51998PC0330

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale Leonardo da Vinci /* COM/98/0330 def. - SYN 98/0196 */

Gazzetta ufficiale n. C 309 del 09/10/1998 pag. 0009


Proposta di decisione del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale Leonardo da Vinci (98/C 309/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 330 def. - 98/0196(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 1° settembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato in cooperazione col Parlamento europeo,

(1) considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea specifica che l'azione di quest'ultima comporta tra l'altro un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità; che tale obiettivo è stato ampliato dal trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, il quale indica che l'obiettivo dell'Unione è anche di promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante delle conoscenze;

(2) considerando che la decisione 94/819/CE del Consiglio (1) ha istituito un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità e che è opportuno, basandosi sulle sue acquisizioni, garantirne la prosecuzione, tenendo conto dei risultati ottenuti;

(3) considerando che il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha adottato una strategia coordinata per l'occupazione nell'ambito della quale l'istruzione e la formazione sviluppate lungo tutto l'arco della vita devono svolgere un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione degli orientamenti (2) per le politiche dell'occupazione degli Stati membri al fine di rafforzare l'idoneità all'occupazione, l'adattabilità, lo spirito di impresa (3) e la promozione delle pari opportunità;

(4) considerando che la Commissione, nella comunicazione «Per un'Europa della conoscenza» (4), ha definito le linee-guida relative alla costruzione di uno spazio educativo europeo che permetta di concretizzare l'obiettivo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita; che, in tale occasione, sono stati definiti i sei tipi di misure da sviluppare a livello comunitario, misure che sono tutte dirette verso un obiettivo di cooperazione transnazionale e che apportano un valore aggiunto considerevole alle iniziative sviluppate dagli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in una prospettiva di semplificazione delle procedure;

(5) considerando che nel Libro bianco «Insegnare e apprendere - Verso la Società conoscitiva» (5) si afferma che l'emergere della società conoscitiva richiede che sia incoraggiata l'acquisizione di nuove conoscenze e che è pertanto opportuno sviluppare tutte le forme di stimolo all'apprendimento; che il Libro verde «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (6) ha messo in evidenza il beneficio che la mobilità arreca alle persone e alla competitività dell'Unione;

(6) considerando che occorre promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma, la lotta contro le varie forme di esclusione, compreso il razzismo e la xenofobia, e che dev'essere prestata un'attenzione particolare all'eliminazione di qualsiasi forma di diseguaglianza e alla promozione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini;

(7) considerando che le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio «Istruzione» e «Gioventù» hanno istituito programmi d'azione comunitaria nei settori rispettivamente dell'istruzione e della gioventù, che contribuiscono con il programma Leonardo da Vinci all'attuazione di una politica della conoscenza;

(8) considerando che per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria occorre assicurare a tutti i livelli una coerenza e una complementarità fra le azioni realizzate nell'ambito della presente decisione e gli strumenti comunitari, ed in particolare nei settori della cultura (7), del sistema audiovisivo, della realizzazione dei mercati interni, dell'ambiente, della protezione dei consumatori, della società dell'informazione, delle piccole e medie imprese e delle politiche sociali, dell'occupazione e della sanità pubblica;

(9) considerando che le proposte della Commissione per la riforma dei fondi strutturali (8), in particolare del Fondo sociale europeo, nonché delle iniziative comunitarie che ne derivano, si basano su obiettivi intesi a sostenere l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e dell'occupazione;

(10) considerando che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, intende garantire la coerenza tra le azioni del presente programma e gli interventi comunitari a carattere strutturale; che la Commissione, in collaborazione con le parti sociali, cerca di sviluppare il coordinamento tra il presente programma e le attività del dialogo sociale comunitario;

(11) considerando che occorre prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei PECO associati, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi pertinenti, in particolare gli accordi di associazione e i protocolli aggiuntivi a tali accordi, a Cipro secondo le stesse modalità applicate ai paesi EFTA/SEE, nonché alla Turchia e a Malta secondo procedure da convenire con questi paesi;

(12) considerando che la Commissione e gli Stati membri devono garantire, in collaborazione tra loro, un controllo e una valutazione continua del presente programma e che tale valutazione deve poter permettere riaggiustamenti, segnatamente delle priorità relative all'applicazione delle misure;

(13) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista in materia di sviluppo e consolidamento di una politica di cooperazione a favore della gioventù, ivi compresi il servizio volontario europeo e gli scambi di giovani in seno alla Comunità e con i paesi terzi, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri per via della complessità e diversità del settore della gioventù, e possono quindi, per via della dimensione transnazionale delle azioni e misure comunitarie, essere meglio attuati sul piano comunitario; che la presente decisione si limita al minimo richiesto per conseguire tali obiettivi e non va oltre quanto risulta necessario a tal fine,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce la seconda fase del programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità «Leonardo da Vinci» (in prosieguo: il «presente programma»).

2. Il presente programma è attuato per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004.

3. Il presente programma contribuisce alla politica della conoscenza a livello della Comunità mediante la realizzazione di uno spazio educativo europeo che favorisca lo sviluppo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita. Esso permette lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze atte a favorire il pieno esercizio dei diritti del cittadino.

