51998AG0527(04)

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 27/98 definita dal Consiglio il 23 marzo 1998 in vista dell'adozione della direttiva 98/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modifica della direttiva del Consiglio 70/220/CEE, per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri

Gazzetta ufficiale n. C 161 del 27/05/1998 pag. 0045


POSIZIONE COMUNE (CE) n. 27/98 definita dal Consiglio il 23 marzo 1998 in vista dell'adozione della direttiva 98/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modifica della direttiva del Consiglio 70/220/CEE, per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri (98/C 161/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che occorre adottare misure nell'ambito del mercato interno;

(2) considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente (4), approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, invita a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e ad adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il quinto programma d'azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (5), prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore; che il quinto programma fissa inoltre obiettivi di riduzione delle emissioni per diversi agenti inquinanti, restando inteso che vanno limitate le emissioni provenienti da fonti sia fisse che mobili;

(3) considerando che la direttiva 70/220/CEE del Consiglio (6) fissa i valori limite per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi incombusti prodotti dai motori dei suddetti veicoli; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE del Consiglio (7) e integrati, ai sensi della direttive 77/102/CEE della Commissione (8), con i valori limite ammissibili per le emissioni di ossidi di azoto; che i valori limite per questi tre tipi di inquinanti sono stati successivamente ridotti dalla direttiva 78/665/CEE della Commissione (9) e dalle direttive 83/351/CEE (10) e 88/76/CEE (11) del Consiglio; che la direttiva 88/436/CEE del Consiglio (12) ha introdotto valori limite per le emissioni di particelle inquinanti prodotte dai motori diesel; che la direttiva 89/458/CEE del Consiglio (13) ha prescritto norme europee più severe per le emissioni di gas inquinanti dei veicoli a motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm³; che l'applicazione di queste norme è stata estesa a tutte le autovetture indipendentemente dalla loro cilindrata sulla base di un procedimento di prova europeo perfezionato comprendente un ciclo di guida extraurbano; che la direttiva 91/441/CEE del Consiglio (14) ha introdotto prescrizioni relative alle emissioni di vapori e alla durata delle emissioni riferite ai componenti dei veicoli, nonché norme più severe sul particolato prodotto dai veicoli muniti di motori diesel; che la direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) ha introdotto valori limite più restrittivi per tutti gli inquinanti e un nuovo metodo di controllo della conformità della produzione; che alle autovetture destinate a trasportare più di sei passeggeri o aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, ai veicoli commerciali leggeri e ai fuoristrada, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 70/220/CEE e che finora hanno beneficiato di norme meno severe, sono state applicate norme altrettanto rigorose di quelle applicate alle autovetture ai sensi delle direttive 93/59/CEE del Consiglio (16) e 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), tenendo conto delle caratteristiche specifiche di detti veicoli; che la direttiva 98/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito norme più restrittive in materia di emissioni inquinanti per le autovetture nell'ambito del programma europeo sulla qualità dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale e sulle tecnologie dei combustibili e dei motori, in prosieguo denominato programma «Auto/Oil»;

(4) considerando che il programma «Auto/Oil» affronta anche la questione delle emissioni inquinanti da parte di veicoli commerciali leggeri; che è quindi opportuno estendere le disposizioni della direttiva 98/. . ./CE a tali veicoli;

(5) considerando che uno studio degli aspetti costo/efficacia realizzato nell'ambito del programma «Auto/Oil» ha evidenziato che è necessario un ulteriore miglioramento delle tecnologie antinquinanti dei veicoli per conseguire nell'anno 2010 un livello di qualità dell'aria quale è prefigurato nella comunicazione della Commissione su detto programma;

(6) considerando che il miglioramento delle prescrizioni relative alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi di cui alla direttiva 70/220/CEE è parte di una coerente strategia comunitaria globale che prevede inoltre, a decorrere dall'anno 2000, una revisione delle norme relative ai veicoli pesanti, un miglioramento dei combustibili ed una verifica più accurata delle emissioni dei veicoli in circolazione; che tali misure devono essere affiancate da altre misure, economicamente efficaci, adottate a livello locale per rispettare i criteri di qualità dell'aria nelle zone maggiormente inquinate;

