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Parere del Comitato delle regioni sul tema «La cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali» CdR 145/98 fin -

Gazzetta ufficiale n. C 051 del 22/02/1999 pag. 0021 - 0032


Parere del Comitato delle regioni sul tema «La cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali»

(1999/C 51/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza in data 12 marzo 1998, conformemente all'articolo 198, lettera C, quarto comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, di emettere un parere sul tema: «La cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali» e di incaricare della preparazione dei lavori la Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente»;

vista la Carta delle autonomie locali del Consiglio d'Europa del 15 ottobre 1985;

vista la risoluzione della XIXa giornata europea del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) del 1993;

visto il proprio parere (CdR 298/95 fin) () sul tema «Il ruolo degli enti locali e regionali nel quadro dei programmi dell'Unione europea per l'istruzione e la formazione nell'Europa centrale ed orientale»;

visto il proprio parere (CdR 316/97 fin) () sul tema «La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo»;

visto il proprio parere (CdR 280/97 fin) () sul tema «Effetti dell'ampliamento ai paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale sulle politiche dell'Unione» del 20 novembre 1997;

vista la Comunicazione della Commissione europea del 15 luglio 1997 in merito all'Agenda 2000 (COM (97) 2000 def.);

vista la relazione interinale della Commissione europea del dicembre 1995 sul tema «Effetti dell'ampliamento ai paesi associati dell'Europa centrale ed orientale sulle politiche dell'Unione europea» (CSE(95) 605, 12 dicembre 1995);

vista la Relazione della Commissione europea in merito al «Programma ECOS-Ouverture-cooperazione interregionale»;

visto il progetto di parere (CdR 145/98 riv. 2) adottato dalla Commissione 4 il 2 ottobre 1998 (relatore: Niederbremer),

ha adottato all'unanimità il 19 novembre 1998, nel corso della 26a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione: Il ruolo degli enti locali e la trasformazione del contesto europeo negli anni '90

1.1. Cooperare significa unire le forze, per realizzare ciò che, da soli, risulta impossibile o molto difficile. I padri fondatori della Comunità europea erano convinti che più la cooperazione fosse divenuta intensa, più sarebbe diminuito il rischio di entrare in guerra gli uni contro gli altri. Perciò le fondamenta delle Comunità europee poggiano sul riconoscimento che la cooperazione rappresenta il presupposto più importante, sia per scongiurare futuri conflitti in Europa, sia per la ricostruzione economica europea. La Comunità europea ha creato le basi giuridiche ed istituzionali per la cooperazione e ha determinato interdipendenze irreversibili, attraverso la delega alla Comunità di taluni diritti sovrani degli Stati membri.

1.2. Nel corso degli ultimi anni, con i trattati di Maastricht e di Amsterdam, il processo di integrazione europea in atto si è esteso alle regioni e agli enti locali che svolgono un ruolo determinante nell'applicazione diretta di direttive e regolamenti europei. L'inserimento del principio di sussidiarietà nei trattati europei conferisce nuove responsabilità agli enti locali e regionali. L'«Europa dei cittadini» deve divenire realtà grazie a strutture decentralizzate. La cooperazione transfrontaliera e transnazionale acquista così una nuova dimensione.

1.3. La cooperazione transnazionale tra gli enti locali fornisce in proposito un esempio tipico di «integrazione europea dal basso». L'importanza fondamentale di tale «radicamento nel territorio» rispetto alla legittimazione del processo d'integrazione, ma anche alla sua efficacia percepibile dai cittadini europei, è stata dimostrata dalla profonda trasformazione strutturale del contesto europeo apparsa sin dall'inizio degli anni '90. Il completamento del mercato interno ha esercitato, anche sui comuni, una spinta alla modernizzazione e all'adeguamento, con l'obiettivo di mantenere o creare i vantaggi legati all'ubicazione.

1.4. Le tappe dell'approfondimento (unione monetaria) e dell'ampliamento (verso l'Est), previste per l'immediato futuro, porteranno con sé, anche per gli enti locali, ulteriori sfide fondamentali, che i mezzi finora disponibili consentono di affrontare solo parzialmente.

1.5. Come dimostrato dai risultati del programma Habitat II, i crescenti problemi economici, ambientali e sociali dello sviluppo urbano nella seconda metà degli anni '90 esigono risposte nuove, finalizzate non soltanto ad un ulteriore rafforzamento delle autonomie comunali e ad un aumento delle risorse finanziarie, amministrative e tecniche, ma anche all'elaborazione di nuovi orientamenti per uno sviluppo sostenibile e ad una cooperazione transnazionale tra i comuni, che possa configurarsi come un processo di soluzione dei problemi e di apprendimento. Ciò viene descritto con maggiore precisione qui di seguito.

2. Ragioni e motivazioni generali per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali

2.1. La questione della cooperazione transfrontaliera e transnazionale acquista un'importanza considerevole con i trattati di Maastricht e di Amsterdam. Il rafforzamento del principio di sussidiarietà conferisce agli enti locali ulteriori responsabilità e margini di manovra. La tendenza alla decentralizzazione delle responsabilità coinvolge sempre più gli enti locali e regionali.

2.2. Attraverso l'adozione di nuove leggi, a livello nazionale i comuni e le regioni acquistano una crescente responsabilità nella gestione dei servizi di base e nella promozione della pianificazione strategica e di uno sviluppo comunale sostenibile. Strutture sempre più decentralizzate favoriscono la vicinanza ai cittadini e contribuiscono così a meglio utilizzare le potenzialità per aumentare l'efficienza e la responsabilità democratica.

2.3. Iniziative di cooperazione transnazionale hanno luogo nel quadro dei gemellaggi tra le città, che vantano numerosi successi soprattutto in campo culturale e sportivo. Spesso tuttavia manca la dotazione finanziaria per dare al gemellaggio un fondamento solido nel tempo. Numerosi gemellaggi di città hanno iniziato a seguire un nuovo orientamento, e ad integrare con elementi di cooperazione transnazionale le relazioni basate finora principalmente sugli scambi culturali e di giovani.

2.4. Il fatto che i gemellaggi possano diventare un'importante risorsa anche per accrescere le competenze dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale è dimostrato da esempi di «gemellaggi potenziati» sviluppatisi negli anni '90 tra numerosi comuni del nord Europa (comprese Svezia, Finlandia e Danimarca) e comuni del bacino del mar Baltico e della Polonia. In questi paesi i gemellaggi hanno consentito, da un lato, un importante trasferimento di conoscenze e, dall'altro, di sostenere lo sviluppo della democrazia a livello locale.

2.5. I gemellaggi tra le città costituiscono una buona base di partenza per la cooperazione transnazionale. Tuttavia, tale cooperazione tra gli enti locali va ben al di là dei gemellaggi tra le città, quanto alla natura e alla prassi. A tale riguardo, è necessario migliorare in parte i fondamenti giuridici, istituzionali e finanziari degli enti locali, per garantire il successo della cooperazione transnazionale. In primo luogo sono chiamati ad agire gli Stati membri, le regioni e i comuni stessi.

