Proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/98/0380 def. - CNS 98/0219 */
Gazzetta ufficiale n. C 279 del 08/09/1998 pag. 0005
Proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (98/C 279/05) COM(1998) 380 def. - 98/0219(CNS) (Presentata dalla Commissione il 16 luglio 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 145, terzo trattino, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, a norma dell'articolo 145 del trattato, il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; che il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità e che può anche riservarsi, in casi specifici debitamente motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione; considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1); che questa decisione ha limitato le modalità cui questo esercizio può essere soggetto; considerando che, con la dichiarazione n. 31 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione; considerando che le modificazioni da apportare mirano in primo luogo a precisare i criteri sulla base dei quali devono essere scelte le procedure previste per l'adozione delle misure di esecuzione; considerando al riguardo che le misure di attuazione e di gestione devono essere adottate secondo una procedura che garantisca l'assunzione di decisioni in tempi adeguati; considerando che le misure generali aventi lo scopo di applicare, adeguare o aggiornare gli elementi essenziali di atti legislativi di base devono essere adottate secondo una procedura che permetta l'intervento del legislatore, vale a dire del Consiglio oppure del Parlamento europeo e del Consiglio; considerando che conviene seguire la procedura consultiva quando la procedura di gestione o di regolamentazione non è necessaria o ha cessato di essere considerata tale; che è opportuno tener conto, al riguardo, dell'esperienza acquisita nell'esecuzione degli atti di cui trattasi; considerando che le modificazioni da apportare mirano, in secondo luogo, a semplificare il complesso delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; che è opportuno, a tale scopo, ridurne il numero e adattarle tenendo conto delle competenze rispettive di ciascuna istituzione; considerando, in tale contesto, che il Parlamento europeo deve essere regolarmente informato dei lavori dei comitati; considerando che la semplificazione dell'esercizio delle competenze di esecuzione implica che la presente decisione si applichi anche alle modalità di esecuzione degli atti adottati anteriormente all'adozione della presente decisione; che, di conseguenza, dovrà procedersi all'adattamento di tutti questi atti conformemente alla presente decisione; considerando che talune disposizioni della normativa comunitaria, in particolare quelle relative alla tutela della salute, esigono una decisione in termini brevi; che in tali casi è pertanto necessario prevedere il ricorso ad una procedura che consenta di rispettare gli scopi fondamentali di detta normativa; considerando che la presente decisione non si applica ai comitati istituiti dal Consiglio al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 145, terzo trattino; che ciò vale altresì per le procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'applicazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati; considerando che la decisione 87/373/CEE deve essere abrogata, DECIDE: Articolo 1 Salvi casi specifici debitamente motivati nei quali il Consiglio si riserva di esercitare direttamente competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle apposite disposizioni dell'atto di base. Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli da 3 a 6, e sono determinate secondo i criteri precisati all'articolo 2. Articolo 2 Le misure di applicazione e di gestione, segnatamente quelle relative all'esecuzione delle politiche comuni come la politica agricola comune, quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, e quelle relative alla concessione di contributi finanziari importanti sono adottate secondo la procedura di gestione. Le misure di portata generale intese a dare applicazione agli elementi essenziali di un atto di base, ad aggiornarli o ad adeguarli sono adottate secondo la procedura di regolamentazione. Si applica la procedura consultiva quando il ricorso ad una procedura di gestione o di regolamentazione non sia necessario o abbia cessato di essere considerato tale. Può essere seguita la procedura di salvaguardia quando alla Commissione è conferito il potere di decidere su misure di tale natura. Articolo 3 Procedura consultiva La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere. Articolo 4 Procedura di gestione La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione può adottare misure che sono d'applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma. Articolo 5 Procedura di regolamentazione La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione può adottare le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, ovvero in assenza di parere, la Commissione non adotta le misure previste. In questo caso, può presentare una proposta relativa alle misure da adottare, conformemente alle disposizioni del trattato. Articolo 6 Procedura di salvaguardia La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di cui trattasi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di cui trattasi. Articolo 7 Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dei lavori dei comitati. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato nonché il risultato delle votazioni. È parimenti tenuto informato circa la trasmissione da parte della Commissione al Consiglio di misure o di proposte relative alle misure da adottare. Articolo 8 Su proposta della Commissione, il Consiglio ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio adattano quanto prima le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione previste negli atti adottati anteriormente alla presente decisione, al fine di renderle conformi alla medesima. Detto adattamento è effettuato nel rispetto degli obblighi che incombono alle istituzioni comunitarie. Esso non può rimettere in causa le finalità degli atti normativi di base né dell'efficacia dell'azione della Comunità europea. Articolo 9 La decisione 87/373/CEE è abrogata. (1) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.