(7) considerando che un'estensione delle attuali disposizioni relative alla durata verrà esaminata nell'ambito del programma Auto/Oil II; che, nell'esaminare tale estensione, si dovrà tener conto della più lunga durata di vita utile dei veicoli commerciali leggeri rispetto a quella di altri autoveicoli industriali leggeri;

(8) considerando che riduzioni dei limiti fissati per le prove di tipo I, applicabili a decorrere dall'anno 2000 (corrispondenti ad una diminuzione del 40 % degli ossidi di azoto, del 40 % degli idrocarburi totali e del 30 % del monossido di carbonio per quanto riguarda le autovetture a benzina e i veicoli commerciali leggeri a benzina, ad una diminuzione del 20 % degli ossidi di azoto, del 20 % per il valore combinato degli idrocarburi e degli ossidi di azoto, del 40 % del monossido di carbonio, del 35 % del particolato per quanto riguarda le autovetture con motore diesel ad iniezione indiretta, ad una diminuzione del 40 % degli ossidi di azoto, del 40 % per il valore combinato degli idrocarburi e degli ossidi di azoto, del 40 % del monossido di carbonio e del 50 % del particolato per quanto riguarda le autovetture con motore diesel ad iniezione diretta, e ad una diminuzione del 20 % degli ossidi di azoto, del 65 % degli idrocarburi, del 40 % del monossido di carbonio e del 35 % del particolato per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri con motore diesel), sono state considerate misure fondamentali per ottenere a medio termine un livello sufficiente di qualità dell'aria; che queste riduzioni sono state applicate agli idrocarburi e agli ossidi di azoto assumendo che gli ossidi di azoto rappresentino rispettivamente il 45 % e l'80 % della massa del valore combinato registrato nei veicoli a benzina e quelli con motore diesel conformi rispettivamente alla direttiva 94/12/CE e alla direttiva 96/69/CE; che, attualmente, per i veicoli a benzina vengono di norma fissati valori limite distinti per controllare le emissioni dei due tipi di sostanze inquinanti; che un valore limite combinato è mantenuto per i veicoli con motore diesel, per i quali sono state fissate norme più restrittive per la «fase 2000» al fine di stimolare la messa a punto di nuovi motori; che tali riduzioni terranno conto degli effetti sulle emissioni reali di una modifica del ciclo di prova intesa a rappresentare meglio le emissioni dopo una partenza a freddo («soppressione del periodo di funzionamento al minimo di 40 secondi»);

(9) considerando che la direttiva 96/44/CE della Commissione (18) equipara le condizioni per la prova previste dalla direttiva 70/220/CEE a quelle della direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore (19), in particolare per quanto riguarda il rapporto fra massa di riferimento del veicolo e l'equivalente di inerzia da utilizzare; che è ormai opportuno equiparare le definizioni della massa di riferimento dei veicoli della categoria N1 delle classi I, II e III a quelle della direttiva 96/44/CE;

(10) considerando che l'articolo 5 della direttiva 70/220/CEE stabilisce che le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (20); che nel frattempo la direttiva è stata integrata da numerosi altri allegati e si ritiene essenziale che tutti gli allegati della direttiva 70/220/CEE possano essere adeguati al progresso tecnico secondo la suddetta procedura;

(11) considerando che la direttiva 70/220/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/. . ./CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La direttiva 70/220/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 5 la dizione "allegati da I a VII" è sostituita dalla dizione "allegati da I a XI".

2. Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, a decorrere dal . . . (*), gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni dei veicoli a motore:

- rifiutare di concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

- rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

- vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli a norma dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE,

se tali veicoli soddisfano le prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg - e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, gli Stati membri non possono più concedere:

- l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

- l'omologazione di portata nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE,

ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati nelle righe A e C della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg - e per i veicoli della categoria N1, classe I, e, a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, gli Stati membri devono:

- considerare che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della direttiva 70/156/CEE non sono più validi agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, e

- rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della medesima,

per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati nelle righe A e C della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.