2.6. Il processo di globalizzazione, che ha ricevuto un forte impulso con la fine della cortina di ferro nel 1989, acuisce l'esigenza di apprendere dalle esperienze e dalle competenze altrui.

2.7. Per mantenere la competitività nell'era della società dell'informazione, è indispensabile rafforzare la cooperazione transnazionale, soprattutto nel settore dell'economia, della scienza e della ricerca.

2.8. Lo sviluppo vertiginoso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione indica chiaramente come lo scambio di esperienze e di competenze possa essere impiegato a reciproco vantaggio. Inversamente, appare chiaro che, ove non sia possibile disporre né delle premesse tecnologiche, né delle competenze interculturali e amministrative, risulta difficile realizzare la cooperazione tra città e regioni.

2.9. La cooperazione transnazionale è divenuta sempre più importante in Europa per risolvere in comune, e quindi più efficacemente, i problemi comuni.

Due esempi a titolo illustrativo:

- Enti locali con strutture economiche simili possono meglio far fronte ai problemi e agli effetti delle trasformazioni strutturali attraverso forme di cooperazione transnazionale. Lo scambio di esperienze e di approcci per la soluzione dei problemi («migliori pratiche») al fine di mantenere, come pure di creare, nuovi posti di lavoro sicuri in regioni strutturate in modo analogo, rappresenta un aspetto essenziale della cooperazione. Una cooperazione efficace sui temi dell'economia e dell'occupazione presuppone che gli enti locali sviluppino le loro relazioni economiche e le completino. A vantaggio reciproco, le potenzialità e le forze economiche delle regioni che cooperano dovrebbero essere sfruttate per incrementare la competitività e, di conseguenza, migliorare considerevolmente la situazione sul mercato del lavoro.

- La cooperazione transnazionale nel campo della politica ambientale riveste un'enorme importanza. I danni ambientali non conoscono frontiere locali, i problemi sono spesso simili, perciò gli enti locali possono effettuare un utile scambio di esperienze. In campo ambientale, la trasmissione delle conoscenze acquisite dall'amministrazione e dal settore economico in merito a «soluzioni -modello» funzionanti può aiutare a rimuovere o, in futuro, a prevenire i problemi ambientali in modo efficace e conveniente.

2.10. Come a livello europeo, anche nella cooperazione tra gli enti locali si pone il problema di come possano essere risolte le contraddizioni emergenti tra lavoro, economia e ambiente; sorge inoltre il quesito se esistano esempi di «pratiche migliori» che possano servire come modello per soluzioni decentralizzate.

2.11. Il buon esito della cooperazione transnazionale dipende in modo determinante dalla disponibilità degli enti locali che vi partecipano a unire le loro capacità per poter ottenere effetti di sinergia grazie ad una «divisione del lavoro» coordinata. Ciò significa, allo stesso tempo, che gli enti locali, che aspirano a cooperare a livello transnazionale, devono rispondere a determinati requisiti minimi di carattere giuridico-istituzionale, organizzativo e finanziario.

3. Presupposti per una cooperazione transnazionale

3.1. Condizioni di carattere giuridico-istituzionale («Autonomia locale»)

3.1.1. Il Comitato si attiene alla definizione contenuta nella Carta delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985, secondo la quale con il termine autonomia locale si intende il diritto e l'effettiva capacità degli enti locali di regolamentare e di organizzare, nel quadro delle leggi, una parte sostanziale delle questioni pubbliche, sotto la propria responsabilità, nell'interesse dei cittadini.

3.1.2. Il Comitato constata che, a dodici anni dall'adozione di tale carta, sussistono condizioni giuridiche differenti a livello di enti locali. La cooperazione transnazionale tra gli enti locali nella Comunità, che si prefigge di realizzare un'Europa dei cittadini, richiede pertanto l'immediata attuazione di tali condizioni necessarie per la capacità di cooperazione e la conformità con gli orientamenti europei. A tale riguardo, occorre anche perseguire l'applicazione della risoluzione del Parlamento europeo concernente i partenariati nella Comunità europea, che invita i governi e gli Stati membri della Comunità a rimuovere tutti gli ostacoli amministrativi che si frappongono alla creazione e al funzionamento dei partenariati locali.

3.2. Condizioni di carattere tecnico-organizzativo (risorse umane e tecnologiche)

3.2.1. Nell'era della società dell'informazione, è sempre più importante per gli enti locali creare le condizioni, sia umane che tecniche, per cooperare a livello transnazionale. In un'Europa che si sviluppa integrandosi sempre di più, occorre che gli enti locali si organizzino per raccogliere la sfida europea sulla base più vasta possibile. Bisognerebbe adeguare le strutture amministrative, in modo tale da rendere possibile la cooperazione transnazionale.

3.2.2. Gli enti locali dovrebbero assumersi l'impegno mirato di assicurare la formazione di personale qualificato all'altezza dei compiti europei. A tale scopo è necessario sviluppare la formazione europea negli Stati membri. L'approfondimento di conoscenze reciprocamente compatibili e orientate all'Europa consente di rafforzare considerevolmente la capacità di cooperazione.

3.2.3. L'estrema rapidità dello sviluppo e della diffusione di nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni e dell'informazione esige dagli enti locali un adeguamento continuo e sovente anche costoso agli standard del momento: necessario, tuttavia, ad una cooperazione efficace a livello transnazionale. Nel passato si è troppo spesso trascurato di provvedere alla compatibilità dei mezzi di comunicazione elettronici degli enti locali impegnati nella cooperazione. Sistemi, talvolta acquistati a caro prezzo, si sono rivelati utilizzabili solo in parte per la cooperazione transnazionale. L'impiego di sistemi elettronici non compatibili è controproducente e porta inevitabilmente a malintesi.

3.3. Condizioni di carattere finanziario

3.3.1. La Carta dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa stabilisce che gli enti locali hanno diritto a risorse proprie adeguate, delle quali possono liberamente disporre nell'esercizio delle loro competenze. Inoltre, la Carta sottolinea che i sistemi di finanziamento su cui si basano le risorse a disposizione degli enti locali devono essere sufficientemente diversificati e strutturati in modo dinamico. Il Comitato si associa a tale richiesta ed esorta la Commissione e il Parlamento europeo ad insistere presso gli Stati membri affinché vi sia una sufficiente disponibilità di mezzi finanziari per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali, sì da appoggiare anche in questo modo la risoluzione della XIXa giornata europea del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) del 1993.

