51998AP0343(02)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione della Lituania ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione (COM(98)0310 C4-0359/98 98/ 0174(CNS))(Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 328 del 26/10/1998 pag. 0028


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione della Lituania ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione (COM(98)0310 - C4-0359/98 - 98/0174(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 13)

Considerando terzo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che le entrate provenienti dai paesi terzi sono preassegnate a tali programmi e iscritte in quanto tali alla linea di spesa corrispondente;

(Emendamento 14)

Dispositivo, secondo comma (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

La ripartizione annuale degli stanziamenti destinati al cofinanziamento di tale azione, conformemente all'articolo 110 dell'accordo europeo di associazione di cui al primo considerando, figura nella Sezione III, parte B, allegato IV del bilancio dell'Unione europea.

(Emendamento 15)

Progetto di decisione del Consiglio di associazione

Articolo 2

>Testo originale>

La presente decisione è applicabile per la durata dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates».

>Testo dopo la votazione del PE>

La presente decisione è applicabile per la durata dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates»

, così come per i prolungamenti che saranno loro attribuiti nella fase preparatoria dei nuovi programmi, nella misura in cui le modalità di finanziamento rimarranno immutate.

(Emendamento 16)

Allegato I, punto 7

>Testo originale>

7. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione dei programmi conformemente alle decisioni relative ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates» (Articoli 10, 9 e 8, rispettivamente), la partecipazione della Lituania ai programmi è sorvegliata costantemente e congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Lituania. La Lituania presenta alla Comunità le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività stabilite dalla Comunità in questo contesto.

>Testo dopo la votazione del PE>

7. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione dei programmi conformemente alle decisioni relative ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates» (Articoli 10, 9 e 8, rispettivamente), la partecipazione della Lituania ai programmi è sorvegliata costantemente e congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee

, che informa regolarmente il Parlamento e il Consiglio, e dalla Lituania. La Lituania presenta alla Comunità le relazioni necessarie e partecipa fin dall'inizio a tutte le altre attività stabilite dalla Comunità in questo contesto.

(Emendamento 17)

Allegato I, punto 8

>Testo originale>

8. Fatte salve le procedure di cui agli Articoli 6, 6 e 4 delle decisioni relative rispettivamente ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», la Lituania è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati. La Commissione informerà la Lituania circa i risultati di tali riunioni periodiche.

>Testo dopo la votazione del PE>

8. Fatte salve le procedure di cui agli Articoli 6, 6 e 4 delle decisioni relative rispettivamente ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», la Lituania è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati.

La Lituania può inoltre inviare un rappresentante a queste riunioni ordinarie allo scopo di trarre attivamente beneficio dall'esperienza comunitaria senza tuttavia potere influire sulle decisioni del Comitato.

(Emendamento 18)

Allegato I, punto 9

>Testo originale>

9. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

>Testo dopo la votazione del PE>

9. Le lingue utilizzate nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, sono lingue ufficiali della Comunità. Ciò non dovrebbe tuttavia escludere il ricorso occasionale alla lingua nazionale dei paesi interessati, in particolare in occasione di negoziati informali.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione della Lituania ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione (COM(98)0310 - C4-0359/98 - 98/0174(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0310 - 98/0174(CNS)) ((GU C 188 del 17.6.1998, pag. 11.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 126 e 127 in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C4-0359/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0343/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.