Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono /* COM/98/0398 def. - SYN 98/0228 */
Gazzetta ufficiale n. C 286 del 15/09/1998 pag. 0006
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (98/C 286/06) COM(1998) 398 def. - 98/0228(SYN) (Presentata dalla Commissione il 17 agosto 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo, (1) considerando che il regolamento (CE) n. 3093/94 (1) del Consiglio deve essere integralmente modificato; che la completa revisione di tale regolamento risponde ad esigenze di certezza del diritto e di trasparenza; (2) considerando che occorre adottare misure efficaci per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi provocati dalle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono; (3) considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono; che è pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti al fine di tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente; (4) considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE del Consiglio (2), ha aderito alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificata dalle parti signatarie del protocollo nel corso della seconda riunione tenutasi a Londra e della quarta riunione tenutasi a Copenaghen; (5) considerando che ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo di Montreal durante la settima riunione tenutasi a Vienna nel dicembre 1995 e durante la nona riunione tenutasi a Montreal nel settembre 1997, cui la Comunità ha partecipato; (6) considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dai più recenti emendamenti e modifiche del protocollo di Montreal, in particolare per eliminare gradualmente la produzione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile nella Comunità e per istituire un sistema di licenze non solo per l'importazione, ma anche per l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono; (7) considerando che, essendo disponibili prima del previsto tecnologie atte a sostituire le sostanze che riducono l'ozono, è opportuno prevedere in alcuni casi calendari di eliminazione graduale più severi di quelli previsti dal regolamento (CE) n. 3093/94 e di quelli previsti dal protocollo modificato e adattato; (8) considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94, la produzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi è stata gradualmente eliminata; che la produzione di queste sostanze controllate è quindi vietata, fatte salve eventuali deroghe per usi essenziali e per soddisfare il fabbisogno interno delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo di Montreal; che è ora opportuno vietare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze e di prodotti e apparecchiature che le contengano; (9) considerando che la crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbe dar luogo ad una sua più rapida eliminazione rispetto a quanto previsto dal protocollo di Montreal; che tale più rapida eliminazione è prevista anche da altre parti del protocollo; che, per taluni usi e applicazioni critici in agricoltura, l'eliminazione graduale del bromuro di metile può comportare gravi difficoltà tecniche od economiche; che in tali casi vanno previste deroghe per consentire la produzione e l'immissione sul mercato del bromuro di metile dopo la sua graduale eliminazione; (10) considerando che il regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce controlli sulla produzione di tutte le altre sostanze che riducono lo strato di ozono, ma non su quella degli idroclorofluorocarburi (HCFC); che è pertanto opportuno introdurre una tale disposizione per assicurare che l'uso di HCFC cessi, nei casi in cui esistono sostanze alternative che non riducono lo strato di ozono; che le misure di controllo della produzione di idroclorofluorocarburi dovrebbero essere adottate da tutte le parti del protocollo di Montreal; che una sospensione della produzione di HCFC rispecchierebbe tale necessità nonché la determinazione della Comunità ad assumere un ruolo guida al riguardo; che le quantità prodotte devono essere adattate alle riduzioni previste per l'immissione sul mercato comunitario di HCFC ed al declino mondiale della domanda a seguito delle riduzioni nel consumo di tali sostanze stabilite dal protocollo; considerando che i controlli di HCFC dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative; considerando che la Comunità continuerà a incoraggiare le parti del protocollo ad accettare dei controlli più restrittivi; (11) considerando che il protocollo di Montreal stabilisce all'articolo 2 F, paragrafo 7 che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di HCFC sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale; che data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di HCFC e di prodotti che li contengono possono essere ulteriormente limitati; (12) considerando che le quote relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate possono essere assegnate solo per usi limitati di sostanze controllate; che le sostanze controllate e i prodotti contenenti sostanze controllate non devono essere importati da Stati che non aderiscono al protocollo di Montreal; (13) considerando che il sistema di licenze per le sostanze controllate deve essere esteso per comprendere le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da tenere sotto controllo gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono e permettere alle parti lo scambio di informazioni; (14) considerando che devono essere adottate disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate; (15) considerando che il protocollo di Montreal prevede l'elaborazione di relazioni annuali sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono; che i produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate devono pertanto presentare relazioni annuali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1 Campo d'applicazione Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo e rigenerazione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi (HCFC). Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, - per «protocollo» si intende il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione riveduta e corretta; - per «parte» si intende ogni parte signataria del protocollo; - per «Stato non parte del protocollo» si intende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non ha accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza; - per «sostanze controllate» si intendono i clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), soli o in miscuglio, vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima o dall'uso come agente di fabbricazione presente in una sostanza chimica sotto forma di impurità in traccia o che sono emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto; - per «clorofluorocarburi» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri; - per «altri clorofluorocarburi completamente alogenati» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri; - per «halon» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri; - per «tetracloruro di carbonio» si intende la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I; - per «1,1,1-tricloroetano» si intende la sostanza controllata specificata nel gruppo V dell'allegato I; - per «bromuro di metile» si intende la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I; - per «idroclorofluorocarburi» o «HCFC» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri; - per «materia prima» si intende ogni sostanza controllata sottoposta a trasformazione mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata; - per «agente di fabbricazione» si intendono le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997, e le cui emissioni siano insignificanti. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura fissata dall'articolo 17, stabilisce un elenco di imprese alla quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agente di fabbricazione. Essa potrà, sempre nel rispetto della procedura fissata dall'articolo 17, modificare tale elenco alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici; - per «produttore» si intende la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate nella Comunità; - per «produzione» si intende il quantitativo di sostanze controllate prodotto, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti e meno il quantitativo interamente usato come materia prima o come agente di fabbricazione nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi recuperati, riciclati e riutilizzati non sono considerati come «produzione»; - per «potenziale di riduzione dell'ozono» si intende il valore specificato nell'ultima colonna dell'allegato I, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato d'ozono; - per «livello calcolato» si intende una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti; - per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro, del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti; - per «immissione sul mercato» si intende la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate disciplinate dal presente regolamento allo scopo di distribuirle o utilizzarle nel mercato comunitario; - per «uso» si intende l'utilizzazione di sostanze controllate nella produzione o manutenzione di prodotti o apparecchiature o in altri processi salvo quelli che ne prevedono l'utilizzazione come materia prima o come agente di fabbricazione; - per «sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore» si intende una combinazione di parti intercollegate contenenti refrigerante che costituiscono un circuito chiuso di refrigerazione, nel quale il refrigerante circola per estrarre ed eliminare il calore (ad es. raffreddamento, riscaldamento) e che è reversibile; - per «perfezionamento attivo» si intende la procedura prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3); - per «recupero» si intende la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dell'eliminazione; - per «riciclo» si intende la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previo un processo di pulitura di base quale filtrazione e essiccazione. Per i refrigeranti il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco; - per «rigenerazione» si intende il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. Ciò spesso prevede un trattamento non in loco in un impianto centralizzato; - per «impresa» si intende la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o usa nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali. CAPITOLO II PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE GRADUALE Articolo 3 Controllo della produzione delle sostanze controllate 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, è vietata la produzione di: a) clorofluorocarburi, b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati, c) halon, d) tetracloruro di carbonio, e) 1,1,1-tricloroetano, f) idrobromofluorocarburi. Con riferimento alle proposte degli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti per determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentiti nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate di cui al comma precedente e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali per proprio conto. La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o sostanze controllate di cui al comma precedente riciclate o rigerenerate. 2. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, ciascun produttore provvede a che: a) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991; b) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2000. L'autorità competente di ciascuno Stato membro applica i criteri stabiliti nell'allegato V per determinare ogni anno gli usi critici per i quali possono essere autorizzati la produzione, l'importazione e l'uso di bromuro di metile nella Comunità dopo il 31 dicembre 2000, le quantità consentite e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi critici per proprio conto. La produzione e l'importazione sono autorizzate solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Ciascuno Stato membro notifica ogni anno alla Commissione entro il 31 gennaio le autorizzazioni rilasciate dalla sua autorità competente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, compresi gli usi specifici e le quantità autorizzate, i motivi delle autorizzazioni, le attività in corso per individuare ed utilizzare prodotti alternativi, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse. Ogni anno la Commissione riesamina le deroghe per uso essenziale rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri. Alla luce di questo riesame, d'informazioni tecniche e d'altro tipo, la Commissione prenderà i mezzi adeguati, in particolare, se necessario, una proposta di modificazione dell'allegato V. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, in deroga all'allegato V, l'uso temporaneo di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 60 giorni. Gli Stati membri informano la Commissione entro un mese dall'autorizzazione di emergenza rilasciata ai sensi di questa procedura. 3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 8, 9 e 10 ciascun produttore provvede a che: a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 20 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; d) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; e) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2025. Prima del 31 dicembre 2002 la Commissione rivede i livelli di produzione di idroclorofluorocarburi per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 allo scopo di stabilire se debba essere proposta una riduzione prima dell'anno 2008. Tale revisione tiene conto degli sviluppi nei consumi di HCFC a livello mondiale, delle esportazioni di HCFC da parte della Comunità e di altri paesi dell'OCSE e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di sostanze e di tecnologie alternative. 4. La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al paragrafo 1, secondo comma e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi. 5. Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo 4 e a produrre bromuro di metile per soddisfare gli usi critici autorizzati ai sensi del paragrafo 2. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tale autorizzazione. 6. L'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2A a 2E e 2H del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni. 7. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali o critici. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni. 8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni. 9. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati della produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi in oggetto. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione. 10. Nei limiti consentiti dal protocollo la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo della parte terza interessata, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 9 con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di una parte terza in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 9 per il produttore comunitario, ed i livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore della parte terza, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente. Articolo 4 Controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, è vietata l'immissione sul mercato e l'uso di: a) clorofluorocarburi, b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati, c) halon, d) tetracloruro di carbonio, e) 1,1,1-tricloroetano, f) idrobromofluorocarburi. 2. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascun produttore e importatore garantisce che: a) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 75 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991; b) l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile per proprio conto cessa dopo il 31 dicembre 2000. I limiti quantitativi complessivi per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di bromuro di metile sono indicati nell'allegato II. 3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 5, paragrafo 5, a) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori immettono sul mercato o usano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera la somma: - del 2,6 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e - del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989; b) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 non supera la somma: - del 2,0 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e - del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989; c) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 non supera il 90 % del livello calcolato in applicazione della lettera b); d) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 non supera il 35 % del livello calcolato in applicazione della lettera b); e) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 30 % del livello calcolato in applicazione della lettera b); f) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 5 % del livello calcolato in applicazione della lettera b); g) nessun produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2014; h) ciascun produttore e importatore garantisce che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2002 non supera, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere da a) a f), la sua quota di mercato nel 1996. Anteriormente al 1° gennaio 2001 la Commissione, nel rispetto della procedura fissata dall'articolo 17, stabilisce un meccanismo per l'attribuzione di quote a ciascun produttore ed importatore rispetto ai livelli calcolati di cui alle lettere da a) a f), applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di 12 mesi. I limiti quantitativi complessivi per l'immissione nel mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di idroclorofluorocarburi sono indicati nell'allegato II. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se: a) queste vengono distrutte nella Comunità mediante tecnologie approvate dalle parti; ovvero b) sono utilizzate come materia prima o agente di fabbricazione; ovvero c) servono a soddisfare la domanda autorizzata per usi essenziali degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ed a soddisfare la domanda per gli usi critici consentiti in base all'articolo 3, paragrafo 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso delle sostanze controllate, utilizzate per la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di halon in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2003 e all'immissione sul mercato di halon per gli usi critici conformemente all'allegato VII. 5. Qualsiasi produttore o importatore avente il diritto di immettere sul mercato o di utilizzare per proprio conto le sostanze controllate di cui al presente articolo può cedere tale diritto a qualsiasi altro produttore o importatore di tale gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni vanno notificate preventivamente alla Commissione. Il trasferimento del diritto all'immissione sul mercato o all'uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione. 6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi sono vietate, ad eccezione di quei prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato in base all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto. Articolo 5 Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi 1. Alle condizioni seguenti, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato: a) negli aerosol; b) come solventi: i) in applicazioni di solvente non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommità e i sistemi di rimozione dell'acqua aperti alla sommità se privi di zone raffreddate, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati; ii) dal 1° gennaio 2003 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altro tipo nelle industrie aerospaziale e aeronautica; c) come refrigeranti: i) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi: - in sistemi non confinati ad evaporazione diretta, - in frigoriferi e congelatori domestici, - nei sistemi di condizionamento d'aria su autovetture, trattori, fuoristrada o rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, - nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto pubblico su strada; ii) nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997; iii) dal 1° gennaio 2000, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi: - depositi e magazzini frigoriferi destinati al pubblico ed alla distribuzione; - apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW; iv) dal 1° gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore dove l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003; v) dal 1° gennaio 2008, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e riparazione delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; d) per la produzione di schiume, diverse dalle schiume a pelle integrale per uso in applicazioni di sicurezza e dalle schiume isolanti rigide: i) dal 1° gennaio 2000, per la produzione di schiume a pelle integrale e di schiume a base di polietilene; ii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume di polistirene estruso, tranne se esse sono usate per isolamento nel trasporto; iii) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto; iv) dal 1° gennaio 2004 per la produzione di tutte le schiume; e) come gas vettore di sostanze di sterilizzazione in sistemi chiusi, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997; f) in tutti gli altri usi. 2. In deroga al paragrafo 1, è consentito l'uso di idroclorofluorocarburi: a) a scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo, b) come materie prime nella produzione di altri prodotti chimici, c) come agenti di fabbricazione. 3. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature fabbricati prima della data delle restrizioni all'uso sono esclusi dal divieto. 4. Le restrizioni all'uso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'uso di idroclorofluorocarburi per la produzione di articoli destinati all'esportazione in paesi dove l'uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito. 5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e del progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1. 6. La Commissione, dietro richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi in deroga al paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 3, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico. CAPITOLO III SCAMBI COMMERCIALI Articolo 6 Licenze di importazione da paesi terzi 1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze devono essere importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. 2. Se la licenza comporta una procedura di perfezionamento attivo, essa può essere rilasciata solo se le sostanze controllate sono usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito del sistema di sospensione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, a condizione che i prodotti compensatori vengano riesportati verso uno Stato dove la produzione, il consumo o l'importazione di tale sostanza controllata non sono vietati. La licenza è rilasciata soltanto dopo approvazione dell'autorità competente dello Stato membro dove avviene il perfezionamento attivo. 3. La domanda di licenza deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore; b) il paese di esportazione; c) il paese di destinazione finale qualora le sostanze controllate siano usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2; d) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, comprese: - la designazione commerciale; - la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato III; - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata); - la quantità della sostanza espressa in chilogrammi; e) la finalità dell'importazione proposta; f) l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta, se conosciuti. 