51999AG0033

Posizione comune (CE) n. 33/1999, del 12 luglio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva

Gazzetta ufficiale n. C 249 del 01/09/1999 pag. 0017


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 33/1999

definita dal Consiglio il 12 luglio 1999

in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva

(1999/C 249/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

(2) la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(4), prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro; è opportuno modificare tale direttiva per le seguenti ragioni;

(3) dall'ambito d'applicazione della direttiva 93/104/CE sono esclusi i trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, la navigazione interna, la pesca in mare, le altre attività in mare e le attività dei medici in formazione;

(4) nella proposta del 20 settembre 1990 la Commissione non aveva escluso settori e attività dalla direttiva 93/104/CE e nel parere del 20 febbraio 1991 il Parlamento europeo non aveva accettato siffatte esclusioni;

(5) è necessario proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non perché lavorano in particolari settori o svolgono una particolare attività, ma per il fatto stesso che si tratta di lavoratori;

(6) per quanto riguarda la legislazione settoriale per i lavoratori mobili, occorre un approccio complementare e parallelo nelle disposizioni in materia di sicurezza del trasporto e di salute e sicurezza dei lavoratori in questione;

(7) occorre tener conto della natura specifica delle attività in mare e delle attività dei medici in formazione;

(8) è inoltre opportuno garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi;

(9) è opportuno estendere le disposizioni vigenti in materia di ferie annuali e di valutazione dello stato di salute per i lavoratori notturni e i lavoratori a turni, al fine di includere i lavoratori mobili dei settori e delle attività che sono esclusi;

(10) è necessario adattare le disposizioni esistenti in materia di orario di lavoro e di periodi di riposo per i lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi;

(11) tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati; il concetto di "riposo" deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d'ora;

(12) un accordo europeo relativo all'orario di lavoro delle gente di mare è attualmente applicato mediante una direttiva del Consiglio(5), su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato; di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla gente di mare;

(13) nel caso dei "pescatori a percentuale" che sono lavoratori dipendenti, spetta agli Stati membri determinare, a norma dell'articolo 7 della direttiva 93/104/CE, le condizioni per avere il diritto alle ferie annuali e per la concessione delle stesse, incluse le modalità di pagamento;

(14) le norme specifiche previste da altri strumenti comunitari, per esempio in materia di periodi di riposo, orario di lavoro, ferie annuali e lavoro notturno di alcune categorie di lavoratori, dovrebbero prevalere sulle disposizioni della direttiva 93/104/CE, come modificata dalla presente direttiva;

(15) alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la disposizione relativa al riposo domenicale dovrebbe essere soppressa;

(16) nella sentenza relativa alla causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio(6), la Corte di giustizia ha statuito che la direttiva 93/104/CE è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato; non vi è motivo di ritenere che tale sentenza non si applichi a norme analoghe concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e nelle attività che sono esclusi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/104/CE è modificata come segue

1) L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

"3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi restando gli articoli 14 e 17 della presente direttiva.

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica alla gente di mare, quale definita nella direttiva 99/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'associazione degli armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei lavoratori dei trasporti dell'Unione europea (FST)(7)."

2) All'articolo 2 è aggiunto il testo seguente:

"7. 'lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile;

8. 'lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su un'installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata all'esplorazione, all'estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività d'immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da un'installazione offshore che da una nave;

9. 'riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine."

3) All'articolo 5 è soppresso il comma seguente:

"Il periodo minimo di riposo di cui al primo comma comprende in linea di principio la domenica."

4) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 14

Disposizioni comunitarie più specifiche

La presente direttiva non si applica laddove altri strumenti comunitari contengano prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali."

5) All'articolo 17, il punto 1 del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2.1. agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:

a) per le attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro, in particolare per il lavoro offshore;

b) per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;

c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:

i) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;

ii) del personale portuale o aeroportuale;

iii) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;

iv) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;

v) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;

vi) di attività di ricerca e sviluppo;

vii) dell'agricoltura;

viii) di lavoratori operanti nel settore del trasporto di passeggeri nell'ambito di ordinari servizi di trasporto urbano non contemplati dall'articolo 17 bis;

d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività e, in particolare:

i) nell'agricoltura;

ii) nel turismo;

iii) nei servizi postali;

e) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari;

i) per le attività discontinue;

ii) per il servizio prestato a bordo dei treni;

iii) per le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario e che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;".