4. Fino al 1° gennaio 2003 i veicoli della categoria M1 muniti di motore ad accensione spontanea aventi una massa massima superiore a 2 000 kg

- che sono destinati a trasportare più di sei passeggeri, compreso il conducente,

- che sono fuoristrada, quali definiti all'allegato II della direttiva 70/156/CEE,

saranno considerati, ai fini dei paragrafi 2 e 3, veicoli della categoria N1.

5. Gli Stati membri devono:

- considerare non più validi i certificati di conformità dei veicoli omologati conformemente alla nota 1, modificata dalle note 2 e 3, della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, inserita dalla direttiva 96/69/CEE, e

- rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi

a) a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 e della classe I della categoria N1, tranne per i veicoli destinati a trasportare più di sei passeggeri, compreso il conducente, e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, e

b) a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli delle classi II e III della categoria N1, i veicoli destinati a trasportare più di sei passeggeri, compreso il conducente, e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

6. Fino alle date di cui ai paragrafi 2 e 3, l'omologazione è concessa e le verifiche sulla conformità della produzione sono effettuate in applicazione della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE.

(*) Nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

3) Il quarto comma dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«La proposta contiene in particolare valori limite obbligatori da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2005, che confermano o modificano i valori limite indicativi di cui al punto 5.3.1.4, righe B e D, dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva. Inoltre, la proposta stabilisce se si debba riesaminare il contesto nell'ambito del quale gli Stati membri possono concedere gli incentivi fiscali previsti dalla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.»

4) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli a motore di serie conformi alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e soddisfare le seguenti condizioni:

- riguardare tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che siano conformi in anticipo ai valori limite obbligatori riportati nelle righe A e C della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva e, in seguito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i veicoli della categoria M1 e della classe I della categoria N1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i veicoli delle classi II e III della categoria N1, che soddisfino i valori limite indicativi riportati nelle righe B e D della medesima tabella;

- cessare al momento dell'applicazione obbligatoria dei valori limite di emissione stabiliti all'articolo 2, paragrafo 3, per i veicoli a motore nuovi o anteriormente al 1° gennaio 2005 nel caso dei valori limite indicativi riportati nelle righe B e D della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva;

- non superare, per ciascun tipo di veicolo a motore, il costo supplementare delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori stabiliti all'articolo 2, paragrafo 3, o dei valori limite indicativi riportati nelle righe B e D della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva, e del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione è informata in tempo utile dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma, in modo che possa presentare le sue osservazioni.»

5) L'allegato è modificato come segue:

a) al punto 10 la tabella 1.5.2 è sostituita dalla nuova tabella seguente:

«>SPAZIO PER TABELLA>

»;

b) il punto 13 è sostituito dal testo seguente:

«13. Punto 5.3.1.4:

- dopo il primo capoverso viene inserita la seguente nuova tabella:

">SPAZIO PER TABELLA>

- il primo rigo dell'attuale tabella riguardante i veicoli della categoria M è soppresso.»

c) Al punto 14 il punto 5.3.5.1 è formulato come segue:

«5.3.5.1. Devono essere sottoposti a tale prova tutti i veicoli della categoria M1 e della classe I della categoria N1, muniti di motore ad accensione comandata, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei passeggeri ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.»

d) Al punto 20 la nota in calce relativa ai punti 7.1.1 e 7.1.2 è così modificata:

«(1) I punti 7.1.1 e 7.1.2 saranno riesaminati e completati senza indugio secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, tenendo conto dei problemi specifici connessi ai veicoli della categoria N1 ed ai veicoli della categoria M di cui alla nota 2 della tabella riportata al punto 5.3.1.4. Dovranno essere presentate proposte in tempo utile per la loro adozione prima delle date previste all'articolo 2, paragrafo 3.»

e) Al punto 24 il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. SISTEMI DI DIAGNOSTICA DI BORDO (OBD) PER VEICOLO A MOTORE

8.1. I veicoli delle categoria M1 e N1 muniti di motore ad accensione comandata sono dotati di un sistema di diagnostica di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni ai sensi dell'allegato XI.

