51998AP0151

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una terza modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (C4-0035/98 96/0220(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 167 del 01/06/1998 pag. 0184


A4-0151/98

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una terza modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (C4-0035/98 - 96/0220(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0035/98 -96/0220(COD),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 167 del 2.6.1997, pag. 238.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0392 ((GU C 307 del 16.10.1996, pag. 11.)),

- vista la proposta modificata della Commissione COM(97)0601 ((GU C 65 del 28.2.1998, pag. 12.)),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE,

- visto l'articolo 72 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0151/98),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma del'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(Emendamento 1)

Considerando 26 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(26 bis) considerando che la Commissione valuta regolarmente gli sviluppi sul mercato di nuovi servizi nel campo della società dell'informazione, soprattutto nel quadro della convergenza tra telecomunicazioni, tecnologie dell'informazione e mezzi d'informazione e, se del caso, adotta iniziative volte ad adeguare rapidamente la regolamentazione onde favorire lo sviluppo europeo di nuovi servizi,

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 7 bis (nuovo) (direttiva 83/189/CEE)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

3 bis.) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis.:

"7 bis. Per quanto concerne le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne venga fatta richiesta."

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 8, paragrafo 1, sesto comma (direttiva 83/189/CEE)

>Testo originale>

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi

o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA a)

Articolo 9, paragrafo 2, comma terzo bis (nuovo) (direttiva 83/189/CEE)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Per quanto concerne le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato, ove non gli sia possibile tener conto dei pareri circostanziati, ne indica di volta in volta i motivi.

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA b)

Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino (direttiva 83/189/CEE)

>Testo originale>

- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, punto 11) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi;

>Testo dopo la votazione del PE>

- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, punto 11) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi

o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi;