Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(97)0628 C4-0079/98 97/0359(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 150 del 28/05/1999 pag. 0171
A4-0026/99 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(97)0628 - C4-0079/98 - 97/0359(COD)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Considerando 2 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (2 bis) considerando che l¨armonizzazione proposta contribuisce all¨attuazione delle quattro libertà del mercato interno e ricade nel rispetto dei principi fondamentali del diritto e in particolare della proprietà - ivi compresa la proprietà intellettuale - della libertà d¨espressione e dell¨interesse generale; (Emendamento 2) Considerando 3 >Testo originale> (3) considerando che un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d¨autore e diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto, promuoverà notevoli investimenti in creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell¨industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti e la tecnologia dell¨informazione che, più in generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò salvaguarderà l¨occupazione ed incoraggerà la creazione di nuovi posti di lavoro; >Testo dopo la votazione del PE> (3) considerando che un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d¨autore e diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e nel rispetto di un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell¨industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti e la tecnologia dell¨informazione che, più in generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò salvaguarderà l¨occupazione ed incoraggerà la creazione di nuovi posti di lavoro; (Emendamento 3) Considerando 6 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (6 bis) considerando che l¨armonizzazione delle norme concernenti il rispetto dei diritti d¨autore e dei diritti connessi a fronte degli sviluppi tecnologici nella società dell¨informazione dovrà conciliarsi con i principi fondamentali del diritto negli Stati membri secondo i quali tali diritti non sono assoluti e la loro protezione non deve mettere a repentaglio i principi fondamentali di una società moderna aperta in cui la libertà di espressione e l¨interesse generale devono avere piena realizzazione nel quadro delle norme sancite nelle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale e possono prevalere sugli aspetti restrittivi che derivano dal godimento di tali diritti; (Emendamento 4) Considerando 8 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (8 bis) considerando che la presente direttiva si basa su principi e norme già stabiliti dalle direttive vigenti in materia, in particolare le direttive 92/100/CEE del 19 novembre 1992, 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, 91/250/CEE del 14 maggio 1991, 93/83/CEE del 27 settembre 1993 e 96/9/CE dell'11 marzo 1996, e sviluppa e integra tali principi e norme nella prospettiva della società dell'informazione; (Emendamento 5) Considerando 9 >Testo originale> (9) considerando che, per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori devono ricevere un adeguato compenso per l¨utilizzo delle loro opere; che gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand¨) sono considerevoli; che un¨adeguata protezione giuridica della proprietà intellettuale è necessaria per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti; >Testo dopo la votazione del PE> (9) considerando che, per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori devono ricevere un adeguato compenso per l¨utilizzo delle loro opere così come i produttori per poter finanziare tale creazione; che gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand¨) sono considerevoli; che un¨adeguata protezione giuridica della proprietà intellettuale è necessaria per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti; (Emendamento 6) Considerando 9 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (9 bis) considerando che un efficace, rigoroso sistema di protezione dei diritti d¨autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti per assicurare alla produzione culturale europea le necessarie risorse e per garantire in particolare ai creatori e agli interpreti autonomia e dignità; (Emendamento 7) Considerando 10 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (10 bis) considerando che una comune ricerca e una coerente applicazione su scala europea di misure tecniche tese a proteggere le opere e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti è fondamentale perché ad esse è affidata, in ultima analisi, la stessa possibilità di rendere operativi i principi e le garanzie fissati dalla normativa giuridica; (Emendamento 8) Considerando 10 ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (10 ter) considerando che la presente direttiva è destinata a promuovere l'istruzione e la cultura attraverso la protezione delle opere di creazione e artistiche consentendo al tempo stesso eccezioni nell'interesse pubblico ai fini dell'istruzione e dell'insegnamento; (Emendamento 9) Considerando 12 >Testo originale> (12) considerando che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d¨autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, e che essa verrà trattata sul piano orizzontale nel contesto di una direttiva di prossima adozione intesa a chiarire e ad armonizzare vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell¨informazione, compreso il commercio elettronico; che tale iniziativa legislativa dovrebbe entrare in vigore, per quanto possibile, entro tempi analoghi a quelli previsti per la presente direttiva; >Testo dopo la votazione del PE> (12) considerando che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d¨autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti come la diffamazione, la pubblicità ingannevole o la contraffazione dei marchi commerciali, e che essa verrà trattata sul piano orizzontale nel contesto di una direttiva di prossima adozione intesa a chiarire e ad armonizzare vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell¨informazione, compreso il commercio elettronico; che le norme relative alla responsabilità e al commercio elettronico devono entrare in vigore entro tempi analoghi a quelli previsti per la presente