Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Progetto di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada»
Gazzetta ufficiale n. C 095 del 30/03/1998 pag. 0033
Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Progetto di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada» () (98/C 95/09) Il Consiglio, in data 2 ottobre 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto di cui sopra. La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore De Norre, in data 16 dicembre 1997. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 gennaio 1998, nel corso della 351a sessione plenaria, con 82 voti favorevoli e 2 contrari, il seguente parere. 1. Contenuto e portata del progetto 1.1. Il progetto di regolamento in esame è il risultato di sei anni di discussioni in seno alla Commissione europea e ad Eurostat («task force» creata su iniziativa del Comitato di coordinamento delle statistiche dei trasporti), e quindi della consultazione di alcuni ambienti professionali interessati. 1.2. Secondo la Commissione, esso dovrebbe contribuire alla produzione di statistiche armonizzate a livello comunitario in materia di trasporto di merci su strada, «per assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie all'elaborazione, alla verifica, al controllo e alla valutazione della politica comune» nel settore dei trasporti. 1.3.1. A tal fine il progetto impone agli Istituti statistici degli Stati membri di fornire ad Eurostat, entro un termine determinato, i risultati delle rilevazioni statistiche. Queste verranno effettuate tramite campionamento presso imprese che utilizzano veicoli commerciali il cui peso massimo autorizzato (PMA) a pieno carico non sia inferiore a 6 tonnellate o a 3,5 tonnellate di carico utile, visto che i veicoli di minori dimensioni «non sono estremamente significativi per la politica comune dei trasporti». 1.3.2. Il progetto riguarda quindi la relazione tra gli Istituti nazionali ed Eurostat. 1.3.3. Gli obblighi che prevede si rifletteranno tuttavia anche sul contenuto delle informazioni statistiche richieste alle imprese interessate. 1.3.4. La Commissione si mostra in ogni caso preoccupata di evitare un aggravio degli oneri amministrativi che le nuove disposizioni potrebbero creare per dette imprese. 1.4.1. Nel progetto di regolamento essa afferma altresì più volte che le direttive in vigore sulle informazioni statistiche relative ai trasporti in questione [Direttiva 78/546/CEE () modificata dalla Direttiva 89/462/CEE ()], oltre a fornire informazioni diverse a seconda che si tratti di trasporti nazionali o internazionali, non consentono di rilevare un certo numero di informazioni necessarie alla quantificazione di determinate prestazioni, segnatamente quelle concernenti: - il grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano i trasporti; - i trasporti nazionali effettuati da operatori non residenti (cabotaggio), che non erano autorizzati al momento dell'entrata in vigore di tali direttive e che saranno completamente liberalizzati a partire dal 1° luglio 1998. 1.4.2. La Commissione insiste inoltre sulla necessità di disporre di informazioni affidabili riguardanti: - i trasporti tra Stati membri e paesi terzi; - i trasporti interregionali all'interno dell'UE; - i percorsi dei veicoli che hanno effettuato tali trasporti; - i tipi di veicoli utilizzati per i trasporti in questione; - la natura ed i tipi di pericoli dovuti al trasporto di prodotti soggetti alle disposizioni dell'accordo relativo al trasporto su strada di merci pericolose (ADR). 2. Osservazioni di carattere generale 2.1.1. Gli operatori economici, la comunità scientifica e le autorità pubbliche necessitano costantemente di informazioni statistiche affidabili e comparabili sia nello spazio che nel tempo, che consentano di misurare l'evoluzione dei trasporti ed i flussi di merci. 2.1.2. Per soddisfare tale necessità occorre tenere conto: - della dimensione internazionale dei mercati interessati, non più segmentati in mercati nazionali giustapposti; - della necessità di limitare l'onere ed i costi amministrativi del rilevamento e dell'elaborazione dei dati, cercando di conseguire un rapporto costi/benefici ottimale. 2.1.3. È parimenti indispensabile: - quantificare i trasporti effettuati sul territorio UE da veicoli immatricolati in paesi terzi ciò implica uno scambio di dati statistici tra Stati membri in merito alle prestazioni di trasporto effettuate da veicoli in transito sul loro territorio. Il Comitato ritiene quindi indispensabile adottare, sulla base del Regolamento (CE) n. 322/97 () disposizioni volte a disciplinare gli scambi di dati tra istituti statistici; - utilizzare, a livello di trattamento dei dati statistici disponibili, oltre al rapporto tonnellate/km, altri parametri che consentano una valutazione dell'ingombro e della densità del carico trasportato e del relativo valore. 2.1.4. Il Comitato approva la scelta della Commissione di sostituire le direttive in vigore con un regolamento applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e che non si presti quindi ad interpretazioni divergenti. 2.2.1. La Commissione europea sembra innanzitutto desiderosa di mettere a punto uno strumento statistico al servizio di una politica comune dei trasporti ed inteso a favorire l'osservazione dei mercati, del traffico stradale e del livello di attività nel settore dei trasporti su strada per conto terzi. Il Comitato si compiace della decisione della Commissione di creare, in seno ad Eurostat, un'unità specializzata nell'elaborazione delle statistiche sui trasporti. 