Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato»
Gazzetta ufficiale n. C 129 del 27/04/1998 pag. 0016
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato» () (98/C 129/04) Il Consiglio, in data 20 ottobre 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hernandez Bataller, in data 6 febbraio 1998. Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 febbraio 1998, nel corso della 352a sessione plenaria, con 120 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La proposta di direttiva presentata dalla Commissione sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, che forma oggetto del presente parere, è il risultato diretto delle riflessioni elaborate in occasione della discussione sul Libro verde «La protezione giuridica dei servizi criptati nel mercato interno» (). 1.2. Il Comitato si è pronunciato in merito a detto Libro verde nel parere del 25 settembre 1996 (). 1.3. L'esigenza di garantire la tutela giuridica dei servizi criptati contro la ricezione illecita era menzionata già nel Programma strategico per il mercato interno (), nonché nel Libro verde in materia, annunciato nella Comunicazione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione: Piano d'azione», del 19 giugno 1994 (). 1.4. Nel paragrafo 55 della recente Comunicazione della Commissione «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico» () si afferma che «Per una distribuzione dei servizi sicura, sarà necessaria un'adeguata protezione giuridica dei sistemi di accesso condizionato in tutto il mercato unico. Per poter essere remunerati in modo appropriato, molti servizi utilizzeranno una forma di crittazione o altri sistemi di accesso condizionato. I fornitori di servizi dovranno essere protetti dalle azioni pirata rivolte contro i rispettivi servizi grazie all'impiego di decodificatori non autorizzati, di carte intelligenti o altri dispositivi illeciti.» 1.5. Il parere in merito a detta Comunicazione è stato adottato (CES 1191/97) (). 1.6. Nel parere in merito al Libro verde () il Comitato presentava le seguenti conclusioni: 1.6.1. La codificazione delle comunicazioni risulta in linea di massima assolutamente necessaria per impedire a quanti non siano autorizzati di accedervi o di alterarle. 1.6.2. È necessaria un'efficiente azione di protezione in tutti gli Stati membri, e tale obiettivo può essere raggiunto efficacemente solo grazie ad un'armonizzazione comunitaria. 1.6.3. Lo strumento giuridico da utilizzare per tale armonizzazione dovrebbe essere un regolamento del Consiglio. 1.6.4. Il campo di applicazione di tale strumento andrebbe esteso a tutti i servizi criptati. 1.6.5. In tale campo di applicazione dovrebbe rientrare il possesso consapevole da parte di privati di dispositivi di decodificazione non autorizzati. 1.6.6. Tale strumento dovrebbe prevedere la possibilità di intentare un'azione giudiziaria per danni, e disporre misure preventive o cautelari sul piano civile contro le attività specifiche di preparazione volte a facilitare la pirateria, nonché sanzioni penali per la ricezione illecita e l'ulteriore distribuzione dei servizi criptati. 1.6.7. Il Comitato invitava inoltre la Commissione ad esaminare le implicazioni internazionali della questione, specialmente nell'ambito degli accordi bilaterali e delle attività dell'OMC, chiedendole di preparare le condizioni di una standardizzazione tecnica dei dispositivi di decodificazione. 2. Analisi della proposta della Commissione 2.1. Strumento giuridico 2.1.1. Si constata in primo luogo che la Commissione ha optato per una direttiva invece che per un regolamento. 2.1.2. Essa ritiene che in tal modo si possa «garantire un livello equivalente di protezione» nei vari Stati membri, lasciando questi ultimi liberi di scegliere i mezzi atti a conseguire gli obiettivi stabiliti. Spetta quindi agli Stati membri: a) definire le misure necessarie a proibire sui rispettivi territori le attività definite come illecite nella proposta di direttiva; b) determinare le sanzioni applicabili in caso di infrazioni, che dovrebbero essere: - efficaci, - dissuasive e - proporzionali al potenziale impatto dell'attività illecita. 2.2. Campo di applicazione 2.2.1. Il campo di applicazione della direttiva è limitato ai servizi protetti da accesso condizionato, nella misura in cui l'autorizzazione di accesso sia finalizzata a garantire la remunerazione dei seguenti servizi: - la «trasmissione televisiva» definita dall'articolo 1, lettera a), della Direttiva 89/552/CEE (); - la «trasmissione radiofonica», comprendente non solo i segnali sonori ma anche i segnali di dati trasmessi sullo stesso canale. In entrambi i casi è esclusa la fornitura di servizi su specifica richiesta individuale; - i «servizi della società dell'informazione», definiti come «qualsiasi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». 