direttiva, poichè devono fornire il quadro complessivo dei principi e delle norme per attuare in maniera efficace anche parti importanti della presente direttiva; (Emendamento 10) Considerando 12 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (12 bis) considerando, soprattutto alla luce delle esigenze derivanti dall¨ambiente digitale, che è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti conseguano un più alto livello di razionalizzazione e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza; (Emendamento 11) Considerando 13 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (13 bis) considerando che la presente direttiva non si deve applicare alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli oggetto della direttiva 98/71 /CE (1); ______________ (1) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28. (Emendamento 12) Considerando 14 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (14 bis) considerando che l¨obiettivo di un autentico sostegno alla diffusione della cultura non può essere raggiunto a discapito di una rigorosa tutela dei diritti o attraverso la tolleranza di forme illegali di circolazione o contraffazione delle opere; (Emendamento 13) Considerando 16 >Testo originale> (16) considerando che deve ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di tutela degli atti di trasmissione «on-demand», su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata a livello comunitario; che tale protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive «on-demand»; che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto; che tale diritto non comprende la comunicazione privata; >Testo dopo la votazione del PE> (16) considerando che deve ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di tutela degli atti di trasmissione «on-demand», su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata a livello comunitario; che tale protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive «on-demand»; che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto; che tale diritto non comprende la rappresentazione o esecuzione dirette; (Emendamento 14) Considerando16 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (16 bis) considerando che il fatto che una trasmissione avvenga tra due individui non è sufficiente a farla considerare una comunicazione privata e che in particolare una persona che riceva lecitamente un¨opera in rete può vederla o ascoltarla entro l¨ambiente familiare e in luogo determinato; (Emendamento 15) Considerando 19 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (19 bis) considerando che è opportuno che gli Stati membri coordinino nella misura del possibile le disposizioni in merito al riconoscimento dei titolari dei diritti per l'utilizzazione delle loro opere; (Emendamento 82) Considerando 21 >Testo originale> (21) considerando che deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti; che le deroghe alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico; che le differenze esistenti nelle limitazioni ed eccezioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi; che tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere; che, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni devono essere definite in modo più uniforme; che il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno; >Testo dopo la votazione del PE> (21) considerando che deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti; che l'accesso alla mediazione potrebbe assistere gli utenti e i titolari nella composizione delle controversie; che le deroghe alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico; che le differenze esistenti nelle limitazioni ed eccezioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi; che tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere; che, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni devono essere definite in modo più uniforme; che il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno; (Emendamento 16) Considerando 23 >Testo originale> (23) considerando che si deve prevedere un¨eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, compiuti nell¨ambito di un procedimento tecnologico e in relazione ad esso, che sono effettuati all¨unico scopo di consentire l¨utilizzazione di un materiale protetto e che non possiedono un proprio valore economico distinto; che a queste condizioni tale eccezione si applica anche alla realizzazione di copie "cache¨ o al browsing; >Testo dopo la votazione del PE> (23) considerando che si deve prevedere un¨eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione transitoria e accessoria che formano parte integrante e indispensabile di un procedimento tecnico eseguito all¨unico scopo di consentire un utilizzo di un¨opera o di altri materiali protetti che sia autorizzato o consentito dalla legge e non possieda di per sé un significato economico per i detentori dei diritti; che a queste condizioni tale eccezione potrebbe applicarsi anche alla realizzazione di copie "cache¨ o al browsing; (Emendamento 17) Considerando 24 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (24 bis) considerando che è comunque importante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate per favorire l¨accesso alle opere ai portatori di un handicap che sia di ostacolo all¨utilizzo delle opere stesse, avendo particolare riguardo ai formati accessibili; (Emendamento 18) Considerando 26 >Testo originale> (26) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato; che si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per compensare i titolari dei diritti del pregiudizio subito; che le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della Società dell'informazione; che la copia digitale privata non è ancora diffusa e il suo impatto economico non è ancora pienamente noto; che appare pertanto giustificato non procedere a un'ulteriore armonizzazione di tali eccezioni in questa fase; che la Commissione seguirà attentamente gli sviluppi del mercato in ordine alla riproduzione digitale a fini privati e consulterà le parti interessate, nella prospettiva di adottare provvedimenti appropriati; >Testo dopo la votazione del PE> (26) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione al diritto di riproduzione, in alcuni casi accompagnata da un equo