51999AG0222(02)

POSIZIONE COMUNE(CE) N. 4/1999 definita dal Consiglio il 21 dicembre 1998 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../1999 del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

Gazzetta ufficiale n. C 049 del 22/02/1999 pag. 0004


POSIZIONE COMUNE(CE) N. 4/1999 definita dal Consiglio il 21 dicembre 1998 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . ./1999 del Consiglio, del . . ., recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (1999/C 49/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

(1) considerando che, in base all'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 2236/95 (5), risulta necessario introdurre una serie di modifiche al regolamento in questione;

(2) considerando che è necessario agevolare il finanziamento di alcuni progetti, includendo tra le forme possibili di aiuto un contributo per la costituzione di capitale di rischio; che è auspicabile utilizzare le risorse finanziarie previste dal regolamento (CE) n. 2236/95 per rendere massima la partecipazione di capitali privati;

(3) considerando che una parte di capitale di rischio nel pacchetto finanziario relativo a un progetto può contribuire ad avviare il partenariato pubblico e privato nel settore dei progetti di reti transeuropee; che la disponibilità di capitale di rischio per le reti transeuropee, soprattutto durante le fasi preliminari, è limitata;

(4) considerando che è opportuno limitare all'1 % dell'importo di riferimento finanziario per il periodo 2000 2006 le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale nuova forma di finanziamento; che occorrerà esaminare l'eventuale futura estensione della stessa alla luce della relazione globale che la Commissione presenterà prima della fine del 2006 sull'esperienza maturata con l'applicazione dei meccanismi previsti dal presente regolamento;

(5) considerando che è auspicabile, a fini di maggiore trasparenza e a riscontro delle attese per progetti o gruppi di progetti che sono caratterizzati da rilevante fabbisogno finanziario a lungo termine, che siano elaborati programmi pluriennali indicativi in settori o campi specifici; che è auspicabile che tali programmi indichino gli importi complessivi e annuali degli aiuti che possono essere assegnati per un determinato periodo ai progetti o gruppi di progetti in questione e che dovrebbero costituire un riferimento per le decisioni annuali di concedere il contributo finanziario entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali quando essi sono conformi ai pertinenti programmi indicativi pluriennali; che, tuttavia, gli importi annuali indicati in tali programmi non comportano impegni di bilancio;

(6) considerando che deve essere possibile per i progetti o gruppi di progetti di beneficiare di decisioni successive di sostegno finanziario;

(7) considerando che nelle domande di contributo finanziario per un progetto occorre presentare una ripartizione dettagliata delle stime relative alle fonti di contributo da parte della Comunità e di autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, nonché alla portata dei contributi finanziari del settore privato;

(8) considerando che gli aiuti finanziari concessi devono essere soppressi, tranne in casi debitamente motivati, se le azioni relative non sono avviate entro una data determinata;

(9) considerando che è necessario includere le attività del Fondo europeo per gli investimenti tra gli strumenti finanziari della Comunità con i quali va coordinata l'azione in forza del regolamento (CE) n. 2236/95;

(10) considerando che la Commissione deve poter chiedere ai beneficiari di fornire una valutazione dei progetti che beneficiano del contributo in forza del regolamento (CE) n. 2236/95 o le necessarie informazioni atte a consentirle di procedere ad una valutazione diretta;

(11) considerando che, data l'importanza delle reti transeuropee, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 2236/95 un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europee, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, di un euro per l'attuazione di detto regolamento nel periodo 2000 2006, senza che ciò pregiudichi i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato;

(12) considerando che è opportuno che il Consiglio esamini se mantenere o modificare le misure previste dal regolamento (CE) n. 2236/95 alla luce della relazione globale presentata dalla Commissione prima della fine del 2006;

(13) considerando che, durante il periodo di transizione dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, qualsiasi riferimento all'euro deve essere inteso come riferimento all'euro quale unità monetaria definita dal regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro (6);

(14) considerando che il regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere modificato in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è soppresso.

2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Forme di contributo

1. Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:

a) confinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione ed altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di uno studio.

In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50 %;

b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati; come regola generale la durata dell'agevolazione non supera i cinque anni;

c) contributo alle commissioni a garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;

d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;

e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

Altre modalità di attuazione della partecipazione al capitale di rischio sono stabilite nell'allegato del presente regolamento.

