Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità europee /* COM/98/0324 def. */
Gazzetta ufficiale n. C 192 del 19/06/1998 pag. 0009
Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità europee (98/C 192/07) COM(1998) 324 def. - 98/0190(CNS) (Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee il 20 maggio 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto il protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase e l'articolo 235, visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (1), visto il regolamento (CE) n. . . ./98 (2) relativo all'introduzione dell'euro vista la proposta della Commissione, considerando che, con riguardo al regolamento (CE) n. . . ./98 del Consiglio (3) recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (4) modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. . . ./98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento n. 260/68 del Consiglio i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione. Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97. Articolo 2 Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «L'imposta è riscossa mediante ritenuta alla fonte. Il suo importo è arrotondato al centesimo di euro inferiore.» Articolo 3 Il 1° gennaio 1999 la Commissione procederà, a titolo del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi in franchi belgi che appare nel regolamento n. 260/68 del Consiglio; il valori così definiti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del mese di gennaio 1999. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il . . . ed è applicabile a partire dal 1°.1.1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1. (2) Risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1). (3) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. (4) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.