6) All'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"2.4. agli articoli 6 e 12, paragrafo 2, nel caso dei medici in formazione:

a) all'articolo 6, per un periodo transitorio di nove anni a decorrere da ...(8). Nell'ambito di questa deroga:

i) gli Stati membri provvedono affinché in nessun caso il numero di ore di lavoro settimanali superi una media di 60 ore durante i primi tre anni del periodo transitorio, una media di 56 ore per i tre anni successivi e una media di 52 ore per i restanti tre anni;

ii) il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile allo scopo di giungere ad un accordo, se possibile, sulle soluzioni da applicare al periodo transitorio. Nei limiti di cui al punto i), tale accordo può prevedere:

- il numero medio di ore di lavoro settimanali durante il periodo transitorio e

- le misure da adottare per ridurre il numero delle ore di lavoro settimanali a una media di 48 ore entro la fine del periodo transitorio;

b) all'articolo 16, paragrafo 2, purché il periodo di riferimento non superi 12 mesi, durante la prima parte del periodo transitorio di cui alla lettera a) e successivamente 6 mesi."

7) Sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 17 bis

Lavoratori mobili e attività offshore

1. Gli articoli 3, 4, 5, e 8 non si applicano ai lavoratori mobili:

2. Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che tali lavoratori mobili abbiano diritto a un riposo adeguato, salvo nelle circostanze previste all'articolo 17, paragrafo 2, punto 2.

3. Salvo il rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono, per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, estendere il periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto 2, a dodici mesi per i lavoratori mobili e per i lavoratori che svolgono prevalentemente lavoro offshore.

Articolo 17 ter

Lavoratori a bordo di navi da pesca

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima battenti bandiera di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore che presta servizio a bordo di una nave da pesca marittima battente bandiera di uno Stato membro abbia il diritto a un adeguato riposo.

3. Entro i limiti fissati dai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, tenuto conto dell'esigenza di proteggere la sicurezza e la salute dei suddetti lavoratori:

a) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo, o

b) sia assicurato un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo.

Il numero massimo di ore lavorative o il numero minimo di ore di riposo sono fissati mediante disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.

4. I limiti delle ore lavorative o delle ore di riposo sono i seguenti:

a) il numero massimo delle ore di lavoro non deve essere superiore

i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore e

ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;

oppure

b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore

i) a 10 ore per ogni periodo di 24 ore e

ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.

5. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno dei quali deve durare almeno sei ore. L'intervallo tra due periodi successivi di riposo non può superare 14 ore.

6. Secondo i principi generali di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono prevedere, a livello nazionale, disposizioni legislative e regolamentari nonché contratti collettivi o accordi tra le parti sociali che autorizzino deroghe, ai limiti stabiliti nei paragrafi 4 e 5 tra cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe devono seguire, per quanto possibile, gli standard fissati, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai lavoratori:

7. Il comandante di una nave da pesca marittima ha il diritto di imporre al personale di svolgere le ore di lavoro necessarie per salvaguardare la sicurezza immediata della nave, del carico o delle persone imbarcate, oppure per soccorrere navi o persone in pericolo in mare.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima che, in base alla legislazione o alla prassi nazionali, non hanno il diritto di esercitare la loro attività per un periodo specifico di durata superiore a un mese nel corso dell'anno civile fruiscono delle ferie annuali a norma dell'articolo 7 entro detto periodo."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...(9), o si assicurano che entro tale data le parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo restando l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. L'attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori fermo restando il diritto degli Stati membri di sviluppare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse nel settore dell'orario di lavoro, in considerazione dell'evoluzione della situazione e nel rispetto delle esigenze minime della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entro il ...(10) la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e con le parti sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento delle disposizioni per quanto riguarda i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima e, in particolare, valuta se esse siano ancora appropriate, in particolare in relazione alla salute e alla sicurezza, allo scopo, se necessario, di proporre le opportune modifiche.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU C 43 del 17.2.1999, pag. 1.

