51998AP0465

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(COM(98)0398 C4- 0580/98 98/0228(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0260


A4-0465/98

Proposta di regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (COM(98)0398 - C4-0580/98 - 98/0228(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 3

>Testo originale>

(3) considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono; che è pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti al fine di tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente;

>Testo dopo la votazione del PE>

(3) considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono;

che il buco nello strato di ozono si è allargato negli ultimi due anni del 20-25%; che per tale motivo si è registrato un nuovo aumento dei cancri della pelle, delle malattie oculari e delle malattie delle piante; che è pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti al fine di tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente;

(Emendamento 2)

Considerando 9

>Testo originale>

(9) considerando che la crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbe dar luogo ad una sua più rapida eliminazione rispetto a quanto previsto dal protocollo di Montreal; che tale più rapida eliminazione è prevista anche da altre parti del protocollo; che, per taluni usi e applicazioni critici in agricoltura, l¨eliminazione graduale del bromuro di metile può comportare gravi difficoltà tecniche od economiche; che in tali casi vanno previste deroghe per consentire la produzione e l¨immissione sul mercato del bromuro di metile dopo la sua graduale eliminazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

(9) considerando che

gli effetti tossici del bromuro di metile per l'organismo umano nonché la crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbero dar luogo ad una sua più rapida eliminazione rispetto a quanto previsto dal protocollo di Montreal; che tale più rapida eliminazione è prevista anche da altre parti del protocollo; che, per taluni usi e applicazioni critici in agricoltura, l¨eliminazione graduale del bromuro di metile può comportare gravi difficoltà tecniche od economiche; che in tali casi vanno previste deroghe per consentire la produzione e l¨immissione sul mercato del bromuro di metile dopo la sua graduale eliminazione; che, al fine di limitare le deroghe ad applicazioni effettivamente critiche, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo che garantisca un controllo a livello europeo dell'impiego del bromuro di metile;

(Emendamento 30)

Considerando 11 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(11 bis) considerando che la Commissione, anche dopo la prevista sospensione della produzione e/o dell'utilizzazione di sostanze controllate potrà in determinate condizioni concedere deroghe per usi essenziali, fermo restando che le deroghe dovrebbero essere accordate specie per usi medici e per l'impiego come sostanze chimiche di base per prodotti farmaceutici;

(Emendamento 4)

Considerando 11 ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(11 ter) considerando che la conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, a seguito della prevista sospensione della produzione e/o dell'utilizzazione di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI); che pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere la necessaria conversione con adeguate misure di promozione a favore soprattutto delle PMI;

(Emendamento 32)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

>Testo originale>

b) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2000.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2000.

Per gli Stati membri le cui condizioni climatiche rendono difficili le alternative al bromuro di metile per la fumigazione del terreno in agricoltura, le autorità competenti possono autorizzare deroghe in agricoltura, fino al 31 dicembre 2004, con l'utilizzo obbligatorio di teli plastici impermeabili.

(Emendamento 5)

Articolo 3, paragrafo 2, comma secondo bis e ter (nuovi)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri limitano a un periodo globale di due anni la deroga autorizzata per usi critici. Una proroga della deroga è concessa soltanto nei casi in cui si possa provare l'osservanza dei criteri di cui all'allegato V.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Salvo casi di emergenza, a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, dopo il 31 dicembre 2006 non vengono più concesse autorizzazioni derogatorie per usi agricoli.

(Emendamento 6)

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

>Testo originale>

b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 35% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre

2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

(Emendamento 7)

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b bis) (nuova)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

b bis) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 55% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

(Emendamento 8)

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b ter) (nuova)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

b ter) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 30% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

(Emendamento 9)

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

>Testo originale>

c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 20% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 non superi il

15% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

(Emendamento 33)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

>Testo originale>

b) l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile per suo proprio conto cessa dopo il 31 dicembre 2000.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile per suo proprio conto cessa dopo il 31 dicembre 2000.

Per gli Stati membri le cui condizioni climatiche rendono difficili le alternative al bromuro di metile per la fumigazione del terreno in agricoltura, le autorità competenti possono autorizzare deroghe in agricoltura, fino al 31 dicembre 2004, con l'utilizzo obbligatorio di teli plastici impermeabili.

(Emendamento 10)

Articolo 4, paragrafo 4, terzo comma

>Testo originale>

Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) non si applicano all¨immissione sul mercato e all¨uso di halon in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2003 e all¨immissione sul mercato di halon per gli usi critici conformemente all¨allegato VII.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) non si applicano all¨immissione sul mercato e all¨uso di halon in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre

2000 e all¨immissione sul mercato di halon per gli usi critici conformemente all¨allegato VII.

