51998PC0255

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa /* COM/98/0255 def. - CNS 98/0143 */

Gazzetta ufficiale n. C 171 del 05/06/1998 pag. 0010


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa (98/C 171/05) COM(1998) 255 def. - 98/0143(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 5 maggio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 3, in collegamento con l'articolo 228, secondo paragrafo, prima fase, e terzo paragrafo, primo capoverso, del trattato CE,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa, dev'essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona autorizzata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

PROGETTO DI ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CONSIGLIO D'EUROPA PER L'ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1035/97 DEL CONSIGLIO, DEL 2 GIUGNO 1997, CHE ISTITUISCE UN OSSERVATORIO EUROPEO DEI FENOMENI DI RAZZISMO E XENOFOBIA, DI UNA COOPERAZIONE STRETTA TRA L'OSSERVATORIO E IL CONSIGLIO D'EUROPA

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CONSIGLIO D'EUROPA,

considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 2 giugno 1997, il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (l'Osservatorio);

considerando che l'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel trasmettere alla Comunità ed agli Stati membri informazioni obiettive, attendibili e comparabili sui fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo a livello europeo;

considerando che il Consiglio d'Europa dispone già di un'esperienza considerevole in tale settore;

considerando che l'Osservatorio deve tener conto, nell'esercizio delle sue attività, di quelle già condotte dal Consiglio d'Europa, procurando di apportarvi un valore aggiunto; che occorre di conseguenza istituire legami stretti con il Consiglio d'Europa, segnatamente con la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI);

considerando che l'Osservatorio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/97, deve coordinare le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma di lavoro;

considerando che spetta al Consiglio d'Europa designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. Scambio d'informazioni e di dati

1. Sono stabiliti contatti su base regolare tra il direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (in appresso «l'Osservatorio»), il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, in particolare il Segretariato della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (in appresso «l'ECRI»), a livello adeguato.

2. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono la messa a disposizione reciproca delle informazioni e dei dati raccolti nel quadro delle loro attività. Tale messa a disposizione non comprende i dati e lavori di natura confidenziale condotti rispettivamente dalle due istanze.

3. Le informazioni e i dati messi a disposizione reciprocamente dall'Osservatorio e dall'ECRI possono essere utilizzati da ciascuna delle due istanze nell'attuazione dei loro lavori.

4. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono su base reciproca, attraverso le loro reti, la massima diffusione dei risultati dei rispettivi lavori.

5. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono lo scambio regolare di informazioni riguardanti le attività proposte, in corso o effettuate.

II. Cooperazione

6. Tra l'Osservatorio e l'ECRI hanno luogo consultazioni regolari, al fine di garantire un coordinamento delle attività delle due istanze, con particolare riguardo all'elaborazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Tali consultazioni mirano a garantire la complementarità dei rispettivi programmi dei due organismi ed evitare, per quanto possibile, inutili duplicazioni.

7. Inoltre, in base a tali consultazioni può essere deciso che l'Osservatorio e l'ECRI conducono attività congiunte e/o complementari su argomenti d'interesse comune. Tale cooperazione è volta ad ottimizzare tutte le risorse disponibili, con particolare riguardo ai progetti di ricerca scientifica.

III. Designazione da parte del Consiglio d'Europa di una personalità in seno al consiglio d'amministrazione dell'Osservatorio

8. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa designa, fra i membri dell'ECRI, una personalità indipendente quale membro del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, nonché un suo supplente.

La questione è trattata nel contesto dei contatti regolari tra la Commissione europea e il Segretario generale del Consiglio d'Europa.