(2) GU C 138 del 18.5.1999, pag. 33.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

(5) Direttiva 199/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, concernente l'accordo relativo all'orario di lavoro della gente di mare concluso tra l'associazione degli armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione dei sindacati dei lavoratori dei trasporti dell'Unione europea (FST) (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33).

(6) Racc. 1996, pag. I-5755.

(7) GU L 163 del 2.7.1999, pag. 33.

(8) Quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva 1999/.../CE.

(9) Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(10) Nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 novembre 1998, la Commissione ha sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio la succitata proposta di direttiva sulla base dell'articolo 137 del trattato CE (ex articolo 118 A).

2. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 25 marzo 1999.

3. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 14 aprile 1999.

4. Il 10 dicembre 1998 il Consiglio ha sottoposto la proposta al Comitato delle regioni. Con lettera in data 25 giugno 1999, il Comitato delle regioni ha informato il Consiglio che "la commissione 5 (politica sociale, sanità pubblica, protezione del consumatori ricerca, turismo), responsabile di questo fascicolo, ha deciso di non esprimere un parere al riguardo, in virtù dell'articolo 39 del suo regolamento interno."

5. In conformità dell'articolo 251 del trattato, il 12 luglio 1999 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta di direttiva della Commissione, dopo aver esaminato gli emendamenti del Parlamento europeo.

II. OBIETTIVO

Il 23 novembre 1993 il Consiglio ha adottato la direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Alcuni settori ed attività sono esclusi dal campo d'applicazione di questa direttiva: i trasporti aerei, ferroviari, stradali, fluviali e lacustri, la pesca marittima, altre attività in mare, nonché le attività dei medici in formazione.

La presente direttiva fa parte di un insieme di quattro direttive destinate a proteggere i lavoratori che non sono coperti dalla direttiva 93/104/CE contro gli effetti nocivi sulla loro salute e sicurezza derivanti da una durata eccessiva del lavoro, da un riposo insufficiente o da un'organizzazione irregolare del lavoro.

La presente direttiva, che modifica la direttiva 93/104/CE, è volta a proteggere tutti i lavoratori non mobili e mobili del trasporto ferroviario e prevede una serie di disposizioni per altri lavoratori non mobili.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Pur rispettando l'impostazione e le finalità proposte dalla Commissione ed appoggiate del Parlamento europeo, il Consiglio ha giudicato necessario apportare qualche modifica quanto al merito e alla redazione del testo della proposta di direttiva.

Nel procedere a queste modifiche, il Consiglio è stato guidato soprattutto dalla preoccupazione di permettere agli Stati membri di applicare la presente direttiva con la flessibilità richiesta dalla specificità di taluni settori ed entro termini sufficienti perché l'applicazione non comporti disagi per le attività interessate.

2. EMENDAMENTI APPORTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

2.1. Emendamenti del Parlamento europeo non recepiti dalla Commissione

La Commissione non ha recepito gli emendamenti 9, 12, 15, 17, 19 e 20.

2.2. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione

La Commissione ha accettato 12 dei 18 emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

3. MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO ALLA PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE

(salvo indicazione contraria, la numerazione degli articoli cui viene fatto riferimento è quella della direttiva 93/104/CE)

Il Consiglio ha ripreso integralmente 9 dei 12 emendamenti accolti dalla Commissione, se non nella lettera, almeno nello spirito. Si tratta degli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, concernenti il preambolo della direttiva.

Il Consiglio non ha invece giudicato opportuno recepire gli emendamenti 11, 13 e 16.

3.1. Medici in formazione (articolo 17, paragrafo 2)

Contrariamente agli auspici espressi dal Parlamento (emendamento 13) e appoggiato dalla Commissione, il Consiglio ha voluto mantenere il riferimento ai medici in formazione al punto 2.1, lettera c), punto i), dell'articolo 17, paragrafo 2, che prevede una deroga agli articoli 3 (riposo giornaliero), 4 (pausa), 5 (riposo settimanale), 8 (lavoro notturno) e 16 (periodo di riferimento) per ragioni di continuità di servizio.

Nella sua proposta, la Commissione aveva previsto un periodo di transizione di sette anni a decorrere dalla data di adozione, periodo durante il quale la durata settimanale del lavoro sarebbe in media pari a 48 ore, con una durata massima di 54 ore settimanali su un periodo di riferimento di quattro mesi, fatto salvo l'accordo delle parti sociali.

