51998AR0101

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'Allegato III» CdR 101/98 fin

Gazzetta ufficiale n. C 373 del 02/12/1998 pag. 0020


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'Allegato III»

(98/C 373/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'Allegato III» [COM(97) 681 def. - 97/0358 COD] ();

vista la decisione del Consiglio in data 24 marzo 1998 di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento conformemente al disposto degli articoli 129 D e 198 C, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza in data 13 maggio 1998 di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

visto il progetto di parere formulato dalla Commissione 3 (CdR 101/98 riv.), il 18 maggio 1998 (relatore: Sauwens),

ha adottato il 17 settembre 1998 all'unanimità, nel corso della 25a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione: sintesi del documento della Commissione

1.1. La Decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (RTE) prevede un quadro generale per l'istituzione di una rete di infrastrutture integrata multimodale ().

1.2. La modifica proposta dalla Commissione intende chiarire e rafforzare il ruolo dei porti marittimi, dei porti di navigazione interna e dei terminali intermodali nella rete transeuropea di trasporto.

1.3. Tali punti di interconnessione costituiscono una condizione preliminare per l'interscambio tra i diversi modi di trasporto. Lo sviluppo dei trasporti intermodali dovrebbe contribuire ad un'utilizzazione più efficiente dell'intera rete, sia in termini di funzionamento pratico che sotto il profilo ambientale.

1.4. La Commissione afferma che la valutazione da essa effettuata sui porti marittimi, sui porti di navigazione interna e sui terminali multimodali della rete transeuropea ha comportato un'ampia consultazione degli Stati membri e delle altre parti interessate.

1.5. In generale, gli Stati membri e le altre parti interessate hanno approvato l'iniziativa di integrare in maniera più efficace i porti marittimi, i porti di navigazione interna e i terminali intermodali nella rete transeuropea di trasporto multimodale.

1.6. La Commissione afferma che si sono manifestate divergenze principalmente su disposizioni specifiche della proposta, come il numero e l'ubicazione dei punti di interconnessione, nonché sui criteri relativi ai progetti di interesse comune.

1.7. La RTE è concepita come rete di infrastrutture multimodale, che dovrebbe progressivamente combinare ed integrare i diversi modi di trasporto e le reti nazionali.

1.8. Tale concetto si basa sul presupposto che l'integrazione dei diversi modi di trasporto e delle reti nazionali determini un incremento globale di efficienza, che a sua volta dovrebbe ridurre la congestione e gli effetti dell'inquinamento.

1.9. La combinazione di diversi modi di trasporto è essenziale affinché la crescita delle attività di trasporto prevista per i prossimi anni si basi in misura significativa sui modi di trasporto meno congestionati e meno dannosi per l'ambiente.

1.10. La Commissione dichiara inoltre che l'integrazione di reti che al momento attuale non sono ancora collegate dovrebbe migliorare l'accessibilità delle regioni dell'Unione, con effetti positivi sugli scambi e sulla produttività.

1.11. Essendo una rete multimodale, la rete transeuropea è costituita da collegamenti e da nodi. Tuttavia, dato l'obiettivo della rete transeuropea di combinare ed integrare diversi modi di trasporto, gli orientamenti possono considerarsi insufficienti in mancanza di specifici criteri e schemi per lo sviluppo dei principali punti di interconnessione.

1.12. In particolare, i porti marittimi, i porti di navigazione interna e gli impianti di trasbordo nel trasporto combinato costituiscono i requisiti indispensabili per il funzionamento del trasporto intermodale all'interno di una rete di infrastrutture multimodale.

1.13. Nella sua forma attuale la rete transeuropea di trasporto deve pertanto considerarsi incompleta.

1.14. L'individuazione dei porti marittimi nella rete transeuropea costituisce una tappa importante verso la realizzazione di una rete di infrastrutture multimodale. Storicamente, i porti marittimi hanno spesso costituito il punto di partenza per la creazione di collegamenti con la terraferma. Oggi i porti marittimi svolgono un ruolo fondamentale nella progettazione e nella realizzazione di sistemi di trasporto verso l'hinterland.

1.15. Inoltre, poiché i porti marittimi e i punti di interconnessione interni costituiscono elementi interdipendenti e della medesima importanza nello sviluppo dei trasporti intermodali, la Commissione ha deciso di inserire nella proposta anche i punti di interconnessione interni.