3.3.2. Le condizioni di cui sopra costituiscono la base fondamentale di ogni partenariato transnazionale, ma non sono ancora una garanzia sufficiente dell'efficacia e del buon esito della cooperazione. Per conglobare anche le necessarie condizioni complementari, è necessario considerare l'obiettivo specifico, ossia il valore aggiunto di tali partenariati. I contenuti di tale valore aggiunto dipendono tuttavia fondamentalmente dalla competenza dei protagonisti, come pure dalle forme, dai tipi e dalle qualità della cooperazione transnazionale tra gli enti locali.

4. Gli enti locali come protagonisti della cooperazione transnazionale: problemi e possibilità

4.1. Da un'analisi puramente quantitativa dei protagonisti dei partenariati transnazionali risulta che l'80 % degli enti locali che partecipano a gemellaggi tra le città è costituito da piccole città o comuni (con meno di 30 000 abitanti); la maggior parte degli enti locali che prendono parte ai programmi dell'Unione rappresentano comuni con meno di 200 000 abitanti.

4.2. A ciò si aggiunge che le città più grandi non dispongono necessariamente di maggiori competenze (in materia di autonomia) e di risorse tecniche e finanziarie, le quali dipendono strettamente dalla posizione giuridica e/o di fatto degli enti locali all'interno dei rispettivi ordinamenti nazionali in materia di autonomie locali e dal livello generale del loro sviluppo economico e tecnologico.

4.3. Allo scopo di estendere e potenziare gli effetti di apprendimento a livello transnazionale, occorre riorganizzare le condizioni di accesso ai partenariati. In tale contesto occorrerebbe in particolare rafforzare anche la competenza europea dei centri di piccole e medie dimensioni, tramite:

- il coinvolgimento, da parte della Commissione, delle associazioni rappresentative nella fase di definizione e in quella di attuazione dei programmi, e il rafforzamento di tali associazioni nella gestione dei singoli programmi;

- la costituzione di servizi generali decentralizzati di informazione e consulenza per tale categoria di partecipanti, che non soltanto agevolino l'accesso ai singoli programmi, ma aiutino anche nella ricerca di partner adeguati e mettano a disposizione supporti di carattere tecnico ed organizzativo di accompagnamento al programma. Esistono, in proposito, forme di cooperazione ed associazioni di enti regionali e locali che costituiscono una base appropriata. Poiché si tratta di cooperazioni multilaterali con tendenza alla creazione di reti, tali organi potrebbero essere concepiti come strumenti di coordinamento dai costi contenuti in termini di mezzi finanziari e di personale; ciò comprende anche le attività del CCRE e dell'United Towns Organisation;

- la semplificazione dei sistemi amministrativi e di controllo finanziario, insieme alla revisione dei conti per i progetti locali;

- un accesso più agevole dei piccoli comuni ai programmi dell'UE. Occorre in particolare eliminare i requisiti relativi al numero minimo di abitanti.

5. Le forme, i tipi e la portata della cooperazione transnazionale tra gli enti locali

5.1. Forme: partenariati e gemellaggi tra le città

In linea di massima si possono individuare due forme e cinque tipi di cooperazione transnazionale tra gli enti locali, che presuppongono potenzialità giuridiche, amministrative, organizzative e finanziarie in certa misura diverse ed esigono l'applicazione di parametri sia qualitativi che quantitativi: occorre distinguere i gemellaggi tra le città dai partenariati. Mentre questi ultimi sono di natura settoriale e riguardano determinati progetti amministrativi, tecnici ed economici, realizzati nella maggior parte dei casi nel quadro di programmi dell'Unione, i gemellaggi tra le città sono simili a convenzioni contrattuali tra gli enti locali con l'obiettivo di creare dal basso una maggiore comprensione in ambito europeo, nel contesto dell'Europa dei cittadini. Occorre anche accertare se si tratta di relazioni bilaterali o multilaterali. Il «gemellaggio potenziato» si colloca ad un livello intermedio tra il partenariato e il gemellaggio. Le valutazioni effettuate indicano che i gemellaggi potenziati hanno consentito da un lato un importante trasferimento di conoscenze e dall'altro di sostenere lo sviluppo della democrazia a livello locale.

5.2. I tipi e la portata della cooperazione transnazionale tra i comuni

In relazione alla portata, alla quantità (entità dei compiti) e alla qualità (valore aggiunto interno ed esterno) si possono distinguere cinque tipi di cooperazione:

- cooperazione transnazionale (transfrontaliera) tra comuni adiacenti (da un lato e dall'altro della frontiera) = tipo 1;

- cooperazione transnazionale tra comuni ed enti locali non adiacenti = tipo 2;

- cooperazione transeuropea tra grandi città o agglomerati urbani = tipo 3;

- cooperazione transeuropea all'interno e tra le reti urbane = tipo 4;

- cooperazione globale [reti urbane globali e organizzazioni internazionali non governative (OING)] = tipo 5.

A tale riguardo, è necessario tenere presente che, nella pratica, i singoli tipi si sovrappongono spesso (così, ad esempio, i tipi 1, 3, 4 e 5 possono ritrovarsi in un solo comune). In generale il parere del Comitato riguardante le misure strategiche e di promozione delle politiche d'integrazione si rivolge a quei tipi di enti che finora sono meno in grado di partecipare alla cooperazione transnazionale.

I primi due tipi possono essere considerati come la base della cooperazione transnazionale, poiché si differenziano, in modo analogo alla cooperazione interregionale e transfrontaliera delle regioni, per quanto attiene agli obiettivi, alla portata, ai campi di applicazione e alle forme.

Si sottolinea l'esigenza di riconoscere a livello europeo l'importanza reale delle grandi metropoli e delle regioni urbane, considerando la città nel contesto dello sviluppo del territorio regionale in cui si trova e promuovendo la cooperazione transnazionale tra grandi regioni di questo tipo, in base a criteri funzionali piuttosto che di prossimità geografica.

5.2.1. Necessità funzionale della cooperazione transfrontaliera tra comuni adiacenti

La cooperazione transnazionale (transfrontaliera) tra enti locali adiacenti di tipo 1, a differenza di quella di tipo 2, mira in ultima istanza all'integrazione di uno spazio vitale comune, separato da frontiere nazionali, caratterizzato da problemi comuni che richiedono soluzioni comuni (ad esempio smaltimento dei rifiuti, tutela delle acque, infrastruttura, concorrenza in materia di insediamenti). Pertanto, mentre gli obiettivi della cooperazione transfrontaliera tra comuni adiacenti richiedono in definitiva una pianificazione transfrontaliera comune dell'assetto territoriale e dello sviluppo, la cooperazione transnazionale di comuni non adiacenti non mira all'integrazione a livello locale degli attori e del loro spazio vitale, ma al loro collegamento a distanza tramite una vasta rete (con beneficio comune). Dato che il tipo 1 è stato trattato nei dettagli nella relazione sulla cooperazione transfrontaliera e sovraregionale della Commissione per la politica regionale del Parlamento europeo, la cosiddetta «Relazione Myller» () e poiché beneficia di aiuti comunitari sia nell'ambito del programma Interreg IIA che in virtù dell'articolo 10 del FESR, si propone di promuovere il tipo 2, vale a dire la cooperazione transnazionale tra città e comuni non adiacenti, per il suo effetto di collegamento su grandi distanze.

