Proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante le misure di controllo, le misure relative al sistema di restituzione e le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l'applicazione della direttiva 98/xxx/CE /* COM/98/0377 def. - CNS 98/0210 */
Gazzetta ufficiale n. C 219 del 15/07/1998 pag. 0020
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante le misure di controllo, le misure relative al sistema di restituzione e le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l'applicazione della direttiva 98/. . ./CE (98/C 219/12) COM(1998) 377 def. - 98/0210(CNS) (Presentata dalla Commissione il 17 giugno 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la modifica della sesta direttiva IVA, che consiste nel permettere ad un soggetto passivo di dedurre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta in uno Stato membro nel cui territorio non è residente, esige l'introduzione di un sistema di restituzione e di compensazione bilaterale dei debiti fra Stati membri, in virtù del quale lo Stato membro in cui è operata la deduzione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva, possa chiedere la restituzione di tale somma allo Stato membro in cui l'imposta era dovuta o assolta; considerando che il funzionamento pratico del sistema di restituzione e di compensazione dei debiti richiede l'applicazione di regole comuni, in particolare in materia di tassi di cambio, di data di determinazione tra due Stati membri del saldo degli importi che devono restituirsi reciprocamente e di momento di effettivo pagamento del saldo; considerando che gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali che prevedono disposizioni derogatorie tra gli Stati membri contraenti per quanto riguarda il termine di pagamento del saldo ed il volume di documenti trasmessi; considerando che la cooperazione fra Stati membri in materia di controllo non ha ancora la qualità né l'ampiezza necessarie ad un controllo efficace della deduzione operata in forza dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE; che, di conseguenza, è necessario prevedere temporaneamente delle procedure di controllo complementari; considerando che dette procedure di controllo complementari attenuano l'effetto di semplificazione derivante dalla modifica, mediante la direttiva 98/. . ./CE del Consiglio, del . . ., del regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto assolta in uno Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo non è residente; che comporta la previsione di una revisione regolare di queste procedure al fine di valutarne la necessità e la giustificazione; considerando che la Commissione presenterà al Consiglio, entro la fine del secondo anno di applicazione di dette procedure, una relazione sulla loro giustificazione e necessità e sullo sviluppo della cooperazione fra Stati membri in materia di controllo, eventualmente corredata di proposte per la soppressione di dette procedure complementari; che a tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie; considerando che è opportuno attribuire alla Commissione assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette, istituito in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, il potere di adottare le misure di applicazione del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento determina le procedure di controllo, le regole e le procedure relative al sistema di restituzione e le procedure di cooperazione amministrativa tra Stati membri, necessarie per l'applicazione della direttiva 98/. . ./CE. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per: - «Stato membro di deduzione»: lo Stato membro nel quale il soggetto passivo esercita il suo diritto a deduzione in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva, - «Stato membro d'acquisto»: lo Stato membro nel quale l'imposta sul valore aggiunto che dà diritto a deduzione in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, era dovuta o è stata assolta. 2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità responsabili per l'applicazione del presente regolamento. Articolo 3 Verifica da parte dello Stato membro di deduzione 1. Al momento del deposito della dichiarazione periodica cui sono allegati il documento specifico e copia delle fatture o dei documenti d'importazione, lo Stato membro di deduzione effettua una prima verifica vertente in particolare sulla corretta applicazione delle limitazioni del diritto a deduzione ed eventualmente del pro rata di deduzione. Inoltre verifica se la natura delle spese non lasci presumere che il soggetto passivo effettua operazioni imponibili nel territorio dello Stato membro d'acquisto per le quali è debitore dell'imposta. 2. Qualora vengano constatate delle irregolarità, lo Stato membro di deduzione procede immediatamente alle necessarie rettifiche. 