51998PC0159

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) /* COM/98/0159 def. - COD 98/0089 */

Gazzetta ufficiale n. C 149 del 15/05/1998 pag. 0010


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (98/C 149/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 159 def. - 98/0089(COD)

(Presentata dalla Commissione il 2 aprile 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (1),

(1) considerando che è opportuno inserire nella direttiva 74/60/CEE del Consiglio (2), modificata dalla direttiva 78/632/CEE della Commissione (3), prescrizioni relative ai finestrini a comando elettrico allo scopo di eliminare i pericoli che la chiusura dei finestrini può presentare per i bambini; che disposizioni simili si devono applicare anche ai tetti apribili e alle pareti divisorie interne a comando elettrico; che, a questo scopo, il titolo e il campo di applicazione della direttiva 74/60/CEE devono essere opportunamente modificati;

(2) considerando che la direttiva 74/60/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;

(3) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa che includa i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla rispettiva direttiva particolare, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

(4) considerando che è opportuno che la direttiva 74/60/CEE si applichi in futuro anche a veicoli che non sono di categoria M1, ai sensi dell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE; che, a questo scopo, l'articolo 1 della direttiva 74/60/CEE dovrebbe essere esteso a tutte le categorie di veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE, per poter inserire nella direttiva 74/60/CEE le specifiche tecniche relative a veicoli che non sono di categoria M1, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE;

(5) considerando che le modifiche di cui alla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni amministrative della direttiva 74/60/CEE, nonché i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico; che non è pertanto necessario revocare le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 74/60/CEE, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti dei finestrini, dei tetti apribili e delle pareti divisorie interne a comando elettrico oggetto di tali omologazioni;

(6) considerando che, in conformità dell'articolo 3B, terzo comma del trattato, le misure di cui alla presente direttiva restano nei limiti di quanto è necessario ai fini del loro obiettivo, vale a dire l'omologazione CE dei veicoli a motore,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/60/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore».

2) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, per "veicolo" si intendono i veicoli di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le finiture interne se queste sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti le finiture interne se queste sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati.»

3) L'elenco degli allegati di cui all'allegato della presente direttiva è aggiunto prima dell'allegato I.

4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal [1° ottobre 1998], gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiuare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione di un veicolo,

per motivi riguardanti le finiture interne dei veicoli a motore, se tali finiture sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/60/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal [1° ottobre 1999], gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti le finiture interne dei veicoli a motore, qualora non siano osservate le prescrizioni della direttiva 74/60/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal [1° ottobre 2000], gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

- possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità secondo la direttiva 70/156/CEE,

per motivi relativi alle finiture interne dei veicoli a motore, se tali veicoli sono muniti di finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico e se le prescrizioni della direttiva 74/60/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono osservate.

4. La presente direttiva non revoca le omologazioni dei tipi di veicoli che non sono muniti di finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico, rilasciate anteriormente a norma della direttiva 74/60/CEE, né vieta l'estensione delle medesime omologazioni in base alla direttiva a norma della quale sono state originariamente rilasciate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al [1° ottobre 1998]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adotanno nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (GU C 269 del 16.10.1995, pag. 82), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1995 (GU C 237 del 9.2.1996, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27.5.1996, pag. 44).

(2) GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 2.

(3) GU L 206 del 29.7.1978, pag. 26.

(4) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(5) GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

ALLEGATO

1. È aggiunto prima dell'allegato I il seguente elenco:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Campo di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo, specifiche, rilascio dell'omologazione CE di un tipo di veicolo, modifiche del tipo e delle omologazioni, conformità della produzione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione CE

Appendice 3: Posizione della barra cilindrica di prova introdotta nell'apertura del tetto apribile e dei finestrini

Allegato II: Determinazione della zona d'urto della testa

Allegato III: Procedura di prova dei materiali atti a dissipare energia

Allegato IV: Procedura per determinare il punto H e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale e per verificare la posizione relativa dei punti R e H e il rapporto tra l'angolo teorico e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale

Appendice: Elementi che compongono il manichino tridimensionale e dimensioni e masse del manichino

Allegato V: Metodo di misura delle sporgenze

Appendice: Dispositivo di misura delle sporgenze

Allegato VI: Dispositivo e procedura per l'applicazione del punto 5.2.1 dell'allegato I»

2. L'allegato I è così modificato:

a) La nota 1 è soppressa.

b) Il titolo è sostituito dal seguente:

«CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO SPECIFICHE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO, MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE»

c) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica ai veicoli della categoria M1 (¹).

(¹) Definiti nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.»

d) I punti 2.1 e 2.2. sono sostituiti dai seguenti:

«2.1. Per "finiture interne" si intendono:

2.1.1. le parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni;

2.1.2. la disposizione degli organi di comando;

2.1.3. il tetto o il tetto apribile;

2.1.4. lo schienale e la parte posteriore dei sedili;

2.1.5. i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico.

2.2. Per "tipo di veicolo", per quanto concerne le finiture interne dell'abitacolo, si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda i seguenti punti:»

e) Vengono inseriti i seguenti punti 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5:

«2.2.3. il tetto o il tetto apribile;

2.2.4. lo schienale e la parte posteriore dei sedili;

2.2.5. i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico.»

f) Vengono inseriti i seguenti punti da 2.10 a 2.13:

«2.10. per "finestrini a comando elettrico" si intendono i finestrini azionati mediante l'alimentazione elettrica del veicolo,

2.11. per "tetto apribile a comando elettrico" si intendono i pannelli mobili posti sul tetto del veicolo che vengono azionati utilizzando l'alimentazione elettrica del veicolo con un movimento a inclinazione e a scorrimento, ad esclusione dei sistemi decappottabili,

2.12. per "pareti divisorie interne a comando elettrico" si intendono gli elementi che dividono l'abitacolo in almeno due parti e che vengono azionati mediante l'alimentazione elettrica del veicolo,

2.13. per "apertura" si intende l'apertura massima libera tra il bordo superiore o il bordo anteriore, a seconda del senso di chiusura, di un finestrino, di una parete divisoria interna o di un tetto apribile a comando elettrico, e la struttura del veicolo che forma l'intelaiatura del finestrino, della parete divisoria interna o del tetto apribile, visti dall'interno del veicolo o, nel caso delle pareti divisorie interne, dalla parte posteriore dell'abitacolo.

Per provare un'apertura, si introduce dall'interno del veicolo o, se opportuno, dalla parte posteriore dell'abitacolo (senza esercitare alcuna forza) una barra cilindrica di prova, di solito perpendicolarmente al finestrino, al tetto apribile o alla parete divisoria interna, come illustrato nella figura 1.»

g) I punti da 3 a 3.3 sono sostituiti dai seguenti:

«3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le finiture interne deve essere presentata dal costruttore.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:»

h) Vengono inseriti i seguenti punti 5.5.2 e 5.5.2.1:

«5.5.2. Tetti apribili a comando elettrico

5.5.2.1. I tetti apribili a comando elettrico e i loro comandi devono inoltre essere conformi alle prescrizioni di cui al successivo punto 5.8»

i) I punti 5.8 e 5.8.1 sono rinumerati 5.9 e 5.9.1.

j) Vengono inseriti i seguenti punti da 5.8 a 5.8.6.1.4:

«5.8. Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico

5.8.1. Le prescrizioni che seguono si applicano ai finestrini, ai tetti apribili e alle pareti divisorie interne a comando elettrico per ridurre al minimo la possibilità di lesioni causate da un uso intempestivo o involontario.

5.8.2. Prescrizioni relative al funzionamento normale

Fatta eccezione per quanto disposto al punto 5.8.3, i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico devono potersi chiudere soltanto alle seguenti condizioni:

5.8.2.1. quando la chiave di avviamento del veicolo è inserita nel blocco di accensione;

5.8.2.2. mediante forza muscolare senza l'ausilio dell'alimentazione elettrica del veicolo;

5.8.2.3. mediante attivazione continua di un sistema di chiusura posto all'esterno del veicolo;

5.8.2.4. nell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui l'accensione passa dalla posizione di "on" a quella di "off" e/o la chiave viene tolta dal blocco di accensione e il momento in cui le due porte anteriori non sono sufficientemente aperte per consentire l'uscita degli occupanti;

5.8.2.5. quando il movimento di chiusura di un finestrino, di un tetto apribile o di una parete divisoria interna a comando elettrico ha inizio con un'apertura non superiore a 4 mm;

5.8.2.6. quando il finestrino a comando elettrico della portiera di un veicolo senza intelaiatura superiore si chiude automaticamente ogni volta che la portiera viene chiusa; in questo caso, l'apertura massima, quale è definita al punto 2.13, non deve superare i 12 mm prima della chiusura del finestrino.

5.8.2.7. La chiusura telecomandata è consentita se avviene mediante azionamento continuo di un dispositivo di comando a distanza e purché sia presente almeno una delle seguenti condizioni:

5.8.2.7.1. il dispositivo di telecomando non deve essere in grado di chiudere i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico a una distanza di più di 6 metri dal veicolo;

5.8.2.7.2. il dispositivo di telecomando non deve essere in grado di chiudere i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico:

- se il dispositivo di telecomando e il veicolo sono separati da una superficie opaca

e

- se la distanza tra il dispositivo di telecomando e il veicolo è superiore a 11 metri.

5.8.2.8. Il finestrino a comando elettrico del conducente può essere chiuso con un unico azionamento dell'interruttore soltanto se la chiave di avviamento è inserita in posizione di accensione.

5.8.3. Prescrizioni relative all'inversione automatica

5.8.3.1. Le prescrizioni di cui al punto 5.8.2 non si applicano se i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico sono muniti di un dispositivo di inversione automatica.

5.8.3.1.1. Questo dispositivo inverte il senso del movimento dei finestrini, dei tetti apribili o delle pareti divisorie interne prima che la forza di strizione superi i 100 N nell'apertura compresa tra 200 mm e 4 mm che si trova sopra al di sopra del bordo superiore del finestrino o della parete divisoria interna a comando elettrico o davanti al bordo anteriore del tetto apribile scorrevole o del bordo posteriore del tetto ribaltabile.

5.8.3.1.2. Dopo l'inversione automatica, il finestrino, il tetto apribile o la parete divisoria interna devono riaprirsi per ritornare ad una delle seguenti posizioni:

5.8.3.1.2.1. una posizione che permetta di introdurre nell'apertura una barra cilindrica semirigida del diametro di 200 mm nello stesso o negli stessi punti di contatto utilizzati per determinare il comportamento dell'inversione di cui al punto 5.8.3.1.1;

5.8.3.1.2.2. una posizione che corrisponda almeno alla posizione iniziale prima di iniziare la chiusura;

5.8.3.1.2.3. una posizione che corrisponda ad un'apertura di almeno 50 mm superiore a quella esistente prima della chiusura;

5.8.3.1.2.4. nel caso di un tetto ribaltabile, all'apertura angolare massima.

5.8.3.1.3. Per verificare il funzionamento dei finestrini, dei tetti apribili o delle pareti divisorie interne a comando elettrico muniti di dispositivo di inversione automatica, si introduce uno strumento di misura/barra di prova attraverso l'apertura dall'interno del veicolo o, nel caso di una parete divisoria interna, dalla parte posteriore dell'abitacolo, in modo che la superficie cilindrica della barra sia in contatto con una parte della struttura del veicolo che costituisce l'intelaiatura del finestrino, del tetto apribile o della parete divisoria interna. Il rapporto forza/deformazione dello strumento di misurazione non deve essere superiore a 10 N/mm. La posizione delle barre di prova (poste di solito perpendicolarmente al finestrino, al tetto apribile o alla parete divisoria interna) è illustrata nella figura 1.

5.8.4. Posizione e uso degli interruttori

5.8.4.1. Gli interruttori dei finestrini, dei tetti apribili o delle pareti divisorie interne a comando elettrico devono essere ubicati o azionati in modo da ridurre al minimo il rischio di una chiusura involontaria. Per effettuare la chiusura, gli interruttori devono essere azionati in modo continuo, tranne che nei casi di cui ai precedenti punti 5.8.2.6 o 5.8.3.

5.8.4.2. Tutti gli interruttori dei finestrini posteriori, dei tetti apribili e delle pareti divisorie interne destinati agli occupanti della parte posteriore del veicolo devono poter essere disattivati mediante un interruttore comandato dal conducente e situato davanti ad un piano verticale trasversale passante attraverso i punti R dei sedili anteriori. L'interruttore comandato dal conducente non deve impedire l'uso di un interruttore che permette di abbassare una parete divisoria interna. Tuttavia, l'interruttore comandato dal conducente non deve poter essere azionato se un finestrino posteriore, un tetto apribile o una parete divisoria interna sono muniti di dispositivo di inversione automatica. L'interruttore comandato dal conducente deve essere ubicato o azionato e identificato in modo da ridurre al minimo il rischio di azionamento involontario.

5.8.5. Dispositivi di protezione

Tutti i dispositivi di protezione utilizzati per evitare danni alla fonte di energia in caso di sovraccarico o di interruzione devono essere in grado di ripristinarsi automaticamente quando viene azionato l'interruttore che comanda il finestrino, il tetto apribile o la parete divisoria interna.

5.8.6. Libretto di istruzioni

5.8.6.1. Il libretto di istruzioni del veicolo deve contenere istruzioni chiare sui finestrini, sui tetti apribili o sulle pareti divisorie interne e in particolare:

5.8.6.1.1. spiegazione delle conseguenze del funzionamento automatico (schiacciamento),

5.8.6.1.2. uso dell'interruttore comandato dal conducente,

5.8.6.1.3. un "avvertenza" indicante i pericoli, in particolare per i bambini, in caso di uso o azionamento intempestivo di finestrini, tetti apribili o pareti divisorie interne a comando elettrico. L'avvertenza deve indicare le responsabilità del conducente, comprese le istruzioni agli altri occupanti del veicolo e la raccomandazione di uscire dal veicolo solo quando la chiave è stata tolta dal blocco di accensione,

5.8.6.1.4. un "avvertenza" indicante che particolare cura deve essere posta nell'uso dei dispositivi di telecomando (cfr. punto 5.8.2.7), precisando ad esempio che devono essere azionati solo quando il conducente può vedere chiaramente il veicolo e quindi accertarsi che la chiusura di finestrino, un tetto apribile o una parete divisoria interna a comando elettrico non abbia conseguenze sulle persone.»

k) I punti 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti punti:

«6. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

6.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

6.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

7. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

l) Sono aggiunte le seguenti appendici 1, 2 e 3:

«Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N.: . . .

IN CONFORMITÀ DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE (*) DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LE FINITURE INTERNE

(DIRETTIVA 74/60/CEE, MODIFICATA DA ULTIMO DALLA DIRETTIVA . . .)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ..........

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ..........

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): ..........

..........

0.3.1. Posizione della marcatura: ..........

0.4. Categoria del veicolo (c): ..........

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ..........

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..........

9. CARROZZERIA

9.10. Finiture interne

9.10.1. Protezione interna degli occupanti

9.10.1.1. Disegni o fotografie che illustrano la posizione degli elementi montati o visti: ..........

9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, inclusa la superficie limitata (punto 2.3.1 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE: ..........

9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne che illustrano le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (esclusi, specchi retrovisori interni, disposizione dei comandi, tetto e tetto apribile, schienale, sedili e parte posteriore dei sedili) (punto 3.2 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE): ..........

9.10.3. Sedili

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (x)

9.10.3.5.1. Sedile del conducente: ..........

9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere: ..........

9.10.3.6. Angolo previsto di inclinazione dello schienale

9.10.3.6.1. Sedile del conducente: ..........

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere: ..........

..........

(Data, pratica)

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

Modello

[Formato massimo A4 (210×297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (¹),

- l'estensione dell'omologazione (¹),

- il rifiuto dell'omologazione (¹),

- la revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) per quanto concerna la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . /CE.

Numero di omologazione: ..........

Motivo dell'estensione: ..........

Parte I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²): ..........

..........

0.3.1. Posizione della marcatura: ..........

0.4 Categoria del veicolo (¹) (³): ..........

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ..........

..........

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ..........

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..........

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123??).

(³) Cfr. definizione di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi Addendum/Appendice

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ..........

3. Data del verbale di prova: ..........

4. Numero del verbale di prova: ..........

5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum/Appendice

6. Luogo: ..........

7. Data: ..........

8. Firma: ..........

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 74/60/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . .

1. Altre informazioni

1.1. Tipo di carrozzeria: ..........

1.2. Numero di sedili: ..........

5. Osservazioni: ..........

(ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 3

POSIZIONE DELLA BARRA CILINDRICA DI PROVA INTRODOTTA NELL'APERTURA DEL TETTO E DEI FINESTRINI

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 1

(*) I numeri delle voci e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.»