51998PC0331

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria in favore della gioventù, «Gioventù» - (presentata dalla Commissione) /* COM/98/0331 def. */

Gazzetta ufficiale n. C 311 del 10/10/1998 pag. 0006


Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria in favore della gioventù, «Gioventù»

(98/C 311/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 331 def. - 98/0197(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 agosto 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea specifica che l'azione di quest'ultima comporta tra l'altro un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità; che tale obiettivo è stato amplificato dal trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, il quale indica che l'obiettivo della Comunità è anche quello di promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza per la sua popolazione attraverso un ampio accesso all'istruzione e l'aggiornamento costante delle conoscenze;

(2) considerando che la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un programma d'azione relativo alla politica di cooperazione nel campo della gioventù e che occorre, basandosi sui risultati di quest'ultimo, continuare e rafforzare la cooperazione e la azioni comunitarie nel settore;

(3) considerando che il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo il 20 e il 21 novembre 1997 ha adottato una strategia coordinata per l'occupazione nell'ambito della quale l'istruzione e la formazione sviluppate lungo tutto l'arco della vita devono svolgere un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione degli orientamenti (2) per le politiche dell'occupazione degli Stati membri al fine di rafforzare l'idoneità all'occupazione, l'adattabilità, lo spirito imprenditoriale (3) e la promozione delle pari opportunità;

(4) considerando che la Commissione, nella sua comunicazione «Per un'Europa della conoscenza» (4), ha definito gli orientamenti relativi alla costruzione di uno spazio educativo europeo aperto e dinamico che permetta di concretizzare l'obiettivo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, ed ha definito, in tale occasione, i sei tipi di misure da sviluppare a livello comunitario, misure che sono tutte dirette verso un obiettivo di cooperazione transnazionale e che apportano un valore aggiunto considerevole alle azioni sviluppate dagli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in una prospettiva di semplificazione delle procedure;

(5) considerando che il Libro bianco (5) «Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva» stabilisce che l'avvento della società conoscitiva richiede che venga promossa l'acquisizione di nuove conoscenze e che è pertanto opportuno sviluppare tutte le forme di stimolo all'apprendimento; che il Libro verde «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (6) ha posto in rilievo i benefici che la mobilità apporta alle persone e alla competitività dell'Unione;

(6) considerando che occorre promuovere una partecipazione attiva alla vita collettiva e rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma, la lotta contro le varie forme di esclusione, compreso il razzismo e la xenofobia, e che deve essere prestata un'attenzione particolare all'eliminazione di qualsiasi forma di diseguaglianza e alla promozione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini;

(7) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito programmi d'azione comunitaria nei settori dell'istruzione e della formazione, che contribuiscono con il programma Gioventù all'attuazione di una politica della conoscenza;

(8) considerando che per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria occorre assicurare a tutti i livelli una coerenza e una complementarità fra le azioni realizzate in forza della presente decisione e gli strumenti comunitari, in particolare nei settori della cultura (7), dei mezzi audiovisivi, della realizzazione del mercato interno, dell'ambiente, della protezione dei consumatori, della società dell'informazione, delle piccole e medie imprese e delle politiche sociali, dell'occupazione e della sanità pubblica;

(9) considerando che le proposte della Commissione per la riforma dei fondi strutturali (8), in particolare del Fondo sociale europeo, nonché delle iniziative comunitarie che ne derivano, si basano su obiettivi intesi a sostenere l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e dell'occupazione;

(10) considerando che i Consigli europei di Essen del 9-10 dicembre 1994 e di Cannes del 26-27 giugno 1995 hanno sottolineato la necessità di intraprendere nuove azioni per favorire l'integrazione sociale e professionale dei giovani in Europa; che le conclusioni del Consiglio europeo di Firenze del 21-22 giugno 1996 hanno sottolineato l'importanza di facilitare l'inserimento dei giovani nella vita attiva e che il Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997 ha sottolineato l'importanza attribuita alle attività di volontariato; che è stata adottata la decisione 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che istituisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani»;

(11) considerando che occorre prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei PECO associati, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi pertinenti, in particolare agli accordi di associazione e i protocolli aggiuntivi a tali accordi, a Cipro secondo le stesse modalità applicate ai paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE), nonché alla Turchia e a Malta secondo procedure da convenire con questi paesi;

