51998PC0242

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo bilaterale tra la Comunità e la Repubblica di Cipro in merito alla partecipazione della Repubblica di Cipro ad un programma comunitario nell'ambito della politica audiovisiva della Comunità /* COM/98/0242 def. - CNS 98/0138 */

Gazzetta ufficiale n. C 162 del 28/05/1998 pag. 0005


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo bilaterale tra la Comunità e la Repubblica di Cipro in merito alla partecipazione della Repubblica di Cipro ad un programma comunitario nell'ambito della politica audiovisiva della Comunità (98/C 162/06) COM(1998) 242 def. - 98/0138(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 aprile 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 4, e l'articolo 130, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la risoluzione del Consiglio di Associazione UE/Cipro del 12 giugno 1995 ha stabilito alcuni elementi della strategia di preadesione che contemplano la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari;

considerando che, in forza delle decisioni del Consiglio 95/563/CE (1) e 95/564/CE (2), la Comunità ha istituito un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee e un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (nel seguito denominati congiuntamente «Media II»);

considerando che le suddette decisioni prevedono, rispettivamente agli articoli 6 e 5, che il programma Media II è aperto alla partecipazione della Repubblica di Cipro;

considerando che il successo della cooperazione in questo settore presuppone un impegno generale delle parti contraenti a fare sforzi complementari per promuovere la dimensione europea del settore audiovisivo;

considerando che la Repubblica di Cipro ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisionetransfrontaliera, il che costituisce un elemento importante per il progressivo allineamento della sua legislazione alla normativa comunitaria;

considerando che la Commissione ha negoziato, in nome della Comunità europea un accordo inteso a consentire alla Repubblica di Cipro di partecipare a tale programma;

considerando che è opportuno approvare il presente accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro relativo alla partecipazione della Repubblica di Cipro al programma Media II.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione rappresenta la Comunità in seno al comitato misto di cui all'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, alle notificazioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

(2) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

ACCORDO fra la Comunità europea e la repubblica di Cipro che istituisce una cooperazione nel settore audiovisivo, ivi compresa la partecipazione di Cipro al programa Media II

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO

dall'altro,

considerando che le decisioni del Consiglio 95/563/CE (1) e 95/564/CE (2) hanno istituito un programma per lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee e un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (nel seguito denominati congiuntamente «programma Media II»);

considerando che le suddette decisioni prevedono, rispettivamente nell'articolo 6 e nell'articolo 5, che tale programma è aperto alla partecipazione della Repubblica di Cipro;

considerando che la partecipazione della Repubblica di Cipro a Media II costituisce un elemento significativo nella strategia di preadesione della Repubblica di Cipro;

considerando, in particolare, che la cooperazione fra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, finalizzata a perseguire gli obiettivi fissati in Media II nel contesto di attività di cooperazione transnazionale in cui cooperino la Comunità e la Repubblica di Cipro, è tale da arricchire l'effetto delle singole iniziative avviate a norma del programma suddetto e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e nella Repubblica di Cipro;

considerando che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell'industria dei programmi audiovisivi europei, in quanto parte di una più ampia cooperazione fra la Comunità e la Repubblica di Cipro;

considerando che le parti contraenti si ripromettono reciproci vantaggi dalla partecipazione della Repubblica di Cipro a Media II;

considerando che il successo della cooperazione nel settore audiovisivo postula un impegno generale delle parti contraenti a fare sforzi complementari per promuovere la dimensione europea in tale settore,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Ambito della cooperazione

La cooperazione fra la Comunità e la Repubblica di Cipro è istituita in tutti i settori di azione di Media II in ottemperanza con gli obiettivi, i criteri, le procedure e i termini definiti - salvo diversa disposizione - dalla decisione 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee, e dalla decisione 95/564/CE, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea degli audiovisivi.

Salvo diversa disposizione del presente accordo, le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese e le associazioni della Repubblica di Cipro partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle persone fisiche, alle persone giuridiche, alle imprese e alle associazioni degli Stati membri della Comunità.

Articolo 2

Criteri di ammissibilità

L'ammissibilità delle persone fisiche e giuriche, delle imprese e delle associazioni della Repubblica di Cipro è disciplinata dalle disposizioni della decisione 95/563/CE e della decisione 95/564/CE.

Articolo 3

Procedure

Le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese e le associazioni della Repubblica di Cipro che hanno i requisiti per beneficiare del programma Media II partecipano ad esso secondo le modalità e le condizioni della decisione 95/563/CE e della decisione 95/564/CE. Per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande emananti dalle persone fisiche e giuridiche, dalle imprese e dalle associazioni ammissibili della Repubblica di Cipro si applicano termini e modalità identici a quelli applicati alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese e alle associazioni ammissibili della Comunità.

Articolo 4

Struttura nazionale

La Repubblica di Cipro si dota delle opportune strutture e procedure interne e prende tutte le altre misure necessarie per coordinare ed organizzare l'attuazione del programma Media II a livello nazionale, nell'osservanza delle disposizioni della decisione 95/563/CE e della decisione 95/564/CE. In particolare, la Repubblica di Cipro si impegna a istituire uno sportello Media (Media Desk) in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

A copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione a Media II, la Repubblica di Cipro versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le disposizioni indicate nell'allegato, il quale forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto.

2. Il comitato misto è formato da rappresentanti della Comunità e da rappresentanti della Repubblica di Cipro.

3. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione dell'accordo.

4. A richiesta di una di esse, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano all'interno del comitato misto sulle attività contemplate dal presente accordo e sui relativi aspetti finanziari.