(Emendamento 31)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) punto ii)

>Testo originale>

ii) dal 1° gennaio 2003 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altro tipo nelle industrie aerospaziale e aeronautica;

>Testo dopo la votazione del PE>

ii) dal 1° gennaio

2000 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altro tipo nelle industrie aerospaziale e aeronautica, purché non esistano alternative;

(Emendamento 12)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto v)

>Testo originale>

v) dal 1° gennaio 2008, l¨uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e riparazione delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d¨aria esistenti a tale data;

>Testo dopo la votazione del PE>

v) dal 1° gennaio

2005, l¨uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e riparazione delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d¨aria esistenti a tale data;

(Emendamento 13)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punti ii ) e iii)

>Testo originale>

ii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume di polistirene estruso, tranne se esse sono usate per isolamento nel trasporto;

iii) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto;

>Testo dopo la votazione del PE>

ii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume di polistirene estruso, tranne se esse sono usate per isolamento nel trasporto

, di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto;

(Emendamento 14)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iv)

>Testo originale>

iv) dal 1° gennaio 2004 per la produzione di tutte le schiume;

>Testo dopo la votazione del PE>

iv) dal 1° gennaio

2003 per la produzione di tutte le schiume;

(Emendamento 16)

Articolo 5, paragrafo 3

>Testo originale>

3. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature fabbricati prima della data delle restrizioni all'uso sono esclusi dal divieto.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature fabbricati prima della data delle restrizioni all'uso

possono essere immessi sul mercato entro un periodo transitorio di cinque anni.

(Emendamento 17)

Articolo 5, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Le restrizioni all¨uso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all¨uso di idroclorofluorocarburi per la produzione di articoli destinati all¨esportazione in paesi dove l¨uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Le restrizioni all¨uso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all¨uso di idroclorofluorocarburi per la produzione di articoli destinati all¨esportazione in paesi dove l¨uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito.

Tre anni dopo l'entrata in vigore dei divieti di uso previsti nel presente articolo è vietata anche l'esportazione di detti prodotti nei paesi nei quali sia ancora consentito l'uso di idroclorofluorocarburi.

(Emendamento 18)

Articolo 5, paragrafo 5

>Testo originale>

5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, alla luce dell¨esperienza acquisita con l¨applicazione del presente regolamento e del progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1.

>Testo dopo la votazione del PE>

5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, alla luce dell¨esperienza acquisita con l¨applicazione del presente regolamento e del progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1

, essendo inteso che i predetti termini non potranno in alcun caso essere prorogati.

(Emendamento 19)

Articolo 5, paragrafo 6

>Testo originale>

6. La Commissione, dietro richiesta di un¨autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura stabilita all¨articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l¨uso e l¨immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi in deroga al paragrafo 1 e all¨articolo 4, paragrafo 3, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.

>Testo dopo la votazione del PE>

6. La Commissione, dietro richiesta di un¨autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura stabilita all¨articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea

di durata determinata per consentire l¨uso e l¨immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi in deroga al paragrafo 1 e all¨articolo 4, paragrafo 3, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione è tenuta ad informare senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.

(Emendamento 20)

Articolo 14 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 14 bis

Informazione degli Stati membri

La Commissione informa senza indugio gli Stati membri su tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento.

(Emendamento 21)

Articolo 16, paragrafo 1, comma secondo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Le sostanze controllate utilizzate come sostanze refrigeranti e a fini di protezione antincendio non possono essere immesse sul mercato in recipienti monouso.

(Emendamento 22)

Articolo 19, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha sede, unendovi la motivazione della richiesta.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha sede.

(Emendamento 23)

Articolo 19, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

Inoltre gli Stati membri sottopongono a controlli per campione le importazioni di sostanze controllate, trasmettendo alla Commissione sia i corrispondenti piani di campionamento sia i risultati dei controlli.

(Emendamento 24)

Articolo 19, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari e agenti della Commissione assistono i funzionari dell¨autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari e agenti della Commissione assistono i funzionari dell¨autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti

e adottano adeguati provvedimenti per incentivare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le autorità nazionali.

(Emendamento 25)

Articolo 19 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 19 bis

Nuove sostanze

1. La produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze del gruppo VIII bis dell'allegato I sono vietati.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, decidere di includere, nel gruppo VIII bis dell'allegato I, a partire da una data opportuna, qualsiasi sostanza che non sia inclusa fra le sostanze coperte dal regolamento, ma per la quale sia stato riscontrato un notevole potenziale di riduzione dell'ozono;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

3. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, decidere in merito alle deroghe al paragrafo 1 per usi critici. La Commissione può, conformemente alla stessa procedura, riesaminare tali deroghe in una data successiva.

(Emendamento 26)

Allegato I, gruppo VIII bis (nuovo)

>TABLE>

(Votazione distinta)

Allegato VI, undicesimo trattino

>Testo originale>

- uso di CFC-11 nella produzine di una struttura lamellare fine di bifra sintetica

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (COM(98)0398 - C4-0580/98 - 98/0228(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0398 - 98/0228(SYN) ((GU C 286 del 15.9.1998, pag. 6.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 S, paragrafo 1, del trattato CE (C4-0580/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0465/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.