La partecipazione può essere attribuita direttamente al fondo o ad altro organismo finanziario comparabile, oppure a un adeguato strumento di coinvestimento amministrato dai responsabili della gestione del fondo;

f) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) a d) sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.

2. Le forme di contributo comunitario previste alle lettere da a) ad e) sono utilizzate in modo selettivo, al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari tipi di rete interessati e di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore.»

3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Programma indicativo pluriennale comunitario

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 17, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale per la concessione delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18 (in appresso denominato "programma") sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato. Il programma si basa sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.

2. Il programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1, del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.

3. Per ciascun progetto o gruppo di progetti di cui al paragrafo 2 il programma fissa, per la durata del medesimo, gli importi complessivi indicativi e i programmi finanziari, compresi i previsti importi annuali per la concessione del contributo finanziario per la durata del programma. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non può essere utilizzato più del 75 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano le risorse di bilancio di cui all'articolo 18 entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 17 in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

Il programma è riesaminato almeno a metà periodo e nel 2005 o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 17. Nel suo parere su un programma, il comitato esprime un parere anche sui parametri di ciascun riesame. La revisione di metà periodo include una valutazione del corretto funzionamento del programma, in particolare in relazione al ruolo del comitato previsto all'articolo 17.

Il programma fornisce altresì indicazioni su altre fonti di finanziamento per i progetti in questione, rappresentate in particolare da altri strumenti comunitari e dalla Banca europea per gli investimenti.

5. In caso di modifiche sostanziali nell'attuazione del progetto/i o di gruppi di progetti, lo Stato membro interessato ne informa tempestivamente la Commissione.

Le modifiche degli importi complessivi indicativi stabiliti dal programma per il/i progetto/i o gruppi di progetti, rese eventualmente necessarie a seguito delle modifiche di cui al primo comma, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

4) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ottavo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«- un piano finanziario che elenchi, in euro o nelle valute nazionali, tutte le voci del finanziamento, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, nelle varie forme di cui all'articolo 4, e alle autorità pubbliche locali, regionali o nazionali, nonché alle fonti private, e l'aiuto già concesso;».

5) L'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta quali i parametri, gli orientamenti e le ipotesi sui quali è fondata l'analisi costi/benefici.»

6) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Concessione del contributo finanziario

La Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, in conformità della valutazione da essa effettuata delle domande in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 bis, la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso di altri progetti, le decisioni di concessione del contributo sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 17. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.»

7) L'articolo 11, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:

«7. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni per commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.»

8) La frase introduttiva dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituita dalla frase seguente:

«1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno nel rispettivo campo di competenza, adottano le misure necessarie per:».

9) All'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Tranne in casi debitamente motivati al comitato di cui all'articolo 17 dalla Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a progetti che non vengano iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nelle decisione di concessione del contributo.»

10) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Coordinamento

La Commissione è responsabile del coordinamento e della coerenza tra i progetti e i programmi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, intrapresi ai sensi del presente regolamento, e i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e di altri strumenti finanziari della Comunità.»

11) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post

1. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia sottoposta ad efficace controllo e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati del controllo e della valutazione.

2. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati controllano sistematicamente l'andamento dei progetti, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati.

3. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede ad una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni e i criteri di cui agli articoli 5 e 6. Se necessario, la Commissione invita la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati a partecipare a questa valutazione.

4. La Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti e dei programmi e stimano il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possano essere o siano stati conseguiti. Tale valutazione comprende, tra l'altro, l'impatto ambientale dei progetti secondo la normativa comunitaria in vigore. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può anche chiedere al beneficiario di fornire una valutazione specifica su progetti o gruppi di progetti che hanno beneficiato del sostegno in forza del presente regolamento o di trasmetterle le informazioni e fornirle l'assistenza necessaria per valutare tali progetti.

5. Il controllo dell'attuazione implica, se necessario, il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico dei progetti ed ai relativi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

- lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti,

- l'evoluzione della gestione e gli eventuali problemi connessi.

6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni ex ante ed ex post effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Le modalità di valutazione e di controllo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti e/o nelle disposizioni contrattuali relative al contributo finanziario.»

12) L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione sottopone, per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari campi d'applicazione rispetto agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sulla sostanza e sull'attuazione dei programmi pluriennali in corso e soprattutto un resoconto delle revisioni di cui all'articolo 5 bis.»

13) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Risorse di bilancio

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000 2006 è di un euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

14) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

Clausola di revisione

Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento, in particolare con il meccanismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e); il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 129 D, terzo comma, del trattato, decide se ed a quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.»