1.16. Riassumendo si può affermare che l'attuale proposta della Commissione precisa la Decisione n. 1692/96/CE sulle reti di trasporto transeuropee, in quanto aggiunge criteri che, a seconda dei casi, sono talvolta più restrittivi o più flessibili per l'individuazione dei porti marittimi, dei porti di navigazione interna e dei terminali intermodali.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato sostiene gli sforzi della Commissione intesi a definire in maniera più precisa il ruolo dei porti marittimi e dei porti di navigazione interna per i trasporti combinati a livello europeo.

2.2. Il Comitato ricorda i suoi precedenti pareri, nei quali si ribadisce l'opportunità di conferire al trasporto per via d'acqua ed al trasporto combinato un ruolo più centrale nella politica dei trasporti europea.

2.3. Ciò dovrà essere fatto nel quadro di un approccio globale integrato della politica dei trasporti, che tenga conto, sin dalla fase iniziale del processo decisionale, degli aspetti relativi all'assetto del territorio.

2.4. Un altro requisito importante è una presa in considerazione più attenta dei costi effettivi dei trasporti, insieme ad una politica di armonizzazione delle condizioni di concorrenza.

2.5. Il Comitato deplora che l'attuale proposta sia diretta quasi esclusivamente al trasporto merci, benché anche i porti siano un elemento importante della rete transeuropea in relazione al trasporto di persone.

2.6. Essa deve riconoscere esplicitamente tutta l'importanza sociale del diritto alla mobilità dei cittadini europei e non da ultimo di quelli che abitano nelle zone periferiche dell'Europa. Dovrebbe essere inoltre rivalutato il ruolo turistico dei porti.

2.7. Il Comitato deplora altresì che non si sia colta l'occasione per affinare ed esplicitare i criteri e le specifiche relative ai progetti di interesse comune per la rete di trasporto per via navigabile.

2.8. Il Comitato non riesce a comprendere per quali motivi numerosi porti di navigazione interna, il cui funzionamento può contribuire in maniera determinante a potenziare l'uso della rete europea di navigazione interna, non siano stati inclusi nelle carte dell'Allegato I. Il Comitato si esprime a favore di un sostanziale potenziamento di questa rete di porti della navigazione interna.

2.9. Nel quadro della rete transeuropea di trasporto occorre ottimizzare la rete delle vie navigabili e portare a dimensioni e capacità sufficienti tutta una serie di collegamenti transfrontalieri. Soltanto in questo modo i porti della navigazione interna potranno svolgere appieno il ruolo loro assegnato.

2.10. Per quanto riguarda il coordinamento, il Comitato concorda con la constatazione secondo cui lo sviluppo dei porti marittimi, dei porti della navigazione interna e dei terminali intermodali avviene quasi esclusivamente sotto l'impulso del mercato.

2.11. Il Comitato approva in modo particolare l'inclusione dei porti marittimi nelle reti transeuropee di trasporto soprattutto per garantire il collegamento di tali porti, in quanto punti di interconnessione dei trasporti merci transfrontalieri, con le altre vie di trasporto interregionali delle reti transeuropee.

2.12. Il trasporto intermodale è una componente importante di una politica dei trasporti equilibrata. Il Comitato non riesce a comprendere per quali motivi numerosi terminali di navigazione interna, il cui funzionamento può contribuire in maniera determinante a potenziare l'uso del trasporto intermodale, non siano stati inclusi nelle carte dell'Allegato I. Il Comitato si esprime a favore di un maggiore potenziamento di questa rete del trasporto intermodale.

2.13. Esso appoggia quindi gli sforzi della Commissione intesi a sostenere finanziariamente, nello sviluppo delle reti transeuropee di trasporto, anche dei progetti inerenti ai porti, in quanto progetti di interesse comune. L'inclusione di progetti inerenti ai porti sottolinea il significato assunto dai porti marittimi come centri logistici e punti di interconnessione nel sistema dei trasporti europei. La valutazione e la selezione dei progetti relativi ai porti presuppone tuttavia un'analisi critica.

2.14. Il Comitato si compiace che non si preveda di operare una classificazione dei porti marittimi analoga a quella che gli orientamenti contemplano per gli aeroporti, e che quindi non si preveda di designare taluni porti come «porti marittimi d'interesse europeo».

