Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione sulla partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione /* COM/98/0093 def. - CNS 98/0067 */
Gazzetta ufficiale n. C 116 del 16/04/1998 pag. 0021
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione sulla partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione (98/C 116/11) COM(98) 93 def. - 98/0067(CNS) (Presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 127 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo capoverso, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro, è stato concluso mediante decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995; considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione, e che, in base all'articolo 2, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1; considerando che la decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (1) (in appresso denominato «Leonardo da Vinci»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, recante adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa» (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce un programma d'azione comunitaria nel settore dell'istruzione (3) (in appresso denominato «Sokrates»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, dispongono che questi programmi sono aperti alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale, in conformità delle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari; considerando che la decisione del Consiglio di associazione CE-Repubblica ceca del 30 settembre 1997 (4) definisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione, DECIDE: La posizione che deve prendere la Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro, relativa alla partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione, a partire dal 1998, e l'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione. (1) GU L 340 del 29.12.1994. (2) GU L 87 del 20.4.1995. (3) GU L 87 del 20.4.1995. (4) GU L 277 del 10.10.1997. Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE-Repubblica ceca che modifica la decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 30 settembre 1997, che adotta i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro (1), visto il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro, relativo alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 (2), considerando la decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 30 settembre 1997, che adotta i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione (3), considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione; considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1; considerando che occorre modificare le disposizioni relative al contributo finanziario della Repubblica ceca definite nell'allegato I, paragrafo 5, e nell'allegato II, paragrafo 7, della decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 30 settembre 1997, che adotta i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione, DECIDE: Articolo 1 La decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 30 settembre 1997, che adotta i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione, è modificata nel seguente modo: Il paragrafo 7 dell'allegato II è sostituito dal testo seguente: «7. La Repubblica ceca paga i costi amministrativi supplementari di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, attingendo dal suo bilancio nazionale. La Repubblica ceca preleva inoltre dal suo bilancio nazionale il 50 % del suo restante contributo annuo al programma Leonardo da Vinci, di cui al paragrafo 3, e il 67 % del suo restante contributo annuo ai programmi Socrates e Gioventù per l'Europa, di cui ai paragrafi 4 e 5. Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, i restanti 50 % dei programmi Socrates e Gioventù per l'Europa sono coperti dal programma indicativo nazionale annuale Phare per la Repubblica ceca.» Articolo 2 La presente decisione è applicabile per la durata dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates» (fino al 31 dicembre 1999). Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione. (1) GU L 347 del 31.12.1993. (2) GU L 317 del 30.12.1995. (3) GU L 277 del 10.10.1997.