15) In tutto il testo il termine «ecu» è sostituito da «euro».

16) È aggiunto l'allegato che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 15, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7.

(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 120.

(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

(6) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Modalità di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

1. Condizioni relative al contributo comunitario al capitale di rischio

Le domande per il contributo comunitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento includono, ai fini delle decisioni per la concessione del contributo, le seguenti informazioni per il comitato di cui all'articolo 17 dello stesso:

- un promemoria informativo contenente le disposizioni principali della documentazione statutaria del fondo, tra cui la struttura giuridica e di gestione;

- gli orientamenti particolareggiati del fondo in materia di investimenti, comprese informazioni su progetti mirati;

- informazioni sulla partecipazione di investitori privati;

- informazioni sull'estensione geografica;

- informazioni sulla redditività finanziaria del fondo;

- informazioni sui mezzi di tutela dei diritti degli investitori, qualora gli impegni assunti nei loro confronti non siano onorati dal fondo;

- informazioni sulle condizioni di uscita del fondo e modalità per la cessazione del fondo;

- diritti di rappresentanza nei comitati di investitori.

Prima della decisione di concessione del contributo, il fondo di investimento intermediario o altro istituto finanziario comparabile deve impegnarsi ad investire una somma non inferiore a due volte e mezzo il contributo comunitario in progetti:

- preventivamente individuati quali progetti di interesse comune in conformità dell'articolo 129 C, paragrafo 1, primo trattino, del trattato;

e

- finanziati almeno parzialmente dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo in parallelo con quello di altri investitori nel fondo.

I fondi di investimento o gli organismi finanziari comparabili beneficiari del contributo devono applicare solidi principi finanziari.

2. Limiti di intervento e investimento massimo

I contributi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento non superano l'1 % degli stanziamenti di bilancio complessivi per le reti transeuropee fino alle fine del 2006.

Il contributo comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), non supera il 20 % del capitale totale di un fondo di investimento o di altro organismo finanziario comparabile.

3. Amministrazione del contributo comunitario

L'amministrazione del contributo comunitario sarà assicurata dal Fondo europeo per gli investimenti. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione dell'intervento comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, compresi sorveglianza e controllo, sono elaborate in cooperazione tra la Commissione e il FEI, tenendo conto delle disposizioni del presente allegato.

4. Altre disposizioni

Le disposizioni in materia di valutazione ex ante, controllo e valutazione ex post specificate nel regolamento si applicano a pieno titolo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprese le disposizioni sulle condizioni per l'intervento comunitario, il controllo finanziario e la riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo. Ciò viene realizzato, tra l'altro, attraverso opportune disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI, nonché attraverso opportune intese con i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili che garantiscano i necessari controlli a livello di specifici progetti di interesse comune. Saranno previste le opportune modalità per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di svolgere la sua funzione, in particolare al fine di verificare la regolarità dei pagamenti eseguiti.

I pagamenti in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono effettuati secondo l'articolo 11, paragrafo 7, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Dopo la fine del periodo di investimento o se del caso anche prima, qualsiasi saldo risultante dalla remunerazione del capitale investito o dalla distribuzione di profitti e utili e qualsiasi altra distribuzione dovuta agli investitori viene versato al bilancio delle Comunità.

Tutte le decisioni in merito all'attuazione delle partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono prese dal comitato di cui all'articolo 17.

La Commissione riferisce regolarmente al comitato di cui all'articolo 17 del regolamento in merito all'attuazione della partecipazione al capitale di rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Prima della fine del 2006 la Commissione, nel quadro dell'articolo 15 del regolamento, fornisce una valutazione delle azioni attuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), soprattutto per quanto riguarda la sua utilizzazione, gli effetti sull'attuazione dei progetti relativi a reti transeuropee beneficiari di un contributo e la partecipazione degli investitori privati nei progetti finanziati.»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. L'11 maggio 1998, nel quadro delle proposte relative all'Agenda 2000, la Commissione ha presentato al Consiglio la suddetta proposta di regolamento, basata sull'articolo 129 D del trattato CE, intesa a modificare il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio. Per l'adozione di tale regolamento si applica la procedura dell'articolo 189 C del trattato.

