51999AC0058

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore»

Gazzetta ufficiale n. C 101 del 12/04/1999 pag. 0015 - 0016


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore»

(1999/C 101/04)

Il Consiglio, in data 23 ottobre 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bagliano, in data 9 dicembre 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 gennaio 1999, nel corso della 360a sessione plenaria, con 114 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La Direttiva 78/584/CEE del 12 giugno 1978 riguarda i sistemi di riscaldamento degli abitacoli delle autovetture (veicoli della categoria M-1) ed in particolare di quei sistemi che sfruttano il calore prodotto dai gas di scarico o dall'aria di raffreddamento dei motori.

1.2. Le disposizioni previste avevano lo scopo di salvaguardare gli occupanti delle autovetture da due pericoli legati a questi sistemi; e cioè rispettivamente la possibilità di venire a contatto con elementi che possono causare ustioni e dell'entrata, nell'abitacolo, di aria più inquinata dell'aria esterna.

1.3. Oggi esistono e sono utilizzati su alcuni tipi di veicolo dispositivi di riscaldamento a combustione autonoma, generalmente alimentati a gasolio, benzina o gas di petrolio liquefatto (LPG).

1.4. Tali dispositivi potrebbero presentare inconvenienti identici a quelli citati nel punto 1.2. Con la presente proposta di direttiva la Commissione intende imporre prescrizioni tecniche relative a questi dispositivi e alla loro installazione sui veicoli a protezione e difesa del consumatore.

2. Sintesi della proposta

2.1. La Commissione, facendo riferimento alla Direttiva quadro 70/156/CEE sull'omologazione europea dei veicoli e dei sistemi, componenti ed unità tecniche dei veicoli ed ai suoi successivi emendamenti, propone di allargare il campo di applicazione della Direttiva 78/548/CEE a tutti i veicoli a motore cui si applica questa direttiva quadro e cioè di estenderlo oltre che alle autovetture anche agli autobus, agli autocaravan, ai veicoli commerciali leggeri e pesanti ed ai loro rimorchi.

2.2. Distingue poi i dispositivi di riscaldamento del veicolo in cinque classi a seconda se sfruttano il recupero del calore generato dal motore utilizzando, come mezzo di trasmissione, l'acqua, l'aria o l'olio, o se sono a combustione con combustibile liquido o gassoso.

2.3. La proposta della Commissione impone quindi prescrizioni tecniche relative alla realizzazione ed installazione di tali dispositivi di riscaldamento e specifiche per ciascuna delle classi di cui al punto 2.2 con l'obiettivo di assicurare che:

- durante l'uso del veicolo, gli occupanti non possano venire in contatto con parte del veicolo o aria surriscaldata al punto di causare ustioni,

- che l'aria riscaldata non sia più inquinata dell'aria all'esterno del veicolo stesso,

- che le emissioni allo scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione siano mantenute entro limiti accettabili.

2.4. La Commissione definisce quindi le informazioni che il costruttore del veicolo ed il costruttore del dispositivo di riscaldamento a combustione dovranno riportare sulle schede informative e le schede di omologazione CE.

2.5. A partire dal 1° ottobre 2000, tutti i veicoli di nuovo modello dovranno essere omologati, per quanto riguarda i loro sistemi di riscaldamento degli interni, secondo le prescrizioni di questa direttiva. Al 1° ottobre dell'anno successivo tale obbligo si applicherà a tutti i veicoli e dispositivi di riscaldamento a combustione immessi sul mercato.

3. Osservazioni

3.1. La presente proposta della Commissione modifica il campo di applicazione della Direttiva 78/548/CEE ed è quindi corretto che essa venga sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, pur trattandosi di argomenti essenzialmente tecnici e procedurali.

3.2. Il Comitato nota la sempre maggior diffusione dei dispositivi che rendono più confortevole l'uso dei veicoli a motore sia per i passeggeri che per il conducente e concorda con la Commissione sulla necessità di una armonizzazione delle normative tenendo anche conto delle diverse tipologie di veicolo a cui i dispositivi stessi sono destinati. I sistemi di riscaldamento vengono infatti utilizzati per applicazioni che vanno dal riscaldamento dei «vani passeggeri» di autovetture, autobus e autocarri, ai «vani di riposo» di autocarri e autocaravan, ai «vani di carico» di autocarri e rimorchi adibiti al trasporto di merci sensibili ad un eccessivo abbassamento della temperatura.

3.3. Per quanto riguarda i «vani di carico» di autocarri e rimorchi, il Comitato ricorda che esistono precise prescrizioni sul trasporto di merci deperibili e di animali in base all'accordo internazionale ATP () e propone pertanto che la presente Direttiva ne faccia un opportuno riferimento.

3.4. Il Comitato sottolinea l'importanza dei sistemi di riscaldamento in quanto legati al benessere e al conforto degli occupanti degli autoveicoli e propone quindi di aggiungere alla fine del terzo «considerando»:

«che questi requisiti devono essere mirati a favorire il benessere degli occupanti degli autoveicoli anche nell'ottica di assicurare condizioni di guida ottimali a tutto beneficio della sicurezza.»

3.5. Il Comitato ritiene che l'Allegato II - «campo di applicazione» e «definizioni» - debba diventare Allegato I e precedere quindi tutti gli altri Allegati, in modo da rendere più agevole e immediata la lettura e conseguentemente la comprensione del testo della Direttiva.

3.6. Anche le istruzioni relative all'uso, funzionamento e manutenzione, dei «dispositivi» di riscaldamento devono essere disponibili per l'utente in maniera chiara e di facile comprensione. Il Comitato propone pertanto le seguenti modifiche all'Allegato VII:

- punto 1.1:

«Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni chiare, di facile lettura e comprensione, la cui leggibilità sia permanente nel tempo, relative ...»

- punto 2.1.4 (nuovo):

«I veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento e combustione devono essere accompagnati da istruzioni chiare, di facile lettura e comprensione, relative all'uso, funzionamento e manutenzione di detti dispositivi.»

3.7. Il Comitato avrebbe preferito che la Commissione avesse chiaramente tenuto separate le prescrizioni e procedure omologative relative al «dispositivo» di riscaldamento da quelle relative alla sua «installazione» sul veicolo, rendendo così il testo più chiaro e preciso.

Bruxelles, 27 gennaio 1999.

La Presidente del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili e veicoli speciali da utilizzare per il loro trasporto (Ginevra 1.9.1970).