51998AP0301(07)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione della Repubblica slovacca a programmi comunitari nel settore della cultura (COM(98)0239 C4-0326/98 98/0152(CNS)) (Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 313 del 12/10/1998 pag. 0086


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione della Repubblica slovacca a programmi comunitari nel settore della cultura (COM(98)0239 - C4-0326/98 - 98/0152(CNS))

Questa proposta è approvata con le modifiche seguenti:

(Emendamento 57)

Considerando terzo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la cultura svolge un ruolo fondamentale in vista del ravvicinamento dei popoli e dell'emergere di una cittadinanza europea, e che è quindi necessario associare a tale processo i paesi candidati all'adesione;

(Emendamento 58)

Considerando terzo ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il rilancio di un'azione culturale avrà effetti positivi sullo sviluppo economico e sociale dei paesi candidati così come sul loro funzionamento democratico;

(Emendamento 59)

Considerando terzo quater (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che con riferimento all'articolo 128 del trattato CE, è importante favorire l'espressione culturale dei paesi candidati, tuttavia, nel rispetto della loro diversità culturale e delle minoranze che li compongono;

(Emendamento 60)

Considerando terzo quinquies (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, indipendentemente dalla fase di transizione in cui si trovano i programmi culturali dell'Unione europea, è fondamentale associare in via duratura i paesi interessati, perlomeno nel corso del periodo transitorio di tre anni;

(Emendamento 61)

Considerando terzo sexies (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che le entrate provenienti dai paesi terzi sono preassegnate a detti programmi e iscritte in quanto tali nella linea di spesa corrispondente;

(Emendamento 62)

Dispositivo, secondo comma (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

La ripartizione annuale degli stanziamenti destinati al finanziamento di detta azione a norma dell'articolo 109 dell'Accordo europeo di associazione di cui al primo considerando figura nella Sezione III, parte B, allegato IV del bilancio dell'Unione europea.

(Emendamento 63)

Progetto di decisione del Consiglio di associazione

Allegato I, punto 7

>Testo originale>

7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione relativa a Kaleidoscope, all'articolo 5 della procedura relativa ad Ariane e all'articolo 7 della decisione relativa a Raphael, la Repubblica slovacca è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni dei comitati dei programmi. La Commissione informerà la Repubblica slovacca circa i risultati di tali riunioni periodiche.

>Testo dopo la votazione del PE>

7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione relativa a Kaleidoscope, all'articolo 5 della procedura relativa ad Ariane e all'articolo 7 della decisione relativa a Raphael, la Repubblica slovacca è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni dei comitati dei programmi

, cui il paese associato può inviare un osservatore allo scopo di trarre, senza passaggi intermedi, un insegnamento dall'esperienza comunitaria e di esprimere eventualmente il suo punto di vista, senza tuttavia poter influire direttamente sulle decisioni.

(Emendamento 64)

Progetto di decisione del Consiglio di associazione

Allegato I, punto 8

>Testo originale>

8. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

>Testo dopo la votazione del PE>

8. Le lingue utilizzate nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, sono lingue ufficiali della Comunità. Ciò non dovrebbe tuttavia escludere completamente la lingua o le lingue del paese associato, in particolare a livello di negoziati informali.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione della Repubblica slovacca a programmi comunitari nel settore della cultura (COM(98)0239 - C4-0326/98 - 98/0152(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0239 - 98/0152(CNS) ((GU C 182 del 12.6.1998, pag. 36.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 128, paragrafo 3 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma del trattato CE (C4-0326/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0301/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.