4. Il presente programma rafforza e integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale, nonché della loro diversità culturale e linguistica.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'attuazione del presente programma si fonda su obiettivi, intesi a rafforzare e integrare le politiche e le azioni condotte dagli Stati membri, che si prefiggono in modo prioritario quanto segue:

a) migliorare e rafforzare l'inserimento sociale e professionale dei giovani, in particolare mediante la formazione alternata al lavoro e l'apprendistato;

b) ampliare e sviluppare l'accesso ad una formazione permanente di qualità e l'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, in particolare al fine di accompagnare le innovazioni tecnologiche e organizzative e lo sforzo d'investire nella formazione, nonché perseguendo un migliore equilibrio tra uomini e donne nel complesso delle professioni e dei settori economici;

c) sostenere i sistemi di formazione professionale al fine di consolidare i processi di reinserimento nell'occupazione e di pervenire ad un migliore inserimento nel mercato del lavoro di gruppi di popolazione in situazione di precarietà a causa di competenze insufficienti o superate.

2. Nell'attuazione degli obiettivi, la Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché le azioni del programma siano coerenti con le altre azioni e politiche della Comunità, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'eliminazione delle diseguaglianze, della promozione delle pari opportunità tra gli uomini e le donne e nel settore della politica sociale.

Articolo 3

Azioni comunitarie

Gli obiettivi del presente programma sono realizzati tramite azioni sostenute dalle misure comunitarie seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti all'allegato A, e che possono essere attuate in forma di attività che combinano diverse azioni:

a) sostegno alla mobilità delle persone che seguono una formazione professionale;

b) promozione di mobilità virtuali nel contesto della formazione professionale, in particolare favorendo l'accesso ai sistemi educativi multimediali;

c) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione a livello europeo che permettano uno scambio reciproco di esperienze e di buone prassi;

d) promozione delle competenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture;

e) sostegno a progetti pilota innovativi fondati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nella formazione professionale, per creare prodotti di formazione o strumenti di accreditamento delle competenze, ovvero per sperimentare in generale nuovi approcci;

f) miglioramento costante dei termini di riferimento comunitari con il sostegno alla diffusione delle buone prassi, all'osservazione e la diffusione delle innovazioni.

Articolo 4

Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le definizioni e le modalità di esecuzione precisate agli allegati, la partecipazione al presente programma è aperta all'insieme degli enti e istituzioni pubblici o privati che intervengono nelle azioni di formazione professionale definite nell'allegato A, e in particolare ai seguenti:

a) istituti, centri e organismi di formazione a tutti i livelli, comprese le università e gli istituti di istruzione superiore;

b) centri e istituti di ricerca;

c) imprese e associazioni di imprese, in particolare le piccole e medie imprese o enti del settore privato o pubblico, compresi quelli operanti nel settore della formazione;

d) organizzazioni professionali, comprese le Camere di commercio;

e) organizzazioni delle parti sociali a tutti i livelli;

f) enti e organismi territoriali;

g) organismi associativi.

Articolo 5

Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che sono oggetto del presente programma conformemente all'allegato A.

2. La Commissione adotta, in cooperazione con gli Stati membri, le misure descritte al punto 8 dell'allegato A, che permettono di valorizzare le acquisizioni delle azioni condotte nel quadro della prima fase del programma Leonardo da Vinci e delle iniziative comunitarie nel settore della formazione.

3. Gli Stati membri provvedono ad adottare delle misure idonee a garantire il coordinamento, l'organizzazione e il seguito sul piano nazionale del conseguimento degli obiettivi del presente programma, associando tutte le parti interessate alla formazione professionale conformemente alle prassi nazionali.

A tal fine, essi provvedono a costituire una struttura integrata di gestione per l'attuazione operativa delle azioni del programma e si adoperano affinché le azioni cofinanziate dal programma siano oggetto di un'informazione e una pubblicità adeguate.

4. Ciascuno Stato membro si adopera per adottare le misure necessarie a garantire il funzionamento regolare del programma e adottare le misure idonee per eliminare ogni ostacolo all'accesso al presente programma.

5. La Commissione garantisce, in cooperazione con gli Stati membri, la transizione tra le azioni condotte nel contesto del precedente programma nel settore della formazione (Leonardo da Vinci) e quelle da attuare nel contesto del presente programma.

Articolo 6

Azioni congiunte

Nell'attuazione dell'Europa della conoscenza, le misure del presente programma possono essere attuate in forma di azioni congiunte con altre azioni comunitarie inerenti alla politica della conoscenza, in particolare dei programmi comunitari nei settori dell'istruzione e della gioventù.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare in relazione a quanto segue:

a) le modalità di attuazione del programma, compreso, se del caso, il programma di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma,

b) i criteri di ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri nel contesto delle azioni da gestire in modo decentrato,

c) le modalità di valutazione del programma.

3. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente la realizzazione del presente programma.

In tal caso, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

Parti sociali

Salva la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione riguardante l'applicazione della presente decisione.

In occasione di tale consultazione, partecipano ai lavori come osservatori i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario, in numero pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

Essi hanno diritto di chiedere che la loro opinione sia iscritta al verbale delle riunioni del comitato.

Articolo 9

Coerenza e complementarità

1. La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza complessiva con altre politiche e azioni comunitarie. Un coordinamento è assicurato tra le attività del presente programma e le altre azioni comunitarie, in particolare quelle inerenti alla politica della conoscenza.

La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza fra l'attuazione del presente programma e gli altri interventi comunitari in materia di gioventù nei settori della cultura e audiovisivo, del completamento del mercato interno, della società dell'informazione, dell'ambiente, della protezione dei consumatori, delle piccole e medie imprese, delle politiche sociali, dell'occupazione e della sanità pubblica.

La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e azioni nel settore della formazione professionale condotti nell'ambito delle relazioni esterne della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché nell'attuazione della strategia coordinata per l'occupazione, le misure del presente programma siano condotte in modo coerente con i criteri definiti annualmente secondo gli orientamenti per l'occupazione e in coordinamento con le altre azioni che contribuiscono all'attuazione dei piani d'azione.

3. La Commissione e gli Stati membri assicurano la coerenza e la complementarità tra gli interventi attuati nel contesto del presente programma e gli interventi comunitari a titolo dei fondi strutturali.

4. Nell'attuazione del presente programma, la Commissione, in stretto collegamento con le parti sociali a livello comunitario, persegue lo sviluppo del dialogo sociale a livello comunitario, in particolare attuando misure di sostegno a tutti i livelli, anche settoriali, nonché mediante la diffusione dei suoi risultati.

5. La Commissione si assicura l'ausilio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nell'attuazione del presente programma, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (9). Secondo le stesse modalità e nei settori che vi si prestano, sotto l'egida della Commissione è istituito un coordinamento con la Fondazione europea per la formazione, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio (10).

6. La Commissione informa con regolarità il comitato consultivo per la formazione professionale dello sviluppo del presente programma.

Articolo 10

Partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale, di Cipro, della Turchia e di Malta

1. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale e orientale (PECO) conformemente agli accordi europei o ai protocolli aggiuntivi, stipulati o da stipulare, relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi comunitari. Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e finanziato da stanziamenti supplementari, secondo gli stessi criteri applicati agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) partecipanti allo Spazio economico europeo (SEE) secondo procedure da convenire con tali paesi. Il presente programma è parimenti aperto alla partecipazione della Turchia in base a procedure da convenire con tale paese.

2. Il presente programma è parimenti aperto alla partecipazione di Malta in base a procedure da convenire con tale paese.

Articolo 11

Cooperazione internazionale

La Commissione rafforza la cooperazione con i paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali.

Articolo 12

Controllo e valutazione

1. Il presente programma è oggetto di un controllo permanente, eseguito dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Il controllo si avvale delle relazioni di cui al paragrafo 3 di iniziative specifiche.

2. Il presente programma è soggetto a valutazione periodica realizzata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. La valutazione è destinata ad apprezzare l'efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2.

La valutazione tra l'altro la complementarità tra le azioni attuate nel contesto del presente programma e quelle che rientrano in altri programmi comunitari, in particolare quelle sostenute dal Fondo sociale europeo.

I risultati delle misure comunitarie sono soggetti a valutazioni esterne periodiche sulla base di criteri decisi secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 ed entro il 30 giugno 2005, relazioni sull'attuazione e l'impatto del presente programma nonché sui sistemi e di dispositivi riguardanti la formazione professionale esistenti negli Stati membri.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, e al Comitato economico e sociale le relazioni seguenti:

- entro il 30 giugno 2003, una relazione intermedia sull'attuazione del presente programma,

- entro il 31 dicembre 2005, la relazione finale sull'attuazione del presente programma.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.

(2) GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

(3) Comunicazione della Commissione al Consiglio «Incoraggiare lo spirito d'impresa in Europa: priorità per il futuro» [COM(1998) 222 def./2 del 21.4.1998].

(4) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: «Per un'Europa della conoscenza», COM(97) 563 def. del 12.11.1997.

(5) Libro bianco della Commissione sull'istruzione e la formazione: «Insegnare e apprendere. Verso la società dell'apprendimento», Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996.

(6) Libro verde della Commissione: «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità sopranazionale», COM(96) 462 versione def. del 2.10.1996.

(7) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione in favore della cooperazione culturale (2000), (GU C 211 del 7.7.1998, pag. 18).

(8) Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai Fondi strutturali (GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1).

(9) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(10) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

ALLEGATO A

AZIONI E MISURE COMUNITARIE

Sezione I - Principi generali

1. Gli obiettivi definiti all'articolo 2 della presente decisione sono attuati tramite partenariati transnazionali che presentano proposte di azioni sulla base delle misure comunitarie definite all'articolo 3.

2. Ogni proposta presentata da una partenariato transnazionale si iscrive nell'attuazione di uno degli obiettivi del programma, precisando la misura o le misure proposte a tal fine.

3. Un invito comunitario a presentare proposte definisce le priorità relative agli obiettivi, il calendario, le condizioni di presentazione, i criteri comuni di accettabilità, in particolare in termini di transnazionalità e di selezione.

