51998AG0527(02)

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 25/98 definita dal Consiglio il 17 marzo 1998 in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

Gazzetta ufficiale n. C 161 del 27/05/1998 pag. 0012


POSIZIONE COMUNE (CE) n. 25/98 definita dal Consiglio il 17 marzo 1998 in vista dell'adozione della direttiva 97/. . ./CE del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (98/C 161/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che le differenze tra le varie normative nazionali relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli rischiano di condurre a distorsioni di concorrenza;

(2) considerando che, nel quadro del funzionamento del mercato interno, occorre proseguire il processo di armonizzazione in tale settore, rafforzando le norme comuni previste dalla direttiva 96/26/CE (4);

(3) considerando che è necessario, di fronte all'evoluzione del mercato del trasporto di merci su strada, nonché alle esigenze connesse al funzionamento del mercato interno, estendere l'ambito di applicazione della direttiva 96/26/CE a talune categorie di trasportatori di merci su strada per conto di terzi che utilizzano veicoli con ridotta capacità di carico, come ad esempio i servizi di messaggeria, fatta salva una deroga specifica per le imprese di trasporto di merci che effettuano trasporti locali a corto raggio e che si avvalgono di veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 e 6 t;

(4) considerando che, in materia di onorabilità, è necessario prevedere requisiti più rigorosi, anche per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e la responsabilità professionale;

(5) considerando che, in materia di capacità finanziaria, è necessario, per evitare squilibri sul mercato, stabilire l'obbligo di disporre di capitale e di riserve a un livello minimo più elevato e rivedere ogni cinque anni la quotazione dell'ecu rispetto alle monete nazionali;

(6) considerando che, per quanto concerne l'idoneità professionale, è necessario che i candidati trasportatori certifichino di avere un livello minimo armonizzato di formazione nelle medesime materie, che siano in possesso di un certificato, redatto in base ad un modello comparabile, che attesti la loro idoneità professionale, in particolare nel settore commerciale, ad un livello minimo armonizzato e in base a criteri di accertamento uniformi in tutti gli Stati membri; che è inoltre necessario, a questo scopo, armonizzare taluni aspetti organizzativi dell'esame;

(7) considerando che alcuni Stati membri organizzano, per i candidati aventi residenza normale nel loro territorio, corsi obbligatori di preparazione agli esami di idoneità professionale;

(8) considerando che di conseguenza i livelli di conoscenze considerati per il rilascio del certificato di idoneità professionale, fatte salve le disposizioni della direttiva 92/26/CE, divergono da uno Stato membro all'altro; che, tenuto conto di tali divergenze, le misure nazionali possono dunque variare considerevolmente nell'ambito del quadro definito nell'allegato I della suddetta direttiva, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei trasportatori, alla qualità del servizio ed alla sicurezza stradale;

(9) considerando che occorre ammettere che, per un periodo limitato e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possano sottoporre ad un esame supplementare le persone che precedentemente non hanno mai ottenuto un certificato di idoneità professionale in uno Stato membro, ma che hanno superato l'esame di idoneità professionale in uno Stato membro allorché avevano la residenza normale in un altro Stato membro in cui intendono esercitare per la prima volta la professione di trasportatore stradale; che tale esame supplementare deve vertere su settori nei quali gli aspetti nazionali della professione divergono da quelli dello Stato membro in cui hanno superato l'esame, in particolare gli aspetti specifici di natura commerciale, sociale, fiscale e tecnica o quelli connessi all'organizzazione del mercato ed al diritto societario;

(10) considerando che è necessario introdurre una disposizione transitoria riguardante l'applicazione della direttiva 96/26/CE per l'Austria, la Finlandia e la Svezia;

(11) considerando che è necessario periodicamente se i trasportatori autorizzati soddisfano ancora i requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale;

(12) considerando che è necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai fini del funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/26/CE è così modificata:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

- il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- "professione di trasportatore di merci su strada", l'attività di un'impresa che esegue, mediante un autoveicolo oppure un insieme di veicoli, il trasposto di merci per conto di terzi;»

- è aggiunto il trattino seguente:

«- per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.»