4. La Commissione può richiedere un certificato sulla natura delle sostanze da importare. 5. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato III. Articolo 7 Importazioni di sostanze controllate da paesi terzi L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. Le restrizioni sono fissate e sono assegnate delle quote alle imprese, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1999 e per ogni successivo periodo di 12 mesi conformemente alla procedura di cui all'articolo 17. Le quote possono essere assegnate solo per: a) le sostanze controllate dei gruppi VI e VIII di cui all'allegato I; b) le sostanze controllate impiegate per usi essenziali o critici; c) le sostanze controllate usate come materie prime o come agenti di fabbricazione; d) le sostanze controllate recuperate che vengono distrutte nella Comunità mediante tecnologie approvate dalle parti. Articolo 8 Importazioni di sostanze controllate da Stati non parti del protocollo Sono vietati l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo di sostanze controllate, importate da Stati non parti del protocollo. Articolo 9 Importazioni di prodotti contenenti sostanze controllate da Stati non parti del protocollo 1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate importate da Stati non parti del protocollo. 2. L'allegato IV riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti. Articolo 10 Importazioni di prodotti fabbricati con sostanze controllate da Stati non parti del protocollo Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti fabbricati impiegando sostanze controllate, ma non contenenti sostanze identificabili come tali, importati da Stati che non sono parti. Nell'identificazione di detti prodotti si devono rispettare le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti del protocollo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Articolo 11 Esportazione di sostanze controllate o prodotti che le contengono 1. Le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze sono vietate. Il divieto non si applica all'esportazione di sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo né per sostanze controllate, prodotti o apparecchiature contenenti queste sostanze autorizzate in base all'articolo 3, paragrafo 7 per soddisfare usi essenziali delle parti. 2. Le esportazioni dalla Comunità di bromuro di metile e di idrobromofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo sono vietate. Articolo 12 Autorizzazioni all'esportazione 1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tali autorizzazioni all'esportazione sono rilasciate dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione rilasciata all'autorità competente dello Stato membro interessato. 2. La domanda di autorizzazione all'esportazione deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'esportatore; b) la descrizione delle sostanze controllate da esportare, comprese: - la designazione commerciale; - la descrizione ed il codice della nomenclatura combinata come indicato nell'allegato III; - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata); c) la quantità totale di ogni sostanza da esportare; d) il paese o i paesi di destinazione finale delle sostanze controllate; e) il motivo dell'esportazione. 3. Ogni esportatore notifica alla Commissione ogni variazione intervenuta nel periodo di validità dell'autorizzazione, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 2. Ogni esportatore comunica i dati alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18. Articolo 13 Autorizzazione eccezionale agli scambi con Stati non parti del protocollo In deroga agli articoli 8, 9, paragrafo 1, 10 e 11, paragrafo 2, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati non parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo ed hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 17. Articolo 14 Scambi con territori non soggetti al protocollo 1. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11, paragrafo 2 si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come esse si applicano a Stati non parti del protocollo. 2. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni degli articoli 8, 9 ed 11 del presente regolamento siano parzialmente o totalmente inapplicabili a detto territorio. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 17. CAPITOLO IV CONTROLLO DELLE EMISSIONI Articolo 15 Recupero delle sostanze controllate usate I clorofluorocarburi, i clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi contenuti in: - apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, - apparecchiature contenenti solventi, - sistemi di protezione antincendio ed estintori, - schiume rigide, vengono, se fattibile, recuperati per essere distrutti mediante tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, o per essere riciclati o rigenerati nel corso delle operazioni di manutenzione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate. Gli Stati membri possono definire i requisiti professionali minimi del personale di manutenzione. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i sistemi istituiti per il recupero delle sostanze controllate usate e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte. La presente disposizione non pregiudica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 (4) relativa ai rifiuti, e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2 di detta direttiva. Articolo 16 Fughe di sostanze controllate 1. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi da apparecchiature commerciali ed industriali di condizionamento d'aria e di refrigerazione, da sistemi antincendio e da apparecchiature contenenti solventi durante la fabbricazione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale di manutenzione. Essi comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2000 i regimi stabiliti in merito a tali requisiti professionali. La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee relative ai requisiti tecnici in materia di sistemi di refrigerazione a prova di fughe. 2. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di bromuro di metile da impianti di fumigazione e da operazioni in cui è usato bromuro di metile. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale di manutenzione. 3. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di sostanze controllate usate come materia prima o agenti di fabbricazione nei prodotti chimici. 4. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici. CAPITOLO V COMITATO, RELAZIONE, ISPEZIONE ED APPLICAZIONE Articolo 17 Comitato La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo massimo di un mese a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma. Articolo 18 Relazione 1. Entro il 1° marzo di ogni anno, ciascun produttore, importatore e esportatore di sostanze controllate comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente e per ciascuna sostanza controllata, i dati specificati di seguito. a) Ogni produttore comunica: - la sua produzione totale di ciascuna sostanza controllata; - la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi; - la produzione per soddisfare usi essenziali nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4; - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo; - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 per soddisfare usi essenziali o critici delle parti; - l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10 per ragioni di razionalizzazione industriale; - le quantità riciclate, rigenerate o distrutte; - gli stock. b) Ogni importatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica: - le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agenti di fabbricazione, quelle per usi essenziali per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quelle per applicazioni di quarantena o prima del trasporto e quelle destinate alla distruzione; - le quantità di sostanze controllate introdotte nella Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo; - le quantità di sostanze controllate usate importate per essere riciclate o rigenerate; - gli stock. c) Ogni esportatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica: - le quantità di sostanze controllate esportate dalla Comunità, comprese le sostanze esportate nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agenti di fabbricazione, quelle per usi essenziali, quelle per applicazioni di quarantena o prima del trasporto, quelle per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo e quelle destinate alla distruzione; - le quantità di sostanze controllate usate, esportate per essere riciclate o rigenerate; - gli stock. 2. Le autorità doganali degli Stati membri restituiscono ogni anno alla Commissione, entro il 31 dicembre, i documenti timbrati, relativi alle licenze. 3. Entro il 1° marzo di ogni anno, ciascun utilizzatore autorizzato ad avvalersi di una deroga per uso essenziale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, la natura dell'uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate o distrutte e le quantità dei prodotti contenenti tali sostanze immesse sul mercato comunitario e/o esportate, relativamente ad ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione. 4. Entro il 1° marzo di ogni anno, ciascun utilizzatore autorizzato ad usare sostanze controllate come agente di fabbricazione comunica alla Commissione le quantità utilizzate l'anno precedente, nonché una stima delle emissioni prodotte durante l'uso. 5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati. 6. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 17, modificare le modalità di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, per adeguarle alle esigenze del protocollo o per renderne più agevole l'applicazione. Articolo 19 Ispezione 1. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. 2. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha sede, unendovi la motivazione della richiesta. 3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. 4. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari e agenti della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti. 5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in forza del presente articolo. Articolo 20 Sanzioni Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle disposizioni nazionali di applicazione dello stesso e prendono tutti i provvedimenti necessari affinché esse siano applicate. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 1999, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 3093/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato ai sensi del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 22 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1. (2) GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8. (3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (4) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC) RELATIVI AI PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE CONTROLLATE (1) 1. Impianti di condizionamento d'aria delle autovetture e degli autocarri Codici NC 8701 20 10-8701 90 90 8702 10 11-8702 90 90 8703 10 11-8703 90 00 8704 10 11-8704 90 90 8705 10 00-8705 90 90 8706 00 11-8706 00 99 2. Apparecchiature per la refrigerazione domestica e commerciale, apparecchiature per il condizionamento d'aria/pompe di calore Frigoriferi: Codici NC 8418 10 10-8418 29 00 8418 50 11-8418 50 19 8418 61 10-8418 69 99 Congelatori: Codici NC 8418 10 10-8418 29 00 8418 30 10-8418 30 99 8418 40 10-8418 40 99 8418 