L'invito a presentare proposte ha una validità di tre anni per la prima fase del programma. Un secondo invito a presentare proposte è stabilito a metà programma in base alla valutazione intermedia di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della presente decisione.

L'invito comunitario a presentare proposte è pubblicato dalla Commissione previa consultazione del comitato del programma.

4. Le proposte di azione indicano chiaramente gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i partner associati negli altri Stati membri, nonché la natura e il livello della partecipazione di tali partner, compresi il loro contributo finanziario e la ripartizione dei lavori.

5. Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento durante la validità dell'invito generale a presentare proposte. Secondo le procedure definite oltre, la selezione delle proposte da parte della Commissione ha luogo almeno una volta all'anno.

Sezione II - Azioni

1. MOBILITÀ FISICA

Sostegno a programmi transnazionali di mobilità fisica di persone in formazione e di formatori e responsabili di formazione

Un sostegno comunitario è accordato alle azioni seguenti:

a) alla preparazione e all'esecuzione di programmi transnazionali di collocamenti e scambi che riguardano i giovani in formazione professionale iniziale, che seguono studi o li hanno appena terminati, compresi gli studenti e i neolaureati, i giovani lavoratori o i giovani disponibili sul mercato del lavoro conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, in particolare i programmi che si iscrivono nel quadro dei «Percorsi europei di formazione in alternanza, compreso l'apprendistato» ai sensi della decisione 98/. . ./CE del Consiglio. I collocamenti di giovani possono essere di breve durata (da due settimane a tre mesi) e in questo caso riguardano principalmente la familiarizzazione con l'ambiente professionale e culturale di un altro Stato membro. I collocamenti di lunga durata (da tre a dodici mesi al massimo) riguardano in particolare i giovani che già possiedono una formazione professionale iniziale o un'esperienza professionale. I collocamenti di lunga durata possono essere compiuti in due o più periodi.

I programmi transnazionali di collocamento di giovani in formazione che coinvolgono quale organismi di accoglienza piccole e medie imprese e imprese artigiane beneficiano di un trattamento privilegiato alle condizioni descritte oltre;

b) all'organizzazione di programmi transnazionali di scambi tra imprese da un lato e organismi di formazione o università dall'altro, a favore di responsabili delle risorse umane di imprese, di responsabili della programmazione e amministratori di programmi di formazione (in particolare formatori e tutori), di consulenti e specialisti dell'orientamento professionale, nonché degli ambienti economici e sociali. Alle condizioni da determinare dopo aver ottenuto il parere del comitato del programma, visite di studio assegnate a responsabili della formazione professionale su temi definiti dalla Commissione possono essere garantite dal Cedefop per conto della Commissione.

La durata dei collocamenti e degli scambi, nonché delle visite di studio che riguardano il personale indicato, è di norma pari a una settimana e al massimo di sei settimane.

I programmi transnazionali di collocamenti e scambi possono avere un carattere pluriennale per una durata massima di tre anni.

Azioni di dimostrazione

Nel contesto della misura «Mobilità fisica» sono sostenute azioni di dimostrazione a carattere sperimentale, relative all'organizzazione e all'attuazione di programmi transnazionali di collocamento a carattere pluriennale organizzati tra regioni e/o entro settori nel contesto di reti europee di formazione in alternanza, compreso l'apprendistato.

Contributo finanziario

Il contributo finanziario della Comunità ai programmi transnazionali di collocamenti e scambi definiti nell'ambito della misura di cui sopra non eccede i 5 000 ECU per beneficiario per un collocamento o uno scambio, dove l'importo massimo del contributo corrisponde alla durata massima indicata sopra.

Per questa misura, la Commissione attribuisce a ciascuno Stato membro una sovvenzione globale annuale il cui importo è definito secondo la procedura descritta all'allegato C.

Nell'ambito di tale dotazione, una quota del (10 %) è riservata, secondo le procedure convenute con la struttura di gestione interessata, ad aiutare i potenziali promotori di programmi a preparare la loro eventuale proposta. L'importo accordato a tale scopo non può eccedere i 500 ECU per promotore.

Secondo la stessa procedura, e nell'ambito dello stesso pacchetto, una dotazione è accordata ai programmi transnazionali che si svolgono in piccole e medie imprese e in imprese artigianali e hanno una durata minima di tre settimane. L'importo di tale dotazione, destinata a facilitare il seguito didattico, culturale e linguistico dei giovani in collocamento nell'ambito dell'impresa di accoglienza dell'altro Stato membro, non può eccedere i 250 ECU per collocamento, con un limite di 25 000 ECU per impresa. Tale importo si aggiunge all'importo riservato all'organismo dello Stato membro di partenza per garantire la gestione e il seguito dei programmi transnazionali di collocamento.

2. MOBILITÀ VIRTUALE

Sostegno ad azioni di promozione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NTIC) volte a sviluppare la mobilità virtuale.

Un sostegno comunitario è accordato ad azioni transnazionali volte a sviluppare l'impiego delle NTIC nelle azioni e nei prodotti di formazione intesi in particolare a favorire l'accesso delle persone in formazione a nuovi strumenti, servizi e prodotti di formazione facenti ricorso alle NTIC, a sostenere lo sviluppo di reti europee per la formazione a distanza mediante NTIC (prodotti multimediali, siti WEB, trasmissione in rete, ecc.) e sperimentare nuovi approcci di formazione legati alle nuove situazioni lavorative (ad esempio il telelavoro).