2) All'articolo 2:

- il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con autoveicoli o insiemi di veicoli il cui peso massimo autorizzato non supera le 3,5 tonnellate. Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detto limite per tutte o alcune categorie di trasporti.»

- al paragrafo 2, il testo attuale diventa la lettera a) ed è aggiunta la seguente lettera:

«b) per quanto concerne le imprese di trasporto su strada di merci che utilizzano veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso fra 3,5 t e 6 t, gli Stati membri, dopo averne informato la Commissione, possono esonerare dall'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva o di parte di esse le imprese che effettuano esclusivamente trasporti locali di scarsa incidenza sul mercato dei trasporti a causa dei limitati tragitti percorsi.»

3) All'articolo 3:

- al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) siano state condannate per infrazioni gravi alle normative in vigore riguardanti:

- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure

- l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, la protezione dell'ambiente e le altre norme in materia di responsabilità professionale;»;

- al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 9 000 ECU per un unico veicolo e a 5 000 ECU per ogni veicolo supplementare.

Ai fini della presente direttiva, la quotazione dell'ecu rispetto alle monete nazionali viene fissata ogni cinque anni. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.»;

- al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) Ai fini delle lettere a), b) e c), l'autorità competente può accettare o imporre come prova la conferma o assicurazione di una banca o di un altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria, eventualmente sotto forma di deposito cauzionale o di garanzia, o in qualsiasi altro strumento analogo.»;

- il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. a) Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso delle conoscenze corrispondenti al livello di formazione previsto nell'allegato I nelle materie ivi elencate. Tale idoneità è accertata tramite il superamento di un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale, secondo la formula indicata nell'allegato I, organizzati dall'autorità o dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro.

b) Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello dirigenziale in un'impresa di trasporti, a condizione che tali candidati superino un esame di controllo le cui modalità sono stabilite dagli Stati membri in base all'allegato I.

c) Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi d'istruzione superiore o tecnica comprovanti una buona conoscenza delle materie elencate nell'allegato I, che essi specificano a tale scopo, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi.

d) Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organo di cui alla lettera a) deve essere esibito come prova dell'idoneità professionale. Tale attestato è redatto in base al modello che figura nell'allegato I bis.

e) Per i candidati che intendono dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente trasporti nazionali, gli Stati membri possono prevedere che le conoscenze di cui tener conto per attestare la competenza professionale vertano unicamente sulle materie relative ai trasporti nazionali. In tal caso, l'attestato di idoneità professionale, il cui modello figura nell'allegato I bis, indicherà che il detentore è abilitato esclusivamente a dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente trasporti all'interno dello Stato membro che ha rilasciato l'attestato stesso.

f) Previa consultazione della Commissione, uno Stato membro può esigere che le persone fisiche titolari di un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro dopo il . . . (*) mentre la persona aveva la sua residenza normale nel primo Stato membro sia sottoposto ad un esame supplementare organizzato dall'autorità o dall'organo a tal fine designati dal primo Stato membro. L'esame supplementare riguarda le conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada nel primo Stato membro.

Il presente punto è applicabile per un periodo di tre anni a decorrere dal . . . (*). Tale periodo può essere prorogato di un periodo massimo di cinque anni ad opera del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione in base alle norme del trattato. Essa si applica unicamente alle persone fisiche che al momento dell'ottenimento del certificato di idoneità professionale, alle condizioni di cui al primo comma, non avevano ancora mai ottenuto il suddetto certificato in uno Stato membro.

(*) Un anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva.»

4) All'articolo 5:

- al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«- al 1° gennaio 1995, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;

- al paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il seguente trattino dopo il trattino che comincia con i termini «- dopo il 2 ottobre 1989»:

«- dopo il 31 dicembre 1994 e prima del 31 dicembre 1996 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;

- al paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino alla fine del primo comma, dopo il trattino che comincia con i termini «- il 1° luglio 1992»:

«- il 1° gennaio 1997 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;

- è inserito il paragrafo seguente:

«3. a) Tutte le imprese autorizzate ad esercitare il trasporto su strada anteriormente al . . . (*) devono conformarsi, per quanto concerne il parco veicoli da esse utilizzati a tale data, alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il . . . (**).