2. Il 19 novembre 1998, il Parlamento europeo ha reso un parere in prima lettura.

Il 4 dicembre 1998, la Commissione ha presentato una proposta modificata ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato. Tale proposta modificata tiene conto degli emendamenti che figurano nel parere del Parlamento europeo e dei risultati raggiunti dal gruppo per quanto riguarda la proposta originale.

3. Il 21 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato.

II. OBIETTIVO

La suddetta proposta mira in particolare a:

- sostituire, per la maggior parte dei progetti, l'attuale procedura annuale per l'assegnazione dei finanziamenti nel settore delle reti transeuropee mediante una procedura basata su programmi pluriennali indicativi;

- introdurre la partecipazione al capitale di rischio per organismi finanziari volti prioritariamente a fornire capitali di rischio per progetti nel settore delle reti transeuropee come possibile forma di contributo comunitario.

La posizione comune adottata dal Consiglio contiene queste due importanti innovazioni. Precisa il concetto di programmi pluriennali indicativi e illustra inoltre le condizioni e le modalità di attuazione della partecipazione comunitaria al capitale di rischio.

I programmi pluriennali indicativi devono essere elaborati dalla Commissione per ciascun settore. Si tratta di programmi esclusivamente composti da progetti o da gruppi di progetti di interesse comune che coprono campi specifici in cui si è identificato un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo. Ai fini dei programmi pluriennali indicativi può essere utilizzato fino al 75 % delle risorse di bilancio destinate alle reti transeuropee. I programmi servono da riferimento per le decisioni annuali che assegnano le risorse di bilancio. Eventuali modifiche degli importi globali indicativi fissati da un programma per i progetti o i gruppi di progetti richiedono una decisione della Commissione soggetta ad una procedura di comitato.

La partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili è soggetta a varie condizioni e limitazioni. Gli organismi ammissibili alla partecipazione comunitaria al capitale di rischio devono prefiggersi prioritariamente il finanziamento di progetti nel settore delle reti transeuropee e devono comportare consistenti investimenti privati. Per tale partecipazione al capitale di rischio è reso disponibile fino all'1 % delle risorse di bilancio destinate alle reti transeuropee. La posizione comune del Consiglio precisa, in un allegato del progetto di regolamento, varie modalità di attuazione ritenute necessarie dal Consiglio e concernenti, in particolare, i requisiti per i beneficiari, la gestione da parte del Fondo europeo per gli investimenti e le modalità di valutazione e di controllo di tale forma di contributo.

La posizione comune del Consiglio, che tiene conto della nuova impostazione pluriennale, propone inoltre diversi altri adeguamenti relativi alla concessione dei contributi, alla valutazione ed alla sorveglianza.

Il Consiglio, tuttavia, potrebbe non seguire la proposta della Commissione per quanto riguarda l'aumento di alcuni limiti dell'assistenza finanziaria della Comunità. Per questa ragione la posizione comune non comprende né il proposto aumento del limite del contributo comunitario dal 10 % al 20 % del costo totale degli investimenti, né la proposta proroga della durata massima delle sovvenzioni in conto interessi.

Il Consiglio ha convenuto di inserire nel testo finale del regolamento una disposizione che fissi un importo di riferimento finanziario per il periodo 2000 2006. Tuttavia la mancanza di un importo concordato per il finanziamento delle reti transeuropee nell'ambito della nuova prospettiva finanziaria impedisce al Consiglio di inserire nella sua posizione comune più che un importo di riferimento finanziario simbolico di 1 euro.

A tale riguardo il Consiglio e la Commissione hanno concordato la seguente dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio:

«1. Il Consiglio ha adottato la presente posizione comune sulla base della proposta della Commissione.

2. Il Consiglio dichiara che la cifra definitiva dell'importo di riferimento finanziario per le RTE, per il periodo 2000 2006, sarà inserita nell'articolo 18 della presente posizione comune e conviene pertanto che il regolamento non sarà adottato prima che sia stato raggiunto un accordo definitivo sulle nuove prospettive finanziarie nell'ambito dell'Agenda 2000 e nel rispetto delle procedure previste dal trattato.

