stabilire la responsabilità del potere legislativo, bisogna fornire la prova che quest'ultimo ha manifestamente e gravemente trascurato i limiti dei suoi poteri. Essa ha precisato che una violazione del principio fondamentale di non discriminazione fondata sulla nazionalità comporta, di massima, la responsabilità dello Stato per il pregiudizio provocato. La Court of Appeal ha approvato il ragionamento della High Court, che aveva rilevato, nella fattispecie, che l'effetto voluto dall'applicazione delle condizioni di residenza e di domicilio era effettivamente una discriminazione basata sulla nazionalità, che il Secretary of State era cosciente che queste condizioni dovevano necessariamente provocare un pregiudizio ai ricorrenti, in quanto impedivano loro di esercitare un'attività di pesca nel quadro della quota del Regno Unito e infine, che il governo del Regno Unito aveva fatto ricorso a una legge al fine di evitare che l'attuazione dell'obiettivo perseguito potesse essere ritardato da ricorsi giurisdizionali, in quanto i ricorrenti non potevano ottenere misure provvisorie senza intervento della Corte di giustizia. Infine, la Court of Appeal ha preso in considerazione l'atteggiamento della Commissione europea che si era esplicitamente opposta alla normativa proposta(94). La Court of Appeal ha inoltre sottolineato l'importanza fondamentale del principio del diritto comunitario violato e ha respinto le argomentazioni proposte dal Secretary of State che invocava la mancanza di chiarezza delle disposizioni comunitarie e l'interpretazione "ragionevole" di queste disposizioni da parte del governo del Regno Unito. (1) Le due relazioni precedenti sono state pubblicate rispettivamente nella GU C 332 del 3.11.1997, pag. 198 e nella GU C 250 del 10.8.1998, pag. 195. (2) Racc. 1987, pag. 4199. (3) Cause C-6/90 e C-9/90, Racc. 1996, pag. I-5357. (4) Cause C-46/93 e C-48/93, Racc. 1996, pag. I-1029. (5) Bundesfinanzhof, Urteil del 11. giugno 1997, X R 74/95, Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs Bd. 183, pag. 436. (6) Sentenza della Corte del 27 settembre 1988, Causa 263/86, Stato belga contro Humbel, Rac. 1988, pag. 5365. (7) Bundesverfassungsgericht, Beschluß del 5 agosto 1998, 1 BvR 264/98, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, pag. 728. (8) Articolo 3, paragrafo 1, della costituzione tedesca. (9) Articolo 101, paragrafo 1, seconda frase, della costituzione. Questa disposizione prevede che nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale. (10) Causa C-262/88, Barber, Rac. 1990, pag. I-1889. (11) Sentenza della Corte del 28 settembre 1994, Causa C-57/93, Vroege, Rac. 1994, pag. I-4541, e 11 dicembre 1997, Causa C-246/96, Magorrian & Cunningham, Rac. 1997, pag. I-7153. (12) Causa 99/12/0167, del 24 giugno 1998. (13) Sentenza della Corte del 15 gennaio 1998, Causa C-15/96, Kalliope Schöning-Kougebetopoulou/Freie und Hansestadt Hamburg, Rac. 1998, pag. I-47. (14) Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, 27 aprile 1998, Asociación de Empresas Frigoríficas de la Ría de Vigo/Administración General del Estado, Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia, 1998, n. 3328. (15) Turun Hovioikeus, 26 maggio 1998, n. 1275/98. (16) Conseil d'État, Section, 20 maggio 1998, Communauté de communes du Piémont de Barr et autres, Revue française de droit administratif 1998, p. 609, conc. Henri Savoie; Actualité Juridique Droit Administratif 1998, 632; Europe 1998 Act. n. 238. (17) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1). (18) Consiglio di Stato, sezione V, 23 aprile 1998, n. 478, Foro amministrativo, 1998, 1090. (19) Hoge Raad, X contre Inspecteur der omzetbelasting, Beslissingen in belastingzaken, 1998, 83. (20) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre di affare - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Cfr. articolo 13 A, paragrafo 1, lettera a). (21) Cfr. articolo 13 B, lettera e). (22) Hoge Raad, 19 giugno 1998, Productschap voor vee en vlees contro lo Stato dei Paesi Bassi, Rechtspraak van de Week, 1998, 