Tali imprese devono tuttavia soddisfare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, per ogni aumento del parco veicoli successivo al . . . (*).

b) Le imprese che esercitano il trasporto su strada di merci anteriormente al . . . (*) utilizzando veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 e 6 t devono conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il . . . (**).

(*) Data limite di messa in applicazione della presente direttiva, di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

(**) Due anni a decorrere dalla data limite di messa in applicazione della presente direttiva.»

5) All'articolo 6, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si assicurino periodicamente, per lo meno ogni cinque anni, che le imprese continuino a soddisfare i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.»

6) All'articolo 7:

- al paragrafo 1, anziché «. . . infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute» leggasi «infrazioni»;

- l'attuale paragrafo 2 è soppresso e l'attuale paragrafo 3 diventa il nuovo paragrafo 2.

7) All'articolo 9:

- al paragrafo 2, i termini «o di assenza di precedente fallimento» sono soppressi;

- al paragrafo 4, l'ultima frase è soppressa.

8) All'articolo 10, paragrafo 3, la data del 1° gennaio 1990 è sostituita da quella indicata all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva.

9) Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10 ter

A decorrere dal . . . (*) gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati conformi al modello che figura nell'allegato I bis, rilasciati dall'autorità o dall'organo designato a tale scopo da qualsiasi altro Stato membro.

(*) Un anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva.»

10) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente direttiva ed è inserito l'allegato I bis che figura nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (5*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 95 del 24.3.1997, pag. 66, e GU C 234 del 25.10.1997, pag. 6.

(2) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 21.

(3) Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1987 (GU C 286 del 22.9.1987, pag. 224), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 1998 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.

(5*) Un anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco rispettivamente per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di viaggiatori. In esse, i candidati autotrasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE (1), vale a dire al livello raggiunto con una formazione acquisita nel corso dell'istruzione obbligatoria completata sia da una formazione professionale e una formazione tecnica complementare, sia da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 (1), nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 (2), e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1) all'IVA per i servizi di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;

5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6) essere in grado di redigere un bilancio;

7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9) conoscere i principi degli studi di mercato ("marketing"), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;

10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;

Trasporti su strada di viaggiatori

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;

2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;

5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

Trasporti su strada di viaggiatori

6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;

7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto ed essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;

4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE (1), dalla direttiva 96/35/CE (2) e dal regolamento (CEE) n. 259/93 (3);

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);

2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II. PROCEDURA D'ESAME

1. Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono completare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto al punto I nelle materie ivi indicate e, in particolare, la capacità di utilizzare gli strumenti e le tecniche ad esse correlati e di svolgere i compiti direttivi e di coordinamento previsti.

a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove, ossia:

- domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro risposte alternative o domande a risposta diretta, o una combinazione delle due formule;

- esercizi/studi di casi scritti.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

b) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

2. Se gli Stati membri organizzano anche un esame orale, essi devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

Se gli Stati membri organizzano unicamente un esame scritto, essi devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.

3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Unicamente per una prova uno Stato membro può ridurre la percentuale da 50 % a 40 %.

(1) Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).

(1) Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 21).

(1) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43).

(2) Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10).

(3) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.12.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

COMUNITÀ EUROPEA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Cartoncino di colore beige - formato: DIN A4)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla dello Stato membro interessato (1)

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente (2)

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE [E INTERNAZIONALE] (3) SU STRADA DI MERCI [VIAGGIATORI] (3)

N. . . .

attesta (2), .

a) che (4) .

nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il .

ha superato le prove dell'esame (anno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; sessione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (5) organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale [e internazionale] (3) su strada di merci [viaggiatori] (3) conformemente alle disposizioni di (6) .

b) che la persona di cui alla lettera a) è abilitata a far valere la sua idoneità professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto di merci [di viaggiatori] (3) su strada:

- che effettua unicamente trasporti nazionali nello Stato membro che ha rilasciato l'attestato (3);

- che effettua trasporti internazionali (3).