(12) considerando che occorre assicurare, in cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri, un controllo e una valutazione permanente del presente programma e che tale valutazione deve poter permettere aggiustamenti, segnatamente delle priorità relative all'applicazione delle iniziative in esso previste;

(13) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista in materia di sviluppo e consolidamento di una politica di cooperazione a favore della gioventù, ivi compresi il Servizio volontario europeo e gli scambi di giovani in seno alla Comunità e con i paesi terzi, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri per via della complessità e diversità del settore della gioventù, e possono quindi, per via della dimensione transnazionale delle azioni e misure comunitarie, essere meglio attuati sul piano comunitario; che la presente decisione si limita al minimo richiesto per conseguire tali obiettivi e non va oltre quanto risulta necessario a tal fine;

(14) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (10), per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

(15) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un accordo in merito ad un modus vivendi fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in ordine alle misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (11),

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (in prosieguo: «il presente programma»), relativo alla politica di cooperazione a favore della gioventù, compreso il Servizio volontario europeo e gli scambi di giovani all'interno della Comunità e con i paesi terzi.

2. Il presente programma è attuato per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2004.

3. Il presente programma contribuisce alla politica della conoscenza a livello della Comunità mediante la realizzazione di uno spazio educativo europeo che favorisca lo sviluppo dell'istruzione e della formazione permanente. Esso permette lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze atte a favorire il pieno esercizio dei diritti e doveri civici.

4. Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della loro diversità culturale e linguistica.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Per permettere ai giovani di acquisire competenze e attitudini e di esercitare i diritti di cittadino in modo responsabile al fine di agevolare la loro integrazione attiva nella società, promuovendovi segnatamente il ruolo delle giovani donne, gli obiettivi del presente programma sono i seguenti:

a) rafforzare il senso di solidarietà intensificando la partecipazione dei giovani che risiedono legalmente in uno Stato membro ad attività transnazionali al servizio della Comunità, all'interno della Comunità o con paesi terzi, in particolare quelli con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

b) promuovere il contributo attivo dei giovani alla costruzione europea attraverso la loro partecipazione a scambi transnazionali, all'interno della Comunità o con paesi terzi, che permettano loro di scoprire la realtà europea nella sua diversità e aprirsi ad altri ambienti, sostenendo in tal modo la lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia;

c) incoraggiare lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale, nonché la creatività dei giovani, per permettere loro di integrarsi attivamente nella società, favorendo il riconoscimento del valore di un'esperienza informale di educazione acquisita in un contesto europeo.

2. Nell'attuazione degli obiettivi, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le azioni del programma siano coerenti con le altre azioni e politiche comunitarie, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'eliminazione delle diseguaglianze, delle pari opportunità tra donne e uomini e della politica sociale.

Articolo 3

Azioni comunitarie

1. Gli obiettivi del presente programma sono realizzati tramite le azioni seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti in allegato:

a) Servizio volontario europeo;

b) Gioventù per l'Europa;

c) Opportunità per i giovani;

d) Azioni congiunte;

e) Misure di accompagnamento.

2. Le azioni vengono realizzate tramite le seguenti misure comunitarie, sotto forma di interventi che possono combinare varie misure:

a) sostegno alla mobilità dei giovani;

b) promozione di mobilità virtuali;

c) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione a livello europeo che permettano uno scambio reciproco di esperienze e di buone prassi;

d) promozione delle competenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture;

e) sostegno a progetti pilota innovativi fondati su partenariati transnazionali che mirano allo sviluppo dell'innovazione;

f) miglioramento permanente dei termini di riferimento comunitari relativi ai sistemi e alle politiche della gioventù.

Articolo 4

Accesso al programma

1. Il presente programma riguarda i giovani, di massima tra i 15 e i 25 anni, che risiedono legalmente in uno Stato membro, nonché i soggetti attivi nel settore della gioventù.

2. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché tutti i giovani, senza discriminazione, abbiano accesso alle attività del presente programma.

3. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché sia compiuto uno sforzo particolare a favore dei giovani che, per ragioni di ordine culturale, sociale, fisico, economico o geografico, incontrano maggiori difficoltà a partecipare ai programmi d'azione sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine, essi tengono conto delle difficoltà incontrate da queste categorie.

Articolo 5

Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione assicura la realizzazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma conformemente all'allegato.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure descritte nell'allegato (azione 5.3) che permettono di valorizzare i risultati delle azioni svolte nell'ambito della cooperazione comunitaria a favore della gioventù.