8.2. I veicoli delle categorie M1 e N1 muniti di motore ad accensione spontanea sono dotati, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di un sistema di diagnostica di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, ai sensi dell'allegato XI. Qualora veicoli muniti di motore ad accensione spontanea immessi in circolazione prima di tale data siano dotati di un sistema OBD, si applicano le disposizioni di cui ai punti da 6.5.3 a 6.5.3.5 dell'allegato XI, appendice 1.

8.3. Veicoli di altre categorie

I veicoli di altre categorie o i veicoli delle categorie M1 e N1, non contemplati nei punti 8.1 e 8.2, possono essere muniti di un sistema di diagnostica di bordo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai punti da 6.5.3 a 6.5.3.5 dell'allegato XI, appendice 1.»

f) Al punto 37 il punto 2.1.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove relative alle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata. Le apparecchiature necessarie e le specifiche corrispondono ai requisiti fissati per la prova di tipo I di cui all'allegato III e relative appendici, qualora non siano previsti requisiti specifici per la prova di tipo VI. Le tolleranze applicabili alla prova di tipo VI a bassa temperatura ambiente sono elencate ai punti da 2.2 a 2.6.»

g) Al punto 42 il punto 3.3.2 è sostituito dal testo seguente:

«3.3.2. Il sistema OBD indica il guasto di un componente o di un sistema relativo alle emissioni, qualora il guasto provochi un aumento delle emissioni superiore ai limiti elencati nella tabella in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al (21). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 106 del 4.4.1997, pag. 6.

(2) GU C 206 del 7.7.1997, pag. 113.

(3) Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 1998 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU C 112 del 20.12.1973, pag. 1.

(5) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

(6) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64).

(7) GU L 159 del 15.6.1974, pag. 61.

(8) GU L 32 del 3.2.1977, pag. 32.

(9) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 48.

(10) GU L 197 del 20.7.1983, pag. 1.

(11) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 1.

(12) GU L 214 del 6.8.1988, pag. 1.

(13) GU L 226 del 3.8.1989, pag. 1.

(14) GU L 242 del 30.8.1991, pag. 1.

(15) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42.

(16) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 21.

(17) GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64.

(18) GU L 210 del 20.8.1996, pag. 25.

(19) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39).

(20) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1).

(21) Nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 29 agosto 1996 la Commissione ha presentato una proposta relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (autovetture) e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 70/220/CEE, proposta fondata sull'articolo 100 A del trattato CE.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 10 aprile 1997.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 24 aprile 1997.

4. Il 7 ottobre 1997 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 189 B del trattato.

5. Il 27 febbraio 1997 la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva relativa a misure riguardanti i veicoli commerciali leggeri, affinché fosse incorporata in detta direttiva. Tuttavia, tenuto conto della necessità urgente di disporre quanto prima di misure relative alle autovetture, sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno ritenuto che la proposta modificata dovesse essere trattata separatamente. Il Parlamento europeo non ha pertanto tenuto conto della proposta modificata nel suo parere in prima lettura; il Consiglio, da parte sua, non ha tenuto conto della proposta modificata nella posizione comune del 7 ottobre 1997 e ha espresso l'intenzione di adottare una posizione comune sulla proposta modificata in una fase successiva (cfr. GU C 351 del 19.11.1997, pag. 64, punto 5, primo capoverso).

6. Il Parlamento europeo ha formulato - in prima lettura - il suo parere sulla proposta modificata, il 18 febbraio 1998, presentando un emendamento. Tale emendamento non è stato accettato dalla Commissione.

7. Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta modificata della Commissione, in conformità dell'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO

8. La proposta modificata della Commissione è intesa ad estendere ai veicoli commerciali leggeri (categoria internazionale N1), le misure relative alle autovetture adottate nella posizione comune.

