Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sui servizi finanziari»
Gazzetta ufficiale n. C 407 del 28/12/1998 pag. 0279
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sui servizi finanziari» (98/C 407/47) Il Consiglio, in data 28 luglio 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. Il Comitato economico e sociale ha deciso di assegnare a Robert Pelletier, designato relatore generale, la preparazione dei lavori del Comitato in materia. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 settembre 1998, nel corso della 357a sessione plenaria, con 69 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni, il seguente parere. Il Comitato economico e sociale prende atto della presentazione da parte della Comunità europea al Consiglio di una proposta di decisione in merito ai risultati finali dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sui servizi finanziari. 1. Antefatti 1.1. L'accordo interinale del 28 luglio 1995 Il Comitato ricorda che, in occasione della creazione dell'OMC nel dicembre 1993, al termine del periodo dei negoziati multilaterali detti «Uruguay Round», il cui atto finale fu ufficialmente firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 durante la Conferenza Ministeriale del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), l'Accordo generale sugli scambi di servizi («GATS») fu adottato parallelamente alla fissazione del quadro e del termine assegnati ai negoziati per determinati settori di servizi tra cui quelli finanziari. I negoziati relativi a questi ultimi dovevano iniziare il 1° gennaio 1995 e concludersi entro sei mesi. In realtà si conclusero il 28 luglio 1995 con un mezzo insuccesso: gli Stati Uniti rifiutarono di firmare, considerando insufficienti le offerte avanzate dai principali paesi in via di sviluppo (Asia sudorientale ed America latina, in particolare). Fu possibile raggiungere un accordo interinale imperniato sul secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, con l'astensione degli Stati Uniti, solo grazie ad un'iniziativa presa in extremis dall'Unione europea. Vi erano allegate le offerte e le liste di esenzioni NPF. La data limite per l'applicazione era il 1° novembre 1997, data in cui i membri potevano, per un periodo di 60 giorni, modificare o ritirare la totalità o una parte delle loro offerte e/o introdurre eventuali domande di esenzione alla clausola NPF. Si prevedeva parimenti l'apertura di un nuovo periodo di negoziati durante la seconda metà del 1997 allo scopo di giungere ad un accordo definitivo. 1.2. I negoziati della seconda metà del 1997 Il Comitato prende atto dell'importanza dei negoziati, aperti durante la seconda metà del 1997, che sono sfociati in un nuovo accordo il 12 dicembre 1997. Il quinto protocollo allegato all'Accordo generale sugli scambi di servizi è stato siglato da 102 paesi, di cui 70 () (contando l'UE come un solo membro) hanno avanzato una nuova offerta e 32 mantenuto la loro offerta del 1995. 2. L'accordo del 12 dicembre 1997 2.1 Entrata in vigore Il Comitato constata che l'accordo dovrà entrare in vigore il 1° marzo 1999 previa accettazione da parte dei paesi firmatari del «quinto protocollo» del GATS (General Agreement on Trade in Services) tramite firma o ratifica entro il 29 gennaio 1999. Se entro il 30 gennaio 1999 tutti i membri interessati non avranno accettato il quinto protocollo, i membri che l'avranno fatto in tempo potranno decidere di lasciarlo comunque entrare in vigore, di prorogare il periodo per l'accettazione o di non farlo entrare in vigore. Dopo il 28 febbraio 1999 un periodo di 60 giorni sarà riservato alla decisione di riformulare il «quinto protocollo» da parte dei paesi che l'hanno ratificato, qualora alcuni membri firmatari dell'accordo non potessero rispettare la procedura. Il Comitato constata che, dopo un processo di verifica tecnica, i singoli elenchi di impegni da allegare al quinto protocollo sono stati approvati dal Consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC il 26 febbraio 1998. 