Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico /* COM/98/0452 def. - SYN 98/0249 */
Gazzetta ufficiale n. C 271 del 31/08/1998 pag. 0079
Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (98/C 271/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(98) 452 def. - 98/0249 (SYN) (Presentata dalla Commissione il 17 luglio 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, (1) considerando che la politica comunitaria in materia di ambiente intende raggiungere un livello elevato di protezione; che si basa sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e sul principio «chi inquina paga»; (2) considerando che l'azione comunitaria nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe puntare a ridurre l'inquinamento degli oceani; che questo obiettivo si può raggiungere attraverso la conformità alle convenzioni, ai codici e alle risoluzioni internazionali, mantenendo al contempo la libertà di navigazione e di fornitura dei servizi; (3) considerando che la Comunità esprime seria preoccupazione per l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri provocato dalle navi e, pertanto, per l'attuazione della convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78); che tutti gli Stati membri hanno ratificato e attuato la convenzione Marpol 73/78; (4) considerando che la convenzione Marpol 73/78 disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare nell'ambiente marino; che la Marpol 73/78 prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta; (5) considerando che l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per stabilire un livello minimo comune di norme ambientali applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità; (6) considerando che, alla luce del principio della sussidiarietà, una direttiva del Consiglio rappresenta lo strumento giuridico più opportuno, poiché fornisce una disciplina per un'applicazione uniforme e obbligatoria delle norme in materia ambientale da parte degli Stati membri, lasciando al contempo a ciascuno Stato membro la facoltà di stabilire gli strumenti di attuazione che meglio si adattano al proprio sistema interno; (7) considerando che la Comunità ha interesse a creare impianti di raccolta armonizzati per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; (8) considerando che il fulcro dell'azione comunitaria consiste nell'aumentare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino eliminando dalle acque comunitarie gli operatori, le navi e gli equipaggi che non rispettano gli standard minimi, a prescindere dalla bandiera delle navi; (9) considerando che, con la risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari, (1) il Consiglio ha inserito, tra le azioni prioritarie, la necessità di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti di raccolta all'interno della Comunità; (10) considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 95/21/CE (2) del 19 giugno 1995 relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), che stabilisce che alle navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente marino è possibile vietare di riprendere il largo; (11) considerando che l'inquinamento dei mari ha, per sua natura, implicazioni transfrontaliere; che l'azione preventiva nei confronti dei mari viene condotta in maniera più soddisfacente a livello comunitario, posto che gli Stati membri non sono in grado di adottare separatamente un'azione adeguata ed efficace; (12) considerando che è possibile proteggere ulteriormente l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; che tale protezione può essere messa in atto incentivando la disponibilità e l'uso di impianti di raccolta; che tale protezione può essere realizzata anche potenziando gli interventi di applicazione contro chiunque causi deliberatamente fenomeni di inquinamento; (13) considerando che, al fine di aumentare la prevenzione dell'inquinamento e di evitare distorsioni della concorrenza, i requisiti ambientali debbono applicarsi a tutte le navi, a prescindere dalla loro bandiera; che è necessario dotare tutti i porti comunitari di adeguati impianti di raccolta; che tali impianti non debbono causare indebiti ritardi alle navi che ne fanno uso; (14) considerando che gli impianti portuali di raccolta devono soddisfare le esigenze degli utilizzatori, dalle navi mercantili di grosse dimensioni alle piccole imbarcazioni da diporto, e dell'ambiente; che solo in presenza di un dialogo approfondito e costruttivo tra le autorità portuali, i fornitori degli impianti di raccolta e tutti gli utilizzatori del porto è possibile delineare quali siano gli impianti più adeguati; che la pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti rappresenta il meccanismo che consente di instaurare tale dialogo per incrementare la disponibilità e l'uso degli impianti di raccolta; che occorre garantire che i piani elaborati siano pertinenti e aggiornati; (15) considerando che è possibile incentivare la fornitura efficace degli impianti portuali di raccolta imponendo alle navi di comunicare alle autorità degli Stati membri la necessità di utilizzare tali impianti; che tali comunicazioni forniranno informazioni anche per una gestione dei rifiuti all'insegna dell'efficienza e della pianificazione; che la notifica in questione deve essere presentata secondo un formato comune a tutta la Comunità; che tali informazioni possono essere integrate nella normale notifica inviata dalle navi ai porti; che questo tipo di notifica