La proposta rispecchia la direttiva sulle autovetture, ad eccezione delle disposizioni relative al calendario per l'attuazione delle misure proposte. I valori limite per i veicoli della categoria N1, classe I, corrispondono a quelli per le autovetture. I valori limite per i veicoli della categoria N1, classi II e III, rappresentano una proporzionale riduzione rispetto ai valori stabiliti nella direttiva 96/69/CE. Le disposizioni relative al sistema di diagnostica di bordo (OBD) e alla conformità dei veicoli in circolazione prendono ampiamente a modello quelle stabilite per le autovetture.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

9. Osservazione preliminare

Nel definire la posizione comune sulla proposta modificata, il Consiglio ha strutturato il testo in modo che esso possa essere fuso con il testo della direttiva relativa alle autovetture, altrimenti sarebbe necessario elaborare una modifica di detta direttiva.

10. Dispositivo

a) Considerando

È stato aggiunto un nuovo settimo considerando concernente il futuro esame delle disposizioni relative alla durata.

b) Articolo 1, punto 2 («Articolo 2»)

L'articolo 2 si allinea sul corrispondente articolo della direttiva sulle autovetture, che contiene disposizioni concernenti varie misure amministrative relative alla concessione dell'omologazione e alla validità dei certificati di conformità. Durante i lavori tecnici era stato rilevato che determinati tipi di veicoli della categoria M (veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg nonché veicoli aventi una massa massima superiore a 2 000 kg e muniti di motore ad accensione spontanea, che sono destinati a trasportare più di sei passeggeri, compreso il conducente, oppure che sono fuoristrada) non sarebbero in grado di rispettare le scadenze di cui all'articolo 2. Il Consiglio ha pertanto introdotto deroghe per tali tipi di veicoli. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e del nuovo paragrafo 4 dell'articolo 2, siffatti veicoli beneficeranno quindi di una proroga di un anno del termine.

c) Articolo 1, punto 5, lettera a)

Nell'articolo 1, punto 5, lettera a) (punto 6 della proposta della Commissione), la tabella 1.5.2 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE contenente dettagli sulle diverse prove che devono essere effettuate a fini dell'omologazione o della sua estensione è stata modificata per allinearla con la direttiva sulle autovetture, aggiungendo una prova di tipo VI (bassa temperatura) ed estendendola ai veicoli della categoria N1, classe I - muniti di motore ad accensione comandata - (cfr. anche articolo 1, punto 10, della posizione comune). Inoltre, le disposizioni sulla diagnostica di bordo (OBD) sono state estese a tutti i veicoli della categoria N1 (cfr. anche articolo 1, punto 12, della posizione comune), tuttavia con attuazione ad una data successiva per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea. Infine, sono state aggiunte due note che stabiliscono che la Commissione, da un lato, proporrà valori limite per la prova di tipo VI riguardanti i veicoli della categoria N1, classi II e III, a decorrere dal 2003 e, dall'altro, esaminerà la questione del mantenimento dell'estensione dell'omologazione a taluni veicoli delle categorie M2 e N2.

d) Articolo 1, punto 5, lettera b)

Nell'articolo 1, punto 5, lettera b) (punto 7 della proposta della Commissione), il Consiglio, per quanto concerne la tabella contenuta nella sezione 5.3.1.4 e riguardante i valori limite delle emissioni, ha ampiamente approvato la proposta della Commissione. Ha tuttavia introdotto valori limite più rigorosi per le emissioni di particolato per l'anno 2000 per i veicoli della categoria N1, classi II e III. Tali valori limite più severi, rispettivamente 0,07 e 0,10 g/km, corrispondono ai valori contenuti nell'emendamento presentato dal Parlamento europeo. Inoltre le masse di riferimento dei veicoli indicate nella tabella sono state aggiornate per tener conto dei valori riportati nella direttiva 96/44/CE.

e) Articolo 1, punto 5, lettera g)

Nell'articolo 1, punto 5, lettera g) (punto 9b della proposta della Commissione), il Consiglio ha adottato, nella tabella 3.3.2, soltanto i valori proposti dalla Commissione per il 2000, ritenendo che attualmente non sia tecnicamente possibile determinare i valori che saranno applicati a decorrere dal 2005.