5.2.2. La cooperazione transnazionale delle città e dei comuni non adiacenti, elemento innovativo di una strategia di sviluppo interno

Occorre continuare a promuovere e ad intensificare il lavoro dei gemellaggi tra città, fino ad oggi coronato da successo, tenendo conto del fatto che i gemellaggi puntavano finora per lo più sugli incontri culturali e amministrativi ed erano motivati essenzialmente dall'ideale di conciliazione europea del dopoguerra. Mentre l'obiettivo della «Pace attraverso la cooperazione dal basso» è stato ampiamente raggiunto, almeno all'interno dell'Unione europea, occorre adesso cercare su tale base di individuare nuovi obiettivi: la promozione, che emerge dal nuovo contesto europeo, dello sviluppo interno degli enti locali grazie alla cooperazione esterna (transnazionale).

6. Modifiche degli obiettivi e del «valore aggiunto» dei partenariati transnazionali di enti locali

6.1. Ridefinizione degli obiettivi della cooperazione transnazionale degli enti locali nel nuovo contesto europeo

Il Comitato sostiene, in generale, tre obiettivi della cooperazione transnazionale tra enti locali in Europa: comprensione, integrazione, sviluppo (delle competenze). Mentre fino ai primi anni '80 i temi principali erano senz'altro la pace e la comprensione, a partire dalla metà degli anni '80 l'idea dello sviluppo si è affermata sempre di più come strumento di integrazione centrale e funzionale. Anche in tale settore la cooperazione e lo sviluppo si sono basati sullo scambio di esperienze e sui progetti comuni intesi ad eliminare a lungo termine le disparità economiche ed a promuovere nell'Unione europea la coesione economica e sociale tra entità subnazionali (comuni e regioni). Tale cooperazione rispecchiava con varie modulazioni l'«idoneità europea» ed il «valore aggiunto» dei partenariati transnazionali. Programmi dell'UE come Pacte, ECOS e Recite, orientati all'acquisizione di conoscenze e all'attuazione di progetti innovativi, hanno fornito un contributo in tal senso.

6.2. Programmi dell'Unione europea rilevanti ai fini della cooperazione transnazionale e transfrontaliera degli enti locali: criteri analitici

Vi sono in tutto 12 programmi europei con differenti caratteristiche geografiche e di contenuto, che rivestono importanza ai fini della cooperazione transnazionale di enti locali:

- Programma relativo ai gemellaggi di città,

- Ecos-Ouverture (in base all'articolo 10 del FESR),

- Recite II,

- Interreg II A e C,

- Programma Tacis per i gemellaggi di città,

- Phare, per la democrazia, Tacis per la democrazia e Phare-Institution Building,

- MED-Urbs,

- Urb-AL,

- ASIA-Urbs,

- Contatti tra poteri locali dell'UE e della Cina.

6.3. Gli effetti dell'Agenda 2000 sulla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale

Nel luglio 1997 la Commissione europea ha presentato il documento strategico «Agenda 2000». Il 18 marzo 1998 sono state presentate le proposte che ne conseguono e che riguardano la regolamentazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006.

Si prevede di ridurre da 7 a 3 gli obiettivi prioritari e di limitare a 3 settori le 13 iniziative comunitarie, alle quali verrà destinato complessivamente il 5 % dei mezzi dei fondi strutturali.

Vi figura tra l'altro la prevista iniziativa comunitaria per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale che, secondo la proposta della Commissione, farà parte in futuro a pieno titolo delle iniziative nell'ambito del FESR e alla quale occorrerebbe destinare mezzi più consistenti.

Il Comitato constata che tale nuova iniziativa comunitaria si compone di tre diverse forme di cooperazione, che hanno avuto finora tre fonti di finanziamento differenti:

- cooperazione transfrontaliera, finanziata finora dal programma Interreg II;

- cooperazione transnazionale, finanziata finora dal programma Interreg II C;

- cooperazione interregionale, finanziata sinora in base all'articolo 10 del FESR.

Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione prevede di continuare a sostenere la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale sotto forma di iniziativa comunitaria. Il Comitato constata inoltre con compiacimento che la Commissione prevede di far uso, nell'organizzazione della cooperazione interregionale, dell'esperienza acquisita con i programmi Pacte, Recite ed Ecos-ouverture, ai fini di una maggiore semplificazione e di una più rapida applicazione delle procedure. Il Comitato accoglie con favore il proposito della Commissione di decentrare maggiormente l'applicazione.

7. Il «valore aggiunto europeo» dei gemellaggi di città

7.1. Il Comitato condivide la valutazione delle associazioni europee di città in merito al «valore aggiunto europeo» dei gemellaggi. Nell'ambito del programma dell'UE relativo ai gemellaggi di città, tra il 1989 e il 1997 è stato fornito sostegno a circa 20 000 città europee. Tra i 15 Stati membri dell'Unione europea intercorrono attualmente 7 621 gemellaggi di città (situazione nel 1997) e tra i PECO ammissibili all'aiuto e gli Stati membri se ne contano altri 2 581 (1997).

7.2. Si considera che i gemellaggi di città abbiano i seguenti effetti positivi sull'attuazione dei programmi comunitari:

- suscitano l'interesse dei cittadini nei confronti della cooperazione internazionale e pertanto la loro comprensione delle iniziative comunali in materia;

- contribuiscono allo sviluppo delle necessarie capacità (conoscenze linguistiche ed esperienza nella comunicazione con rappresentanti di altri paesi);

- instaurano tra le amministrazioni comunali di vari Stati il clima di fiducia necessario per programmi vasti e impegnativi sotto il profilo finanziario;

- possono svolgere un ruolo importante nel processo di ampliamento dell'UE, perché richiamano l'attenzione delle amministrazioni comunali degli Stati membri e dei paesi di prossima adesione sulle possibilità della cooperazione.

7.3. Circa due terzi degli enti locali che hanno preso parte ai programmi di sostegno dell'UE Pacte ed ECOS erano città gemellate. Il Comitato approva il programma dell'UE sui gemellaggi di città in Europa, il cui bilancio annuo è attualmente di 7,5 mecu (1997) e si divide in quattro parti: misure di scambio per i cittadini nell'ambito dei gemellaggi esistenti, colloqui, seminari di aggiornamento e progetti innovativi. Tuttavia va notato che spesso la cooperazione si limita al minimo indispensabile, i gemellaggi non vengono programmati a lungo termine e non si estendono al di là di singoli progetti, mentre manca finora una valutazione generale del valore aggiunto. Il Comitato considera pertanto necessario modificare la struttura del programma relativo ai gemellaggi di città in Europa per eliminarne le carenze e aumentarne la dotazione finanziaria.