La durata massima di questi progetti è di due anni.

Azioni di dimostrazione

Nel contesto della misura «Mobilità virtuali» sono sostenute azioni comunitarie di dimostrazione relative ad «azioni faro» a carattere sperimentale, intese alla promozione delle nuove tecnologie dell'informazione, specificamente orientate da un lato verso lo sviluppo di dispositivi europei di orientamento/consulenza/formazione nel settore dei servizi alle imprese, segnatamente nella prospettiva della costruzione di uno spazio europeo virtuale di formazione e di ricerca di lavoro.

Contributo finanziario

Il contributo finanziario della Comunità ai progetti transnazionali di mobilità virtuale può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili con un limite di 300 000 ECU per progetto e all'anno.

In nessun caso le risorse proprie dei partner del progetto possono provenire da altri finanziamenti comunitari.

3. PROGETTI PILOTA INNOVATIVI

Sostegno a progetti pilota transnazionali di formazione relativi allo sviluppo delle attitudini all'innovazione, al trasferimento e allo spirito imprenditoriale, nonché allo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento in materia di formazione

Un sostegno comunitario è accordato alla concezione, alla messa a punto, alla sperimentazione e alla valutazione di progetti pilota transnazionali europei relativi allo sviluppo e/o alla diffusione dell'innovazione in materia di formazione, nonché allo sviluppo delle attitudini all'innovazione e al trasferimento. Questi progetti possono riguardare la diffusione e il trasferimento in altri Stati membri dei risultati di approcci innovativi in materia di formazione, elaborati e convalidati in uno Stato membro. Essi possono inoltre riguardare lo sviluppo della qualità della formazione o dell'orientamento professionale nel contesto di una formazione lungo tutto l'arco della vita, nonché la promozione di nuovi metodi di formazione nel contesto delle nuove forme di organizzazione del lavoro e lo sviluppo di nuove forme di lavoro, ad esempio il telelavoro.

I progetti che rientrano nella misura in oggetto hanno una durata massima di due anni.

Azioni di dimostrazione

Nel contesto della misura «Progetti pilota innovativi» sono sostenute azioni di dimostrazione a carattere sperimentale, relative ai seguenti punti:

- l'attuazione a livello europeo di nuove forme di accreditamento delle competenze, che integrino la valorizzazione delle acquisizioni professionali;

- lo sviluppo della lotta contro l'esclusione mediante dispositivi di formazione di «seconda opportunità» per i vari gruppi di popolazione interessati, in particolare nelle zone svantaggiate di grandi concentrazioni urbane, in una prospettiva di reinserimento dei disoccupati giovani e adulti, soprattutto i disoccupati di lunga durata e privi di qualifica.

Contributo finanziario

Il contributo finanziario della Comunità ai progetti pilota transnazionali può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, con un limite di 200 000 ECU all'anno per progetto.

In nessun caso le risorse proprie dei partner del progetto possono provenire da altri finanziamenti comunitari.

4. RETI COMUNITARIE

Sostegno a reti comunitarie di competenza comunitaria e di diffusione

Un sostegno comunitario è accordato alla costituzione e al funzionamento di reti comunitarie di cooperazione in materia di formazione, che raggruppino negli Stati membri interessati, a livello regionale o settoriale, attori pubblici e privati - compresi i ricercatori - nel settore della formazione professionale e intese: i) a raccogliere, sintetizzare e sviluppare l'esperienza europea e gli approcci innovativi su un tema prioritario di interesse comune; ii) a migliorare l'analisi e la previsione dei fabbisogni di competenze; iii) a diffondere i risultati nell'intera Unione presso gli ambienti interessati.

I progetti che rientrano nella misura in oggetto hanno una durata massima di tre anni.

Azioni di dimostrazione

Nel contesto della misura «Reti europee» sono sostenute azioni di dimostrazione a carattere sperimentale, relative allo sviluppo e alla messa in rete di consorzi misti di attori della formazione, organizzati su una base regionale o settoriale, che coinvolgano in particolare gli enti territoriali, gli organismi consolari, le organizzazioni professionali e i centri di ricerca e formazione - comprese le università - e svolgano il ruolo di centro di servizi, consulenza e informazione per l'accesso ai metodi e prodotti di formazione convalidati.

Contributo finanziario

Il contributo finanziario della Comunità alla costituzione di reti europee può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, con un minimo di 150 000 ECU all'anno per rete e un massimo di 500 000 ECU all'anno; tale limite massimo può essere richiesto soltanto nel caso di proposte di reti transnazionali che si pongono l'obiettivo di sviluppare un insieme integrato di fasi sperimentali che conducono a prodotti di formazione convalidati e trasferibili. Il contributo finanziario ai «Consorzi misti di attori di formazione» è limitato a 50 000 ECU all'anno per attività operativa, che possono rappresentare al massimo il 50 % dei costi ammissibili di funzionamento.

In alcun caso le risorse proprie dei partner del progetto possono provenire da altri finanziamenti comunitari.