riguarda tutte le navi, escluse le navi da pesca e le imbarcazioni da diporto; (16) considerando che le navi non devono scaricare in mare i rifiuti prodotti; che tale obiettivo si raggiunge imponendo a tutte le navi di consegnare i loro rifiuti agli impianti portuali di raccolta; che si possono prevedere deroghe a questa norma qualora si possa dimostrare che vi sia una sufficiente capacità di stoccaggio per tutti i rifiuti prodotti dalla nave e che saranno accumulati nella parte successiva del tragitto; (17) considerando che l'applicazione di imposte di importo elevato per l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta può costituire un disincentivo ad utilizzare gli impianti in questione; che gli Stati membri devono provvedere affinché le imposte sull'uso degli impianti summenzionati incoraggi la consegna dei rifiuti nei porti; che tutte le navi devono contribuire in maniera consistente ai costi per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti; che possono essere applicate imposte supplementari in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti effettivamente consegnati da una nave; che le imposte sull'utilizzo degli impianti devono essere eque, non discriminatorie e trasparenti; (18) considerando che le navi impegnate in servizi di linea o regolari possono essere esonerate dall'obbligo di notifica e di contribuzione agli impianti portuali di raccolta; che l'esenzione viene concessa solo ove sia chiaramente dimostrato che la nave è pienamente conforme alle disposizioni della direttiva; (19) considerando che i residui del carico devono essere consegnati agli impianti portuali di raccolta ai sensi della convenzione Marpol 73/78; che ogni imposta per tale tipo di consegna deve essere a carico di chi utilizza l'impianto portuale di raccolta; (20) considerando la necessità di svolgere ispezioni al fine di verificare la conformità alla presente direttiva; che il numero delle ispezioni deve essere tale da scoraggiare eventuali violazioni della direttiva; che le navi che non si sono conformate all'obbligo di notifica devono essere considerate soggetti particolari di ispezione; che una nave non può lasciare il porto finché non si sia stabilita la conformità agli obblighi di consegna; che, in caso si dimostri che una nave non ha adempiuto a tali obblighi, essa è soggetta a sanzioni ai sensi della presente direttiva e ad una ispezione più dettagliata al successivo porto di scalo; che le procedure di controllo devono inoltre garantire che anche le navi da pesca e le imbarcazioni da diporto siano conformi alla direttiva; (21) considerando che gli Stati membri provvedono affinché i comandanti, i fornitori degli impianti di raccolta e gli altri interessati vengano informati e rispettino gli obblighi loro imposti dalla presente direttiva; che gli Stati membri designano le opportune autorità od organismi responsabili dei compiti prescritti dalla presente direttiva e prendono provvedimenti ai fini della collaborazione tra di essi; che le informazioni contenute nella notifica vengono attentamente verificate; che le formalità relative all'impiego degli impianti devono essere semplici e rapide; che le navi che hanno adempiuto agli obblighi di notifica e che hanno subito indebiti ritardi dovuti all'inadeguatezza degli impianti portuali di raccolta vengono adeguatamente indennizzate; che il trattamento dei rifiuti avviene in conformità della legislazione comunitaria in materia; (22) considerando che l'attuazione della presente direttiva può essere rafforzata istituendo un sistema d'informazione adeguato per individuare le navi che sono o che potenzialmente potrebbero essere fonte di inquinamento; (23) considerando che per l'attuazione efficace della presente direttiva la Commissione deve essere assistita da un comitato costituito da rappresentanti degli Stati membri; (24) considerando che il suddetto comitato può modificare alcune disposizioni della direttiva al fine di tener conto degli eventuali emendamenti alla convenzione Marpol 73/78 che entrino in vigore in futuro e di garantire un'attuazione armonizzata degli emendamenti alle risoluzione dell'IMO in materia di protezione dell'ambiente marino, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Obiettivo La presente direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, compresi gli allegati, s'intende per: 1. «nave»: imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti; 2. «Marpol 73/78»: convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 e relativo protocollo del 1978, in vigore alla data di adozione della presente direttiva; 3. «rifiuti prodotti dalla nave»: tutti i rifiuti e i residui, diversi dai residui del carico, prodotti durante il servizio della nave e che rientrano nel campo di applicazione degli allegati I e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui agli orientamenti (guidelines) relativi all'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78; 4. «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia; tali resti comprendono eccedenze di carico/scarico e fuoriuscite; 5. «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura, fissa, galleggiante o mobile, che sia in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico; 6. «nave da pesca»: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; 7. «imbarcazione da diporto»: qualsiasi imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative; 8. «porto»: tutti i porti, i terminali e le marine. Fatte salve le definizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, i «rifiuti prodotti dalla nave» e i «residui del carico» sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (3). Articolo 3 Campo di applicazione La presente direttiva si applica a: 1. Tutte le navi, se non disposto altrimenti, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi da guerra ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e utilizzate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. 