8. Valore aggiunto dei partenariati specializzati nel quadro della politica di aiuti dell'UE e relativi problemi

8.1. Il programma «Pacte II scambio interregionale di esperienze» (secondo l'articolo 10 del FESR e il regolamento Phare), data la sua dotazione finanziaria pari a 6 mecu, è da considerare solo un programma di avvio di partenariati specializzati a lungo termine. Stando alla valutazione (interna) che è stata presentata, dal 1990 (Pacte I) sono stati conclusi 350 progetti. L'85 % dei partecipanti ha trovato soddisfacente il programma; questo è scaduto nel 1997. Date le reazioni positive, il Comitato ritiene opportuno il proseguimento del programma Pacte.

8.2. Il «valore aggiunto» complessivo del programma in questione può essere sintetizzato nei seguenti punti, tenendo però presente che il contributo quantitativo e qualitativo dei singoli programmi a tale risultato positivo è molto differenziato. Tale valore aggiunto può essere aumentato qualora la Commissione elimini le carenze esistenti nella gestione dei programmi:

- finora la Commissione europea non ha sempre rispettato i contratti stipulati per quanto riguarda le scadenze e la puntualità dell'esecuzione finanziaria. In tale contesto, spesso i partner nei progetti non trovano, presso la Commissione, un interlocutore dotato di potere decisionale, che li aiuti a chiarire rapidamente le singole questioni;

- i programmi di sostegno dell'UE contribuiscono alla «europeizzazione» degli enti locali e li aiutano a vedere al di là del proprio campo di esperienza ed a confrontarsi con altre culture amministrative, allo scopo di rafforzare la propria capacità di risolvere i problemi;

- i progetti europei comportano un aspetto innovativo supplementare che non si avrebbe con i soli aiuti nazionali; tale aspetto innovativo è assicurato dal principio del partenariato transnazionale richiesto nei programmi europei, come pure dalle sfide rappresentate dalla valutazione e dal trasferimento ad un partner transnazionale delle esperienze acquisite nella realizzazione dei progetti;

- tali progetti possono condurre ad ulteriori cooperazioni in altri settori, inducendo effetti di sinergia;

- essi migliorano il profilo internazionale degli enti locali.

8.3. Il Comitato fa presente che l'esecuzione dei programmi si scontra a una serie di problemi:

- difficoltà di coordinamento nell'attuazione di progetti di partenariato, a causa della differenza di competenze settoriali e giuridiche e della rotazione del personale nelle amministrazioni e negli organi;

- realizzazione dei progetti qualitativamente non omogenea a causa delle diversità dei livelli di competenza specifica ed alla mancanza di risorse tecniche e finanziarie supplementari;

- sovraccarico di lavoro per i piccoli comuni nella gestione dei programmi di partenariato;

- errori nella scelta del partner (che non corrisponde alle aspettative ed ai requisiti inerenti ad un partenariato transnazionale);

- mancanza di informazione e di comunicazione, che provoca conflitti tra i servizi trasversali «europei» e quelli specializzati dei comuni, incaricati essenzialmente dell'esecuzione dei singoli progetti;

- mancanza di esperienza transnazionale ed interculturale, specialmente da parte dei comuni medio piccoli e dei loro attori.

9. Bilancio intermedio e futuri punti chiave della cooperazione transnazionale: dal principio della «pace attraverso la cooperazione» alla formula con valore aggiunto: «promozione dello sviluppo interno dei comuni grazie alla cooperazione esterna (transnazionale)»

9.1. In considerazione del bilancio della politica di aiuti condotta sinora, il Comitato raccomanda di concentrare i programmi che si sovrappongono facendoli convergere verso l'obiettivo di realizzare in maniera esemplare il nuovo valore aggiunto, ossia lo sviluppo interno attraverso la cooperazione esterna. In tale contesto occorre tener conto dei seguenti aspetti:

- sotto il profilo dei contenuti è indispensabile definire taluni punti chiave, che possano fungere da orientamenti per il futuro sviluppo urbano e da modello per la competenza europea degli enti locali;

- vanno coordinati i programmi dei partenariati specializzati e dei gemellaggi di città trattando gli aspetti economici e culturali come facce della stessa medaglia;

- è necessario verificare la possibilità di trasporre l'esperienza di cooperazione transfrontaliera dei comuni adiacenti nel settore della cooperazione transnazionale di comuni non adiacenti, tenendo conto delle differenze sopra esposte;

- vanno pertanto avviati, sulla base delle strategie dei partenariati e dei progetti, processi reciproci di apprendimento, i cui risultati sono rilevanti non solo per lo sviluppo a livello comunale ma anche per l'integrazione su vasta scala (ad esempio dei paesi candidati all'adesione). L'obiettivo generale è quello di rafforzare la «competenza europea» degli enti locali;

- occorre promuovere, grazie ad adeguate possibilità di sostegno, misure particolari di qualificazione per gli attori degli enti locali medi e piccoli;

- la politica di aiuto in questo settore deve concentrarsi in particolare sulla cooperazione con i comuni dei paesi candidati all'adesione. Tale cooperazione può essere considerata sia come la base dell'integrazione futura, sia come uno scambio di esperienze nell'individuazione di soluzioni appropriate e a basso costo;

- i partenariati transnazionali devono essere impostati sul lungo termine e richiedono uno sforzo costante e un intenso processo di apprendimento, in particolare tra gli enti locali che presentano caratteristiche di sviluppo differenti;

- la preparazione e la pianificazione dei partenariati deve essere corretta o rielaborata sulla base di una valutazione esterna dei programmi.

10. Modelli e valore aggiunto innovativo dei partenariati transnazionali: l'esempio dello sviluppo urbano sostenibile, dell'apprendimento transnazionale e della competenza europea degli enti locali

10.1. Occorre promuovere, come nuovo valore aggiunto, il modello dello sviluppo urbano proiettato nel futuro o sostenibile. I risultati di Habitat II, l'Agenda 21 comunale e le loro principali tappe europee di realizzazione, la Carta di Aalborg del 27 maggio 1994 ed il piano d'azione di Lisbona dell'8 ottobre 1996 costituiscono esempi di come è possibile ridefinire gli obiettivi interni di tale cooperazione transnazionale. Si tratta di un obiettivo comune, riconosciuto da tutte le organizzazioni europee ed internazionali (ONU), la cui realizzazione viene promossa grazie allo scambio ed all'apprendimento transnazionale tra i partner.