5. COMPETENZE LINGUISTICHE

Sostegno ad azioni di promozione delle competenze linguistiche e culturali nella formazione

Un sostegno comunitario è accordato allo sviluppo di progetti pilota transnazionali intesi allo sviluppo delle competenze linguistiche legate alla promozione dell'inserimento sociale e professionale dei giovani o ad una maggiore occupabilità dei lavoratori. Le competenze linguistiche devono essere considerate come competenze chiave nel contesto della società della conoscenza.

Questi progetti riguardano la concezione, la sperimentazione e la convalida, la valutazione e la diffusione di materiali didattici - compresi gli audit linguistici - adeguati alle esigenze specifiche di ciascun settore professionale ed economico, nonché i metodi didattici innovativi di autoapprendimento delle lingue e la diffusione dei loro risultati.

Proposte di sostegno linguistico e culturale possono essere presentate anche nel contesto delle altre azioni e misure, in particolare per migliorare le competenze linguistiche e culturali dei formatori e dei tutori responsabili dell'accoglienza didattica dei giovani nel contesto dei programmi transnazionali di mobilità fisica.

Un sostegno comunitario è accordato inoltre ai programmi transnazionali di scambi tra imprese da un lato ed istituzioni specializzate nel campo della formazione linguistica od organismi di formazione dall'altro. Gli scambi riguardano i formatori e tutori nel settore delle competenze linguistiche.

La durata massima dei progetti che rientrano nella misura in oggetto è di due anni.

Contributo finanziario

Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, con un limite di 150 000 ECU per progetto all'anno.

In nessun caso le risorse proprie dei partner del progetto possono provenire da altri finanziamenti comunitari.

6. TERMINI DI RIFERIMENTO COMUNITARI

Sostegno ad azioni relative alla costituzione, all'aggiornamento e alla diffusione di termini di riferimenti comunitari che permettano il raffronto dei sistemi di formazione.

Un sostegno comunitario è accordato ad azioni condotte su base transnazionale che contribuiscono, tramite indagini, analisi o studi, ad ottenere dati comparabili relativi ai sistemi e dispositivi di formazione professionale degli Stati membri o suscettibili di fornire informazioni quantitative e/o qualitative per sostenere le politiche e far evolvere le prassi di formazione nel contesto di una formazione lungo tutto l'arco della vita. L'Eurostat e il Cedefop saranno strettamente associati alla realizzazione degli strumenti statistici nel rispetto delle procedure in vigore, segnatamente quelle definite dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio sulle statistiche comunitarie, nonché tenendo conto della decisione del Consiglio sul programma statistico 1998-2002. Nella stessa prospettiva, la Comunità appoggia l'attuazione di dispositivi di osservazione di prassi innovative nel settore della formazione lungo tutto l'arco della vita, in particolare nel campo dell'accesso alla formazione continua, in stretto collegamento con le parti sociali a vari livelli.

La durata massima dei progetti che rientrano nella misura in oggetto è di tre anni.

La Commissione garantisce la più ampia diffusione possibile di questi termini di riferimento con vari mezzi, al fine in particolare di porli a disposizione delle istanze decisionali pubbliche e private in materia di formazione professionale.

Azione di dimostrazione

Nel contesto della misura «Termini di riferimento comunitari» e dando seguito alla sua relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio del giugno del 1993 relativa all'accesso alla formazione continua, la Commissione propone, in stretto collegamento con le parti sociali e in cooperazione con il Cedefop, di sostenere l'attuazione di un dispositivo di osservazione delle buone prassi in relazione all'accesso alla formazione, allo sviluppo e alla trasparenza delle qualifiche e delle competenze, in particolare a livello dei comparti e delle imprese.

Contributo finanziario

Il contributo finanziario della Comunità varia dal 50 al 100 % delle spese ammissibili con un limite di 500 000 ECU all'anno per progetto.

In nessun caso le risorse proprie dei partner del progetto possono provenire da altri finanziamenti comunitari.

7. AZIONI CONGIUNTE

1. Per le azioni congiunte di cui all'articolo 6 della presente decisione, un sostegno comunitario può essere accordato ad azioni congiunte ad altre azioni concernenti la politica della conoscenza, in particolare azioni dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della gioventù intese ad ampliare l'accesso alla conoscenza.

2. Il coordinamento tra programmi può essere realizzato mediante inviti comuni a presentare proposte. La Commissione intende sviluppare, in particolare, un dispositivo di informazione e di osservazione comune delle buone prassi nel settore della conoscenza, nonché delle azioni comuni sui multimedia in materia d'istruzione e formazione.

3. Sono adottate misure idonee, tra cui in particolare la creazione di «poli europei delle conoscenze», per garantire, a livello regionale e locale, i contatti e l'interazione tra gli attori che partecipano al presente programma, nonché ai programmi relativi all'istruzione e alla gioventù, contribuendo in tal modo all'attuazione di una politica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita nelle regioni e località interessate.

