51998PC0489

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove /* COM/98/0489 def. - SYN 98/0272 */

Gazzetta ufficiale n. C 305 del 03/10/1998 pag. 0002


Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (98/C 305/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 489 def. - 98/0272(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 3 settembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ed in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che l'articolo 130 R del trattato prescrive un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'utilizzazione razionale dell'energia si iscrive tra i principali mezzi per conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento ambientale;

(2) considerando che la Comunità è consapevole del fatto che la concentrazione di gas serra nell'atmosfera deve essere stabilizzata ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di tipo antropico con il clima;

(3) considerando che la Comunità si è impegnata, a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a stabilizzare entro il 2000 le emissioni di biossido di carbonio (CO2) ai livelli del 1990;

(4) considerando che nel protocollo concordato alla Conferenza di Kyoto del dicembre 1997 delle parti che aderiscono alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha accettato di ridurre le sue emissioni di una serie di gas serra dell'8 %, rispetto ai livelli del 1990, nel periodo tra il 2008 e il 2012;

(5) considerando che una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante delle autovetture è stata proposta dalla Commissione (1) e sostenuta dal Consiglio nelle sue conclusioni del 25 giugno 1996;

(6) considerando che l'informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato e che fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante delle autovetture si può influire sulla scelta dei consumatori indirizandoli verso l'acquisto di autovetture che consumano meno carburante e di conseguenza emettono meno CO2, il che potrebbe a sua volta indurre i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte;

(7) considerando che è pertanto necessario sviluppare un'etichetta relativa al consumo di carburante destinata alle autovetture nuove esposte presso i punti vendita;

(8) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi della presente direttiva, che costituisce un elemento fondamentale della strategia comunitaria sopra citata, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e sono pertanto meglio realizzabili a livello comunitario; che le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tali obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo;

(9) considerando che tale etichetta deve fornire informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2, determinati conformemente alle norme armonizzate e ai metodi di cui alla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (2), modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (3);

(10) considerando che è necessario rendere disponibili ulteriori informazioni sul consumo di carburante di tutte le versioni di autovetture nuove, presentate sul mercato sotto forma di dati presentati in modo appropriato sia presso i punti vendita sia presso enti designati da ciascuno Stato membro; che potranno avvalersi di tali informazioni sia i consumatori che decidono l'acquisto ancor prima di recarsi in una sala d'esposizione sia coloro che per acquistare un'autovettura non si servono dei servizi di una concessionaria né visitano le sale d'esposizione;

(11) considerando che è importante che in ogni punto vendita i potenziali clienti siano messi al corrente di quali siano le autovetture più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante disponibili presso un determinato concessionario;

(12) considerando che tutto il materiale promozionale redatto da costruttori e concessionari ed utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove deve contenere i dati relativi al consumo di carburante dei veicoli di cui si tratta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presenta direttiva si intende per:

«autovettura»: un veicolo a motore della categoria M1, definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (4), destinato al trasporto passeggeri ed avente non più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva i veicoli di cui alla direttiva 92/61/CEE del Consiglio (5);

«autovettura nuova»: un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;

«certificato di conformità»: il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE che deve accompagnare ogni autovettura nuova ed è necessario per poter vendere, immatricolare o mettere in circolazione le autovetture;

«concessionario»: una persona o un'impresa commerciale la cui attività includa la vendita o il leasing di autovetture nuove; la definizione non si applica alle persone fisiche o giuridiche che forniscono al pubblico esclusivamente servizi finanziari finalizzati all'acquisto di veicoli;

«punto vendita»: una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture sono esposte per la vendita o il leasing ai clienti potenziali;

«consumo ufficiale di carburante»: il consumo di carburante misurato conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE;

«emissioni specifiche ufficiali di CO2»: le emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE;

«etichetta relativa al consumo di carburante»: un'etichetta su cui, per informazione del consumatore, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 della vettura su cui è apposta;

«guida al risparmio di carburante»: una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove disponibili sul mercato dello Stato membro, elencate per marca, variante e versione;

«materiale promozionale»: tutto il materiale a stampa utilizzato da costruttori e concessionari di autovetture per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei loro veicoli; rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli e gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;

