51998PC0025

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative /* COM/98/0025 def. - ACC 98/0018 */

Gazzetta ufficiale n. C 108 del 07/04/1998 pag. 0063


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (98/C 108/10) COM(1998) 25 def. - 98/0018 (ACC)

(Presentata dalla Commissione il 29 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio (1), trarre le conclusioni dall'esperienza dei suoi primi anni di applicazione al fine di migliorare il funzionamento del sistema da esso istituito;

considerando che la commercializzazione di merci contraffatte che violano diritti relativi a brevetti di prodotto o, quando si riferiscono a detti brevetti di prodotto, a certificati protettivi complementari per i medicinali, previsti dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (2), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, o a certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari, previsti dal regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (3), reca grave pregiudizio ai loro titolari e costituisce un'attività commerciale sleale e illegale; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale senza ostacolare il commercio legale; che tale obiettivo è peraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, per garantire una perfetta impermeabilità della frontiera esterna della Comunità, occorre permettere alle autorità doganali di bloccare tutte le situazioni doganali nelle quali possono trovarsi merci contraffatte, usurpative e assimilate; che di conseguenza occorre vietare la loro immissione in libera pratica nella Comunità o il loro vincolo ad un regime sospensivo, la loro riesportazione, come pure la loro collocazione in zona franca o deposito franco; che è inoltre necessario rendere possibile un intervento delle autorità doganali fin dalla fase d'introduzione delle suddette merci nella Comunità;

considerando che, per quanto concerne i regimi sospensivi, le zone franche e depositi franchi, la riesportazione previa notificazione e il deposito temporaneo, l'intervento delle autorità doganali ha luogo soltanto quando merci sospettate di essere contraffatte o usurpative sono scoperte in occasione di un controllo;

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (4), modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 (5), ha istituito un regime comunitario dei marchi che conferisce ai titolari il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che usufruiscono di una tutela uniforme e producono i loro effetti in tutta la Comunità;

considerando che per rafforzare il carattere comunitario del marchio comunitario occorre agevolare sul piano amministrativo la tutela doganale del suddetto marchio;

considerando che occorre mettere a disposizione dei titolari di tali marchi un sistema basato su una decisione unica d'intervento, adottata dall'autorità competente di uno degli Stati membri avente effetto per uno o più altri Stati membri;

considerando che, per consentire la sua applicazione uniforme negli Stati membri interessati, occorre fissare una durata di efficacia unica della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3295/94 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale».

2) L'articolo 1 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- siano scoperte in occasione di un controllo effettuato su merci sotto vigilanza doganale in conformità dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (*), vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) dello stesso riesportate previa notificazione o poste in zone franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento; e

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) Alla lettera a), è aggiunto il quarto trattino seguente:

«- le merci che, nello Stato membro dove la domanda di intervento delle autorità doganali è stata presentata, violino diritti relativi a un brevetto di prodotto secondo la legislazione di questo Stato membro o a un certificato protettivo complementare previsto dal regolamento (CE) n. 1768/92 del Consiglio (*) o dal regolamento (CE) n. 1610/96 (**).

(*) GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

(**) GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.»

ii) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "titolare del diritto": il titolare di un marchio di fabbrica o commerciale, di un brevetto di prodotto o di un certificato protettivo complementare di cui alla lettera a) o di uno dei diritti di cui alla lettera b) nonché qualsiasi altra persona autorizzata a utilizzare detto marchio, brevetto di prodotto, certificato o diritti, ovvero il loro rappresentante;».

iii) Sono aggiunte le lettere e) ed f) seguenti:

«e) "marchio comunitario": il marchio definito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (*);

f) "certificato": il certificato protettivo complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1768/92 o al regolamento (CE) n. 1610/96.

(*) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.»

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. È assimilato a merci contraffatte o usurpative a seconda dei casi, qualsiasi stampo o matrice specificatamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio, alla fabbricazione di una merce che lede diritti relativi ad un brevetto di prodotto o ad un certificato, o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.»

d) Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o commerciale con il consenso del titolare del marchio, o sono protette da un brevetto di prodotto o da un certificato, da un diritto d'autore o un diritto connesso, o da un diritto relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Sono vietati l'introduzione nella Comunità, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo e l'introduzione in zona franca o in deposito franco di merci riconosciute come merci contraffatte o usurpative in base alla procedura prevista dall'articolo 6.»

