Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo con i paesi aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari e del quantitativo ACP tradizionale /* COM/98/0004 def. */
Gazzetta ufficiale n. C 075 del 11/03/1998 pag. 0009
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo con i paesi aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari e del quantitativo ACP tradizionale Facendo seguito alla decisione dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta intesa ad apportare talune modifiche al regime d'importazione delle banane nella Comunità, istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94. Sulla scorta di tale proposta, la Commissione raccomanda al Consiglio di autorizzarla ad avviare negoziati con i paesi che hanno un interesse sostanziale nella fornitura di banane alla Comunità, al fine di procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari all'importazione e del quantitativo ACP tradizionale tra i paesi interessati, conformemente alle direttive di negoziato riportate in allegato e in consultazione con il comitato dell'articolo 113. Per la determinazione dei paesi aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane verrà impiegato un criterio unico, basato sulla totalità delle importazioni effettuate nella Communità. È utile ricordare che, qualora non fosse realisticamente possibile addivenire ad un accordo con tutti i paesi interessati, la Commissione ha proposto al Consiglio, nel documento succitato, di autorizzarla a procedere, con l'assistenza di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, alla ripartizione tra i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale.ALLEGATO Per la determinazione dei paesi aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari e, se del caso, del quantitativo ACP tradizionale, previo accordo con i paesi terzi interessati, verrà impiegato un criterio unico, basato sulla totalità delle importazioni effettuate nella Comunità. I negoziati saranno condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato dell'articolo 113 e nel quadro delle direttive eventualmente impartite dal Consiglio.