Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Communità europea /* COM/98/0612 def. - SYN 98/0315 */
Gazzetta ufficiale n. C 002 del 05/01/1999 pag. 0003
Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (1999/C 2/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 612 def. - 98/0315(SYN) (Presentata dalla Commissione il 17 novembre 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e in paticolare l'articolo 2, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C, considerando che, sulla base del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in appresso denominati «Stati membri», desiderosi di attuare la carta sociale del 1989, hanno convenuto tra loro un accordo sulla politica sociale; considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del suddetto accordo autorizza il Consiglio ad adottare, mediante direttive, prescrizioni minime; considerando che ai sensi dell'articolo 1° di tale accordo, la Comunità e gli Stati membri si prefiggono in particolare di promuovere il dialogo sociale; considerando che il punto 17 della carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede, tra l'altro, che «occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri», considerando che la Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori nelle imprese della Comunità europea; considerando che la Commissione, ritenendo a seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria fosse auspicabile, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3 del suddetto accordo, e che queste hanno trasmesso alla Commissione i loro pareri; considerando che al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 4 del suddetto accordo; considerando che l'esistenza di quadri giuridici a livello comunitario e nazionale intesi a garantire il coinvolgimento dei lavoratori nell'andamento delle imprese e nelle decisioni che li riguardano, non ha sempre impedito che decisioni gravi che interessavano dei lavoratori siano state adottate e rese pubbliche senza che fossero state preventivamente osservate procedure adeguate di informazione e di consultazione; considerando che occorre intensificare il dialogo sociale e le relazioni di fiducia nell'ambito dell'impresa per favorire l'anticipazione dei rischi, sviluppare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro e agevolare l'accesso dei lavoratori a situazioni d'apprendimento nell'ambito dell'impresa in un quadro di sicurezza, promuovere la sensibilizzazione dei lavoratori alle necessità di adattamento, aumentare la disponibilità dei lavoratori ad impegnarsi in misure e azioni intese a rafforzare la loro occupabilità, promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione dell'impresa e nella determinazione del suo futuro, nonché rafforzare la competitività dell'impresa; considerando che l'informazione e la consultazione in tempo utile costituiscono una condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell'economia, in particolare mediante lo sviluppo di nuove procedure di organizzazione del lavoro; considerando che la Comunità europea ha definito e attua una strategia per l'occupazione, imperniata sui concetti di «anticipazione», «prevenzione» e «occupabilità», che si desidera integrare quali elementi fondamentali in tutte le politiche pubbliche suscettibili di incidere positivamente sull'occupazione, anche a livello delle imprese, attraverso l'intensificazione del dialogo sociale, al fine di facilitare un cambiamento coerente con il mantenimento dell'obiettivo prioritario dell'occupazione; considerando che lo sviluppo del mercato interno deve realizzarsi in modo armonioso, preservando i valori essenziali sui quali si basano le nostre società, in particolare facendo beneficiare tutti i cittadini dello sviluppo economico; considerando che l'ingresso nella terza fase dell'unione economica e monetaria comporterà l'approfondimento e l'accelerazione delle pressioni competitive a livello europeo, esigendo un accompagnamento sociale a livello nazionale; considerando che i quadri giuridici in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori esistenti a livello comunitario e nazionale sono spesso eccessivamente orientati al trattamento a posteriori dei processi di cambiamento, trascurano i fattori economici delle decisioni e non favoriscono una reale anticipazione dell'evoluzione dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e la prevenzione dei rischi; considerando che il complesso di queste evolzioni politiche, economiche, sociali e giuridiche impone un adattamento del quadro giuridico esistente e un intervento comunitario in questo senso; considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, in precedenza evocati, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri, nella misura in cui si tratta di stabilire un quadro per l'informazione e la consultazione dei lavoratori adeguato al nuovo contesto europeo sopra descritto; che, a causa della portata e degli effetti dell'azione prevista, tali obiettivi si possono meglio realizzare a livello comunitario tramite l'introduzione di prescrizioni minime applicabili nell'intera Comunità europea; che la presente direttiva si limita agli aspetti minimi necessari per ragiungere tali obiettivi e non eccede quanto è necessario a tal fine; considerando che il quadro generale deve riguardare la definizione di prescrizioni minime applicabili ovunque nella Comunità europea ed evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da contrastare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; che sembra appropriato, di conseguenza, limitare il campo d'applicazione della presente direttiva alle imprese che impiegano almeno 50 addetti, fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie più favorevoli a questi ultimi; che, per conservare l'equilibrio tra i fattori suddetti, tale soglia minima può essere innalzata a 100 addetti in relazione alle misure più innovative che sono proposte, relative all'informazione e alla consultazione dei lavoratori sull'evoluzione dell'occupazione nell'ambito dell'impresa; considerando che il quadro comunitario in questo settore deve limitare al livello minimo possibile gli oneri imposti alle imprese, pur garantendo l'esercizio effettivo dei diritti accordati ai lavoratori; considerando che gli obiettivi di cui alla presente direttiva saranno raggiunti mediante l'instaurazione di un quadro generale che comprende le definizioni e l'oggetto dell'informazione e della consultazione, che spetterà agli Stati membri rendere concreti e adattare alle realtà nazionali, se del caso assegnando alle parti sociali un ruolo di rilievo che permetta loro di definire in piena libertà, mediante accordo, i dispositivi di informazione e di consultazione più conformi alle loro necessità e ai loro desideri; considerando che è opportuno non incidere su un certo numero di specificità nel settore dell'informazione e la consultazione dei lavoratori che sussistono in alcuni diritti nazionali e di cui beneficiano le imprese che perseguono fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini di informazione o di espressione di opinioni; considerando che occorre proteggere le imprese dalla divulgazione pubblica di talune informazioni particolarmente sensibili; considerando che l'ammodernamento del lavoro comporta diritti e responsabilità per le due parti sociali a livello dell'impresa; considerando che è necessario fissare a livello comunitario una sanzione aggravata dissuasiva applicabile in occasione di decisioni intervenute in un contesto di violazione grave degli obblighi che derivano dalla presente direttiva, a prescindere dagli obblighi generali degli Stati membri in questo settore; considerando che la presente direttiva si applica anche agli argomenti oggetto della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), e della direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimento o di parti di stabilimenti, modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 (2); considerando che la presente direttiva non deve incidere su altri diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori, compresi quelli che derivano dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie per informare e consultare i lavoratori (3), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto e principi 1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nella Comunità europea. 