Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise /* COM/98/0364 def. - COD 98/0206 */
Gazzetta ufficiale n. C 269 del 28/08/1998 pag. 0016
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (98/C 269/06) COM(1998) 364 def. - 98/0206(COD) (Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1998) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, considerando che le attuali norme relative all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti previste dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, devono essere modificate per far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e del mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi; considerando che per migliorare la salvaguardia degli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno è necessario far rientrare nel campo d'applicazione della reciproca assistenza di cui alla suddetta direttiva i crediti relativi a determinate imposte sui redditi e sul capitale; considerando che un credito per il quale è stata presentata una domanda di ricupero deve essere trattato come un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, ma non deve essergli riservato un trattamento preferenziale rispetto a quello riservato a crediti analoghi originati in tale Stato membro; considerando che, per consentire un ricupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di ricupero, lo strumento che consente l'esecuzione del credito deve essere trattato come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita; considerando che il ricorso all'assistenza reciproca in materia di ricupero da parte degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata, rendendo più trasparenti i vantaggi finanziari reciproci inerenti all'assistenza reciproca, caso per caso; considerando pertanto che la direttiva 76/308/CEE deve essere modificata di conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 76/308/CEE è così modificata: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da taluni dazi, prelievi, imposte ed altre misure» 2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue: a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; b) prelievi ed altri diritti previsti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del settore saccarifero; c) diritti all'importazione; d) diritti all'esportazione; e) imposta sul valore aggiunto; f) le seguenti accise: - sui tabacchi lavorati, - sull'alcole e sulle bevande alcoliche, - sugli oli minerali; g) imposte sul reddito e sul capitale; h) interessi, penali, ammende e spese relativi al ricupero dei crediti di cui alle lettere da a) a g). 2. Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano esclusivamente ai crediti di non più di tre anni, a decorrere dal momento in cui il credito si è costituito conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti siano oggetto di contestazione, i suddetti articoli si applicano esclusivamente ai crediti di non più di tre anni a decorrere dalla data in cui il credito non può più essere contestato.» 3) All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti trattini: «- "diritti all'importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni; i prelievi agricoli e gli altri oneri all'importazione previsti nell'ambito della politica agraria comune o di disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; - "diritti all'esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni; i prelievi agricoli e gli altri oneri all'esportazione previsti nell'ambito della politica agraria comune o di disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; - "imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio (*). (*) GU L 336 del 27.12.1997, pag. 15.» 4) L'articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 2 i termini «il nome e l'indirizzo» sono sostituiti da «il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione»; b) al paragrafo 3 la lettera b) è soppressa. 5) All'articolo 5, paragrafo 2 i termini «il nome e l'indirizzo» sono sostituiti da «il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione». 6) L'articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) alla lettera a) è aggiunto il brano di frase: «salvo nei casi in cui si applica l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;» ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di ricupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito.» b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Nella domanda di ricupero è indicato quanto segue: a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata; b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente; c) un riferimento al titolo che consente l'esecuzione del ricupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente; d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due autorità; e) la data di notificazione del credito all'interessato da parte dell'autorità richiedente o dell'autorità adita; f) la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all'esecuzione secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente; g) la percentuale compensativa, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma; h) ogni altra informazione utile. Nella domanda di ricupero vengono indicati gli interessi dovuti, come importo fisso fino alla data della domanda e come importo supplementare da determinare al momento del ricupero. Ai fini del calcolo dell'importo supplementare, viene indicato un tasso d'interesse e il metodo di calcolo con il quale l'autorità adita determina gli interessi dovuti dal debitore dalla data della domanda fino a quella del ricupero. 4. La domanda di ricupero conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.» 7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Il titolo esecutivo per il ricupero del credito è riconosciuto e trattato di diritto come titolo che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.» 8) L'articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «L'autorità adita trasferisce all'autorità richiedente l'importo globale del credito che ha ricuperato»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, i termini «Gli interessi» vengono sostituiti con «Anche gli interessi»; ii) il secondo comma è soppresso. 9) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 I crediti da recuperare non sono muniti di alcun privilegio supplementare rispetto a quelli di crediti analoghi sorti nello Stato membro». 10) All'articolo 11 i termini «del seguito» sono sostituiti dai termini «di qualsiasi seguito». 11) All'articolo 12, il paragrafo 2 è così modificato: a) Alla prima frase è aggiunto quanto segue: «senza che l'autorità richiedente debba farne domanda conformemente al secondo comma.» b) È aggiunto il seguente secondo comma: «L'autorità richiedente, qualora ritenga che l'azione sarà considerata infondata, può chiedere all'autorità adita di ricuperare il credito. Se l'esito dell'azione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita». 12) L'articolo 14 è soppresso. 13) All'articolo 17 i termini «e i documenti allegati» sono sostituiti con «il titolo esecutivo ed altri documenti utili». 14) L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 1. L'autorità adita ricupera dalla persona interessata e trattiene ogni spesa sostenuta e direttamente connessa con il ricupero, secondo il diritto dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi. 2. Fino al 31 dicembre 2004 tutte le spese sostenute dall'autorità adita, eccetto quelle di cui al paragrafo 1, imputabili all'assistenza reciproca che ha consentito il ricupero totale o parziale del credito da parte dell'autorità adita, sono compensate dall'autorità richiedente in conformità del secondo comma. All'atto del versamento da parte dell'autorità adita all'autorità richiedente dell'importo del credito ricuperato dall'autorità adita, l'autorità richiedente versa all'autorità adita un importo pari ad una percentuale superiore allo 0,1 % dell'importo del credito da questa ricuperato e versato. La percentuale viene indicata dall'autorità richiedente nella domanda iniziale di ricupero. 3. Dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri rinunciano ai crediti reciproci connessi al rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca prestata in forza della presente direttiva. 4. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.» 15) L'articolo 22, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le modalità per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 18, paragrafo 2 e dell'articolo 25, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorità, nonché le modalità relative alla conversione e al trasferimento delle somme ricuperate e alla determinazione dell'importo minimo del credito che può dar luogo a una domanda di assistenza, sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.» 16. All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma: «Ogni anno gli Stati membri informano la Commissione del numero di domande di informazioni, notificazioni e ricupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, dell'importo dei crediti, degli importi ricuperati, degli importi ritenuti non ricuperabili e del tempo necessario per effettuare detti atti. La Commissione trasmette ogni due anni una relazione su queste operazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.» Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva ed una tavola di concordanza tra questa e le disposizioni adottate. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.