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Rilasciato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. (7)

(1) Sigla dello Stato: (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (P) Portogallo, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (GB) Regno Unito.(2) Autorità od organismo preventivamente designato a tale scopo da ciascuno Stato membro della Comunità europea per rilasciare il presente attestato.(3) Cancellare la dicitura inutile.(4) Cognome e nomi; luogo e data di nascita.(5) Identificazione dell'esame.(6) Riferimento alle disposizioni di diritto interno adottate in materia conformemente alla direttiva summenzionata.(7) Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.>FINE DI UN GRAFICO>

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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 5 febbraio 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva, fondata sull'articolo 75, paragrafo 1, del trattato CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (1).

Il parere del Parlamento europeo è stato emesso il 17 luglio 1997 (2) e quello del Comitato economico e sociale il 28 maggio 1997 (3).

Sulla scorta del parere del Parlamento europeo, il 6 ottobre 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata (4).

Il 17 marzo 1998, il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente all'articolo 189 C del trattato CE.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

La proposta modificata della Commissione è intesa a proseguire, nel quadro del funzionamento del mercato interno, il processo di armonizzazione per quanto concerne l'accesso alla professione di trasportatore su strada.

La Commissione ritiene che il livello di armonizzazione raggiunto a livello comunitario non sia più sufficiente poiché le differenze esistenti tra le normative nazionali rischiano di provocare distorsioni di concorrenza, tenuto conto dello sviluppo del mercato dei trasporti su strada, specie di merci, nonché dell'attuazione della libera prestazione di servizi in questo settore.

Si rammenta che per quanto concerne il trasporto di merci la libera prestazione di servizi sarà effettiva a decorrere dal 1° luglio 1998, data a cui il cabotaggio non sarà più soggetto a restrizioni quantitative.

La Commissione propone pertanto di rafforzare le norme comuni previste dalla direttiva 96/26/CE.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

La posizione comune del Consiglio prevede, in particolare, le modifiche della direttiva 96/26/CE riportate in appresso.

a) Per quanto concerne il trasporto su strada di merci la posizione comune prevede l'estensione del campo d'applicazione della direttiva in vigore. Essa si applica infatti ai trasportatori che utilizzano veicoli il cui peso massimo autorizzato (PMA) è superiore a 6 tonnellate, mentre la posizione comune contempla anche i trasportatori che utilizzano veicoli il cui PMA è superiore a 3,5 tonnellate.

La posizione comune limita tuttavia l'estensione del campo di applicazione rispetto alla proposta della Commissione secondo cui tutti i trasportatori su strada di merci sono soggetti alle norme comuni, indipendentemente dal tonnellaggio del veicolo.

b) Per quanto concerne il requisito dell'onorabilità la posizione comune prevede che esso non sia o non sia più soddisfatto se il trasportatore è stato condannato per infrazioni gravi a talune regolamentazioni relative al trasporto, ivi comprese infrazioni alle norme in materia di protezione dell'ambiente e responsabilità professionale. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva in vigore fa riferimento a «infrazioni gravi e ripetute».

La proposta della Commissione estende il numero dei casi in cui il requisito di onorabilità non è più soddisfatto alle condanne per «una infrazione grave o infrazioni minori e ripetute».

La posizione comune prevede inoltre che gli Stati membri instaurino un regime di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni della direttiva 96/26/CE modificata.

c) Per quanto concerne il requisito della capacità finanziaria la posizione comune prevede, come proposto dalla Commissione, un aumento degli importi, ma non contempla più importi differenziati in funzione del tonnellaggio dei veicoli per il trasporto di merci utilizzati dall'impresa o del numero di posti a sedere dei veicoli per il trasporto di viaggiatori.

d) Per quanto concerne l'idoneità professionale la posizione comune prevede quanto segue:

- una procedura d'esame più dettagliata, un aggiornamento e un ampliamento dell'elenco delle materie d'esame e l'introduzione di un livello minimo armonizzato delle conoscenze richieste per ciascuna materia;

- il mantenimento di esami differenziati secondo il tipo di trasporti, nazionali o internazionali, che il candidato intende effettuare.