3. La Commissione e gli Stati membri adottano misure idonee allo sviluppo di strutture create a livello comunitario e nazionale per realizzare gli obiettivi del programma, per agevolare ai giovani e ad altri partecipanti a livello locale l'accesso al programma, per garantire la valutazione e il controllo delle azioni previste dal programma ed applicare i dispositivi di concertazione e selezione. La Commissione e gli Stati membri adottano misure volte ad incoraggiare un'informazione e una sensibilizzazione adeguate dei giovani in mobilità, e in particolare dei volontari, sui loro diritti ed obblighi a livello europeo, nazionale e locale. La Commissione e gli Stati membri vegliano affinché le azioni sostenute dal presente programma siano oggetto di un'informazione e una pubblicità adeguate.

4. Ciascuno Stato membro si adopera per adottare le misure necessarie ai fini della regolare esecuzione del programma e le misure idonee per eliminare ogni ostacolo all'accesso al presente programma.

5. La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la transizione fra le azioni svolte sulla base di precedenti programmi nel settore della gioventù (Gioventù per l'Europa, Servizio volontario europeo) e quelle da realizzare nel contesto del presente programma.

Articolo 6

Azioni congiunte

Nell'attuazione di un'Europa della conoscenza, le misure del presente programma possono essere attuate sotto forma di azioni congiunte con altre azioni comunitarie in materia di politica della conoscenza, e in particolare nel contesto dei programmi comunitari in materia di istruzione e formazione.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere in relazione a quanto segue:

a) le modalità di attuazione, ivi compreso, se del caso, il programma di lavoro annuale per la realizzazione delle azioni del programma;

b) i criteri di ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri nel contesto delle azioni da gestire in modo decentrato;

c) le modalità di valutazione del programma.

3. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- la Commissione può differire un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. La Commissione può consultare il comitato in merito a qualsiasi altra questione concernente la realizzazione del presente programma.

In tal caso, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 600 milioni di ECU.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 9

Coerenza e complementarità

1. La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza complessiva con altre attività comunitarie. Viene assicurato un coordinamento tra le attività del presente programma e le altre azioni comunitarie, ed in particolare quelle che riguardano la politica della conoscenza.

La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza fra l'attuazione del presente programma e gli altri interventi comunitari in materia di gioventù nei settori della cultura e dei mezzi audiovisivi, del completamento del mercato interno, della società dell'informazione, dell'ambiente, della protezione dei consumatori, delle piccole e medie imprese, delle politiche sociali, dell'occupazione e della sanità pubblica.

La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e le azioni nel settore della gioventù condotte nell'ambito delle relazioni esterne della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché, nell'attuazione della strategia coordinata per l'occupazione, le misure del presente programma siano applicate in modo coerente con i criteri definiti annualmente secondo gli orientamenti per l'occupazione e in coordinamento con le altre azioni che contribuiscono all'attuazione dei piani d'azione da istituire in tale contesto.

3. La Commissione e gli Stati membri assicurano la coerenza e la complementarità tra gli interventi attuati nel contesto del presente programma e gli interventi comunitari a titolo dei fondi strutturali.

Articolo 10

Partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale, di Cipro, della Turchia e di Malta

1. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale e orientale (PECO) conformemente ali accordi europei o ai protocolli aggiuntivi, stipulati o da stipulare, relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi comunitari. Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro ed è finanziato da stanziamenti supplementari, secondo le stesse modalità applicate agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) partecipanti allo Spazio economico europeo (SEE) secondo procedure da convenire con tali paesi. Il presente programma è parimenti aperto alla partecipazione della Turchia in base a procedure da convenire con tale paese.

2. Il presente programma è parimenti aperto alla partecipazione di Malta in base a procedure da convenire con tale paese.

Articolo 11

Cooperazione internazionale

La Commissione rafforza la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, ed in particolare col Consiglio d'Europa.

Articolo 12

Controllo e valutazione

1. Il presente programma è oggetto di un controllo permanente, eseguito dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Il controllo viene garantito per mezzo delle relazioni di cui al paragrafo 3 e di iniziative specifiche.

2. Il presente programma è soggetto a valutazione periodica, realizzata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. Oggetto della valutazione è l'efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui al'articolo 2.

La valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nel contesto del presente programma e quelle che rientrano in altri programmi comunitari, in particolare quelle sostenute dal Fondo sociale europeo.