131. (23) Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13). (24) Per un'altra sentenza relativa al protocollo Barber, cfr. supra. (25) Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 27. November 1997, 1 BvL 12/91, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 97, pag. 35. (26) Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 31. März 1998, 2 BvR 1877/97 e 2 BvR 50/98, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd 97, pag. 350. (27) I ricorrenti invocavano l'articolo 38, paragrafo 1, della Costituzione che prevede il diritto fondamentale di partecipare, attraverso l'elezione dei membri del Parlamento, al funzionamento di uno Stato democratico. (28) Articolo 14, paragrafo 1, della Costituzione. (29) Articolo 2, paragrafo 1, della Costituzione. (30) Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 12. Oktober 1993, 2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92, dit "Maastricht", Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd 89, pag. 155. (31) Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 22. Juni 1998, 2 BvR 532/98, Juristenzeitung 1998, pag. 306. (32) Bundesgerichtshof, Urteil vom 5. Februar 1998, I ZR 211/95, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Bd. 138, pag. 55. (33) Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18). (34) Sentenza della Corte, del 18 dicembre 1997, Causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie/Région wallonne, Rac. 1997, pag. I-7411. (35) Più precisamente l'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere da a) a h), della direttiva. (36) Corte di Cassazione, 12 giugno 1998, n. C.97.0254, Bigg's SA/Kenwood Corporation et Kenwood SA. (37) Corte di appello di Bruxelles, 28 gennaio 1997, n. 1996/AR/144, Bigg's SA/Kenwood Corporation et Kenwood SA, Pasicrisie belge II, 1999, pag. 7-13. (38) Sentenza della Corte del 23 maggio 1978, Causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Rac. 1979, pag. 1139 e dell'11 luglio 1996, Cause riunite, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Meyers Squibb, Rac. 1986, pag. I-3457. (39) Ugeskrift for Retsvæsen 1998.800H. (40) Østre Landsret, sentenza del 27 giugno 1997, 3.asd.nr.B-2131-96, menzionata nella Quindicesima relazione annuale - 1997. (41) Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Civil, 17 dicembre 1997, Natividad S.L./Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), La Ley 1998, n° 4508, pagg. 15-16. (42) Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 20 gennaio 1998, Friedrich J. P./Ministerio Fiscal, Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia 1998, n. 27. (43) Sentenza della Corte del 14 dicembre 1995, Cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e.a., Rac. 1995, pag. I-4821. (44) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). (45) Cf. Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 20 febbraio 1998, Ediciones Océano Exito, SA/José Ramón B.F., Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia 1998, n. 604; de 30 maggio 1998, Vicente Alfonso V. N./A. S.A., La Ley 1998, n. 4598, pagg. 4-5; de 20 luglio 1998, Home English, Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia 1998, n. 6192. (46) Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 31 gennaio 1998, Carlos Luis A. F. y Unión de Consumidores de España (UCE)/Banco Central Hispanoamericano S.A., Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia 1998, n. 121. (47) Tribunal Supreme, Sala Primera, de la Civil, 13 novembre 1998, S.E., SA / Luis L.C., La Ley 1998, n. 4690, pagg. 6-7. (48) Ley 7/1998, del 13 aprile 1998, sobre condiciones generales de la contratación (B.O.E. n. 89, du 14-4-1998). (49) Conseil d'État, assemblée, 6 février 1998, M. Tête, Association de sauvegarde de l'Ouest lyonnais; Actualité Juridique Droit Administratif 1998, 458; Revue française de droit administratif 1998 pag. 407, conc. Henri Savoie; Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1998 pag. 584; La semaine juridique - édition générale, 1998 II 10109; Gazette du Palais 1998 n. 217-218 II som. pagg. 