51998PC0644

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione del 19 dicembre 1996 relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità («Dogane 2000») /* COM/98/0644 def. - COD 98/0314 */

Gazzetta ufficiale n. C 396 del 19/12/1998 pag. 0013


Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione del 19 dicembre 1996 relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità («Dogane 2000») (98/C 396/07) COM(1998) 644 def. - 98/0314(COD)

(Presentata dalla Commissione il 12 novembre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che la decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogane 2000) (1) ha approntato un quadro comune di obiettivi sul quale basare l'azione della Comunità nel settore doganale per migliorare l'efficacia e l'uniformità dell'azione doganale all'interno del mercato unico;

(2) considerando che il funzionamento dei sistemi per lo scambio di informazioni a livello comunitario nel settore doganale ha dimostrato l'utilità dell'elettronica per garantire l'applicazione corretta delle procedure doganali su tutto il territorio doganale della Comunità nonché la tutela delle risorse proprie di quest'ultima, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi; che questi sistemi si sono rivelati strumenti di cooperazione essenziali tra le amministrazioni doganali dell'Unione europea;

(3) considerando che è opportuno elaborare sistemi per la comunicazione e per lo scambio di informazioni e garantire l'evoluzione delle esigenze dei sistemi doganali per continuare la cooperazione;

(4) considerando che un livello elevato di formazione, di qualità analoga in tutta la Comunità, garantisce l'attuazione degli obiettivi del presente programma; che, per potenziare la coerenza dell'impegno comunitario in vista di migliorare l'efficacia e l'uniformità dell'azione doganale nella Comunità, è opportuno sviluppare la formazione professionale dei funzionari delle amministrazioni doganali nazionali degli Stati membri, secondo le direttive del programma Matthaeus, nel rispetto della decisione 91/341/CEE del Consiglio (2) nell'ambito del programma 2000;

(5) considerando che, per garantire la coerenza dell'azione comunitaria per aiutare le amministrazioni nazionali a migliorare l'efficacia e l'uniformità dell'azione doganale nell'ambito del mercato unico, è indispensabile elaborare un orientamento unico per quanto riguarda lo svolgimento delle azioni;

(6) considerando che il mezzo migliore per garantire quanto sopra è integrare tutte le azioni che si applicano ai metodi di lavoro, all'informatizzazione e alla formazione dei funzionari doganali nell'ambito di uno strumento giuridico unico, garantendone il finanziamento attraverso un'unica linea di bilancio;

(7) considerando che è opportuno aprire il programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, a Cipro e a Malta;

(8) considerando che l'Unione europea ha proposto la partecipazione della Turchia ad alcuni programmi comunitari, caso per caso, secondo le stesse condizioni di quelle applicate ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale;

(9) considerando che, per permettere alla presente modifica di avere la massima efficacia, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del programma fino al 31 dicembre 2002;

(10) considerando che, per assistere la Commissione nella gestione del programma e permettere di fissarne le modalità d'applicazione, è necessario istituire un comitato, in parallelo con gli organi di partenariato istituiti dalla decisione n. 210/97/CE,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 210/97/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, sostituire «31 dicembre 2000» con «31 dicembre 2002».

2. È aggiunto un nuovo articolo 14:

«Articolo 14

Sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono il carattere operativo dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide esistenti, ritenuti necessari. Essi creano e mantengono la gestione dei nuovi sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide, ritenuti necessari.

2. Gli elementi comunitari dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni sono: il materiale, il software e i collegamenti di rete che devono essere comuni a tutti gli Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, installati negli uffici della Commissione (o di un subappaltatore selezionato) o negli uffici degli Stati membri (o di un subappaltatore selezianato).

3. Gli elementi non comunitari dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni sono: le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari nonché il software e il materiale che ciascuno Stato membro riterrà utile per lo sfruttamento efficace dei sistemi nel quadro dell'amministrazione.»

3. L'articolo 14 diventa l'articolo 15 ed è modificato come segue:

- paragrafo 1: soppressione dei termini «della decisione 91/341/CEE e»;

- soppressione del paragrafo 5.

4. È aggiunto un nuovo articolo 16:

«Articolo 16

Scambi di funzionari, seminari

1. La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi di funzionari; ogni scambio si concentrerà su un'attività professionale specifica e formerà oggetto di una formazione sufficiente nonché di una valutazione expost da parte dei funzionari e delle amministrazioni interessate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai funzionari di partecipare in maniera efficace alle atività dell'amministrazione ospitante; a tal fine, questi sono autorizzati a svolgere compiti relativi alle funzioni loro affidate da parte dell'amministrazione ospitante in conformità del suo ordinamento giuridico.

Durante lo scambio, la responsabilità civile del funzionario, nel quadro dell'esercizio delle sue funzioni, è assimilata a quella dei funzionari nazionali dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono soggetti alle stesse norme per quanto riguarda il segreto professionale dei funzionari nazionali.

2. La Commissione e gli Stati membri organizzano seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione e, se del caso, rappresentanti del mondo economico e universitario.»

5. Gli articoli 15 e 16 diventano rispettivamente gli articolo 17 e 18.

6. È aggiunto un nuovo articolo 19:

«Articolo 19

Partecipazione dei paesi candidati

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle disposizioni degli accordi europei che stabiliscono le modalità e le condizioni di detta partecipazione, e nella misura in cui la normativa comunitaria doganale lo permette. Il programma è inoltre aperto alla partecipazione di Cipro, nonché a quella della Turchia in virtù dell'unione doganale, nella misura in cui la normativa comunitaria in materia doganale lo permette, e alla partecipazione di Malta.»

7. È aggiunto un nuovo articolo 20:

«Articolo 20

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto sulle misure da adottare. Il Comitato esprime un parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente in funzione dell'urgenza del caso, procedendo, se necessario, ad una votazione.

Il parere è messo a verbale; ogni Stato membro inoltre può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione terrà in gran conto il parere espresso dal comitato. Essa informerà il comitato medesimo del seguito che essa intende dare a tale parere.»

8. L'articolo 17 diventa l'articolo 21 ed è modificato come segue:

1. (invariato)

«2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- entro il 31 dicembre 1999, una relazione interinale, e

- entro il 31 dicembre 2002, una relazione finale

sull'attuazione del presente programma.

3. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio:

- entro e non oltre il 30 giugno 2000, una relazione interinale sull'attuazione del presente programma:

- entro e non oltre il 30 giugno 2001 una comunicazione sull'opportunità di mantenere il presente programma, accompagnata, se necessario, da una proposta adeguata;

- entro e non oltre il 30 giugno 2003, una relazione finale sull'attuazione del presente programma.

Queste relazioni saranno trasmesse, per informazione, anche al Comitato economico e sociale.»

9. L'articolo 18 diventa l'articolo 22 e il paragrafo 1 è modificato come segue:

1. Fatte salve le azioni il cui finanziamento è previsto nel quadro di altri programmi comunitari, la dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2002, è fissata a 136 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati nei limiti delle previsioni finanziarie.

10. L'allegato è soppresso.

Articolo 2

La decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari delle dogane (programma Matthaeus), è abrogata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24.

(2) GU L 187 del 13.7.1991, pag. 41.