Il Parlamento stesso ha riconosciuto la necessità di prevedere un periodo di transizione che ha proposto di limitare a quattro anni (emendamento 15).

Anche in Consiglio ritiene che i medici in formazione debbano essere contemplati dalle disposizioni della direttiva 93/104/CE. Tuttavia, al fine di tenere conto delle difficoltà di taluni Stati membri in cui la durata settimanale di lavoro dei medici in formazione è ancora lontana dall'obiettivo delle 48 ore, il Consiglio ha previsto, nella sua posizione comune, un periodo transitorio di nove anni, dopo la data limite di applicazione della direttiva, per permettere l'assunzione e la formazione di un numero sufficiente di medici, affinché l'applicazione della presente direttiva non comporti una diminuzione della qualità dell'assistenza sanitaria in detti Stati membri. Questo periodo transitorio comporta tre fasi triennali con durate massime rispettive di 60, 56 e 52 ore di lavoro settimanale, su un periodo di riferimento di dodici mesi durante la prima fase triennale e di sei mesi in seguito.

3.2. Inclusione dei pescatori (articolo 17 ter)

Nella sua proposta, la Commissione aveva auspicato che i pescatori venissero inclusi nella definizione di "lavoratori mobili". Questo avrebbe permesso loro di beneficiare della protezione minima prevista per i succitati lavoratori mobili, che comprende un riposo adeguato ed una media di ore di lavoro da non superare su un periodo di riferimento di un anno.

Il Parlamento aveva appoggiato la proposta della Commissione.

Dal canto suo, il Consiglio ha giudicato che fosse opportuno tener conto della specificità dell'attività della pesca in mare, caratterizzata da molti rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche, biologiche ed ambientali. Di conseguenza, pur riconoscendo la necessità di proteggere la salute e la sicurezza dei pescatori che operano in mare, il Consiglio ha preferito riprendere le disposizioni della direttiva 1999/63/CEE, relativa ad un accordo delle parti sociali sulle condizioni di lavoro della gente di mare.

3.3. Pescatori a percentuale (articolo 1, paragrafi 2 e 9)

Per quanto riguarda i pescatori a percentuale, che la Commissione aveva escluso dal campo d'applicazione dell'articolo 7 (ferie annuali) nella sua proposta iniziale, il Parlamento aveva chiesto di escludere soltanto i pescatori a percentuale la cui retribuzione proveniva unicamente da una parte della pesca realizzata (emendamento 11) e di fare riferimento ai pescatori a percentuale nell'ambito delle deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 9 (emendamento 16).

Da parte sua, il Consiglio ha voluto che le disposizioni relative alle ferie annuali si applicassero ai pescatori a percentuale salariati.

3.4. Termine di attuazione (articolo 2)

La Commissione aveva proposto un termine di attuazione di due anni. Per via delle difficoltà paventate da alcuni Stati membri nell'attuazione di una direttiva così complessa, il Consiglio ha ritenuto opportuno prevedere un termine di attuazione di quattro anni.

3.5. Varie

Infine, il Consiglio ha apportato una serie di modifiche minori alla proposta iniziale della Commissione, come le definizioni di "riposo adeguato" e di "lavoro off-shore". Dette modifiche sono state accettate dalla Commissione.

4. EMENDAMENTI NON RECEPITI DALLA COMMISSIONE ED ACCETTATI DAL CONSIGLIO

Riferimento ai lavoratori dei trasporti urbani (articolo 2)

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno riprendere, nel quadro della definizione dei lavoratori mobili, un riferimento ai lavoratori dei trasporti urbani, come raccomandato dal Parlamento europeo (emendamento 19). Bisogna tuttavia notare che il Consiglio ha incluso un riferimento a questa categoria di lavoratori al punto 2.1, lettera c), punto viii), dell'articolo 17, paragrafo 2, che prevede una deroga agli articoli 3 (riposo giornaliero), 4 (pausa), 5 (riposo settimanale), 8 (lavoro notturno) e 16 (periodo di riferimento) per ragioni di continuità del servizio, al fine di fornire loro una certa protezione.