2.2. Valutazione globale dell'accordo Il Comitato prende atto dei passi avanti compiuti grazie all'accordo che copre il 95 % del mercato mondiale dei servizi finanziari ed il cui merito principale è quello di aver messo fine alla situazione transitoria e poco soddisfacente che si protraeva sin dal luglio 1995: la decisione presa all'epoca dagli Stati Uniti di non associarsi all'accordo interinale significava, in termini concreti, che il protagonista mondiale sul piano finanziario rifiutava la logica di un accordo multilaterale, basato sul principio fondamentale della «clausola della nazione più favorita», ovvero l'estensione automatica a tutti gli Stati firmatari di una qualsiasi misura consentita a beneficio di uno di detti Stati. Nonostante il carattere imperfetto delle offerte avanzate da determinati paesi membri dell'OMC, l'accordo concluso nel dicembre 1997 si fonda sul rispetto dei principi della non discriminazione, del trattamento nazionale e della clausola della nazione più favorita. Esso vincola l'intero settore dei servizi finanziari (banche, assicurazioni, servizi di investimento) al rispetto delle norme e discipline multinazionali del GATS ed è importante per due motivi: - la validità dell'accordo non è limitata nel tempo, e ciò dimostra che, analogamente ad altri settori economici già disciplinati dall'OMC, i servizi finanziari sono ormai entrati in una fase di esame permanente da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, nessuno dei paesi più grandi ha condizionato la propria offerta ad una deroga generale al principio del trattamento della nazione più favorita. Infine, ogni Stato firmatario potrà ricorrere all'Organo di soluzione delle controversie dell'OMC se ritiene che un altro Stato membro dell'OMC non rispetti gli impegni assunti a titolo dell'accordo; - rispetto alla situazione imperante nel 1995, la maggior parte delle offerte avanzate dai principali paesi emergenti indica un indiscusso miglioramento del loro impegno a favore della liberalizzazione. 3. Osservazioni generali Tenuto conto dei tre punti sviluppati in appresso, il Comitato accoglie con favore la proposta di decisione del Consiglio. 3.1. Posizione della comunità bancaria La Federazione bancaria dell'Unione europea ha intensificato i propri interventi a favore della conclusione definitiva di un accordo che comprenda l'impegno sostanziale del maggior numero di firmatari e ha intrattenuto relazioni privilegiate con i rappresentanti della Comunità europea ed i rappresentanti dei governi dell'Unione europea. 3.2. Impatto sulla strategia delle banche Per le banche, come per tutti gli agenti finanziari, l'apertura dei mercati sul piano mondiale costituisce un elemento fondamentale della propria strategia, sia per migliorare la qualità dei servizi che rendono ai clienti, che a loro volta internazionalizzano le loro attività sotto la pressione delle forze del mercato, sia per estendere le proprie azioni su territori nuovi con la garanzia della trasparenza delle regolamentazioni e della certezza che l'insieme delle banche e degli agenti finanziari sono tenuti al rispetto delle medesime norme prudenziali e regolamentari. 3.2.1. La globalizzazione dei mercati La mondializzazione delle economie, sia essa un processo positivo o negativo, voluto o subito, è un dato di fatto. Le imprese, grandi, medie o piccole, spesso soffocate sui propri mercati nazionali, devono adeguarsi all'internazionalizzazione. Tale fenomeno sarà indubbiamente accentuato dall'instaurazione del mercato monetario unico. Spetta alle banche la responsabilità di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Se è vero che l'internazionalizzazione delle grandi imprese ha già avuto luogo, è chiaramente inevitabile una seconda ondata che coinvolgerà le medie imprese. I mercati interni dei paesi industrializzati continuano a restringersi a seguito del duplice meccanismo della sovrapproduzione e della soddisfazione della domanda, per cui risulta indispensabile che l'intero settore produttivo cerchi di conquistare nuovi orizzonti. Le banche sono quindi tenute a mondializzare le loro reti di intervento per offrire una gamma di servizi molto più ampia sul piano geografico. 3.2.2. La trasparenza L'istituzione di norme uniformi, comprensibili e permanenti stimolerà l'attività dei finanziatori, consentendo alle banche di contribuire maggiormente al finanziamento delle regioni in via di sviluppo in un clima di fiducia e di maggior controllo dei rischi. Le banche dei paesi industrializzati ritroveranno in tal modo, in una più marcata internazionalizzazione delle loro attività e dei loro finanziamenti, i profitti complementari che non riescono più di norma a trarre dai mercati interni. Un nuovo equilibrio mondiale tra finanziatori e beneficiari di prestiti, fondato su norme bancarie universalmente riconosciute, consentirà di ristabilire la fluidità finanziaria e monetaria che assicura la stabilità delle relazioni tra gli Stati. 