10.2. Si può citare ad esempio la creazione di reti urbane, le cui competenze possono essere utilizzate anche da comuni più piccoli. Le reti urbane hanno il vantaggio, da un lato, di essere create dalle città stesse e, dall'altro, senza la mediazione politica di associazioni, di poter perseguire direttamente ed attivamente determinati obiettivi, ottenendo effetti sinergici nella realizzazione. I compiti e gli obiettivi specifici sono incentrati inoltre su diverse tipologie di problema, quali le dimensioni (ad es. Eurocities), la situazione economica e geografico-culturale (ad es. Union of Baltic Cities), finalità di carattere puntuale (ad es. Car-free-Cities) o generale (ad es. Sustainable Cities, «Città sostenibili»).

10.3. La campagna europea «Città sostenibili» non va quindi intesa come un'organizzazione a se stante, bensì come l'azione concertata di circa 350 enti locali. Considerate le disparità nelle strutture dei comuni come pure nel contesto economico, sociale ed ecologico, la cooperazione multilaterale dipende dalla definizione di problemi comuni a tutti.

10.4. Una cooperazione per il reciproco vantaggio comporta lo scambio di competenze amministrative, tecniche e settoriali e, possibilmente, l'adozione delle migliori pratiche («best practices»), ad esempio nel settore del trasporto pubblico e locale di passeggeri e dello sviluppo di infrastrutture.

10.5. La politica dello sviluppo urbano sostenibile non si riferisce a singoli settori, bensì al principio secondo cui occorre verificare la tollerabilità di ogni decisione che comporta nel lungo periodo degli effetti strutturali.

10.6. Occorre quindi collegare, per esempio, il concetto globale di «sviluppo sostenibile» con quello locale di «Città che apprende». Un elemento di congiunzione decisivo di tale processo di apprendimento, nella misura in cui venga inteso come «intercomunale» è dato dalla cooperazione transnazionale di enti locali.

10.7. Il successo di tale politica definisce un ulteriore elemento del valore aggiunto: la competenza europea degli enti locali. Le esperienze dei gemellaggi di città e dei partenariati possono essere sintetizzate in tre elementi principali:

- i potenziali di sviluppo interno innovativo di un comune, che forniscono l'incentivo alla creazione di un partenariato, implicando per il partner la promessa di una crescita delle sue competenze o di un effetto di sviluppo;

- la capacità di usare i partenariati transnazionali come modello di apprendimento per l'ulteriore sviluppo interno e per la soluzione dei problemi;

- l'utilizzazione delle precedenti esperienze transnazionali per contribuire dall'esterno alla costruzione di una rete europea.

10.8. La cooperazione transnazionale in tal senso mira al reciproco rafforzamento dei potenziali interni ed esterni, il cui prodotto, in caso di successo, può essere chiamato «la competenza europea dei comuni».

11. Nuove prospettive e strategie evolutive dei partenariati transnazionali

11.1. Mentre la cooperazione formale dei comuni al processo di formazione di una volontà europea, ad esempio nell'ambito del Comitato delle regioni, contraddistingue il lato politico del principio di sussidiarietà, lo sviluppo della competenza europea da parte degli enti locali può essere considerato come la sua realizzazione pratica e materiale.

11.2. Il campo di apprendimento dei partenariati transnazionali comprende la costruzione di una competenza giuridico-amministrativa (autonomia), politica (rafforzamento del principio di democrazia verticale), economica ed ecologica, fondata su risorse finanziarie, organizzative e tecniche endogene. Tale intreccio tra la comprensione e lo sviluppo interno, attraverso la cooperazione esterna, di forme e obiettivi dei gemellaggi di città e dei partenariati, dovrebbe avere un ruolo chiave nelle concezioni future della cooperazione transnazionale tra enti locali. L'apprendimento reciproco da azioni di successo o da modelli (anche se falliti) mira al rafforzamento della capacità generale dei comuni di risolvere i problemi.

11.3. I processi di apprendimento non si orientano al successo a breve termine, che mette a repentaglio le soluzioni durature, bensì alla prospettiva di lungo periodo, che mira alla sostenibilità. Pertanto, per l'avvio di nuovi partenariati, si raccomanda un approccio strategico evolutivo, ossia una procedura a tappe:

- occorre partire dalla cosiddetta «cooperazione semplice», fondata su uno scambio non vincolante di informazioni e di esperienze e finalizzata alla reciproca conoscenza. Tale comprensione interculturale può costituire la base di una forma ulteriore di cooperazione unilaterale o multilaterale, cui si accompagna la seconda tappa, quella della

- «cooperazione temporanea». Quest'ultima si riferisce a progetti pilota di durata limitata, la cui valutazione dei processi e dei prodotti può costituire il fondamento della

- cooperazione permanente la quale sottende a una collaborazione durevole e sostanziale, e può ad esempio riguardare progetti infrastrutturali di ampia portata. La forma multilaterale di tale cooperazione in questa tappa sfocia nella

- costruzione di reti transnazionali.

11.4. Come dimostra l'esperienza delle associazioni europee di comuni e la valutazione dei programmi transnazionali a livello comunale, tali tappe non devono essere percorse in modo sistematico: occorre ricavarne un orientamento per un'azione razionale per poter così prevenire eccessive sollecitazioni su attori ancora inesperti. In tale contesto sono decisive le premesse quantitative e qualitative, che mettono gli attori in condizione di condurre con successo il partenariato.

12. Problemi ulteriori e opzioni esemplari di soluzione

12.1. Il rafforzamento dell'idoneità o competenza europea degli attori, con l'obiettivo di svilupparne la capacità di azione in Europa, avviene a tre livelli:

- il livello giuridico in cui si cerca di eliminare gli ostacoli giuridici alla cooperazione transnazionale;

- il livello politico-amministrativo in cui si individuano i differenti poteri e competenze attribuiti al livello comunale dalle costituzioni degli Stati;

- il livello specialistico che persegue la qualificazione tecnica, sociale e culturale degli attori.

12.2. Il Comitato approva la Carta dell'autonomia comunale del Consiglio d'Europa, nonché il protocollo aggiuntivo all'accordo quadro europeo sulla cooperazione transfrontaliera tra enti locali e pubblici poteri, firmato a Strasburgo il 9 novembre 1995. Il Comitato è consapevole del fatto che tali affermazioni di principio dovranno essere ulteriormente approfondite in futuro.

12.3. I seguenti due modelli potrebbero fungere da esempio:

- L'Unione internazionale delle città e dei poteri locali (UIC) ed il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) hanno presentato, con il progetto di cooperazione internazionale dei comuni (MIC) e la sua strategia di realizzazione «Capacity and Institution Building» (CIP), un programma di rafforzamento del livello locale che il Comitato accoglie con favore.