4) L'articolo 3 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario, la domanda può avere ad oggetto, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro nel quale è presentata, l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.»

b) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ad eccezione della domanda di cui al paragrafo 1, secondo comma, la domanda indica il periodo durante il quale si chiede l'intervento delle autorità doganali.

La domanda di cui al paragrafo 1, secondo comma, indica gli Stati membri nei quali si chiede l'intervento delle autorità doganali.

4. Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dall'esame della domanda.

Inoltre, può essere chiesta al richiedente o al suo rappresentante, in ciascuno Stato membro in cui si applica la decisione che accoglie la domanda, una somma destinata a coprire le spese occasionate dall'esecuzione della suddetta decisione.

Le somme non devono essere sproporzionate rispetto al servizio reso.»

c) Al paragrafo 5, è inserito il terzo comma seguente:

«Quando la domanda è presentata a norma del paragrafo 1, secondo comma, tale periodo è di un anno e può essere prorogato di un anno, su domanda del titolare del diritto, dal servizio che ha preso la decisione iniziale.»

d) È aggiunto il paragrafo 9 seguente:

«9. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8 si applicano, in quanto compatibili, alla proroga della decisione sulla domanda iniziale.»

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati a merci sospettate di essere contraffatte o usurpative alle quali si riferisce la domanda stessa.

2. Quando la domanda è presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 250, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica, in quanto compatibile, alla decisione che accoglie detta domanda, nonché alle decisioni che la prorogano o la abrogano.

Il servizio autore di tali decisioni le trasmette, sotto forma di copia autenticata, al servizio che dipende dall'autorità doganale dello Stato membro o degli Stati membri nei quali il richiedente ha chiesto l'intervento delle autorità doganali.

Gli Stati membri destinatari accusano immediatamente ricezione delle decisioni di cui al primo comma.

Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, ha inizio dalla data di adozione della decisione che accoglie la domanda. Gli Stati membri destinatari della suddetta decisione possono sospendere l'esecuzione fino al versamento della somma di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, e alla costituzione della garanzia di cui all'articolo 3, paragrafo 6.»

6) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le merci sono sospettate di ledere diritti relativi ai brevetti di prodotto, ai certificati, ai disegni o ai modelli, il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché:

- il servizio o l'ufficio doganale indicato all'articolo 6, paragrafo 1 sia stato informato, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, del ricorso all'autorità competente a deliberare nel merito a norma di detto paragrafo 1,

- allo scadere di questo termine, l'autorità competente a tale fine non abbia adottato misure conservative, e

- tutte le formalità siano state adempiute.

La garanzia deve essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto. La costituzione della garanzia non preclude le altre facoltà di ricorso del titolare del diritto. Qualora l'autorità competente a deliberare nel merito non sia stata adita per iniziativa del titolare del brevetto di prodotto, del titolare del certificato o del titolare del diritto relativo ai disegni o modelli, la garanzia è svincolata se questo non esercita il diritto di adire le vie legali entro venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui egli ha ricevuto la notificazione della sospensione dello svincolo ovvero del blocco. Qualora si applichi il paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato non oltre i trenta giorni lavorativi.»

7) All'articolo 8, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Salve le altre facoltà di ricorso del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:»

8) All'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'accoglimento della domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, conferisce al titolare un diritto al risarcimento, qualora merci contraffatte o usurpative sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, solo alle condizioni previste dal diritto dello Stato membro nel quale la domanda è presentata o, qualora tale domanda sia stata presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alle condizioni previste dal diritto dello Stato membro nel quale le suddette merci sono sfuggite al controllo di un ufficio doganale.

2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'altra autorità all'uopo abilitata, delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro le merci contraffatte e le merci usurpative non comporta la loro responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, in caso di danni subiti a causa del loro intervento, se non alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è presentata o, quando tale richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il danno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8.

(2) GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

(3) GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.

(4) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(5) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.