Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri"
Gazzetta ufficiale n. C 169 del 16/06/1999 pag. 0012 - 0014
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di raccomandazione del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri" (1999/C 169/05) Il Consiglio, in data 9 febbraio 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sánchez Miguel e dei correlatori Pezzini e Santiago, in data 8 aprile 1999. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 aprile 1998, nel corso della 363a sessione plenaria, con 84 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. L'attuazione ed il controllo dell'osservanza delle norme ambientali, che hanno una dimensione comunitaria, incombono agli Stati membri in base al principio della sussidiarietà. Tuttavia, di fronte alle sempre più frequenti aggressioni all'ambiente, occorre riflettere sulla necessità, da parte delle autorità comunitarie competenti, di intensificare non solo la promulgazione di norme in grado di armonizzare i diversi modelli legislativi nazionali, ma anche la creazione di sistemi comunitari di informazione e di controllo del rispetto delle norme ambientali comunitarie negli Stati membri. 1.2. Giova ricordare che già nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione del diritto ambientale comunitario(1) si annunciavano misure di armonizzazione dei sistemi di controllo esistenti negli Stati membri, con l'obiettivo di fissare dei criteri minimi per le ispezioni ambientali affidate alla Rete europea per l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di ambiente (IMPEL)(2). Nel parere sulla summenzionata Comunicazione(3), il CES si è espresso a favore dell'intervento dell'Agenzia europea dell'ambiente anche in questo settore, in quanto già in possesso di informazioni dettagliate sulla situazione negli Stati membri. 1.3. La necessità di tale armonizzazione è evidenziata dalle misure previste nella proposta della Commissione. Scopo di tale proposta è stabilire criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri a seconda dei diversi ambiti di competenza. I criteri, proposti dalla Rete IMPEL, sono relativi a periodicità, informazioni richieste, pubblicità dei dati, ecc. La proposta intende inoltre stabilire regole minime per la diffusione dei risultati, dirette ai cittadini in generale ed alle organizzazioni ambientaliste in particolare. 1.4. Va tuttavia segnalato che in questa prima fase il campo di applicazione della proposta è limitato, in quanto essa si riferisce all'inquinamento atmosferico, idrico e del terreno provocato da fonti localizzate soggette alla normativa comunitaria (i cosiddetti "impianti controllati"), ad esclusione quindi dell'inquinamento provocato da fonti diffuse. 1.5. L'ispezione di tali impianti consisterà nel verificare il rispetto della legislazione ambientale comunitaria e delle disposizioni adottate in materia dalle autorità nazionali nei rispettivi settori. Con "ispezione ambientale" si intende inoltre il monitoraggio dell'impatto ambientale degli impianti controllati, al fine di formulare raccomandazioni sulle misure da prendere in caso di inadempienza. 1.6. Va sottolineato che esistono due tipi di ispezione: quelle ordinarie, ovvero effettuate secondo i programmi previsti, e quelle non ordinarie, da effettuare a seguito di reclami o incidenti. 1.7. La proposta della Commissione si basa giuridicamente sugli articoli 130 R e 130 S del Trattato, relativi all'attuazione della politica ambientale della Comunità, ma potrebbe fondarsi anche sugli articoli 155, 169 e 171, che conferiscono alla Commissione il potere di vigilare sul recepimento delle norme comunitarie negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. 1.8. Va sottolineato come la funzione ispettiva sia di competenza esclusiva degli Stati membri. Per questo motivo, la Commissione ha adottato come strumento la raccomandazione, che fissa i criteri minimi per le ispezioni esistenti (o da creare) negli Stati membri, senza interferire con la loro sovranità in materia. 2. Osservazioni sulle misure proposte 2.1. Per quanto riguarda l'informazione al pubblico, (punto IV, paragrafo 1 e soprattutto punto VI, paragrafo 2), ambito al quale si applica il contenuto della Direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia diambiente, il Comitato ritiene che si debba insistere maggiormente sulla diffusione presso il pubblico delle attività di ispezione, e che sia soprattutto necessario definire chiaramente la legittimazione attiva in base alla quale è possibile richiedere tali informazioni, poiché nella pratica esse vengono spesso rifiutate. 2.2. Quanto ai criteri delle ispezioni (punto V) il Comitato propone di aggiungere una clausola secondo cui le autorità incaricate delle ispezioni dovrebbero applicare alle imprese che aderiscono volontariamente al sistema di gestione e di controllo ambientale(4) (EMAS) gli stessi metodi di ispezione che si utilizzano nel quadro dell'EMAS. Ciò faciliterebbe l'adesione di un maggior numero di imprese al sistema, che in alcuni paesi dell'UE è stato finora scarsamente utilizzato. 