Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (COM(98)0452 C4-0484/98 98/0249(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 150 del 28/05/1999 pag. 0432
A4-0023/99 Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (COM(98)0452 - C4-0484/98 - 98/0249(SYN)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Considerando 5 >Testo originale> (5) considerando che l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per stabilire un livello minimo comune di norme ambientali applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità; >Testo dopo la votazione del PE> (5) considerando che l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per stabilire un livello minimo comune di norme ambientali applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità; che tale azione dovrebbe mirare a un'armonizzazione con gli accordi esistenti, in particolare con la convenzione di Helsinki (versione del marzo 1998); (Emendamento 2) Considerando 15 >Testo originale> (15) considerando che è possibile incentivare la fornitura efficace degli impianti portuali di raccolta imponendo alle navi di comunicare alle autorità degli Stati membri la necessità di utilizzare tali impianti; che tali comunicazioni forniranno informazioni anche per una gestione dei rifiuti all'insegna dell'efficienza e della pianificazione; che la notifica in questione deve essere presentata secondo un formato comune a tutta la Comunità; che tali informazioni possono essere integrate nella normale notifica inviata dalle navi ai porti; che questo tipo di notifica riguarda tutte le navi, escluse le navi da pesca e le imbarcazioni da diporto; >Testo dopo la votazione del PE> (15) considerando che è possibile incentivare la fornitura efficace degli impianti portuali di raccolta imponendo alle navi di comunicare alle autorità degli Stati membri la necessità di utilizzare tali impianti; che tali comunicazioni forniranno informazioni anche per una gestione dei rifiuti all'insegna dell'efficienza e della pianificazione; che la notifica in questione deve essere presentata secondo un formato comune a tutta la Comunità; che tali informazioni possono essere integrate nella normale notifica inviata dalle navi ai porti; che questo tipo di notifica riguarda tutte le navi, escluse le piccole navi da pesca e le imbarcazioni da diporto; (Emendamento 3) Considerando 17 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (17 bis) considerando che la Commissione, contestualmente ad ogni riduzione delle imposte portuali per le navi rispettose dell'ambiente, dovrebbe sostenere l'attuazione di un sistema di classificazione ecologico almeno all'interno di tutta l'Unione; (Emendamento 4) Considerando 22 >Testo originale> (22) considerando che l'attuazione della presente direttiva può essere rafforzata istituendo un sistema d'informazione adeguato per individuare le navi che sono o che potenzialmente potrebbero essere fonte di inquinamento; >Testo dopo la votazione del PE> (22) considerando che l'attuazione della presente direttiva deve essere rafforzata istituendo un sistema d'informazione adeguato per individuare le navi che sono o che potenzialmente potrebbero essere fonte di inquinamento; che un simile sistema serve inoltre alla valutazione della positiva attuazione della direttiva; (Emendamento 5) Articolo 3, paragrafo 1 >Testo originale> 1. tutte le navi, se non disposto altrimenti, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi da guerra ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e utilizzate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali; >Testo dopo la votazione del PE> 1. tutte le navi, se non disposto altrimenti, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi da guerra ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e utilizzate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali; anche per le navi escluse dall'ambito della direttiva vige l'obbligo generale di smaltimento regolare dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico; (Emendamento 6) Articolo 5, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Gli Stati membri controllano e valutano i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti e ne garantiscono l'approvazione a scadenze minime triennali e dopo eventuali cambiamenti operativi avvenuti nel porto. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti in materia controllino e valutino i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti e che anche l'esecuzione dei piani sia controllata e valutata. Ogni piano deve essere approvato a scadenze minime triennali e dopo eventuali cambiamenti operativi avvenuti nel porto. (Emendamento 7) Articolo 6, paragrafo 1, parte introduttiva >Testo originale> 1. Il comandante di una nave diversa da una nave da pesca o da un'imbarcazione da diporto che sia diretta verso un porto situato nella Comunità compila, in maniera fedele e accurata, il modulo di cui all'allegato II e fornisce tali informazioni all'autorità o all'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il porto: >Testo dopo la votazione del PE> 1. Il comandante di una nave diversa da un'imbarcazione da diporto o una nave da pesca di lunghezza inferiore ai 15 metri che sia diretta verso un porto situato nella Comunità compila, in maniera fedele e accurata, il modulo di cui all'allegato II e fornisce tali informazioni all'autorità portuale del porto in questione, che si fa carico di trasmettere le informazioni ad altre autorità e organismi competenti: (Emendamento 8) Articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) >Testo originale> a) tutte le navi che approdano nei porti di uno Stato membro contribuiscono in maniera consistente ai costi di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'uso effettivo degli impianti. Tra le disposizioni applicabili a tal fine si possono annoverare l'incorporazione delle imposte ai diritti portuali o un'imposta distinta per i rifiuti. Le imposte possono essere differenziate in funzione, ad esempio, della categoria e della dimensione della nave; >Testo dopo la votazione del PE> a) tutte le navi che approdano nei porti di uno Stato membro corrispondono un contributo consistente ai costi di cui al paragrafo 1, ovvero pari ad almeno il 90%, a prescindere dall'uso effettivo degli impianti. Tra le disposizioni applicabili a tal fine si possono annoverare l'incorporazione delle imposte ai diritti portuali o un'imposta distinta per i rifiuti. Le imposte possono essere differenziate in funzione, ad esempio, della categoria e della dimensione della nave; >Testo originale> b) imposte supplementari possono applicarsi in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti effettivamente consegnati dalla nave; >Testo dopo la votazione del PE> b) le imposte possono essere ridotte se la gestione ambientale, il progetto, le attrezzature e il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa possa dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti. >Testo originale> c) le imposte possono essere ridotte se la gestione ambientale, il progetto, le attrezzature e il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa possa dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti. >Testo dopo la votazione del PE> c) in casi specifici (volume estremamente elevato di rifiuti o rifiuti tossici) imposte supplementari possono applicarsi in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti effettivamente consegnati dalla nave. Qualora vengano applicate imposte supplementari per lo smaltimento di rifiuti particolari, al proprietario dell'imbarcazione deve essere riconosciuta la possibilità di liquidare i costi per lo smaltimento direttamente con l'impresa incaricata. (Emendamento 9) Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis.Se anche dopo l'entrata in vigore della direttiva si verificheranno effetti concorrenziali svantaggiosi a causa delle differenze dei regimi impositivi tra gli Stati membri o tra i porti della Comunità, la Commissione deve presentare una proposta di modifica di tale articolo onde prevedere in modo vincolante per l'UE un «sistema obbligatorio senza tasse specifiche» analogo a quello di cui alla Convenzione di Helsinki nella versione del marzo 1998. (Emendamento 10) Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 2bis.Si dovrà definire una politica comune concernente gli accordi per la consegna dei rifiuti in porti di paesi terzi. (Emendamento 11) Articolo 11, paragrafo 1, primo comma >Testo originale> 1. Gli Stati membri si accertano che qualsiasi nave possa essere soggetta a ispezione per verificarne la conformità agli articoli 7 e 10 e che venga svolto un numero sufficiente di tali ispezioni. Se necessario, queste ultime possono essere effettuate nell'ambito della direttiva 95/21/CE del Consiglio. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri si accertano che qualsiasi nave possa essere soggetta a ispezione per verificarne la conformità agli articoli 7 e 10 e che almeno il 25% delle navi che transitano in un porto sia sottoposto a tali ispezioni. Se necessario, queste ultime possono essere effettuate nell'ambito della direttiva 95/21/CE del Consiglio. (Emendamento 12) Articolo 11, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Qualora sia dimostrato che una nave abbia preso il largo senza aver adempiuto alle disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 10, il successivo porto di scalo ne viene informato e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, alla nave non viene consentito di caricare o scaricare il carico né di imbarcare passeggeri fino all'avvenuto svolgimento dell'ispezione più dettagliata di cui agli articoli 2, paragrafo 7 e 6, paragrafo 3 della direttiva 95/21/CE. Tale ispezione comprende la valutazione dei fattori relativi alla conformità della nave alla direttiva, quali la precisione delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 6. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Qualora sia chiaramente dimostrato che una nave abbia preso il largo senza aver adempiuto alle disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 10, il successivo porto di scalo ne viene informato e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, la nave viene sottoposta a una ispezione più dettagliata di cui agli articoli 2, paragrafo 7 e 6, paragrafo 3 della direttiva 95/21/CE. Tale ispezione comprende la valutazione dei fattori relativi alla conformità della nave alla direttiva, quali la precisione delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 6. (Emendamento 13) Articolo 11, paragrafo 4 >Testo originale> 4. Gli Stati membri fissano, nella misura necessaria, le procedure di controllo atte a garantire la conformità alle disposizioni applicabili della presente direttiva per le navi da pesca e le imbarcazioni da diporto. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Gli Stati membri fissano, nella misura necessaria, le procedure di controllo atte a garantire la conformità alle disposizioni applicabili della presente direttiva per le imbarcazioni da diporto e le navi da pesca di lunghezza inferiore ai 15 metri. (Emendamento 14) Articolo 12, paragrafo 1, lettera h) bis (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> h) bis.assicurano, all'atto del recepimento della presenta direttiva nel diritto nazionale, che le norme giuridiche nazionali, in particolare per quanto riguarda il tariffario dei diritti, siano anche in sintonia con la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki). (Emendamento 15) Articolo 12, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano per creare un adeguato sistema informativo al fine di meglio individuare le navi che non hanno proceduto alla consegna dei rifiuti prodotti e dei residui del carico ai sensi della presente direttiva. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano, insieme ai porti, per creare un adeguato sistema informativo e di controllo almeno a livello UE al fine di: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - controllare le navi cui è consentito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di consegnare rifiuti e residui del carico in uno scalo successivo, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - migliorare l'individuazione delle navi che non hanno proceduto alla consegna dei rifiuti prodotti e dei residui del carico ai sensi della presente direttiva e >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 1. A tale scopo, la Commissione dovrebbe usare, per la sua relazione, i dati forniti dal sistema istituito conformemente all'articolo 17. (Emendamento 16) Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis.Al fine di conseguire almeno a livello UE un'armonizzazione dei criteri per le navi rispettose dell'ambiente e quindi l'equa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), la Commissione appoggia l'introduzione di un sistema di certificazione per le navi rispettose dell'ambiente, almeno in tutta l'Unione europea. (Emendamento 17) Articolo 17 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 17 bis Sulla base delle conclusioni dei diversi gruppi di lavoro dell'IMO, la Commissione presenta immediatamente gli opportuni emendamenti alla presente direttiva, in particolare: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sul trattamento delle acque di scarico prodotte dalla nave; - sulla definizione di adeguate strutture portuali di accoglienza. (Emendamento 18) Allegato I, quarto comma >Testo originale> Le procedure di accoglienza, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento devono conformarsi totalmente ad un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Si presume che sussista conformità se le procedure rispondono alla norma internazionale ISO 14001:1996 e alla norma europea EN 14001:96 che fissano specifiche per un sistema di gestione ambientale di cui alla decisione 97/265/CE della Commissione del 16 aprile 1997. >Testo dopo la votazione del PE> Le procedure di accoglienza, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento devono conformarsi totalmente ad un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività , vale a dire l'attuale regolamento SCEA (regolamento del Consiglio n. 1836/93) (1) e le sue future revisioni. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> ______________ (1) GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (COM(98)0452 - C4-0484/98 - 98/0249(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0452 - 98/0249(SYN) ((GU C 271 del 31.8.1998, pag. 79.)), - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 84, paragrafo 2 del trattato CE (C4-0484/98), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0023/99), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.