2. Tutti i porti degli Stati membri. Articolo 4 Impianti portuali di raccolta 1. Gli Stati membri provvedono a garantire impianti portuali di raccolta sufficienti a rispondere alle esigenze delle navi che li utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. Gli impianti di raccolta devono essere in grado di ricevere tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che normalmente approdano in un porto. Devono inoltre essere sviluppati tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. 3. Le presunte inadeguatezze rilevate nella fornitura degli impianti portuali di raccolta devono essere comunicate allo Stato di approdo in conformità delle procedure stabilite in seno all'Organizzazione marittima internazionale. Articolo 5 Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti 1. In ciascun porto viene predisposto e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 12. Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate per la preparazione dei piani in questione. 2. Gli Stati membri controllano e valutano i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti e ne garantiscono l'approvazione a scadenze minime triennali e dopo eventuali cambiamenti operativi avvenuti nel porto. Articolo 6 Notifica 1. Il comandante di una nave diversa da una nave da pesca o da un'imbarcazione da diporto che sia diretta verso un porto situato nella Comunità compila, in maniera fedele e accurata, il modulo di cui all'allegato II e fornisce tali informazioni all'autorità o all'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il porto: a) con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto; b) non appena è nota l'identità del porto, qualora le informazioni siano disponibili a meno di ventiquattro ore dall'arrivo; c) al massimo al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a ventiquattro ore. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono conservate a bordo e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità dello Stato membro interessato. Articolo 7 Consegna del rifiuti prodotti dalla nave 1. Il comandante di una nave che approda in un porto comunitario consegna tutti i rifiuti prodotti dalla nave presso un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. 2. Una nave può tuttavia essere autorizzata a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver consegnato i rifiuti prodotti qualora il comandante, in base alle informazioni di cui all'allegato II, sia in grado di confermare la presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti prodotti dalla nave che saranno accumulati nel corso del tragitto previsto della nave. Articolo 8 Regime impositivo applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave 1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano recuperati i costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compreso il trattamento e lo smaltimento degli stessi, attraverso l'applicazione di imposte alle navi. 2. I sistemi di recupero dei costi connessi con l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta devono incentivare la consegna a terra dei rifiuti prodotti dalle navi e non costituire un incentivo a scaricare tali rifiuti in mare. A tal fine si applicano i seguenti principi: a) tutte le navi che approdano nei porti di uno Stato membro contribuiscono in maniera consistente ai costi di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'uso effettivo degli impianti. Tra le disposizioni applicabili a tal fine si possono annoverare l'incorporazione delle imposte ai diritti portuali o un'imposta distinta per i rifiuti. Le imposte possono essere differenziate in funzione, ad esempio, della categoria e della dimensione della nave; b) imposte supplementari possono applicarsi in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti effettivamente consegnati dalla nave; c) le imposte possono essere ridotte se la gestione ambientale, il progetto, le attrezzature e il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa possa dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti. 3. Per garantire che le imposte applicate siano eque, trasparenti, non discriminatorie e rispecchino i costi degli impianti e dei servizi messi a disposizione ed, eventualmente, utilizzati, occorre comunicare agli utilizzatori dei porti l'importo delle imposte e la base sulla quale sono state calcolate. Articolo 9 Esenzioni 1. Qualora le navi effettuano servizi di linea con scali frequenti e regolari presso i porti e si possa dimostrare con sufficiente certezza l'esistenza di un accordo che garantisca che il pagamento delle imposte e la consegna dei rifiuti prodotti dalle navi avvengano in un porto situato lungo la rotta gli Stati membri degli altri porti possono esonerare tali navi dagli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8. 2. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle esenzioni rilasciate ai sensi del paragrafo 1. Articolo 10 Consegna dei residui del carico Il comandante di una nave che fa scalo in un porto comunitario garantisce che i residui del carico siano consegnati presso un impianto di raccolta dei rifiuti ai sensi delle disposizioni della Marpol 73/78. Ogni imposta per la consegna dei residui del carico viene pagata da chi utilizza l'impianto di raccolta. Articolo 11 Applicazione 1. Gli Stati membri si accertano che qualsiasi nave possa essere soggetta a ispezione per verificarne la conformità agli articoli 7 e 10 e che venga svolto un numero sufficiente di tali ispezioni. Se necessario, queste ultime possono essere effettuate nell'ambito della direttiva 95/21/CE del Consiglio (4). Nella scelta delle navi da sottoporre a ispezione gli Stati membri si incentrano in particolare sulle: - navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6; - navi per le quali l'esame delle informazioni fornite dal comandante ai sensi dell'articolo 6 ha messo in luce imprecisioni. 2. Se uno Stato membro non è soddisfatto dei risultati dell'ispezione provvede affinché la nave non lasci il porto fino alla consegna dei rifiuti presso l'impianto di raccolta, nella misura in cui sia conforme agli articoli 7 e 10. 3. Qualora sia dimostrato che una nave abbia preso il largo senza aver adempiuto alle disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 10, il successivo porto di scalo ne viene informato e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, alla nave non viene consentito di caricare o scaricare il carico né di imbarcare passeggeri fino all'avvenuto svolgimento dell'ispezione più dettagliata di cui agli articoli 2, paragrafo 7 e 6, paragrafo 3, della direttiva 95/21/CE. Tale ispezione comprende la valutazione dei fattori relativi alla conformità della nave alla direttiva, quali la precisione delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 6. 4. Gli Stati membri fissano, nella misura necessaria, le procedure di controllo atte a garantire la conformità alle disposizioni applicabili della presente direttiva per le navi da pesca e le imbarcazioni da diporto. Articolo 12 Misure di accompagnamento 1. Gli Stati membri: a) adottano tutte le misure necessarie per garantire che i comandanti, i fornitori degli impianti portuali di raccolta e tutte le altre parti interessate siano adeguatamente informati sugli obblighi che incombono loro ai sensi della presente direttiva e che essi vi si conformino; b) designano le autorità o gli organismi incaricati di svolgere gli incarichi previsti dalla presente direttiva; c) provvedono a garantire la cooperazione tra le rispettive autorità competenti e gli organismi commerciali al fine di garantire un'attuazione efficace della presente direttiva; d) garantiscono che le informazioni inviate dai comandanti delle navi ai sensi dell'articolo 6 vengano esaminate accuratamente; e) garantiscono che le formalità relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide, affinché rappresentino un incentivo per i comandanti ad utilizzare gli impianti portuali di raccolta e si evitino indebiti ritardi alle navi; f) provvedono affinché la Commissione riceva le eventuali copie dei rapporti relativi a presunte inadeguatezze degli impianti di raccolta di cui all'articolo 4, paragrafo 2; g) fissano e mantengono procedure adeguate, ai sensi del diritto nazionale, per un corretto indennizzo delle navi che, pur essendo conformi all'articolo 6, subiscono ritardi ingiustificati dovuti all'inadeguatezza degli impianti portuali di raccolta; h) garantiscono che il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico vengano svolti in conformità della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (5) e di altra legislazione comunitaria in materia, in particolare la direttiva 75/439/CEE del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati (6) e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (7). 2. La consegna dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è considerata come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (8). Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario. 3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano per creare un adeguato sistema informativo al fine di meglio individuare le navi che non hanno proceduto alla consegna dei rifiuti prodotti e dei residui del carico ai sensi della presente direttiva. Articolo 13 Sanzioni Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni così comminate devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive. Articolo 14 Comitato di regolamentazione La Commissione è coadiuvata dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio (9). Il comitato opera conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo summenzionato. Articolo 15 Procedura di modifica 1. Gli allegati, le definizioni, i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti alle risoluzioni IMO possono essere modificati secondo la procedura istituita all'articolo 14 al fine di adeguarli alle misure comunitarie o dell'IMO che siano entrate in vigore, nella misura in cui tali modifiche non amplino il campo di applicazione della presente direttiva. 2. Gli allegati possono inoltre essere eventualmente modificati ai sensi della suddetta procedura al fine di migliorare il regime istituito dalla presente direttiva, senza tuttavia ampliare il campo di applicazione della direttiva medesima. Articolo 16 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 17 Valutazione 1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione della presente direttiva a scadenze triennali. 