51998AP0004

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (C4-0437/97 96/ 0052(COD))

Gazzetta ufficiale n. C 034 del 02/02/1998 pag. 0070


A4-0004/98

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (C4-0437/97 - 96/0052(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0437/97 - 96/0052(COD),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 362 del 2.12.1996, pag. 108.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0078 ((GU C 123 del 26.4.1996, pag. 10.)),

- vista la proposta modificata della Commissione COM(97)0031 ((GU C 103 del 2.4.1997, pag. 11.)),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

- visto l'articolo 72 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4- 0004/98),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma del'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(Emendamento 1)

Considerando 10

>Testo originale>

(10) considerando il crescente fabbisogno d'informazione delle strutture e /o delle autorità che sono incaricate, negli Stati membri, della sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e quindi la necessità di creare una rete permanente a livello comunitario per rispondere a tale domanda;

>Testo dopo la votazione del PE>

(10) considerando le attuali carenze delle strutture di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili negli Stati membri e quindi la necessità di creare una struttura permanente a livello comunitario;

(Emendamento 2)

Considerando 14

>Testo originale>

(14) considerando che deve essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle malattie;

>Testo dopo la votazione del PE>

(14) considerando che deve essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle malattie, compreso l'uso di un linguaggio e di una tecnologia adeguati;

(Emendamento 3)

Considerando 16

>Testo originale>

(16) considerando che l'insorgenza o la recente nuova comparsa di malattie trasmissibili gravi hanno dimostrato che, nel caso di una situazione d'urgenza, la Commissione deve ricevere rapidamente tutte le informazioni utili in una presentazione appropriata;

>Testo dopo la votazione del PE>

(16) considerando che l'insorgenza o la recente nuova comparsa di malattie trasmissibili gravi hanno dimostrato che, nel caso di una situazione di emergenza, la Commissione deve ricevere rapidamente tutte le informazioni e i dati raccolti in base a una metodologia stabilita preliminarmente;

(Emendamento 4)

Considerando 26

>Testo originale>

(26) considerando che gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalla gestione della rete a livello comunitario dovrebbero essere sostenuti con risorse comunitarie; che i necessari mezzi finanziari potrebbero essere forniti da programmi e iniziative comunitari pertinenti, compresi quelli nell'ambito di un'azione in materia di sanità pubblica nonché, in particolare, il programma quadro nel settore dell'informazione statistica, i progetti nel settore dello scambio telematico di dati tra amministrazioni e il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare le sue applicazioni telematiche;

>Testo dopo la votazione del PE>

(26) considerando che gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalla gestione della rete a livello comunitario dovrebbero essere sostenuti con risorse comunitarie;

(Emendamento 5)

Articolo 1

>Testo originale>

Obiettivo della presente decisione è istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato. Tale rete sarà utilizzata per:

>Testo dopo la votazione del PE>

Obiettivo della presente decisione è istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato. Tale rete sarà utilizzata per

>Testo originale>

- la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e

>Testo dopo la votazione del PE>

- la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e

>Testo originale>

- un sistema di reazione per la prevenzione e il controllo delle stesse malattie.

>Testo dopo la votazione del PE>

- un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle stesse malattie.

>Testo originale>

Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica di tali malattie, la rete è istituita mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, la Commissione, le strutture e/o le autorità che, nell'ambito di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo, sono competenti a livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili nonché adottando procedure per la diffusione ordinata dei dati oggetto della sorveglianza a livello comunitario.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica di tali malattie, la rete è istituita mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, la Commissione, le strutture e/o le autorità che, nell'ambito di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo, sono competenti a livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili nonché adottando procedure per la diffusione ordinata dei dati oggetto della sorveglianza a livello comunitario.

>Testo originale>

Per quanto riguarda il sistema di reazione, la rete si forma, tramite adeguati strumenti, mettendo in costante comunicazione la Commissione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per quanto riguarda il sistema di allarme rapido e di reazione, la rete si forma, tramite adeguati strumenti, mettendo in costante comunicazione la Commissione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica.

>Testo dopo la votazione del PE>

La rete comunitaria si forma mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, le strutture qui di seguito denominate Eurocentri, che a livello di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica e di coordinare i provvedimenti di controllo per trasmetterle a un organismo centrale: il Centro europeo di sorveglianza delle malattie trasmissibili.

(Emendamento 6)

Articolo 2, punto 1

>Testo originale>

1) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche e continue di dati sanitari, compresi gli studi epidemiologici, relativi alle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato, in particolare per quanto riguarda la dinamica di diffusione di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta;

>Testo dopo la votazione del PE>

1) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche e continue di dati sanitari, comparabili e compatibili, compresi gli studi epidemiologici, relativi alle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato, in particolare per quanto riguarda la dinamica di diffusione di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta;

(Emendamento 7)

Articolo 3, lettera a)

>Testo originale>

a) le malattie che devono progressivamente essere oggetto di controllo da parte della rete comunitaria, tenuto conto delle categorie indicate nell'allegato e delle reti internazionali di collaborazione esistenti in materia di sorveglianza delle malattie sulle quali ci si può facilmente appoggiare e sulla base di criteri selettivi quali:

>Testo dopo la votazione del PE>

a) le malattie oggetto di controllo da parte della rete comunitaria, tenuto conto delle categorie indicate nell'allegato e delle reti internazionali di collaborazione esistenti in materia di sorveglianza delle malattie sulle quali ci si può appoggiare.