I risultati delle misure comunitarie sono soggetti a valutazioni esterne periodiche in base ai criteri decisi secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 ed entro il 30 giugno 2005, relazioni sull'attuazione e sull'impatto del presente programma.

4. La Commissione presente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni le relazioni seguenti:

- entro il 30 dicembre 2003, una relazione intermedia sull'attuazione del presente programma,

- entro il 31 dicembre 2005, una relazione finale sull'attuazione del presente programma.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 1.

(2) GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

(3) Comunicazione della Commissione al Consiglio: «Promuovere lo spirito imprenditoriale in Europa: priorità per il futuro» [COM(1998) 222 def./2 del 21 aprile 1998].

(4) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: «Per un'Europa della conoscenza» [COM(97) 563 def. del 12 novembre 1997].

(5) Libro bianco della Commissione sull'istruzione e la formazione: «Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva», Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996.

(6) Libro verde della Commissione «Istruzione-formazione-ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» [COM(96) 462 def. del 2 ottobre 1996].

(7) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione in favore della cooperazione culturale (programma Cultura 2000) (GU C 211 del 7.7.1998, pag. 18).

(8) Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai Fondi strutturali (GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1).

(9) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1.

(10) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

(11) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

ALLEGATO

Gli aiuti accordati a titolo del presente programma sono definiti conformemente ai principi di cofinanziamento e di addizionalità delle risorse. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione, ci si deve adoperare per agevolare l'accesso dei giovani che incontrano difficoltà sul piano culturale, sociale, economico, fisico, psichico o geografico. Il comitato di cui all'articolo 7 della presente decisione determina le modalità concrete che potrebbero seguire tali sforzi. La ripartizione del sostegno comunitario tiene conto della necessità di garantire un equilibrio nel flusso delle azioni di mobilità, nonché la parità delle opportunità di accesso dei giovani di ogni Stato membro.

Per raggiungere gli obiettivi del presente programma, vengono realizzate cinque categorie di azioni basandosi sulle misure definite all'articolo 3 della decisione:

- Azione 1: Servizio volontario europeo.

- Azione 2: Gioventù per l'Europa.

- Azione 3: Opportunità per i giovani.

- Azione 4: Azioni congiunte.

- Azione 5: Misure di accompagnamento.

AZIONE 1 - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

A titolo indicativo, nel contesto del presente programma s'intende per «giovane volontario» una persona tra i 18 e i 25 anni che risiede legalmente in uno Stato membro della Comunità europea.

Il giovane volontario s'impegna come cittadino attivo ad esercitare un'attività di solidarietà concreta per acquisire attitudini e competenze sociali e personali, gettando le basi del suo orientamento futuro, contribuendo nel contempo al benessere collettivo. A tale scopo, il giovane volontario partecipa, in uno Stato membro diverso da quello dove risiede o in un paese terzo, ad un'attività non lucrativa e non remunerata, di rilevanza per la Comunità e di durata limitata (12 mesi al massimo) nel contesto di un progetto riconosciuto dallo Stato membro e dalla Comunità. Sono garantiti l'alloggio in pensione completa e la guida di un tutore. Il progetto di servizio volontario si assicura che il giovane volontario sia coperto da un'assicurazione malattia, nonché da altre assicurazioni adeguate. Il giovane volontario riceve un'indennità in denaro per le piccole spese personali.

Conformemente alle disposizioni relative al comitato del programma di cui all'articolo 7, un attestato, stabilito dalla Commissione, convalida la partecipazione dei giovani volontari al Servizio volontario europeo e testimonia dell'esperienza e delle competenze che hanno acquisito durante tale periodo.

Azione 1.1. Servizio volontario europeo intracomunitario

La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da 3 settimane ad un anno) che permettono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.). Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuove in un contesto di società civile multiculturale.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico e interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e favorirne l'integrazione nel corso delle attività, nonché al termine del Servizio volontario europeo. Queste azioni possono assumere la forma di un padrinato del giovane.

Azione 1.2. Servizio volontario europeo con paesi terzi

La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da 3 settimane ad un anno) che permettono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.). Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuove in un contesto di società civile interculturale.

Possono essere sostenute azioni che permettono di gettare o consolidare le basi necessarie allo sviluppo di progetti transnazionali di Servizio volontario europeo con i paesi terzi.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico e interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e favorirne l'integrazione nel corso delle attività, nonché al termine del Servizio volontario europeo. Queste azioni possono assumere la forma di un padrinato del giovane.

AZIONE 2 - GIOVENTÙ PER L'EUROPA

Azione 2.1. Scambi intracomunitari di giovani

La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuati in base a progetti comuni all'interno della Comunità tra gruppi di giovani aventi di norma tra i 15 e i 25 anni che risiedono legalmente in uno Stato membro.

Queste attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani che ne implicano la partecipazione attiva, si prefiggono di permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o avviare altre attività a livello europeo. Un'attenzione particolare è prestata alla partecipazione di giovani alla prima attività europea o di associazioni di piccola dimensione e a dimensione locale, senza esperienza a livello europeo.

Dopo una fase di lancio di una durata stimata a 2 anni, il sostegno comunitario è accordato in modo prioritario alle attività multilaterali di mobilità di gruppo. La mobilità bilaterale di gruppo è sostenuta soltanto se si giustifica in termini di gruppi interessati o di un approccio educativo specifico.

A titolo della presente azione possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale prima della loro partenza.

Azione 2.2. Scambi di giovani con paesi terzi

La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuati in base a progetti comuni tra gruppi di giovani aventi di norma tra i 15 e i 25 anni che risiedono legalmente in uno Stato membro e in paesi terzi. Tali attività di mobilità implicano almeno due Stati membri.

Queste attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani che ne implicano la partecipazione attiva, si prefiggono di permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o avviare altre attività a livello europeo. Inoltre, questi progetti permettono ai paesi terzi partner di sperimentare tale modalità d'azione nel settore dell'istruzione informale e contribuire allo sviluppo della vita associativa e del lavoro nel settore della gioventù in tali paesi.

A titolo della presente azione possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale prima della loro partenza.

AZIONE 3 - OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Per favorire l'iniziativa e la creatività dei giovani, la Comunità sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad iniziative innovative e creative e ad iniziative imperniate sulla solidarietà dei giovani a livello locale, regionale, nazionale o europeo. Questi progetti permettono ai giovani di sviluppare il loro spirito d'impresa e mettere in pratica attività che hanno ideato e di cui sono gli attori principali.

La Comunità sostiene iniziative intese ad aiutare i giovani volontari a valorizzare e mettere a frutto l'esperienza acquisita durante il loro servizio volontario e promuovere la loro integrazione attiva nella società. Queste iniziative prese dai giovani al termine del loro Servizio volontario europeo permettono loro di lanciare e promuovere attività di ordine sociale, culturale, socioculturale ed economico e/o di partecipare ad attività educative complementari. Esse riguardano in modo prioritario i giovani che ne hanno maggiormente bisogno.

Le iniziative volte a promuovere la tolleranza e l'accettazione delle differenze, nonché la lotta contro qualsiasi forma di esclusione, devono essere incoraggiate e stimolate in modo specifico.

La Comunità è attenta alle iniziative che prevedono l'espressione culturale e sportiva quale mezzo privilegiato di comunicazione tra giovani a livello comunitario.

Il sostegno alle iniziative dei giovani favorisce l'estensione dei progetti ad iniziative simili condotte in altri Stati membri, per rafforzarne il carattere transnazionale e demoltiplicare lo scambio di esperienze e la cooperazione tra giovani. Il sostegno può comprendere l'organizzazione di riunioni di giovani promotori di iniziative a livello europeo. Un aiuto finanziario può essere accordato all'effettiva costituzione di partenariati stabili intesi a rafforzare l'impatto e la permanenza delle iniziative transnazionali dei giovani.

AZIONE 4 - AZIONI CONGIUNTE

Per le azioni di cui all'articolo 6 della presente decisione, un sostegno comunitario può essere accordato ad azioni congiunte con altri interventi comunitari che rientrano nella politica della conoscenza, in particolare nei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

Il coordinamento tra i programmi può essere attuato mediante inviti a presentare proposte comuni. In tale contesto, la Commissione intende sviluppare, in particolare, un dispositivo di informazione e di osservazione comune delle buone prassi nel settore della conoscenza, nonché azioni comuni sui multimedia educativi e di formazione. Tali progetti possono comprendere una gamma di azioni che rientrano in numerosi settori, fra cui la gioventù, e possono essere sostenuti in modo complementare da diversi programmi comunitari.

Possono essere adottate misure idonee, tra cui in particolare la creazione di «poli europei del sapere», per garantire, a livello regionale e locale, i contatti e l'interazione tra gli attori che partecipano al presente programma, nonché ai programmi relativi alla formazione professionale e all'istruzione.