La proposta della Commissione prevede invece che i candidati debbano superare gli stessi esami, sia per i trasporti nazionali sia per quelli internazionali;

- l'esenzione dall'esame, a titolo permanente, per i candidati che dimostrino di avere un'esperienza pratica di almeno cinque anni, come previsto dalla direttiva in vigore, a condizione tuttavia che i candidati superino un esame di controllo le cui modalità sono fissate dagli Stati membri in conformità dell'elenco delle materie di cui all'allegato I della direttiva.

La proposta della Commissione prevede invece la soppressione di siffatta esenzione;

- l'inclusione nella direttiva, all'allegato I bis, di un modello comunitario di attestato di idoneità professionale;

- l'inclusione nella direttiva di una disposizione che non figura nella proposta modificata della Commissione, intesa ad autorizzare gli Stati membri, per un limitato periodo di tempo e previa consultazione della Commissione, a sottoporre a un esame complementare le persone che non abbiano mai ottenuto prima un certificato di idoneità professionale in uno Stato membro, ma che abbiano superato l'esame in uno Stato membro pur avendo la residenza abituale in un altro Stato membro, quello appunto in cui intendono esercitare per la prima volta la professione.

L'esame complementare verte su settori in cui gli aspetti nazionali della professione di trasportatore differiscono da quelli dello Stato membro in cui tali persone hanno superato l'esame.

e) La posizione comune introduce inoltre, come proposto dalla Commissione, misure transitorie per l'attuazione della direttiva modificata nei tre nuovi Stati membri, Austria, Finlandia e Svezia.

f) Per quanto concerne il controllo dell'applicazione della direttiva, la posizione comune prevede che gli Stati membri si assicurino periodicamente, per lo meno ogni cinque anni, che le condizioni di accesso alla professione continuino ad essere soddisfatte.

La posizione comune non riprende la disposizione proposta dalla Commissione in base alla quale gli Stati membri procedono ad un accertamento della capacità finanziaria fra il secondo e il terzo anno.

g) La posizione comune prevede che gli Stati membri recepiscano la futura direttiva al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della stessa. Tutti i trasportatori su strada che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva ed esercitano la professione prima della data di applicazione della medesima devono soddisfare i nuovi requisiti in materia di capacità finanziaria due anni dopo l'applicazione della direttiva.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Emendamenti adottati dal Consiglio

Il Consiglio ha adottato, nel contenuto se non nella forma, i seguenti emendamenti del Parlamento europeo:

- l'emendamento n. 9, inteso a precisare che l'allegato I della direttiva in vigore è sostituito dall'allegato I della nuova direttiva (emendamento di carattere redazionale che figura al punto 10 dell'articolo 1 della posizione comune),

- l'emendamento n. 10, inteso ad inserire nella direttiva 96/26/CE un nuovo articolo che obbliga gli Stati membri a prevedere un sistema di sanzioni (emendamento di carattere redazionale, ripreso al punto 9 dell'articolo 1 della posizione comune, che inserisce un articolo 10 bis nella direttiva 96/26/CE).

2. Emendamenti del Parlamento non adottati dal Consiglio

Il Consiglio non ha adottato i seguenti emendamenti:

a) requisito dell'onorabilità:

- l'emendamento n. 3, prima parte, inteso a modificare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), primo comma, della direttiva 96/26/CE onde prevedere che il requisito dell'onorabilità non sia o non sia più soddisfatto se le persone fisiche che si presume debbano soddisfarlo siano state condannate per «un'infrazione grave di tipo penale o amministrativo o per infrazioni minori e ripetute di tipo penale o amministrativo» alle regolamentazioni di cui al secondo comma del medesimo punto. La posizione comune estende il campo di applicazione della direttiva in vigore che si riferisce a condanne per «infrazioni gravi e ripetute» prevedendo le condanne per «infrazioni gravi».