>Testo originale>

- valore aggiunto a livello di Comunità e di Stati membri;

>Testo originale>

- potenziale minaccia per la sanità pubblica;

>Testo originale>

- potenziale minaccia per le politiche comunitarie;

>Testo originale>

- necessità di sviluppare un sistema di allarme rapido;

>Testo originale>

- possibilità di migliorare le conoscenze sulla malattia in questione;

>Testo originale>

- mezzi disponibili;

(Emendamento 8)

Articolo 3, lettera b)

>Testo originale>

b) la definizione dei casi;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) la definizione dei casi, in particolare la definizione clinica e, ogni volta che sia possibile, la caratterizzazione microbiologica dell'agente responsabile;

(Emendamento 9)

Articolo 3, lettera d bis) (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

d bis) i provvedimenti protettivi da adottare, in particolare, alle frontiere esterne, soprattutto in situazioni di emergenza;

(Emendamento 10)

Articolo 3, lettera d ter) (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

d ter) l'informazione, le raccomandazioni e le guide di buone prassi a uso delle popolazioni.

(Emendamento 11)

Articolo 4, frase introduttiva

>Testo originale>

Ciascuna struttura e/o autorità di cui all'articolo 1, secondo comma, comunica alla rete comunitaria:

>Testo dopo la votazione del PE>

Ciascuna struttura e/o autorità di cui all'articolo 1 comunica alla rete comunitaria:

(Emendamento 12)

Articolo 4, lettera a)

>Testo originale>

a) le informazioni sull'insorgenza o la ricomparsa di casi di malattie trasmissibili, di cui all'articolo 3, lettera a), nello Stato membro cui appartiene tale struttura e/o autorità;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) le informazioni sull'insorgenza o la ricomparsa di casi di malattie trasmissibili, di cui all'articolo 3, lettera a), nello Stato membro cui appartiene tale struttura e/o autorità, nonché le informazioni sulle misure di controllo attuate;

(Emendamento 13)

Articolo 4 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 4 bis

La rete comunitaria trasmette senza indugio alle autorità competenti di tutti gli Stati membri le informazioni menzionate agli articoli 3 e 4. Essa trasmette alle autorità competenti degli Stati membri qualsiasi informazione che le sia nota in merito a qualsiasi situazione di emergenza conseguente all'insorgenza o alla nuova comparsa di casi di malattie trasmissibili gravi sul territorio dell'Unione europea o in provenienza da paesi terzi.

(Emendamento 14)

Articolo 5, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Uno Stato membro che intenda adottare misure per il controllo delle malattie trasmissibili, prima di adottare tali misure deve informare e, per quanto possibile, tenuto conto dell'urgenza, consultare gli altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata di dette misure attraverso la rete comunitaria.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Uno Stato membro che intenda adottare misure per il controllo delle malattie trasmissibili, prima di adottare tali misure deve informare e, tenuto conto dell'urgenza, consultare gli altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata di dette misure attraverso la rete comunitaria.

(Emendamento 15)

Articolo 5, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro, in collegamento con la Commissione, sulla scorta delle reciproche consultazioni e delle informazioni trasmesse, per quanto riguarda le misure previste o adottate. Le misure restano tuttavia di competenza esclusiva degli Stati membri.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro, in collegamento con la Commissione, sulla scorta delle reciproche consultazioni e delle informazioni trasmesse, per quanto riguarda le misure previste o adottate.

(Emendamento 16)

Articolo 5, paragrafo 5

>Testo originale>

5. Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui ai paragrafi 1 e 4 sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 6.

>Testo dopo la votazione del PE>

5. Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui al paragrafo 1 sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 6.

(Emendamento 17)

Articolo 6, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un comitato composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un comitato composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(Emendamento 18)

Articolo 6, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente stabilisce in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure di portata generale da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

(Emendamento 19)

Articolo 7

>Testo originale>

L'allegato è modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 6.

>Testo dopo la votazione del PE>

L'allegato può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 6.

(Emendamento 20)

Articolo 8

>Testo originale>

Ciascuno Stato membro designa, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione, le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1, secondo comma, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

>Testo dopo la votazione del PE>

Ciascuno Stato membro designa, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione, le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1 e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

(Emendamento 21)

Articolo 13

>Testo originale>

1. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito al funzionamento della rete comunitaria.

La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

>Testo dopo la votazione del PE>

La rete comunitaria è soggetta a una valutazione periodica, compresa una relazione al Parlamento europeo e agli Stati membri entro cinque anni, che testimoni dell'impiego efficace delle risorse e della capacità strutturale.

>Testo originale>

2. Nella seconda relazione che deve essere presentata dalla Commissione saranno indicati, in particolare, gli elementi della rete comunitaria che dovrebbero essere migliorati o adeguati. Essa conterrà inoltre qualsiasi proposta di modifica o di adeguamento della presente decisione che la Commissione reputi necessaria.

(Emendamento 22)

Allegato, intestazione

>Testo originale>

CATEGORIE DI MALATTIE TRASMISSIBILI

>Testo dopo la votazione del PE>

CATEGORIE DI MALATTIE TRASMISSIBILI

>Testo originale>

ELENCO INDICATIVO