2.3. Il Comitato si dichiara d'accordo con il punto VIII della raccomandazione, riguardante le relazioni sulle attività ispettive, che viene considerato positivo in quanto consente di verificare il livello di conformità alle norme. Concorda inoltre con le misure proposte in caso di inadempienza. 2.4. Per ciò che riguarda le visite di ispezione non ordinarie (punto V, paragrafo 3), è da ritenere che possano assumere un ruolo preventivo fondamentale, poiché la collaborazione delle organizzazioni ambientaliste e dei cittadini favorirà un migliore controllo dell'osservanza delle norme. Sarebbe inoltre opportuno tener conto della funzione che potrebbero assumere in materia gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, che sono direttamente colpiti dagli effetti dell'inadempienza delle norme ambientali e sono meglio informati rispetto agli altri cittadini. Per tale motivo dovrebbe essere inserito al punto V, paragrafo 3 della raccomandazione un nuovo paragrafo in cui si riconosce agli organismi di rappresentanza dei lavoratori delle imprese e degli impianti soggetti a ispezione il diritto a presentare denuncia. 2.5. La messa a disposizione del pubblico delle relazioni (punto VI, paragrafo 2) potrebbe essere migliorata se queste fossero inserite in un registro europeo, come il Comitato ha chiesto nel parere in merito all'attuazione della normativa comunitaria in materia d'ambiente(5). L'Agenzia europea dell'ambiente potrebbe farsi carico di tale compito. 2.6. Il Comitato giudica positiva l'inclusione di una raccomandazione sulla collaborazione fra Stati membri (punto III, paragrafo 2), in quanto lo scambio di informazioni e l'attuazione di ispezioni congiunte avranno effetti più incisivi sull'ambiente, dato che per molte risorse naturali come acqua, aria ecc. non esistono frontiere. In tale contesto, il Comitato sottolinea l'importanza di estendere la collaborazione agli Stati candidati all'adesione per agevolare il necessario adeguamento di tutta la loro legislazione ambientale all'acquis comunitario. 2.7. Nello stesso contesto, il Comitato ritiene che andrebbero definiti criteri minimi per armonizzare la formazione degli ispettori. 3. Conclusioni 3.1. Il Comitato giudica positiva la raccomandazione in esame per un'efficace attuazione della legislazione ambientale; ciononostante, ritiene che la Commissione debba sviluppare le previste tappe successive, in particolar modo le ispezioni delle fonti di inquinamento diffuse. 3.2. Per ridurre le disparità esistenti fra i vari Stati membri nei compiti di ispezione, è altresì importante garantire criteri di omogeneità fra gli ispettori ambientali, specialmente per quanto riguarda la loro nomina e formazione, come sta avvenendo attraverso la Rete IMPEL. 3.3. In merito al punto VII sulle indagini in caso di incidenti e inadempienze gravi, sarebbe opportuno che la Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, potesse intervenire per correggere le carenze che le ispezioni potrebbero presentare in alcuni Stati membri, agendo in base agli articoli del Trattato che le consentono di accertare la trasposizione e l'applicazione della normativa comunitaria. 3.4. Il Comitato concorda sulla necessità di armonizzare i criteri della procedura EMAS con quelli relativi a questo tipo di ispezione, in modo da non moltiplicare le procedure burocratiche e, soprattutto, perché si creerebbe un'ondata di adesioni volontarie da parte delle PMI, che potrebbero adeguarsi più facilmente ai criteri prestabiliti. In tal modo inoltre sarebbe più facile armonizzare le informazioni raccolte dai due tipi di ispezione. 3.5. In linea con la posizione già assunta nel parere sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, il Comitato ritiene necessario insistere sulla centralizzazione in un registro europeo delle informazioni provenienti dalle ispezioni ambientali per il tramite dell'Agenzia europea dell'ambiente. Tale registro sarebbe indipendente dai registri nazionali previsti al punto VI, paragrafo 2 della proposta di raccomandazione: la qualità delle informazioni provenienti da tutte le organizzazioni interessate all'ambiente ne risulterebbe migliorata. 3.6. Il Comitato sostiene la proposta della Commissione di procedere entro due anni a un bilancio intermedio in merito all'applicazione della raccomandazione. In tale occasione si potrebbe valutare l'opportunità di elaborare una direttiva quadro. Bruxelles, 28 aprile 1999. La Presidente del Comitato economico e sociale Beatrice RANGONI MACHIAVELLI (1) COM(96) 500 def. del 22 ottobre 1996. (2) Implementation and Enforcement of Environmental Law. (3) GU C 206 del 7.7.1997. (4) Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio: GU L 168 del 10.7.1993. (5) GU C 206 del 7.7.1997.