2. In occasione della definizione o dell'applicazione delle procedure di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori lavorano in uno spirito di cooperazione nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto al contempo degli interessi dell'impresa e di quelli dei lavoratori. Articolo 2 Definizioni e campo d'applicazione 1. Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «imprese», le imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, perseguano o meno fini di lucro, situate sul territorio degli Stati membri della Comunità europea, che impiegano almeno 50 addetti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3; b) «datore di lavoro», la persona fisica o morale parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori; c) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali; d) «informazione», la trasmissione da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori di informazioni comprendenti i dati pertinenti relativi agli argomenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto tali da garantire l'efficacia dell'iniziativa e, segnatamente, in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame appropriato e preparare, se del caso, la consultazione; e) «consultazione», l'organizzazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, in relazione agli argomenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c): - ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto tali da garantire l'efficacia dell'iniziativa; - a livello corrispondente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato; - sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore il lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare; - comprendendo il diritto dei rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere; - comportando, in caso di decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro, la ricerca di un accordo preliminare sulle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). 2. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi nella presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche applicabili alle imprese che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale. Articolo 3 Procedure di informazione e di consultazione che derivano da un accordo 1. Gli Stati membri possono autorizzare le parti sociali a livello adeguato, anche a livello dell'impresa, a definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo le modalità di applicazione dei dispositivi di informazione e consultazione dei lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente direttiva. 2. Gli accordi di cui al paragrafo primo del presente articolo possono prevedere, nel rispetto degli obiettivi generali fissati dalla direttiva e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e) e all'articolo 4 della presente direttiva. Articolo 4 Contenuto e modalità dell'informazione e della consultazione 1. Fatte salve le disposizioni e/o prassi più favorevoli ai lavoratori in vigore negli Stati membri e in assenza di un accordo come quello di cui all'articolo 3, l'informazione e la consultazione dei lavoratori riguardano: a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella ragionevolmente prevedibile delle attività dell'impresa e della sua situazione economica e finanziaria; b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione ragionevolmente prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché, quando la valutazione effettuata dal datore di lavoro faccia credere che l'occupazione nell'ambito dell'impresa possa essere minacciata, le misure anticipatrici previste, segnatamente in termini di formazione e di miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare tali effetti negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori suscettibili di essere interessati da tali effetti; c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie citate all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Gli stati membri garantiscono un'informazione e una consultazione effettive ed efficaci ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e). A tal fine, essi determinano le modalità dell'informazione e della consultazione sugli argomenti elencati al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi d'informazione e consultazione di cui alla lettera b) del paragrafo 1 le imprese che occupano meno di 100 addetti. Articolo 5 Informazioni riservate 1. Gli Stati membri dispongono che i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi informazioni che sono state espressamente comunicate loro a titolo riservato. Tale obbligo sussiste a prescindere dal luogo dove essi si trovino e persiste dopo la scadenza del loro mandato. 2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate o da arrecare loro danno. Articolo 6 Protezione dei rappresentanti dei lavoratori I rappresentanti dei lavoratori godono, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati. Articolo 7 Difesa dei diritti 1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori; in particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, comprese procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualora ritengano che l'altra parte non adempia gli obblighi derivanti dall'articolo 5. 2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori; tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 3. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione grave da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e di consultazione sulle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), tale da avere conseguenze dirette e immediate in termini di modifica sostanziale o di soluzione dei contratti o dei rapporti di lavoro, tali decisioni non producano effetti giuridici sui contratti o sui rapporti di lavoro dei lavoratori interessati. La mancata produzione di effetti giuridici sussiste fino a quando il datore il lavoro non abbia ottemperato ai propri obblighi o, qualora ciò sia divenuto impossibile, non sia stato stabilito un indennizzo adeguato secondo le modalità e procedure che gli Stati membri devono determinare. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli obblighi corrispondenti degli accordi di cui all'articolo 3. È considerata come violazione grave ai sensi dei commi precedenti: a) l'assenza totale di informazione e/o di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prima dell'adozione della decisione o della sua comunicazione pubblica; oppure: b) la ritenzione di informazioni importanti o la consegna di informazioni inesatte aventi come risultato di rendere nullo l'esercizio del diritto all'informazione e la consultazione. Articolo 8 Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali 1. La presente direttiva costituisce il quadro generale per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese della Comunità europea. Essa si applica inoltre nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CEE del Consiglio e all'articolo 6 della direttiva 77/187/CEE. 2. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 24 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 3. La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori vigenti negli ordinamenti nazionali. Articolo 9 Recepimento della direttiva 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . . . (due anni dopo l'adozione), o si accertano che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 10 Verifica da parte della Commissione Al più tardi il . . . (cinque anni dopo l'adozione), la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU L 225 del 12.8.1998, p. 16. (2) GU L 61 del 5.3.1977, p. 26 e GU L 201 del 17.7.1998, p. 88. (3) GU L 254 del 30.9.1994, p. 64. 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