51998AP0081

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo all'assistenza in favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione (COM(97)0634 C4-0010/98 97/0351(CNS))(Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 104 del 06/04/1998 pag. 0110


A4-0081/98

Proposta di regolamento (CE, CEEA) del Consiglio relativo all'assistenza in favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione (COM(97)0634 - C4-0010/98 - 97/0351(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando terzo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni del 4 dicembre 1997 (1), ha formulato il suo parere in merito alla comunicazione della Commissione «AGENDA 2000",

- ------------

(1) GU C 388 del 22.12.1997.

(Emendamento 2)

Considerando terzo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che i capi di Stato e di governo hanno stabilito, al Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997, il calendario dei lavori per l'istituzione di un sistema di partenariati e deciso in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi significativi e alle condizioni contenuti in ogni singolo partenariato;

(Emendamento 3)

Articolo 1

>Testo originale>

Gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89 e qualsiasi altro aiuto comunitario deciso secondo la strategia di preadesione in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione sono accordati nell'ambito di un sistema di partenariato di adesione che riunisce in un unico quadro:

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89 e qualsiasi altro aiuto comunitario deciso secondo la strategia di preadesione in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione sono accordati nell'ambito di un sistema di partenariato di adesione che riunisce in un unico quadro:

>Testo originale>

- le priorità per la preparazione all'adesione risultanti dall'analisi della situazione di tali paesi rispetto ai criteri politici ed economici nonché a quelli relativi agli obblighi inerenti alla qualità di Stato membro dell'Unione;

- le risorse finanziarie intese a sostenere ciascun paese candidato nell'attuazione delle priorità individuate nelle more dell'adesione.

>Testo dopo la votazione del PE>

-

le priorità per la preparazione all'adesione risultanti dall'analisi della situazione di tali paesi;

- i criteri politici, rispetto ai quali è essenziale un progresso costante per il proseguimento del processo di adesione;

- gli obblighi economici inerenti alla qualità di Stato membro dell'Unione;

- gli obblighi relativi all'adozione dell'acquis comunitario, con particolare riferimento alla dimensione sociale e ambientale;

- le risorse finanziarie intese a sostenere ciascun paese candidato nell'attuazione delle priorità individuate nelle more dell'adesione e volte a sostenere uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

(Emendamento 4)

Articolo 2

>Testo originale>

Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata prima del 15 marzo 1998 in merito ai principi, alle priorità e alle condizioni generali di ciascun partenariato di adesione risultanti dai pareri della Commissione sulle domande di adesione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il Consiglio, su proposta della Commissione

e dopo consultazione del Parlamento europeo, decide a maggioranza qualificata prima del 15 marzo 1998 in merito ai principi, alle priorità e alle condizioni generali di ciascun partenariato di adesione risultanti dai pareri della Commissione sulle domande di adesione rimanendo inteso che l'assistenza dell'UE sarà sottoposta alla condizione secondo cui gli Stati membri candidati rispettano i loro obblighi conformemente agli accordi Europa.

La Commissione informa regolarmente il Parlamento in merito all'applicazione di ogni singolo partenariato di adesione.

(Emendamento 5)

Articolo 3, primo comma

>Testo originale>

L'assistenza della Comunità secondo la strategia di preadesione è quella prevista nei programmi adottati conformemente alle disposizioni del trattato, in particolare del regolamento (CEE) n. 3906/89.

>Testo dopo la votazione del PE>

L'assistenza della Comunità secondo la strategia di preadesione è quella prevista nei programmi adottati conformemente alle disposizioni del trattato e del regolamento (CEE) n. 3906/89.

(Emendamento di compromesso 8)

Articolo 4

>Testo originale>

Gli adattamenti dei partenariati di adesione vengono effettuati, a seconda dei casi, secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli adattamenti dei partenariati di adesione vengono effettuati

dal Consiglio che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e dopo consultazione del Parlamento europeo che esprime il suo parere entro sei settimane al massimo e secondo le procedure di cui all'articolo 3.

(Emendamenti 7 e 6)

Articolo 5

>Testo originale>

Quando viene meno un elemento essenziale alla prosecuzione della concessione degli aiuti di preadesione, in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e del rispetto e della tutela delle minoranze, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure idonee riguardo alla concessione degli aiuti di preadesione ad un paese candidato.

>Testo dopo la votazione del PE>

Quando viene meno un elemento essenziale alla prosecuzione della concessione degli aiuti di preadesione, in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e del rispetto e della tutela delle minoranze, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo formulato entro un termine massimo di sei settimane, può adottare misure idonee, comprese misure di carattere economico-finanziario e di controllo del bilancio, riguardo alla concessione degli aiuti di preadesione ad un paese candidato.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo all'assistenza in favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione (COM(97)0634 - C4-0010/98 - 97/0351(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0634 - 97/0351(CNS) ((GU C 48 del 13.2.1998, pag. 18.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE e 203 del trattato CEEA (C4-0010/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per i bilanci (A4-0081/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.