51998AC0109

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE, Euratom) che modifica il Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese»

Gazzetta ufficiale n. C 095 del 30/03/1998 pag. 0043


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE, Euratom) che modifica il Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese» () (98/C 95/11)

Il Consiglio, in data 6 ottobre 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Walker, in data 8 gennaio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 gennaio 1998, nel corso della 351a sessione plenaria, con 83 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Lo scopo generale del regolamento in esame è di chiedere agli Stati membri di fornire ad Eurostat dati statistici comparabili e armonizzati circa la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese del comparto delle assicurazioni a livello europeo.

1.2. Gli Stati membri sono responsabili dell'effettiva raccolta dei dati e dei metodi applicati. Il regolamento stabilisce le norme, i principi e le definizioni indispensabili per raccogliere, elaborare, trasmettere e valutare le statistiche in campo assicurativo nell'ambito dell'Unione europea. Il regolamento si basa principalmente sull'attuale legislazione UE (Direttiva 91/674/CEE del 20 dicembre 1991, Direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 e Direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992), che prevede le misure volte ad armonizzare i conti annuali e consolidati delle compagnie assicurative e apre il mercato interno all'assicurazione diretta del ramo vita o non vita. Molte caratteristiche figurano anche nelle dichiarazioni delle imprese utilizzate a fini di supervisione. Per questi motivi, ma anche alla luce dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 58/97, il progetto di regolamento non definisce gli effettivi metodi di raccolta da utilizzare in proposito.

1.3. Tutti gli Stati membri raccolgono attualmente informazioni sulla popolazione di compagnie di assicurazione riconosciute (basate sui conti pubblicati o sulle dichiarazioni utilizzate a fini di supervisione). Con il sostegno degli Stati membri Eurostat ha iniziato nel 1994 la raccolta, su base volontaria, della maggior parte dei dati statistici non armonizzati sulle imprese assicurative. La proposta di regolamento si basa in larga misura sui circuiti di dati esistenti. Essa comporterà la raccolta di pochissimi dati aggiuntivi in un numero estremamente ristretto di Stati membri.

1.4. La Commissione giudica ora necessario un fondamento giuridico per assicurare un miglioramento della qualità e dell'attendibilità dei dati sulle assicurazioni da raccogliere, elaborare e trasmettere.

1.5. La Commissione ritiene altresì che il graduale completamento del mercato interno nel comparto dei servizi assicurativi e l'istituzione del piano d'azione per il mercato interno abbiano reso ancor più necessarie statistiche comunitarie attendibili in questo ambito.

2. Le proposte della Commissione

2.1. La Commissione si propone tre obiettivi.

2.2. Anzitutto, elaborare un quadro comune per la raccolta, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l'attività e il rendimento dei servizi assicurativi. Le statistiche da elaborare mirano a migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore assicurativo. Il sistema statistico soddisferà le esigenze informative della Commissione, dei governi degli Stati membri, dello stesso settore assicurativo (imprese e clienti) e di un'ampia gamma di altri utenti.

2.2.1. In secondo luogo, promuovere l'ulteriore sviluppo di un sistema statistico europeo incorporando nella produzione delle statistiche sulle assicurazioni strumenti statistici comunitari come la classificazione delle attività (NACE riv. 1 - Regolamento (CEE) n. 761/93 del Consiglio del 24.3.1993) e la classificazione dei prodotti per attività (CPA) (Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio del 29.10.1993).

2.2.2. In terzo luogo, assicurare la flessibilità per permettere piccole modifiche, in particolare all'elenco degli indicatori da raccogliere in futuro (utilizzazione della Decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 sulla «comitatologia»). Nel quadro della procedura di comitato prevista dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 58/97, l'articolo 12 dello stesso regolamento quadro [al punto i)] prevede la flessibilità, a determinate condizioni, per aggiornare l'elenco delle caratteristiche.

2.3. Il progetto di regolamento è stato presentato al Comitato assicurazioni nell'aprile del 1996 e al Comitato per il programma statistico il 17 marzo 1997. Entrambi i comitati sono favorevoli alla normativa proposta.

2.3.1. Alcuni Stati membri hanno però espresso riserve circa l'estensione degli obblighi dichiarativi imposti alle compagnie di assicurazione. Un ulteriore formulario comportante adempimenti aggiuntivi di compilazione per le imprese e di trattamento per le autorità nazionali interessate non sarebbe certamente bene accolto.