2.2.2. Per il Comitato è essenziale che le statistiche rilevate siano utilizzabili quanto prima e ritiene pertanto che, considerate le tecnologie disponibili, le scadenze di 5 e 8 mesi menzionate all'articolo 7, terzo paragrafo, costituiscano il termine massimo ammissibile. 2.2.3. Inoltre, secondo il Comitato, l'approccio scelto deve assecondare sempre più l'evoluzione verso l'intermodalità e verso la gestione logistica integrata dei flussi di merci. Quest'evoluzione richiede un approccio «funzionale» all'attività di trasporto che promuova gli scambi all'interno di un'economia che attraversa un processo di mondializzazione. È altresì opportuno distinguere tra trasporto su strada per conto di terzi e trasporto su strada per conto proprio avvalendosi in particolare del registro d'immatricolazione dei veicoli. 3. Osservazioni di carattere particolare 3.1. Per quanto riguarda la scelta, di cui all'articolo 1, di elaborare delle statistiche comunitarie concernenti gli autoveicoli stradali, il Comitato rammenta la propria osservazione formulata al punto 2.1.1 del parere sul progetto di direttiva che modifica la Direttiva 78/546/CEE (), in cui sosteneva che tale scelta può comportare il fondamentale svantaggio di non tener conto di una prestazione di trasporto multimodale nella sua totalità, quando il veicolo trattore non accompagna il veicolo portante per il percorso non effettuato su strada. 3.2. L'articolo 2 e l'Allegato A1 del progetto di regolamento forniscono, a fini statistici, definizioni di svariate nozioni tecniche e di diversi tipi di veicoli che rientrano nella sua sfera di applicazione. Il Comitato chiede che tali definizioni siano allineate a quelle già applicate, segnatamente nelle direttive relative all'armonizzazione della massa e delle dimensioni dei veicoli. 3.3. Lo stesso articolo 2 prevede, al secondo paragrafo, l'esclusione - facoltativa o meno - di determinate categorie di veicoli, a seconda delle loro caratteristiche tecniche o della loro utilizzazione. 3.3.1. Per quanto riguarda i veicoli, detti anche convogli eccezionali, il cui peso o le cui dimensioni autorizzate siano superiori ai «limiti normalmente ammessi», il Comitato osserva che tali trasporti rappresentano un valore commerciale non trascurabile per l'economia dell'UE. 3.3.1.1. La loro esclusione sarebbe pertanto deplorevole, in quanto è necessario rilevare e localizzare l'evoluzione della domanda in questo settore poco conosciuto dalle autorità e dall'opinione pubblica. Tale evoluzione determina in effetti la necessità di procedere all'organizzazione di itinerari stradali. 3.3.2. Altrettanto dicasi dell'esclusione dei veicoli utilizzati per i «servizi pubblici». Infatti, i trasporti effettuati da tali veicoli rientrano nell'attività economica generale degli Stati membri dell'Unione, generando flussi e scambi di merci che possono essere concorrenziali rispetto ai trasporti di cui al progetto di regolamento. 3.3.3. Il Comitato approva invece la facoltà di escludere i veicoli il cui carico utile sia inferiore alle 3,5 tonnellate o il cui peso massimo autorizzato a pieno carico sia inferiore alle 6 tonnellate. 3.3.3.1. Ci si potrebbe tuttavia chiedere se il limite non dovrebbe essere fissato a 3,5 tonnellate di peso massimo autorizzato a pieno carico, per coincidere con quello recentemente approvato dal Consiglio dei ministri dei Trasporti il 9 ottobre 1997 nella posizione comune sulla nuova direttiva riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada (), e con quello che delimita l'impiego della patente della categoria C. La scelta andrebbe fatta in base ad una valutazione «costi/benefici», tenendo conto dell'onere amministrativo supplementare che ne deriverebbe per le imprese interessate. 3.4. L'articolo 10 del regolamento prevede la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese degli Stati membri. Il Comitato si chiede se il bilancio comunitario deve farsi carico delle spese amministrative degli Stati membri. 3.5. Il Comitato auspica che in tutti gli Stati membri gli ambienti socioeconomici interessati partecipino direttamente al processo di consultazione sulle modalità di applicazione del regolamento. 4. Conclusioni Considerate le osservazioni di cui sopra, il Comitato raccomanda che: - il regolamento persegue l'obiettivo di una maggiore affidabilità nel tempo e nello spazio dei dati rilevati e di una migliore comparabilità di tali dati con quelli relativi agli altri modi di trasporto; - si utilizzi a tale scopo un approccio «funzionale» ed intermodale dell'attività di trasporto delle merci; - negli Stati membri si predisponga la consultazione degli ambienti socioeconomici sulle modalità di applicazione del regolamento; - i dati chiesti alle imprese di trasporto merci si limitino a quelli pertinenti e necessari per il raggiungimento dell'obiettivo prefisso, ovvero assicurare la disponibilità di informazioni necessarie all'elaborazione, alla verifica, al controllo ed alla valutazione della politica comune nel settore dei trasporti. Bruxelles, 28 gennaio 1998. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () GU C 341 dell'11.11.1997, pag. 9. () Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1978 relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nel quadro di una statistica regionale - GU L 168 del 26.6.1978, pag. 29. Parere del CES: GU C 181 del 31.7.1978, pag. 27. () Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la Direttiva 78/546/CEE relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nel quadro di una statistica regionale - GU L 226 del 3.8.1989, pag. 8. Parere del CES: GU C 134 del 24.5.1988, pag. 7. () Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie - GU L 52 del 22.2.1997 pag. 1. () Parere del CES: GU C 134 del 24.5.1988, pag. 7. () Parere del CES: GU C 287 del 22.9.1997, pag. 21.