Articolo 7

Riunioni di coordinamento

I rappresentanti della Comunità nel comitato misto prendono ogni opportuna iniziativa per garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni assunte dalla Comunità ai fini dell'attuazione del programma Media II. Allo scopo di facilitare questo coordinamento e ferme restando le procedure di cui all'articolo 4 della decisione 95/564/CE (Media II - formazione) e all'articolo 5 della decisione 95/563/CE (Media II - sviluppo e distribuzione), la Repubblica di Cipro è invitata alle riunioni di coordinamento su qualsiasi questione connessa all'attuazione del presente accordo prima che si svolgano le riunioni periodiche del comitato del programma. La Commissione tiene informata la Repubblica di Cipro dei risultati di queste riunioni periodiche.

Articolo 8

Libera circolazione

Le parti contraenti s'impegnano a fare tutto il possibile per agevolare la libera circolazione e la residenza di tutte le persone ammesse a beneficiare del programma che viaggiano tra la Repubblica di Cipro e la Comunità per partecipare alle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 9

Monitoraggio, valutazione e relazione

Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti in relazione al monitoraggio ed alla valutazione dei programmi ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7 della decisione 95/563/CE (Media II - sviluppo e distribuzione) e dell'articolo 6 della decisione 95/564/CE (Media II - formazione) la partecipazione della Repubblica di Cipro al programma è oggetto di monitoraggio continuo e congiunto da parte della Commissione e della Repubblica di Cipro. Per assistere la Commissione nella redazione delle relazioni sull'attuazione del programma, la Repubblica di Cipro le trasmette un proprio contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali che ha adottato al riguardo. Essa partecipa ad altre attività specifiche indicate a tale fine dalla Commissione.

Articolo 10

Allineamento legislativo

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Cipro si scambiano informazioni e controllano il progredire dell'allineamento della legislazione cipriota con quella comunitaria nel settore audiovisivo, con particolare riferimento alla direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE. La Repubblica di Cipro è invitata, se del caso, a partecipare ai lavori del comitato di contatto istituito dalla direttiva 97/36/CE.

Articolo 11

Uso delle lingue

La lingua da utilizzare per la presentazione delle domande, i contratti, le relazioni da presentare ed altri atti amministrativi richiesti dal programma Media II è una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 12

Sfera di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica sia ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste in tale trattato, sia al territorio della Repubblica di Cipro.

Articolo 13

Durata

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma Media II (fino al 31 dicembre 2000).

2. Nell'eventualità che il programma Media II venga modificato, il presente accordo può essere rinegoziato o può essere risolto. Il programma modificato è notificato alla Repubblica di Cipro entro un mese dalla data della sua adozione da parte della Comunità. Entro i due mesi successivi ciascuna delle parti contraenti può chiedere di rinegoziare o di porre fine all'accordo. Se si addiviene alla risoluzione dell'accordo, le disposizioni pratiche da emanare per liquidare gli impegni in essere verranno negoziate dalle parti contraenti.

3. Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento la revisione del presente accordo. A tal fine presenta una richiesta all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono dare istruzione al comitato misto di esaminare la richiesta e, ove occorra, di presentare loro raccomandazioni, in particolare sull'apertura di negoziati.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notificazione da parte delle parti contraenti che le rispettive procedure interne sono state compiute.

Articolo 15

Lingua dell'accordo

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, olandese, inglese, francese, finnica, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese, ciascuna facente ugualmente fede.

(1) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

(2) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DI CIPRO A MEDIA II

1. Il contributo finanziario di Cipro serve a coprire:

- il sostegno finanziario erogato dal programma ai partecipanti ciprioti;

- il sostegno finanziario erogato dal programma allo sportello Media, fino a concorrenza del 50 % del totale delle sue spese di esercizio;

- il costi amministrativi supplementari connessi alla gestione del programma che la Commissione deve sostenere in seguito alla partecipazione di Cipro.

Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo del sostegno finanziario erogato dal programma Media II ai beneficiari ciprioti e allo sportello Media in Cipro non deve superare il contributo versato dalla Repubblica di Cipro, dedotti i costi supplementari di carattere amministrativo.

2. Qualora il contributo versato al bilancio della Comunità, dedotti i costi supplementari di carattere amministrativo, risultasse superiore all'importo complessivo del sostegno finanziario erogato dal programma ai beneficiari ciprioti e allo sportello Media in Cipro, la Commissione trasferisce il saldo al successivo esercizio finanziario e lo detrae dal contributo da versare per quell'esercizio. Qualora residuasse un saldo alla conclusione del programma, il relativo importo viene rimborsato a Cipro.

3. Il contributo annuo a carico di Cipro per il 1998 è di 140 832 ECU. Di tale somma, 9 858 ECU serviranno a coprire i costi supplementari di carattere amministrativo connessi alla gestione del programma che la Commissione deve sostenere in seguito alla partecipazione di Cipro.

L'ammontare del contributo annuo di Cipro per il 1999 è di 172 290 ECU. Di tale somma, 12 060 ECU serviranno a coprire i costi supplementari di carattere amministrativo relativi alla gestione del programma che la Commissione deve sostenere in seguito alla partecipazione di Cipro.

L'ammontare del contributo di Cipro per il 2000 è uguale a quello del 1999, purché la dotazione annua del programma sia autorizzata dell'autorità di bilancio secondo la relativa prospettiva finanziaria.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applica anche alla gestione del contributo di Cipro.

Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia a Cipro una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo alle spese di cui all'accordo.

Il contributo è espresso in ecu e deve essere versato su un conto corrente in ecu intestato alla Commissione.

Cipro è tenuta a versare il contributo alle spese annuali ai sensi del presente accordo specificato nella richiesta di fondi al più tardi tre mesi dopo l'invio di tale richiesta. Eventuali ritardi nel versamento del contributo fanno maturare a carico di Cipro gli interessi di mora sull'importo non versato a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le proprie operazioni in ecu nel mese in cui cade la data di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.