2.4. Circa i dati da raccogliere (dati pubblicati oppure trasmessi nel quadro della supervisione finanziaria delle imprese di assicurazione), tutte le imprese hanno formato oggetto di rilevazione. Quanto ai dati che non figurano ancora nelle raccolte esistenti e non possono essere ottenuti da altre fonti, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare tecniche di campionamento e metodi di inferenza statistica come previsto dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 58/97.

2.4.1. Quando le piccole e medie imprese sono incluse nel processo di campionamento gli Stati membri hanno la facoltà di esonerarle dall'obbligo di fornire informazioni, e in tal caso dovranno ricorrere a metodi di inferenza statistica per compilare l'elenco completo delle variabili per la popolazione in esame.

2.5. Data la cooperazione in atto con l'Istituto monetario europeo, la Commissione giudica che le statistiche sui servizi assicurativi siano necessarie anche nel contesto più ampio delle statistiche ai fini dell'Unione economica e monetaria.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. Il Comitato ha costantemente ribadito il proprio sostegno a tutti i provvedimenti destinati a migliorare il funzionamento del mercato unico e a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al suo completamento. Dà atto dei progressi compiuti dalla seconda generazione delle direttive () sulle assicurazioni vita e non vita all'inizio degli anni '90 e dalla terza generazione di tali direttive () entrate in vigore il 1° luglio 1994.

3.2. Per un efficiente monitoraggio di questo mercato occorreranno dati statistici accurati, attendibili, regolari, tempestivi, armonizzati e comparabili. Per tale motivo il Comitato appoggia in linea di principio le proposte ora presentate dalla Commissione.

3.3. Rileva d'altro canto che la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di tali dati impone un duplice onere: anzitutto sulle imprese che debbono fornire dati grezzi sulle proprie attività e in secondo luogo sulle amministrazioni dei singoli Stati membri, responsabili del raggruppamento dei dati e della loro trasmissione ad Eurostat.

3.3.1. Il Comitato condivide pertanto le preoccupazioni espresse circa la necessità di evitare che tali adempimenti vengano aggravati senza motivo.

3.3.2. Come in tutti i casi del genere, occorre trovare un giusto equilibrio fra le esigenze degli utenti delle informazioni e gli adempimenti imposti a quanti debbono fornirle. Come per tutti gli altri prodotti, anche le informazioni devono comportare costi commisurati alla loro utilità: in pratica il valore delle informazioni ottenute deve essere superiore al costo sostenuto per ottenerle.

3.3.3. Per tali motivi il Comitato giudica consigliabile che questo elemento del sistema statistico formi oggetto di un progetto nel quadro dell'iniziativa SLIM.

3.4. Secondo il Comitato è improbabile che le statistiche prodotte siano molto utili alle compagnie di assicurazione, ai loro clienti o ad altri utenti del settore privato, e ciò a causa del ritardo con cui vengono pubblicate. Di norma, le informazioni sulla ricerca di mercato relative al settore delle assicurazioni prodotte da organizzazioni del settore privato vengono fornite con cadenza trimestrale e sono disponibili entro un mese dalla fine di ogni trimestre. Le statistiche nazionali vengono prodotte una volta all'anno ed è inevitabile che l'elaborazione delle rilevazioni di Eurostat subisca ulteriori ritardi, compromettendone l'utilità a fini commerciali. Ciò non significa peraltro che non siano importanti per la gestione macroeconomica.

3.5. Le statistiche non possono essere rese veramente comparabili se anche i mercati delle assicurazioni non sono comparabili. Ciò può risultare difficilmente realizzabile a causa del permanere di differenze nella natura e nel funzionamento dei mercati delle assicurazioni nei vari Stati membri.

3.6. Il Comitato constata che gli Stati membri avranno la facoltà di organizzare indagini statistiche a loro piacimento e potranno decidere di esonerare le PMI dalla partecipazione a tali indagini compilando i dati mediante metodi di inferenza statistica. Pur approvando l'intento di alleggerire gli adempimenti che gravano sulle PMI, il Comitato tiene a far presente che gli Stati membri potrebbero decidere di avvalersi di questa loro facoltà in maniere diverse, compromettendo ulteriormente la comparabilità delle informazioni statistiche prodotte.

4. Conclusioni

Nell'insieme il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le riserve sopraesposte. Giudica tuttavia che questa problematica dovrebbe formare oggetto di un progetto dell'iniziativa SLIM per determinare se i vantaggi siano commisurati ai maggiori adempimenti accollati alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri.

Bruxelles, 28 gennaio 1998.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU C 310 del 10.10.1997, pag. 5.

() Direttiva 90/619/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, vita.

Direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, non vita.

() Direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, vita.

Direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, non vita.