AZIONE 5 - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Azione 5.1. Formazione e cooperazione degli attori della politica della gioventù

Sono accordati aiuti a:

1. attività intese al perfezionamento degli attori del settore della gioventù - in particolare gli operatori didattici dell'SVE, gli animatori giovanili, i responsabili di progetti europei, i consulenti delle Iniziative Giovani - che intervengono nelle azioni che coinvolgono direttamente i giovani, previste agli aspetti I, II, III del presente programma, per garantire la qualità del loro contenuto. Un'attenzione particolare sarà prestata a coloro che si adoperano per promuovere la partecipazione di giovani che incontrano maggiori difficoltà a partecipare alle azioni comunitarie;

2. attività intese a sviluppare moduli europei che rispondono alle esigenze di un lavoro transnazionale di cooperazione;

3. attività - quali visite di studio, studi di fattibilità, seminari, tirocini pratici - che riguardano in modo prioritario lo scambio di esperienze e di buone prassi in relazione ad azioni congiunte o a problematiche d'interesse comune, o volte a facilitare e promuovere la costituzione di partenariati transnazionali duraturi e/o reti multilaterali tra attori del settore della gioventù;

4. attività sperimentali che costituiscono una fonte di innovazione e di arricchimento per la politica della gioventù mediante la messa in pratica di nuovi approcci, nuovi temi di cooperazione, nonché mediante la collaborazione di attori provenienti da orizzonti differenti;

5. conferenze e convegni che si prefiggono di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone prassi nel settore della gioventù, come pure altre misure di valorizzazione e diffusione dei risultati di progetti e attività condotte col sostengo di azioni comunitarie relative al settore della gioventù possono del pari ricevere un aiuto comunitario.

Queste misure riguardano attività intracomunitarie o con i paesi terzi. Un'attenzione particolare è prestata agli attori del settore della gioventù a livello regionale e locale che hanno scarse o nulle esperienze od opportunità di contatto a livello europeo, e alle attività in cui i giovani sono gli attori principali.

Azione 5.2. Informazione Giovani e studi sulla gioventù

1. In collegamento con gli obiettivi del programma, e in particolare al fine di favorire l'accesso di tutti i giovani, la promozione della loro capacità d'iniziativa e la loro partecipazione attiva alla società, la Commissione incoraggia l'intervento degli attori nel settore della gioventù nell'informazione dei giovani a livello europeo, nonché la cooperazione tra i sistemi di informazione e di comunicazione dei giovani realizzati negli Stati membri e a livello comunitario. In tale contesto, uno sforzo particolare è profuso affinché la cooperazione possa aprirsi ai settori dell'istruzione e della formazione, al dialogo tra i giovani e con i giovani.

2. In quest'ottica viene accordato un sostegno ad iniziative intese:

- all'acquisizione delle esperienze e competenze necessarie alla realizzazione di progetti di informazione dei giovani che comportano una cooperazione transnazionale, nonché in materia di erogazione di servizi di informazione dei giovani, e in particolare di orientamento;

- alla realizzazione di progetti di cooperazione che permettano: la diffusione di informazioni; la sensibilizzazione del pubblico giovane ad argomenti connessi al campo d'interesse del programma; l'accesso dei giovani a qualsiasi informazione che permetta di raggiungere gli obiettivi del programma;

- alla messa in atto, nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale, di meccanismi che permettano il dialogo tra i giovani e con i giovani, poggiando in particolare sull'utilizzo dei mass media giovanili e delle nuove tecnologie.

3. Per quanto riguarda gli studi sulla gioventù in relazione agli obiettivi del programma, la Comunità sostiene studi che mettono in rilievo l'impatto delle misure adottate a favore dei giovani, e in particolare quelle che cercano di promuovere la cooperazione in questo settore. Gli studi possono assumere la forma di studi di casi.

Azione 5.3. Misure di sostegno

1. Agenzie nazionali

Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture create dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 della decisione.

2. Assistenza tecnica e supporto operativo

In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione globale del programma. Alle stesse condizioni, la Commissione può rivolgersi ad esperti.

La Commissione potrà inoltre procedere a qualsivoglia studio valutativo, come pure all'organizzazione di seminari, colloqui o altre riunioni di esperti suscettibili di agevolare l'attuazione del programma. La Commissione può del pari promuovere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.