Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità (C4-0338/98 97/0039(SYN)) (Procedura di cooperazione: seconda lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 313 del 12/10/1998 pag. 0032
A4-0295/98 Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità (C4-0338/98 - 97/0039(SYN))(Procedura di cooperazione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, - vista la posizione comune del Consiglio (C4-0338/98 - 97/0039(SYN)), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 64.)) sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0055 ((GU C 124 del 21.4.1997, pag. 39.)), - vista la proposta modificata della Commissione COM(98)0123 ((GU C 122 del 21.4.1998, pag. 10.)), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE, - visto l'articolo 67 del suo regolamento, - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0295/98), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. (Emendamento 1) Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva >Testo originale> 1. Ciascuno Stato membro predispone adeguati mezzi per garantire che gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza che atterrino in uno dei suoi aeroporti abitualmente aperto al traffico aereo internazionale siano sottoposti ad ispezioni a terra. Nell'applicazione di tali procedure l'autorità competente rivolge particolare attenzione agli aeromobili: >Testo dopo la votazione del PE> 1. Ciascuno Stato membro predispone adeguati mezzi per garantire che gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza che atterrino in uno dei suoi aeroporti aperto al traffico aereo internazionale siano sottoposti ad ispezioni a terra. Nell'applicazione di tali procedure l'autorità competente rivolge particolare attenzione agli aeromobili: (Emendamento 2) Articolo 7, titolo e paragrafo 1 >Testo originale> Protezione delle informazioni 1. Le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 6 sono utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla presente direttiva. Se esse sono state ricevute da uno Stato membro in via riservata, l'accesso alle stesse è limitato alle autorità competenti che partecipano allo scambio e alla Commissione. Ciascuno Stato membro decide se le informazioni raccolte nel suo territorio possano essere trasmesse ad altre organizzazioni internazionali. >Testo dopo la votazione del PE> Protezione e diffusione delle informazioni 1. Le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 6 sono utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla presente direttiva e l'accesso alle stesse è limitato alle autorità competenti che partecipano allo scambio e alla Commissione. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 1 bis. Ciascuno Stato membro pubblica semestralmente informazioni accessibili al pubblico concernenti: - il numero degli aeromobili di cui è stato disposto il fermo durante il semestre precedente, compresi in particolare il tipo di aeromobile, il nome e il paese dell'operatore, lo Stato di immatricolazione, la ragione del fermo, l'aeroporto e la data del fermo, nonché qualsiasi misura correttiva notificata in conseguenza del fermo; - il tipo di aeromobile, lo Stato di immatricolazione, il nome e il paese degli operatori i cui aeromobili sono stati trattenuti più di una volta nel corso dei due anni precedenti, la ragione del fermo, l'aeroporto e la data in cui il fermo è stato imposto nonché qualsiasi misura correttiva notificata in conseguenza del fermo; - l'elenco degli aeroporti aperti al traffico internazionale, il numero delle ispezioni a terra effettuate e il numero dei movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto sull'elenco; - il numero delle ispezioni a terra comunicate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 1 ter. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, la Commissione può decidere di comunicare informazioni supplementari a terzi, quali gli organismi preposti alla sicurezza e le associazioni dei passeggeri, qualora ritenga che ciò sia utile ai fini della sicurezza aerea. (Emendamento 3) Articolo 10, lettera b) >Testo originale> b) il comitato di cui all'articolo 12 esamina quali misure gli Stati membri ritengano necessarie. >Testo dopo la votazione del PE> b) la Commissione può, di concerto con il comitato di cui all'articolo 12, individuare le implicazioni a livello comunitario dei rischi riscontrati in materia di sicurezza; b bis) la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, proporre qualsiasi misura ritenuta necessaria, compresa l'estensione alla Comunità delle misure notificate, di cui alla lettera a). (Emendamento 4) Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, trattino secondo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - nell'adozione delle decisioni o delle misure opportune di cui all'articolo 10, lettera b bis).