38-39. (50) Direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1). (51) La direttiva 71/305/CEE del Consiglio, se modificata a più riprese, è stata codificata dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante coordinamento degli appalti pubblici di lavoro (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54). (52) Mentre gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi al più tardi il 20 luglio 1990, è solo con legge n. 91-3 del 3 gennaio 1991 relativa alla trasparenza e alla regolarità delle procedure di appalto (GURF 5 gennaio 1991, p. 236) che la Francia ha iniziato a soddisfare il proprio obbligo di recepimento. Il recepimento è stato effettivo solo a decorrere dal 31 marzo 1992, data alla quale sono stati adottati, in applicazione della legge, un decreto e un arrêté che prevedono le misure di pubblicità applicabili ai contratti di appalto. (53) Per una sentenza successiva vedi ad esempio: Consiglio di Stato, assemblea, 20 febbraio 1998, Ville de Vaucresson, Jurisclasseur diritto amministrativo 1998 n. 80. (54) Nel quadro degli appalti pubblici di servizi, vedi Consiglio di Stato, sezione, 20 maggio 1998; Communauté de communes du Piémont de Barr, Revue française de droit administratif 1998, pag. 609. (55) Decisione del Consiglio costituzionale n. 88-400 DC del 20 maggio 1998, Revue française de droit administratif 1998 pag. 671; Actualité Juridique Droit Administratif 1998, 531; Europe 1998 Chronique n. 5, pag. 4. (56) Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che fissa le modalità di esercizio del diritto di voto e di ammissibilità alle elezioni municipali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38). (57) Decisione del Consiglio costituzionale n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975, Rac., pag. 19; Grandes décisions du Conseil constitutionnel, 9 éd., pag. 305. (58) L'articolo 88-3 della Costituzione subordina esplicitamente la costituzionalità della legge organica prevista per la sua applicazione alla conformità di quest'ultima alle norme comunitarie. (59) Sentenza della Corte del 25 luglio 1991, causa C-208/90, T. Emmott/Minister for Social Welfare & Attorney General, Rec. 1991, pag. I-4292. (60) Sentenza della Corte del 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask A/S e.a./Industriministeriet, Rec. 1997, pag. I-6820. (61) Sentenza del 9 agosto 1994, Causa C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern eV, R. Stansdorf e.a./Freistaat Bayern., Rac. 1994, pag. I-3717. (62) Corte Costituzionale, 27 novembre 1998, n. 383, da GU n. 48 del 2.12.1998, prima serie speciale, Corte costituzionale. (63) La Corte costituzionale si riferisce più specificamente alle direttive 78/686/CEE, del Consiglio del 25 luglio 1978 (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1); 78/687/CEE, del 25 luglio 1978 (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10); 78/1026/CEE, del 18 dicembre 1978 (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1); 78/1027/CEE , del 18 dicembre 1978 (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7); 85/384/CEE, del 10 giugno 1985 (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15); 89/594/CEE, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); e 93/16/CEE, del 5 aprile 1993 (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1). (64) Corte di Cassazione, sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1512, Giust. civ., 1998, I, 1935 e Corte di Cassazione, sez. un., 11 novembre 1997 n. 11129, Giust. civ., 1998, I, 1026 (di cui le motivazioni sono identiche) (65) Direttive 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, diretta al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di dentisti e che comportano misure destinate a facilitare l'esercizio effettivo di stabilimento e di libera prestazione di servizi GU L 233, pag. 1 e 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10). (66) Sentenza della Corte del 1o giugno 1995, Causa C-40/93, Commissione/Repubblica italiana, Rac. 1995, pag. I-1319. (67) Sentenza del 14 luglio 1988, Causa 90/86, Zoni, Rac. 1988, pag. 4285. (68) Hoge