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento del sistema previsto dalla presente direttiva, sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, oltre alle proposte eventualmente necessarie in merito all'attuazione della presente direttiva. Articolo 18 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 19 Destinatari Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente direttiva. (1) GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1. (2) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. (3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. (4) Direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1). (5) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. (6) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. (7) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. (8) GU L 302 del 19.10.1992. (9) Direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993 relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19). ALLEGATO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI (articolo 5) Il piano riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che normalmente approdano in un porto e viene elaborato in base alla dimensione del porto e alla categoria delle navi che vi fanno scalo. Il piano sviluppa i seguenti elementi: - valutazione della necessità di disporre di impianti di raccolta, alla luce delle esigenze delle navi che fanno normalmente scalo nel porto; - descrizione del tipo e della capacità degli impianti; - descrizione accurata delle procedure per l'accoglienza e la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; - descrizione del regime impositivo; - procedure per la presentazione dei rapporti sulle presunte inadeguatezze degli impianti di raccolta; - procedure per le consultazioni periodiche con gli utilizzatori dei porti, le imprese che si occupano dei rifiuti, gli operatori dei terminali e le altre parti interessate; - tipo e quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico raccolti e gestiti. Il piano deve inoltre comprendere: - una sintesi della legislazione e delle formalità per la consegna; - l'individuazione della o delle persone responsabili dell'attuazione del piano; - la descrizione degli eventuali impianti e processi di pretrattamento nel porto; - i metodi di registrazione dell'uso effettivo degli impianti; - i metodi di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; - la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Le procedure di accoglienza, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento devono conformarsi totalmente ad un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Si presume che sussista conformità se le procedure rispondono alla norma internazionale ISO 14001:96 e alla norma europea EN 14001:96 che fissano specifiche per un sistema di gestione ambientale di cui alla decisione 97/265/CE della Commissione. Informazioni per tutti gli utilizzatori del porto: - brevi riferimenti all'importanza fondamentale rivestita dalla corretta consegna dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; - ubicazione degli impianti per ciascun posto di attracco con relativo schema/mappa; - elenco dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico normalmente trattati; - elenco dei punti di contatto, - descrizione delle procedure di consegna; - descrizione del regime impositivo; - procedure per la denuncia di presunte inadeguatezze degli impianti di raccolta. ALLEGATO II INFORMAZIONI DA NOTIFICARE (articolo 6) 1. Nome, nominativo di chiamata ed eventualmente numero di identificazione IMO della nave. 2. Stato di bandiera: 3. Porto di destinazione. 4. Ora di arrivo prevista. 5. Ora di partenza prevista. 6. Ultimo porto di scalo. 7. Porto di scalo successivo. 8. Ultimo porto presso il quale è avvenuta la consegna dei rifiuti prodotti dalla nave e data della consegna. 9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da consegnare e/o che rimangono a bordo e percentuale della capicatà massima di stoccaggio. >INIZIO DI UN GRAFICO> TipoCapacità massima di stoccaggio (m3)Quantitativo a bordo (m3)Percentuale della capacità massimaConsegna? S/NSeparati? S/NOli usati Fecce Acqua di sentina Altro (specificare) Rifiuti Rifiuti alimentari Plastica Altro Rifiuti associati al carico (1) (specificare) Residui del carico (1) (specificare) (1) Può trattarsi di stime.NB: Queste informazioni possono essere impiegate a fini di controllo da parte dello Stato di approdo.>FINE DI UN GRAFICO> Proposta di decisione del Comitato misto SEE recante modifica dell'allegato XIII (capitolo V) dell'accordo SEE mediante aggiunta della direttiva 98/. ./CE del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua lo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98, considerando che la direttiva 98/. ./CE del Consiglio dell'Unione europea di cui si allega copia alla presente decisione, deve essere inserita nell'accordo; considerando che sono applicabili l'adeguamento orizzontale nel protocollo n. 1 e gli adeguamenti settoriali e altri adeguamenti nell'introduzione dell'allegato III dell'accordo, DECIDE: Articolo 1 L'allegato XIII (trasporti) dell'accordo viene modificato come indicato in appresso. Il testo del nuovo atto figura nell'appendice. Articolo 2 Al capitolo V viene inserito il seguente nuovo testo dopo il punto XXX: «>SPAZIO PER TABELLA> » Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il . . . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.