8. MISURE D'ACCOMPAGNAMENTO

Per il conseguimento degli obiettivi precisati all'articolo 2 della decisione, un sostegno comunitario è accordato:

- alle attività di coordinamento e di seguito degli Stati membri di cui all'articolo 5 della decisione;

- alle attività di informazione, controllo, animazione, valutazione e diffusione attuate dagli Stati membri e dalla Commissione al fine di agevolare l'accesso al programma e rafforzare il trasferimento dei metodi, prodotti e strumenti elaborati, nonché i risultati ottenuti dalle misure comunitarie, anche mediante l'istituzione di connessioni telematiche e di banche di dati;

- nell'esecuzione del programma, la Commissione può far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere compreso all'interno della dotazione di bilancio globale del programma. Essa può, alle stesse condizioni, far ricorso a degli esperti. Inoltre, la Commissione potrà organizzare dei seminari, convegni o altri incontri di esperti, in grado di facilitare l'esecuzione del programma. La Commissione può, allo stesso tempo, procedere alla realizzazione di attività d'informazione, di pubblicazione e di disseminazione.

Sezione III - Procedure di «selezione»

III A - Procedura di «selezione decentrata»

1. La procedura di selezione decentrata si applica all'insieme delle azioni e misure comunitarie e comprende le fasi di seguito esposte.

2. Nel quadro delle norme definite nell'invito generale a presentare proposte, le proposte sono presentate dai coordinatori dei progetti transnazionali presso la struttura di gestione designata dallo Stato membro.

3. La struttura di gestione valuta le proposte in base ad un capitolato d'oneri stabilito a livello comunitario nell'ambito della dotazione indicativa quale definita oltre nell'allegato C.

4. Ogni anno, in base a tale valutazione gli Stati membri, entro il 1° settembre, presentano alla Commissione (nonché agli altri Stati membri per informazione) la loro proposta globale sotto forma di una relazione che presenta i risultati per ciascun obiettivo e misura riportati nell'invito generale a presentare proposte, la procedura di valutazione e l'assistenza tecnica fornita ai promotori, nonché l'elenco descrittivo e giustificato delle proposte suscettibili di essere prese in considerazione da ordine di priorità.

5. La Commissione procede all'esame di ciascun rapporto e avvia a tal fine la necessaria concertazione con lo Stato membro interessato.

6. Al termine dell'esame, la Commissione presenta al comitato una proposta di ripartizione delle risorse di bilancio dell'anno alle dotazioni decentrate, per misura e per Stato membro, e ne riceve il parere, secondo la procedura definita all'articolo 7 della decisione.

7. Ricevuto il parere del comitato, la Commissione determina l'importo finale della dotazione attribuita a ogni Stato membro e l'elenco delle proposte accettate, per misura.

8. Il processo relativo alle fasi 5, 6 e 7 non dura più di due mesi.

III B - Procedura di «selezione centralizzata»

La procedura di selezione centralizzata si applica alle azioni comunitarie di dimostrazione relative a ciascuna misura. Essa riguarda in particolare le proposte presentate da organizzazioni europee, da reti costituite per utilizzare, diffondere e moltiplicare i risultati di progetti transnazionali su una tematica comunitaria, e azioni, progetti o reti di dimostrazione a carattere sperimentale definite sopra nella sezione II.

i) Nel contesto dell'invito generale a presentare proposte, che definisce le priorità, i coordinatori di progetti trasmettono una proposta preliminare alla Commissione e, per informazione, alla struttura di gestione dello Stato membro pertinente.

ii) La Commissione, di concerto con il comitato del programma, esamina tutte le proposte preliminari e procede ad una selezione. I coordinatori di progetti sono informati del risultato di tale preselezione.

iii) Il coordinatore di ogni progetto prescelto al termine di questa prima fase trasmette la proposta finale, entro tre mesi, alla Commissione e, per informazione, alla struttura di gestione dello Stato membro pertinente.

iv) La Commissione, con l'aiuto di un gruppo di esperti indipendenti nominati dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e degli ambienti interessati, in particolare le parti sociali, procede alla perizia transnazionale delle proposte ricevute e redige una proposta di selezione delle azioni raccolta in un Programma europeo per la conoscenza.

v) La Commissione ottiene il parere del comitato su tale proposta di selezione e definisce, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della decisione, il Programma europeo per la conoscenza.

vi) La Commissione stabilisce l'elenco definitivo delle proposte prescelte e informa il comitato. Essa definisce le condizioni di controllo dei progetti pilota.

ALLEGATO B

Ripartizione di bilancio globale

1. All'inizio dell'esercizio, comunque entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno, la Commissione presenta al comitato una ripartizione ex-ante delle risorse di bilancio per tipo di misure e per procedure, tenendo conto a tal fine degli obiettivi fissati all'articolo 2 della presente direttiva, e ne riceve il parere. Su tale base, la Commissione definisce una dotazione indicativa per ogni Stato membro per l'applicazione delle misure relative alla procedura di selezione decentrata.

2. Per il primo anno dell'attuazione del programma, e per i soli programmi transnazionali di collocamenti e scambi di cui alla misura B1 e definiti di seguito avviati prima del 1° ottobre 2000, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano operativo entro e non oltre il 31 marzo 2000. Su tale base, la Commissione attribuisce a ogni Stato membro una dotazione e gli Stati membri procedono al lancio dei programmi transnazionali. Gli importi della dotazione non utilizzati al 1° settembre 2000 saranno integrati nell'importo finale della dotazione globale come risulta dalla procedura descritta nella sezione II di seguito.