«marca»: la designazione commerciale della persona fisica o giuridica responsabile nei confronti dell'autorità di omologazione per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi al tipo di veicolo, riportata sul certificato di conformità;

«variante»: le autovetture appartenenti allo stesso tipo, quale definito all'allegato II B della direttiva 70/156/CEE, con le differenze consentite per alcuni aspetti;

«versione»: le autovetture appartenenti alla stessa variante, quale definita all'allegato II B della direttiva 70/156/CEE, con le differenze consentite per alcuni aspetti;

«prezzo medio del carburante»: un prezzo unico di riferimento della benzina o del combustibile diesel, rappresentativo del mercato prevalente per questi carburanti in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri determinano ai fini della presente direttiva prezzi medi per la benzina e per il combustibile diesel e garantiscono che tali dati siano messi a disposizione in particolare delle persone fisiche o giuridiche interessate all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta relativa al consumo di carburante conforme ai requisiti di cui all'allegato I sia apposta in modo visible sul parabrezza di tutte le autovetture nuove presso i punti vendita. Non è tuttavia necessario apporre l'etichetta sulle autovetture per le quali i dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 non sono riportati nel certificato di conformità.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché sia redatta almeno una volta all'anno una guida al risparmio di carburante conforme ai requisiti di cui all'allegato II.

La guida deve essere compatta, portatile e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro garantisce inoltre che la guida sia messa a disposizione del pubblico su supporto elettronico, ad esempio su Internet, e che la versione elettronica sia costantemente aggiornata con le modifiche alla gamma di modelli delle autovetture nuove in vendita nello stesso Stato membro.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché ogni concessionario esponga, per ciascuna marca disponibile presso il punto vendita, un elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove in vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante dei veicoli cui si riferisce e sia conforme ai requisiti di cui all'allegato IV.

Articolo 8

Gli Stati membri vietano l'apposizione di altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante non conformi al disposto della presente direttiva, che possa essere fonte di confusione per i potenziali consumatori di autovetture nuove.

Articolo 9

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'ente o gli ente competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del programma di informazione dei consumatori di cui alla presente direttiva.

Articolo 10

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione, assistita da un comitato consultivo che procede in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.

A supporto del processo di adeguamento, cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'efficacia delle disposizioni della stessa.

Articolo 11

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE del Consiglio (6).

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 12, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) COM(95) 689 def.

(2) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36.

(3) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.

(4) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(5) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

(6) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELL'ETICHETTA RELATIVA AL CONSUMO DI CARBURANTE

Gli Stati membri garantiscono che tutte le etichette relative al consumo di carburante sul loro territorio presentino almeno i seguenti requisiti:

1. abbiano un formato standardizzato che permetta un immediato riconoscimento da parte del consumatore;

2. abbiano dimensioni di 297 mm×210 mm (formato A4);

3. rechino la menzione della marca, della variante, della versione e del tipo di carburante dell'autovettura su cui sono apposti;

4. rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e all emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino;

5. contengano una stima del costo del carburante per un percorso di 10 000 km o 6 000 miglia con il veicolo e con il tipo di carburante in questione. Il calcolo di tale costo si basa sul prezzo medio del carburante stabilito annualmente da ogni Stato membro ed è corredato dalla spiegazione dei metodi e del prezzo assunti come presupposti per il calcolo; tra questi deve comparire un riferimento alle condizioni di marcia simulate dal ciclo di prova di cui alla direttiva 80/1268/CEE, la descrizione del calcolo del prezzo medio del carburante e l'indicazione che la cifra riguarda un percorso di 10 000 km (o 6 000 miglia), in modo che i consumatori possano calcolare facilmente il costo annuale del carburante per un determinato veicolo;

6. contengano la seguente dicitura relativa alla disponibilità della guida al risparmio di carburante: «È disponibile gratuitamente presso il concessionario una guida al risparmio di carburante che riporta i valori relativi al consumo di tutte le autovetture nuove»;

7. contengano le seguenti diciture:

«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.»

