51998AP0102

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (COM(97)0252 C4-0248/97 97/ 0155(COD))

Gazzetta ufficiale n. C 138 del 04/05/1998 pag. 0089


A4-0102/98

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (COM(97)0252 - C4-0248/97 - 97/0155(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Sesto considerando

>Testo originale>

considerando che per limitare l'onere dichiarativo e assicurare la parità di trattamento fra i fornitori dell'informazione è opportuno sopprimere i dati facoltativi; che, tuttavia, la dichiarazione del paese d'origine è, per numerosi utilizzatori, di particolare interesse e deve quindi essere ancora mantenuta;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che per limitare l'onere dichiarativo

delle imprese e, segnatamente, delle PMI, è opportuno sopprimere il modo di trasporto e le condizioni di consegna nonché i dati facoltativi per le imprese con una scarsa attività commerciale e limitare in funzione dei bisogni nazionali la raccolta di queste informazioni presso le altre imprese;

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 23, paragrafo 2 (regolamento (CEE) 3330/91)

>Testo originale>

2. Gli Stati membri non possono prescrivere che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati dati diversi da quelli previsti al paragrafo 1, eccezion fatta per i dati seguenti:

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Per limitare il numero di PMI tenute a fornire elementi statistici dettagliati, la Commissione determina, a norma dell'articolo 30 del presente regolamento, una soglia al di sotto della quale gli Stati membri non possono prescrivere che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati dati diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale soglia è fissata al livello più elevato al quale può essere garantita la compatibilità delle informazioni raccolte negli Stati membri. A tal fine la Commissione può fissare valori diversi per i diversi Stati membri.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Oltre ai dati previsti nel paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere, unicamente per i fornitori dell'informazione il cui valore annuale delle spedizioni o degli arrivi sia superiore alla soglia soprammenzionata, che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati i dati seguenti:

>Testo originale>

a) nello Stato membro di arrivo, il paese di origine;

b) le condizioni di consegna, fino al 31 dicembre 1999.

>Testo dopo la votazione del PE>

a)

nello Stato membro di arrivo, il paese di origine;

b) nello Stato membro di spedizione, la regione di origine, nello Stato membro di arrivo, la regione di destinazione.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (COM(97)0252 - C4-0248/97 - 97/0155(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(97)0252 - 97/0155(COD) ((GU C 203 del 3.7.1997, pag. 10.)),

- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali le proposte gli sono state presentate dalla Commissione (C4-0248/97),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la politica regionale (A4-0102/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.