51999AP0096

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità (COM(97)0691 C4-0676/97 97/0356 (COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 175 del 21/06/1999 pag. 0424


A4-0096/99

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità (COM(97)0691 - C4-0676/97 - 97/0356 (COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando decimo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che per agevolare la domanda dei modelli di utilità e ridurre i termini per la concessione di questi modelli in più di uno Stato membro, si dovrebbe introdurre una procedura di «sportello unico», ferme restando le disposizioni nazionali applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati;

(Emendamento 2)

Considerando 13

>Testo originale>

considerando che è opportuno eccettuare dalla tutela del modello d'utilità non solo le invenzioni solitamente escluse dalla brevettabilità ma anche le invenzioni relative a sostanze o procedimenti chimici o farmaceutici, in conseguenza delle particolari esigenze dei settori industriali interessati,nonché le invenzioni implicanti programmi per elaboratori elettronici;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è opportuno eccettuare dalla tutela del modello d'utilità non solo le invenzioni solitamente escluse dalla brevettabilità ma anche le invenzioni relative a sostanze o procedimenti;

(Emendamento 3)

Considerando 14

>Testo originale>

considerando che la domanda di modello d'utilità deve rispondere a requisiti affini a quelli prescritti per i brevetti per invenzioni industriali; che essa deve tuttavia essere assoggettata soltanto ad una verifica formale, senza un previo esame della novità e del grado d'inventiva; che il modello d'utilità non deve formare oggetto di un rapporto di ricerca, se non su richiesta del depositante;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la domanda di modello d'utilità deve rispondere a requisiti affini a quelli prescritti per i brevetti per invenzioni industriali; che essa deve tuttavia essere assoggettata soltanto ad una verifica formale, senza un previo esame della novità e del grado d'inventiva; che il modello d'utilità non deve formare oggetto di un rapporto di ricerca, se non su richiesta del depositante

o di qualsiasi terzo interessato;

(Emendamento 4)

Considerando 18 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che occorre monitorare l'applicazione della presente direttiva ed adeguarla in modo da garantire, nell'ambito dei modelli di utilità, il corretto funzionamento del mercato interno e l'innovazione delle imprese della Comunità; che la Commissione dovrebbe proporre le misure che di conseguenza dovessero risultare necessarie; che tra queste misure dovrebbero essere proposti modi concreti per agevolare e ridurre il costo di registrazione del modello d'utilità in più di uno Stato membro;

(Emendamento 5)

Articolo -1 (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo -1

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano ogni altra disposizione comunitaria o nazionale riguardante i diritti di design, o altri contrassegni, copyright, brevetti, occhi tipografici, responsabilità civile o concorrenza sleale.

(Emendamenti 6 e 35)

Articolo 1

>Testo originale>

Per modello d'utilità s'intende, ai fini della presente direttiva, il diritto registrato che conferisce una protezione esclusiva per le invenzioni tecniche e che è riconosciuto negli Stati membri con le seguenti denominazioni:

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Conformemente a quanto disposto dalla presente direttiva potranno essere protette come modelli d'utilità le nuove invenzioni che, implicando un'attività inventiva ed essendo suscettibili di applicazione industriale, consistono nel dare a un oggetto o a uno strumento o a una parte dello stesso, una configurazione, una struttura o un meccanismo da cui derivi un vantaggio pratico o tecnico per il suo impiego o la sua fabbricazione o un altro vantaggio per l'utilizzatore, per esempio in termini di istruzione o di divertimento.

>Testo originale>

Austria : Gebrauchsmuster

Belgio : Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur

Danimarca: Brugsmodel

Finlandia : Hyödyllisyysmalli/Nyttighetsmodell

Francia : Certificat d'utilité

Germania : Gebrauchsmuster

Grecia : Ðéóôïðïéçôé÷ü õðïäåßãìáôïò ÷ñçóéìüôçôáò

Irlanda : Short-tem patent

Italia : Brevetto per modelli d'utilità

Paesi Bassi : Zesjarig octrooi

Portogallo : Modelo de utilidade

Spagna : Modelo de utilidad

>Testo dopo la votazione del PE>

2.Nei seguenti Stati membri hanno queste denominazioni:

Austria : Gebrauchsmuster

Belgio : Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur

Danimarca: Brugsmodel

Finlandia : Hyödyllisyysmalli/Nyttighetsmodell

Francia : Certificat d'utilité

Germania : Gebrauchsmuster

Grecia : Ðéóôïðïéçôé÷ü õðïäåßãìáôïò ÷ñçóéìüôçôáò

Irlanda : Short-tem patent

Italia : Brevetto per modelli d'utilità

Paesi Bassi : Zesjarig octrooi

Portogallo : Modelo de utilidade

Spagna : Modelo de utilidad

>Testo dopo la votazione del PE>

3.Per «procedura di sportello unico» si intende un sistema procedurale che agevola l'ottenimento di modelli d'utilità in più di uno Stato membro grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo, ferme restando le disposizioni nazionali applicabili in ogni Stato membro interessato.

(Emendamento 34)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

>Testo originale>

c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi e per attività economiche;

>Testo dopo la votazione del PE>

c)

i piani, principi e metodi per attività intellettuali e per attività economiche;

(Emendamento 7)

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis.Quanto disposto nel precedente paragrafo esclude la protezione mediante il modello d'utilità degli elementi menzionati nello stesso soltanto nella misura in cui la domanda del modello d'utilità o il modello d'utilità si riferiscono a detti elementi in quanto tali.

(Emendamento 8)

Articolo 4

>Testo originale>

I modelli d'utilità non vengono rilasciati per:

>Testo dopo la votazione del PE>

I modelli d'utilità non vengono rilasciati per:

>Testo originale>

a) le invenzioni la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto d'essere vietata, in tutti gli Stati membri ovvero in uno o taluni di essi, da una disposizione di legge o regolamentare;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) le invenzioni la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto d'essere vietata, in tutti gli Stati membri ovvero in uno o taluni di essi, da una disposizione di legge o regolamentare;

>Testo originale>

b) le invenzioni riguardanti la materia biologica;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) le invenzioni riguardanti la materia biologica;

>Testo originale>

c) le invenzioni riguardanti sostanze o procedimenti chimici o farmaceutici;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) le invenzioni riguardanti sostanze o procedimenti.

>Testo originale>

d) le invenzioni implicanti programmi per elaboratori elettronici.

>Testo dopo la votazione del PE>

(Emendamento 9)

Articolo 5, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Si considera altresì compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di modelli di utilità, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel paragrafo 2 e che siano state pubblicate a tale data o in data posteriore.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Si considera altresì compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di modelli d'utilità

e di brevetti, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel paragrafo 2 e che siano state pubblicate a tale data o in data posteriore.

(Emendamento 10)

Articolo 6

>Testo originale>

Ai sensi della presente direttiva, un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se nella domanda di modello d'utilità il depositante indica in modo chiaro e probante che essa presenta, rispetto allo stato della tecnica:

a) un'efficacia particolare, quale la comodità d'applicazione o d'uso, oppure

b) un vantaggio pratico o industriale.

>Testo dopo la votazione del PE>

Ai sensi della presente direttiva, un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se,

in confronto con lo stato della tecnica, non risulta molto evidente per un esperto in materia.

(Emendamento 11)

Articolo 8, paragrafo 1, parte introduttiva

>Testo originale>

1. La domanda di modello d'utilità deve contenere:

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La domanda di modello d'utilità

dovrà contenere soltanto:

(Emendamento 12)

Articolo 8, paragrafo 2

>Testo originale>

2. La domanda di modello d'utilità dà luogo al versamento di una tassa di deposito e, se del caso, di una tassa di ricerca.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La domanda di modello d'utilità dà luogo al versamento di una tassa di deposito e, se del caso, di una tassa di ricerca.

Tutte le tasse comprenderanno uno sconto del 50% per le PMI, gli inventori singoli e le università.

(Emendamento 14)

Articolo 13, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il numero delle rivendicazioni deve essere limitato a quanto è strettamente necessario, tenuto conto della natura dell'invenzione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

(Emendamento 15)

Articolo 15, paragrafo 1

>Testo originale>

1. L'autorità competente presso la quale è stata depositata la domanda di modello d'utilità esamina se la domanda presenta i requisiti formali di cui agli articoli 8 e 10 e verifica se contiene la descrizione ed il sunto.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. L'autorità competente presso la quale è stata depositata la domanda di modello d'utilità esamina se la domanda presenta i requisiti formali di cui agli articoli 8

, 9 e 10 e verifica se contiene la descrizione ed il sunto. Verifica altresì se sussiste qualcuno dei requisiti per la protezione di cui all'articolo 4.

(Emendamento 16)

Articolo 15, paragrafo 3

>Testo originale>

3. L'autorità competente menzionata nel paragrafo 1 non effettua l'esame dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. L'autorità competente menzionata nel paragrafo 1 non effettua l'esame

dell'esistenza di un vantaggio pratico o tecnico e neppure dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

(Emendamento 17)

Articolo 15 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 15 bis

Procedura di sportello unico

1. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione adotta le misure necessarie per istituire una procedura di «sportello unico», onde rilasciare i modelli d'utilità in uno o più Stati membri. Le informazioni sul funzionamento della suddetta procedura di «sportello unico» sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La procedura di «sportello unico» obbedisce ai seguenti requisiti:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

a) è aperta a tutti gli inventori che chiedono un modello d'utilità in uno o più Stati membri della Comunità;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

b) gli organismi cui originariamente sono presentate le domande trasmettono queste alle autorità competenti, entro 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

c) le autorità competenti informano il depositante e gli organismi cui originariamente sono presentate le domande della loro decisione in merito alla concessione o al rigetto della domanda, entro 7 giorni lavorativi a partire dalla data in cui è stata presa la decisione;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

d) alle domande presentate conformemente alla procedura di «sportello unico» si applicano gli articoli 17 e 18; la data di ricevimento di cui si terrà conto per le domande presentate conformemente alla procedura di «sportello unico» è quella del ricevimento da parte degli organismi cui la domanda è stata originariamente presentata;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

e) gli organismi cui si possono presentare le domande informano regolarmente la Commissione sul funzionamento della procedura di «sportello unico» ed anche sulle domande respinte.

(Emendamento 18)

Articolo 15 ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 15 ter

Procedura di opposizione

1. Nei tre mesi successivi alla pubblicazione della nota di concessione del modello d'utilità, qualsiasi persona avente interesse legittimo può opporsi al modello d'utilità rilasciato dinanzi all'autorità competente. E' possibile far valere uno qualsiasi dei requisiti richiesti per questa concessione, inclusa la mancanza di novità o di attività inventiva o la carenza di descrizione. Non è, tuttavia, possibile far valere la mancanza di legittimità del depositante a chiedere la protezione del modello d'utilità, materia questa che dovrà costituire oggetto di ricorso in tribunale.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. L'esposto deve essere accompagnato dai relativi documenti probatori. Se l'opposizione è ricevibile, l'autorità competente concede un termine affinché il titolare possa porre rimedio ai vizi di forma.

(Emendamento 19)

Articolo 16, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Se alla domanda di modello d'utilità è stata riconosciuta una data di deposito e se la domanda stessa non si considera ritirata, l'autorità competente presso la quale è stata depositata redige, su richiesta del depositante, un rapporto di ricerca vertente sullo stato della tecnica e basato sulle rivendicazioni, tenendo debitamente conto della descrizione e degli eventuali disegni.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Se alla domanda di modello d'utilità è stata riconosciuta una data di deposito e se la domanda stessa non si considera ritirata, l'autorità competente presso la quale è stata depositata redige, su richiesta del depositante

o di qualsiasi persona interessata, a suo carico, un rapporto di ricerca vertente sullo stato della tecnica e basato sulle rivendicazioni, tenendo debitamente conto della descrizione e degli eventuali disegni.

(Emendamento 20)

Articolo 16, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Una volta redatto, il rapporto è notificato al richiedente; esso deve essere corredato delle copie di tutti i documenti citati.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Una volta redatto, il rapporto è notificato al richiedente; esso deve essere corredato delle copie di tutti i documenti citati.

Il rapporto di ricerca è a disposizione del pubblico come parte della documentazione che accompagna la concessione del modello d'utilità.

(Emendamento 21)

Articolo 16, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Nelle disposizioni che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che il rapporto di ricerca sia obbligatorio per le azioni giudiziarie intese a far valere i diritti conferiti dal modello d'utilità.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Nelle disposizioni che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri

prescrivono che il rapporto di ricerca sia obbligatorio per le azioni giudiziarie intese a far valere i diritti conferiti dal modello d'utilità a meno che questo modello sia stato oggetto di un precedente rapporto di ricerca.

(Emendamento 22)

Articolo 19, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Sei mesi prima della scadenza del termine indicato nel paragrafo 1, il titolare può presentare all'autorità competente una domanda di proroga del modello d'utilità per un periodo di due anni.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Sei mesi prima della scadenza del termine indicato nel paragrafo 1, il titolare può presentare all'autorità competente una domanda di proroga del modello d'utilità per un periodo di due anni.

Questa proroga non è concessa se, per quanto riguarda l'invenzione di cui trattasi, non è stata presentata una richiesta di rapporto di ricerca.

(Emendamento 23)

Articolo 20, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Ove abbia per oggetto un procedimento, il modello d'utilità conferisce al titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, in mancanza del proprio consenso, di utilizzare il procedimento nonché di utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto mediante il procedimento stesso.

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

(Emendamento 24)

Articolo 20, paragrafo 3, parte introduttiva

>Testo originale>

3. I diritti conferiti dal modello d'utilità a norma dei paragrafi 1 e 2 non si estendono:

>Testo dopo la votazione del PE>

3. I diritti conferiti dal modello d'utilità a norma

del paragrafo 1 non si estendono:

(Emendamento 25)

Articolo 20, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Il titolare ha diritto di cedere il modello d'utilità, di trasmetterlo in via successoria e di concludere contratti di licenza.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Il titolare ha diritto di

trasmettere il modello d'utilità con tutti i mezzi riconosciuti in diritto e di concludere contratti di licenza.

(Emendamento 26)

Articolo 20, paragrafo 6 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

6 bis. Il diritto conferito dal modello d'utilità è pienamente effettivo a partire dal momento della concessione della protezione.

(Emendamento 27)

Articolo 22, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Gli Stati membri possono disporre che il modello d'utilità già rilasciato sia da considerarsi privo di effetti qualora sia stato rilasciato e pubblicato un brevetto per invenzioni riguardante la stessa invenzione.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Un modello d'utilità già rilasciato è da considerarsi privo di effetti qualora sia stato concesso e pubblicato un brevetto per invenzioni riguardante la stessa invenzione.

(Emendamento 28)

Articolo 22, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 2 provvedono affinché, in caso di lesione dei suoi diritti, il titolare non possa avviare procedimenti successivi in forza dei due distinti regimi giuridici di protezione.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di lesione dei suoi diritti, il titolare non possa avviare procedimenti successivi in forza dei due distinti regimi giuridici di protezione.

(Emendamento 29)

Articolo 24, paragrafo 1, lettera a)

>Testo originale>

a) l'oggetto del modello d'utilità non è tutelabile ai sensi degli articoli da 3 a 7;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) l'oggetto del modello d'utilità non è tutelabile ai sensi

dell'articolo 1, paragrafo 1 e degli articoli da 3 a 7;

(Emendamento 30)

Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

d) bis. il titolare del modello d'utilità non ha diritto ad ottenerlo conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 4.

(Emendamento 31)

Articolo 24, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il modello d'utilità, la nullità è dichiarata nella forma di una corrispondente limitazione del modello d'utilità stesso. La limitazione può assumere la forma di una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il modello d'utilità, la nullità è dichiarata nella forma di una corrispondente limitazione del modello d'utilità stesso.

Se le legislazioni nazionali lo consentono, la limitazione può assumere la forma di una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

(Emendamento 32)

Articolo 24 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 24 bis

Applicazione sussidiaria

In mancanza di una norma espressamente applicabile ai modelli d'utilità, valgono per questi modelli le disposizioni fissate per i brevetti di invenzione, purché non siano incompatibili con la loro specificità.

(Emendamento 33)

Articolo 24 ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 24 ter

Entro tre anni dalla data di adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della stessa e del suo adeguamento per garantire, nell'ambito dei modelli d'utilità, il corretto funzionamento del mercato interno e l'innovazione da parte delle imprese della Comunità. Allo stesso tempo, propone le misure che riterrà necessarie per il suo miglioramento.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità (COM(97)0691 - C4-0676/97 - 97/0356 (COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(97)0691 - 97/0356 (COD)) ((GU C 36 del 3.2.1998, pag. 13.)),

- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0676/97),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0096/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.