3. La Commissione considera tale cifra inclusa nella sua proposta.»

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE IN RELAZIONE AGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. La posizione comune del Consiglio tiene conto di gran parte degli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, la maggior parte dei quali è stata inserita anche nella proposta modificata della Commissione. Pertanto:

- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della posizione comune prevede che, nell'ambito della partecipazione al capitale di rischio, gli organismi finanziari ammissibili debbano coinvolgere consistenti investimenti privati (emendamento n. 10 del parere del Parlamento europeo);

- gli articoli 9, paragrafo 1, lettera a), e 9, paragrafo 2, della posizione comune precisano le informazioni richieste ai fini della valutazione delle domande, in particolare rispetto ad eventuali contributi finanziari provenienti da altre fonti ed alle analisi dei costi-benefici (emendamenti n. 3, 16 e 17 del parere del Parlamento europeo);

- l'articolo 16, paragrafo 1, della posizione comune precisa che contenuto e attuazione dei programmi pluriennali sono inclusi in un capitolo della relazione annuale che la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni (emendamento n. 20 del parere del Parlamento europeo);

- la posizione comune prevede, all'articolo 18, un importo di riferimento finanziario per il periodo 2000 2006 (emendamento n. 22 del parere del Parlamento europeo; gli importi sono tuttavia differenti a motivo delle osservazioni del Consiglio di cui alla parte II);

- l'articolo 19 della posizione comune introduce una clausola di revisione che presenta soltanto una lieve differenza testuale (emendamento n. 23 del parere del Parlamento europeo);

- il previsto contributo del capitale di rischio alla promozione dei partenariati pubblici-privati nei progetti di reti transeuropee è sottolineato nel nuovo considerando 3 della posizione comune (parte dell'emendamento n. 6 del parere del Parlamento europeo);

- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, della posizione comune non prevede il trattamento privilegiato proposto per gli studi intrapresi su iniziativa della Commissione (parte dell'emendamento n. 8).

B. Il Consiglio non ha tuttavia accettato di includere nella posizione comune altri emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo e già accettati dalla Commissione per le seguenti ragioni:

- si andrebbe oltre l'obiettivo specifico e la base giuridica del presente regolamento (emendamento n. 1 relativo al coordinamento con Phare e Ispa);

- si aggiungerebbe un ulteriore e problematico criterio per la selezione dei progetti (emendamento n. 4 riguardante l'impatto sulla pianificazione regionale);

- si introdurrebbero obblighi di pubblicità esagerati rispetto al finanziamento comunitario previsto (emendamenti n. 7 e 19);

- si aumenterebbe sproporzionatamente l'elemento di sovvenzione in conto interessi (emendamento n. 9 concernente una proroga della durata massima delle sovvenzioni in conto interessi, da cinque a sette anni);

- si accrescerebbe in maniera eccessiva la serie di informazioni che dovrebbero fornire coloro che richiedono gli aiuti comunitari (emendamenti n. 14, 15 e 18).

La posizione comune del Consiglio non contiene altri emendamenti del parere del Parlamento europeo che non sono stati accettati dalla Commissione per i motivi seguenti:

- ridurrebbero la flessibilità necessaria per l'attuazione dei programmi pluriennali (emendamenti n. 11 che propone un'esatta ripartizione del finanziamento tra i vari modi di trasporto; emendamento n. 13 che propone di destinare ai progetti prioritari non più del 50 % del contributo comunitario);

- complicherebbero l'attuazione del regolamento senza un concreto valore aggiunto (emendamento n. 25 che propone di esaminare singolarmente le alternative di finanziamento e le combinazioni tra settore pubblico e privato);

- andrebbero oltre l'obiettivo specifico e/o la base giuridica del presente regolamento (emendamento n. 26 che auspica un coordinamento più stretto tra gli strumenti comunitari menzionati espressamente; emendamento n. 21 che propone una nuova procedura di comitato diversa da quella prevista dalla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987; emendamento n. 5 che auspica ulteriori obblighi di coordinamento tra gli Stati membri);

- trasferirebbero talune responsabilità dagli Stati membri alla Commissione e, pertanto, non sarebbero coerenti con il principio di sussidiarietà (emendamento n. 27 che propone una valutazione sistematica dei singoli progetti da parte della Commissione; emendamento n. 24 che propone una dichiarazione della Commissione sull'impatto ambientale).

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune:

- soddisfi pienamente, nei contenuti e nel calendario, il mandato conferito dal Consiglio europeo di Cardiff;

- tenga conto dell'opinione formulata dal Parlamento europeo e incorpori una serie di emendamenti specifici importanti in essa contenuti;

- prenda debitamente in considerazione la situazione eccezionale per cui, in questa fase, può essere previsto soltanto un importo di riferimento finanziario simbolico e non definitivo, il quale sarà invece inserito dopo che le nuove prospettive finanziarie saranno state approvate.