51999AC0057

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della Direttiva 74/150/CEE del Consiglio »

Gazzetta ufficiale n. C 101 del 12/04/1999 pag. 0013 - 0014


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della Direttiva 74/150/CEE del Consiglio» () (1999/C 101/03)

Il Consiglio, in data 23 ottobre 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bagliano, in data 19 gennaio 1999.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 gennaio 1999, nel corso della 360a sessione plenaria, con 97 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Questa «proposta» di direttiva nasce da un impegno del Parlamento europeo e del Consiglio assunto nel 6° considerando della Direttiva 97/68/CE, riguardante «provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali» ().

1.2. Il 6° «considerando» così recita infatti:

«... si dovrebbe introdurre quanto prima una normativa sul controllo delle emissioni prodotte dai motori dei trattori per uso agricolo e forestale che fissi norme e requisiti pienamente coerenti con la presente direttiva e assicuri un livello di protezione ambientale equivalente al livello stabilito da quest'ultima.»

1.3. Le «misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali» - oggetto della «proposta» in esame - rientrano nelle procedure di omologazione europea dei trattori, di cui alla Direttiva «quadro» 74/150/CEE e a 22 direttive particolari.

1.4. Fra queste 22 direttive particolari la Direttiva 77/537/CEE - prevista all'Allegato II della direttiva «quadro» - riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali ma ha per oggetto soltanto l'opacità dei gas di scarico.

Questa «proposta» di direttiva affianca ora altre misure relative in particolare alle emissioni fisico-chimiche, cioè: «gli inquinanti gassosi (monossido di carbonio, idrocarburi e ossidi di azoto) e le particelle inquinanti» (All. I, 1.2).

1.5. Pertanto la Direttiva «quadro» 74/150/CEE deve essere modificata, per prevedere nell'Allegato II anche queste nuove norme.

2. La «proposta» di Direttiva

2.1. La proposta di direttiva ha la sua base giuridica nell'articolo 100A in quanto rientra nel quadro delle norme di «ravvicinamento delle legislazioni» degli Stati membri, che in questo caso riguardano l'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

2.2. La «proposta» di direttiva estende anche ai trattori agricoli o forestali le procedure di prova e i valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e di particelle inquinanti fissati nella Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le «macchine mobili non stradali».

2.3. Il «calendario» (art. 4) prevede che gli Stati membri:

- mettono in vigore le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2000,

- applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2001,

- dal 1° gennaio 2001 non possono rifiutare l'omologazione CE se le emissioni inquinanti rispondono alle disposizioni della Direttiva,

- dal 1° ottobre 2001 non possono più rilasciare l'omologazione CE se le emissioni inquinanti «non» rispondono alle disposizioni della Direttiva,

- dal 1° ottobre 2003 vietano l'immatricolazione di trattori con motori non in regola con la Direttiva.

2.4. Ulteriori riduzioni dei «valori limite» potranno essere decisi, se del caso entro la fine del 2006, soltanto sulla base di appositi «studi e ricerche, da avviare o da proseguire, sulle possibilità tecnologiche esistenti o prevedibili e sull'analisi del loro rapporto costi/benefici, per consentire una produzione a livello industriale dei trattori agricoli o forestali che possa rispettare detti limiti».

2.5. Incentivi fiscali possono essere previsti dagli Stati membri allo scopo di promuovere la produzione di motori in regola con le prescrizioni della direttiva.

3. Osservazioni

3.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva che per l'omogolazione dei motori e dei trattori fissa le stesse prescrizioni di prova che sono state adottate per le macchine mobili non stradali, nonché i valori limite corrispondenti per quanto riguarda i livelli di emissione, in modo da «assicurare un livello equivalente di protezione dell'ambiente».

3.2. Calendario

Per quanto concerne le date di entrata in vigore e di attuazione delle norme il Comitato ha in linea di principio un approccio realistico e quindi volto ad accertare l'adeguatezza dei tempi e delle scadenze. In questo caso esiste d'altra parte un logico raccordo con la Direttiva 97/68/CE (macchine mobili non stradali) alla quale gli Allegati fanno infatti esplicito riferimento. A questo riguardo il Comitato si limita a raccomandare alla Commissione chiarezza e certezza interpretativa, al fine di evitare sovrapposizione di scadenze.

3.3. Marcatura dei motori

Già nel «parere» sulla Direttiva 97/68/CE (macchine mobili non stradali) il Comitato aveva segnalato un problema a tale riguardo e raccomandato «di tenere conto in misura maggiore della realtà» (punto 4.6). Analoga osservazione deve essere fatta per questa «proposta» di direttiva riguardante i motori dei trattori agricoli. Infatti, il vincolo di posizionare la marcatura supplementare «sulla parte superiore del motore» (All. I, appendice 3, n. 3) in pratica non garantirebbe comunque la sua visibilità diretta, vanificando così la finalità stessa di tale marcatura che deve essere invece di supporto a quella principale. Il Comitato propone pertanto di cancellare la parola «superiore».

Come alternativa, si potrebbe pensare, per esempio, all'applicazione di un'etichetta sul vetro laterale o sulla porta del veicolo.

3.4. Carburante

Il fatto che questa «proposta» di direttiva sui trattori agricoli faccia riferimento alla Direttiva 97/68/CE porta come logica conseguenza che il carburante di riferimento - da utilizzare per la verifica delle emissioni gassose - sia appunto quello dell'Allegato IV della Direttiva stessa 97/68/CE, relativa alle macchine mobili non stradali. Questo carburante era stato infatti specificamente sviluppato per questo tipo di macchine.

Non va però dimenticato che ai trattori agricoli continua ad applicarsi anche la Direttiva 77/537/CE concernente le emissioni di fumo (cfr. prec. 1.4) per la verifica delle quali è prescritto (All. V) invece l'uso di un diverso carburante di riferimento. Al riguardo il Comitato auspica che venga eliminata al più presto questa anomalia, allineando le prescrizioni del carburante di riferimento, previste dalla Direttiva del 1977, a quelle più aggiornate della direttiva macchine mobili non stradali, del 1997 (che prevede la data dell'1 gennaio 2001).

Bruxelles, 27 gennaio 1999.

La Presidente del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() GU C 303 del 2.10.1998, pag. 9.

() GU C 153 del 28.5.1996.