- Il progetto della cooperazione internazionale dei comuni (Municipal International Cooperation - MIC) persegue i seguenti obiettivi:

pianificazione delle politiche e dei programmi di decentramento nazionali;

(ri)strutturazione di sistemi amministrativi democratici locali;

sviluppo delle strutture amministrative ed istituzionali negli enti locali;

miglioramento della qualificazione dei collaboratori delle pubbliche amministrazioni, nonché dei servizi forniti ai comuni;

rafforzamento delle istituzioni degli enti locali rispetto al livello nazionale;

valutazione dell'efficienza dei processi democratici a livello locale;

rafforzamento del ruolo della donna nella pubblica amministrazione e nei processi decisionali a livello locale;

rafforzamento del ruolo delle amministrazioni comunali, onde conseguire uno sviluppo locale sostenibile inteso ad eliminare la povertà e promuovere la coesione sociale.

12.4. La Rete europea di organismi di formazione per i poteri locali e regionali («European Network of Training Organizations for Regional and Local Authorities» - ENTO), promossa dal Consiglio d'Europa, costituisce uno strumento efficace per la soluzione di problemi a livello degli attori. Come organizzazione di pubblica utilità, ENTO conta oltre 70 organismi associati in tutti e 40 gli Stati del Consiglio d'Europa (1998). Tra i campi di competenza di ENTO figurano:

- avvio di contatti a livello europeo al fine di ottenere informazioni sulle istituzioni e gli interlocutori;

- creazione di un gruppo di esperti comprendente specialisti nei settori della formazione e dello sviluppo, della ricerca, delle amministrazioni pubbliche e della qualificazione;

- sviluppo di partenariati bilaterali e multilaterali intesi ad individuare e trattare programmi e richieste di sostegno;

- organizzazione dello scambio e del comando di personale per la formazione ed il perfezionamento professionale di dipendenti della pubblica amministrazione degli enti locali.

13. La cooperazione con gli enti locali dei paesi candidati all'adesione come punto chiave

13.1. Il Comitato, pur compiacendosi delle iniziative prese finora dall'UE per rafforzare la democratizzazione e gli enti locali, raccomanda per il prossimo decennio un'ulteriore intensificazione della cooperazione con i comuni dei futuri Stati membri. Tale raccomandazione si fonda:

- sulla relazione interinale della Commissione del dicembre 1995 in merito agli «Effetti dell'ampliamento ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale sulle politiche dell'Unione europea» ();

- sulla Comunicazione della Commissione del 15 luglio 1997 nella quale presenta gli studi di impatto effettuati nell'ambito di Agenda 2000 (II volume);

- sul parere del Comitato sul tema «Il ruolo degli enti locali e regionali nel quadro dei programmi dell'Unione europea per l'istruzione e la formazione nell'Europa centrale ed orientale» () , e

- sul parere del Comitato in merito agli «Effetti dell'ampliamento ai paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale sulle politiche dell'Unione» del 20 novembre 1997 ().

13.2. La strategia di preadesione dell'UE aiuta i paesi candidati dell'Europa centrorientale a trasporre e a recepire l'acquis comunitario. La preparazione all'adesione richiede di svolgere il complesso duplice compito del passaggio (alle strutture democratiche e all'economia di mercato) e dell'integrazione (armonizzazione degli standard, delle norme e dei sistemi sociali). Anche le città e i comuni sono direttamente coinvolti in tale duplice compito. Sebbene la maggior parte dei paesi dell'Europa centrorientale abbia ratificato la Carta europea dell'autonomia locale, mancano tuttora le competenze e le risorse necessarie per attuarla.

Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione, nei nuovi orientamenti per il programma Phare, abbia previsto che il 30 % dei mezzi disponibili per tale programma siano destinati al consolidamento delle istituzioni democratiche, che dovranno tra l'altro contribuire alla costituzione di amministrazioni più efficienti e democratiche, alla mediazione dell'acquis comunitario, in particolare nei settori della giustizia, degli affari interni e della lotta contro le frodi e la criminalità organizzata, nonché alla partecipazione dei PECO ai programmi comunitari Socrate, Leonardo, Media ecc.

Dovrebbero essere avviate quanto prima possibile le misure previste nell'ambito del programma Phare, in particolare i gemellaggi (di città) e la dislocazione di lunga durata di esperti nei PECO.

Dovrebbe inoltre essere possibile estendere la cooperazione esistente nei settori finanze, ambiente, agricoltura, giustizia e affari interni ad altri settori, secondo le esigenze dei paesi candidati all'adesione, ad esempio a quello della gioventù e al settore sociale.

Il Comitato considera inoltre importante che il programma non si limiti alla costituzione dei ministeri nazionali, ma comprenda anche i cosiddetti gemellaggi e tirocini, a livello regionale e locale.

13.3. In tale contesto, il Comitato richiama l'attenzione sulla debole capacità amministrativa e sull'insufficiente infrastruttura dei trasporti che caratterizzano in particolare le piccole città e comuni delle zone rurali. Il Comitato è convinto che i partenariati non vadano intesi come percorsi a senso unico del tradizionale aiuto (occidentale) allo sviluppo. Ad esempio per i comuni degli Stati dell'Unione europea può essere istruttivo constatare come sia possibile, con mezzi relativamente limitati, trovare soluzioni semplici, economiche e durature ai problemi comunali. Occorre inoltre che, nella determinazione del valore aggiunto, si tenga conto dell'orizzonte temporale di tali partenariati, che spesso acquisiscono piena efficacia dopo 10 anni o più.

13.4. Il Comitato auspica che tali aspetti vengano considerati in occasione di una nuova impostazione dei programmi dell'UE, ad esempio di Phare/CBC o ECOS.

14. La cooperazione con i rimanenti paesi dell'Europa centrale ed orientale e con altri paesi

14.1. In considerazione dei problemi in continuo aumento, ad esempio nel settore dell'ambiente e dell'immigrazione, è necessario intensificare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale anche con gli enti locali di quei paesi che non sono ancora candidati all'adesione all'Unione, come pure con quelli al di fuori dello «spazio di adesione». Va ricordato il ruolo svolto dai seguenti programmi di cooperazione: Interreg II A e C, Phare, Tacis e Ecos-Ouverture.

14.2. Il Comitato si pronuncia a favore della promozione della cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali nel quadro dei programmi dell'Unione già esistenti, in particolare:

- MED-URBS, che crea dei collegamenti e delle reti tra i poteri locali e le amministrazioni delle città dei paesi terzi mediterranei e dell'Unione: il Comitato chiede che venga riattivato il programma MEDA e che siano messi a disposizione fondi, in modo che i progetti già selezionati possano andare avanti e che possano essere presentati nuovi progetti (vedere anche il parere della Commissione 4 sulla cooperazione mediterranea);

- URB-AL, che promuove la cooperazione tra città, regioni ed enti locali dell'Unione e dell'America latina: la Commissione dovrebbe semplificare il programma complessivo o consentire in tale ambito progetti separati e di piccole dimensioni, dato che la dimensione del programma può facilmente apparire eccessiva ai poteri locali;

- ASIA-URBS, che sostiene la cooperazione decentralizzata dei poteri locali europei e asiatici che effettuano misure durevoli e sostenibili nel settore dell'ambiente, dell'imprenditoria e della lotta alla povertà nelle città: il Comitato chiede che venga accelerata l'attuazione di questo programma, che è stato in preparazione per più di un anno ed è stato più volte rinviato;

- UE-Cina, che promuove l'instaurazione di collegamenti tra i poteri locali dell'Unione e della Cina: il Comitato chiede che tale programma venga proseguito, in modo da consentire ai poteri locali una pianificazione a lungo termine.

14.3. Il Comitato approva inoltre la costituzione di società d'interesse sovraregionali, come è stato fatto nel bacino del Danubio. Attualmente nove città cooperano a più di 240 progetti transfrontalieri intesi a coordinare i loro obiettivi economici e ambientali. Occorre sostenere la promozione di società d'interesse di questo tipo.

15. Conclusioni e raccomandazioni

15.1. Il Comitato accoglie con favore il fatto che, in un'Europa che si sviluppa integrandosi sempre di più, gli enti locali si vedano conferire, con il rafforzamento del principio di sussidiarietà, nuove responsabilità e possibilità in materia di gestione dei servizi di base e di promozione della pianificazione strategica e di uno sviluppo comunale sostenibile.

15.2. Il Comitato approva l'adozione di misure che conferiscano agli enti locali il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed organizzare sotto la propria responsabilità, nel quadro delle leggi, una parte sostanziale delle questioni pubbliche, compresa la cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

15.3. Secondo il Comitato, la cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali rappresenta uno strumento di crescente importanza per garantire la partecipazione degli enti locali ai processi di decisione e d'azione europei.

15.4. Per il Comitato gli obiettivi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono i seguenti:

- a livello intracomunale, promuovere lo «sviluppo sostenibile delle città» nel senso di una qualità della vita sostenibile;

- a livello intercomunale, non limitarsi a generare semplici «prodotti di progetti» ma avviare processi transnazionali di apprendimento intesi a rafforzare l'idoneità dei partner agli orientamenti europei;

- a livello europeo, creare l'«Europa dei cittadini».

15.5. Il Comitato riafferma la fondamentale importanza attribuita alla cooperazione interregionale tra le regioni e gli enti locali, quale asse strategico per la promozione della coesione socioeconomica e per uno sviluppo omogeneo e complessivo.

15.6. Il Comitato ritiene che, alla luce del processo d'integrazione della fine di questo secolo, la cooperazione transfrontaliera e transnazionale degli enti locali con quelli dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di Cipro, imprima uno slancio sostanziale alla strategia di avvicinamento «dal basso».

15.7. Il Comitato sottolinea l'importanza di rafforzare la compatibilità e l'idoneità europea degli enti locali, che consentirà loro di cooperare a livello transfrontaliero e transnazionale in Europa. Ciò significa creare i presupposti giuridico-istituzionali, tecnico-organizzativi e finanziari. Gli Stati membri sono invitati, conformemente alla Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa del 15 ottobre 1985, a rimuovere tutti gli ostacoli di carattere amministrativo che si frappongono alla creazione e al funzionamento dei partenariati locali.

15.8. Il settore «cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli enti locali» ammissibile all'aiuto deve essere inserito come «nuovo valore aggiunto» nell'esistente politica di sostegno dell'Unione. In proposito il Comitato raccomanda di concentrare e raggruppare i programmi che si sovrappongono facendoli convergere verso una cooperazione transfrontaliera e transnazionale impostata sul lungo periodo. È di vitale importanza contemplare una specifica dotazione finanziaria per gli enti locali e i partenariati transnazionali diretta soprattutto ai partenariati con Stati candidati.

15.9. Il trattamento decentrato dei progetti di sostegno ha dato buoni risultati. Il Comitato chiede pertanto che si continui a ricorrere a tale sistema, per ragioni di prossimità dei programmi di sostegno.

15.10. Il Comitato auspica una migliore dotazione finanziaria dei programmi fondamentali dell'Unione volti alla promozione della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, affinché vi possano partecipare un più gran numero di enti locali.

15.11. Il Comitato auspica inoltre che al programma per il sostegno dei partenariati locali venga assegnata una dotazione finanziaria più adeguata. Chiede che la linea di bilancio da approvare ogni anno venga sostituita da un programma impostato sul lungo periodo, avendo cura di distribuire in modo equo le risorse.

15.12. Il Comitato invita la Commissione europea e gli Stati membri (in consultazione e in partenariato con le associazioni nazionali degli enti locali) a promuovere la creazione e lo sviluppo di centri informativi e di consulenza per gli enti locali, che non soltanto agevolino l'accesso ai singoli programmi, ma aiutino anche nella ricerca di partner adeguati e mettano a disposizione supporti di carattere tecnico ed organizzativo di accompagnamento al programma. Nel caso delle cooperazioni multilaterali orientate alla creazione di reti, tali organi potrebbero essere sviluppati come strumenti di coordinamento, dai costi contenuti in termini di mezzi finanziari e di personale.

15.13. Il Comitato sottolinea che certi programmi comunitari, come il servizio volontario europeo, possono proficuamente contribuire alla realizzazione di partenariati transfrontalieri e transnazionali tra gli enti locali.

15.14. Il Comitato auspica, in questo contesto, che la Commissione operi una semplificazione dei sistemi amministrativi e di controllo finanziario, nonché della revisione dei conti per i progetti locali, affinché gli enti locali possano cooperare in modo rapido ed efficace. A tale riguardo occorre garantire che la Commissione eserciti la funzione conclusiva di controllo.

15.15. Il Comitato invita la Commissione a salvaguardare, tramite un'attenta gestione dei programmi, il significato politico della cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

15.16. Il Comitato è favorevole ad una cooperazione rafforzata con le organizzazioni centrali delle associazioni comunali europee, quali l'Unione internazionale degli enti locali (UIC), la Federazione mondiale delle città unite, il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) con la sua rete telematica Elanet per promuovere la «Municipal International Cooperation» (MIC). Allo stesso modo, è necessario coinvolgere la Rete europea di organizzazioni per la formazione degli enti locali e regionali (ENTO), avviata dal Consiglio d'Europa, nonché l'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE) che, in vista del prossimo ampliamento dell'Unione, dispone di molteplici contatti con le regioni dell'Europa centrale ed orientale.

Bruxelles, 19 novembre 1998.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Manfred DAMMEYER

() GU C 100 del 2.4.1996, pag. 98.

() GU C 251 del 10.8.1998, pag. 11.

() GU C 64 del 27.2.1998, pag. 48.

() CdR 298/95 fin - GU C 100 del 2.4.1996, pag. 98.

() CdR 280/97 fin - GU C 64 del 27.2.1998, pag. 48.

() Doc. DE RR/23561, PE 221.220/ def.

() CSE(95) 605, 5.12.1995.