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DELLA GUIDA AL RISPARMIO DI CARBURANTE

Gli Stati membri provvedono affinché la guida al risparmio di carburante contenga almeno le seguenti informazioni:

1. menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino;

2. un elenco delle dieci versioni di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, in ordine crescente di emissioni specifiche di CO2, per ciascun tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Sull'elenco devono figurare la marca, la variante e la versione, le emissioni specifiche ufficiali di CO2, il consumo ufficiale di carburante e il costo del carburante per un percorso di 10 000 km o 6 000 miglia per l'autovettura in questione;

3. le emissioni specifiche ufficiali di CO2 devono essere espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino. Il consumo di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici relativi al consumo di carburante sono indicati al primo decimale. Il calcolo di tale costo si basa sul prezzo medio del carburante stabilito annualmente da ogni Stato membro ed è corredato dalla spiegazione dei metodi e del prezzo assunti come presupposti per il calcolo; tra questi deve comparire un riferimento alle condizioni di marcia simulate dal ciclo di prova di cui alla direttiva 80/1268/CEE, la descrizione del calcolo del prezzo medio del carburante e l'indicazione che la cifra riguarda un percorso di 10 000 km (o 6 000 miglia), in modo che i consumatori possano calcolare facilmente il costo annuale del carburante per un determinato veicolo;

>SPAZIO PER TABELLA>

4. contenere consigli agli automobilisti circa i molti aspetti non tecnici che possono influire sul consumo di carburante del loro veicolo: ad esempio adottare uno stile di guida non aggressivo, moderare la velocità, anticipare la frenata, mantenere una corretta pressione dei pneumatici, ridurre i tempi di attesa con il motore acceso, non sovraccaricare il veicolo, ecc.;

5. contenere una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas serra, del rischio del cambiamento climatico e del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonché un riferimento ai diversi carburanti disponibili sul mercato ed alle loro implicazioni ambientali in base ai dati scientifici più recenti ed alle norme di legge.

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL POSTER DA ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA

Gli Stati membri provvedono affinché i concessionari espongano un poster contenente un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili presso il punto vendita, ordinati in funzione del consumo ufficiale di carburante. Se il concessionario vende più di una marca, espone un poster distinto per ciascuna di esse. Il poster deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

1. avere una dimensione minima di 70 cm× 50 cm;

2. i dati contenuti devono essere di facile lettura;

3. le versioni di autovetture nuove devono essere suddivise ed elencate separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascuna autovettura nuova si deve precisare la marca, la versione, le emissioni ufficiali di CO2, il consumo ufficiale di carburante e il costo del carburante per un percorso di 10 000 km o 6 000 miglia con l'autovettura in questione. Per ciascun tipo di carburante, le versioni sono elencate in ordine crescente di emissioni di CO2, con il veicolo che consuma meno al primo posto nell'elenco;

4. Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 devono essere espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino. Il consumo di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il calcolo del costo del carburante si basa sul prezzo medio del carburante stabilito annualmente da ogni Stato membro ed è corredato dalla spiegazione dei metodi e del prezzo assunti come presupposti per il calcolo; tra questi deve comparire un riferimento alle condizioni di marcia simulate dal ciclo di prova di cui alla direttiva 80/1268/CEE, la descrizione del calcolo del prezzo medio del carburante e l'indicazione che la cifra riguarda un percorso di 10 000 km (o 6 000 miglia), in modo che i consumatori possano calcolare facilmente il costo annuale del carburante per un determinato veicolo.

Tutti i valori relativi al consumo di carburante devono essere indicati al primo decimale. Riportiamo qui di seguito il formato suggerito:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. deve figurare il seguente testo relativo alla guida al risparmio di carburante: «È disponibile gratuitamente presso il concessionario una guida al risparmio di carburante che riporta i valori relativi al consumo di tutte le vetture nuove»;

6. deve figurare il seguente testo:

«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.»

ALLEGATO IV

PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE NEL MATERIALE PROMOZIONALE

Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori relativi al consumo ufficiale di carburante dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

1. devono essere di facile lettura ed in pari evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale;

2. devono essere facilmente comprensibili, anche ad una lettura superficiale;

3. deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutte le versioni presentate nell'opuscolo. Se sono specificate più versioni, può essere indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuna di esse o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo deve essere espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale.

Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento al nome commerciale della marca, e non ad una versione o ad un veicolo particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante.