51998PC0152(04)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Polonia al programma communitario pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica SAVE II /* COM/98/0152 def. - CNS 98/0123 */

Gazzetta ufficiale n. C 163 del 28/05/1998 pag. 0013


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del . . .

relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Polonia al programma comunitario pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica SAVE II (98/C 163/04) COM(1998) 152 def. - 98/0123 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 marzo 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 R e l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, è stato concluso con decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Polonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità anche nel settore dell'energia e che, ai sensi dell'articolo 2, le modalità e le condizioni della partecipazione della Polonia alle attività di cui all'articolo 1 sono stabilite dal Consiglio di associazione;

considerando che la decisione 96/737/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che istituisce un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (1), e in particolare l'articolo 10, prevede che detto programma sia aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale in base alle condizioni stabilite negli accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, in merito alla partecipazione della Polonia al programma per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (SAVE II) è quella indicata dall'allegato di decisione del Consiglio di associazione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50.

Progetto di DECISIONE N. . . ./98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE del . . . tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, recante adozione delle modalità e delle condizioni di partecipazione della Polonia al programma comunitario per la promozione dell'efficienza energetica SAVE II

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra (1),

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, relativo alla partecipazione della Polonia ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 (2),

considerando che, conformemente all'articolo 1 del suddetto protocollo aggiuntivo, la Polonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, anche nel settore dell'energia;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del suddetto protocollo aggiuntivo, le modalità e le condizioni della partecipazione della Polonia alle attività di cui all'articolo 1 devono essere stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Polonia partecipa al programma SAVE II della Comunità europea conformemente alle modalità e alle condizioni di cui agli allegati I e II, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma SAVE II.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio di associazione

. . .

(1) GU L 348 del 31.12.1993.

(2) GU L 317 del 30.12.1995.

ALLEGATO I

Modalità e condizioni della partecipazione della Polonia al programma comunitario pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica SAVE II

1. La Polonia parteciperà a tutte le azioni del programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità SAVE II (in appresso denominato «SAVE II») conformemente, salvo diverse disposizioni della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui alla decisione 96/737/CE del Consiglio che istituisce un programma quinquennale per la preparazione e l'attuazione di misure e di azioni improntate alla redditività, onde promuovere l'efficienza energetica nella Comunità.

2. Per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande relative alle istituzioni, alle organizzazioni e agli individui della Polonia, potenziali beneficiari, si applicheranno le stesse modalità e condizioni applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e agli individui potenziali beneficiari della Comunità, entro i limiti del contributo finanziario della Polonia a netto delle spese amministrative di cui all'allegato II.

3. Al fine di assicurare la dimensione comunitaria di SAVE II, per le attività e i progetti transnazionali proposti dalla Polonia potrà essere eventualmente richiesto un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Detto numero minimo sarà deciso nel quadro dell'attuazione di SAVE II, tenendo conto della natura delle varie attività del numero dei partner coinvolti in un determinato progetto e del numero dei paesi partecipanti all'attività in questione.

4. La Polonia adotterà le misure necessarie per assicurare a livello nazionale il coordinamento e l'organizzazione della partecipazione a SAVE II.

5. La Polonia pagherà annualmente un contributo al bilancio generale delle Comunità europee a copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione a SAVE II (cfr. allegato II).

Il Consiglio di associazione è abilitato ad adattare detto contributo ogniqualvolta necessario.

6. Gli Stati membri della Comunità e la Polonia faranno il possibile, nell'ambito delle disposizioni in vigore, per agevolare la residenza e la libera circolazione delle persone tra la Polonia e gli Stati membri della Comunità al fine di partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in relazione al controllo e alla valutazione di SAVE II ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio relativa a SAVE II, la partecipazione della Polonia al programma sarà oggetto di una sorveglianza permanente esercitata in condizioni di partenariato dalla Polonia e dalla Commissione delle Comunità europee. La Polonia presenterà alla Commissione le relazioni necessarie e parteciperà ad altre specifiche attività stabilite dalla Comunità a tale riguardo.

8. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della decisione relativa a SAVE II, la Polonia sarà invitata a incontri di coordinamento su qualsiasi aspetto relativo all'attuazione della presente decisione prima delle periodiche riunioni del comitato SAVE. La Commissione informerà la Polonia dell'esito delle suddette riunioni periodiche.

9. La lingua da utilizzare per quanto riguarda il processo di candidatura, i contratti, le relazioni da presentare e le altre procedure amministrative previste dal programma SAVE II sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Polonia a SAVE II

1. Il contributo finanziario della Polonia coprirà:

- le sovvenzioni o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario concessi dal programma a partecipanti polacchi;

- le spese amministrative supplementari attinenti alla gestione del programma da parte della Commissione delle Comunità europee derivanti dalla partecipazione della Polonia.

2. Per ciascun esercizio di bilancio, il totale delle sovvenzioni e di qualsiasi altra forma di sostegno concesse dal programma a beneficiari polacchi non supererà il contributo pagato dalla Polonia, al netto delle spese amministrative supplementari.

Qualora il contributo pagato dalla Polonia al bilancio generale delle Comunità europee, al netto delle spese amministrative supplementari, risultasse superiore al totale delle sovvenzioni e delle altre forme di sostegno finanziario concesse dal programma a beneficiari polacchi, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio di bilancio successivo, ed esso sarà dedotto dal contributo dell'anno successivo. Qualora rimanga un saldo simile a conclusione del programma, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Polonia.

3. Il contributo annuo della Polonia a decorrere dal 1998 sarà di 1 081 584 ECU, di cui 73 584 ECU a copertura delle spese amministrative supplementari connesse alla gestione del programma da parte della Commissione derivanti dalla partecipazione della Polonia.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applicherà in particolare alla gestione del contributo della Polonia.

All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno la Commissione invierà alla Polonia una richiesta di versamento corrispondente al suo contributo alle spese di cui alla presente decisione.

Il contributo sarà espresso in ecu e sarà versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

La Polonia pagherà il suo contributo alle spese annuali di cui alla presente decisione conformemente alla richiesta di versamento e al più tardi tre mesi dopo l'invio della suddetta richiesta. In caso di ritardi nel pagamento del contributo, la Polonia dovrà pagare gli interessi sul saldo scoperto a decorrere dal termine di pagamento. Il tasso d'interesse sarà il tasso applicato, per le sue operazioni in ecu (1), dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per il mese del termine di pagamento, aumentato di 1,5 punti percentuali.

5. La Polonia pagherà le spese amministrative supplementari di cui al paragrafo 3 a carico del suo bilancio nazionale.

6. La Polonia pagherà parte delle spese rimanenti relative alla sua partecipazione a SAVE II a carico del suo bilancio nazionale, in ragione del 3 % per il 1998, del 13 % per il 1999 e del 23 % per il 2000.

Ferme restando le ordinarie procedure di programmazione PHARE, i restanti 97 % (1998), 87 % (1999) e 77 % (2000) saranno a carico dello stanziamento annuo PHARE per la Polonia.

(1) Tasso pubblicato mensilmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie C.