2.3. Oggetto della proposta di direttiva 2.3.1. L'oggetto della proposta di direttiva è il divieto, nel territorio dell'Unione europea, nei confronti delle attività qui di seguito elencate: a) fabbricazione, importazione, vendita o possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti; b) installazione, manutenzione o sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti. Per «dispositivo illecito» si intende qualsiasi apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepito o adattato al fine di consentire l'accesso non autorizzato ad un servizio protetto; c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti. 2.3.1.1. L'espressione «comunicazione commerciale» indica tutte le forme di comunicazione volte a promuovere i prodotti, i servizi o l'immagine di un'impresa o di un'organizzazione presso i consumatori finali e/o i distributori. 2.3.1.2. Il concetto di «comunicazione commerciale» non figura tuttavia tra le definizioni dell'articolo 1. 2.3.2. La proposta della Commissione è dunque incentrata sulla fabbricazione e la commercializzazione di dispositivi illeciti di decodificazione. 2.3.2.1. Sono esclusi dal campo di applicazione della misura in esame: a) Gli aspetti riguardanti la ricezione non autorizzata dei servizi menzionati, nonché l'acquisizione o il possesso privato di un dispositivo illecito, quando non vi sia una finalità commerciale. b) I diritti relativi ai contenuti dell'informazione trasmessa con dispositivi illeciti. c) I diritti di proprietà industriale sui decodificatori, oggetto di un'altra proposta in preparazione. d) Infine, gli aspetti concernenti la protezione della vita privata e la sicurezza delle transazioni commerciali, quando non siano basati sul pagamento di un servizio codificato di comunicazione. 3. Osservazioni generali 3.1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la proposta di direttiva della Commissione, che tiene conto del punto di vista da esso sostenuto a proposito del Libro verde. 3.2. Ritiene tuttavia che, in considerazione delle lacune esistenti e delle distorsioni di concorrenza da esse provocate, lo strumento giuridico idoneo dovrebbe essere il regolamento piuttosto che la direttiva, in quanto presenterebbe i seguenti vantaggi: - assicurerebbe un'armonizzazione più efficace, essendo direttamente applicabile negli Stati membri; - eviterebbe un lungo processo di recepimento delle misure proposte nelle rispettive legislazioni nazionali. 3.3. Il campo di applicazione andrebbe esteso alla prestazione di servizi professionali, ad esempio, la telemedicina. 3.4. L'articolo 2 mira a garantire la libera circolazione dei servizi protetti, dei servizi connessi e dei dispositivi di accesso condizionato; il 2° paragrafo sembra tuttavia superfluo, limitandosi a ribadire principi del Trattato di applicazione generica e ovvia. 3.5. Tra le attività illecite, occorrerebbe aggiungere, alla lettera c) dell'articolo 3 i «servizi connessi», che comprendono l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a servizi protetti o ai dispositivi protetti o ad altri servizi connessi. 3.6. Il primo paragrafo dell'articolo 4 potrebbe essere sostituito da una disposizione che sancisca il tipo di reato costituito dalle attività descritte nell'articolo 3. 3.7. Il secondo paragrafo dell'articolo 4 dovrebbe contemplare in forma più ampia la legittimazione attiva, onde permettere a tutti coloro che hanno un interesse diretto di intentare presso i tribunali azioni volte ad ottenere un risarcimento, o la cessazione di una determinata attività, o misure cautelari. 3.8. L'articolo 5 dovrebbe prevedere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i regimi di sanzioni applicabili, dato che queste non possono essere incluse nei testi giuridici relativi all'attuazione. 4. Osservazioni specifiche 4.1. Il Comitato ritiene che occorra accrescere il livello di tutela dei consumatori che sottoscrivono servizi ad accesso condizionato, in particolare per quanto riguarda la risoluzione dei reclami ed eventuali richieste di indennizzo; la qualità del servizio e la relativa prova, il pagamento e le sue possibili forme negli aspetti non coperti dalla Direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. 4.2. Considera che nell'introdurre i servizi ad accesso condizionato si debba garantire in ogni caso la riservatezza e la protezione della sfera privata dei cittadini. 4.3. Occorrerebbe adottare sanzioni complementari in ambito doganale, analoghe a quelle contenute nel Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative. 4.3.1. Qualora vengano adottate sanzioni in ambito doganale, sarebbe opportuno costituire al livello della Commissione un Comitato di sorveglianza simile a quello previsto dal Regolamento (CE) n. 3295/94 del 22 dicembre 1994. Bruxelles, 25 febbraio 1998. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () GU C 314 del 16.10.1997, pag. 7. () COM(96) 76 def. () GU C 30 del 30.1.1997. () COM(93) 632 def. () COM(94) 347 def. () COM(97) 157 def. () GU C 19 del 21.1.1998, pag. 72. () GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.