3.2.3. La non discriminazione Dal momento che l'accettazione e l'applicazione del principio fondamentale del GATT (la clausola della nazione più favorita) mette sullo stesso piano tutti i partner con l'impegno di non effettuare alcuna discriminazione tra i contraenti indipendentemente dalla loro origine o nazionalità, gli Stati sono obbligati di fatto a sopprimere i privilegi che tendono naturalmente a concedere ai propri cittadini. Da questo punto di vista, gli accordi sottoscritti in dicembre a Ginevra costituiscono un importante passo avanti. 3.3. Aumento sostenibile del flusso di capitali verso i paesi emergenti o poco sviluppati L'aumento sostenibile del flusso di capitali verso i paesi emergenti o poco sviluppati dovrebbe continuare a migliorarne la crescita, agevolando altresì il risanamento delle economie e ristabilendo la fiducia degli investitori nei paesi asiatici colpiti dalla crisi (Corea del Sud, Thailandia, Indonesia, ad esempio). 4. L'apertura di mercati alla concorrenza per il settore delle assicurazioni 4.1. Il settore europeo delle assicurazioni, analogamente a quello bancario, considera l'accordo derivante dai negoziati OMC come un importante passo avanti per l'UE e per gli assicuratori europei. 4.2. Il quinto protocollo negoziato tra i paesi membri dell'OMC e gli impegni assunti tramite l'offerta avanzata dalla Commissione non creano difficoltà per i mercati europei delle assicurazioni. 4.3. Il settore delle assicurazioni sottolinea che, a differenza dell'accordo interinale concluso nel luglio 1995 su iniziativa dell'UE, l'accordo del 12 dicembre 1995 è definitivo e non comporta alcuna deroga alla clausola della nazione più favorita. 4.4. L'accordo pone fine ad una situazione che pregiudicava gravemente il buon funzionamento del sistema multilaterale degli scambi e gli interessi del settore europeo dei servizi finanziari e delle assicurazioni, a seguito della decisione presa dagli Stati Uniti nel giugno 1995 di mantenere una deroga alla clausola della nazione più favorita e di negoziare accordi bilaterali di apertura dei mercati. 4.5. Nel settore delle assicurazioni l'accordo determina un miglioramento significativo, sia quantitativo che qualitativo, delle offerte provenienti dai paesi emergenti dell'Asia, dell'America latina, dell'Europa centrorientale, dell'Africa e del Medio Oriente. 4.6. Secondo i termini della maggior parte delle 60 offerte avanzate, sarà possibile detenere partecipazioni estere di maggioranza, aprire succursali, godere dello stesso trattamento degli assicuratori nazionali ed effettuare, senza alcun limite, operazioni transfrontaliere sia nell'ambito delle assicurazioni trasporti che della riassicurazione. 4.7. È importante ricordare che il Giappone ha accettato di inserire nella sua offerta, sotto forma di impegni supplementari, l'intero accordo bilaterale concluso nel dicembre 1996 con gli Stati Uniti in materia di assicurazioni. 5. Conclusioni Il Comitato ritiene che l'accordo firmato in dicembre presso l'Organizzazione mondiale del commercio costituisca un importante passo verso la liberalizzazione dei mercati finanziari ed appoggia la raccomandazione formulata dalla Commissione al Consiglio di approvare il testo del quinto protocollo a nome della Comunità europea per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Ciononostante rimangono numerosi punti in sospeso: due dei maggiori mercati del pianeta, la Cina e la Russia, non rientrano ancora nell'accordo. Inoltre, gli impegni presi variano qualitativamente a seconda dei paesi. È necessario proseguire i negoziati al fine di migliorarli, di combattere, se possibile, contro i sistemi regolamentari che limitano la concorrenza e di giungere ad un'effettiva soppressione degli ostacoli. Bisognerà inoltre impegnarsi affinché nel quadro di nuovi negoziati si tenga anche conto del monitoraggio e del controllo. Bruxelles, 10 settembre 1998. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () Australia, Bahrein, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Comunità europee e i loro Stati membri, Corea, Costa Rica, Cipro, Ecuador, Egitto, Filippine, Ghana, Giamaica, Giappone, Honduras, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Islanda, Israele, Kenya, Kuwait, Macao, Malaysia, Malta, Maurizio, Messico, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Perù, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica dominicana, Repubblica slovacca, Romania, Salvador, Senegal, Singapore, Slovenia, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay, Venezuela.