50 11-8418 50 19 8418 61 10-8418 61 90 8418 69 10-8418 69 99 Deumidificatori: Codici NC 8415 10 00-8415 83 90 8424 89 80 8479 60 00 8479 89 10 8479 89 95 Raffreddatori di acqua: Codici NC 8419 60 00 8419 89 95 Macchine per gelati: Codici NC 8418 10 10-8414 29 00 8418 30 10-8418 30 99 8418 40 10-8418 40 99 8418 50 11-8418 50 19 8418 61 10-8418 61 90 8418 69 10-8418 69 99 8479 89 95 Impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore: Codici NC 8415 10 00-8415 83 90 8418 61 10-8418 61 90 8418 69 10-8418 69 99 8418 99 10-8418 99 90 3. Aerosol, eccetto quelli per uso medico Prodotti alimentari: Codici NC 0404 90 21-0404 90 89 1517 90 10-1517 90 99 2106 90 92 2106 90 98 Pitture e vernici, pigmenti e tinture ad acqua preparati: Codici NC 3208 10 10-3208 10 90 3208 20 10-3208 20 90 3208 90 11-3208 90 99 3209 10 00-3209 90 00 3210 00 10-3210 00 90 3212 90 90 Prodotti di profumeria, di bellezza, per il trucco e per l'igiene personale: Codici NC 3303 00 10-3303 00 90 3304 30 00 3304 99 00 3305 10 00-3305 90 90 3306 10 00-3306 90 00 3307 10 00-3307 30 00 3307 49 00 3307 90 00 Preparati tensioattivi: Codici NC 3402 20 10-3402 20 90 Preparazioni lubrificanti: Codici NC 2710 00 81 2710 00 98 3403 11 00 3403 19 10-3403 19 99 3403 91 00 3403 99 10-3403 99 90 Prodotti di pulizia domestica: Codici NC 3405 10 00 3405 20 00 3405 30 00 3405 40 00 3405 90 10-3405 90 90 Articoli composti da materiali combustibili: Codici NC 3606 10 00 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.: Codici NC 3808 10 10-3808 10 90 3808 20 10-3808 20 80 3808 30 11-3808 30 90 3808 40 10-3808 40 90 3808 90 10-3808 90 90 Appretti, ecc.: Codici NC 3809 10 10-3809 10 90 3809 91 00-3809 93 00 Preparazioni e cariche per estintori antincendio; cariche per bombe estintrici: Codici NC 3813 00 00 Solventi organici composti, ecc.: Codici NC 3814 00 10-3814 00 90 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento: Codici NC 3820 00 00 Prodotti delle industrie chimiche o affini: Codici NC 3824 90 10 3824 90 35 3824 90 40 3824 90 45-3824 90 95 Siliconi in forme primarie: Codici NC 3910 00 00 Armi: Codici NC 9304 00 00 4. Estintori portatili: Codici NC 8424 10 10-8424 10 99 5. Pannelli e guaine isolanti: Codici NC 3917 21 10-3917 40 90 3920 10 23-3920 99 90 3921 11 00-3921 90 90 3925 10 00-3925 90 80 3926 90 10-3926 90 99 6. Prepolimeri: Codici NC 3901 10 10-3911 90 99. (1) Questi codici tariffari servono da orientamento per le autorità doganali degli Stati membri. ALLEGATO V CRITERI PER DETERMINARE LE DEROGHE PER USO CRITICO PER IL BROMURO DI METILE DOPO L'ELIMINAZIONE 1. Le autorità competenti degli Stati membri autorizzano l'uso critico di bromuro di metile soltanto se è stata dimostrata l'osservanza di tutti i criteri seguenti: a) il bromuro di metile è necessario per assicurare forniture di prodotti alimentari e di materie prime oppure è critico per alcuni tipi di produzione in agricoltura o orticoltura (compresi gli aspetti economici); b) non esistono alternative o sostituti fattibili sotto il profilo tecnico-economico che siano accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute; c) sono in corso lavori per studiare, valutare, sperimentare sul campo, commercializzare ed eventualmente facilitare l'approvazione regolamentare di alternative e sostituti, nell'ottica di un'eliminazione graduale più rapida possibile del bromuro di metile; d) il bromuro di metile è applicato sulla base della migliore tecnologia disponibile per ridurre le emissioni; e) il bromuro di metile è stato regolarmente usato come parte integrante in operazioni di fumigazione nelle colture e regioni interessate nei 5 anni precedenti. 2. Le deroghe per uso critico per continuare ad usare bromuro di metile dopo l'eliminazione: a) specificano la quantità massima di bromuro di metile da usare, il tasso massimo di applicazione, il periodo minimo di tempo tra le fumigazioni e le precauzioni da seguire per ridurre al minimo le emissioni; b) specificano nella maniera il più possibile precisa l'uso particolare oggetto di deroga, accludendo dettagli sulle colture, i metodi di coltivazione, la(e) ubicazione(i) e la(e) malattia(e) da sradicare con il bromuro di metile; c) sono riesaminate dalle autorità competenti almeno ogni 2 anni per determinare se l'uso continui a soddisfare o meno questi criteri, nell'ottica di ulteriori riduzioni graduali della quantità di bromuro di metile usata nell'ambito della deroga per uso critico. ALLEGATO VI PROCESSI NEI QUALI SOSTANZE CONTROLLATE SONO USATE COME AGENTI DI FABBRICAZIONE - uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di soda caustica; - uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro come gas di coda nella produzione del cloro; - uso di tetracloruro di carbonio nel processo di produzione della gomma clorurata; - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di pesticidi; - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di prodotti farmaceutici; - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di poliolefina clorosolfonata; - produzione di ammide polifenilentereftalica mediante tetracloruro di carbonio, come prodotto intermedio; - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma butadiene-stirene; - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di paraffina clorurata; - uso di CFC-113 nella produzione di una famiglia di resine fluoropolimere; - uso di CFC-113 nella produzione di una struttura lamellare fine di fibra sintetica. ALLEGATO VII USI CRITICI DI HALON Uso di halon 1301: - negli aerei per la protezione della gondola motore, compartimenti merci e la baia asciutta (dry bay); - nei posti di pilotaggio di veicoli militari; - per l'inertizzazione di spazio occupato da dove un liquido infiammabile potrebbe sfuggire. Uso di halon 1211: - negli estintori a mano per l'uso a bordo d'aerei; - negli estintori militari e di polizia per l'uso sulle persone.