51998AP0149

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (transito) (COM(97)0472 C4-0489/97 97/0242(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 167 del 01/06/1998 pag. 0099


A4-0149/98

Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (transito) (COM(97)0472 - C4-0489/97 - 97/0242(COD)

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(1 bis) considerando che tutte le decisioni adottate nel quadro della procedura del comitato devono essere trasparenti tanto per le amministrazioni doganali che per l'industria;

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 91, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CEE) n. 2913/92)

>Testo originale>

b) di merci comunitarie nei casi e alle condizioni determinate secondo la procedura del comitato.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) di merci comunitarie nei casi e alle condizioni determinate secondo la procedura del comitato

, onde evitare che prodotti coperti da misure di esportazione o che ne beneficiano evadano tali misure o ne beneficino ingiustamente.

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 92 (regolamento (CEE) n. 2913/92)

>Testo originale>

Il regime di transito esterno è appurato quando le merci vincolate a tale regime e il documento corrispondente sono presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle disposizioni del regime in questione».

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Il regime di transito esterno è completato quando le merci e il documento corrispondente sono presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle disposizioni del regime in questione.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La procedura di transito esterna è appurata solo quando l'ufficio doganale di partenza ha stabilito che, in conformità delle disposizioni della procedura in questione e nel più breve tempo possibile, le merci sono state debitamente presentate all'ufficio doganale di destinazione con il documento corrispondente.

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 94, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CEE) n. 2913/92)

>Testo originale>

3. L'articolo 94, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

>Testo dopo la votazione del PE>

3. L'articolo 94, è sostituito dal testo seguente:

>Testo originale>

«a) i tragitti aerei;»

>Testo dopo la votazione del PE>

«Articolo 94

1. L'obbligato principale fornisce una garanzia onde assicurare il pagamento di ogni debito doganale o altra spesa collegata alle merci.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La garanzia consiste in una garanzia individuale che copre una singola operazione di transito a meno che l'obbligato principale non sia autorizzato dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale è stabilito ad utilizzare una garanzia globale tale da coprire una serie di operazioni di transito.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

3. L'autorizzazione è accordata solo alle persone che:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

a) sono stabilite nel territorio della Comunità europea,

b) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale e,

c) hanno esperienza per quanto concerne le procedure di transito comunitario.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Le persone che convincono le autorità doganali che rispondono alle norme le più elevate di affidabilità possono essere autorizzate inoltre a utilizzare una garanzia globale per un importo ridotto o ottenere l'esonero dalla garanzia.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

5. Tale autorizzazione può prevedere restrizioni circa l'uso della garanzia globale o l'esonero dalla garanzia per quanto riguarda le merci che comportano un rischio maggiore di frode.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

6. Le regole dettagliate per quanto concerne l'autorizzazione sono determinate sulla base della procedura del comitato. Esse prevedono misure trasparenti armonizzate per quanto concerne:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

- i criteri cui devono soddisfare le persone alle quali è stata concessa l'autorizzazione;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

- le restrizioni sulle merci alle quali viene applicata la garanzia globale o l'esonero dalla garanzia; e

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

- le condizioni che una persona autorizzata deve soddisfare»

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 95 (regolamento (CEE) n. 2913/92)

>Testo originale>

Sono determinati secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni in cui una persona può ottenere dalle autorità doganali l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito esterno che essa effettua»

>Testo dopo la votazione del PE>

1. A parte i casi da individuare, se necessario, sulla base della procedura del comitato, nessuna garanzia dev'essere fornita per:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

a) i tragitti aerei;

b) il trasporto di merci sul Reno e sulle vie d'acqua del Reno;

c) il trasporto per condotto;

d) le operazioni effettuate dalle compagnie ferroviarie degli Stati membri.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. I casi in cui la fornitura di una garanzia in relazione al trasporto di merci per vie d'acqua diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera b) può essere oggetto di esonero, sono determinati sulla base della procedura del comitato.

(Emendamento 6)

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 96, paragrafi 1 e 2 (regolamento (CEE) n. 2913/92)

>Testo originale>

5. All'articolo 96, è soppresso il paragrafo 2, il paragrafo 1 diventa paragrafo unico.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 7)

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 97, paragrafi 1 e 2 (regolamento (CEE) n. 2913/92)

>Testo originale>

6. All'articolo 97, è soppresso il paragrafo 2 e il paragrafo 1 diventa paragrafo unico.

>Testo dopo la votazione del PE>

6. «L'articolo 97 è sostituito dal testo seguente:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

«Articolo 97

1. Le modalità di funzionamento della procedura e le esenzioni sono determinate sulla base della procedura del comitato.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie in relazione alle merci:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

a) gli Stati membri hanno diritto, sulla base di accordi bilaterali o multilaterali, di stabilire tra di loro procedure semplificate coerenti con i criteri da definire in base alle circostanze e applicabili a determinati tipi di trasporti o imprese specifiche;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

b) ciascuno Stato membro ha il diritto di stabilire procedure semplificate in determinate circostanze in relazione a merci per cui non è richiesta la circolazione nel territorio di un altro Stato membro;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Le procedure semplificate di cui al paragrafo 2, lettera a) non si applicano:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

- al sistema di garanzia,

- ai dati minimi da fornire sulle dichiarazioni, fatta eccezione per i casi determinati sulla base della procedura del comitato.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

4 Le semplificazioni accordate in conformità del paragrafo 2 sono comunicate alla Commissione.»

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (transito) (COM(97)0472 - C4-0489/97 - 97/0242(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(97)0472 - 97/0242(COD) ((GU C 337 del 7.11.1997, pag. 52)),

- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 28, 100 A e 113 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0489/97),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0149/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica che essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.