Il Consiglio ritiene infatti necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di valutare l'onorabilità del trasportatore basandosi sull'interpretazione che della gravità dell'infrazione dà la legislazione nazionale.

Il Consiglio ritiene difficile valutare l'onorabilità in base alle condanne per infrazioni minori e ripetute, che possono essere oggetto di semplici contravvenzioni. L'obbligo di vietare l'accesso alla professione per siffatte infrazioni sarebbe una sanzione sproporzionata.

Il Consiglio preferisce inoltre che la direttiva mantenga unicamente la nozione di condanna senza definirla «grave» e senza precisare, tenuto conto della diversità delle situazioni esistenti negli Stati membri, che può trattarsi di condanne di tipo sia penale che amministrativo;

- l'emendamento n. 1 e l'emendamento n. 3, seconda parte, riguardanti l'inserimento nella direttiva di un considerando e di taluni complementi all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/26/CE che consistono nel:

- prevedere che le infrazioni in materia di lotta contro le frodi nel regime di transito e le infrazioni in materia di trasporto di animali vivi costituiscono infrazioni che possono comportare il non riconoscimento o la decadenza dell'onorabilità,

- stabilire un nesso tra il numero di spedizioni effettuate dai veicoli dell'impresa interessata e il numero delle infrazioni commesse allorché si tratti di determinare se siano state commesse infrazioni minori e ripetute.

Il Consiglio ritiene che:

- le disposizioni in vigore non impediscono che gli Stati membri, per verificare se viene rispettato il requisito dell'onorabilità, prendano in considerazione le violazioni delle norme relative al regime di transito e ai trasporti di animali vivi,

- l'introduzione di un criterio comune per la valutazione delle infrazioni minori sia inutile visto che la posizione comune non riguarda più le infrazioni minori e ripetute. D'altra parte, la gravità di un'infrazione deve essere valutata di per se stessa e non in base alle dimensioni dell'impresa (numero di veicoli di cui essa dispone o chilometri percorsi);

- l'emendamento n. 8 che prevede che, allorché si tratti di un'infrazione grave o di infrazioni minori e ripetute alle regolamentazioni in materia di trasporto, come quelle previste, segnatamente, all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, lo Stato membro in cui viene commessa un'infrazione che possa portare al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione da parte di un trasportatore non residente o che sia a conoscenza di una siffatta infrazione, dovrà comunicare allo Stato membro di stabilimento del trasportatore le informazioni di cui dispone.

Secondo il Consiglio, l'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune, che modifica l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/26/CE, prevede che gli Stati membri comunichino allo Stato membro di stabilimento del trasportatore le informazioni in loro possesso relative a qualsiasi infrazione commessa dal trasportatore che potrebbe portare al ritiro dell'autorizzazione. La portata della disposizione è stata quindi estesa;

b) requisito della capacità finanziaria:

- l'emendamento n. 4 che, per armonizzare in tutte le versioni linguistiche la nozione di «capitale proprio» sulla cui base valutare la capacità finanziaria dell'impresa, riprende la definizione di questi termini che figurano nella direttiva 78/660/CEE (5), con un'eccezione. Il Consiglio ritiene che per il momento non sia indispensabile armonizzare i criteri di verifica della capacità finanziaria. La posizione comune si limita a richiedere che l'impresa disponga di un certo importo per ciascun veicolo utilizzato, senza prevedere di regolamentare il settore della contabilità e dei bilanci delle imprese.

Il Consiglio ritiene preferibile che gli Stati membri continuino ad applicare la legislazione nazionale in tale materia;

- l'emendamento n. 7, il quale, inteso a completare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in vigore, prevede, da un lato, l'obbligo per le competenti autorità nazionali di controllare ogni cinque anni e durante il secondo e terzo anno di detto quinquennio l'osservanza del requisito della capacità finanziaria e, dall'altro, l'autorizzazione di concedere, a determinate condizioni, un termine supplementare di un anno al massimo per valutare la capacità finanziaria dell'impresa.