compenso, per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato; che si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per compensare i titolari dei diritti del pregiudizio subito; che le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della Società dell'informazione; che la copia digitale privata dovrebbe essere più diffusa ed avere un maggior impatto economico; che si dovrebbe, quindi, distinguere fra copia privata digitale e copia analogica e armonizzare le condizioni di applicazione in entrambi i casi fino a un certo punto; (Emendamento 19) Considerando 26 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (26 bis) considerando che è sempre più necessario e urgente addivenire ad una armonizzazione il più possibile precisa e uniforme circa le modalità di prelievo sulla copia privata da istituire in tutti gli Stati membri; (Emendamento 20) Considerando 27 >Testo originale> (27) considerando che, all'atto dell'applicazione dell'eccezione per la riproduzione a fini privati, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ad ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci; che tali eccezioni non dovrebbero ostacolare l'uso di misure tecnologiche; >Testo dopo la votazione del PE> (27) considerando che, all'atto dell'applicazione dell'eccezione per la riproduzione a fini privati, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ad ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci; che eccezioni in materia non dovrebbero impedire né l'impiego di misure tecnologiche, né la loro applicazione in caso di comportamenti illeciti; (Emendamento 21) Considerando 28 >Testo originale> (28) considerando che gli Stati membri possono prevedere un'eccezione a favore di organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non aventi fini di lucro e le istituzioni equivalenti; che tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione; che detta eccezione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «on-line» di opere o materiali protetti; che la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, modificata dalla direttiva 93/98/CEE; >Testo dopo la votazione del PE> (28) considerando che gli Stati membri possono prevedere un'eccezione a favore di organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non aventi fini di lucro e le istituzioni equivalenti; che tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione; che detta eccezione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «on-line» di opere o materiali protetti; che la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, modificata dalla direttiva 93/98/CEE; che è comunque opportuno incoraggiare contratti o licenze specifici che favoriscano in modo equilibrato tali organismi e le loro finalità di diffusione; (Emendamento 22) Considerando 28 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (28 bis) considerando che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, dovrebbero avviare uno studio per individuare nuove modalità giuridiche volte a comporre le controversie in materia di violazione dei diritti d'autore; tenendo conto del fatto che le attuali procedure in molti Stati membri sono complicate; (Emendamento 23) Considerando 29 >Testo originale> (29) considerando che la facoltà di applicare le previste eccezioni deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali; che le eccezioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti; che l¨introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell¨accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico; che è pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti; >Testo dopo la votazione del PE> (29) considerando che la facoltà di applicare le previste eccezioni deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali; che le eccezioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti; che l¨introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell¨accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico; che è pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni debba essere rivista nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti; (Emendamento 24) Considerando 29 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (29 bis) considerando che le eccezioni di cui all¨articolo 5 paragrafi 2 e 3 non devono comunque impedire di definire relazioni contrattuali miranti ad assicurare un equo compenso ai titolari del diritto d¨autore e dei diritti connessi; (Emendamento 25) Considerando 29 ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (29 ter) considerando la necessità di una maggiore sensibilità quanto al valore del patrimonio culturale delle comunità e delle popolazioni indigene, e al rispetto per tale patrimonio; che tale rispetto dovrebbe comprendere l'astenersi da uno sfruttamento delle loro opere, il cui status non è ancora sufficientemente regolamentato da accordi e leggi internazionali; che né i regimi di diritto d'autore né motivi di libertà di comunicazione devono ledere il legittimo diritto al riconoscimento del patrimonio culturale delle comunità e popolazioni indigene; (Emendamento 26) Considerando 33 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (33 bis) considerando che un aumento della certezza giuridica quanto alla legittima identità di uno specifico sito Internet da cui si possa ottenere materiale soggetto a diritti di autore aumenterà la fiducia dei consumatori; (Emendamento 27) Considerando 33 ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (33 ter) considerando che una maggiore fiducia dei consumatori fungerà da catalizzatore per investimenti sostanziali nella creatività e nell'innovazione, compresa l'infrastruttura della rete, e determinerà, a sua volta, una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea, sia nel settore della fornitura di contenuto che della tecnologia dell''informazione e, a titolo più generale, in un'ampia gamma di settori industriali e culturali; (Emendamento 28) Considerando 33 quater (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (33 quater) considerando che ciò, a sua volta, tutelerà l'occupazione e promuoverà la creazione di nuovi posti di lavoro; (Emendamento 29) Articolo 2, lettera a) >Testo originale> a) dell'originale e delle copie delle loro opere per quanto riguarda gli autori; >Testo dopo la votazione del PE> a) delle loro opere, per quanto riguarda gli autori; (Emendamento 31) Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis. La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi del presente articolo. (Emendamento 33) Articolo 5, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Il diritto di cui all'articolo 2 non sussiste per gli atti di riproduzione temporanea di cui allo stesso articolo, che formano parte integrante di un procedimento tecnologico eseguito all'unico scopo di consentire l'utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti e che non hanno rilevanza economica propria. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Sono previste eccezioni relativamente al diritto di cui all¨articolo 2 per gli atti di riproduzione transitoria e accessoria che formano parte integrante e indispensabile di un procedimento tecnico eseguito all¨unico scopo di consentire un utilizzo di un¨opera o di altri materiali protetti. Tale utilizzo deve essere autorizzato dagli aventi diritto o permesso dalla legge e non deve avere rilevanza economica per i titolari dei diritti. (Emendamento 34) Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) >Testo originale> a) le riproduzioni su carta o supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi; >Testo dopo la votazione del PE> a) le riproduzioni su carta o supporto simile , ad eccezione delle edizioni di opere musicali, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso; (Emendamento 36) Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) >Testo originale> b) le riproduzioni su supporti di registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato e per fini non commerciali; >Testo dopo la votazione del PE> b) le riproduzioni su supporti analogici di registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato solo personale e per fini non commerciali, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso; (Emendamento 37) Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) bis (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) bis. le riproduzioni su supporti digitali di registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato solo personale a fini non commerciali, nella misura in cui non siano operativi mezzi tecnici affidabili ed efficaci atti a salvaguardare gli interessi degli aventi diritto. Per ogni copia privata digitale deve comunque essere assicurato un equo compenso per tutti gli aventi diritto; (Emendamento 38) Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) >Testo originale> c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da organismi accessibili al pubblico e non tendenti all¨acquisizione di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. >Testo dopo la votazione del PE> c) gli atti di riproduzione specifici effettuati a fini di archiviazione o conservazione da organismi che non tendono all¨acquisizione di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, come in particolare le biblioteche e gli archivi e altre istituzioni pedagogiche, educative e culturali. (Emendamento 39) Articolo 5, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova) >Testo originale> c bis) gli atti di riproduzione specifici il cui unico scopo è quello di rendere possibile un atto di radiodiffusione legittimo; (Emendamento 40) Articolo 5, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> c ter) l'utilizzo analogico di singole opere stralciate da quotidiani e trasmissioni radiofoniche in relazione a resoconti su avvenimenti di attualità a mezzo stampa o via radio, sempreché sia indicata la fonte e nella misura in cui lo scopo informativo e la chiarificazione dell'avvenimento in questione lo giustifichino. (Emendamento 41) Articolo 5, paragrafo 3, lettera a) >Testo originale> a) allorché l¨utilizzo ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; >Testo dopo la votazione del PE> a) allorché l¨utilizzo ha esclusivamente finalità di illustrazione dell¨attività didattica o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso; (Emendamento 42) Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) >Testo originale> b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap visivo o auditivo, sempreché l¨utilizzo sia collegato all¨handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap; >Testo dopo la votazione del PE> b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap nella misura in cui l¨utilizzo sia direttamente collegato all¨handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap; (Emendamento 43) Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) >Testo originale> c) nel caso di utilizzo di estratti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo; >Testo dopo la votazione del PE> c) nel caso di utilizzo di estratti di ampiezza limitata in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità, sempreché si indichi la fonte, se possibile il nome dell¨autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e dall¨illustrazione dell¨avvenimento preso in considerazione. (Emendamento 44) Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) >Testo originale> d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un¨opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi la fonte, che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico; >Testo dopo la votazione del PE> d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un¨opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi la fonte, se possibile l'autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico; (Emendamento 45) Articolo 5, paragrafo 3, lettera e) >Testo originale> e) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per il corretto svolgimento di una procedura amministrativa o giudiziaria. >Testo dopo la votazione del PE> e) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per il corretto svolgimento o il resoconto di procedimenti amministrativi, parlamentari o giudiziari. (Emendamento 46) Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni al diritto di distribuzione per atti di riproduzione specifici effettuati conformemente alle eccezioni al diritto di riproduzione previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e relative ai casi contemplati dagli articoli 2 bis e 10 bis della Convenzione di Berna. (Emendamento 47) Articolo 5, paragrafo 4 >Testo originale> 4. Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono applicate esclusivamente a casi specifici e determinati e non vengono interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto o sia in contrasto con la normale utilizzazione delle loro opere o materiali protetti. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono applicate esclusivamente a casi specifici e determinati e non vengono interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto o sia in contrasto con la normale utilizzazione delle loro opere o materiali protetti. Tali eccezioni e limitazioni non devono impedire l¨uso di mezzi tecnici di protezione delle opere finalizzati a tutela degli aventi diritto, né pregiudicare la protezione di queste misure ai sensi dell¨ articolo 6. (Emendamento 48) Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. Laddove necessario, gli Stati membri garantiscono, con strumenti giuridici quali una licenza non volontaria severamente limitata o una presunzione legale, che le imprese di radio-telediffusione siano autorizzate ad utilizzare, o a consentire ad altri di utilizzare, le loro proprie vecchie produzioni di archivio prodotte o commissionate e finanziate da loro stesse sotto il proprio controllo editoriale ai fini di nuove trasmissioni o servizi on demand. Tale uso è soggetto al pagamento, da parte del produttore televisivo o radiofonico, di un'equa remunerazione vuoi ad autori, vuoi a interpreti/esecutori o ad altri titolari di diritti che hanno contribuito alla produzione. (Emendamento 49) Articolo 6, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Gli Stati membri prevedono un¨adeguata protezione giuridica contro le attività, compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi o la prestazione di servizi, che non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere la protezione e che siano svolte da interessati consapevoli o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli del fatto che tali attività rendono possibile o facilitano l¨indebita elusione di efficaci misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d¨autore o i diritti connessi previsti dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9/CE. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri prevedono un¨adeguata protezione giuridica contro l¨indebita elusione di efficaci misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d¨autore o i diritti connessi previsti dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9/CE. (Emendamento 50) Articolo 6, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Ai fini del presente articolo, per "misure tecnologiche¨ si intendono tutti i dispositivi, i prodotti o le componenti incorporate in procedimenti, dispositivi o prodotti destinati a prevenire o impedire la violazione di diritti d¨autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci¨ nel caso in cui l¨opera o altro materiale protetto vengano resi accessibili all¨utente solo tramite l¨applicazione di un codice d¨accesso o di un procedimento, inclusa la decrittazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell¨opera o di altro materiale, con l¨autorizzazione dei titolari dei diritti. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Gli Stati membri prevedono un¨adeguata protezione giuridica contro le attività, compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi, prodotti, componenti o la prestazione di servizi che: (Emendamento 51) Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) (nuova) >Testo originale> a) sono oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con la finalità di eludere la protezione; (Emendamento 52) Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) (nuova) >Testo originale> b) abbiano come unica o principale finalità o uso commercialmente rilevante di eludere la protezione; (Emendamento 53) Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) (nuova) >Testo originale> c) sono principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o facilitare l¨elusione di misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d¨autore o i diritti connessi previsti dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Emendamento 54) Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) >Testo originale> 2 bis. Ai fini del presente articolo, per "efficaci misure tecnologiche¨ si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o le componenti che nel normale corso del loro funzionamento sono destinati a proteggere i diritti d¨autore o i diritti connessi previsti dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della citata direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci¨ nel caso in cui l¨accessibilità all¨opera o l¨uso dell¨opera stessa o di altro materiale protetto vengono controllati tramite l¨applicazione di un codice d¨accesso o di ogni altro tipo di procedimento, inclusa la decriptazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell¨opera o di altro materiale, con l¨autorizzazione dei titolari dei diritti. (Emendamento 55) Articolo 8, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l¨utilizzazione dei mezzi di ricorso e l¨applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l¨utilizzazione dei mezzi di ricorso e l¨applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e agire da fattori dissuasivi di ulteriori violazioni. (Emendamento 57) Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 2 bis. La protezione dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non pregiudica in alcun modo la protezione assicurata al diritto d¨autore. (Emendamento 58) Articolo 11, paragrafo 2 ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 2 ter. Un comitato di contatto, presieduto da un rappresentante della Commissione e composto anche da rappresentanti degli Stati membri, contribuisce ad assicurare, attraverso opportune e costanti verifiche, la coerenza nell'attuazione delle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 3 dell¨articolo 5 e al paragrafo 1 dell¨articolo 7. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(97)0628 - C4-0079/98 - 97/0359(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(97)0628 - 97/0359(COD) ((GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.)), - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione(C4-0079/98), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0026/99), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.