Proposta di direttiva del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro /* COM/98/0170 def. - SYN 98/0093 */
Gazzetta ufficiale n. C 123 del 22/04/1998 pag. 0021
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (98/C 123/12) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 170 def. - 98/0093(SYN) (Presentata dalla Commissione il 18 marzo 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118A, vista la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (1), emendata per la prima volta dalla direttiva 97/42/CEE (2), vista la proposta della Commissione, redatta previa consultazione con il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189C del Trattato, considerando che l'articolo 118A del Trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro per garantire un maggior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; considerando che, in base a detto articolo, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; considerando che i mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula germinativa che a sua volta può portare a un mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, e che può essere trasferita alle future generazioni di discendenti; considerando che, a causa dell'interazione con il DNA i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni, considerando che il cloruro di vinile monomero è classificato nella categoria 1 - cancerogeni - ai sensi della direttiva del Consiglio 67/548/CEE; considerando, in nome della chiarezza e della coerenza, che le disposizioni fondamentali fissate nella direttiva del Consiglio 78/610/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero devono essere incluse nella presente direttiva senza ridurre il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; considerando che la direttiva del Consiglio 78/610/CEE può essere abrogata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva; considerando che la cancerogenicità delle polveri di quercia e di faggio è stata confermata da studi epidemiologici su lavoratori esposti; considerando che un elevato numero di lavoratori sono esposti a rischi potenziali per la salute; considerando che l'articolo 16 della direttiva 90/394/CEE stabilisce misure per la fissazione di valori limite di esposizione per quanto riguarda le sostanze cancerogene per le quali è possibile farlo, sulla base delle informazioni disponibili, inclusi i dati scientifici e tecnici; considerando l'opportunità di fissare tali valori limite per le polveri di legno; considerando che gli attuali valori limite per il cloruro di vinile monomero devono essere ridotti per meglio riflettere le norme minime per le prassi tecnologiche che rispecchiano fattori di realizzabilità pur mantenendo l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul lavoro; considerando che il rispetto dei requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dagli agenti cancerogeni non mira solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza di ciascun lavoratore ma anche ad assicurare un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità; considerando che un coerente livello di protezione contro i rischi derivanti dagli agenti cancerogeni deve essere determinato per tutta la Comunità e che tale livello di protezione deve essere fissato attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi; considerando che la presente modifica costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno; considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (3), il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte in questo settore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 90/394/CEE, emendata per la prima volta con direttiva 97/42/CEE, è pertanto modificata nel modo seguente: 1. L'articolo 1.4 verrà sostituito dal testo seguente. «Per quanto riguarda l'amianto, per il quale esiste una direttiva specifica, le disposizioni della direttiva si applicheranno quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro». 2. All'Allegato I verranno aggiunte le voci da 5 a 7 «5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno provenienti dalle specie seguenti: faggio e quercia. 6. Una sostanza di cui è richiesta la classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti nell'Allegato VI della direttiva 67/548/CEE; 7. Un preparato composto da una o più delle sostanze di cui al punto 6 quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti: - dall'Allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure - dall'Allegato I della direttiva 88/379/CEE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurano nell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurano senza limiti di concentrazione». 3. Nella parte A dell'Allegato III si dovrà aggiungere il seguente agente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 La direttiva 78/610/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero sarà abrogata a partire dal . . . Articolo 3 Sulla base dei dati scientifici disponibili più recenti la Commissione può, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di valori limite riveduti per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno (quercia e faggio) ai sensi dell'art. 118A del Trattato. Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il . . . Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU L 196, del 26.7.1990, pag. 1. (2) GU L 179, dell'8.7.1997, pag. 4. (3) GU L 185, del 9.7.1974, pag. 15. Decisione emendata in seguito all'Atto di adesione del 1994.