51998IP0372

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione del settore pubblico e privato ai progetti di reti transeuropee di trasporto (COM(97)0453 C4- 0020/98)

Gazzetta ufficiale n. C 104 del 14/04/1999 pag. 0067


A4-0372/98

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa alla partecipazione del settore pubblico e privato ai progetti di reti transeuropee di trasporto (COM(97)0453 - C4-0020/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(97)0453 - C4-0020/98),

- viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sulla politica infrastrutturale e il finanziamento delle reti transeuropee di trasporto (RTE),

- vista la relazione finale del maggio 1997 del gruppo di alto livello sul finanziamento delle RTE attraverso la partecipazione del settore pubblico e privato (PPP),

- viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 9 ottobre 1997 sulla PPP ai progetti RTE, al fine di accelerare l'esecuzione di tali progetti,

- vista la relazione presentata dalla Commissione al Consiglio europeo di Cardiff sui progressi compiuti per quanto riguarda i quattordici progetti prioritari (COM(98)0356),

- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0372/98),

A. considerando che l'importo finanziario di riferimento previsto per la concessione del sostegno comunitario nel settore delle RTE è pari a 1,8 miliardi di ecu per il periodo 1995-1999 e che le prospettive finanziarie nel frattempo presentate per il periodo 2000-2006 prevedono solo l'assegnazione di cinque miliardi di ecu a tale obiettivo,

B. considerando che queste risorse finanziarie dell'Unione europea sono chiaramente inferiori alle necessità e alle sfide che la realizzazione delle RTE comporta,

C. considerando il persistere, a livello nazionale, di problemi di finanziamento per i progetti di infrastruttura di trasposto, dovuti in particolare alle note restrizioni che incidono sugli investimenti pubblici,

D. considerando che senza una mobilitazione degli investimenti privati per la realizzazione delle RTE l'Unione europea non registrerà progressi significativi in questo settore, entro un periodo di tempo ragionevole,

E. considerando che la PPP può e deve costituire uno strumento fondamentale per la realizzazione delle RTE, in quanto, potenziando la viabilità finanziaria, consente un miglior rendimento dei progetti, oltre a un miglior controllo dei costi di costruzione,

F. considerando che nel caso di progetti di infrastrutture finanziati dal settore pubblico e privato è della massima importanza esaminare tempestivamente e in modo dettagliato le possibili ripercussioni sull'ambiente; che in tale contesto le vigenti disposizioni comunitarie relative alla valutazione d'impatto ambientale sono insufficienti; e che pertanto sembra opportuna una valutazione di impatto ambientale strategica dell'intero progetto nonché di tutte le possibili alternative;

G. considerando che il successo della PPP presuppone un'intesa reale ed una ripartizione chiara ed adeguata dei rischi del progetto fra entrambi i settori, rispettando il necessario equilibrio, da un lato, fra criteri commerciali e, dall'altro, tra criteri sociali, ecologici e macroeconomici,

H. considerando che il settore privato non deve limitarsi al finanziamento ma deve anche mettere a disposizione la propria esperienza nei settori tecnico, commerciale, finanziario e gestionale, al fine di ottimizzare la relazione costo/efficacia nell'attuazione delle RTE, il che presuppone la partecipazione del settore privato dalle fasi di progettazione e pianificazione delle RTE fino al loro impiego,

I. considerando che la Commissione deve attuare un coordinamento efficace fra tutte le azioni comunitarie che incidono sulle RTE, segnatamente fra i finanziamenti a titolo delle RTE e quelli a titolo dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo di investimento (FEI) e della Banca europea per gli investimenti (BEI),

J. ricorda le sue recenti raccomandazioni sui Gruppi europei di interesse economico (GEIE) e in particolare la necessità di un progetto pilota concernente uno strumento finanziario volto a promuovere gli investimenti transfrontalieri;

K. considerando che la separazione della proprietà dalla gestione e l'aumento dell'autonomia fiscale dei governi regionali costituiscono misure pratiche di diversificazione dei rischi sostenuti dal mercato, che promuovono l'ampia partecipazione privata al finanziamento delle infrastrutture,

L. ricorda che, per quanto riguarda i trasporti ferroviari, la responsabilità di fondo dello Stato quanto alla messa a disposizione delle infrastrutture è sancita dalla direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 sullo sviluppo delle ferrovie della Comunità ((GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.)) (preambolo e articolo 7);

M. considerando che la Commissione ha presentato recentemente una proposta (COM(98)0172) ((GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7.)) volta a modificare il regolamento 2236/95 che stabilisce le regole generali per la concessione di aiuti finanziari comunitari nel settore delle RTE ((GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.)) e che tale proposta, che si propone altresì l'obiettivo di favorire la PPI, è stata oggetto di un parere separato,

N. considerando inoltre la necessità che gli Stati membri si impegnino in termini pratici a istituire le reti transeuropee di trasporto mediante politiche nazionali in materia di trasporti in linea con le decisioni del Consiglio europeo di Essen,

1. sottolinea che lo sviluppo delle RTE costituisce un fattore decisivo per il mercato interno, la competitività dell'economia europea, la crescita e la coesione socioeconomica nonché per una politica di rilancio dell'occupazione, come sottolineato al Consiglio europeo di Lussemburgo sull'occupazione;

2. condivide l'opinione del gruppo di alto livello secondo cui le esigenze di tutela ambientale dovrebbero essere prese in considerazione quanto prima possibile nel corso della pianificazione dei progetti (cfr. COM(97)0453, punto 3.5) ed esorta la Commissione a proporre metodi adeguati per la valutazione d'impatto ambientale strategica della rete complessiva di trasporti transeuropea (come già sollecitato nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1692/96/CE, art. 8, paragrafo 2, lettera a) sugli orientamenti della Comunità per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto ((GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.))) e a porre come condizione una valutazione d'impatto ambientale strategica nell'ambito delle PPP;

3. ritiene che la politica nel settore delle RTE e del loro finanziamento debba rispettare gli obiettivi di una politica sostenibile di mobilità, promuovendo un impiego più integrato di tutti i modi di trasporto e, in particolare, l'intermodalità a favore di modi di trasporto più ecologici, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza, oltre all'internalizzazione dei costi esterni dei trasporti nonché disposizioni adeguate per garantire che gli utenti delle infrastrutture contribuiscano ai costi di investimento e di manutenzione;

4. ritiene che la PPI costituisca uno strumento importante per accelerare la realizzazione delle RTE e che è indispensabile creare, sia a livello nazionale che comunitario, un quadro favorevole per consentire la mobilitazione del settore privato nell'ambito delle infrastrutture, in particolare creando condizioni di certezza giuridica, elemento essenziale per favorire la partecipazione dei capitali privati;

5. sottolinea che l'associazione fra il settore pubblico e quello privato, oltre a riconoscere l'esigenza di un'equa ripartizione dei rischi, deve rispettare il necessario equilibrio fra i criteri commerciali e i criteri socioeconomici nella definizione dei progetti;

6. sottolinea che il settore privato deve garantire, nell'ottica di una ripartizione ottimale dei rischi, di poter rispettare gli impegni contratti in una PPP; sottolinea a tale riguardo che un solido progetto finanziario privato è indispensabile per un puntuale completamento del progetto in questione affinché il settore pubblico, in una fase critica dei lavori, non debba essere costretto a garantire il progetto mediante ulteriori sovvenzioni;

7. raccomanda per ciascuna PPP un esame individuale che comprenda sempre altresì un raffronto costi/benefici con un'alternativa finanziata puramente da fondi pubblici, per quanto riguarda la redditività e le conseguenze sociali/ecologiche;

8. sottolinea che il problema delle PPP non può essere esaminato isolatamente in considerazione delle restrizioni di bilancio derivanti per gli Stati membri dai patti di crescita e stabilità; considera pertanto incoraggiante che EUROSTAT, in una nota metodologica (in data gennaio 1998) sul finanziamento, la costruzione e la gestione delle infrastrutture pubbliche da parte del settore imprenditoriale, abbia concluso che le PPP non dovrebbero avere alcuna incidenza sui disavanzi pubblici nei casi in cui non abbia luogo alcun effettivo pagamento tra il governo generale e gli investitori privati;

9. sottolinea che, sebbene la PPP possa, in taluni casi, ridurre la necessità di sussidi pubblici a favore delle RTE, come conseguenza della redditività economica e sociale di tali progetti, il settore pubblico non potrà tuttavia limitare il suo intervento in termini di attribuzione e mobilitazione delle risorse per le infrastrutture;

10. sottolinea, di conseguenza, che l'assegnazione di risorse pubbliche svolge un ruolo fondamentale e, sebbene consapevole delle difficoltà e delle restrizioni esistenti per i finanziamenti pubblici, sollecita gli Stati membri a destinare una percentuale non inferiore all'1,5% delle proprie risorse di bilancio alla realizzazione delle RTE, tenendo soprattutto conto dell'effetto moltiplicatore di tali investimenti per l'economia e l'occupazione;

11. ritiene fondamentale che gli Stati membri si impegnino, in via prioritaria, a istituire le infrastrutture di trasporto di interesse europeo, in linea con gli accordi raggiunti dai capi di Stato e di governo a Essen;

12. si impegna altresì, nell'ambito delle sue competenze, ad adoperarsi affinché le linee di bilancio della Comunità legate alle RTE possano essere dotate di risorse finanziarie maggiori;

13. invita gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi in ogni modo per rendere chiara e flessibile la legislazione sugli appalti pubblici concernente progetti di infrastrutture dato che la certezza giuridica rappresenta un consolidato presupposto fondamentale per la partecipazione del settore privato;

14. esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire sufficienti trasparenza e partecipazione pubblica al processo di pianificazione relativo a progetti finanziati da fondi pubblici e privati, coformemente alle direttive UE sugli appalti pubblici e la valutazione di impatto ambientale (85/337/CEE ((GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.)) e versione rivista) e alla convenzione di Århus sull'accesso all'informazione e la partecipazione pubblica nel processo decisionale in materia ambientale;

15. sottolinea il ruolo della legislazione comunitaria sugli appalti pubblici, i servizi di utilità pubblica e la competitività per i progetti di infrastrutture di trasporto e sollecita la sua revisione per favorire la PPP;

16. prende atto dell'intenzione manifestata dalla Commissione di analizzare, in collaborazione con la BEI e il FEI, la possibilità di perfezionare le risorse finanziarie comunitarie esistenti, nonché proporre nuove forme di finanziamento a lungo termine (fondi «mezzanine»); ritiene essenziale a tale riguardo che la Commissione presenti proposte in merito (in particolare destinate a promuovere la disponibilità di capitali di rischio) nel più breve termine possibile;

17. richiama l'attenzione sul fatto che la PPP può essere utilizzata anche per progetti di infrastrutture che, pur essendo di piccole dimensioni, possono rivestire un enorme interesse a livello locale o regionale;

18. chiede alla Commissione di essere informato in merito a tutte le modifiche della politica in relazione ai progetti RTE che sono riportati nell'allegato alla presente comunicazione;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.