Il Consiglio ritiene sufficiente prevedere, all'articolo 1, paragrafo 5, della posizione comune (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/26/CE modificata), l'obbligo per gli Stati membri di verificare regolarmente, almeno ogni cinque anni, se continuano ad essere soddisfatti i requisiti per l'accesso alla professione, senza alcuna distinzione. Gli Stati membri potranno pertanto, conformemente a quanto raccomandato dal Parlamento europeo, procedere regolarmente al controllo della capacità finanziaria per cinque anni, senza però esservi obbligati;

c) requisito della idoneità professionale:

- l'emendamento n. 6, inteso a completare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva in vigore, onde precisare che per le persone che dirigono effettivamente e in permanenza un'impresa di trasporto, che hanno già soddisfatto i requisiti di idoneità professionale nel quadro delle misure di controllo previste dalla direttiva e che hanno già esercitato ininterrottamente la professione, non potrà essere richiesto il superamento di un ulteriore esame di idoneità.

Il Consiglio ritiene che la norma generale prevista dalla direttiva sia quella di non richiedere ad un trasportatore di superare un secondo esame. È prevista soltanto una deroga, che riguarda un caso ben definito [cfr. articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune, che prevede l'inserimento di una nuova lettera f) all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva modificata];

- gli emendamenti n. 12 e n. 13 riguardanti l'allegato I, rubrica I, punto F.5 in particolare:

- l'emendamento n. 12 che prevede al punto F.5 che il candidato conosca, in materia di accesso al mercato dei trasporti di merci su strada, unicamente le formalità da effettuarsi in occasione del passaggio delle frontiere, senza imporgli, tenuto conto dell'emendamento n. 13 di conoscere anche, come proposto dalla Commissione, la funzione e la portata dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione,

- l'emendamento n. 13, inteso ad aggiungere un nuovo punto 5 bis, che richiede al candidato di conoscere nei dettagli il regime di transito comunitario e comune.

Il Consiglio non ha adottato tali emendamenti, ritenendo che le conoscenze richieste siano troppo approfondite;

d) modifica dei periodi di transizione accordati ai nuovi Stati membri in virtù della loro appartenenza al SEE:

- l'emendamento n. 2, inteso a modificare il sesto considerando della proposta modificata, e

- gli emendamenti n. 5 e n. 14, intesi a modificare l'articolo 1 della proposta modificata (articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva in vigore) per quanto riguarda il calcolo della durata dei periodi di transizione accordati all'Austria, Finlandia e Svezia a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, ossia al 1° gennaio 1994.

Il Parlamento europeo fa presente che, a norma dell'accordo SEE, le disposizioni delle direttive che sono state codificate dalla direttiva 96/26/CE si applicano in detti Stati a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il Consiglio, che aderisce alla posizione della Commissione, ritiene che la normativa comunitaria possa applicarsi unicamente agli Stati membri. I periodi di transizione in questione hanno quindi, come data di riferimento, quella dell'adesione alla Comunità, ossia il 1° gennaio 1995 (cfr. articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune riguardante il nuovo articolo 5 della direttiva modificata);

e) data di entrata in vigore della direttiva:

- l'emendamento n. 11, inteso a prevedere, quale data di entrata in vigore della direttiva, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione di quest'ultima.

Per il Consiglio sarebbe meglio che la data di entrata in vigore della direttiva fosse quella della sua pubblicazione.

Trattandosi di una direttiva, il Consiglio ritiene opportuno che essa entri in vigore al più presto, visto che gli Stati membri beneficiano già di un termine di recepimento, per consentire la rapida attuazione di talune decisioni di applicazione. Ciò facilita inoltre la determinazione dell'entrata in vigore.

(1) GU C 95 del 24.3.1997, pag. 66.

(2) GU C 286 del 22.9.1997, pag. 224.

(3) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 21.

(4) GU C 324 del 25.10.1997, pag. 6.

(5) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 4, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33).