Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio - (versione codificata)»
Gazzetta ufficiale n. C 157 del 25/05/1998 pag. 0013
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio - (versione codificata)» (98/C 157/03) Il Consiglio, in data 9 marzo 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pelletier, in data 4 marzo 1998. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 marzo 1998, nel corso della 353a sessione plenaria, con 96 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Con la Decisione del 1° aprile 1987 la Commissione ha dato istruzioni ai suoi servizi di procedere alla codificazione costitutiva od ufficiale degli atti giuridici al più tardi dopo la decima modifica. 1.2. Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo, nel dicembre 1992, hanno confermato questi imperativi, sottolineando quanto sia importante la codificazione. 1.3. Dal momento che in sede di codificazione costitutiva od ufficiale nessuna modifica di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, con accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, hanno convenuto di optare per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti codificati. 1.4. Il Comitato non può che compiacersi del contenuto della proposta intesa a migliorare la trasparenza e la leggibilità mediante la codificazione. Le direttive interessate dal progetto infatti sono state modificate in più occasioni e in modo sostanziale. Era quindi necessario, per motivi di razionalizzazione e di chiarezza, codificare tali direttive raggruppandole in un testo unico. Inoltre i testi in parola serviranno da riferimento ai paesi candidati per la trasposizione dell'acquis comunitario. 1.5. Il lavoro in esame è complementare alle Comunicazioni già esaminate dal Comitato, che avevano lo scopo di precisare la portata delle direttive. 2. Il campo d'applicazione della codificazione 2.1. La proposta di codificazione in esame riguarda le seguenti direttive di base: - 73/183/CEE: Soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari; - 77/780/CEE: Prima direttiva bancaria; - 89/299/CEE: Fondi propri degli enti creditizi; - 89/646/CEE: Seconda direttiva bancaria; - 89/647/CEE: Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi; - 92/30/CEE: Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi; - 92/121/CEE: Vigilanza e controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. 2.2. Inoltre la proposta concerne le seguenti direttive che apportano modifiche. 2.2.1. Direttiva 77/780/CEE - Prima direttiva bancaria - 85/345/CEE: Disposizione applicativa particolare per la Grecia; - 86/137/CEE: Applicazione differita per taluni Stati membri; - 89/646/CEE: Seconda direttiva bancaria; - 95/26/CEE: Vigilanza prudenziale «post BCCI» (); - 96/13/CEE: Esclusione permanente di taluni enti creditizi. 2.2.2. Direttiva 89/299/CEE - Fondi propri - 91/633/CEE: Trattamento dei fondi per rischi bancari generali (FRBG); - 92/16/CEE: Disposizioni particolari per gli studi di credito ipotecario danesi; - 92/30/CEE: Vigilanza su base consolidata. 2.2.3. Direttiva 89/646/CEE - Seconda direttiva bancaria - 92/30/CEE: Vigilanza su base consolidata; - 95/26/CEE: Vigilanza prudenziale «post BBCI». 2.2.4. Direttiva 89/647/CEE - Coefficiente di solvibilità - 91/31/CEE: Definizione delle banche multilaterali di sviluppo; - 92/30/CEE: Vigilanza su base consolidata; - 94/7/CE: Definizione delle banche multilaterali di sviluppo; - 95/15/CE: Definizione tecnica della zona «A»; - 95/67/CE: Definizione delle banche multilaterali di sviluppo; - 96/10/CE: Contratti di novazione e accordi di compensazione (Contractual Netting). 2.3. È auspicabile in un avvenire imminente completare il campo d'applicazione includendovi le direttive adottate in materia di enti creditizi. Il Comitato si riferisce alle seguenti direttive, elencate per ordine prioritario: - 93/6/CEE: relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; - 94/19/CE: relativa ai sistemi di garanzia dei depositi; - 91/308/CEE: relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; - 86/635/CEE: relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari; - 89/117/CEE: relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale al di fuori di tale Stato membro. 2.3.1. Tenuto conto tuttavia dei limiti giuridici della procedura di codificazione (non si modifica la sostanza e la normativa è ripresa tale e quale) sarebbe forse auspicabile raccomandare alla Commissione di esaminare in avvenire l'eventualità di una fusione dei testi in vigore. Si tratterebbe di un metodo più flessibile e più efficace. 2.3.2. Tenuto conto dell'utilità dei testi codificati per i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, è indispensabile che la proposta di codificazione venga adottata il più sollecitamente possibile. Bruxelles, 25 marzo 1998. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () BCCI - Bank of Credit and Commerce International.