2.15. Per evitare distorsioni di concorrenza anche il Comitato ritiene che, in linea di principio, i progetti nell'ambito di un'area portuale non dovrebbero essere finanziati con i fondi provenienti dal bilancio della rete transeuropea. Risulta quindi anche chiaro che è esclusa l'incentivazione dei progetti riguardanti superstrutture. La Commissione ha riconosciuto la necessità di prendere in considerazione l'impatto dei singoli progetti sotto il profilo della concorrenza.

2.16. Le tre deroghe previste al principio secondo cui gli investimenti in infrastrutture all'interno delle zone portuali non sono ammissibili ad aiuti dovranno però riferirsi non solo ai sistemi di gestione del traffico e ai sistemi informativi come l'EDI (interscambio di dati elettronici), bensì anche a progetti che interessano i trasporti combinati. In tal modo tutti i progetti illustrati nell'Allegato II, Sezione 7, diventerebbero ammissibili agli aiuti anche all'interno delle zone portuali. Ciò comporterebbe tuttavia notevoli distorsioni di concorrenza dato che nella fattispecie si tratta in particolare di investimenti in superstrutture per il trasbordo. Così facendo verrebbe in un certo modo nuovamente eluso il criterio fondamentale secondo cui nel settore dei porti marittimi sono ammissibili agli aiuti unicamente i progetti infrastrutturali. Occorre quindi includere i progetti che si riferiscono ai trasporti combinati.

2.17. A ciò si aggiunge che le proposte della Commissione consentono finanziamenti del Fondo di coesione e dei fondi strutturali per progetti nelle zone portuali anche in zone ammissibili, nel qual caso, in via eccezionale, gli aiuti possono essere destinati anche a investimenti in superstrutture. Così facendo la Commissione interviene attivamente nella concorrenza fra i porti marittimi europei. Ciò non dovrà tuttavia andare a scapito dei porti settentrionali con una politica distorsiva mirante a incanalare o a «ripartire equamente» i flussi dei trasporti tra i porti marittimi europei mediante un sostegno finanziario o migliori condizioni generali. I provvedimenti dell'Unione europea non debbono contribuire a livellare la concorrenza fra i porti marittimi europei. Non sarebbe accettabile che l'impiego di fondi pubblici nel quadro degli aiuti regionali comprometta la convenienza di investimenti privati in altre zone. Qualora risulti opportuno, sotto il profilo della politica regionale, fornire aiuti a determinate zone, ciò dovrebbe avvenire mediante l'insediamento e il sostegno ad attività industriali compatibili con la località considerata. Il Comitato respinge decisamente una deviazione di flussi di trasporti esistenti e ben organizzati.

2.18. Ci sono quindi delle buone ragioni che giustificano un intervento comunitario, che tuttavia dovrà svolgersi in stretta concertazione con le regioni, gli Stati membri e anche gli enti locali, e nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà.

2.19. Contrariamente a quanto asserito nella proposta di decisione, sono già stati fatti degli sforzi a molti livelli amministrativi per coordinare i punti di collegamento nel quadro di un piano globale di trasporto o di mobilità.

2.20. Nel lungo periodo ciò porterà inevitabilmente ad una struttura gerarchica dei porti marittimi su scala europea.

3. Conclusioni

3.1. Allo stato attuale delle cose il Comitato concorda con i criteri per l'identificazione dei porti marittimi previsti nell'Allegato I e con la relativa lista dei 300 porti inclusi nella rete transeuropea di trasporto. Il Comitato concorda inoltre con le eccezioni chieste per le isole del mar Egeo e del mar Ionio.

3.2. Nella fase attuale di sviluppo della politica dei trasporti europea il Comitato può anche concordare sui criteri per l'identificazione di terminali e porti di navigazione interna specificati nell'Allegato I (schema).

3.3. L'inclusione dei porti di navigazione interna e dei terminali intermodali nelle carte dell'Allegato I è tuttavia incompleta. Molte altre località soddisfano ai requisiti richiesti. Le carte devono quindi essere completate.

3.4. Per quanto riguarda i progetti contenuti nell'Allegato III, il Comitato rileva che in tutti gli Stati membri, e spesso su iniziativa degli enti locali e regionali, è in corso una rapida evoluzione dei progetti prioritari e della loro definizione.

3.5. Sarebbe opportuno aggiornare regolarmente l'Allegato III dopo un ampio giro di consultazioni degli enti locali e regionali.

Bruxelles, 17 settembre 1998.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Manfred DAMMEYER

() GU C 120 del 18.4.1998, pag. 5.

() GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.