Raad, X contro Inspecteur der omzetbelasting, Beslissingen in belastingzaken, 1998, 116. (69) Sentenza del 5 luglio 1988, Causa 269/86, Mol, Rac. 1988, pag. 3627. (70) Gerechtshof Amsterdam, 9 gennaio 1997, Beslissingen in belastingzaken, 1998, 116. (71) House of Lords, 29 ottobre 1998, Wilson and others -v- St Helens Borough Council, The All England Law Reports, 1998, 609-634. (72) Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente i ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26). (73) Per una interpretazione della direttiva 77/187/CEE, vedi la sentenza della Corte del 12 novembre 1998, Causa C-399/96, SA Europièces / Sanders. In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che spetta alla giurisdizione di rinvio stabilire se il contratto di lavoro dipendente proposto dal cessionario comporta una modifica importante delle condizioni di lavoro a danno del lavoratore. In tale ipotesi, l'articolo 4 della direttiva impone agli Stati membri di considerare che la risoluzione del contratto è intervenuta per il fatto del datore di lavoro (cfr. punto 44, regola 2). (74) Court of Appeal (Civil Division), 26 febbraio 1998, Jesuthasan -v- London Borough of Hammersmith and Fulham, Industrial Relations Law Reports, 1998, 372-376. (75) Employment Protection (Consolidation) Act 1978. (76) House of Lords, 3 mars 1994, R -v- Secretary of State for Employment, ex parte Equal Opportunities Commission, Industrial Relations Law Reports, 1994, 176. (77) Direttiva 75/117/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1975 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile, (GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19) e direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa alla attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40). (78) Legge del 10 dicembre 1997 che vieta la pubblicità sui prodotti del tabacco, M.B. 11.2.1998, pag. 3737. (79) Corte di appello di Liegi, 12 febbraio 1998, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1998, 502-513. (80) Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame III, Rac., pag. I-1029. (81) Sentenza della Corte del 26 marzo 1996, Causa C-392/93, British Telecommunications, Rac., pag. I-1631. (82) Tribunale di primo grado di Verviers, 26 giugno 1998, Journal des Tribunaux / Droit européen, 1998, n. 53, 210-211. (83) Tribunale di primo grado di Bruxelles, 13 febbraio 1998, Revue de jurisprudence de Liège, Mons e Bruxelles, 1998, 1261-1264. (84) Direttiva del Consiglio 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernente gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17). (85) Il legislatore belga ha recepito la direttiva solo nel 1995, nella sua legge del 13 aprile 1995 relativa ai contratti di agenzia commerciale, M.B. 2.6.1995, pag. 15621, mentre l'articolo 22.1 della direttiva prevedeva che gli Stati membri dovessero conformarvisi entro il 1o gennaio 1990. (86) Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del ..., pag. 23). (87) Corte di cassazione, sez. lav., 10 febbraio 1998, n. 1366, Giust. civ., 1998, I, 1942. (88) Corte di cassazione, sez. lav., 9 gennaio 1997, n. 133, Foro it., Mass., 1997, 14, menzionata nella Quindicesima relazione annuale - 1997. (89) Corte di cassazione, sez. lav., 11 giugno 1998, n. 5846, Giust. civ., 1998, I, 2468. (90) Court of Appeal, 8 aprile 1998, R -v- Secretary of State for Transport, ex parte Factortame and others Common Market Law Reports, 1998, vol. 3, 192-218. (91) High Court, 31 luglio 1997, Common Market Law Reports, 1998, vol. 3, 1353-1429. (92) House of Lords, 9 luglio 1990, R -v- Secretary of State for Transport, ex parte Factortame and others, Appeal Cases, 1991, 603. (93) Sentenza della Corte del 4 ottobre 1991, Causa C-246/89, Commissione/Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Rac., I-4585, e 25 luglio 1991, Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd et autres, C-221/89, Rac., I-3905. (94) Sentenza della Corte del 4 ottobre 1991, Causa C-246/89, Commissione/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Rac., I-4585.