3. Qualora lo Stato membro di deduzione ritenga che le spese indicate dal soggetto passivo rivelino l'esistenza di operazioni imponibili nel territorio dello Stato membro d'acquisto, ne informa immediatamente questo Stato membro. Articolo 4 Compensazione tra gli Stati membri 1. Lo Stato membro di deduzione ha diritto alla restituzione da parte dello Stato membro di acquisto dell'imposta sul valore aggiunto dedotta, tenuto conto delle rettifiche risultanti dalla verifica di cui all'articolo 3. 2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri l'importo globale, in euro, dell'imposta sul valore aggiunto da restituire in virtù del comma precedente. Tale comunicazione viene fatta al più tardi il 31 luglio di ogni anno, per quanto riguarda l'imposta dedotta nelle dichiarazioni presentate nel corso del primo semestre, e al più tardi il 31 gennaio di ogni anno per quanto riguarda l'imposta dedotta nelle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno precedente. 3. Ove necessario, il tasso di cambio è determinato il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno secondo le disposizioni comunitarie vigenti per il calcolo del valore in dogana. Articolo 5 Saldo provvisorio Sulla base delle comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri determinano bilateralmente, in data 31 gennaio e 31 luglio, il saldo provvisorio delle somme da restituire e di quelle da ricuperare. Articolo 6 Scambio di informazioni 1. Le operazioni imponibili per le quali la deduzione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, della sesta direttiva è esercitata e che sono suscettibili di presentare un rischio di frode, sono oggetto di un'informazione da parte dello Stato membro di deduzione allo Stato membro d'acquisto. Questa informazione è inviata entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di deposito della dichiarazione periodica alla quale sono allegati il documento specifico e copia delle fatture o dei documenti d'importazione. 2. I criteri di selezione delle operazioni per le quali sono inviate informazioni sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 10. 3. Gli Stati membri possono tuttavia concordare, mediante accordi bilaterali, criteri complementari. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione riguardante l'utilizzazione delle informazioni scambiate che la Commissione ritenga necessaria per elaborare la relazione di cui all'articolo 12. Articolo 7 Verifica da parte dello Stato membro di acquisto Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 6, lo Stato membro d'acquisto informa lo Stato membro di deduzione dei casi di irregolarità che gli consentono di stabilire che l'operazione imponibile o era fittizia o era realizzata nel quadro di attività imponibili del soggetto passivo nel suo territorio. In questo secondo caso il soggetto passivo non può esercitare il diritto a deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva. Articolo 8 Termine per modificare il saldo provvisorio 1. Purché sia rispettato il termine di tre mesi di cui all'articolo 7, l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni per le quali lo Stato membro d'acquisto ha constatato delle irregolarità è escluso dall'importo di cui lo Stato membro di deduzione può ottenere la restituzione in virtù dell'articolo 4. 2. Trascorso il termine di tre mesi di cui all'articolo 7, lo Stato membro di deduzione non può chiedere la modifica dell'importo da restituire. Articolo 9 Versamento del saldo tra gli Stati membri 1. Il saldo definitivo è determinato il 30 aprile e il 31 ottobre. Se il saldo provvisorio è già determinato, viene rettificato imputandovi l'IVA relativa alle irregolarità constatate mediante applicazione della procedura di cui agli articoli 6 e 7. 2. Il saldo definitivo che uno Stato membro deve restituire ad un altro è versato al più tardi il 15 maggio, se è stato determinato il 30 aprile, e al più tardi il 15 novembre se è stato determinato il 31 ottobre. 3. Il versamento del saldo è effettuato in euro. 4. Gli Stati membri, tuttavia, possono derogare al presente articolo mediante accordi bilaterali. In particolare possono concordare un altro termine per il pagamento del saldo o prevedere che detto pagamento sia rinviato, a determinate condizioni. Articolo 10 Misure di applicazione 1. Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992. 2. A questo fine, la Commissione è assistita dal comitato permanente di cooperazione amministrativa, istituito in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, del detto regolamento. Articolo 11 Comunicazione degli accordi bilaterali Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi bilaterali conclusi nei casi indicati agli articoli 6 e 9. Articolo 12 Rapporto Entro la fine del secondo anno d'applicazione delle misure di controllo di cui agli articoli 6 e 7, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla giustificazione e necessità delle medesime e sullo sviluppo della cooperazione fra Stati membri in materia di controllo, corredata eventualmente di proposte per l'abrogazione di dette misure. Articolo 13 Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.