Procedura di determinazione delle dotazioni per i programmi transnazionali di collocamenti e scambi

I programmi transnazionali di collocamenti e scambi per i giovani in formazione iniziale sono presentati alla Commissione per esame e quindi per accordo entro il 31 marzo di ogni anno. Ogni programma indica chiaramente, per gruppi di beneficiari:

- i segmenti di pubblico cui il programma si rivolge;

- il contenuto e gli obiettivi in termini di competenze e/o di qualifiche;

- la durata della formazione e/o dell'esperienza di lavoro a fini didattici presso un istituto di formazione e/o impresa;

- i partner associati nell'altro Stato membro o negli altri Stati membri qualora i periodi di formazione si svolgessero consecutivamente in diversi Stati membri;

- le modalità di convalida o di riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche acquisite nel sistema di formazione dello Stato membro di partenza dove i beneficiari seguono la loro formazione.

Per ogni categoria di pubblico interessato da questi programmi, la Commissione attribuisce una sovvenzione globale stabilita in base a modalità di calcolo definite nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della decisione, tenendo conto dei seguenti fattori:

- la popolazione;

- il prodotto interno lordo pro capite di ogni Stato membro in standard di potere d'acquisto;

- la distanza geografica e i costi di trasporto;

- per quanto possibile, il peso del pubblico riguardato rispetto alla popolazione totale;

- il livello di disoccupazione totale e di disoccupazione di lunga durata.

In nessun caso l'applicazione di questi criteri può condurre all'esclusione di uno Stato membro dal finanziamento dei programmi transnazionali di collocamenti e scambi sopra considerati.

La sovvenzione globale è attribuita a ciascuno Stato membro in base al succitato piano operativo, che chiarisce:

- le modalità di gestione dell'aiuto finanziario;

- le misure da adottare per assistere gli organizzatori di collocamenti e di scambi nell'individuare i partner potenziali;

- le misure appropriate per garantire l'adeguata preparazione (in particolare di ordine didattico e linguistico), l'organizzazione e il seguito dei collocamenti e degli scambi.

ALLEGATO C

Definizioni

Ai fini della presente decisione e tenuto conto delle differenze esistenti tra i sistemi e i dispositivi degli Stati membri, valgono le seguenti definizioni:

a) «formazione professionale iniziale», qualsiasi forma di formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che consenta l'accesso dei giovani a una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale essa è conseguita;

b) «formazione alternata al lavoro»: formazione professionale a tutti i livelli, compresa l'istruzione superiore, comprovata da un diploma o da una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e che comporti periodi strutturati di formazione alternata fra l'istituto di formazione e l'impresa in quanto luoghi di formazione distinti e complementari;

c) «formazione professionale permanente»: qualsiasi formazione professionale intrapresa da un lavoratore nella Comunità nell'arco della sua vita lavorativa;

d) «formazione permanente»: le opportunità di formazione offerte ad un individuo lungo tutto l'arco della sua vita per permettergli un aggiornamento permanente delle sue conoscenze e delle sue competenze in relazione alla sua vita professionale;

e) «orientamento professionale»: l'attività di consulenza e d'informazione per quanto riguarda la scelta e la mobilità professionali, consulenza da fornire sia nell'ambito dei cicli di istruzione e di formazione professionale che attraverso iniziative d'informazione individuali;

f) «impresa»: impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo stato giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;

g) «lavoratore»: persona occupata o meno avente un legame con il mercato del lavoro, compresi i lavoratori autonomi;

h) i) «parti sociali a livello nazionale»: le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori secondo le normative o prassi nazionali;

ii) «parti sociali a livello comunitario»: le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale a livello comunitario;

i) «organismo di formazione»: qualsiasi istituto pubblico, a partecipazione pubblica o privato che, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, preveda o attui azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, a prescindere dalle rispettive denominazioni negli Stati membri;

j) «università»: qualsiasi istituto di insegnamento superiore che, secondo le normative o prassi nazionali, rilasci qualifiche o diplomi di livello superiore, a prescindere dalle rispettive denominazioni negli Stati membri;

k) «partecipanti territoriali»: qualsiasi soggetto della vita territoriale - ente territoriale, organismo associativo, camere di commercio e associazioni, gruppi di imprese, organismo consolare, mezzi di comunicazione, ecc. - impegnato in un processo di cooperazione a livello locale o regionale che integra azioni di formazione;

l) «apprendimento e formazione aperti e a distanza»: qualsiasi forma di formazione professionale flessibile che comporti:

- il ricorso a tecnologie e a servizi di informazione e di comunicazione, a carattere tradizionale o avanzato, e

- il supporto di consulenze e di assistenza individualizzata;

m) «percorso europeo di formazione»: qualsiasi periodo di formazione professionale iniziale o permanente effettuato in uno Stato membro diverso da quello dove la persona segue una formazione;

n) «termini di riferimento comunitari»: il complesso dei lavori di analisi, studio, indagine e rilevazione delle buone prassi che permettono - su un tema o un settore dato - di situare, a livello comunitario, la posizione relativa dei vari Stati membri e i progressi compiuti.